per avviare e gestire un'attività

Commercio su posteggio in area di mercato
mercato rionale, bazar, ATECO 47.8

I mercati sono istituiti dai Comuni sulle aree pubbliche o private delle quali hanno la disponibilità.

Le aree di mercato sono composte da più posteggi, anche isolati, sono attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.

I mercati propongono l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, del titolare, del legale rappresentante, del rappresentante T.U.L.P.S., dei preposti;

  4. Requisiti professionali:
  • del titolare o del preposto
  • del legale rappresentante o del preposto

per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

 

Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. 

 

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto sia da imprese individuali sia da imprese societarie di persone, di capitali regolarmente costituite o cooperative.

 

REQUISITI OGGETTIVI:

 

L’attività itinerante e la localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere possono essere limitate dai Comuni a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse.

 

I Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

 

Il commercio su aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime.

 

Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

 

La concessione del posteggio è soggetta a domanda da presentare a seguito di bandi di pubblico concorso.

 

L'esercizio dell'attività è soggetto alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

 

La domanda e la successiva SCIA sono previste dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 2 -COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Attività n. 2.1 e 2.3 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • Comune
  • Aziende sanitarie in caso di vendita di alimentari
  • SIAE
  • L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
  • D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
  • Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Thu Jul 20 16:40:00 CEST 2023