SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Valutazione unitaria del complesso delle opere abusive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive/ <p>La valutazione unitaria del complesso delle opere non dipende dalla circostanza che le stesse siano o meno realizzate contestualmente, ben potendo i manufatti essere considerati unitariamente anche quando vengono posti in essere per addizione. Né la circostanza che potenzialmente possano essere di fatto impiegate per scopi distinti assume un qualche rilievo, dal momento che in sede edilizia la valutazione unitaria delle opere dipende dalla loro collocazione, dall’appartenenza allo stesso soggetto, nonché dalla destinazione comune dei manufatti, ponderazione quest’ultima da farsi in astratto, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. L'amministrazione comunale, pertanto, deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:36:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive/ 2024-04-12T09:36:58Z Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici/ <p>Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:32:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici/ 2024-04-12T09:32:17Z Regole costruttive e standard stilistici ed estetici su immobili non vincolati https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regole-costruttive-e-standard-stilistici-ed-estetici-su-immobili-non-vincolati/ <p>Il Comune può conformare l’attività edilizia privata ai fini di sicurezza e salubrità dell’abitato, di decoro del contesto urbano e di tutela ambientale e paesaggistica, e quindi può certamente imporre, anche per immobili non sottoposti a specifico vincolo storico culturale, non solo regole costruttive ma anche standard stilistici ed estetici secondo modelli tradizionali volti a confermare l’identità del contesto urbano, ma non può sovrapporvi immotivate interpretazioni estetiche soggettive avulse dal contesto di riferimento né ostacolare (in mancanza di uno specifico vincolo in tal senso) la naturale evoluzione tecnico-scientifica dei materiali e delle lavorazioni.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:18:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regole-costruttive-e-standard-stilistici-ed-estetici-su-immobili-non-vincolati/ 2024-04-12T09:18:53Z Concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00011/ <p>Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione (1).</p> <p>Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge; l’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti; è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. III, 20 aprile 2023, causa C 348/22), la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.</p> <p>(1) Precedenti conformi: fondamentali sul tema, Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18. Di recente, il Consiglio di Stato ha ricordato l’attuale validità dei principi enunciati dall’ Ad. plen. n. 17 del 2021: Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200. Ha disapplicato anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenuta nell'art. 10-<em>quater</em>, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2023, n. 14, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; applica i principi enunciati dalle Adunanze plenarie n. 17 e 18 del 2021 anche Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992.</p> <p>Precedenti difformi: T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. I, decreto 21 dicembre 2023, n. 614, secondo il quale, l’Adunanza plenaria n. 17 del 2021, ancorché formalmente estranea all’ambito di decisione della sentenza delle Sezioni unite n. 32559 del 2023, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata (n.18/2021), della quale non può non condividerne le sorti.</p> <p><a title="Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 – Pres. Lipari, Est. Bruno" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202305995&amp;nomeFile=202402679_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 – Pres. Lipari, Est. Bruno</a></p> <p>Fonte:</p> Fri, 12 Apr 2024 07:14:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00011/ 2024-04-12T07:14:04Z Libertà d'impresa vs. pianificazione urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-dimpresa-vs.-pianificazione-urbanistica/ <p>La disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l’attività economica, dovendo, anche tale libertà economica confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali, in un’ottica di bilanciata proporzionalità delle contrapposte esigenze.<br />Gli atti della programmazione territoriale non sono, infatti, esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se, in concreto, essi perseguano effettivamente finalità di tutela dell’ambiente urbano o siano, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.<br />Una volta ammessa, poi, una particolare tipologia di uso commerciale, non è legittima l’introduzione di restrizioni quantitative al numero di esercizi, la quale non si configura quale prescrizione meramente urbanistica, ma si traduce in una limitazione ingiustificata e discriminatoria della libertà di stabilimento e della libertà d’impresa nonchè in una regolazione indebita dell’offerta sul mercato. (1)<br /> (1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 5394 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 4810 del 2020, n. 2762 del 2018, n. 4810 del 2018, n. 2026 del 2017, n. 1494 del 2017; Corte giust. UE, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 345; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860; Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 70; Cons. Stato, sez. IV, n. 4294 del 2023.</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201908049&amp;nomeFile=202402815_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2024, n. 2815 – Pres. Franconiero, Est. Basilico</a></p> <p>Fonte:</p> Fri, 12 Apr 2024 07:02:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-dimpresa-vs.-pianificazione-urbanistica/ 2024-04-12T07:02:36Z Riforma del Sistema dei Controlli e Sanzioni Economiche: Parere negativo del Consiglio di Stato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riforma-del-Sistema-dei-Controlli-e-Sanzioni-Economiche-Parere-negativo-del-Consiglio-di-Stato/ <p>Il Consiglio di Stato - nell’esprimere parere negativo sullo schema di decreto delegato per la riforma del sistema dei controlli e delle sanzioni in relazione allo svolgimento di attività economiche – mette a fuoco, dal punto di vista del procedimento, il regime delle proposte normative pluristrutturate, evidenziando al contempo, sul piano sostanziale, la necessità:</p> <p>i) di circoscrivere in modo logico e continente le deroghe all’applicazione della nuova disciplina;</p> <p>ii) di mettere a sistema le nuove disposizioni con la legge fondamentale sul procedimento (n. 241 del 1990), con la legge generale sulle sanzioni amministrative (n. 689 del 1981) e con i correlati principi costituzionali ed eurounitari (Engel criteria);</p> <p>iii) di prevenire la privatizzazione, sia pure parziale, del sistema dei controlli;</p> <p>iv) di dettagliare nonché rendere trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di algoritmi e intelligenza artificiale.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 11 Apr 2024 07:22:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riforma-del-Sistema-dei-Controlli-e-Sanzioni-Economiche-Parere-negativo-del-Consiglio-di-Stato/ 2024-04-11T07:22:06Z Cade il blocco per il rilascio di nuove autorizzazioni N.C.C. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cade-il-blocco-per-il-rilascio-di-nuove-autorizzazioni-N.C.C./ <p>Per un complicato meccanismo giuridico, era precluso ai Comuni, già da qualche anno, di bandire nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di NCC (vedi:&nbsp;<a class="inline-onebox" href="https://community.omniavis.it/t/noleggio-con-conducente-due-quesiti/8575/2">Noleggio con conducente - Due quesiti - n°2 da mario.maccantelli&nbsp;<span class="badge badge-notification clicks" title="6 clic">6</span></a>&nbsp;-&nbsp;<a class="inline-onebox" href="https://community.omniavis.it/t/rilascio-nuove-autorizzazioni-ncc/26847/2">Rilascio nuove autorizzazioni ncc - n°2 da mario.maccantelli&nbsp;<span class="badge badge-notification clicks" title="7 clic">7</span></a>).</p> <p>Come previsto dal DL 135/2018, il blocco avrebbe dovuto persistere fino alla operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese TAXI e NCC. Tale registro è stato istituito con decreto ministeriale n. 4/2020. Tuttavia, il Ministero competente, un attimo dopo aver istituito il registro, ha previsto, in pratica, un’altra sub-condizione per arrivare alla rimozione del blocco: la piena operatività del registro è subordinata all’adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.</p> <p>Il TAR Lazio giudica illegittima l’ulteriore condizione prevista dal Ministero in ordine a due motivazioni principali:</p> <ul> <li> <p>il DL 135/2018 si è limitato a prevedere la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla sola operatività del registro. Collegare, poi, l’operatività del registro all’adozione di ulteriore decreto riguardante il foglio di servizio elettronico è un’imposizione arbitraria non giustificata né da motivi formali (manca la copertura legale) né sostanziali (il registro può funzionare anche senza foglio di servizio elettronico);</p> </li> <li> <p>in via di principio, l’art. 41 Cost. afferma la piena libertà di iniziativa economica che può essere compressa solo dalla legge per rilevanti motivi di utilità sociale. La misura ministeriale, in sintesi, è vista dal giudice come protezionista in favore del comparto TAXI. Testualmente: “tesa a perseguire uno scopo di tipo protezionistico, risolvendosi in una misura adottata appannaggio degli interessi economici di una specifica e ben individuata categoria di operatori, attiva in un mercato merceologico contiguo a quello nel quale operano le imprese esercenti il servizio di NCC”.</p> </li> </ul> <p>In definitiva, il TAR annulla il decreto che ha sospeso l’operatività del registro informatico nazionale in attesa della previsione specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.</p> <p>Questa sentenza, dato che annulla un provvedimento ministeriale, ha effetti generali per ogni amministrazione comunale.</p> <p><strong>Fonte</strong>:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:42:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cade-il-blocco-per-il-rilascio-di-nuove-autorizzazioni-N.C.C./ 2024-04-03T13:42:23Z Nuove semplificazioni dei procedimenti amministrativi in edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-semplificazioni-dei-procedimenti-amministrativi-in-edilizia/ <p>La strada non sarà breve perché questa volta la scelta non è quella di passare da un provvedimento d’urgenza (un decreto legge) ma da una legge che dovrà “scontare” i tempi del Parlamento. Lo scorso 26 marzo il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato un disegno di legge (Ddl Semplificazioni) che contiene un nuovo pacchetto di semplificazioni per facilitare la vita di cittadini e imprese.</p> <p>Il nuovo disegno di legge interviene in diversi ambiti al fine di velocizzare la realizzazione di interventi finanziati dal PNRR e, più in generale, avere una P.A. capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative.</p> <p>Si snelliscono le norme e i procedimenti in materia di:</p> <ul> <li>circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;</li> <li>traduzioni giurate;</li> <li>permesso di costruire su immobili vincolati;</li> <li>rilascio autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri;</li> <li>dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.</li> </ul> <p>“<em>La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente</em>&nbsp;– ha affermato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo –&nbsp;<em>e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione</em>”.</p> <p>Dei 35 articoli di cui si compone l’attuale versione del disegno di legge, spicca l’art. 13 “Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati” che dovrebbe modificare l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 relativo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.</p> <p>L’art. 20 del Testo Unico Edilizia disciplina puntualmente le tempistiche per il rilascio del permesso di costruire, stabilendo al comma 8 che: “<em>Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”</em>.</p> <p>L’art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della Legge n. 241/1990 prevede:</p> <p><em>1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.</em></p> <p><em>2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.</em></p> <p><em>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.</em></p> <p><em>4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.</em></p> <p>L’art. 15 del disegno di legge (che, ricordiamo, avrà tempistiche lunghe) modifica proprio l’art. 20, comma 8 del Testo Unico Edilizia abrogando nel primo periodo le seguenti parole “<em>, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.</em></p> <p>Dopo il primo periodo, viene aggiunto al comma 8 il seguente: “Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi”.</p> <p>Prevista, dunque, la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:30:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-semplificazioni-dei-procedimenti-amministrativi-in-edilizia/ 2024-04-03T13:30:36Z Necessario il permesso di costruire per il campo di padel https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Necessario-il-permesso-di-costruire-per-il-campo-di-padel/ <p>La realizzazione di un&nbsp;<strong>campo di padel</strong>&nbsp;costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, incide sul territorio modificandolo e, come tale, rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).</p> <p>Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale questa norma assoggetta attualmente a&nbsp;<strong>permesso di costruire</strong>&nbsp;non soltanto le attività di edificazione, ma anche&nbsp;<strong>altre attività</strong>&nbsp;che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una&nbsp;<strong>modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo</strong>&nbsp;per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.</p> <p>A spiegarlo è la&nbsp;<strong>Corte di Cassazione</strong>&nbsp;con la&nbsp;<strong>sentenza &nbsp;del 22 marzo 2024, n. 11999</strong>, con la quale ha respinto il ricorso contro il decreto di sequestro preventivo di due campi di padel realizzati in zona sottoposta a&nbsp;<strong>vincolo paesaggistico e sismico</strong>, con destinazione d’uso “verde agricolo”.</p> <p>Secondo il ricorrente, la realizzazione di campi di padel&nbsp;in riconversione di campi da tennis preesistenti, rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia «semplice» o «leggera», necessitante di semplice SCIA&nbsp;e, avendo ottenuto sia il nulla-osta paesaggistico che il parere positivo dell’UTC del Comune,&nbsp;vantava un legittimo affidamento sulla legittimità della procedura.</p> <p>Nel valutare la questione, la Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia, si configurano come&nbsp;<strong>interventi di ristrutturazione edilizia</strong>&nbsp;quelli volti a trasformare gli organismi edilizi per mezzo di un insieme di opere che portare ad un organismo diverso (tutto o in parte) da quello precedente.</p> <p>Questi interventi comprendono:</p> <ul> <li>il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio;</li> <li>l’eliminazione/la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;</li> <li>la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;</li> <li>il ripristino di edifici (o parti di essi) crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.</li> </ul> <p>Tutti gli interventi che ricadono nella definizione di ristrutturazione appena esplicitata, ma che non rientrano negli interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c), configurano la c.d. «ristrutturazione edilizia leggera».</p> <p>L’articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico, a sua volta, prevede che siano&nbsp;<strong>sottoposti a permesso di costruire:</strong></p> <ul> <li>gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un&nbsp;<strong>organismo edilizio in tutto o in parte diverso</strong>dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso;</li> <li>gli interventi che comportino&nbsp;<strong>modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili</strong>sottoposti a tutela ai sensi del&nbsp;<strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>&nbsp;di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</li> <li>gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la&nbsp;<strong>demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate</strong>ai sensi degli articoli 136, comma I, lettere c) e d), e 142, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il&nbsp;<strong>ripristino di edifici, crollati o demoliti,</strong>&nbsp;situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste&nbsp;<strong>modifiche della sagoma</strong>&nbsp;o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti&nbsp;<strong>incrementi di volumetria</strong>.</li> </ul> <p>Per gli interventi di ristrutturazione edilizia «leggera» è necessaria la presentazione della&nbsp;<strong>SCIA</strong>&nbsp;(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001, la cui assenza è sottoposta a sanzione amministrativa (ex art. 37 d.P.R. 380/2001).</p> <p>Viceversa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» (art. 10, co. 1, lettera d) e 10 c.1 lettera c) e gli interventi di «nuova costruzione» (art. 3 c.1 lettera e) e 10 c.l lettera a) è richiesto il permesso di costruire.</p> <p>Sulla base di queste premesse, spiegano gli ermellini, il regime autorizzativo relativo alla realizzazione di campi di padel non può essere&nbsp;quello invocato dal ricorrente. Si è infatti chiarito che la realizzazione di un campo di padel costituisce&nbsp;<em>“intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.&nbsp;Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il d.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e), assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica”.</em></p> <p>Si tratta di un’impostazione è conforme a quella della giurisprudenza amministrativa, che, ha avuto recentemente modo di confrontarsi con la tematica, divenuta pressante in ragione della crescente molarità dello sport in questione. Per esempio il TAR Piemonte, con lasentenza n. 223/2023 ha chiarito che le opere in questione hanno caratteristiche tali da comportare una «<strong>trasformazione significativa e permanente del territorio</strong>», risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio, nonché all’acquisizione dell’apposita&nbsp;<strong>autorizzazione paesaggistica e sismica</strong>.