per avviare e gestire un'attività

Vendita di alcolici
alcolici, birra, vino, bevande fermentate, superalcolici, alcole etilico, alcool, spiriti, ATECO 47.25.00, 46.34.10, 46.34.20

Chiunque voglia vendere o somministrare alcolici deve ottenere la licenza dell'Ufficio Tecnico Finanza, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa licenza è obbligatoria per:

  • Bar, ristoranti, agriturismi, alberghi, campeggi
  • Negozi al dettaglio (alimentari, enoteche, supermercati)
  • Commercio all’ingrosso di bevande
  • Commercio ambulante e distributori automatici
  • Farmacie, erboristerie, profumerie, ecc.

REQUISITI OGGETTIVI:

 

Gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri sono soggetti a denuncia all'Agenzia delle dogane e alla licenza fiscale di esercizio (art. 29, comma 2 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504).

La vendita di bevande alcoliche in negozi di vicinato, media e grande struttura è soggetta a comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 all’Agenzia delle dogane, autorità competente per i controlli tributari.

 

La comunicazione è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Punto 29 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

Il SUAP trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane, ovvero l'autorità competente al rilascio della licenza fiscale di esercizio.

 

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

Ultimo aggiornamento: Tue Aug 12 16:07:00 CEST 2025