Centro vacanza
attività ricreativa, centro estivo, tempo libero bambini, campeggio bambini
I centri di vacanza per minori sono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte a organizzare il tempo libero di bambini/e e di ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.
I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato.
I centri di vacanza per minori possono essere diurni o prevedere anche il pernottamento.
I centri di vacanza con pernottamento sono ospitati in strutture o complessi, in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, che presentano i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali e sono idonee sotto l’aspetto igienico-sanitario.
I centri di vacanza che prevedono il pernottamento sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.
Tali strutture o complessi devono inoltre avere i seguenti requisiti minimi:
a) essere ubicati in zona salubre;
b) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno;
c) essere dotati di almeno un WC, un bagno o doccia e un lavabo ogni 10 persone;
d) essere dotati di cassetta di pronto soccorso.
I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive turistiche all’aria aperta.
I centri diurni sono attivati nel periodo estivo o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica e comportano lo svolgimento di attività educative e ricreative strutturate che possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.
I centri di vacanza diurni sono aperti ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni.
E’ ammessa l’organizzazione di centri di vacanza diurni per bambini di età inferiore ai 3 anni purché vengano svolti secondo gli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla specifica normativa di settore presso strutture idonee ai sensi della stessa normativa di settore.
REQUISITI SOGGETTIVI
- Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- dotazione di personale:
a) un Coordinatore responsabile di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore e con un’esperienza continuativa di almeno 3 anni, per un minimo di sei settimane complessive, quale Operatore di area educativa, ovvero in possesso di diploma della scuola dell’obbligo e con un’analoga esperienza non inferiore a 10 anni. Il possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell’animazione nell’area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Qualora il numero di operatori di area educativa sia inferiore a quattro, il coordinatore può essere scelto tra gli operatori di area educativa in possesso dei requisiti di cui sopra;
b) almeno 1 operatore di area educativa ogni 10 minori per i centri con pernottamento, almeno 1 educatore ogni 15 per quelli diurni, ridotto a 1 ogni 10 bambini per la fascia di età 3-6. Il personale di area educativa deve essere maggiorenne e possedere il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma della scuola dell’obbligo e un’esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell’animazione nell’area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale;
c) personale ausiliario adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenze della comunità.
Il Coordinatore deve essere sempre presente nel centro ed ha la responsabilità del regolare svolgimento dello stesso.
Nel centro deve essere sempre garantita la copresenza di almeno due Operatori, di cui almeno uno di area educativa.
In presenza di minori con handicap deve essere previsto un adeguato numero di Operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti di cui al comma 1 lettera b).
Gli Operatori di area educativa possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati al fine della definizione della dotazione di personale di area educativa.
Al personale dipendente viene applicato il C.C.N.L.di riferimento.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali eventualmente utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e idonei sotto il profilo igienico-sanitario.
Tutti i centri diurni devono comunque disporre di idoneo riparo, di almeno un WC e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25 persone ed essere dotati di cassetta di pronto soccorso.
L'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sull'attività sono effettuati da:
- il Comune: le strutture sono assoggettate al previo accertamento della conformità delle strutture alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti igienico-sanitari e di quelli strutturali, funzionali-organizzativi e delle prestazioni previste dal regolamento regionale. Qualora vengano meno anche parzialmente la conformità alla vigente normativa, i requisiti stabiliti con il Regolamento regionale o l’idoneità sanitaria, ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell’utilizzo delle strutture o nella conduzione delle attività, il Sindaco sospende l’attività per un periodo da uno a dieci giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori provvedimenti di legge.
- le Aziende sanitarie esercitano il controllo sugli aspetti di competenza.
- L. R. 3 luglio 2000, n. 013 art. 7 Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
- D.P.Reg 22 maggio 2001, n. 0190/Pres Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Regione FVG, Tutte le informazioni utili per aprire un centro di vacanza per minori