SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Rapporti tra permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ <p>La mancanza di autorizzazione paesaggistica rende di fatto le opere ineseguibili e giustifica, in caso di realizzazione, provvedimenti inibitori e sanzionatori in quanto realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del d. lgs. n. 42/2004 e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo; correlativamente il titolo edilizio nel frattempo eventualmente rilasciato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non è invalido, ma è inefficace.</p> <p>Leggi tutto:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-rapporti-tra-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Cass. Sez. III n.27674 del 28 luglio 2025 (CC 2 lug 2025)</a></p> Fri, 05 Sep 2025 07:46:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-09-05T07:46:07Z Autorizzazione allo scarico e necessità di provvedimento espresso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-allo-scarico-e-necessita-di-provvedimento-espresso/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>L'art. 124, comma 8, d.lv. 152\2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso. L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.</p> <p class="readmore">Leggi tutto: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/acque/cassazione-penale159/acque-autorizzazione-allo-scarico-e-necessita-di-provvedimento-espresso" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Cass. Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)</a></p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Fri, 05 Sep 2025 07:42:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-allo-scarico-e-necessita-di-provvedimento-espresso/ 2025-09-05T07:42:24Z Annullamento di ufficio del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-di-ufficio-del-permesso-di-costruire/ <p>Nelle ipotesi di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire (o di una S.c.i.a.), il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello reale. Nell'esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l'effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela. Il limite temporale dei 12 mesi per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio trova applicazione se il comportamento del privato, durante il procedimento di formazione dell'atto di primo grado, non abbia indotto l'Amministrazione in errore, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. In caso contrario, ovvero quando l'Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento, a causa anche del comportamento del privato, non trova applicazione il limite temporale di cui al comma 1 dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, non potendo l'ordinamento tollerare “lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata. Ne consegue, dunque, che il superamento del termine di 12 mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio è ammissibile, a prescindere dall'accertamento penale di natura processuale, quando il soggetto abbia rappresentato all'Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare delle circostanze rilevanti. (segnalazione Ing. M. Federici)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-annullamento-di-ufficio-del-permesso-di-costruire" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 6891 del 4 agosto 2025</a></p> Fri, 05 Sep 2025 07:39:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-di-ufficio-del-permesso-di-costruire/ 2025-09-05T07:39:31Z Principio della gara per la concessione dei beni demaniali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Principio-della-gara-per-la-concessione-dei-beni-demaniali/ <p>I giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo della Puglia hanno spiegato che la gara, sulla base di quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 1-bis, <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118" target="_blank">legge 5 agosto 2022, n. 118 </a>(introdotto dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131" target="_blank">decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024</a>) non può ritenersi obbligatoria, per gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento&nbsp;in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente/controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE. (1).</p> <p><br />Detta norma prevede che la disciplina delle gare per le concessioni demaniali non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività sportive da parte di AA.SS.DD. che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, a condizione che detti usi del demanio possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea. In motivazione il T.a.r. ha precisato che tale norma – che costituisce un’eccezione alla regola generale della procedura ad evidenza pubblica, strumento a presidio dei valori europei della parità di trattamento e non discriminazione – risulta coerente con il sistema delineato dal TFUE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; ciò in quanto l’ordinamento europeo, nel distinguere i servizi di interesse generale (SIG) da quelli aventi natura economica (SIEG), per i primi non prevede l’applicazione delle norme sulla concorrenza in considerazione della natura peculiare delle attività in questione (funzioni pubbliche autoritative ed indispensabili per la sopravvivenza dello Stato, servizi c.d. universali da erogare a tutti indistintamente e, soprattutto, servizi “privi” di interesse economico). Non solo, anche per i SIEG (e che di norma sono sottoposti alle regole della concorrenza) l’ordinamento interno può ammettere una deroga alla loro applicazione ove ciò avvenga nell’adempimento della specifica “missione” affidata da parte dei singoli Stati agli specifici operatori selezionati, pubblici o privati che siano (art. 106, comma 2 TFUE). Il legislatore nazionale, quindi, sulla base di un approccio neutrale dell’ordinamento U.E. (e meno “pro-concorrenziale a tutti i costi” di quello che in via assiomatica si sostiene) in ordine alla individuazione, selezione e graduazione dei servizi pubblici da promuovere da parte dei singoli Stati, può escludere del tutto o autorizzare una deroga alla concorrenza se questa è finalizzata a perseguire determinati compiti istituzionali, tenendo conto delle tecniche con cui regola tali settori ed eventualmente decide di intervenire, più o meno direttamente, nell’economia.</p> <p><br />L’opzione del ricorso o meno alla gara anche per le concessione rientranti nell’ambito di applicabilità dell’art&nbsp;4, comma 1-bis, legge 5 agosto 2022, n. 118 va riservata alla valutazione discrezionale dei comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali,&nbsp; in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini massimizzazione dell’interesse pubblico sotteso. (2).</p> <p>In conclusione, la gestione della risorsa pubblica quale è il bene demaniale deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità. (3).</p> <p><br />(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(2) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 8 aprile 2025, n. 2982.</p> <p><a title="T.a.r. per la Puglia, sezione III, 1 luglio 2025, n. 906 – Pres. Blanda, Est. Mennoia" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_ba&amp;nrg=202301151&amp;nomeFile=202500906_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">T.a.r. per la Puglia, sezione III, 1 luglio 2025, n. 906 – Pres. Blanda, Est. Mennoia</a></p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 05 Sep 2025 07:25:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Principio-della-gara-per-la-concessione-dei-beni-demaniali/ 2025-09-05T07:25:19Z Autorizzazione paesaggistica: novità su esclusioni e procedure semplificate https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-paesaggistica-novita-su-esclusioni-e-procedure-semplificate/ <p>Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 26, comma 13, della L. 118/2022, con l’obiettivo di:</p> <ul> <li>ampliare e precisare le categorie di opere di lieve entità;</li> <li>introdurre ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;</li> <li>riorganizzare i procedimenti semplificati già previsti da norme di legge;</li> <li>coordinare le disposizioni con l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del&nbsp;D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. 76/2020.</li> </ul> <p><strong>Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica</strong></p> <p>Lo schema di decreto modifica la lett. A.27 dell’Allegato A al D.P.R. 31/2017,&nbsp;escludendo dall’autorizzazione paesaggistica&nbsp;la collocazione di mezzi mobili di pernottamento (caravan,&nbsp;case mobili,&nbsp;autocaravan),&nbsp;all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica, purché:</p> <ul> <li>non abbiano collegamenti permanenti al suolo;</li> <li>dispongano di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili;</li> <li>siano rimossi alla cessazione definitiva dell’attività ricettiva;</li> <li>non alterino l’aspetto dei luoghi.</li> <li>Collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all’interno di strutture turistico ricettive all’aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche&nbsp;alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi</li> </ul> <p><strong>Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata</strong><br />Attraverso una modifica all’Allegato B del&nbsp;D.P.R. 31/2017, vengono ricompresi tra gli&nbsp;interventi di lieve entità soggetti a procedura semplificata:</p> <ul> <li>le&nbsp;opere sulle strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate paesaggisticamente, che prevedano infrastrutture a rete o modifiche nella collocazione delle aree attrezzate (utenze elettriche, idriche e fognarie), purché senza realizzazione di nuove costruzioni o incremento della capacità ricettiva.&nbsp;Interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva<br />Con il D.P.R. 31/2017 e le nuove modifiche introdotte, si mira a rendere più chiaro e snello l’iter per gli interventi di lieve impatto, favorendo semplificazione e certezza procedurale.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/autorizzazione-paesaggistica-novita-su-esclusioni-e-procedure-semplificate/04/09/2025/" target="_blank">Segretaricomunalivighenzi.it</a></p> Fri, 05 Sep 2025 07:16:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-paesaggistica-novita-su-esclusioni-e-procedure-semplificate/ 2025-09-05T07:16:28Z Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ <p>Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile è un procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale. La legge, di conseguenza, ha imposto tempi certi per la definizione del relativo iter, all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, una volta decorso il termine, il legislatore ha previsto la formazione del silenzio assenso. Al Comune, pertanto, compete la verifica della sussistenza di tutti i presupposti, al ricorrere dei quali non residua alcun margine di discrezionalità valutativa, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti: capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-procedimento-di-autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile-2" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 6331 del 18 luglio 2025</a></p> Fri, 29 Aug 2025 10:04:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ 2025-08-29T10:04:20Z SCIA in sanatoria e silenzio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-in-sanatoria-e-silenzio/ <p>La norma non prevede il silenzio-accoglimento, ma stabilisce che la procedura debba concludersi con un provvedimento espresso che determini eventuali sanzioni pecuniarie. La giurisprudenza consolidata ha ribadito che il silenzio della P.A. non costituisce un accoglimento tacito ma un inadempimento, confermando che la sanatoria di opere abusive necessita di una valutazione espressa sull’effettiva conformità edilizia dell’intervento.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-scia-in-sanatoria-e-silenzio" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VII n. 6169 del 14 luglio 2025</a></p> Fri, 29 Aug 2025 10:00:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-in-sanatoria-e-silenzio/ 2025-08-29T10:00:20Z Permesso di costruire subordinato all’ottenimento di un altro provvedimento amministrativo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-subordinato-allottenimento-di-un-altro-provvedimento-amministrativo/ <p>L'apposizione di una o più condizioni al dispiergarsi dell'efficacia di un provvedimento deve trovare fondamento in una norma. La necessità di apporre condizioni deve emergere nel corso dell’istruttoria.</p> <p>Nel caso in cui permesso di costruire sia subordinato all’ottenimento di un altro provvedimento amministrativo (come, ad es., alla concessione demaniale sull’area dove si intende costruire, già richiesta e il cui procedimento non è stato ancora ottenuto), il permesso può essere rilasciato, ma la sua efficacia è condizionata all’ottenimento dell’ulteriore provvedimento.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-permesso-di-costruire-sia-subordinato-allottenimento-di-un-altro-provvedimento-amministrativo" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV del 15 luglio 2025</a></p> Wed, 27 Aug 2025 13:26:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-subordinato-allottenimento-di-un-altro-provvedimento-amministrativo/ 2025-08-27T13:26:43Z Piano paesaggistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-paesaggistico/ <p>Se la funzione del piano paesaggistico è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d'uso in funzione dei valori tutelati, ne deriva che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell'opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento. La possibilità di introdurre divieti assoluti di intervento e trasformazione del territorio appare, d'altronde, del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42" target="_blank">artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali</a>, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico. Questa interpretazione risulta suffragata dall’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 che, nel dettare la disciplina di coordinamento fra i diversi strumenti di pianificazione, ha disposto che quello paesaggistico risulta “prevalente” anche sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici, così confermando la possibile interferenza e antinomia fra disposizioni regolatorie di natura differente, come quelle che dispongano per interessi di conservazione dell’interesse paesaggistico limiti di trasformazione ed edificabilià al bene immobile tutelato e quelle di natura urbanistica che ne avessero invece previsto l’astratta potenzialità edificatoria.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-piano-paesaggistico" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 5926 del 8 luglio 2025</a></p> Wed, 27 Aug 2025 13:21:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-paesaggistico/ 2025-08-27T13:21:32Z Agibilità degli edifici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Agibilita-degli-edifici/ <p>Con l’entrata in vigore del <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-10-20&amp;atto.codiceRedazionale=001G0429&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=b9845a8a-33b5-480d-ae2a-603700e0ce62&amp;tabID=0.11840689330386178&amp;title=lbl.dettaglioAtto" target="_blank">d.P.R. n. 380 del 2001</a>, la “abitabilità” cede il passo (a seguito dell’abrogazione sia dell’art. 220 del T.U.L.S. che del d.P.R. n. 425/1994) alla omnicomprensiva “agibilità”, siccome riferita a qualsivoglia tipologia di edificio, non solo di natura abitativa. Il relativo termine sopravvive pertanto esclusivamente nel gergo degli operatori del settore, che continuano ad utilizzarlo in relazione agli immobili a destinazione residenziale per distinguerli da quelli con diversa destinazione d’uso, per i quali quello nuovo di “agibilità” si palesa anche etimologicamente più confacente. Con il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222" target="_blank">d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222</a>, che ha ricondotto la certificazione al regime della s.c.i.a., il requisito di conformità è stato riportato sin nella norma definitoria (art. 24) che include espressamente la «conformità dell’opera al progetto presentato» tra le cose che il tecnico deve asseverare all’atto della presentazione della dichiarazione, unitamente peraltro alla sua «agibilità». Il richiamo conclusivo alla stessa, all’apparenza ultroneo, ove non del tutto pleonastico, assume piuttosto il significato di voler raccogliere in un unico termine tutti gli aspetti di regolarità necessari, riassumendone l’elencazione, senza neppure esaurirsi in essa vista la variegata gamma delle destinazioni d’uso degli immobili. L’agibilità dei manufatti o dei locali dove si intende svolgere un’attività commerciale, ad esempio, rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella loro non agibilità anche sul versante commerciale. All’inverso, ai fini dell’agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-agibilita-degli-edifici" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. II n. 6018 del 10 luglio 2025</a></p> Wed, 27 Aug 2025 13:18:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Agibilita-degli-edifici/ 2025-08-27T13:18:04Z Estetisti e acconciatori, in arrivo una riforma del settore https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Estetisti-e-acconciatori-in-arrivo-una-riforma-del-settore/ <p>Il disegno di legge presentato in Senato il 5 agosto 2025 dal senatore Renato Ancorotti propone una riforma profonda delle professioni di <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Acconciatore-00002/?md=14722&amp;ambito=SUAP" target="_blank">acconciatore </a>ed&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/f7d67d83-50e4-11f0-8ff0-005056b63c8f/?md=14723&amp;ambito=SUAP" target="_blank">estetista</a>,&nbsp;regolati da una normativa risalente al 1990 per gli estetisti e al 2005 per gli acconciatori.