Vendita di alcolici nei negozi
alcolici, birra, vino, bevande fermentate, superalcolici, alcole etilico, alcool, spiriti,
Si definisce bevanda alcolica qualsiasi bevanda contenente alcol etilico o etanolo.
REQUISITI OGGETTIVI:
Gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri sono soggetti a denuncia all'Agenzia delle dogane e alla licenza fiscale di esercizio (art. 29, comma 2 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504).
La vendita di bevande alcoliche in negozi di vicinato, media e grande struttura è soggetta a comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 all’Agenzia delle dogane, autorità competente per i controlli tributari.
La comunicazione è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Punto 29 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Il SUAP trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane, ovvero l'autorità competente al rilascio della licenza fiscale di esercizio.
- vicinato
- media struttura compresa tra 251 e 400 mq
- media struttura compresa tra 401 e 1.500 mq
- grande struttura
- centro/complesso commerciale
- spacci interni (attività non soggette a d adempimenti verso il SUAP)
- apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione
- vendita diretta al domicilio dei consumatori
- esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago
- somministrazione di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico
- alloggio agrituristico e ristoro agrituristico
- commercio all'ingrosso
- strutture alberghiere
- strutture all’aria aperta
- strutture a carattere sociale
- rifugi alpini, escursionistici e bivacchi
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 29 e 63)
- Nota Agenziadelle Dogane e Monopoli 18 dicembre 2019 Prot 220911/RU D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale. Ulteriori indirizzi applicativi
- Nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 20 settembre 2019 D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi
- Tabella allegata al Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n.241/90, del 1° luglio 2010 (punto 64)