</p> <p>Altrettanto il TAR Lazio con la sentenza n. 607/2023, secondo cui la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura&nbsp;<strong>violazione dell’art. 44 lett. b) dello stesso Testo Unico Edilizia</strong>, in considerazione del fatto che la realizzazione di strutture sportive è consentita su aree destinate ad attività sportiva, con la presentazione di SCIA, ma senza creazione di volumetria e comunque mai nelle zone aventi destinazione agricola,</p> <p>Per altro è ininfluente la circostanza secondo cui, come nel caso di specie, i campi di padel vadano a sostituire dei preesistenti campi da tennis: essendo una trasformazione edilizia del terreno (stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo), la realizzazione dei campi di padel non può essere compatibile con la destinazione a zona agricola del terreno ospitante.</p> <p>Nello specifico, i campi di padel&nbsp;<strong>si differenziano dai campi da tennis e da calcio</strong>&nbsp;in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria la&nbsp;<strong>realizzazione di un massetto di cemento</strong>&nbsp;(di circa 10/12 cm) ove allocare il tappeto in fibra Sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato (alte oltre 3 mt.).</p> <p>Va pertanto espresso il principio secondo cui la realizzazione di un campo di padel, cosi come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel,&nbsp;<strong>costituisce una «nuova costruzione»</strong>, per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire.</p> <p>Il rilevante impatto dell’intervento edilizio attiene anche dal punto di vista paesaggistico: va ribadito il principio per cui, in tema di&nbsp;<strong>reati paesaggistici,</strong>&nbsp;l’accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 o quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all’allegato B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un’interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l’applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.</p> <p>La regola generale di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all’aspetto esteriore delle aree vincolate e soggetto al previo dell’autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento n. 31/2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione.</p> <p>Nel caso in esame, non può che sottolinearsi l’assenza, negli elenchi di cui al d.P.R. 31/2017 (relativo alla c.d.&nbsp;<strong>autorizzazione paesaggistica «semplificata»</strong>), degli interventi relativi alle attrezzature sportive, per le richieste relative ai campi di padel, e, più in generale, per gli impianti sportivi, evidenzia da cui non può che trarsi la conclusione che ad essi non si possono applicare le semplificazioni introdotte dal citato decreto, anche considerando che, con ogni evidenza, la realizzazione di tali campi non possa essere considerata di impatto paesaggistico lieve (AII. B) o lievissimo (All. A) ai sensi del citato decreto, in tal modo confermando la rilevanza dell’intervento edilizio.</p> <p>Infine, secondo il costante orientamento di questa Corte, il&nbsp;<strong>rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica</strong>&nbsp;al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d.&nbsp;<strong>doppia conformità</strong>), e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata.</p> <p>Poiché l’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-ediIizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei c.d. «abusi minori», tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004.</p> <p>Allo stesso modo, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione delia domanda di regolarizzazione (cd. «doppia conformità»), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’<strong>autorizzazione sismica</strong>.</p> <p>Inoltre, il permesso di costruire, eventualmente rilasciato (nei limiti di cui si è detto) a seguito di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), estinguerebbe i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non estingue, invece, i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio (applicabile nel caso di specie stante quanto dianzi evidenziato.</p> <p>Nel respingere definitivamente il ricorso, gli ermellini hanno ribadito la&nbsp;legittimità del&nbsp;sequestro preventivo dei campi, ricordando che&nbsp;<em>&nbsp;“in tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di manufatti abusivi realizzati in area a destinazione agricola pur se destinati ad attività commerciali, determinando gli stessi un aggravio, anche se non rilevante, del carico urbanistico”,</em>&nbsp;regola che vale anche in caso di&nbsp;realizzazione di un impianto sportivo su area a destinazione agricola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:02:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Necessario-il-permesso-di-costruire-per-il-campo-di-padel/ 2024-04-03T13:02:14Z Certificato di collaudo e certificazione di idoneità statica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Certificato-di-collaudo-e-certificazione-di-idoneita-statica/ <p>In linea generale, una certificazione/dichiarazione di idoneità statica non equivale al certificato di collaudo, formalmente non ne costituisce equipollente. Un certificato di collaudo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazione dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipologia degli esami e delle ispezioni, ecc.); la certificazione di idoneità statica, no. In realtà, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che portano il tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico. E può dirsi che conduce alle medesime conclusioni sostanziali. E’ un fatto, però, che l'art. 24 del DPR 380/2001 espressamente prevede, per il rilascio del certificato di agibilità, che per interventi di: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sia presente il certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Dunque, non solo nei casi di opere strutturali.&nbsp;</p> <p>Legi tutto...</p> Thu, 28 Mar 2024 12:02:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Certificato-di-collaudo-e-certificazione-di-idoneita-statica/ 2024-03-28T12:02:28Z Onere probatorio in materia di abusi edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onere-probatorio-in-materia-di-abusi-edilizi/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità&nbsp;</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 28 Mar 2024 08:27:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onere-probatorio-in-materia-di-abusi-edilizi/ 2024-03-28T08:27:24Z Sindacabilità della valutazione di incidenza ambientale - VINCA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sindacabilita-della-valutazione-di-incidenza-ambientale-VINCA/ <p>La valutazione di incidenza ambientale (cd. “Vinca”), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione. È evidente, pertanto, come l’apprezzamento dell’amministrazione preposta alla tutela dell’habitat ambientale è sindacabile in sede giudiziale, solo sotto il profilo della manifesta illogicità, incongruità, della motivazione anche alla luce di una istruttoria incompleta.</p> <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 28 Mar 2024 08:17:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sindacabilita-della-valutazione-di-incidenza-ambientale-VINCA/ 2024-03-28T08:17:08Z Competenza comunale e regolamento su sostanze fitosanitarie ed erbicidi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-e-regolamento-su-sostanze-fitosanitarie-ed-erbicidi/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">Il comune non può adottare un regolamento, contenente limitazioni indifferenziate, vincolanti e a tempo indeterminato su sostanze fitosanitarie ed erbicidi, all’interno del proprio territorio comunale.</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>Mancando un qualsiasi riscontro nel diritto positivo, il ragionamento sulla cedevolezza della legge statale, regionale o provinciale verso i regolamenti locali, nelle materie di loro riservata o delegata competenza, non persuade.</p> <p>Soltanto in alcuni ristretti aspetti residuali, tassativamente elencati dalla cornice normativa eurounionale, statale e provinciale, si riscontrano margini funzionali di intervento comunale, che esulano, però, dalla possibilità di dettare una disciplina generale di deroghe di utilizzo e distanziometriche.</p> <p>Non può fondarsi una tale competenza sul principio di precauzione di derivazione europea o statale, in ragione dell’ostacolo del diritto dell’Unione europea che disciplina l’autorizzazione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze attive e prodotti fitosanitari. (1)</p> <p>(1) Non sussistono precedenti negli esatti termini.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> </div> </div> Thu, 28 Mar 2024 08:06:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-e-regolamento-su-sostanze-fitosanitarie-ed-erbicidi/ 2024-03-28T08:06:17Z Design system .italia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Design-system-.italia/ <p>Creare siti e servizi pubblici digitali basati sui bisogni delle persone, efficienti, accessibili a tutte le persone e rispettosi delle normative: con questo obiettivo,&nbsp;<strong>nasce il design system .italia</strong>, l’insieme di indicazioni e risorse pratiche a disposizione delle PA e dei loro fornitori per realizzare servizi digitali risparmiando tempo e risorse economiche. Oggi il design system entra ufficialmente nella sua fase beta ed è a disposizione su&nbsp;<a href="http://designers.italia.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">designers.italia.it</a>&nbsp;per essere testato e utilizzato dalla comunità.</p> <p><a href="https://designers.italia.it/design-system/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESPLORA IL DESIGN SYSTEM</a></p> <blockquote> <p>Com’è composto il design system .italia</p> </blockquote> <p>Con la versione beta, vengono consolidate le funzionalità e la struttura della documentazione ufficiale, composta da&nbsp;<strong>indicazioni</strong>&nbsp;su temi come usabilità, accessibilità, linguaggio, e dei&nbsp;<strong>kit di risorse pronti all’uso</strong>, che contengono componenti per la progettazione e lo sviluppo dell’interfaccia. È come avere a disposizione dei mattoncini coi quali è possibile&nbsp;<strong>prototipare e sviluppare le interfacce dei servizi senza dover partire da zero ogni volta</strong>&nbsp;e, in più, con la sicurezza che siano già stati testati sul campo e che garantiscano il rispetto, ad esempio, delle linee guida di design emanate ai sensi dell’art. 53 del Codice dell’amministrazione digitale. La possibilità di copiare il codice dei componenti permette, inoltre, di ridurre notevolmente i tempi per sviluppare un prodotto digitale.</p> <p>Non solo: tutti questi componenti, rendono più facile realizzare servizi pubblici semplici da utilizzare per tutta la cittadinanza, garantendo così la possibilità di esercitare i propri diritti e doveri senza discriminazioni.</p> <blockquote> <p>.italia, uno sforzo collettivo</p> </blockquote> <p>È bello ricordare che, nello spirito open source che contraddistingue il Dipartimento, l’evoluzione delle risorse del design system del Paese è anche il&nbsp;<strong>frutto di feedback, segnalazioni di bug e contributi della community di Designers Italia e Developers Italia</strong>. Il nome stesso, .italia, che rimanda alla sua natura di strumento di tutte le persone e per tutte le persone, è stato scelto attraverso un sondaggio su Forum Italia che ha coinvolto centinaia di partecipanti. Perché ogni persona può contribuire fattivamente al benessere del Paese, anche con un piccolo contributo.</p> <p>Design system .italia v1-beta è disponibile su&nbsp;<a href="http://designers.italia.it/design-system" target="_blank" rel="noreferrer noopener">designers.italia.it/design-system</a></p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 28 Mar 2024 07:59:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Design-system-.italia/ 2024-03-28T07:59:17Z B&B: controlli a tutela legalità e sicurezza strutture https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/BB-controlli-a-tutela-legalita-e-sicurezza-strutture/ <div class="box-header clearfix">Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana che registra la maggior percentuale (73 per cento) di posti letto da strutture extra alberghiere. Ciò lo si deve principalmente a due fattori: il rapido incremento del turismo in regione e l'altrettanto veloce sviluppo delle piattaforme internet dedicate ai B&amp;B e agli affitti brevi.<br />In Friuli Venezia Giulia il giro d'affari degli affitti brevi è stimato in circa 110 milioni di Euro, frutto della presenza di circa 4.200 alloggi inclusi nell'offerta online di locazioni per un tempo limitato, dei quali oltre 1.100 sono ubicati a Trieste, che è preceduta da Lignano, grazie a più di 1.400 unità fruibili; con le due località che, da sole, inglobano il 60 per cento della disponibilità complessiva.<br />Il fenomeno degli affitti brevi riguarda non solo le città più grandi, ma anche i centri urbani più piccoli, che magari non hanno a disposizione in termini di personale un reparto di Polizia municipale dedicato ai controlli.<br />La realizzazione di&nbsp;controlli finalizzati alla tutela della concorrenza leale e al pagamento delle imposte statali e locali verrà organizzata mediante&nbsp;dei nuclei operativi, di prossima istituzione, che potranno essere chiamati dai Comuni sul territorio.</div> <div class="row">&nbsp;</div> Thu, 21 Mar 2024 09:28:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/BB-controlli-a-tutela-legalita-e-sicurezza-strutture/ 2024-03-21T09:28:08Z Termine per impugnare il titolo edilizio a sanatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Termine-per-impugnare-il-titolo-edilizio-a-sanatoria/ <p>Nel caso di titolo edilizio assentito in sanatoria, il termine dell'impugnazione decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, circostanza che deve essere dimostrata in giudizio al fine di far valere la tardività dell'impugnazione. Infatti, in conformità alla natura ed alla modalità d'esecuzione delle opere, in materia occorre tenere separato il regime d'impugnazione del titolo edilizio "ordinario" da quello applicabile al titolo edilizio "in sanatoria". Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori, cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito. Nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Mar 2024 07:50:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Termine-per-impugnare-il-titolo-edilizio-a-sanatoria/ 2024-03-21T07:50:45Z Diniego di autorizzazione paesaggistica e motivazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diniego-di-autorizzazione-paesaggistica-e-motivazione/ <p>In tema di determinazioni paesaggistiche l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto. Conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto), ovvero - previo l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente circostante.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Mar 2024 07:47:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diniego-di-autorizzazione-paesaggistica-e-motivazione/ 2024-03-21T07:47:41Z Limiti alla installazione degli impianti di telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-installazione-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ <p>In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.</p> <p>&nbsp;Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 14 Mar 2024 11:40:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-installazione-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ 2024-03-14T11:40:12Z Attività edilizia libera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera/ <p>Secondo l’art. 6, d.P.R. n. 380/2001 ”Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) omissis……(..) “e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”. Dal soprariportato testo si rileva che le opere indicate possono ritenersi effettivamente rientranti nel perimetro di applicazione della previsione normativa soltanto laddove, per le loro caratteristiche in concreto, siano del tutto inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (segnalazione Ing. M. Federici).</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 07 Mar 2024 09:43:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera/ 2024-03-07T09:43:18Z Beni ambientali e silenzio assenso orizzontale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Beni-ambientali-e-silenzio-assenso-orizzontale/ <p>Il silenzio-assenso orizzontale non pregiudica la tutela dei beni culturali e paesaggistici, ma semplifica il procedimento amministrativo.</p> <p>Il meccanismo del silenzio assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 va esteso anche al parere da rendersi da parte della Soprintendenza in seno a una conferenza di servizi indetta nell’ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 07 Mar 2024 09:31:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Beni-ambientali-e-silenzio-assenso-orizzontale/ 2024-03-07T09:31:27Z Sagre, feste e fiere tradizionali, contributi regionali 2024 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2024/ <p>Pubblicato sul&nbsp;<a href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2024/02/21/8" target="_blank">BUR ordinario n. 8 del&nbsp;21 febbraio 2024</a> il Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 9 febbraio 2024, n. 4946 recante "Artt. 4 e 5 della&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&amp;legge=7&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">legge regionale 3 maggio 2019, n. 7</a> “<em>Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche ed integrazioni. Emanazione avviso per l’anno 2024 e approvazione modulistica</em>."</p> <p>Possono accedere ai contributi, in qualità di soggetti organizzatori, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie, che nell'anno 2024 organizzano manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, seguendo&nbsp;la procedura&nbsp;ed utilizzando la modulistica contenuta nell'allegato A del Decreto.</p> <p>Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 Sandra Leita tel. 0432 555808 (responsabile dell’istruttoria) Zuccaro Paolo tel. 0432 555271.