Strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno per minori
comunità, alloggio, centro, integrazione, minori, ATECO 87.90.00
Le strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che offrono servizi socioeducativi e socioassistenziali a favore di minori in condizione di disagio e vulnerabilità, sono soggette ad autorizzazione ed accreditamento.
Le tipologie di strutture sono le seguenti:
- comunità familiare;
- comunità socio educativa
- comunità bambino-genitore
- alloggio ad alta autonomia
- comunità per l’integrazione sociale e socioculturale
- centro diurno socio educativo.
L’accreditamento consiste nel riconoscimento del possesso di specifici requisiti di qualità ed è condizione per stipulare convenzioni e accordi con i soggetti pubblici.
REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2) Requisiti morali, previsti dall'art 4 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0158/Pres.
Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento le strutture devono possedere i requisiti di carattere strutturale, igienico sanitario, organizzativi e gestionali previsti, in relazione alle diverse tipologie, nell’allegato B), Sezione I, del Regolamento.
Per ottenere l’accreditamento le strutture devono possedere l'autorizzazione al funzionamento in corso di validità e i requisiti generali e specifici, individuati in relazione alle diverse tipologie, definiti nell’allegato B), Sezione I e II del Regolamento.
L'avvio del servizio è soggetto a domanda.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dall'art 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0158/Pres.
Diagrammi di flusso dei procedimenti amministrativi
- Autorizzazione (art. 6), Autorizzazione provvisoria (art. 19), Conferma e modifica dell’autorizzazione (art. 7)
- Accreditamento (art. 11), Modifica dell’accreditamento (art. 12), Rinnovo dell’accreditamento (art. 13)
- Modifica del legale rappresentante (art. 7)
- Comunicazione realizzazione interventi minori (art. 7, c. 5), Altre comunicazioni (art. 8)
L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono effettuati da:
- Comune
- Ente gestore dei Servizi Sociali dei comuni (SSC), Ambito sociale
- Azienda sanitaria
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- L.R. 31 marzo 2006, n. 6 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0158/Pres. recante Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
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