per avviare e gestire un'attività

Strutture a carattere sociale
alloggio, ostello, gioventù, ferie, convitto, pensionato, studenti, foresteria, centro sociale, soggiorno sociale, ATECO 55.20.10

Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie o case di ospitalità, gli alloggi del pellegrino, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

REQUISITI SOGGETTIVI

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, del titolare, del legale rappresentante, del gestore

 

Il gestore è rappresentante T.U.L.P.S., cioè colui che sostituisce stabilmente il titolare o il legale rappresentante, agendo in suo nome e per conto. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una figura prevista dagli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

 

 

REQUISITI OGGETTIVI

 

L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.

 

Le strutture ricettive a carattere sociale hanno le caratteristiche indicate nell'art. 106 della L.R. 9 dicembre 2025, n. 17.

Le strutture ricettive a carattere sociale possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

Gli operatori possono svolgere attività complementari solo a favore delle persone alloggiate.

La classificazione è proposta dal titolare. I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione sono individuati con Decreto regionale che ne definisce l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale 21/2016, abrogata dalla L.R. 9 dicembre 2025, n. 17. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.

I gestori comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposito sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M. INTERNO 7 gennaio 2013.

Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- comunicano i movimenti dei clienti secondo i modelli di rilevazione statistica.

Le strutture devono ottenere il CIN.

 

 


 

L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

 

La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 4 -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI Attività n. 49 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e dall'art. 86 della L.R. 17/25.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
  • Regione Fvg
Ultimo aggiornamento: Mon May 11 16:40:00 CEST 2026