Servizi sperimentali e ricreativi - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
educazione, socializzazione, ricreazione, baby-sitter, baby parking, ludoteca

Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che comprendono:
a) i nidi d'infanzia;
b) i servizi integrativi;
c) i servizi sperimentali e ricreativi.
Il servizio sperimentale è avviato solo a seguito della positiva valutazione, da parte del Comune competente per territorio, di un progetto nel quale viene esplicitata:
a) la descrizione del servizio offerto compresi i requisiti organizzativi e strutturali previsti, la sua differenziazione rispetto agli altri servizi per la prima infanzia, la domanda cui si intende rispondere anche in rapporto all’offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento;
b) i titoli di studio posseduti dal personale educativo, all’interno del quale almeno un’unità presente durante l’orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d’infanzia;
c) la durata della sperimentazione, che non può essere comunque superiore ai 3 anni. Al termine della sperimentazione, il servizio può continuare ad operare solo qualificandosi come nido d'infanzia o come servizio integrativo, rispettandone i relativi requisiti e previa SCIA riferita alla nuova tipologia di attività.
I servizi ricreativi offrono a bambini fra i 18 ed i 36 mesi opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier, ovvero occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene. La custodia dei bambini avviene in orario diurno e non è programmata. I servizi ricreativi non possono prevedere la somministrazione di pasti e locali specifici per il riposo dei bambini.

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società, Ente pubblico);
Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), nonchè per il personale educativo.
Requisiti professionali del personale educativo dei servizi sperimentali e ricreativi:
• nel caso di servizi sperimentali: di idoneo titolo di studio che verrà valutato dal Comune nell'ambito della valutazione del progetto. In ogni caso, all'interno del personale educativo, almeno un'unità presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia,
• nel caso di servizi ricreativi: di titoli attestanti l'acquisizione di competenze specifiche in area educativa e sociale e, in caso di realizzazione di laboratori e atelier, di personale con specifica qualifica professionale.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività; potete attivare il procedimento che vi interessa selezionandolo direttamente dal box "PROCEDIMENTI" che si trova a destra di questa pagina.
EVENTI OGGETTIVI
- apertura
- trasferimento
- ampliamento/riduzione
- cessazione
EVENTI OGGETTIVI
- subingresso
- modifica del legale rappresentante
- modifica residenza-sede legale
- modifica ragione sociale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'esercizio dell'attività, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres. come modificato con DPReg 22 agosto 2013, n. 0152/Pres, con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché il possesso degli ulteriori requisiti indicati all’articolo 18 della legge regionale 20/2005, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
La Scia deve essere corredata da asseverazioni di tecnici abilitati ed elaborati necessari per consentire ai Comuni le verifiche di competenza.
Nel caso in cui il Comune, singolarmente o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, verifichi, eventualmente avvalendosi anche del supporto dell’organo tecnico di cui al comma 4- bis dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005, la carenza dei requisiti e dei presupposti tecnici, strutturali ed afferenti ad altre normative di settore, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Quali sono i costi che l'impresa sostiene? Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 20/2005, il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, provvede a verificare a campione la permanenza dei requisiti di avvio, anche avvalendosi del supporto dell’organo tecnico di cui al comma 4-bis dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005. A tale scopo, i Comuni stabiliscono la periodicità delle verifiche a campione, in modo tale da sottoporre a controllo la totalità delle strutture almeno nell’arco di un triennio.
Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio non inferiore ai 30 giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone il divieto di prosecuzione del servizio.
Restano ferme le competenze attribuite all’Azienda per i Servizi Sanitari ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 20/2005, art. 12, comma 1, nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- L.R. 18 agosto 2005 n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia;"
- D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres."Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";
- DPReg 22 agosto 2013, n. 0152/Pres;
- D.P.Reg 28 agosto 2015, n. 0174/Pres. "Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres";
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- Linee di indirizzo per i servizi sperimentali.
Mezzi di ricorso
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.