</p> Thu, 22 Feb 2024 12:48:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2024/ 2024-02-22T12:48:06Z Procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-semplificata-per-la-variazione-di-strumenti-urbanistici/ <p>L'art. 5, d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 prevede una procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici preordinati all'autorizzazione di insediamenti produttivi contrastanti con il vigente strumento urbanistico, allorché il progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero questi siano insufficienti rispetto al progetto presentato; il procedimento si conclude con una Conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta giorni; peraltro la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi. Detta procedura ha carattere eccezionale non solo in quanto derogatoria, con norma secondaria, della procedura ordinaria di formazione dello strumento urbanistico, ma soprattutto perché introduce una procedura accelerata, a iniziativa privata, di eventuale revisione dello strumento urbanistico, invertendo così i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all'ordinato e generale assetto del territorio. La disciplina del procedimento di cui trattasi è, quindi, di stretta interpretazione e, comunque, al di là della prima iniziativa, nulla sottrae all'ordinaria discrezionalità dell'Amministrazione in materia urbanistica</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 22 Feb 2024 10:42:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-semplificata-per-la-variazione-di-strumenti-urbanistici/ 2024-02-22T10:42:50Z Scelte urbanistiche ed onere di motivazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Scelte-urbanistiche-ed-onere-di-motivazione/ <p>Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate. In particolare, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata". Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute. Le uniche, tassative ipotesi in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 22 Feb 2024 10:22:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Scelte-urbanistiche-ed-onere-di-motivazione/ 2024-02-22T10:22:38Z Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Piano-Triennale-per-lInformatica-nella-PA-2024-2026/ <p>L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il tanto atteso&nbsp;<a href="https://pianotriennale-ict.italia.it/" target="_blank">Piano triennale per l'informatica nelle Pubbliche Amministrazioni per il periodo 2024-2026</a>.&nbsp;</p> <p>Il Piano si focalizza sull’efficacia dell’azione amministrativa, garantendo che ogni aspetto della digitalizzazione sia orientato al miglioramento dei servizi pubblici e alla realizzazione di un sistema più efficiente e accessibile per tutti i cittadini.</p> <p>Il Piano è il risultato di un processo di scambio e collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti istituzionali che hanno partecipato a un tavolo di concertazione.</p> <p>L'obiettivo è stabilire una struttura permanente per definire in modo continuo i contenuti e le strategie del passaggio al digitale nel settore pubblico&nbsp;tenendo conto degli obiettivi fissati per il 2030 dalla Commissione europea per il Decennio Digitale.</p> <p>Nel documento sono elencate oltre 200 azioni che le amministrazioni dovranno intraprendere nei prossimi tre anni per raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale su vari fronti, come organizzazione, competenze digitali, interoperabilità, servizi digitali, piattaforme, cloud, sicurezza informatica e gestione dei dati.</p> <p>Fonte:</p> Wed, 14 Feb 2024 08:26:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Piano-Triennale-per-lInformatica-nella-PA-2024-2026/ 2024-02-14T08:26:15Z La piscina non è una pertinenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-piscina-non-e-una-pertinenza/ <p>La piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale. Tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede. La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago. Né può essere considerata pertinenza la realizzazione della piscina, considerato che la stessa comporta una "durevole trasformazione del territorio" la quale, sotto il profilo urbanistico, presenta una funzione autonoma rispetto a quella propria dell'edificio cui accede e per tale ragione non può coincidere con la relativa nozione civilistica. La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 13 Feb 2024 08:37:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-piscina-non-e-una-pertinenza/ 2024-02-13T08:37:42Z Mutamento destinazione uso e carico urbanistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mutamento-destinazione-uso-e-carico-urbanistico/ <p>In generale, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l'ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d'uso che alteri il carico urbanistico integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza. Sulla base della definizione di aumento del carico urbanistico, si deve inoltre affermare che l’aumento dello stesso si verifica quando la modifica della destinazione funzionale dell'immobile determina una attrazione per un maggior numero di persone, con la conseguente necessità di un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 13 Feb 2024 08:29:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mutamento-destinazione-uso-e-carico-urbanistico/ 2024-02-13T08:29:35Z Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-impianti-fotovoltaici-sugli-edifici/ <p>La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 07 Feb 2024 07:51:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-impianti-fotovoltaici-sugli-edifici/ 2024-02-07T07:51:50Z Competizioni motoristiche su strada: il programma delle gare per il 2024 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competizioni-motoristiche-su-strada-il-programma-delle-gare-per-il-2024/ <p>In Gu Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2024 pubblicata la&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-02-05&amp;atto.codiceRedazionale=24A00608&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare del MIT n. 1933 del 19 gennaio 2024</a>&nbsp;avente ad oggetto le “<em>Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell’articolo 9 del Codice della strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2024</em>“.</p> <p>La circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle prefetture.</p> <p>Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:<br /><br />dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;<br />dalle regioni per le strade regionali;<br />dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza;<br />dai comuni per le strade comunali.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Wed, 07 Feb 2024 07:38:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competizioni-motoristiche-su-strada-il-programma-delle-gare-per-il-2024/ 2024-02-07T07:38:22Z Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità assoluta https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-vincolo-cimiteriale-determina-una-situazione-di-inedificabilita-assoluta/ <p>Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; esso ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 31 Jan 2024 12:20:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-vincolo-cimiteriale-determina-una-situazione-di-inedificabilita-assoluta/ 2024-01-31T12:20:53Z Immissione sul mercato di prodotti alimentari sfusi non regolamentari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Immissione-sul-mercato-di-prodotti-alimentari-sfusi-non-regolamentari/ <p>Risponde del reato di cui all'art. 5 L. 30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione, idonei ad evitarne la loro commercializzazione. La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente a escludere la colpa dell’operatore del settore alimentare. Ne consegue che l’omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo, integra il reato di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l’O.S.A. dalla sua responsabilità l’assolvimento dell’obbligo di tracciabilità, atteso che, scopo principale della predisposizione di un piano di autocontrollo è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente re-cando un conseguente e potenziale danno ai consumatori, cui consegue l’obbligo di garantire che la filiera alimentare si concluda con l’immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 31 Jan 2024 12:16:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Immissione-sul-mercato-di-prodotti-alimentari-sfusi-non-regolamentari/ 2024-01-31T12:16:26Z Sul principio del contrarius actus https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-principio-del-contrarius-actus/ <p>In base al principio del contrarius actus, l’autorità competente ad annullare il provvedimento è la stessa che lo ha adottato anche quando il vizio riscontrato sia quello dell’incompetenza. Gli ulteriori profili di illegittimità, in quanto inerenti al ripristino della legalità lesa, non consentono di procedere all’annullamento d’ufficio laddove il tempo trascorso sia superiore a quello indicato dalla norma, ovvero comunque non ragionevole (1).</p> <p>Il Consiglio di Stato ha precisato che, all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, il legislatore non ha fatto distinzioni tra tipologie dei vizi tradizionali che si vanno ad emendare.</p> <p>(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2023, n. 3431.</p> <p>Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 31 Jan 2024 12:09:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-principio-del-contrarius-actus/ 2024-01-31T12:09:19Z Impianti da fonti rinnovabili e tutela del paesaggio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-da-fonti-rinnovabili-e-tutela-del-paesaggio/ <p>La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei princìpi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Wed, 24 Jan 2024 11:27:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-da-fonti-rinnovabili-e-tutela-del-paesaggio/ 2024-01-24T11:27:03Z Nasce l’Archivio nazionale on line dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nasce-lArchivio-nazionale-on-line-dei-numeri-civici-delle-strade-urbane-ANNCSU/ <p>Dalla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, in accordo con l’Associazione nazionale Comuni Italiani (Anci), nasce l’<a href="https://www.anncsu.gov.it/it/">Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane – ANNCSU</a>, una banca dati interattiva con le strade e i numeri civici che appartengono al territorio dei Comuni italiani.</p> <p>Grazie al nuovo database, cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni dispongono ora di un riferimento unico per tutto il territorio nazionale, contenente l’elenco delle strade (denominazioni delle aree di circolazione) e i numeri civici dei Comuni italiani. Il nuovo servizio offre la possibilità di verificare gli indirizzi e di visualizzarne il posizionamento su una mappa con dati che sono forniti, aggiornati e certificati dai Comuni.</p> <p>Sono già più di 7.500 i Comuni italiani, oltre il 95% del totale, che hanno completato l’inserimento dei dati. Questi Comuni che hanno già popolato l’Archivio utilizzeranno esclusivamente questo archivio per tutte le proprie attività.</p> <p>In particolare, l’Agenzia delle Entrate e l’Istat curano i contenuti, i criteri di aggiornamento dell’ANNCSU e i relativi servizi; l’Agenzia delle Entrate assicura la gestione informatica dell’Archivio, lo sviluppo e l’accessibilità dei servizi e l‘assistenza agli utenti; l’Istat definisce, ai sensi del Regolamento anagrafico (Dpr n. 223/89), le regole cui i Comuni si devono attenere.</p> <p>Inoltre, l’Agenzia delle Entrate e i Comuni collaborano per un costante allineamento degli indirizzi delle unità immobiliari urbane nel sistema informativo catastale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 24 Jan 2024 11:16:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nasce-lArchivio-nazionale-on-line-dei-numeri-civici-delle-strade-urbane-ANNCSU/ 2024-01-24T11:16:01Z Voltura della concessione edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Voltura-della-concessione-edilizia-00001/ <p><em>La semplice voltura non importa il trasferimento automatico delle obbligazioni assunte. L</em><em>’obbligazione relativa al pagamento del contributo ha natura personale e non costituisce un onere reale né rappresenta un'obbligazione “propter rem”, cioè un debito pecuniario che si trasferisce, automaticamente e forzosamente, su coloro che subentrano nella proprietà dell'area trasformata o edificata per effetto del rilascio della concessione qualora, all'atto del rilascio stesso, il contributo non sia stato in tutto o in parte assolto. Sia gli oneri reali che le obbligazioni “propter rem” costituiscono, infatti, figure tipiche e devono considerarsi un “numerus clausus”: la loro esistenza deriva, cioè, esclusivamente, da specifiche norme, civilistiche o pubblicistiche, le quali prevedono che il soggetto passivo dell'obbligazione sia o divenga colui che del bene è o diviene proprietario (o, talvolta, possessore) e nessuna disposizione in tal senso è possibile rinvenire nella disciplina urbanistica ed edilizia (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1430 del 18 giugno 2020).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 23 Jan 2024 11:35:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Voltura-della-concessione-edilizia-00001/ 2024-01-23T11:35:54Z Localizzazione impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Localizzazione-impianti-per-la-produzione-di-energia-da-fonte-rinnovabile/ <p>Non è fondato l’assunto secondo cui il quadro normativo di riferimento, di fonte statale e sovranazionale, sarebbe incompatibile con la possibilità di prevedere, per le aree idonee all’installazione di potenza eolica e fotovoltaica, limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti espressi in percentuale sulla superficie dell’appezzamento di terreno. La tesi, infatti, trova testuale smentita nelle disposizioni dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nel definire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell’articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell’art. 20). Dunque, proprio la normativa statale prevede ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021) che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 19 Jan 2024 09:43:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Localizzazione-impianti-per-la-produzione-di-energia-da-fonte-rinnovabile/ 2024-01-19T09:43:47Z Codice Identificativo Nazionale per le strutture ricettive e le locazioni turistiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-Identificativo-Nazionale-per-le-strutture-ricettive-e-le-locazioni-turistiche/ <p>Il Codice Identificativo Nazionale (Cin) è un'innovazione introdotta nel settore degli locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive. Il codice viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva (alberghi, campeggi, b&amp;b, affittacamere etc.).</p> <p>Le disposizioni di legge in merito al Cin si applicano dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del Cin.</p> <p><strong>La procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo</strong>, prevista dall’art. 13-ter del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-10-18;145~art3!vig" target="_blank">decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191</a>, <strong>non è ancora entrata in esercizio</strong>.</p> <p>Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo.</p> <p>In ogni caso, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-10-18;145~art3!vig" target="_blank">decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191</a>, gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso.</p> <p>Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza (N.d.r.: il codice regionale in Fvg non è previsto)</p> <p>Fonte:</p> Wed, 17 Jan 2024 11:25:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-Identificativo-Nazionale-per-le-strutture-ricettive-e-le-locazioni-turistiche/ 2024-01-17T11:25:21Z Rilevanza vincolo idrogeologico nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-vincolo-idrogeologico-nel-procedimento-di-rilascio-del-titolo-abilitativo-edilizio/ <p>Sebbene vada confermato il principio secondo cui l’esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico ma quello edilizio, non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell’art. 44 TUE, come tali insuscettibili di estensione analogica, appare evidente che l’assenza dell’espresso parere in materia idrogeologica vizia la sequenza procedimentale che ha condotto al provvedimento autorizzativo, rendendolo così illegittimo.</p> <p><br />Leggi tutto...</p> Tue, 16 Jan 2024 14:08:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-vincolo-idrogeologico-nel-procedimento-di-rilascio-del-titolo-abilitativo-edilizio/ 2024-01-16T14:08:26Z Centri antiviolenza, i procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centri-antiviolenza-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>Le strutture antiviolenza indicate nella&nbsp;<a class="blank" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2021&amp;legge=12&amp;fx=lex" target="_blank">legge regionale 12/2021</a>&nbsp;sono soggette ad&nbsp;<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA25/" target="_blank">autorizzazione ed accreditamento</a>.</p> <p>Le tipologie di strutture sono:</p> <ul> <li>Centri antiviolenza (CAV)</li> <li>Case rifugio</li> <li>Case di semiautonomia</li> <li>Centri per autori di violenza.</li> </ul> <p>Per poter avviare l’attività è necessaria un'autorizzazione comunale, mentre l’accreditamento è condizione per stipulare convenzioni e accordi con i soggetti pubblici.</p> <p>Il recentissimo&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2024/01/03/1">Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2023, n. 215/Pres</a>. recante<em>&nbsp;Regolamento di attuazione dell'art. 23 della L.R. 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza, ai sensi degli artt. 31 e 33 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)</em>&nbsp;ha previsto che le domande di autorizzazione ed accreditamento vengano inviate al Comune competente per territorio tramite il SUAP.&nbsp;</p> <p>I&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Strutture-antiviolenza/?md=3803;14785;550671;550672&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedimenti sonio disponibili sul portale regionale</a> a partire dal 9 gennaio scorso.