Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione

Descrizione
Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a dare comunicazione di avvio di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, come previsto dall’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA).
A partire dal 1 luglio 2017 la Comunicazione è presentata al SUAP del Comune, che provvede a trasmetterla all’Agenzia delle Dogane, come previsto dalla tabella A allegata al 25 novembre 2016, n. 222.
La tabella A del Dlgs. 222/2016, facendo espresso riferimento all’art. 25, comma 4 del TUA, riguarda solamente gli esercenti la vendita al minuto di GPL per uso combustione che detengono quantitativi superiori a 500 kg.

Regime avvio
L'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita è soggetto a comunicazione.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti pag. 22 - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Prima di iniziare la compilazione consultare le schede descrittive delle attività di competenza del SUAP:
- vicinato
- media struttura minore
- media struttura maggiore
- grande struttura
- prevenzione incendi (in caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 kg è necessario inviare la SCIA di prevenzione incendi - Allegato I, punto 3, lett. b), che verrà trasmessa dal SUAP ai VV.F.)
La comunicazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive, che la trasmette all'Agenzia delle Dogane.
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sono svolti dall'Agenzia delle Dogane.
Normativa
- D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 25, commi 1 e 4)
- DPR n. 151 del 1 agosto 2011 Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio - Allegato I, punto 3, lett. b