Centro vacanza
attività ricreativa, centro estivo, tempo libero bambini, campeggio bambini, ATECO 55.20.32

I centri di vacanza per minori sono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività per organizzare il tempo libero di bambini e ragazzi, creando esperienze di vita comunitaria. L'obiettivo è favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, svolgendo anche una funzione sociale.
Questi centri sono attivati annualmente per un periodo limitato.
I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi, rispettando i requisiti previsti per le strutture ricettive turistiche all’aria aperta.
I centri di vacanza per minori possono essere diurni o prevedere anche il pernottamento:
- I centri di vacanza con pernottamento sono ospitati in strutture o complessi, in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, che presentano i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali e sono idonee sotto l’aspetto igienico-sanitario.
I centri di vacanza che prevedono il pernottamento sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.
Devono avere i seguenti requisiti minimi:
a) essere ubicati in zona salubre;
b) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno;
c) essere dotati di almeno un WC, un bagno o doccia e un lavabo ogni 10 persone;
d) essere dotati di cassetta di pronto soccorso.
- I centri diurni sono attivati nel periodo estivo o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica e comportano lo svolgimento di attività educative e ricreative strutturate che possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.
I centri di vacanza diurni sono aperti ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni.
E’ ammessa l’organizzazione di centri di vacanza diurni per bambini di età inferiore ai 3 anni purché vengano svolti secondo gli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla specifica normativa di settore presso strutture idonee ai sensi della stessa normativa di settore.
REQUISITI SOGGETTIVI
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- dotazione di personale:
a) un Coordinatore responsabile di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore e con un’esperienza continuativa di almeno 3 anni, per un minimo di sei settimane complessive, quale Operatore di area educativa, ovvero in possesso di diploma della scuola dell’obbligo e con un’analoga esperienza non inferiore a 10 anni. Il possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell’animazione nell’area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Qualora il numero di operatori di area educativa sia inferiore a quattro, il coordinatore può essere scelto tra gli operatori di area educativa in possesso dei requisiti di cui sopra;
b) almeno 1 operatore di area educativa ogni 10 minori per i centri con pernottamento, almeno 1 educatore ogni 15 per quelli diurni, ridotto a 1 ogni 10 bambini per la fascia di età 3-6. Il personale di area educativa deve essere maggiorenne e possedere il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma della scuola dell’obbligo e un’esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell’animazione nell’area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale;
c) personale ausiliario adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenze della comunità.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali eventualmente utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e idonei sotto il profilo igienico-sanitario.
Tutti i centri diurni devono comunque disporre di idoneo riparo, di almeno un WC e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25 persone ed essere dotati di cassetta di pronto soccorso.
L'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sull'attività sono effettuati da:
- il Comune: le strutture sono assoggettate al previo accertamento della conformità delle strutture alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti igienico-sanitari e di quelli strutturali, funzionali-organizzativi e delle prestazioni previste dal regolamento regionale. Qualora vengano meno anche parzialmente la conformità alla vigente normativa, i requisiti stabiliti con il Regolamento regionale o l’idoneità sanitaria, ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell’utilizzo delle strutture o nella conduzione delle attività, il Sindaco sospende l’attività per un periodo da uno a dieci giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori provvedimenti di legge.
- le Aziende sanitarie esercitano il controllo sugli aspetti di competenza.
- L. R. 3 luglio 2000, n. 013 art. 7 Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
- D.P.Reg 22 maggio 2001, n. 0190/Pres Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Regione FVG, Tutte le informazioni utili per aprire un centro di vacanza per minori