</p> Fri, 12 Jan 2024 11:52:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centri-antiviolenza-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ 2024-01-12T11:52:14Z Attività di estrazione e sfruttamento di cave https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-estrazione-e-sfruttamento-di-cave/ <p>L’autorizzazione all’esercizio di attività di estrazione e sfruttamento di cave non sono soggette ad un titolo edilizio autonomo, da parte dei comuni, oltre all’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Tale principio non implica che l’attività estrattiva possa essere esercitata anche a dispetto di contrarie previsioni della disciplina urbanistica, ma significa piuttosto che la valutazione circa la conformità urbanistica dell’attività estrattiva viene eccezionalmente esercitata dall’ente individuato dalla legislazione regionale per il rilascio dell’autorizzazione, anziché dal comune: la conformità urbanistica dell’attività estrattiva deve, comunque, essere garantita, e ciò alla luce dell’evoluzione della legislazione relativa al contenuto degli strumenti urbanistici comunali e della dilatazione della pianificazione urbanistica, che ha finito con l'identificarsi con la pianificazione di tutto il territorio del comune, in relazione non solo all'interesse connesso all'attività edificatoria propriamente detta, ma anche ad altri, diversi e molteplici interessi che sono comunque correlati alla salvaguardia del territorio, le misure di salvaguardia sono da considerare applicabili non solo all'attività edilizia in senso stretto, ma a tutte le altre forme di utilizzazione del territorio oggetto di pianificazione territoriale, compresa quindi l'attività estrattiva.</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 11 Jan 2024 08:39:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-estrazione-e-sfruttamento-di-cave/ 2024-01-11T08:39:15Z Piani attuativi e parere della Soprintendenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piani-attuativi-e-parere-della-Soprintendenza/ <p>Benchè nel procedimento di approvazione di un piano particolareggiato la Soprintendenza non esprima un parere vincolante, in mancanza di una espressa previsione di vincolatività nella norma statale di riferimento (art. 16 commi 3 e 4 L. n. 1150/1942), è ragionevole che l’amministrazione comunale tenga conto di un eventuale parere negativo della Soprintendenza valutando i possibili sviluppi del procedimento amministrativo e, quindi, la concreta realizzabilità dell’intervento edilizio in relazione alla posizione contraria manifestata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo. In tale prospettiva, dal momento che ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento è necessario che l’interessato ottenga l’autorizzazione paesaggistica, sulla quale la Soprintendenza esprime un parere obbligatorio e vincolante ex art. 146 comma 5 d. lgs. n. 42/2004, e senza la quale il Comune non può procedere al rilascio dei titoli edilizi, è ragionevole che l’amministrazione comunale giudichi inutile l’approvazione di un piano attuativo che, sebbene conforme allo strumento urbanistico, sia stato giudicato dalla Soprintendenza incompatibile con il vincolo paesaggistico, in tal modo lasciando chiaramente prefigurare un parere altrettanto negativo – e in tal caso ostativo - in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, essenziale ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento.</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 11 Jan 2024 08:31:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piani-attuativi-e-parere-della-Soprintendenza/ 2024-01-11T08:31:46Z Installazione stazione radio base per la telefonia mobile e silenzio assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-stazione-radio-base-per-la-telefonia-mobile-e-silenzio-assenso/ <p>L’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione. In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell’Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita. In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria. Nondimeno, se l’interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall’amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l’inerzia dell’amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d’ufficio dell’amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività (segnalazione Ing. M. Federici)</p> <p>Leggi tutto....</p> Thu, 11 Jan 2024 08:24:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-stazione-radio-base-per-la-telefonia-mobile-e-silenzio-assenso/ 2024-01-11T08:24:05Z Attività produttive, in GU la legge Concorrenza 2022, la nota di lettura Anci https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-produttive-in-GU-la-legge-Concorrenza-2022-la-nota-di-lettura-Anci/ <p>E’ stata pubblicata in&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00220/sg" target="_blank">Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 la Legge n. 214/2023</a>, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.&nbsp;&nbsp;Il Capo II contiene rilevanti misure in materia di commercio al dettaglio.<br />In particolare, l’articolo 11 contiene disposizioni concernenti le Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, definendo un quadro di regole transitorio e a regime. L’articolo 11, inoltre, interviene in materia di occupazioni di suolo pubblico.&nbsp;L’articolo 12 invece reca Semplificazioni in materia di attività commerciali, dettando disposizioni in materia di vendite straordinarie e disposizioni in materia di attività commerciali e artigiane nei centri urbani.</p> <p>Si allega una&nbsp;<a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/Legge-CONCORRENZA-2022-NOTA-LETTURA-AA.PP_-DEF.pdf" target="_blank">prima nota di lettura&nbsp;delle norme di interesse</a>.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 11 Jan 2024 07:50:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-produttive-in-GU-la-legge-Concorrenza-2022-la-nota-di-lettura-Anci/ 2024-01-11T07:50:56Z Richiesta di sanatoria e silenzio della PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Richiesta-di-sanatoria-e-silenzio-della-PA/ <p>Il silenzio della p.a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sull’istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 ha un valore legale tipico di rigetto e costituisce pertanto un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. La circostanza che l’Amministrazione abbia attivato un’istruttoria sull’istanza di sanatoria non impedisce la formazione del silenzio-rigetto, che si perfeziona anche qualora il relativo procedimento sia pendente, per essere stato aperto e mai concluso da un provvedimento espresso che superi tale intervenuto espresso diniego, non potendosi attribuire alla mera pendenza del procedimento alcun valore di atto tacito di revoca del silenzio diniego che si verifica solo con la pronuncia (non intervenuta) di accoglimento della sanatoria. Ne discende che, una volta formatosi per silentium il provvedimento di diniego, l’ordinanza di demolizione delle opere abusive precedentemente adottata riacquista efficacia e obbliga il destinatario all’esecuzione.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto....</p> Thu, 28 Dec 2023 14:52:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Richiesta-di-sanatoria-e-silenzio-della-PA/ 2023-12-28T14:52:47Z Sulla tutela del legittimo affidamento in caso di pianificazione urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-tutela-del-legittimo-affidamento-in-caso-di-pianificazione-urbanistica/ <p>Sussiste un affidamento tutelabile in capo al privato, e dunque l’obbligo in capo al comune di motivare la scelta pianificatoria, qualora sia concluso un contratto di vendita di un immobile comunale che, al tempo della stipulazione, aveva una più favorevole disciplina urbanistica, mentre, subito dopo, ha visto mutata quella disciplina in senso deteriore, per l’effetto dell’attività pianificatoria del medesimo ente locale, il quale aveva però impostato le trattative sul presupposto del più favorevole regime urbanistico. Infatti, benché il contratto non abbia ad oggetto l’attività di conformazione e trasformazione del territorio, nondimeno l’affidamento del privato può considerarsi sorto e qualificabile come “legittimo”, in quanto maturato in presenza di una serie di concomitanti circostanze che si reputano idonee a far sorgere e consolidare “la fiducia”, “il convincimento”, “l’aspettativa” del privato sulla persistenza di quel regime urbanistico che disciplinava il compendio immobiliare.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 28 Dec 2023 14:45:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-tutela-del-legittimo-affidamento-in-caso-di-pianificazione-urbanistica/ 2023-12-28T14:45:40Z Controlli sulle attività economiche, si concentrano dove il rischio è maggiore https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-attivita-economiche-si-concentrano-dove-il-rischio-e-maggiore/ <p>Semplifica i controlli, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni per alleviare il carico sulle attività economiche, lo schema di d.lgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento del ministro per la Pubblica amministrazione, senatore&nbsp;Paolo Zangrillo, di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy,&nbsp;Adolfo Urso, e con il ministro dell’Economia e delle Finanze,&nbsp;Giancarlo Giorgetti, introduce un nuovo approccio nei rapporti tra le istituzioni e le imprese, fondato sulla collaborazione, sulla premialità dei comportamenti virtuosi e volto perciò alla prevenzione degli illeciti.</p> <p>“Puntiamo a ridurre gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole imprese, ad accrescere la trasparenza amministrativa, a incidere sui fenomeni corruttivi, migliorando la competitività e lo sviluppo del territorio. Controlli più razionali non significa infatti meno controlli, ma più efficaci. L’obiettivo è dunque quello di favorire le imprese e migliorare il rapporto con la Pa, così da generare ricadute positive per l’intera collettività”, commenta il Ministro Zangrillo.</p> <p>“Finalmente il nostro Paese si doterà di un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche, che saranno più razionali ed efficaci, secondo un approccio collaborativo tra la Pubblica amministrazione e il tessuto industriale. Per la prima volta i controlli saranno indirizzati dove il rischio è più elevato, alleggerendo l'onere regolatorio nei settori a rischio minore. Una riforma sfidante e innovativa, attesa da oltre 10 anni. Il governo è dalla parte di chi produce, al fianco delle imprese, avanti su questa strada”, dichiara il Ministro Urso.</p> <p>Sono molte le novità contenute negli undici articoli del decreto legislativo che attua la semplificazione dei controlli sulle attività economiche prevista dalla legge sulla concorrenza. Il principio guida è quello del “controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle loro attività più che produrre sanzioni per chi non è in regola. Per questo motivo viene stabilita l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria.</p> <p>Per la prima volta la Pubblica amministrazione direzionerà i suoi controlli dove il rischio è più alto, alleviando dagli oneri dei controlli i settori dove è invece minore. Per la realizzazione di questo obiettivo viene introdotto un vero e proprio sistema di identificazione del rischio, cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio” con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.</p> <p>Di grande rilevanza anche la previsione che le varie amministrazioni censiscano ed effettuino un coordinamento complessivo delle loro attività, per eliminare gli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati. Lo strumento operativo, in tal senso, è il fascicolo informatico d’impresa, che conterrà tutte le informazioni volte a garantire la non ripetizione dei controlli.</p> <p>Lo schema di d.lgs. prevede inoltre un periodo di ‘franchigia’ per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro.</p> <p>Per valorizzare la collaborazione e il dialogo tra le Amministrazioni e le imprese viene infine introdotta, per alcune fattispecie meno gravi e di carattere formale, una sorta di “diritto all’errore scusabile”: si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 28 Dec 2023 14:09:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-attivita-economiche-si-concentrano-dove-il-rischio-e-maggiore/ 2023-12-28T14:09:33Z Silenzio assenso in materia edilizia e requisiti per destinare un immobile ad attività agrituristiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-in-materia-edilizia-e-requisiti-per-destinare-un-immobile-ad-attivita-agrituristiche/ <p>Il Consiglio di Stato ha precisato che tale conclusione è confermata da puntuali ed univoci indici normativi con i quali il legislatore ha inteso chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo: in tal senso, il Consiglio di Stato richiama, tra l’altro, l’espressa previsione della annullabilità d'ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 anche nel caso in cui il “provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20”, che presuppone evidentemente che la violazione di legge non incida sul perfezionamento della fattispecie, bensì rilevi (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell'atto. Al fine di dare un senso alla previsione normativa in forza della quale opera il silenzio – come manifestazione della volontà della Amministrazione – è necessaria una sua applicazione che sia il più possibile scevra da ulteriori filtri applicativi onde evitarne una neutralizzazione nei fatti. Non si tratta quindi di valutare se la domanda, in astratto sia assentibile in quanto in possesso di tutti i requisiti ma piuttosto se la domanda possieda quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. In tali condizioni è l’amministrazione che deve svolgere il procedimento nei tempi prefissati dalla legge pena la formazione del silenzio. Diversamente opinando, la mancata applicazione della disciplina sul silenzio in considerazione della frapposizione per tale via di un “filtro” – non legislativamente previsto – comporterebbe la neutralizzazione della forza della disposizione sul silenzio, posta a garanzia dei cittadini, ed il conseguente spostamento in sede giurisdizionale della valutazione circa la congruità dell’istanza. Né – in una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco – l’amministrazione rimane priva di possibilità di agire stante il potere di annullamento d’ufficio a fronte del formarsi del silenzio a causa dell’inadempimento a provvedere nei termini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Secondo le leggi di riforma statale (l. n. 96 del 2006 e d.lgs. n. 228 del 2001) l’agriturismo diviene uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione (2).</p> <p>Fonte:</p> Wed, 20 Dec 2023 10:48:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-in-materia-edilizia-e-requisiti-per-destinare-un-immobile-ad-attivita-agrituristiche/ 2023-12-20T10:48:15Z Valutazione di impatto ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale/ <p>La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica del progetto, in quanto nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto....</p> Tue, 19 Dec 2023 11:22:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale/ 2023-12-19T11:22:58Z Potere di autotutela in materia edilizia e interesse privato alla certezza dei titoli abilitativi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potere-di-autotutela-in-materia-edilizia-e-interesse-privato-alla-certezza-dei-titoli-abilitativi/ <p>L'interesse dell'acquirente in buona fede alla stabilità e certezza dei titoli abilitativi è prioritario, nel caso in cui l'amministrazione sia rimasta colpevolmente inerte e abbia omesso di esercitare i poteri di verifica e inibitori, onde scongiurare la formazione di titoli edilizi.<br />Questo, peraltro, in un sistema nel quale viene garantita l’intangibilità del provvedimento.<br />Trascorso, infatti, il termine fissato dall’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art21octies#:~:text=21%2Docties,di%20potere%20o%20da%20incompetenza." target="_blank">21-<em>nonies</em>&nbsp;della legge n. 241/1990</a>, si consuma il potere di annullamento d'ufficio e i titoli diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell'acquirente in buona fede.<br />Nel caso di rappresentazioni non veritiere, l’amministrazione gode di discrezionalità, nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, in quanto l’asserito mendacio non la obbliga all’esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell’atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell’ulteriore presupposto dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco. (1)&nbsp;</p> <p>(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2021, n. 8495; Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8; Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 2022.</p> Tue, 19 Dec 2023 09:23:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potere-di-autotutela-in-materia-edilizia-e-interesse-privato-alla-certezza-dei-titoli-abilitativi/ 2023-12-19T09:23:32Z Consultabile dai cittadini il Registro Unico nazionale del terzo settore https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consultabile-dai-cittadini-il-Registro-Unico-nazionale-del-terzo-settore/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title"> <p>Il&nbsp;<strong>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore</strong>&nbsp;(RUNTS) è il&nbsp;<strong>registro telematico</strong>&nbsp;istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (<a href="https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/AnteprimaPDF.aspx?id=16&amp;lang=it-it/DL-117-del-03072017-Codice-del-Terzo-settore.pdf">Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117</a>), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.</p> <p>L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche&nbsp; di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o&nbsp; di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.</p> <p>Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.&nbsp;Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.&nbsp;Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal&nbsp;<a href="https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/AnteprimaPDF.aspx?id=15&amp;lang=it-it/DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C.pdf">Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106 e dai relativi allegati</a>.</p> </div> <div class="title">Dal 13 dicembre 2023, il&nbsp;<strong>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)</strong>&nbsp;è consultabile da parte di tutti i cittadini.</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>Alla&nbsp;<strong><a href="https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/">pagina dedicata di Servizi Lavoro</a></strong>, attraverso la funzione “<strong>Ricerca enti</strong>” è possibile visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.) e scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti<strong>&nbsp;oltre 119mila enti iscritti al RUNTS</strong>, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> </div> Tue, 19 Dec 2023 09:19:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consultabile-dai-cittadini-il-Registro-Unico-nazionale-del-terzo-settore/ 2023-12-19T09:19:07Z Gli sportelli SUE salgono a 161 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-161/ <p>La&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14&nbsp;</a>ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.normattiva.it/uri-res/n2ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DPR&nbsp;7 settembre 2010, n. 160</a>.