Vendita di prodotti agricoli mediante commercio elettronico - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
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Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, secondo la formulazione dell’art. 2135 del C.C. esercitano:
- attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali;
- attività connesse e precisamente:
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento;
- dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Le attività di trasformazione e commercializzazione hanno natura agricola purchè i prodotti siano stati ottenuti prevalentemente nella propria azienda e quelli acquistati presso terzi abbiano una funzione di accessorietà rispetto ai prodotti propri.
A titolo esemplificativo: 1) l’attività di macellazione si considera agricola se gli animali macellati sono stati allevati in tutto o almeno in misura prevalente, nell’azienda agricola che effettua la macellazione; 2) l’acquisto di vino da taglio per mescolarlo a vino di propria produzione rientra nell’attività agricola; 3) l’acquisto in vivaio di piantine già formate, purchè la successiva fase di produzione ne comporti una crescita quantitativa e qualitativa, rientra nell’attività agricola.
Esattamente all’opposto, sempre a titolo semplificativo, non rientrano nell’attività agricola: 1) l’acquisto di vino confezionato per rivendita diretta; 2) l’acquisto di una macchina spazzatrice dei sedimi stradali, che non viene utilizzata sul fondo; 3) la mera macellazione di animali acquistati da terzi.
Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l’imprenditore agricolo viene automaticamente assoggettato alla disciplina del commercio al dettaglio, di cui alla L.R. 29/05 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli imprenditori agricoli iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese possono esercitare la vendita al dettaglio, anche in forma temporanea, dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola con più modalità, inclusa la vendita mediante commercio elettronico.
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione (cioè la SCIA) al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
- Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C.
L’iscrizione nel registro delle Imprese è il necessario presupposto affinchè gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita al dettaglio con le modalità del D. Lgs. 228/01. - Requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 228/2001, per i seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale;
- per le società di persone, tutti i soci;
- per le altre persone giuridiche, tutti gli amministratori; - Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece gli aspetti igienico-sanitari dell’attività svolta.

Prima di avviare l'attività può essere utile consultare:

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano.
Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI) o il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
La lista dei possibili eventi è indicata nel box <<procedimenti>> sul lato destro della pagina.
L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l'imprenditore deve attestare il possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali e dei presupposti richiesti per l'esercizio della specifica attività (igienico-sanitari, urbanistici, di destinazione d'uso dei locali, norme ambientali, di prevenzione incendi, di protezione acustica, etc.).
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
L'avvio dell'attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Quali sono i costi che l'impresa sostiene? Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale. che potrebbe prevedere oneri istruttori.

Gli uffici interni e gli enti terzi che effettuano i controlli sull'attività sono:
- i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle Aziende per l'assistenza sanitaria (Aas) : i Servizi igiene alimenti e nutrizione e i Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale, ciascuno per le proprie competenze, effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali, finalizzati a verificare se l’operatore del settore alimentare ha applicato correttamente le disposizioni regolamentari, con speciale riferimento al piano di autocontrollo, ove previsto.La notifica di nuova impresa alimentare (NIA) o la variazione di impresa alimentare esistente va pertanto conservata presso l’impresa ed esibita in occasione dei controlli ufficiali.
- D. Lgs. 18.05.2001 n. 228;
- art. 2135 del Codice Civile;
- Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 Novembre 2007 "Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali";
- art. 191 del Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 773/1931;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari";
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.
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Mezzi di ricorso
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.