Agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone - Procedura su domanda asseverata
palchi, impianti, strutture per spettacolo, attrezzature per spettacolo, parco avventura
L'agibilità può avere ad oggetto:
- locali/luoghi stabilmente destinati a trattenimenti e spettacoli (teatri, cinema, sale da ballo, etc);
- locali/luoghi temporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati, oppure vie o piazze, in occasione di manifestazioni temporanee.
- per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
- dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;
- per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
L'agibilità è necessaria solo se il trattenimento o spettacolo si svolge in un contesto che presenta i caratteri distintivi del locale o luogo di pubblico spettacolo.
Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi in un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi: in particolare sono locali di pubblico spettacolo i luoghi all’aperto, ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Al contrario, non sono considerati locali di pubblico spettacolo i luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.
Il documento Le manifestazioni ed i locali di pubblico Spettacolo - indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza - a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - edizione del 16 marzo 2017 aiuta a capire quando un contesto è o no locale o luogo di pubblico spettacolo.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Conduzione personale dell’attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R. D.18 giugno 1931 n. 773.
Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.
Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 131 del R. D.18 giugno 1931 n. 773: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;
REQUISITI OGGETTIVI:
Prevenzione incendi:
- esclude dal campo di applicazione della prevenzione incendi le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo;
- per quanto riguarda i locali permanentemente deputati a pubblico spettacolo, distingue tra:
1. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg
2. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.2.C: Categoria “C” attività ad alto rischio; rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo entro 60gg
L'utilizzo di un locale/luogo di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è soggetto a domanda asseverata.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 5 - Attività di spettacolo o intrattenimento n. 77 e seguenti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
I collegamenti più probabili sono indicati nella Mini Guida alla selezione dei procedimenti tipici di una manifestazione temporanea
Lo sportello SOS EVENTI offre un prezioso servizio di consulenza gratuita alle associazioni e pro-loco per organizzare sagre e manifestazioni tradizionali. La regione lo finanzia attraverso un’apposita legge regionale 7/2019 Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Lo Sportello è unIniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- Polizia locale
- Vigili del Fuoco
- Aziende sanitarie
- ARPA
- art. 80 del R. D.18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS
- art. 141 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- DPR 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- D. M. 19 agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Eventuale regolamento comunale per la disciplina degli intrattenimenti e spettacoli
- Direttiva sulle manifestazioni pubbliche - Sicurezza integrata per la security e la safety. Linee guida (28 luglio 2017)
- Direttiva - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (18 luglio 2018)
- Risoluzione n. 365379 del 7 settembre 2017 MISE
- Mini Guida alla selezione dei procedimenti tipici di una manifestazione temporanea
- Le manifestazioni ed i locali di pubblico Spettacolo - indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza - a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - edizione del 16 marzo 2017