<br /> SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/pnrr.pdf" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">P.N.R.R</a>.</p> <p>Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso i Comuni di&nbsp;Pordenone (15.11.2023), Monfalcone (20.11.2023), <span class="ui-provider jl og jj bkr bks bkt bku bkv bkw bkx bky bkz bla blb blc bld ble blf blg blh bli blj blk bll blm bln blo blp blq blr bls blt blu blv blw" dir="ltr">Cordenons&nbsp;</span>(27.11.2023), Visco (01.12.2023),&nbsp;<span class="ui-provider jl og jj bkr bks bkt bku bkv bkw bkx bky bkz bla blb blc bld ble blf blg blh bli blj blk bll blm bln blo blp blq blr bls blt blu blv blw" dir="ltr">Muzzana del Turgnano e Pocenia (14.12.2023)</span>,&nbsp;i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 161 (74,88%).&nbsp;</p> <p>Stabili i Comuni che esercitano la funzione SUAP 195 (cioè il 90,69%).</p> <p>Tutti i comuni hanno attivato lo sportello SUAP e hanno aderito ad una piattaforma telematica, mentre 60 comuni non hanno ancora dichiarato l'attivazione del SUE e non hanno aderito al portale regionale,&nbsp;unico consentito dall'art.&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8, comma 11 della L.R. 19/09</a>.</p> Thu, 14 Dec 2023 11:21:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-161/ 2023-12-14T11:21:53Z Limiti alla superficie massima utilizzabile per impianti fotovoltaici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-superficie-massima-utilizzabile-per-impianti-fotovoltaici/ <p>La tesi della inconfigurabilità di limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici trova testuale smentita nelle disposizioni dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo dell’insieme delle disposizioni contenute nell’art. 20, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell’art. 20). Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo e la compromissione delle esigenze di protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 12 Dec 2023 13:51:34 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-superficie-massima-utilizzabile-per-impianti-fotovoltaici/ 2023-12-12T13:51:34Z Rilascio di permesso a costruire illegittimo ed abuso di ufficio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-di-permesso-a-costruire-illegittimo-ed-abuso-di-ufficio/ <p>Il rilascio di un permesso a costruire illegittimo ( e nello stesso senso, si deve ritenere, anche di titoli in sanatoria) perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito della "violazione di legge" rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398" target="_blank"> 323 cod. pen</a>. nella nuova formulazione ad opera dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini di discrezionalità amministrativa</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 12 Dec 2023 07:55:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-di-permesso-a-costruire-illegittimo-ed-abuso-di-ufficio/ 2023-12-12T07:55:58Z Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), si cambia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-SUAP-si-cambia/ <p>Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto interministeriale del 26 settembre 2023, recante “<em>Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in &nbsp;materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)</em>”</a>&nbsp;sancisce la definitiva approvazione delle nuove specifiche tecniche di interoperabilità che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.</p> <p>La pubblicazione del Decreto rappresenta una tappa importante nel percorso intrapreso dal Dipartimento della funzione pubblica volto alla&nbsp;<strong>digitalizzazione degli Sportelli unici</strong>&nbsp;<strong>per le attività produttive (SUAP)</strong>, condotto nell’ambito del Subinvestimento 2.2.3 finanziato a valere sulla Missione 1 del PNRR. Il progetto intende raggiungere la piena interoperabilità dei SUAP stessi e dunque standardizzare le procedure amministrative ad essi connesse, al fine di offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.</p> <p>Il progetto, infatti, dopo una prima fase di raccolta delle informazioni per l’analisi dello stato di funzionamento degli sportelli SUAP e una successiva analisi funzionale e tecnologica per un aggiornamento del sistema verso i nuovi standard di interoperabilità, può adesso entrare nella fase operativa di&nbsp;<strong>definizione ed esecuzione degli interventi</strong>&nbsp;per l’adeguamento degli Sportelli Unici alle&nbsp;<strong>nuove specifiche tecniche di interoperabilità.</strong></p> <p>Nei prossimi mesi, le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi SUAP, procederanno all’aggiornamento dei rispettivi sistemi informativi e potranno, poi, registrare le componenti di&nbsp;<strong>Front e Back office dei SUAP e degli Enti terzi coinvolti</strong>, nel&nbsp;<strong>Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici gestito da Unioncamere</strong>&nbsp;nel rispetto delle specifiche tecniche e conformemente alla normativa in vigore in termini di accessibilità, disponibilità dei dati e neutralità tecnologica delle soluzioni.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Tue, 12 Dec 2023 07:48:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-SUAP-si-cambia/ 2023-12-12T07:48:18Z Portale incentivi, nuova veste grafica e potenziamento degli strumenti di ricerca https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Portale-incentivi-nuova-veste-grafica-e-potenziamento-degli-strumenti-di-ricerca/ <p>È&nbsp;<strong>online</strong>&nbsp;la versione aggiornata del portale<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">&nbsp;incentivi.gov.it</a>, il motore di ricerca gestito dal Ministero delle Imprese e del<strong>&nbsp;Made in Italy</strong>&nbsp;– Direzione generale per gli incentivi alle imprese e realizzato con il supporto tecnico di Invitalia, che ha l’obiettivo di far conoscere i bandi, gli avvisi e gli altri&nbsp;<strong>strumenti di agevolazione</strong>&nbsp;attivati in tutta Italia agli aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, agli enti e alle istituzioni.</p> <p>Grazie alla pubblicazione di informazioni dettagliate e costantemente aggiornate,&nbsp;<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">incentivi.gov.it</a>&nbsp;rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per<strong>&nbsp;promuovere e far conoscere</strong>&nbsp;le proprie&nbsp;<strong>agevolazioni</strong>, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">incentivi.gov.it</a>”.</p> <p>Le principali novità del&nbsp;<strong>sito</strong>, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell’incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l’implementazione di un assistente digitale che utilizza l’<strong>intelligenza artificiale</strong>&nbsp;e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.</p> <p>Per favorire le attività di alimentazione da parte delle&nbsp;<strong>Pubbliche Amministrazioni</strong>&nbsp;che gestiscono bandi e misure di aiuto è previsto il riuso dei dati già inseriti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e la possibilità di accedere ad un’area riservata con report e dati aggiornati sui bandi già attivati, utili alla programmazione di nuovi.</p> <p>L’iniziativa&nbsp;<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">incentivi.gov.it&nbsp;</a>è finanziata con&nbsp;<strong>risorse comunitarie</strong>&nbsp;dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.</p> <p>Fonte:</p> Tue, 12 Dec 2023 07:44:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Portale-incentivi-nuova-veste-grafica-e-potenziamento-degli-strumenti-di-ricerca/ 2023-12-12T07:44:01Z Annullamento del P.D.C. e responsabilità del comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-del-P.D.C.-e-responsabilita-del-comune/ <p>Sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulla in autotutela un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato, ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., qualora per un verso il comune con colpevole negligenza non si avveda di un vincolo autostradale che risultava dagli atti; e per altro verso la parte privata, per mezzo del proprio progettista, attesti erroneamente l’inesistenza di vincoli (1).</p> <ul class="list-unstyled"> <li><a class="" title="Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9879 – Pres. Simonetti, Est. Maggio" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202100278&amp;nomeFile=202309879_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9879 – Pres. Simonetti, Est. Maggio</a></li> </ul> <p>Fonte:</p> Tue, 12 Dec 2023 07:40:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-del-P.D.C.-e-responsabilita-del-comune/ 2023-12-12T07:40:20Z Botti di Capodanno, la guida ANCI per un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Botti-di-Capodanno-la-guida-ANCI-per-un-utilizzo-consapevole-dei-fuochi-dartificio/ <p>Le cronache degli ultimi anni riportano, in prossimità dei festeggiamenti natalizi e di fine anno, incidenti legati all’utilizzo degli artifizi da divertimento, a causa di un uso improprio o della vendita illegale di tali prodotti.<br />Anche quest’anno l’Anci ha indirizzato ai Comuni italiani una lettera a firma del vicepresidente Anci e delegato a Sicurezza e legalità, Ciro Buonajuto, ponendo particolare attenzione alle misure di contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e, più in generale, al contrasto al mercato illegale dei botti. Tale azione si inserisce nell’ambito di un approccio complessivo al fenomeno finalizzato alla riduzione del rischio per un uso improprio.<br />I Comuni italiani hanno cercato di concentrare l’attenzione dei cittadini sul tema, ciascuno secondo la propria sensibilità, anche prevedendo correttamente la materia nei <strong>Regolamenti comunali</strong>, con l’obiettivo di assicurare maggiori livelli di sicurezza nelle città ed evitare il possibile utilizzo degli articoli pirotecnici da parte di minori nonché l’utilizzo improprio da parte di coloro che non conoscono la pericolosità di alcune tipologie di prodotti la cui vendita non è libera ma richiede il possesso di specifici requisiti.<br />Su questa base l’Associazione intende proseguire il <strong>dialogo</strong> con gli operatori del settore e con le associazioni animaliste, per diffondere un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio, con prodotti legali, e rispettosi delle persone, degli animali e dell’ambiente per un divertimento sicuro.<br />Di seguito, si propongono delle informazioni utili sulle diverse categorie di fuochi d’artificio, indicazioni per un comportamento consapevole.</p> <p>Fonte:</p> Tue, 12 Dec 2023 07:32:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Botti-di-Capodanno-la-guida-ANCI-per-un-utilizzo-consapevole-dei-fuochi-dartificio/ 2023-12-12T07:32:03Z Vincolo cimiteriale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale/ <p>La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 m. prevista dall<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265" target="_blank">’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n° 1265</a> si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere, anche pertinenziali incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura dei defunti</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Nov 2023 11:58:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale/ 2023-11-30T11:58:59Z Installazione impianti di telecomunicazione e poteri del comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-di-telecomunicazione-e-poteri-del-comune/ <p>L'art. 8 della legge 36\2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l'installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, anche laddove preveda limiti, deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni . Detto potere regolamentare va tenuto distinto dalla tutela igienico-sanitaria in senso proprio - esaurientemente assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di livelli massimi di esposizione inderogabili – riconducendolo al generale potere di pianificazione delle utilizzazioni del territorio, in questo caso specificamente rivolto a conseguire finalità ulteriori di tutela paesaggistica e culturale (“corretto insediamento urbanistico e territoriale” degli impianti) e di tutela ambientale (“minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici”) sull'intero territorio comunale. L'esercizio dei poteri di pianificazione previsti (implicitamente) dall’art. 8, comma 6, ed in particolar modo la localizzazione dei siti di installazione degli impianti di radiotelefonia mobile, alla luce della qualificazione giuridica e delle caratteristiche delle reti di tale servizio pubblico, non può avvenire applicando i procedimenti urbanistici ordinari, ma richiede la previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti (i quali sono in possesso delle informazioni e conoscenze tecniche necessarie) e la loro partecipazione propositiva</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Nov 2023 11:50:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-di-telecomunicazione-e-poteri-del-comune/ 2023-11-30T11:50:16Z Formazione per silentium del permesso di costruire e previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Formazione-per-silentium-del-permesso-di-costruire-e-previo-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ <p>A fronte del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il diniego comunale di attestazione dell’inconfigurabilità del silenzio-assenso rappresenta un’errata applicazione dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art20!vig=" target="_blank">art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001</a> nonché un’illegittima limitazione dell’operatività della fattispecie a formazione progressiva&nbsp;per silentium.<br />Sono così frustrate le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agere&nbsp;amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici, sottese alla&nbsp;ratio&nbsp;normativa.<br />Non può, peraltro, diversamente opinarsi invocando sia la disciplina speciale scandita nella legge n. 47 del 1985 in materia di condono sia la dequotazione della funzione della conferenza di servizi richiamata dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui modulo procedimentale trova la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa.<br />Le eventuali ragioni di contrasto dell’attività edificatoria con la disciplina urbanistico-edilizia devono, poi, essere puntualmente valutate entro il termine legalmente scandito, atteso che, in mancanza di qualsiasi esercizio del potere di autotutela contro il provvedimento formatosi&nbsp;per silentium, l’eventuale motivazione postuma sarebbe inammissibile.<br />(Nella fattispecie in questione, il richiedente il permesso di costruire in variante aveva già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica comunale, recante la declaratoria di compatibilità dell’intervento edilizio con lo scenario paesaggistico ed ambientale circostante). (1)</p> <p>( 1) Non ci sono precedenti.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 30 Nov 2023 11:27:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Formazione-per-silentium-del-permesso-di-costruire-e-previo-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ 2023-11-30T11:27:48Z Caratteristiche del dissenso nella conferenza di servizi c.d. asincrona https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-del-dissenso-nella-conferenza-di-servizi-c.d.-asincrona/ <p>In tema di conferenza di servizi c.d. asincrona il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis" target="_blank">art. 14-bis legge n. 241 del 1990</a>, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e deve contenere la <strong>critica "construens"</strong>, volta cioè a indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso. In coerenza con l’impianto normativo nazionale di riferimento, l’art. 18, della legge regionale siciliana n.7/2019, stabilisce, al comma 3, che in caso di dissenso devono essere indicate “le modifiche necessarie ai fini dell’assenso”. Il comma successivo continua precisando che ove la determinazione comunicata dall’amministrazione che partecipa alla conferenza “sia priva dei requisiti previsti dal comma 3”, essa equivalga ad “assenso senza condizioni”. L’intervento contrario dell’amministrazione, quindi, per essere efficace e determinante nel suo contenuto ostativo non deve limitarsi a una “dichiarazione d’intenti” apodittica, senza aggiungere nulla di concreto, ma deve necessariamente disporre condizioni positive, dettando prescrizioni funzionali indispensabili per risolvere il dissenso, enunciando compiutamente i necessari elementi costitutivi al rilascio del provvedimento favorevole al richiedente. (1)<br />Ai sensi dell’art. 18, co. 5, della predetta legge regionale, la determinazione di conclusione negativa della conferenza deve essere resa solo ove l’amministrazione indicente, una volta ricevuti uno o più atti di dissenso, li ritenga non superabili. La norma quindi, lungi dall’esautorare di ogni potere l’amministrazione che indice la conferenza, vincolandola a una declaratoria negativa ogni qualvolta venga manifestato un dissenso in seno alla conferenza, attribuisce all’ente procedente un insopprimibile potere discrezionale, investendolo del compito di appurare le ragioni del dissenso e la loro eventuale “insuperabilità”. (2)<br />In materia di concessioni demaniali l’Autorità competente gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico in ragione del fatto che l’uso particolare del bene si configura come eccezionale, e può essere autorizzato quando l’interesse del privato coincida con l’interesse pubblico alla migliore fruizione dell’area. (3)</p> <p><br />3) Conforme: Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2020, n. 2023</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 Nov 2023 11:15:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-del-dissenso-nella-conferenza-di-servizi-c.d.-asincrona/ 2023-11-30T11:15:47Z SUAP, pubblicate le Specifiche tecniche delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SUAP-pubblicate-le-Specifiche-tecniche-delle-modalita-telematiche-di-comunicazione-e-trasferimento-dati/ <p>E'&nbsp;stato pubblicato nella&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023</a>&nbsp;il&nbsp;decreto interministeriale 26 settembre 2023 contenente le specifiche tecniche, previste dal&nbsp;<a href="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-12-novembre-2021-specifiche-tecniche-e-riordino-della-disciplina-sullo-sportello-unico-della-attivita-produttive-suap#:~:text=Decreti%20ministeriali-,Decreto%20interministeriale%2012%20novembre%202021%20%2D%20Specifiche%20tecniche%20e%20riordino%20della,Repubblica%207%20settembre%202010%2C%20n." target="_blank">decreto interministeriale del 12 novembre 2021</a> recante&nbsp;<em>"Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)"</em>.</p> <p>L'attesissima pubblicazione riguarda il&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/schede%20progetto/Scheda_progetto_SUAP_SUE.pdf" target="_blank">subinvestimento PNRR 2.2.3</a> "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici</em>", il quale è funzionale alla&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sub-investimento-223-digitalizzazione-delle-procedure-suap-sue" target="_blank">digitalizzazione delle procedure per le attività produttive e per l’edilizia</a>, già individuate nell’istruttoria preliminare all’avvio dell’Agenda per la semplificazione come procedure critiche da affrontare secondo regole uniformi su tutto il territorio nazionale.</p> <p><strong>Entro il 31/12/24 tutti i sistemi telematici dei SUAP, da chiunque realizzati, dovranno essere adeguati alle specifiche tecniche.&nbsp;</strong></p> <p>Per approfondimenti del progetto vai alla<a href="https://www.suapsue.gov.it/" target="_blank"> pagina dedicata del Dipartimento della Funzione Pubblica.</a></p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Mon, 27 Nov 2023 14:47:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SUAP-pubblicate-le-Specifiche-tecniche-delle-modalita-telematiche-di-comunicazione-e-trasferimento-dati/ 2023-11-27T14:47:24Z Limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per “servizio assistito” https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-e-prescrizioni-allesercizio-di-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-per-servizio-assistito/ <p>In tema di limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande,&nbsp;per “<strong>servizio assistito</strong>” di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.l. n. 223/2006 <strong>deve intendersi&nbsp;non soltanto quello compiuto tramite personale dipendente</strong> dell’esercente avente il compito di&nbsp;ricevere le ordinazioni o di recare le pietanze al tavolo presso cui sono seduti gli avventori, <strong>ma&nbsp;anche quello esercitato mediante</strong> <strong>la predisposizione di risorse</strong>, non solo umane ma anche&nbsp;semplicemente materiali, le quali, <strong>per caratteri, dimensioni, quantità ed arredi o per altri profili,&nbsp;vengano ad incentivare la consumazione sul posto,</strong> configurando l’attività come vera e propria&nbsp;ristorazione, con esclusione dei casi in cui il complessivo apparato di attrezzature presente nei&nbsp;locali – anche in virtù del rapporto tra la superficie da essi occupata e la superficie complessiva&nbsp;dell’esercizio commerciale – consenta una consumazione sul posto in modo limitato e con&nbsp;caratteri tali da evidenziare il carattere meramente accessorio della consumazione medesima&nbsp;rispetto all’attività principale e largamente prevalente di vendita di bevande ed alimenti da<br />asporto.</p> <p>Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 lett. FBIS CORTE&nbsp;COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.</p> Mon, 27 Nov 2023 07:46:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-e-prescrizioni-allesercizio-di-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-per-servizio-assistito/ 2023-11-27T07:46:24Z 5G e principio di precauzione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/5G-e-principio-di-precauzione/ <p>Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Se ciò è vero, non va del pari trascurato che sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, ma non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 16 Nov 2023 14:20:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/5G-e-principio-di-precauzione/ 2023-11-16T14:20:30Z Regime giuridico delle barriere new jersey https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regime-giuridico-delle-barriere-new-jersey/ <p>Nell’ambito di applicazione dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;380~art6!vig=" target="_blank">art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, D.P.R. n. 380 del 2001</a>, il quale qualifica come interventi di edilizia libera “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” non rientrano le barriere denominate new jersey. Invero, dette barriere, essendo attrezzature di sicurezza modulare realizzate, come nella specie, in cemento armato, sono impiegate per ostruire od incanalare il flusso stradale, o per circoscrivere momentaneamente un’area di cantiere oppure utilizzate anche in situazioni di emergenza, e non certamente quali elementi di arredo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Nov 2023 14:02:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regime-giuridico-delle-barriere-new-jersey/ 2023-11-16T14:02:40Z Autotutela doverosa parziale in caso di falso o mendacio e potere di controllo urbanistico-edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autotutela-doverosa-parziale-in-caso-di-falso-o-mendacio-e-potere-di-controllo-urbanistico-edilizi/ <p>L’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-08;241~art21novies!vig=#:~:text=21%2Dnonies,(Annullamento%20d'ufficio).&amp;text=2.,ed%20entro%20un%20termine%20ragionevole." target="_blank">21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990</a> tipizza l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.</p> <p>La norma de qua declina un’ipotesi di autotutela doverosa parziale, la quale, nello scandire la mera dequotazione del termine ragionevole, consente all’amministrazione di procedere al riesame anche oltre i termini legalmente contemplati nonchè di riscontrare l’eventuale istanza del terzo, finalizzata ad ottenerne l’attivazione, senza perciò solo vincolare il contenuto della decisione.</p> <p>La clausola di salvaguardia delle sanzioni, previste dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445" target="_blank">d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</a>, impone di distinguere le ipotesi di falsa dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto notorio dai casi di rappresentazioni mendaci, ivi comprese quelle afferenti allo stato dei luoghi; sicché solo nel primo caso l’annullamento (che equivale alla decadenza) è anche obbligatorio, estendendosi la doverosità al quomodo e non rimanendo limitata all’an. (1)</p> <p>---</p> <p>Il controllo del territorio, strumento conferito per dare effettività alle scelte di pianificazione urbanistica rimesse all’ente locale, attiene alla verifica, effettuabile senza limiti di tempo, della conformità degli interventi al regime di edificabilità dei suoli, come cristallizzati nei titoli edilizi.</p> <p>Il controllo sulla legittimità dei titoli implica, per contro, la verifica, ex post, dell’assentibilità dello ius aedificandi, in un’ottica di contemperamento delle esigenze di tutela della legalità con quelle di certezza del diritto nonché di legittimo affidamento.</p> <p>L’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, che non incontra alcun limite di ordine temporale, si riferisce a tutto ciò che è realizzato sine titulo, in difformità dallo stesso ovvero utilizzandone una tipologia del tutto estranea all’intervento effettuato.</p> <p>La mancanza dei presupposti, invece, ove non tempestivamente rilevata, giustifica, sussistendone le condizioni, il solo annullamento d’ufficio al ricorrere dei presupposti di cui all’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-08;241~art21novies!vig=#:~:text=21%2Dnonies,(Annullamento%20d'ufficio).&amp;text=2.,ed%20entro%20un%20termine%20ragionevole." target="_blank">21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990</a> (2).</p> <p>&nbsp;</p> <p>(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 17 ottobre 2017, n. 8; Cons. Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 5 gennaio 2021, n. 18.</p> <p>(2) Non ci sono precedenti.</p> Thu, 16 Nov 2023 13:52:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autotutela-doverosa-parziale-in-caso-di-falso-o-mendacio-e-potere-di-controllo-urbanistico-edilizi/ 2023-11-16T13:52:59Z Differenze tra VIA ed AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00001/ <p>I&nbsp; procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto; la seconda dell’impatto di una determinata attività. Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto. L'ambito specifico della VIA è, quindi, l'inquadramento generale della localizzazione dell'impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell'AIA. Infatti, ai sensi dell’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152" target="_blank">10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006</a>, l’AIA &lt;&lt;può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA&gt;&gt;.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 09 Nov 2023 08:14:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00001/ 2023-11-09T08:14:32Z Rapporti tra VIA e VAS https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-VIA-e-VAS/ <p>Sul tema dei rapporti fra VIA e VAS, non va sottaciuto che, pur sussistendo dei punti di contatto fra i due istituti, la seconda si discosta dalla prima quanto ad ambito applicativo, mirando alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando, così, lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare. Detto altrimenti, la VAS presenta un carattere complessivo e non può approfondire, per ogni singola opera, tutti i profili ambientali, poiché, essendo finalizzata alla soluzione di problemi su scala geografica più ampia, si concentra sugli impatti strategici, mentre è compito della VIA operare a livello di specifico intervento. Corrobora tale conclusione l’art. 6, comma 12 del TUA, a tenore del quale, «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica (…) la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere». Ne discende, pertanto, che le questioni attinenti la localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria della VAS <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152" target="_blank">ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016</a>.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 09 Nov 2023 08:09:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-VIA-e-VAS/ 2023-11-09T08:09:41Z AUA e certificato di prevenzione incendi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AUA-e-certificato-di-prevenzione-incendi/ <p>Il certificato prevenzione incendi costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione, rilasciato dal competente Comando provinciale dei VV.FF., previo esame della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, per le attività individuate nelle specifiche categorie e l'Amministrazione comunale è investita del potere di sorveglianza sulla regolarità della attività commerciali e produttive svolte sul territorio comunale debitamente autorizzate, nel rispetto delle norme di sicurezza, tra cui quelle in materia di prevenzioni incendi. Pertanto la predetta certificazione rileva non come dato meramente formale, ma produce effetti giuridici e assume rilevanza per la sicurezza del locale nel quale si svolge l'attività; il Comune, dunque, sebbene non possa accertare i presupposti per il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, è tenuto comunque ad accertarne quantomeno il possesso, in mancanza del quale deve essere riconosciuta alla stessa Amministrazione la possibilità di intervenire sull'efficacia del predetto provvedimento autorizzatorio al venir meno di uno dei presupposti del rilascio, stante la priorità dell'interesse di pubblica sicurezza sotteso alla sua perdurante vigenza in costanza dell'esercizio dell'attività e la necessità del suo rinnovo prima della scadenza e non successivamente.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 09 Nov 2023 08:02:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AUA-e-certificato-di-prevenzione-incendi/ 2023-11-09T08:02:15Z Tutela arte presepiale e divieto di esercizio di attività diverse https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-arte-presepiale-e-divieto-di-esercizio-di-attivita-diverse/ <p>E’ legittima la delibera del comune di Napoli che ha previsto una disciplina del tutto a sé stante per un’unica via di Napoli, ossia via San Gregorio Armeno, nella quale è vietata l’apertura di qualsiasi nuova attività che non sia quella di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale (con specifica richiesta di iscrizione all’albo artigiani nella specifica sezione). La tutela esclusiva e rafforzata di un’unica particolarissima strada (via San Gregorio Armeno), che può definirsi come unica al mondo, non solo non consente l’accoglimento di alcuna censura di irragionevolezza e di disparità di trattamento, ma merita il plauso e la conferma, perché si pone come eccezione del tutto ragionevole e armoniosa nel contesto di una disciplina che risulta, allo stato, del tutto coerente, logica e finalizzata alla tutela di plurimi valori tutelati dalla Costituzione: la tutela dei beni culturali e la tutela delle iniziative imprenditoriali.</p> <p>Fonte:</p> Fri, 03 Nov 2023 10:04:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-arte-presepiale-e-divieto-di-esercizio-di-attivita-diverse/ 2023-11-03T10:04:55Z Vincolo di destinazione alberghiera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-di-destinazione-alberghiera/ <p>La previsione del vincolo di destinazione alberghiera deriva dalla volontà del legislatore di accordare una tutela prioritaria allo sviluppo del settore turistico, ritenuto strategico per l’economia nazionale, e trova giustificazione nel fatto che occorre evitare di snaturare i tessuti turistico-ricettivi già esistenti e impedire forme di speculazione derivanti dalla trasformazione delle predette strutture in immobili destinati ad usi abitativi, anche in considerazione del fatto che spesso le strutture ricettive si trovano in luoghi di particolare pregio ambientale, paesaggistico o anche solo turistico</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 02 Nov 2023 10:51:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-di-destinazione-alberghiera/ 2023-11-02T10:51:15Z Attività edilizia libera e tutela del paesaggio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera-e-tutela-del-paesaggio/ <p>La particolare disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate dalla disposizione che la riguarda, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. È stato rilevato, al proposito, che <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380" target="_blank">l’art. 6</a> in esame consente la realizzazione delle opere ivi indicate, in regime di attività edilizia libera, solo nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42" target="_blank">d.lgs. 42 del 2004.</a> Ne deriva che il regime dell'attività edilizia libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui all'art. 6 in esame, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell'incipit della stessa, tra cui la normativa in materia di tutela del paesaggio.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 26 Oct 2023 07:58:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera-e-tutela-del-paesaggio/ 2023-10-26T07:58:50Z Installazione impianti radioelettrici e obbligo di pubblicità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-radioelettrici-e-obbligo-di-pubblicita/ <p>L’art. 87, comma 4, <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259" target="_blank">d.lgs. n. 259 del 2003 </a>dispone che lo sportello locale competente provvede a “pubblicizzare” l’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici assolve all’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione. Ne consegue che la pubblicazione sul portale “impresainungiorno.gov” - la cui finalità è quella&nbsp; è quella di semplificare la possibilità per le imprese di seguire lo stato di avanzamento dei procedimenti dalle stesse avviati - non è di per sé idonea ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, dovendosi provvedere a pubblicizzare l’istanza di autorizzazione, ed il relativo avvio del procedimento, attraverso canali che effettivamente possano essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di Comuni limitrofi.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 26 Oct 2023 07:43:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-radioelettrici-e-obbligo-di-pubblicita/ 2023-10-26T07:43:27Z Costruzioni interrate e permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costruzioni-interrate-e-permesso-di-costruire/ <p>Le costruzioni interrate, in via generale, sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione, quando, per la loro incidenza sull’assetto urbanistico, comportano una trasformazione del territorio. In tali casi è necessario il permesso a costruire. Infatti, in materia urbanistico-edilizia, relativamente alla definizione degli interventi edilizi, la definizione contenuta nell'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380" target="_blank">art. 3, comma 1, n. 1, del D.P.R n. 380 del 2001 </a>include nella nozione di "interventi di nuova costruzione" la costruzione di "manufatti edilizi fuori terra o interrati", a conferma del fatto che è indifferente la collocazione dell'edificio al di sotto del piano di campagna, e che solo in via eccezionale è consentito a livello amministrativo di non computare piani interrati di edifici per il resto realizzati fuori terra&nbsp; Leggi tutto...</p> Thu, 26 Oct 2023 07:35:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costruzioni-interrate-e-permesso-di-costruire/ 2023-10-26T07:35:47Z Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-autorizzazione-paesaggistica-e-titolo-edilizio/ <p>L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza, parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 26 Oct 2023 07:25:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-autorizzazione-paesaggistica-e-titolo-edilizio/ 2023-10-26T07:25:04Z Digitalizzazione delle procedure Suap e Sue https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-Suap-e-Sue/ <p>In occasione della 40^ edizione dell’assemblea nazionale ANCI, in programma a Genova dal 24 al 26 ottobre, il Dipartimento della funzione pubblica presenta gli aggiornamenti e lo stato di avanzamento del progetto sulla digitalizzazione degli Sportelli Unici Suap e Sue.<br /><br />Oltre ad essere presente, con un corner dedicato all’iniziativa, negli spazi espositivi della fiera nel corso dell’intera manifestazione, il Dipartimento organizza un momento di approfondimento - “<strong>Digitalizzazione e interoperabilità dei SUAP e dei SUE: il PNRR prende forma</strong>” -&nbsp;in programma presso il proprio stand nella giornata di&nbsp;mercoledì 25 ottobre alle ore 16.<br /><br />Il panel, realizzato in collaborazione con i soggetti attuatori già coinvolti nel progetto - Unioncamere, AgID, Invitalia - ha l’obiettivo di presentare alla platea dei Comuni gli aspetti più rilevanti del progetto, la road-map operativa dei prossimi mesi, le modalità del loro diretto coinvolgimento e i meccanismi di finanziamento.<br /><br />Finanziato a valere sul sub-investimento PNRR 2.2.3, nell’ambito della M1 - C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e avviato già dal 2022, il progetto si pone l’obiettivo di assicurare la conformità alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità - di cui all’allegato tecnico al DPR 160/2010 - di tutti gli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l’Edilizia, punti di accesso fondamentali per imprese, professionisti e cittadini per il disbrigo delle relative pratiche amministrative. Il risultato finale vuole essere l’ottimizzazione della&nbsp;user experience&nbsp;di cittadini e imprese per una maggiore efficienza dei flussi comunicativi tra le diverse Amministrazioni competenti, con conseguente riduzione complessiva dei tempi di completamento dei procedimenti.<br /><br />Il progetto si appresta ora ad entrare nella fase attuativa che prevede, appunto, anche il coinvolgimento dei Comuni, e il palcoscenico dell’Assemblea ANCI è l’occasione per presentare ai diretti interessati quanto già fatto e, soprattutto, fornire indicazioni sulle prossime fasi di realizzazione del progetto stesso.&nbsp;<br /><br />Fonte:</p> <div class="region region-content">&nbsp;</div> Thu, 26 Oct 2023 06:59:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-Suap-e-Sue/ 2023-10-26T06:59:05Z Sull’apertura di una discoteca a distanza inferiore a quella imposta dal regolamento comunale da una sala da gioco o scommesse https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapertura-di-una-discoteca-a-distanza-inferiore-a-quella-imposta-dal-regolamento-comunale-da-una-sala-da-gioco-o-scommesse/ <p>Qualora il regolamento comunale vieti l’apertura di “centri di scommesse” o “spazi per il gioco lecito” a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, deve ritenersi che la norma si riferisca solo all’apertura ex novo di “centri scommesse e […] spazi per il gioco” ma non disponga, di converso, analoghi vincoli per potersi autorizzare nuove attività commerciali riconducibili alla categoria dei cd. “luoghi sensibili”, laddove in situ già legittimamente operino delle sale giochi o spazi assimilati; infatti, poiché la norma impone una grave limitazione al principio generale della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, come tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma (1).</p> <p>(1) Non risultano precedenti in termini</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 26 Oct 2023 06:50:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapertura-di-una-discoteca-a-distanza-inferiore-a-quella-imposta-dal-regolamento-comunale-da-una-sala-da-gioco-o-scommesse/ 2023-10-26T06:50:19Z Risolto l'errore di comunicazione tra portale regionale e servizio SU.RI https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Risolto-lerrore-di-comunicazione-tra-portale-regionale-e-servizio-SU.RI/ <p>E' stato riscontrato, da parte degli sportelli SUAP aderenti al sistema regionale, un errore nelle comunicazioni tra il Portale SUAP FVG e i servizi&nbsp;della piattaforma&nbsp;SU.RI.</p> <p>L'assistenza INSIEL ha verificato che l'errore è causato dal non corretto aggiornamento del certificato software che permette il colloquio (connessione SSL) fra i due sistemi.</p> <blockquote> <p>L'errore non dipendeva da un malfunzionamento dell'applicativo regionale.</p> </blockquote> <p>L'assistenza tecnica della piattaforma SU.RI&nbsp;ha risolto l'errore nel fine settimana.</p> Fri, 20 Oct 2023 09:03:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Risolto-lerrore-di-comunicazione-tra-portale-regionale-e-servizio-SU.RI/ 2023-10-20T09:03:16Z Gli sportelli SUE sono 155, gli sportelli SUAP sono 195 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-sono-155-gli-sportelli-SUAP-sono-195/ <div>La&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14&nbsp;</a>ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=">DPR&nbsp;7 settembre 2010, n. 160</a>.<br />SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf">P.N.R.R</a>.</div> <p>Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso i Comuni di&nbsp;Vito d’Asio (13.04.2023), Venzone (01.05.2023), Vajont (22.05.2023), Pinzano al Tagliamento (01.06.2023), Roveredo in Piano (01.06.2023), Maniago (10.07.2023) , Moggio Udinese (01.09.2023), Trivignano Udinese (08.09.2023),&nbsp;i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 155 (72,09%).&nbsp;</p> <p>I Comuni che esercitano la funzione SUAP sono&nbsp;195 (90,69) con l'ingresso di Vajont dal 01.07.2023 nella Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali.</p> <p>Tutti i comuni hanno attivato lo sportello SUAP e hanno aderito ad una piattaforma telematica, mentre 60 comuni non hanno ancora dichiarato l'attivazione del SUE e non hanno aderito al portale regionale,&nbsp;unico consentito dall'art.&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8">8, comma 11 della L.R. 19/09</a>.</p> Tue, 17 Oct 2023 10:48:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-sono-155-gli-sportelli-SUAP-sono-195/ 2023-10-17T10:48:51Z Impianti agrivoltaici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-agrivoltaici/ <p>Deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 17 Oct 2023 09:03:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-agrivoltaici/ 2023-10-17T09:03:55Z Centro di preparazione per il riutilizzo di rifiuti, procedimento disponibile sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centro-di-preparazione-per-il-riutilizzo-di-rifiuti-procedimento-disponibile-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>Un "centro di preparazione per il riutilizzo" è l'impianto che svolge operazioni di preparazione di prodotti o componenti di prodotti, diventati rifiuti, per il loro riutilizzo in linea con la gerarchia dei rifiuti.</p> <p>Il reimpiego è reso possibile dall'esecuzione di attività di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che rendono i prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario ed alla finalità per la quale erano stati concepiti, rispettosi delle caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza degli originari.&nbsp;I centri permettono quindi ai beni di tornare a svolgere la funzione originaria per la quale erano stati progettati nella prima fase della loro vita.</p> <p>Il&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-07-10;119!vig" target="_blank">DECRETO 10 luglio 2023, n. 119</a> <em>Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,</em>&nbsp;in vigore dal 16 settembre scorso, delinea una&nbsp;procedura semplificate per l’attivazione dei centri.</p> <p>L'apertura di un&nbsp;centro di preparazione per il riutilizzo di rifiuti è soggetta a&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Centro-di-preparazione-per-riutilizzo-rifiuti/?md=3803;38622;554162;554163&amp;ambito=SUAP" target="_blank">comunicazione&nbsp;preventiva</a> allo Sportello unico per&nbsp;le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività. La comunicazione è presentata dal gestore.</p> <p>La comunicazione consentirà all’Autorità competente (la Regione) l’esercizio dei controlli.&nbsp;</p> <p>L'esercizio delle operazioni di recupero è&nbsp;avviato&nbsp;decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di&nbsp;inizio attività.</p> Tue, 17 Oct 2023 06:54:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centro-di-preparazione-per-il-riutilizzo-di-rifiuti-procedimento-disponibile-sul-portale-SUAP-SUE/ 2023-10-17T06:54:15Z Impianti di trasporto a fune in esercizio privato, i procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasporto-a-fune-in-esercizio-privato-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>I sistemi di trasporto a fune vengono utilizzati da migliaia di anni in tutto il mondo per il trasporto di materie prime e beni, ma anche persone e animali in aree in cui, a causa dei dislivelli, l’accessibilità delle stesse per mezzo di strade non risulterebbe realizzabile o economicamente vantaggioso.</p> <p>Oggi chi svolge attività economiche ne valuta con attenzione l’impatto ambientale, e i sistemi a fune a gravità e quelli dotati di motori elettrici sono considerati una scelta alternativa all’utilizzo di mezzi con motori a combustione interna che necessitano di strade.</p> <p>Contrariamente a quanto si possa pensare,&nbsp;questi impianti non sono collocati solo in ambienti montani, ma anche in località collinari e in pianura e possono quindi interessare potenzialmente tutti i comuni della Regione.</p> <p>La competenza amministrativa sugli impianti a fune in servizio privato appartiene ai Comuni.</p> <p>Una recente normativa regionale (<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2022&amp;legge=11&amp;fx=lex" target="_blank">Legge regionale 2 agosto 2022, n.11</a>) ha definito i procedimenti per l’autorizzazione e il nulla osta alla costruzione e all’esercizio di impianti a fune in servizio privato,&nbsp;da oggi disponibili sul portale regionale <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Impianti-a-fune-in-esercizio-privato/?mdc=537416&amp;ambito=SUAP" target="_blank">sia in ambito SUAP che in ambito SUE</a>.</p> Fri, 13 Oct 2023 06:22:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasporto-a-fune-in-esercizio-privato-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ 2023-10-13T06:22:33Z Sull’applicabilità del silenzio assenso, previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990, al parere della Soprintendenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapplicabilita-del-silenzio-assenso-previsto-dallart.-17-bis-l.-241-del-1990-al-parere-della-Soprintendenza/ <p>La IV sezione ha evidenziato che:</p> <p>a) l’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza;</p> <p>b) il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset;</p> <p>c) il testo della legge, specie quando formulato mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria; esso, come è stato autorevolmente osservato, rappresenta il punto fermo da cui occorre muovere nell’attività interpretativa e a cui, è necessario ritornare (all’esito del combinato ricorso a tutti gli altri canoni di interpretazione);</p> <p>d) non può ritenersi esistente un potere del giudice di decidere una controversia a lui sottoposta facendo diretta applicazione di un principio costituzionale (c.d unmittelbare drittwirkung), anche quando non si sia in presenza di una lacuna (e cioè quando esista una normativa di legge applicabile al caso, a meno che questa normativa non sia formulata attraverso il ricorso ad un principio o a una clausola generale);</p> <p>e) l’art. 17-bis è destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria e non anche nei casi in cui un’amministrazione abbia un ruolo meramente formale (come nel caso dello Sportello unico che si limita a raccogliere e trasmettere l’istanza all’Amministrazione unica decidente);</p> <p>f) il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14- bis) e 17-bis) ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’autorità tutoria non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità”. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione. Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus;</p> <p>g) il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17- bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 12 Oct 2023 08:46:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapplicabilita-del-silenzio-assenso-previsto-dallart.-17-bis-l.-241-del-1990-al-parere-della-Soprintendenza/ 2023-10-12T08:46:32Z Sul mantenimento delle strutture amovibili in caso di concessioni stagionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-mantenimento-delle-strutture-amovibili-in-caso-di-concessioni-stagionali/ <p>I beni paesaggistici (fra cui i territori costieri) rilevano e sono tutelati&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>non solo nella propria dimensione strettamente fisica e materiale, ma anche nella più generale capacità di essere veicolo di rappresentazione e trasmissione dell’identità storico-culturale di un luogo e del popolo ivi<em>&nbsp;ab immemorabili</em>&nbsp;insediato, sicchè la concessione a un privato di aree del demanio costiero ne configura un uso eccezionale che, come tale, non può che svolgersi nei limiti dell’atto concessorio e, comunque, in funzione degli scopi per cui quest’ultimo è stato emanato, nel caso di specie la balneazione, la quale, a prescindere da ogni possibile statuizione normativa anche regionale, interessa fisicamente, alle nostre latitudini, solo i mesi estivi, sia pure lato sensu intesi, e non si spinge fino al periodo invernale, con la conseguenza che le strutture amovibili di supporto alla balneazione presentano un vincolo teleologico che ne giustifica la presenza solo nel periodo in cui la balneazione è comodamente possibile, consentendosi bensì una deroga che legittimi il mantenimento per tutto l’anno di siffatte strutture, ma solo in presenza di una specifica motivazione che metta in rilievo il prevalente interesse pubblico a che strutture deputate alla balneazione rimangano in situ anche oltre la relativa stagione . (1)</p> <p>(1) Conforme:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/materie/beni-ambientali/49-consiglio-di-stato49/16776-beni-ambientali-territori-costieri.html" target="_blank">Cons. Stato, VI, 10 marzo 2023, n. 2559</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 12 Oct 2023 08:31:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-mantenimento-delle-strutture-amovibili-in-caso-di-concessioni-stagionali/ 2023-10-12T08:31:43Z Per il Comune non sussiste un vincolo di ubicare una nuova farmacia in periferia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Per-il-Comune-non-sussiste-un-vincolo-di-ubicare-una-nuova-farmacia-in-periferia/ <p>I giudici della terza sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito, con la sentenza 8500/2023, che non sussiste un vincolo da parte del Comune, nell’esercizio della sua potestà localizzativa, di ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione nelle zone periferiche del territorio comunale</p> <p>L’art. 2, c. 1, l. n. 475/1968, nel disporre che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”, non reca un vincolo al Comune, nell’esercizio della sua potestà localizzativa, di ubicare la sede di nuova istituzione nelle zone periferiche del territorio comunale, dettando quale criterio primario quello incentrato sull’esigenza di “assicurare un’equa distribuzione sul territorio”. Invero, “nel nuovo assetto ordinamentale il legislatore ha privilegiato l’esigenza di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l’obiettivo di assicurare un’equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.</p> <p>Il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, del dl 1/2012 a garanzia soprattutto dell’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini. La decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali – come si è detto – sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà”</p> <p>Nello stesso tempo, tuttavia, non può ritenersi che la voluntas legis sia osservata per il solo fatto che siano rispettati i criteri demografico e della distanza, i quali assolvono ad altre finalità (il primo, a quella di salvaguardare il rapporto abitanti/numero di farmacie voluto dal legislatore, il secondo, a quella di preservare un minimum di intangibilità della sfera di competenza della farmacia preesistente).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 10 Oct 2023 06:52:34 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Per-il-Comune-non-sussiste-un-vincolo-di-ubicare-una-nuova-farmacia-in-periferia/ 2023-10-10T06:52:34Z Destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-del-gettito-dellimposta-di-soggiorno/ <p>La tassazione dei flussi turistici (la cosiddetta tourist tax) è un tipo di imposizione piuttosto diffusa sia nei paesi europei1 sia in quelli extra europei. Nella declinazione nazionale, l<a href="https://www.lentepubblica.it/come-fare-per-pa/imposta-di-soggiorno-regime-dichiarativo-adempimenti/" target="_blank">’imposta di soggiorno&nbsp;</a>è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.</p> <p>Poiché l’imposta di soggiorno è uno dei pochi strumenti di autonomia impositiva rimasta alle amministrazioni comunali, un primo aspetto di interesse è legato all’eterogeneità della sua applicazione.</p> <p>L’imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma solo da Comuni capoluogo di Provincia, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d’arte e da quelli che hanno sede giuridica nelle isole minori o quelli nel cui territorio insistono isole minori.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 10 Oct 2023 06:47:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-del-gettito-dellimposta-di-soggiorno/ 2023-10-10T06:47:48Z Digital Decade Report 2023: il “nuovo DESI” che ci racconta i progressi dell’Europa digitale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digital-Decade-Report-2023-il-nuovo-DESI-che-ci-racconta-i-progressi-dellEuropa-digitale/ <p>Pubblicato il primo “<a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2023-report-state-digital-decade" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="exclude"><strong>Report on the state of the Digital Decade</strong></a><strong>“</strong>, il Rapporto della Commissione europea che da quest'anno sostituisce il &nbsp;<a href="https://www.forumpa.it/pa-digitale/desi-2022-litalia-migliora-anche-questanno-ma-resta-critico-il-nodo-competenze/" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">DESI</a>. Competenze e infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici sono i pilastri principali su cui si concentra il rapporto. Guardando in particolare all’Italia, come accaduto negli anni scorsi con il DESI si evidenzia una situazione in “chiaroscuro”, con notevoli progressi nel settore delle infrastrutture digitali, una situazione ancora critica per le competenze digitali di base e passi avanti (ma ancora da potenziare) nel campo dei servizi pubblici.