Vendita e somministrazione di vino di propria produzione
vendita di vino, somministrazione di vino
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere e somministrare vino di produzione propria esclusivamente nei locali aziendali.
I produttori di vino possono somministrare produzioni agroalimentari tradizionali e produzioni tipiche e di qualità non cucinate, contestualmente alla somministrazione del vino, come previsto dal D.M. n. 2779 del 12/03/2019.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228, per i seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale
- per le società di persone, tutti i soci
- per le altre persone giuridiche, tutti gli amministratori
Requisiti antimafia, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C. L’iscrizione nel registro delle Imprese è il presupposto per la vendita al dettaglio.
L'avvio della vendita e/o somministrazione è soggetto a comunicazione.
La comunicazione è prevista dall'art. 191 del R.D. 635/1940.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
- il Comune
- le Aziende sanitarie.
- Art. 191 del Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635
- D.M. n. 2779 del 12/03/2019 - Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica
- D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia