Alloggio agrituristico e ristoro agrituristico
azienda agricola, coltivazione, silvicoltura, allevamento, acquacoltura, pesca, imprenditore agricolo, produttore agricolo, turismo, ATECO 55.23.5
Le attività agrituristiche sono attività di ricezione, ospitalità e ristoro esercitate dagli imprenditori agricoli iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dalle società cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27
L’attività agrituristica deve essere connessa e complementare a quella agricola che deve rimanere principale.
L'attività agrituristica comprende due distinte imprese, l'agricola e la commerciale.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici
Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C, o iscrizione delle società cooperative nel registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 3 dicembre 2007, n. 27
Requisiti morali per i seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale
- per le società di persone, da tutti i soci
- per le altre persone giuridiche, da tutti gli amministratori
- preposto
Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Assenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
REQUISITI OGGETTIVI:
Lo svolgimento di attività agrituristica non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni e i requisiti del D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres.
Ai fini dello svolgimento dell’attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
La classificazione delle aziende agrituristiche è limitata a quelle che svolgono attività di ricezione e di ospitalità.
L’autoclassificazione, proposta dall'operatore agrituristico al momento in cui presenta la SCIA tenuto conto delle tabelle di punteggio contenute nell'allegato B del D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres., viene validata da ERSA con successivo decreto.
La L.R. 11/14 ha abrogato l'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l’anno successivo e il periodo di apertura.
L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
La SCIA è prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- ERSA controlla ogni azienda iscritta nell’elenco entro un anno dall’inizio dell’attività agrituristica. Annualmente i controlli sono effettuati su almeno il 20% delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres.
- Comune controlla le condizioni per l’esercizio dell’attività agrituristica e il rispetto della riserva di denominazione di cui all’articolo 20 della L.R. 22 luglio 1996 , n. 25
- Aziende sanitarie.
- L.R. 22 luglio 1996, n. 25 Disciplina dell'agriturismo
- D.P.Reg. 11 ottobre 2011, N. 0234/Pres. Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regi onale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
- Decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche 11 maggio 2016, n. 1221 che approva il Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres., recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia