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Distanziamento, mascherine, igiene e non solo: l'Ordinanza n. 41/PC

Nuove limitazioni a livello regionale per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio regionale

13/11/2020  - 

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 41 /PC del 12 novembre 2020 prevede nuove misure, applicabili dalle ore 00,00 del 14 novembre e fino al giorno 29 novembre, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio regionale.

Alle limitazioni già indicate per le zone "gialle" dal DPCM del 3 novembre scorso si aggiungono nuove limitazioni, e in particolare, per lo svolgimento delle attività produttive, si stabilisce che:

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
a.5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grande e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

a.7. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.
a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.
b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi.
b.1. Nei giorni prefestivi e festivi gli esercizi di vendita di grande struttura e media struttura maggiore (Articolo 2 LR 29/2005), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rimangono aperti.
b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 13/11/2020