</p> <blockquote> <p><strong>Principali novità del disegno di legge ed obiettivi della riforma</strong></p> </blockquote> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Tutela della professionalità: la riforma è considerata un modo per elevare gli standard qualitativi, garantendo che chi opera nel settore abbia una formazione adeguata</li> <li>Sicurezza per i clienti: l’obbligo di formazione e abilitazione è visto come una garanzia per evitare trattamenti rischiosi o dannosi</li> <li>Riconoscimento delle nuove figure: Onicotecnici e truccatori specializzati in ciglia e sopracciglia, già presenti nel mercato, finalmente ottengono una regolamentazione ufficiale</li> <li>Contrasto all’abusivismo: le sanzioni più severe sono apprezzate da chi lavora regolarmente, perché riducono la concorrenza sleale.</li> <li>Adeguamento della normativa italiana agli&nbsp;standard europei: la normativa italiana è datata ed il settore è profondamente modificato da nuove tendenze in costante evoluzione</li> </ul> <div class="___frx9oy0 f14t3ns0" data-stable-ignore="true" data-testid="CitationPillContainerTestId">&nbsp;</div> <div class="___frx9oy0 f14t3ns0" data-stable-ignore="true" data-testid="CitationPillContainerTestId"><strong>Formazione e abilitazione obbligatoria</strong></div> <p>Per esercitare legalmente come estetista o acconciatore sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Sostenere un esame di abilitazione professionale</li> <li>Frequentare un corso regionale di almeno 600 ore</li> <li>In alternativa, chi ha seguito un percorso formativo biennale o triennale di 900 ore potrà evitare l’esame svolgendo un anno di lavoro qualificato a tempo pieno</li> </ul> <p>L’accesso all’abilitazione sarà consentito anche a chi:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Ha lavorato tre anni nel settore come dipendente, collaboratore familiare, socio o titolare</li> <li>Ha concluso un anno di apprendistato seguito da un anno di lavoro</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4> <h4><strong>Riconoscimento di nuove figure professionali</strong></h4> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Onicotecnico: esperto nella ricostruzione e decorazione delle unghie</li> <li>Truccatore e tecnico per ciglia e sopracciglia: include make-up artist e specialisti in laminazione, extension e dermopigmentazione.<br />Per queste figure è previsto un corso di qualificazione di almeno 600 ore.</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4> <h4><strong>Specializzazioni e nuove opportunità</strong></h4> <ul> <li>Introduzione di corsi per diventare&nbsp;Specialisti in Estetica Oncologica. Le Regioni dovranno aggiornare i programmi formativi con materie come cosmetologia, chimica, fisiologia, anatomia, marketing</li> <li>Possibilità di&nbsp;affitto di poltrona o cabina&nbsp;nei saloni, per favorire l’autoimpiego qualificato.</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4> <h4><strong>Stretta sull’abusivismo per ch</strong>i esercita senza abilitazione o effettua trattamenti specifici senza qualifica (es. ricostruzione unghie, extension ciglia)</h4> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.laleggepertutti.it/739564_estetisti-e-parrucchieri-arriva-lesame-di-abilitazione-stangata-per-gli-abusivi" target="_blank">La Legge per Tutti</a></p> Thu, 14 Aug 2025 06:42:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Estetisti-e-acconciatori-in-arrivo-una-riforma-del-settore/ 2025-08-14T06:42:45Z Inedificabilità di nuovi edifici in presenza di vincolo cimiteriale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inedificabilita-di-nuovi-edifici-in-presenza-di-vincolo-cimiteriale-00001/ <p>L'art.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265" target="_blank">338 del R.D. n. 1265/1934</a> che prevede il divieto di costruire nuovi edifici di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, è preposto a tutela sia di intuibili esigenze sanitarie, che della sacralità del luogo, pone nell'area interessata un vincolo di inedificabilità assoluta; il vincolo di inedificabilità previsto dalla disposizione deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo, pertanto, di allocare all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare. Il divieto vale anche per i manufatti interrati, in relazione alle predette finalità di tutela igienico-sanitaria.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-vincolo-cimiteriale-3" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 5985 del 9 luglio 2025</a></p> Thu, 07 Aug 2025 08:01:09 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inedificabilita-di-nuovi-edifici-in-presenza-di-vincolo-cimiteriale-00001/ 2025-08-07T08:01:09Z Malamovida: il quaderno ANCI https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Malamovida-il-quaderno-ANCI/ <p>La cosiddetta“malamovida”, vale a dire l’eccessiva pressione che grava su alcune aree delle nostre città, in particolare nei centri storici, a causa della concentrazione di locali e attività di intrattenimento di diversa natura, che attirano una moltitudine di persone, rappresenta un fenomeno delicatissimo, la cui regolazione investe profili, poteri e competenze istituzionali diverse, in relazione allo specifico interesse pubblico tutelato: salute, pubblica quiete, decoro, igiene urbana e vivibilità dei territori, nonché ordine e sicurezza pubblica. La complessità del fenomeno e del vigente quadro regolatorio, molto frammentato e poco organico, sta determinando un cospicuo contenzioso di natura ordinaria e amministrativa che vede direttamente coinvolti i Comuni. Partendo dalla ricognizione della principale giurisprudenza amministrativa sul tema, il&nbsp;<strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/08/Quaderno-n59.pdf" target="_blank">Quaderno dell’Anci&nbsp;</a><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/08/Quaderno-n59.pdf">“Libertà di iniziativa economica e malamovida: ordinanze e strumenti Tuel”</a></strong>&nbsp;vuole essere un primo supporto operativo per fornire indicazioni sul corretto utilizzo di alcuni degli strumenti oggi previsti dall’ordinamento per il governo del complesso fenomeno che rientra nel concetto di “malamovida”, ossia le ordinanze sindacali ex art. 50 e art. 54 del Testo Unico Ordinamento Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267/2000. A corredo del Quaderno, al fine di agevolare il più possibile il lavoro degli operatori e degli amministratori comunali, sono disponibili schemi di atti tipo, da adattare in funzione delle specifiche esigenze locali.</p> <p><strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/08/IL_SOLE_24_ORE_05082025.pdf" target="_blank">Lo speciale sul Sole24Ore</a></strong></p> <p><strong>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/quaderno-anci-liberta-di-iniziativa-economica-e-malamovida-ordinanze-e-strumenti-tuel/" target="_blank">ANCI</a></strong></p> Thu, 07 Aug 2025 07:35:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Malamovida-il-quaderno-ANCI/ 2025-08-07T07:35:27Z Online la nuova versione del sito PA Digitale 2026 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Online-la-nuova-versione-del-sito-PA-Digitale-2026/ <p>Il punto unico di accesso alle risorse del PNRR dedicate alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si rinnova, assumendo una nuova veste per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze degli enti. La piattaforma&nbsp;<a href="https://padigitale2026.gov.it/" target="_blank">PA digitale</a> 2026, lanciata nel novembre 2021, conta oggi oltre&nbsp;36.000 utenti registrati, in rappresentanza di&nbsp;18.000 amministrazioni, e gestisce un totale di circa&nbsp;71.000 progetti di digitalizzazione&nbsp;finanziati dal PNRR.</p> <p>Il rinnovamento del sito è il risultato di un accurato lavoro di progettazione, che ha incluso&nbsp;interviste con enti e addetti ai lavori,&nbsp;test specifici di usabilità&nbsp;e una&nbsp;particolare attenzione all’accessibilità. L’obiettivo è quello di adattare la piattaforma alla fase attuale dei progetti, con uno sguardo rivolto anche al periodo&nbsp;post PNRR.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-si-rinnova/" target="_blank">Dipartimento per la trasformazione digitale</a></p> Fri, 01 Aug 2025 07:41:10 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Online-la-nuova-versione-del-sito-PA-Digitale-2026/ 2025-08-01T07:41:10Z Gli stabilimenti soggetti ad AIA ed AUA georeferenziati su EagleFvg https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-stabilimenti-soggetti-ad-AIA-ed-AUA-georeferenziati-su-EagleFvg/ <p>Sono ora disponibili sulla piattaforma webgis&nbsp;<strong>EagleFVG</strong>&nbsp;i dati georeferenziati degli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia in possesso di <a href="https://eaglefvg.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=Guest&amp;workspacename=685d0a8ff75cac9dde1324b7" target="_blank">Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</a>.</p> <p>Questo strumento, accessibile a tutti dal sito della Regione, consente di visualizzare su mappa interattiva circa&nbsp;<strong>3.000 imprese</strong>&nbsp;autorizzate, facilitando la trasparenza e la consultazione pubblica. Contestualmente, è stata aggiornata anche la georeferenziazione degli oltre&nbsp;<a href="https://eaglefvg.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=Guest&amp;workspacename=5db97835b6c3501ca84cea98" target="_blank">200 stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</a>.</p> <p>L’iniziativa rappresenta un passo avanti nella semplificazione burocratica e nella promozione della transizione ecologica.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&amp;nm=20250731151520002" target="_blank">Notizie dalla Giunta</a></p> Thu, 31 Jul 2025 13:45:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-stabilimenti-soggetti-ad-AIA-ed-AUA-georeferenziati-su-EagleFvg/ 2025-07-31T13:45:36Z Adeguamento delle piattaforme SUE: pubblicati gli Avvisi di finanziamento https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUE-pubblicati-gli-Avvisi-di-finanziamento/ <p>L’adeguamento alle “<a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-03/specifiche_tecniche_sue_allegato_tecnico_v.1.1.pdf" target="_blank">Specifiche tecniche di interoperabilità SUE</a>”, implementate secondo quanto previsto dalle “Linee guida per l'operatività degli Sportelli Unici dell'Edilizia”, rappresenta un'ulteriore tappa nel processo di digitalizzazione dei procedimenti, introducendo nuove modalità di comunicazione tra i SUE e tutti i soggetti coinvolti, in modo da offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e coerenti con le loro esigenze.</p> <p>L’adeguamento tecnologico dei SUE consentirà di standardizzare i linguaggi di comunicazione tra i due Sportelli, seguendo le indicazioni riportate nelle Specifiche, redatte per disegnare le modalità di interoperabilità tra i diversi attori del sistema SUE assicurando coerenza e continuità con il modello già adottato per i SUAP, e le indicazioni operative declinate nelle&nbsp;Linee guida per l’operatività nel SSU.</p> <p>I tre Avvisi sono rivolti rispettivamente a:</p> <ul> <li>Comuni</li> <li>Forme associative di Comuni (per il tramite degli Enti capofila)</li> <li>Regioni e Province autonome</li> </ul> <p>Le Amministrazioni interessate potranno accedere agli Avvisi pubblicati sulla piattaforma&nbsp;padigitale 2026.gov.it&nbsp;e presentare la propria candidatura&nbsp;entro&nbsp;le 23:59 del 30 settembre 2025.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=42" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 10:12:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUE-pubblicati-gli-Avvisi-di-finanziamento/ 2025-07-24T10:12:55Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, prorogato il termine per l'adeguamento tecnologico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-prorogato-il-termine-per-ladeguamento-tecnologico/ <p>Pubblicato sulla <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-07-23&amp;atto.codiceRedazionale=25A04104&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">GU Serie Generale n.169 del 23-07-2025</a>&nbsp;il Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, che stabilisce il differimento del termine di attuazione delle nuove specifiche tecniche del sistema degli sportelli unici per le attività produttive di cui all’articolo <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">2, c. 2, del decreto del 26 settembre 2023</a>, pubblicato nella G.U. n. 276 del 25 novembre 2023.</p> <p>Viene perciò prorogato al 26 febbraio 2026 il termine originariamente fissato al 25 luglio 2025:&nbsp;questo termine&nbsp;decorreva dalla data di comunicazione, ad opera di Unioncamere, dell’operatività della componente Catalogo, avvenuta il 26 luglio 2024.</p> <p>Come chiarito sul sito di <a href="https://www.anci.it/suap-differito-termine-attuazione-specifiche-tecniche-e-aggiornamento-modulistica-standardizzata/" target="_blank">ANCI </a>la richiesta di proroga nasce dalle diverse criticità registrate dai Comuni nel percorso di implementazione delle specifiche, dovute essenzialmente al non completo rilascio di tutte le funzionalità della componente Catalogo</p> Thu, 24 Jul 2025 09:09:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-prorogato-il-termine-per-ladeguamento-tecnologico/ 2025-07-24T09:09:55Z Zonizzazione acustica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Zonizzazione-acustica/ <p>La cd. “zonizzazione acustica” è una nozione introdotta dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In attuazione della legge, il d.P.C.M. del 14 novembre del 1997 ha definito le sei classi acustiche, corrispondenti alle relative zone, in cui può essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti di densità acustica crescenti. Il territorio comunale viene suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Il piano di zonizzazione si basa, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente in ciascuna delle aree classificate. Qualora venga proposta la censura relativa al disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, il Giudice amministrativo è chiamato, dunque, a svolgere innanzitutto un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rumore/consiglio-di-stato60/rumore-zonizzazione-acustica" target="_blank">Lexambiente</a></p> Thu, 24 Jul 2025 09:08:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Zonizzazione-acustica/ 2025-07-24T09:08:24Z Natura della CILA e differenze rispetto alla SCIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-della-CILA-e-differenze-rispetto-alla-SCIA/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>La CILA ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. In altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato. Ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA). Con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA.(segnalazione Ing. M. FEDERICI)</p> <p class="readmore">&nbsp;</p> </div> </div> <div class="blog-item"> <div class="item-content">&nbsp;</div> <div class="item-content">&nbsp;</div> <div class="item-content">Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-natura-della-cila-e-differenze-rispetto-alla-scia" target="_blank">Lexambiente</a></div> </div> Thu, 24 Jul 2025 08:28:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-della-CILA-e-differenze-rispetto-alla-SCIA/ 2025-07-24T08:28:20Z Natura e finalità della VIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-finalita-della-VIA/ <p>La VIA mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”, come si argomenta dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 152 del 2006. Rilevante è la natura del potere esercitato con la VIA, che non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati. La VIA, in altri termini, costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-natura-e-finalita-della-via" target="_blank">Lexambiente</a></p> Thu, 24 Jul 2025 08:26:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-finalita-della-VIA/ 2025-07-24T08:26:55Z Trasformazione di magazzino o locale di deposito in studio professionale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Trasformazione-di-magazzino-o-locale-di-deposito-in-studio-professionale/ <p>La trasformazione di un immobile classificato come magazzino o locale di deposito - non destinato, pertanto, per tipologia e natura ad accogliere, in modo continuativo e prolungato persone, bensì merci e beni – in luogo adibito a studio professionale e uffici costituisce «mutamento d'uso urbanisticamente rilevante». Tale definizione si attaglia ad ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall'art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, la realizzazione della tipologia di manufatti destinati a garage o cantina è conforme alla destinazione di zona (residenziale) nei soli limiti in cui essi restino “locali accessori”, che in quanto privi dei requisiti di abitabilità non incidono sulle disponibilità volumetriche abitative né sul carico urbanistico. Il cambio di destinazione d’uso da garage o cantina a residenziale (ma il ragionamento vale anche per la destinazione oggetto di contestazione nel presente giudizio a studio professionale e ufficio), quindi, è sempre rilevante, pur se astrattamente non si passa da una all’altra delle categorie previste nell’art. 23-ter, e necessita pertanto di permesso di costruire.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-trasformazione-di-magazzino-o-locale-di-deposito-in-studio-professionale" target="_blank">Lexambiente</a></p> Thu, 24 Jul 2025 08:24:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Trasformazione-di-magazzino-o-locale-di-deposito-in-studio-professionale/ 2025-07-24T08:24:28Z Finalità della VIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Finalita-della-VIA/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>La valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l’equilibrio tra i possibili effetti sull’ambiente e i benefici socio – economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico – amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale). Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili. Al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a V.I.A.</p> <p class="readmore">Fonte:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-finalita-della-via" target="_blank">Lexambiente</a></p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 24 Jul 2025 08:22:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Finalita-della-VIA/ 2025-07-24T08:22:02Z Impianti di telecomunicazione: le regioni non possono aggravare il procedimento di autorizzazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telecomunicazione-le-regioni-non-possono-aggravare-il-procedimento-di-autorizzazione/ <p>La Consulta ha dichiarato l’illegittimità della disposizione della legge della Regione Molise numero 20 del 2006 che, ai fini dell’autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, pone a carico degli operatori l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale.<br />La Corte ha riscontrato che la previsione regionale in esame impone agli operatori di telecomunicazioni una prestazione di contenuto pecuniario (quale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, ossia di una polizza fideiussoria), non espressamente prevista tra quelle tipizzate dal codice delle comunicazioni elettroniche.<br />Il divieto di aggravare il procedimento autorizzatorio costituisce, infatti, una scelta che risponde a esigenze di uniformità e celerità nella realizzazione delle reti di telecomunicazione, per garantire un servizio più omogeneo e inclusivo nel territorio nazionale e promuovere l’accesso alle tecnologie digitali. Si tratta, dunque, di obiettivi fondamentali al fine di dare impulso alla coesione sociale ed economica, anche a livello locale.<br />La Corte ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di altra disposizione della stessa legge della Regione Molise, ove si prevede che all’istanza di autorizzazione sia allegato un atto d’impegno alla corretta manutenzione dell’impianto e al ripristino del sito al momento della sua disattivazione.<br />Infatti, questa disposizione non determina alcun aggravamento della procedura di autorizzazione, ma si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/impianti-di-telecomunicazione-le-regioni-non-possono-aggravare-il-procedimento-di-autorizzazione-con-la-previsione-di-obblighi-ulteriori-rispetto-a-quelli-previsti-dalla-legge-statale/" target="_blank">gdc.ancidigitale</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 08:05:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telecomunicazione-le-regioni-non-possono-aggravare-il-procedimento-di-autorizzazione/ 2025-07-24T08:05:11Z Mappa dei Comuni digitali, pubblicato il Rapporto 2025 di Anci e DTD https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mappa-dei-Comuni-digitali-pubblicato-il-Rapporto-2025-di-Anci-e-DTD/ <p>Alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione e alla transizione digitale Alessio Butti e del Presidente di Anci e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è stato presentato a Roma il primo Rapporto&nbsp;<strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/07/MAPPA-COMUNI-DIGITAL_DEF.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Mappa dei Comuni digitali”</a></strong>&nbsp;sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani, frutto del lavoro congiunto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione nazionale dei comuni italiani.<br />“La pubblicazione del Rapporto 2025 sulla Mappa dei Comuni digitali testimonia il grande lavoro svolto dal Governo in sinergia con Anci. Grazie a questa preziosa collaborazione, siamo riusciti a monitorare con rigore e trasparenza lo stato di digitalizzazione dei comuni italiani, mettendo in luce risultati eccellenti nell’adozione di servizi digitali. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi Pnrr sul digitale e questo sta portando effetti concreti per migliorare l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi verso i cittadini”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica&nbsp;<strong>Alessio Butti</strong>.<br />“La digitalizzazione è un potente motore di innovazione, ci permette di avere una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e vicina alle esigenze di tutti i cittadini”, ha affermato il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli,&nbsp;<strong>Gaetano Manfredi</strong>. “Un processo – ha sottolineato – che vede nei Comuni il primo luogo di sperimentazione. I dati recenti lo confermano: grazie agli importanti investimenti del Pnrr, stiamo rafforzando la nostra ‘maturità digitale’ e rendendo le nostre infrastrutture più moderne e funzionali”. “Il Pnrr – ha rimarcato il presidente dell’Anci – ha dato una spinta decisiva, ma occorre continuare a investire in infrastrutture e, soprattutto, nella formazione e nella crescita delle competenze del nostro personale affinché ci sia una vera transizione digitale, completa e duratura per il bene delle nostre comunità”.<br />Il Rapporto rientra tra le attività previste dall’accordo istituzionale Dtd-Anci firmato a maggio del 2023, che ha permesso, tra le altre cose, il lancio a settembre del 2024 dell’Accademia dei Comuni digitali, un percorso di formazione gratuito per ampliare le competenze digitali del personale comunale.<br />All’evento di presentazione hanno partecipato il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) Mario Nobile, l’amministratore delegato di PagoPA S.p.A Alessandro Moricca e la vice-capo servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) Liviana Lotti. I dati del Rapporto sono anche stati commentati dalla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, dal sindaco di Valentano Stefano Bigiotti, dall’assessore per l’innovazione del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni e da Sebastiano Callari, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia e Coordinatore vicario della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Conferenza delle Regioni e Province autonome.</p> <p><strong>Cosa ci racconta la Mappa dei Comuni digitali 2025</strong></p> <p>Il Rapporto integra i dati sull’avanzamento delle misure PNRR finanziate ai comuni tramite la piattaforma PA digitale 2026 con quelli di un questionario somministrato ai comuni nel corso del 2024. Una rilevazione originale, a cui ha risposto il 49% degli enti pari al 75% della popolazione, che ha voluto dare voce ai comuni e fotografare lo stato dell’arte del loro percorso di transizione al digitale, con l’obiettivo di dare avvio ad un monitoraggio permanente nel tempo.</p> <p>Dal Rapporto emerge come gli importanti investimenti permessi dal PNRR, che hanno visto una uniforme partecipazione da parte dei comuni su tutto il territorio, abbiano permesso di rafforzare la maturità digitale degli enti locali. Questo è vero sia per quanto concerne la diffusione di servizi e strumenti standardizzati ben noti (dall’identità digitale SPID/CIE alla piattaforma per i pagamenti pagoPA, passando per l’app IO), sia per il lancio di nuove opportunità, come la piattaforma notifiche SEND o il modello per il sito internet dei comuni. Soluzioni che, grazie al PNRR, si reggono sempre più su infrastrutture cloud, permettendo ai comuni, come evidenziato dalle loro risposte, di accelerare il percorso di dismissione dei propri server fisici.<br />Al tempo stesso le evidenze del questionario illustrano in dettaglio qual è lo stato di digitalizzazione dei servizi e di innovazione dei processi amministrativi, permettendo anche di intercettare gli ambiti in cui è necessario continuare a lavorare, massimizzando la resa di alcuni importanti investimenti permessi dal PNRR, su tutti la&nbsp;<strong>Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)</strong>&nbsp;che favorisce l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche. Emerge infatti la necessità di rafforzare il cosiddetto “back-office” dei servizi pubblici, sia supportando la revisione dei processi interni sia attraverso la diffusione di iniziative volte a far crescere la cultura dell’innovazione nelle amministrazioni comunali.<br />Per fornire un dettaglio informativo ancora maggiore ai decisori pubblici, ai comuni e a tutti gli stakeholder, saranno resi disponibili nei prossimi mesi approfondimenti dedicati alle tematiche analizzate nel rapporto, contenenti tutti i dati derivanti dall’analisi del questionario, con l’obiettivo di facilitare una riflessione congiunta tra strutture pubbliche, private e addetti ai lavori su quali debbano essere le direttrici su cui continuare il percorso avviato grazie al PNRR.</p> <p><strong><em>I dati della Mappa – Approfondimento</em></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>Il Rapporto 2025 è articolato in quattro capitoli tematici. Segue una sintesi dei principali elementi emersi dalle risposte dei comuni:</p> <ul> <li><strong>Capitolo 1 – Infrastrutture, connettività e sicurezza digitale</strong>: il processo di dismissione dei server è stato avviato dal 70% dei comuni e, grazie all’ampia partecipazione agli Avvisi PNRR per la migrazione in cloud (oltre il 90% degli enti) il quadro è destinato ad evolvere rapidamente. L’80% dei comuni dichiara di non aver subito alcun attacco informatico dal 2023 e l’82% di avere un sistema di&nbsp;<em>disaster ricovery&nbsp;</em>misto (cloud o misto cloud/locale).</li> <li><strong>Capitolo 2 – Digitalizzazione dell’attività amministrativa</strong>: dal questionario emerge un buon grado di maturità rispetto alla digitalizzazione degli atti amministrativi (es. il 75% ha informatizzato determine e delibere). Il tema dell’integrazione con fonti esterne appare centrale, soprattutto per servizi legati all’utenza. È quindi chiaro il potenziale in questo senso della PDND a cui, anche grazie al PNRR, ha aderito il 90% dei comuni, e del sistema anagrafi per incrementare l’interoperabilità dei servizi, in particolare per quanto concerne l’ambito demografico.</li> <li><strong>Capitolo 3 – Digitalizzazione dei servizi ai cittadini</strong>: i servizi demografici, di edilizia/urbanistica, scolastici e dei tributi sono erogati in modalità digitale in oltre il 70% dei comuni. Al tempo stesso emerge però come necessità diffusa il bisogno di digitalizzare maggiormente i processi interni legati alla loro erogazione (oltre il 40% degli enti dichiara infatti di aver digitalizzato solo il front-office dei servizi).</li> <li><strong>Capitolo 4 – Governance e innovazione</strong>: la gestione dell’ICT risulta essere principalmente affidata a fornitori esterni (per il 75%) e molte delle figure- chiave previste negli organigrammi degli enti (RTD e/o responsabile ICT) hanno per lo più profili amministrativi (nei piccoli comuni si tratta del 66%). Infine, le barriere principali percepite dai comuni rispetto alla trasformazione digitale riguardano la carenza di risorse economiche e umane per gestire processi di cambiamento, anche nei grandi comuni.</li> </ul> <blockquote> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/mappa-dei-comuni-digitali-pubblicato-il-rapporto-2025-di-anci-e-dtd/" target="_blank">Anci</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 08:02:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mappa-dei-Comuni-digitali-pubblicato-il-Rapporto-2025-di-Anci-e-DTD/ 2025-07-24T08:02:11Z Modulistica unificata, nuovo accordo per la standardizzazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nuovo-accordo-per-la-standardizzazione/ <p>Nella&nbsp;seduta del 10 luglio 2025 della Conferenza Unificata è stato sancito l’accordo in merito all’adozione del&nbsp;nuovo modulo di comunicazione per l’effettuazione di vendite sottocosto. Tale semplificazione consente alle imprese di trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) un’unica comunicazione, tanto nel caso di vendita sottocosto in un esercizio singolo che nel caso di vendita da effettuarsi contemporaneamente in più punti vendita su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Con il medesimo accordo, inoltre, sono stati approvati gli aggiornamenti ai seguenti moduli già unificati e standardizzati in precedenza:</p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/wqcdig15/modulo_subingresso.pdf" target="_blank">Comunicazione di subingresso in attività produttive;</a></p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/w2mbzs2r/modulo_scia_alberghiero.pdf" target="_blank">SCIA per strutture ricettive alberghiere;</a></p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/datgea4n/modulo_scia_extra_alberghiero.pdf" target="_blank">SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere;</a></p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/lu4d4dc0/modulo_scia_aria_aperta.pdf" target="_blank">SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.</a></p> <p><a href="https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2025/seduta-del-10-luglio-2025/report-della-seduta-della-conferenza-unificata-del-10-luglio-2025/" target="_blank">Report della seduta del 10 luglio 2025 della Conferenza unificata</a></p> <blockquote> <p>Fonte: <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/notizie-del-dipartimento/accordo-in-conferenza-unificata-sulla-nuova-modulistica-standardizzata/" target="_blank">Dipartimento per la Funzione Pubblica</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 07:40:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nuovo-accordo-per-la-standardizzazione/ 2025-07-24T07:40:59Z Coerenza tra destinazione urbanistica e zonizzazione acustica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Coerenza-tra-destinazione-urbanistica-e-zonizzazione-acustica/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato spiegano che ai sensi del <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/04/098G0508/CONSOLIDATED/20140624" target="_blank">d.P.C.M. del 14 novembre del 1997</a>, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse; qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo (1).</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>Nel caso in esame&nbsp;i giudici di Palazzo spada hanno ritenuto che dalle norme tecniche si evincesse con chiarezza la destinazione esclusivamente industriale dell’area; di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.<br /><br /><br />(1) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1067" target="_blank">Ufficio Massimario del Consiglio di Stato</a></p> </div> </div> Thu, 24 Jul 2025 07:34:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Coerenza-tra-destinazione-urbanistica-e-zonizzazione-acustica/ 2025-07-24T07:34:18Z Contrasto della ludopatia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contrasto-della-ludopatia/ <p>Con la&nbsp;<a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:104">sentenza numero 104</a>, depositata il 10 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-09-13;158" target="_blank">d.l. 13 settembre 2012, n. 158 («Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»)</a><br />La disposizione vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. Essa, inoltre, colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.</p> <p><br />La Corte ha affermato che tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.<br />La dichiarazione di illegittimità del divieto ha conseguentemente riguardato anche la sanzione per la sua violazione, prevista dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge numero 208 del 2015 nella misura fissa di ventimila euro. La Corte ha, infine, precisato che spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/e-illegittimo-il-divieto-di-mettere-a-disposizione-presso-qualsiasi-pubblico-esercizio-apparecchiature-che-consentano-di-giocare-sulle-piattaforme-online/" target="_blank">gdc.ancidigitale</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 07:16:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contrasto-della-ludopatia/ 2025-07-24T07:16:26Z In corso di pubblicazione sul BUR le modifiche al Codice regionale dell’edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-corso-di-pubblicazione-sul-BUR-le-modifiche-al-Codice-regionale-delledilizia/ <p>Ha concluso l'iter d'aula lo scorso 1 luglio il&nbsp;<a href="https://www.consiglio.regione.fvg.it/iterdocs/Serv-LC/ITER_LEGGI/LEGISLATURA_XIII/TESTI_PRESENTATI/054_DDL.pdf" target="_blank">Disegno di legge n. 54</a>&nbsp;che ha l'obiettivo di adeguare la&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2009&amp;legge=19&amp;fx=lex" target="_blank">normativa regionale in materia di edilizia e urbanistica</a> ai principi di semplificazione, recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo.<br />L'intervento normativo è dunque un intervento di manutenzione straordinaria per migliorare la gestione delle problematiche frequenti nella prassi edilizia attraverso i seguenti principi:</p> <ul> <li style="padding-left: 30px;">Semplificazione normativa: riduzione della burocrazia e facilitazione degli interventi edilizi</li> <li style="padding-left: 30px;">Recupero del patrimonio Edilizio: incentivazione del recupero e riqualificazione degli edifici esistenti</li> <li style="padding-left: 30px;">Riduzione del consumo di Suolo: promozione di interventi che limitano l'uso di nuovo suolo</li> <li style="padding-left: 30px;">Efficientamento energetico: miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici</li> <li style="padding-left: 30px;">Sicurezza e igiene: mantenimento delle condizioni di sicurezza e igiene negli edifici.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> Fri, 04 Jul 2025 06:33:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-corso-di-pubblicazione-sul-BUR-le-modifiche-al-Codice-regionale-delledilizia/ 2025-07-04T06:33:58Z Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici-00001/ <p>Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato in precedenza dall’art. 87 e ora dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Infatti, il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al D.P.R. n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Le verifiche edilizie sono, quindi, effettuate nell’ambito del procedimento avviato dall’operatore richiedente; né diversa regola vale in ragione delle dimensioni dell’impianto e delle relative opere accessorie, non rinvenendosi - nella normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 259/2003 né nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza una regola in forza della quale possa affermarsi la sussistenza di un sistema non più unitario, ma diversificato a seconda delle caratteristiche dell’impianto e della sua maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico. Omologhe considerazioni valgono in relazione all’indicazione dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere, non prevista da alcuna disposizione di legge.