Vendita negli spacci interni - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
Factory outlet
Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari.
Anche la vendita effettuata all’interno di strutture sportive comunali (es: vendita di occhialini e costumi da bagno in una piscina) è considerata vendita in spacci interni.
A partire dal 23 febbraio 2023 l'attivazione di spacci interni non è soggetta ad alcuna comunicazione al SUAP, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti professionali:
- del titolare o del preposto
- del legale rappresentante o del preposto
per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
REQUISITI OGGETTIVI:
I locali non aperti al pubblico devono avere superficie non superiore a metri quadrati 250 ed essere privi di accesso diretto dalla pubblica via.
Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.
La L.R 17 febbraio 2023, n. 5 ha eliminato la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 1.11.1 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
A partire dal 23 febbraio 2023 l'attivazione di spacci interni non è soggetta ad alcuna comunicazione al SUAP.
I controlli sono svolti da:
- il Comune
- le Aziende sanitarie in caso di vendita di alimentari
- Vigili del Fuoco
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico