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Locazioni turistiche e affitti brevi per finalità non turistiche
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Le locazioni turistiche riguardano immobili dati in locazione breve per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari.

Le locazioni turistiche sono disciplinate dal Codice Civile.

Le locazioni turistiche non rientrano tra le strutture ricettive turistiche

 

L'affitto breve riguarda immobili utilizzati per brevi periodi per motivi di lavoro o studio e comunque per finalità non turistiche.

 

Locazione turistica ed affitto breve possono essere avviate sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  • disponibilità di un alloggio idoneo per l'utilizzo residenziale
  • il locatore può essere sia il proprietario dell'immobile, che il detentore (ad es, agenzia)
  • requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di esercizio in forma imprenditoriale
 
 
REQUISITI OGGETTIVI:
 

Il locatore può effettuare unicamente la pulizia iniziale e finale e la consegna di biancheria "una tantum", la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati.

Il locatore non può fornire servizi intermedi (quali pulizia intermedia, cambio intermedio della biancheria) ne' altri servizi accessori o complementari, che sono servizi tipici delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

 

La classificazione dell’immobile destinato a locazione turistica non è obbligatoria; è necessaria qualora si intenda usufruire delle deroghe alle superfici minime previste dal Decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

Le locazioni turistiche possono essere classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato <<I>> della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.

Questo allegato, pur se riferito alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, vale anche ai fini delle semplici locazioni turistiche.

 

L'art. 19-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha esteso gli obblighi dell'art. 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

 

I locatori comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposto sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M. INTERNO 7 gennaio 2013.

 

Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- comunicano i movimenti dei clienti secondo i modelli di rilevazione statistica.

 

L'esercizio di locazione turistica in forma non imprenditoriale è soggetto a comunicazione prevista dall'art. 47-bis della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.

Gli affitti brevi e le locazioni turistiche esercitati in forma imprenditoriale sono soggetti a SCIA prevista dall'art 13-ter, comma 8 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

Ultimo aggiornamento: Tue Aug 13 16:40:00 CEST 2024