Negozi di vicinato
negozietto, bottega, emporio, negozio di quartiere, macelleria, frutta e verdura, salumeria, formaggeria, erboristeria, panetteria, pasticceria, drogheria, latteria, abbigliamento, accessori, scarpe, ATECO 47, alimentari

I negozi con superficie di vendita massima di metri quadrati 250 sono esercizi di "vicinato".

La superficie di vendita è l’area occupata dalle merci, alla quale ha accesso il pubblico.

La superficie di vendita può occupare anche un’area “a cielo libero”.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Requisiti professionali:
  • del titolare o del preposto
  • del legale rappresentante o del preposto

per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

 

Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.

 

REQUISITI OGGETTIVI:

 

Gli esercizi di vicinato possono essere aperti in ogni zona urbanisticamente compatibile.

 

L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

La SCIA è prevista dalla SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 1.1 e 1.2 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA
2. le Aziende sanitarie in caso di vendita di alimentari.

Ultimo aggiornamento: Thu Jul 20 16:40:00 CEST 2023