Vendita di gas infiammabili in bombole nei negozi
acetilene, ammoniaca, idrogeno, propano, propilene, metano, bombole, ATECO 47.78.99

REQUISITI OGGETTIVI:
La tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, facendo riferimento all’art. 25, comma 4 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, riguarda solamente gli esercenti che detengono quantitativi superiori a 500 kg.
La vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi nei negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita è soggetta a comunicazione.
La comunicazione è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. punto 32 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Il SUAP trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane, autorità competente al rilascio della licenza fiscale di esercizio.
- vicinato
- media struttura compresa tra 251 e 400 mq
- media struttura compresa tra 401 e 1.500 mq
- grande struttura
- prevenzione incendi (in caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 kg è necessario inviare la SCIA di prevenzione incendi - Allegato I, punto 3, lett. b)
I termini per il rilascio del provvedimento sono fissati in 60 giorni; il SUAP notifica all'interessato il rilascio della licenza fiscale di esercizio.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 25, commi 1 e 4)
- DPR n. 151 del 1 agosto 2011 Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio - Allegato I, punto 3, lett. b
- D.M. 3 febbraio 2016 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.