Vendita al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati
raccolta ordinativi, domicilio, consumatori, ATECO 46.19.02
Le vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali consistono nella vendita al dettaglio e offerta di beni e servizi, effettuata da un’impresa tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.
REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti professionali:
- del titolare o del preposto
- del legale rappresentante o del preposto
per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
Se l’impresa opera mediante incaricati alla vendita diretta a domicilio, l’attività dell’incaricato è soggetta al possesso obbligatorio del tesserino di riconoscimento, rilasciatogli direttamente dall’impresa stessa.
Il tesserino deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino è obbligatorio anche per l’imprenditore individuale che operi personalmente, senza l’ausilio di incaricati.
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
La SCIA è previstA dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 1.11.5 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
La nomina di incaricati alla vendita contestuale all’avvio dell’attività è soggetta a comunicazione.
Il responsabile dell'impresa presenta l'elenco degli incaricati alla vendita (e le sue successive modifiche) al SUAP, il quale lo trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- il Comune
- Aziende sanitarie
- le Questure, controllano gli incaricati alla vendita.
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Legge 17 agosto 2005 n. 173 Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Circolari attuative della L.R. 29/05
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali
- Risoluzioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy