Vendita di alcolici
birra, vino, liquori, ATECO 47.25.00, 46.34.10, 46.34.20
L’obbligo di presentare la denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di acquisire la licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici è venuto meno a partire dal 1 gennaio 2026.
Il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43 lo ha eliminato, introducendo il nuovo comma 2-bis all’art. 29 del Testo Unico Accise.
L’adempimento fiscale è assolto tramite una comunicazione di avvio attività presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) da parte di chi intende vendere o somministrare prodotti alcolici contrassegnati (come liquori e vini) e birra.
REQUISITI OGGETTIVI
La comunicazione è prevista per vendere o somministrare prodotti alcolici contrassegnati (come liquori e vini) e birra.
La vendita di bevande alcoliche da parte di negozi, ristoratori e strutture ricettive è soggetta a comunicazione.
La comunicazione è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Punto 29 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e dall'art 29, comma 2 del D. Lgs.26 ottobre 1995, n. 504.
Il SUAP trasmette la documentazione all’Ufficio delle Dogane competente.
- vicinato
- media struttura compresa tra 251 e 400 mq
- media struttura compresa tra 401 e 1.500 mq
- grande struttura
- centro/complesso commerciale
- spacci interni
- apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione
- vendita diretta al domicilio dei consumatori
- esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago
- somministrazione di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico
- alloggio agrituristico e ristoro agrituristico
- commercio all'ingrosso
- strutture alberghiere
- strutture all’aria aperta
- strutture a carattere sociale
- rifugi alpini, escursionistici e bivacchi
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 29, comma 2) Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative