Vendita di alcolici
						
							alcolici, birra, vino, bevande fermentate, superalcolici, alcole etilico, alcool, spiriti, ATECO 47.25.00, 46.34.10, 46.34.20
					
										
				
											
										Chiunque voglia vendere o somministrare alcolici deve ottenere la licenza dell'Ufficio Tecnico Finanza, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa licenza è obbligatoria per:
- Bar, ristoranti, agriturismi, alberghi, campeggi
 - Negozi al dettaglio (alimentari, enoteche, supermercati)
 - Commercio all’ingrosso di bevande
 - Commercio ambulante e distributori automatici
 - Farmacie, erboristerie, profumerie, ecc.
 
REQUISITI OGGETTIVI:
Gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri sono soggetti a denuncia all'Agenzia delle dogane e alla licenza fiscale di esercizio (art. 29, comma 2 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504).
La vendita di bevande alcoliche in negozi di vicinato, media e grande struttura è soggetta a comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 all’Agenzia delle dogane, autorità competente per i controlli tributari.
La comunicazione è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Punto 29 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Il SUAP trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane, ovvero l'autorità competente al rilascio della licenza fiscale di esercizio.
- vicinato
 - media struttura compresa tra 251 e 400 mq
 - media struttura compresa tra 401 e 1.500 mq
 - grande struttura
 - centro/complesso commerciale
 - spacci interni (attività non soggette a d adempimenti verso il SUAP)
 - apparecchi automatici
 - vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione
 - vendita diretta al domicilio dei consumatori
 - esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
 - somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago
 - somministrazione di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico
 - alloggio agrituristico e ristoro agrituristico
 - commercio all'ingrosso
 - strutture alberghiere
 - strutture all’aria aperta
 - strutture a carattere sociale
 - rifugi alpini, escursionistici e bivacchi
 
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
 - scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
 
I controlli sono svolti da:
- D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 29 e 63)
 - Nota Agenziadelle Dogane e Monopoli 18 dicembre 2019 Prot 220911/RU D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale. Ulteriori indirizzi applicativi
 - Nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 20 settembre 2019 D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi