Strutture ricettive all'aria aperta per la sosta e il soggiorno di turisti
campeggio, camping, roulotte, camper, barca, bungalow, villaggio, case sugli alberi, villaggi sopraelevati, strutture ecocompatibili, dry marina, marina resort, all year marina resort, glamping, ATECO 55.30
Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort.
I campeggi mobili temporanei non sono considerati strutture ricettive, ma sono soggetti a verifica anche ai fini del rischio idrogeologico,
REQUISITI SOGGETTIVI
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, del titolare, del legale rappresentante, del gestore
Il gestore è rappresentante T.U.L.P.S., cioè colui che sostituisce stabilmente il titolare o il legale rappresentante, agendo in suo nome e per conto. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una figura prevista dagli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
REQUISITI OGGETTIVI
L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.
Le strutture ricettive all'aria aperta rispettano le caratteristiche indicate nell'art. 102 della L.R. 9 dicembre 2025, n. 17.
Le strutture ricettive all'aria aperta possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.
I Boat&Breakfast devono rispondere ai requisiti indicati nell'art. 102, comma 10 della L.R. 9 dicembre 2025, n. 17.
I campeggi mobili rispettano i requisiti indicati nell'art. 103 della L.R. 17/25.
Le strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibili in aree naturali rispettano i requisiti previsti dall'art. 107 della L.R. 17/25.
Gli operatori possono svolgere attività complementari solo a favore delle persone alloggiate.
La classificazione è proposta dal titolare. I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione sono individuati con Decreto regionale che ne definisce l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale 21/2016, abrogata dalla L.R. 9 dicembre 2025, n. 17. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.
I gestori comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposito sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M. INTERNO 7 gennaio 2013.
Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- comunicano i movimenti dei clienti secondo i modelli di rilevazione statistica.
Le strutture devono ottenere il CIN.
L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 4 -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI Attività n. 49 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e art. 86 della L.R. 17/25.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- Comune
- Aziende sanitarie
- Questura
- Vigili del Fuoco
- L.R. 9 dicembre 2025, n. 17 Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicuezza
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- Decreto 2 luglio 2019 Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone
- D. M. INTERNO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive
- L.R. 23 agosto 1985, n. 44 Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Regione Fvg