Autoriparatori
meccatronica, carrozzeria, gommista, ATECO 45.20.10, 45.20.20

L'attività di autoriparazione è la manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.

Vi rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore e l'installazione di impianti e componenti fissi.
Sono soggette alla normativa sull' autoriparazione anche le imprese esercenti in prevalenza l'attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto merci conto terzi che svolgono con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

La Legge 5 febbraio 1992, n. 122 si applica anche alle imprese esercenti in prevalenza l'attività di commercio e noleggio di veicoli, a quelle di autotrasporto merci conto terzi che svolgono con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonchè ad ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

L'attività di autoriparazione comprende:

  • meccatronica
  • carrozzeria
  • gommista

 

Il lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, o l'attività di commercio di veicoli non rientrano nella definizione di “autoriparazione”.

REQUISITI SOGGETTIVI:

Deve essere designato almeno un responsabile tecnico per ogni officina e lo stesso non può essere nominato per più imprese, e nella stessa impresa per più officine.
Questa figura deve avere una abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione svolte all'interno dell'officina e deve essere persona immedesimata nell'impresa (es. titolare o socio lavorante/partecipante, amministratore, collaboratore familiare, dipendente, preposto dal titolare…).
Non può essere un consulente o un professionista esterno.

 

La verifica dei requisiti è di competenza delle Camere di Commercio I.A.A.

 

  • Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  • Requisiti di onorabilità del responsabile tecnico art 7, comma 1, lettera b) L. 122/92)
  • Requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico

 

 

REQUISITI OGGETTIVI:

L'attività deve essere svolta in locali aventi la destinazione d'uso prevista dall'art. 5 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19

L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il SUAP trasmette la segnalazione alla CCIAA competente per territorio.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- 9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI - punto 89-90  - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • il Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane
Ultimo aggiornamento: Thu Jun 26 16:40:00 CEST 2025