per avviare e gestire un'attività

Facchinaggio
Facchino, ATECO 52.24.10

Le imprese di facchinaggio svolgono, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti definite dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221 e dal regolamento attuativo:

• portabagagli
• facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari
• facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri
• facchini doganali
• facchini generici
• accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari
• facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, esclusivamente esercitate in outsourcing ed esercitate conto terzi.

 

L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare:

  • al SUAP che la trasmette alla Camera di commercio per i controlli,
  • o direttamente alla Camera di commercio.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 - ALTRE ATTIVITA'- Attività n. 101 - della tabella A allegata al 25 novembre 2016, n. 222.

 

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

La Camera di Commercio competente per territorio verifica la persistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA per l'esercizio di attività.

Ultimo aggiornamento: Thu Jun 26 16:40:00 CEST 2025