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 03 Jul 2025 14:57:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici-00001/ 2025-07-03T14:57:17Z Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)", Sub-Investimento 2.2.3. del PNRR https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-e-SUE-Sub-Investimento-2.2.3.-del-PNRR/ <p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha publbicato&nbsp;il <a href="https://www.suapsue.gov.it/wp-content/uploads/2025/06/DFP_-SUAP-SUE_Report-di-progetto.pdf" target="_blank">report di progetto sulla "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" </a>del PNRR. Il documento, aggiornato a giugno 2025, è diviso in cinque sezioni e riassume le attività svolte dal Dipartimento e dai partner di progetto (AgID, Invitalia e Unioncamere).</p> <p>Il report descrive l'analisi del sistema informatico degli Sportelli Unici (SSU) e la definizione del dataset informativo, che hanno permesso di creare i modelli di adeguamento. Viene anche menzionata la definizione dei costi di adeguamento, che ha portato a finanziamenti per circa 70 milioni di euro.</p> <p>Il report sarà aggiornato periodicamente e include <a href="https://www.suapsue.gov.it/wp-content/uploads/2025/06/Infografica-Report-di-progetto-1.pdf" target="_blank">un'infografica </a>con i passaggi e i numeri principali.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/?materiali_id=32" target="_blank">Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> Thu, 03 Jul 2025 14:13:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-e-SUE-Sub-Investimento-2.2.3.-del-PNRR/ 2025-07-03T14:13:33Z I saldi estivi al via sabato 5 luglio 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-saldi-estivi-al-via-sabato-5-luglio-2025/ <p class="org-opencms-ade-contenteditor-client-css-I_CmsLayoutBundle-I_CmsXmlEditorCss-inlineEditable" style="text-align: justify;">In FVG i saldi possono essere effettuate nel periodo compreso tra il primo sabato di luglio ed il 30 settembre; iniziano pertanto,&nbsp;come di consueto, sabato 6 luglio.</p> <div class="row"> <div class="col-md-9 org-opencms-ade-contenteditor-client-css-I_CmsLayoutBundle-I_CmsXmlEditorCss-inlineEditable"> <p style="text-align: justify;">L'art.&nbsp;<a class="blank" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&amp;legge=0029&amp;id=art34&amp;fx=art" target="_blank">34 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29</a>&nbsp;prevede infatti che: "Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."</p> <p style="text-align: justify;">La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.</p> <p style="text-align: justify;">È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.</p> </div> </div> Wed, 02 Jul 2025 08:05:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-saldi-estivi-al-via-sabato-5-luglio-2025/ 2025-07-02T08:05:36Z Criterio della vicinitas commerciale ed attività alberghiera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criterio-della-vicinitas-commerciale-ed-attivita-alberghiera/ <p>In materia di vicinitas commerciale, si ha riguardo alla posizione di soggetti i quali agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d'affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata. Peraltro nelle ipotesi di impugnazione di un titolo edilizio correlato a un'autorizzazione commerciale, affinché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o quanto meno parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un apprezzabile calo del volume d'affari del ricorrente. Quanto poi al pregiudizio la prova del pregiudizio derivante dall'insediamento della nuova impresa (che si vuol contestare) deve essere data in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere, e che si debba trattare di un pregiudizio significativo. In materia di esercizi alberghieri la questione va però valutata in modo specifico in considerazione della natura dell’attività svolta e delle rinnovate modalità di scelta del consumatore che sempre più passano dalla scelta mediante piattaforme on line ampiamente accessibili. Il concetto di bacino di utenza, nell’ipotesi di attività alberghiera, va letto in senso diverso rispetto ad una attività commerciale avendo come scala di riferimento una platea indeterminata accomunata dall’essere potenziale cliente di una determinata fascia di esercizi alberghieri siti in una determinata zona della città.&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 27 Jun 2025 08:31:00 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criterio-della-vicinitas-commerciale-ed-attivita-alberghiera/ 2025-06-27T08:31:00Z Locazioni brevi e check in da remoto https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locazioni-brevi-e-check-in-da-remoto/ <p><em>In materia di locazioni brevi è illegittima la circolare del Ministro dell’interno del 18 novembre 2024 volta ad introdurre l’obbligo per i gestori di strutture ricettive di identificare de visu gli ospiti, per contrasto con l’articolo 109, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’art. 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per violazione del principio di proporzionalità, non emergendo ragioni per escludere che la verifica dell’identità da remoto sia in grado di garantire ugualmente l’ordine e la sicurezza pubblica con minor pregiudizio dei destinatari. (1).</em><br />In motivazione la sezione ha aggiunto che l’identificazione de visu, di per sè, non garantisce l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la circolare ministeriale poichè non elide il rischio che, dopo il primo contatto, l’alloggio possa essere comunque utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato.</p> <p>(1) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>Fonte:</p> Fri, 27 Jun 2025 08:24:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locazioni-brevi-e-check-in-da-remoto/ 2025-06-27T08:24:28Z Verifica di assoggettabilità a VIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Verifica-di-assoggettabilita-a-VIA/ <p>La fase di “screening” del procedimento di v.i.a. svolge una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità. La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. “screening”) autonomo e non necessariamente propedeutico alla v.i.a. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto — l’« impatto ambientale », inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente — ma su un piano di diverso approfondimento. In linea generale, deve evidenziarsi che l’Amministrazione, nel formulare il giudizio sull’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 23 Jun 2025 12:07:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Verifica-di-assoggettabilita-a-VIA/ 2025-06-23T12:07:21Z Autorizzazione integrata ambientale: annullamento d’ufficio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale-annullamento-dufficio/ <p>La IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4859 del 4 giugno 2025, ha stabilito che è legittimo annullare d'ufficio l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e la valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari, se il privato ha fornito una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi. Nello specifico, la falsa rappresentazione riguardava la presenza di insediamenti abitativi e siti sensibili nelle vicinanze dell'impianto.&nbsp;La tutela della salute e dell'ambiente deve prevalere sulle esigenze di produzione e smaltimento dei rifiuti.</p> Mon, 23 Jun 2025 09:56:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale-annullamento-dufficio/ 2025-06-23T09:56:21Z Revoca dell’autorizzazione unica ambientale in applicazione del principio di precauzione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Revoca-dellautorizzazione-unica-ambientale-in-applicazione-del-principio-di-precauzione/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno ribadito che è legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di un impianto di rifiuti adottata&nbsp;a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano&nbsp; determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale,&nbsp;&nbsp;in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela (1).</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>In conclusione i giudici di Palazzo Spada ricordano che, sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,&nbsp; consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori&nbsp; in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica ambientale, rilevano comunque&nbsp; le&nbsp; eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico&nbsp; che siano&nbsp; idonee ad&nbsp; incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente. (2).