Somministrazione o ristoro agrituristico - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
azienda agricola, coltivazione, silvicoltura, allevamento, acquacoltura, pesca, vendita prodotti agricoli, produttore agricolo, imprenditore agricolo, fattorie didattiche, strade del vino

Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione, ospitalità e ristoro esercitate, nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, dagli imprenditori agricoli iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e dalle società cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.
L'attività agrituristica è da considerarsi integrativa dell’impresa agricola principale e quindi non è assimilabile alle strutture ricettive e di ristorazione, tant’è che fruisce di peculiari benefici concessi direttamente dalla legge.
L'attività agrituristica, in sostanza, comprende due distinte imprese, l'agricola e la commerciale, facenti capo allo stesso imprenditore; quella agricola, di coltivazione e vendita ordinaria dei prodotti dell’azienda agricola, nei locali adibiti all’attività agrituristica (articolo 4 del decreto 228/2001), e quella commerciale, di concessione di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti ai turisti.
Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
L'operatore agrituristico può esercitare una serie di attività connesse a quella principale di alloggio o ristoro, quali l'organizzazione di attività ricreative, escursionistiche, di itinerari artistici e naturalistici, pratica di sport, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali e giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di raccolte di oggetti di cultura materiale, pesca sportiva e attività agrituristico – venatoria; le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti.

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
- Iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia; qualora il titolare non sia iscritto, è possibile nominare un preposto in possesso dell'iscrizione all'elenco provinciale;
- Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C, ovvero iscrizione delle società cooperative nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27;
- Requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 228/2001, per i seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale;
- per le società di persone, da tutti i soci;
- per le altre persone giuridiche, da tutti gli amministratori;
- preposto, ove nominato;
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- Insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Lo svolgimento di attività agrituristica non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
Ulteriori requisiti sono dettagliati nel D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres.

Con la L.R. 11/14 è stato abrogato l'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l’anno successivo e il periodo di apertura.
Resta fermo invece l'obbligo di esporre al pubblico le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale.

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano.
Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI) o il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
La lista dei possibili eventi è indicata nel box <<procedimenti>> sul lato destro della pagina.
L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l'imprenditore deve attestare il possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali e dei presupposti richiesti per l'esercizio della specifica attività (igienico-sanitari, urbanistici, di destinazione d'uso dei locali, norme ambientali, di prevenzione incendi, di protezione acustica, etc.).
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Prima di avviare l'attività può essere utile consultare:

Gli uffici interni e gli enti terzi che effettuano i controlli sull'attività sono:
L’ERSA provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l’attività agrituristica sia svolta in conformità alle prescrizioni della L.R. 22 luglio 1996 , n. 25 e del D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres.
Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell’elenco, entro un anno dall’inizio dell’attività agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres.
I titolari dell’azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell’azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.
Al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l’esercizio dell’attività agrituristica e sul rispetto della riserva di denominazione di cui all’articolo 20 della L.R. 22 luglio 1996 , n. 25.
Per il solo caso di manipolazione, somministrazione e commercio al dettaglio di generi alimentari i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle Aziende per l'assistenza sanitaria (Aas) - Servizi igiene alimenti e nutrizione e Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale - ciascuno per le proprie competenze, effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali, finalizzati a verificare se l’operatore del settore alimentare ha applicato correttamente le disposizioni regolamentari, con speciale riferimento al piano di autocontrollo, ove previsto.
La notifica di nuova impresa alimentare (NIA) o la variazione di impresa alimentare esistente va pertanto conservata presso l’impresa ed esibita in occasione dei controlli ufficiali.
- L.R. 22 luglio 1996 , n. 25 Disciplina dell'agriturismo;
- D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regi onale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
- Decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche 11 maggio 2016, n. 1221 che approva il Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres., recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- “Linee Guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” approvate con D.G.R. 16 novembre 2013, n. 2117;
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.
Mezzi di ricorso
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.