</p> <p>Paesi UE devono quindi intensificare gli sforzi comuni per raggiungere gli obiettivi del&nbsp;<a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="exclude">Digital Decade Policy Programme&nbsp;(DDPP)</a>, il Programma di Politica del Decennio Digitale adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ed entrato in vigore il 9 gennaio scorso.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su...</p> Wed, 04 Oct 2023 06:40:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digital-Decade-Report-2023-il-nuovo-DESI-che-ci-racconta-i-progressi-dellEuropa-digitale/ 2023-10-04T06:40:13Z Differenze tra impianto agrivoltaico e fotovoltaico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-impianto-agrivoltaico-e-fotovoltaico/ <p>L’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Wed, 04 Oct 2023 06:22:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-impianto-agrivoltaico-e-fotovoltaico/ 2023-10-04T06:22:46Z Rapporto tra permesso di costruire e certificato di agibilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-permesso-di-costruire-e-certificato-di-agibilita/ <p>La richiesta di certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell'interessato. Sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico: va, dunque, negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e conseguentemente va anche ritenuto che la validità e l'efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del certificato di agibilità</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 04 Oct 2023 06:18:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-permesso-di-costruire-e-certificato-di-agibilita/ 2023-10-04T06:18:04Z Attività di autofficina meccanica ed emissioni in atmosfera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-autofficina-meccanica-ed-emissioni-in-atmosfera/ <p>La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un’attività di un’autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I della Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all’articolo 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l’attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; e il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico. Quest’ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l’attività in esame), il secondo l’elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico. A poco meno di tre anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 183/2017, che aveva già ampiamente modificato la parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, è intervenuto il D. Lgs. n. 102/2020, che ha apportato ulteriori e importanti novità, ed in particolare, per quello che qui rileva, alla disciplina delle emissioni cosiddette “scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico”. Alla luce del revisionato testo normativo, l’attività di autofficina meccanica non necessita dell’autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale. Tale disposizione, infatti, rubricata con il titolo “Impianti ed attività in deroga”, al comma 1, stabilisce: «Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico».</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:33:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-autofficina-meccanica-ed-emissioni-in-atmosfera/ 2023-09-21T14:33:56Z Sulla compatibilità degli impianti agrivoltaici e l’attività agricola https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-compatibilita-degli-impianti-agrivoltaici-e-lattivita-agricola/ <p>Le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici (o agrifotovoltaici) impongono agli organi competenti di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso un’interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie possano ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del piano stesso. Più nello specifico, l’Amministrazione competente deve dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, dunque, assicurando, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi (1).</p> <p>Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per evidenziare che il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali…” ribadiscono il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e che nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.</p> <p>(1) Precedenti conformi: pubblicate lo stesso giorno della sentenza qui massimata, sulla distinzione tra impianti agrivoltaici e impianti fotovoltaici e sulla compatibilità dei primi con l’attività agricola: Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, nn. 8263, 8262 e 8261; inoltre, tra le tante, T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, 15 novembre 2022, n. 1799; T.a.r. per la Puglia, sez. II, 26 aprile 2022, n. 568. Sul rilievo pubblicistico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Cons. Stato, sez. IV, ord., 21 novembre 2022, n. 5480.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 27 Sep 2023 07:21:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-compatibilita-degli-impianti-agrivoltaici-e-lattivita-agricola/ 2023-09-27T07:21:42Z Demolizione opere in zona vincolata indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto e non sanabilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demolizione-opere-in-zona-vincolata-indipendentemente-dal-titolo-abilitativo-richiesto-e-non-sanabilita/ <p>Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico. La realizzazione di volumetria aggiuntiva senza alcun titolo legittimante comporta la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera e. 1 (che configura espressamente come intervento di nuova costruzione anche l'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della sagoma esistente), 10 comma 1, lettera a) (che subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione) e 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 (che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi edilizi eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire). La creazione di volumetria abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico, anche laddove interrata, non consente la sanatoria, con ciò restando ininfluente l'eventuale coerenza dei lavori eseguiti con la disciplina (urbanistico-edilizia) di zona, né, in tale contesto, sarebbe stato possibile dettare prescrizioni per rendere le contestate opere compatibili con il paesaggio.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Wed, 27 Sep 2023 06:55:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demolizione-opere-in-zona-vincolata-indipendentemente-dal-titolo-abilitativo-richiesto-e-non-sanabilita/ 2023-09-27T06:55:35Z Abusiva occupazione demanio marittimo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusiva-occupazione-demanio-marittimo/ <p>Che in mancanza dell’ottemperanza all’ordine di sgombero e della riconsegna dell’area alla Regione, qualsiasi prosecuzione dell’occupazione dello spazio demaniale sia da considerarsi abusiva discende a contrario dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della previsione dell’art. 34 del reg. esec. Cod. nav., essendosi infatti affermato che ai sensi dell'art. 34 del regolamento di attuazione Cod.nav. il verbale con il quale alla scadenza di una concessione di beni del demanio marittimo si dà atto della riconsegna degli stessi e dell'avvenuto eventuale incameramento di opere eseguite dal concessionario, rappresenta un necessario presupposto per il rinnovo della concessione medesima in quanto unico atto in grado di accertare l'effettiva consistenza dei beni concessi ai fini anche della determinazione del canone dovuto; pertanto, in mancanza di tale verbale non è conforme a legge il decreto approvativo del rinnovo di una concessione di beni appartenenti al demanio marittimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 27 Sep 2023 06:51:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusiva-occupazione-demanio-marittimo/ 2023-09-27T06:51:51Z Verso la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Verso-la-nuova-classificazione-delle-attivita-economiche-ATECO-2025/ <p>La&nbsp;<a title="Istat" href="https://www.istat.it/it/archivio/262130" target="_blank">classificazione ATECO</a> è il risultato dell’applicazione di una metodologia rigorosa armonizzata a livello europeo e internazionale, pertanto tutte le modifiche alla classificazione ATECO devono essere coerenti con la classificazione Europea&nbsp;NACE&nbsp;e concordate con Eurostat.</p> <p>Le modifiche possono essere di revisione, aggiornamento o manutenzione, a seconda della fase del processo di modifica attivata o del livello di struttura interessato.</p> <p>Istat è attualmente impegnato nel&nbsp;processo di <strong>revisione della classificazione Ateco</strong>. La nuova classificazione&nbsp;Ateco 2025&nbsp;è adottata a partire dall’1&nbsp;gennaio 2025, in linea con quanto stabilito nel&nbsp;Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione&nbsp;che modifica il&nbsp;Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>La classificazione Ateco&nbsp;2025 deve risultare coerente con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1 nella struttura e nei contenuti; è compito della Commissione europea verificare la conformità tra le due classificazioni.</p> <p>Lo svolgimento del processo di valutazione e predisposizione della nuova versione della classificazione Ateco&nbsp;è supportato dal&nbsp;Comitato Ateco, istituito già nel 2020 dal Presidente dell’Istat e composto da esperti statistici, rappresentanti delle principali istituzioni, enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali, e da una rete di utenti della classificazione che a vario titolo sono entrati in contatto con il Comitato.</p> <p>Utenti singoli, ossia non rappresentati da associazioni di categoria o di settore, istituzioni, organizzazioni ed enti (rappresentanze settoriali e ordini professionali, ministeri, enti locali, altri enti, eccetera) possono presentare&nbsp;entro il 31 ottobre 2023&nbsp;istanze motivate per chiedere la modifica della classificazione attualmente vigente o la conferma di codici Ateco già esistenti esclusivamente,&nbsp;per&nbsp;consentire ai referenti di classificazione dell’Istat e al Comitato Ateco di svolgere le operazioni tecnico-metodologiche necessarie alla predisposizione della nuova classificazione Ateco 2025.</p> <p>Leggi tutto...</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 25 Sep 2023 06:06:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Verso-la-nuova-classificazione-delle-attivita-economiche-ATECO-2025/ 2023-09-25T06:06:24Z Realizzazione campeggio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-campeggio/ <p>La realizzazione di un campeggio&nbsp; – o, comunque,&nbsp; di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti – con plurimi manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi per il soggiorno di&nbsp; clientela è certamente un intervento di trasformazione urbanistica del territorio assoggettato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), t.u.e. La richiamata disposizione stabilisce infatti che costituiscono "interventi di nuova costruzione", assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), t.u.e., «quelli di&nbsp; trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle&nbsp; categorie definite alle lettere precedenti». Né può dubitarsi che, laddove ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, detti interventi siano altresì assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, necessaria per “lavori di qualsiasi genere” che incidano sull’assetto di territori vincolati.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:23:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-campeggio/ 2023-09-21T14:23:26Z Natura interventi precari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-interventi-precari/ <p>La natura “precaria” dell’opera non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per realizzarla, né dalla sua facile rimovibilità, bensì dalla natura delle esigenze che l’opera stessa intende soddisfare. Ciò è chiaramente evincibile dal tenore testuale degli artt. 3, comma 1, lett. e.5, e 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, nei quali si fa esplicito riferimento alle «esigenze meramente temporanee» (art. 3) e alle «esigenze contingenti e temporanee» (art. 6). La natura temporanea e contingente delle esigenze non è di per sé sufficiente a sottrarre l’opera al regime “concessorio” se la stessa non sia comunque di facile amovibilità. Lo stabile e permanente collegamento al terreno esclude sempre la natura precaria dell’opera; lo si evince chiaramente dal fatto che anche le “unità abitative mobili”, per non essere considerate “nuove costruzioni”, devono comunque essere dotate di meccanismi di rotazione funzionanti e non devono essere collegate al terreno in maniera permanente (art. 3, lett. e.5, seconda parte). Il che si spiega con il fatto che le opere destinate a soddisfare esigenze non temporanee e quelle comunque stabilmente collegate al suolo condividono con gli “interventi di nuova costruzione” la loro attitudine alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in via permanente. Prova ne sia il fatto che le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, sono soggette ad attività edilizia libera a condizione che siano tempestivamente rimosse al cessare dell’esigenza: l’opera “precaria” non rimossa è una “nuova costruzione” e necessita, in quanto tale, di permesso di costruire.&nbsp;</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:18:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-interventi-precari/ 2023-09-21T14:18:48Z Rideterminazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rideterminazione-del-contributo-dovuto-per-il-rilascio-del-permesso-di-costruire/ <p>L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico; b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:13:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rideterminazione-del-contributo-dovuto-per-il-rilascio-del-permesso-di-costruire/ 2023-09-21T14:13:38Z Locali storici e vincolo di destinazione d'uso dei beni culturali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locali-storici-e-vincolo-di-destinazione-duso-dei-beni-culturali/ <p>Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza; ferma restando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 13:56:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locali-storici-e-vincolo-di-destinazione-duso-dei-beni-culturali/ 2023-09-21T13:56:16Z Tende e gazebo, edilizia libera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tende-e-gazebo-edilizia-libera/ <p>Hanno natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione. Oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende. Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 13:37:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tende-e-gazebo-edilizia-libera/ 2023-09-21T13:37:53Z Operativi dal 19 settembre i procedimenti di assegnazione posteggi a seguito di bando comunale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Operativi-dal-19-settembre-i-procedimenti-di-assegnazione-posteggi-a-seguito-di-bando-comunale/ <p>L'assegnazione di un posteggio su area pubblica, in area di mercato o in area di fiera, è soggetta a <a class="blank" title="vai al regime di avvio [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/procedimenti/scia_domanda.html">domanda</a>&nbsp;al SUAP del comune competente per territorio, a seguito di emanazione di&nbsp;<strong>bando comunale.</strong></p> <p>Il bando fissa le regole di accesso alla procedura di assegnazione dei posteggi nel singolo comune e per il singolo mercato o fiera.</p> <p>Il&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Bando-per-assegnazione-posteggio-su-area-pubblica/?md=3803;14782;11352;553936&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedimento di assegnazione</a> è stato reso disponibile a seguito della standardizzazione del modulo di domanda,&nbsp;completata nel mese di settembre dalla Comunità di pratica SUAP-SUE, vivace gruppo di&nbsp;esperti comunali coordinati da&nbsp;<a href="https://compa.fvg.it/" target="_blank">ComPa Fvg</a>, con il supporto della&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/attivita-gruppo-tecnico-regionale/?__locale=it" target="_blank">Segreteria&nbsp;del Gruppo tecnico regionale</a> per la gestione del portale.</p> <p>Prima di&nbsp;presentare la domanda telematica di assegnazione gli interessati dovranno controllare, direttamente sul sito internet del comune d'interesse, l'avvenuta pubblicazione di un&nbsp;bando ed il possesso dei requisiti di accesso.</p> <p>In caso di dubbi prima di procedere con l'invio della domanda si rivolgeranno ai <strong>contatti comunali indicati nel bando stesso</strong>.</p> Wed, 20 Sep 2023 14:28:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Operativi-dal-19-settembre-i-procedimenti-di-assegnazione-posteggi-a-seguito-di-bando-comunale/ 2023-09-20T14:28:05Z Rinuncia ad un procedimento funzionalizzato ad un provvedimento ampliativo e riproposizione dell’istanza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinuncia-ad-un-procedimento-funzionalizzato-ad-un-provvedimento-ampliativo-e-riproposizione-dellistanza/ <p>La rinuncia ad un procedimento amministrativo intrapreso dall’interessato per il conseguimento di un provvedimento ampliativo, costituendo una sua facoltà, è possibile, anche nell’ottica di una futura riproposizione dell’istanza, purché non sussista alcun intento elusivo delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 445 del 2000.<br />Allorchè, infatti, la rinuncia ad un procedimento in corso sia propedeutica ad evitare l’applicazione del divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni previste per un periodo di 2 anni, la futura riproposizione dell’istanza è inammissibile, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, violativa, come tale, dei principi di collaborazione, legalmente tipizzati.<br />L’art. 75, comma 1 bis, d. P.R. n. 445 del 2000 è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva.<br />(La fattispecie in esame verte su un diniego del rinnovo del patentino, richiesto per la continuazione della vendita di generi di monopolio, motivato sulla base degli effetti decadenziali già maturati a causa di una dichiarazione mendace resa in una precedente istanza e successivamente oggetto di rinuncia).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Fonte</strong>:</p> Wed, 20 Sep 2023 14:19:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinuncia-ad-un-procedimento-funzionalizzato-ad-un-provvedimento-ampliativo-e-riproposizione-dellistanza/ 2023-09-20T14:19:17Z