Ricarica veicoli elettrici - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
trazione elettrica, energia elettrica, stazioni di ricarica

Per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, si intendono i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti.

Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

Per veicoli a trazione elettrica, si intendono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.
Per veicoli a trazione ibrida, si intendono:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società).

 

REQUISITI SOGGETTIVI


1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività; potete attivare il procedimento che vi interessa selezionandolo direttamente dal box "PROCEDIMENTI" che si trova a destra di questa pagina.

 

EVENTI OGGETTIVI

 

  • apertura

 

L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

 

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

 

Quali sono i costi che l'impresa sostiene? Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 

 

 

 

Mezzi di ricorso

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ultimo aggiornamento: Wed Jul 02 16:40:00 CEST 2014