Vendita di alcolici
birra, vino, liquori, ATECO 47.25.00, 46.34.10, 46.34.20

L’obbligo di presentare la denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di acquisire la licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici è venuto meno a partire dal 1 gennaio 2026.

Il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43 lo ha eliminato, introducendo il nuovo comma 2-bis all’art. 29 del Testo Unico Accise.

L’adempimento fiscale è assolto tramite una comunicazione di avvio attività presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) da parte di chi intende vendere o somministrare prodotti alcolici contrassegnati (come liquori e vini) e birra.

 

REQUISITI OGGETTIVI

 

La comunicazione è prevista per vendere o somministrare prodotti alcolici contrassegnati (come liquori e vini) e birra. 

La vendita di bevande alcoliche da parte di negozi, ristoratori e strutture ricettive è soggetta a comunicazione.

La comunicazione è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Punto 29 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e dall'art 29, comma 2 del D. Lgs.26 ottobre 1995, n. 504.

Il SUAP trasmette la documentazione all’Ufficio delle Dogane competente.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

Ultimo aggiornamento: Thu Mar 05 16:07:00 CET 2026