Spacci interni
vendita a dipendenti, soci, familiari, vendita in strutture sportive

Descrizione
Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.
Anche la vendita effettuata, a favore dei frequentatori, all’interno di strutture sportive comunali (es: vendita di occhialini e costumi da bagno in una piscina) è vendita in spacci interni.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; sono previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- Requisiti professionali:
- del titolare o del preposto;
- del legale rappresentante o del preposto.
I requisiti professionali per la vendita di generi alimentari sono previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; non sono necessari per la vendita di prodotti per la nutrizione animale.
Il preposto deve essere nominato quando l’attività commerciale non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
4. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
I locali non aperti al pubblico devono avere superficie non superiore a metri quadrati 250 ed essere privi di accesso diretto dalla pubblica via.
Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.
Ai soggetti ammessi all’acquisto nei locali dello spaccio deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro.

Regime avvio
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 1.1 e 1.2 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Gli spacci interni possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP:

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA;
2. le Aziende sanitarie in caso di vendita di alimentari: i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) - Servizi igiene alimenti e nutrizione e Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale - effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali.
Normativa
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico