per avviare e gestire un'attività

Alloggio agrituristico e ristoro agrituristico
azienda agricola, imprenditore agricolo, produttore agricolo, turismo, acquacoltura, pesca, pescaturismo, ittiturismo, ATECO 56.10.12, ATECO 55.20.52

Le attività agrituristiche sono esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle società cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

L'attività agrituristica comprende:

  • Ospitalità: Soggiorno in locali aziendali
  • Accoglienza: Spazi per campeggiatori e turisti con mezzi autonomi
  • Ristorazione: Pasti e bevande tipiche della regione, inclusi alcolici, con prodotti aziendali
  • Attività didattiche e ricreative: Eventi sportivi, culturali e mostre sul mondo rurale
  • Escursioni: Gite con veicoli tipici in aree rurali e mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare
  • Vendita prodotti: Vendita di prodotti agricoli nei locali agrituristici
  • Attività venatoria: Organizzazione di attività venatorie nel rispetto delle normative
  • Noleggio: Noleggio di biciclette e mezzi nautici (massimo due natanti per azienda)
  • Iniziative ricreative: Eventi culturali e didattici, degustazioni di prodotti aziendali e regionali
  • Ristorazione esterna: Somministrazione di pasti e bevande fuori sede per un massimo del 30% delle giornate di apertura.

L’attività agrituristica deve essere connessa e complementare a quella agricola che deve rimanere principale.

L'attività agrituristica comprende due distinte imprese, l'agricola e la commerciale.

L’imprenditore agricolo svolge attività legate alla coltivazione, allevamento e attività connesse alla terra (art. 2135 c.c.); analogamente il pescaturismo è un'attività turistico ricreativa svolta con imbarco di persone effettuata da pescatori professionali, mentre l’ittiturismo è un'attività che include servizi turistici e di ospitalità legati alla pesca/acquacoltura, esercitata da imprenditori ittici con utilizzo di strutture dell’impresa. 

Sono dunque ambiti paralleli, uno terrestre e uno marino/lagunare:

  1. agriturismo: ambito agricoltura
  2. ittiturismo/pescaturismo: ambito pesca

Settore

Attività principale

Attività connesse

Agricoltura

coltivazione/allevamento

agriturismo, didattica, vendita diretta

Pesca

pesca professionale

pescaturismo (uscite in mare)

Acquacoltura

allevamento pesci/molluschi

ittiturismo (ristorazione, ospitalità)

REQUISITI SOGGETTIVI

Iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della CCIAA

Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C, o iscrizione delle società cooperative nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27

 

Requisiti morali per i seguenti soggetti:

  • titolare dell’impresa individuale
  • per le società di persone, da tutti i soci
  • per le altre persone giuridiche, da tutti gli amministratori
  • preposto

 

Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

 

Assenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

 

 

REQUISITI OGGETTIVI

Lo svolgimento di attività agrituristica non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni e i requisiti del D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres.

Ai fini dello svolgimento dell’attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

 

La classificazione delle aziende agrituristiche è limitata a quelle che svolgono attività di ricezione e di ospitalità.

L’autoclassificazione, proposta dall'operatore agrituristico al momento in cui presenta la SCIA tenuto conto delle tabelle di punteggio contenute nell'allegato B del D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres., viene validata da ERSA con successivo decreto.

 

L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). 

La SCIA è prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
  • consultare la videopillola che spiega il funzionamento del modulo web integrato di SCIA.

 

I controlli sono svolti da:

  • ERSA controlla ogni azienda iscritta nell’elenco entro un anno dall’inizio dell’attività agrituristica. Annualmente i controlli sono effettuati su almeno il 20% delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres. 
  • Comune controlla le condizioni per l’esercizio dell’attività agrituristica e il rispetto della riserva di denominazione di cui all’articolo 20 della L.R. 22 luglio 1996 , n. 25
  • Aziende sanitarie.

 

 

  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Tue Jun 16 16:40:00 CEST 2026