Vendita di prodotti agricoli
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Gli imprenditori agricoli, iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese, possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola e i prodotti derivati.
La vendita diretta può avvenire:
- su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola. Per questa modalità di vendita non sono previsti adempimenti verso il SUAP, ma solo verso l'Azienda sanitaria
- in locali aperti al pubblico
- mediante commercio elettronico
- mediante distribuzione automatica
- su aree pubbliche con posteggio fisso
- su aree pubbliche in forma itinerante.
- vendere prodotti agricoli anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, anche in modo itinerante su aree pubbliche o private
- facilitare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi aziendali, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D. Lgs. n° 228/2001, per i seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale
- per le società di persone, tutti i soci
- per le altre persone giuridiche, tutti gli amministratori
Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C. L’iscrizione nel registro delle Imprese è il presupposto per la vendita al dettaglio.
REQUISITI OGGETTIVI:
La vendita diretta dei prodotti agricoli esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola non è soggetta ad adempimenti verso il SUAP, ma solo verso l'Azienda sanitaria.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- il Comune
- Aziende sanitarie.
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
- Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 Novembre 2007 Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
- Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali
- D.P.Reg. 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. contenente il Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle “Piccole produzioni locali” di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell’articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011)
- D.P.Reg 26 marzo 2020, n. 051/Pres. contenente il Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell’articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015, n. 0179/Pres.
- art. 191 del Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 635/1940
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia