Commercio della stampa quotidiana e periodica in forma non esclusiva - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
giornali, riviste, quotidiani, periodici, libri

Il commercio della stampa quotidiana e periodica è l'attività di vendita di giornali e riviste esercitata sia sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, sia su posteggi fissi concessi dal Comune, che in forma itinerante.
Tale forma di commercio può essere esercitata sia in punti vendita:
- esclusivi, cioè punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, con la sola eventuale aggiunta dei prodotti complementari stabiliti dagli usi locali; nei punti vendita esclusivi deve essere garantita parità di trattamento alle diverse testate;
- non esclusivi, cioè punti vendita che, in modo complementare ad un'attività principale, possono vendere o i soli quotidiani, o i soli periodici, ovvero entrambi. Più precisamente, un punto vendita non esclusivo è complementare ad una delle seguenti attività: centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali; rivendite di generi di monopolio; rivendite di carburanti e di oli minerali; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati; esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Tuttavia il punto vendita non esclusivo può essere complementare ad un’attività principale anche diversa da quelle indicate nell’elenco.
I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento a quotidiani e periodici, nell'ambito della tipologia prescelta per la vendita.
Le disposizioni in ordine alla parità di trattamento non si applicano alla vendita delle pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico.

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2.1 Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2.2 Requisiti morali, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2006, n. 59: devono essere posseduti da tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il preposto è un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Trattandosi di attività pertinenti a iniziative definite commerciali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio.

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano.
Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI) o il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
La lista dei possibili eventi è indicata nel box <<procedimenti>> sul lato destro della pagina.
L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l'imprenditore deve attestare il possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali e dei presupposti richiesti per l'esercizio della specifica attività (igienico-sanitari, urbanistici, di destinazione d'uso dei locali, norme ambientali, di prevenzione incendi, di protezione acustica, etc.).
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Prima di avviare l'attività può essere utile consultare:

Gli uffici interni e gli enti terzi che effettuano i controlli sull'attività sono:
1. il Comune: verifica la persistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA per l'esercizio di attività..
- L.R. 5. dicembre 2005, n. 29;
- Regolamento comunale;
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante "Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari";
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.
Mezzi di ricorso
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.