Autoriparatori
meccatronica, carrozzeria, gommista, ATECO 45.20.10, 45.20.20

Vi rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore e l'installazione di impianti e componenti fissi.
Sono soggette alla normativa sull' autoriparazione anche le imprese esercenti in prevalenza l'attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto merci conto terzi che svolgono con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
L'attività di autoriparazione comprende:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
Il lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, o l'attività di commercio di veicoli non rientrano nella definizione di “autoriparazione”.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Deve essere designato almeno un responsabile tecnico per ogni officina e lo stesso non può essere nominato per più imprese, e nella stessa impresa per più officine.
Questa figura deve avere una abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione svolte all'interno dell'officina e deve essere persona immedesimata nell'impresa (es. titolare o socio lavorante/partecipante, amministratore, collaboratore familiare, dipendente, preposto dal titolare…).
Non può essere un consulente o un professionista esterno.
La verifica dei requisiti è di competenza delle Camere di Commercio I.A.A.
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti di onorabilità del responsabile tecnico art 7, comma 1, lettera b) L. 122/92)
- Requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico
REQUISITI OGGETTIVI:
L'attività deve essere svolta in locali aventi la destinazione d'uso prevista dall'art. 5 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il SUAP trasmette la segnalazione alla CCIAA competente per territorio.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- 9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI - punto 89-90 - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- il Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Risoluzioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Massimario dei pareri ministeriali in materia di autoriparazione