</p> <p>(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1338, secondo cui il principio di precauzione, codificato all’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, legittima l’autorità competente a revocare un’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici qualora vi siano rischi potenziali per la salute e l’ambiente, anche se tali rischi non siano certi o definiti.</p> <p>(2) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> </div> Mon, 23 Jun 2025 09:49:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Revoca-dellautorizzazione-unica-ambientale-in-applicazione-del-principio-di-precauzione/ 2025-06-23T09:49:47Z Realizzazione di una piscina in assenza di immobile residenziale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-di-una-piscina-in-assenza-di-immobile-residenziale/ <p>Qual è il titolo edilizio necessario per la&nbsp;realizzazione di una piscina?&nbsp;È legittimo negarne la costruzione in assenza di un immobile residenziale? Quali sono i criteri per qualificare il manufatto come pertinenza urbanistica o nuova costruzione?</p> <p>A “rinfrescare” i concetti urbanistico-edilizi sulla qualificazione della piscina è il&nbsp;TAR Sicilia&nbsp;con la&nbsp;sentenza&nbsp;del 16 giugno 2025, n. 1317, relativa a un ricorso&nbsp;presentato per l’accertamento dell’avvenuta formazione del&nbsp;silenzio assenso&nbsp;sull’istanza di&nbsp;permesso a costruire&nbsp;e per l’annullamento del diniego parziale del permesso di costruire in variante relativamente al progetto di una piscina a servizio di un magazzino agricolo.</p> <p>Secondo&nbsp;il Comune, la piscina poteva essere realizzata solo come&nbsp;esclusiva pertinenza di una unità residenziale, “trattandosi di un’opera accessoria che contribuisce a rendere più fruibile la civile abitazione con strutture che non incidono sulle volumetrie”.&nbsp;Nel caso specifico&nbsp;“la funzione del magazzino, cui si vorrebbe rapportare la piscina, è quella di locale per lo svolgimento di una attività agricola e per la quale la piscina non può considerarsi elemento correlato all’attuazione della stessa”.</p> <p>Da qui la decisione di impugnare il diniego, eccependo l’avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per decorrenza dei termini procedimentali previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.</p> <p>Inoltre, contestava la pretesa necessità della&nbsp;destinazione residenziale&nbsp;ai fini dell’assentibilità dell’opera, tenendo conto che le NTA consentivano la realizzazione di piscine come&nbsp;“pertinenze a servizio di unità immobiliari”&nbsp;senza specificare il requisito della residenzialità.</p> <p>La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per&nbsp;opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici&nbsp;et similia.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa tende a circoscrivere la nozione di “pertinenza urbanistica”, fornendone una definizione più ristretta rispetto a quella civilistica:</p> <ul> <li>la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un&nbsp;oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente&nbsp;durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa a cui esso inerisce, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico;&nbsp;</li> <li>a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica di cui all’art. 817 del codice civile (“cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”), ai fini edilizi il manufatto per essere considerato pertinenza deve essere non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche&nbsp;sfornito di un autonomo valore di mercato, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.</li> </ul> <p>Nel merito, il Tribunale ha rilevato che&nbsp;nessuna norma delle NTA vietava la&nbsp;costruzione di piscine al servizio di immobili non residenziali, motivo per cui l’unico ostacolo opposto dal Comune – la natura agricola del manufatto principale –&nbsp;non era sufficiente a giustificare il diniego.</p> <p>Non solo: in linea con un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la costruzione di una piscina rappresenta un intervento edilizio che, in virtù delle sue caratteristiche intrinseche, comporta una significativa alterazione del contesto in cui viene realizzata e, pertanto,&nbsp;non ha natura pertinenziale.</p> <p><strong>“La&nbsp;piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò&nbsp;configura una nuova costruzione&nbsp;ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001 e non (…) una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale”.</strong></p> <p>Spiega il TAR che per condivisibile giurisprudenza tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, in ragione della&nbsp;funzione autonoma che è in grado di svolgere&nbsp;rispetto a quella propria dell’edificio cui accede.</p> <p>La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché:</p> <ul> <li>sul piano funzionale,&nbsp;non è esclusivamente complementare&nbsp;all’uso delle abitazioni;</li> <li>non costituisce una mera attrezzatura per lo svago, alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago;</li> <li>comporta una&nbsp;durevole trasformazione del territorio</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.lavoripubblici.it/" target="_blank">Fonte:&nbsp;Lavori Pubblici&nbsp;&nbsp;</a></p> Mon, 23 Jun 2025 09:20:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-di-una-piscina-in-assenza-di-immobile-residenziale/ 2025-06-23T09:20:48Z Cambia di nuovo il DDL sulla semplificazione dei procedimenti paesaggistici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambia-di-nuovo-il-DDL-sulla-semplificazione-dei-procedimenti-paesaggistici/ <p>La versione iniziale del testo proponeva modifiche mirate al codice, con l’obiettivo di snellire le procedure di autorizzazione, introducendo il silenzio-assenso, rendendo i pareri non più vincolanti e attribuendo nuove competenze ai Comuni.</p> <p>Nei giorni scorsi, il disegno di legge è stato riformulato: i<strong>&nbsp;relatori&nbsp;</strong>hanno depositato<strong>&nbsp;un nuovo testo base&nbsp;</strong>che supera alcune criticità emerse durante le audizioni e propone un cambio di rotta verso una riforma più organica e istituzionalmente solida delle autorizzazioni paesaggistiche.</p> <p>Ora l’intervento normativo non modifica direttamente il Codice, ma conferisce al Governo una&nbsp;<strong>delega di 12 mesi</strong>&nbsp;per&nbsp;<strong>adottare decreti legislativi organici</strong>, mantenendo l’obiettivo di semplificare le procedure. Ecco cosa prevedeva la riforma originaria e quali sono i cambiamenti introdotti dalla riformulazione.</p> <blockquote> <h3>Cosa prevedeva il disegno di legge iniziale?</h3> </blockquote> <p>Il disegno di legge precedente mirava a semplificare le procedure autorizzative in ambito paesaggistico, introducendo modifiche puntuali al Codice dei beni culturali:</p> <ul> <li>veniva introdotto un meccanismo di&nbsp;<a href="https://biblus.acca.it/silenzio-assenso/" target="_blank" rel="noopener">silenzio-assenso</a>: se il parere della Soprintendenza non è reso entro quarantacinque giorni, si considera automaticamente favorevole, permettendo all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;</li> <li>il&nbsp;<strong>parere delle Soprintendenze</strong>, attualmente vincolante, sarebbe diventato&nbsp;<strong>obbligatorio ma non vincolante</strong>. Questo avrebbe lasciato&nbsp;<strong>maggiore discrezionalità agli enti locali</strong>&nbsp;nella decisione finale.</li> </ul> <p>Infine, si prevedeva l’<strong>aggiornamento del D.P.R. 31/2017</strong>&nbsp;per escludere dall’autorizzazione paesaggistica alcuni interventi minori come quelli soggetti a CILA o SCIA, se con modifiche contenute o coerenti con l’immobile.</p> <p>Il disegno di legge, inoltre, delegava il Governo ad adottare entro sei mesi decreti legislativi per riformare le procedure di autorizzazione paesaggistica. Tra i criteri indicati: coordinare le Soprintendenze, semplificare gli interventi di lieve entità affidandoli agli enti locali, attribuire al Ministero della cultura il parere su infrastrutture strategiche, escludere l’autorizzazione per lavori interni o vicini a edifici vincolati, istituire sportelli unici, introdurre autocertificazioni e interventi prevalutati, e mantenere il silenzio-assenso per le aree di rilevanza nazionale.</p> <blockquote> <h3>Cosa cambia con il nuovo testo base del DDL 1372?</h3> </blockquote> <p>La nuova proposta non modifica direttamente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma affida al Governo una&nbsp;<strong>delega di 12 mesi per adottare uno o più decreti legislativi che semplifichino le procedure</strong>.</p> <p>A differenza del precedente, che interveniva subito e in modo perentorio introducendo il&nbsp;<strong>silenzio-assenso</strong>&nbsp;in diversi articoli del Codice (es. art. 146 e 167), il nuovo testo si limita a indicarlo come&nbsp;<strong>principio da armonizzare attraverso i decreti attuativi</strong>&nbsp;secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della citata Legge 241/1990.</p> <p>Inoltre, mentre il testo precedente<strong>&nbsp;escludeva dal</strong>&nbsp;<strong>parere della Soprintendenza&nbsp;</strong>e affidava il&nbsp;<strong>potere agli enti territoriali</strong>&nbsp;anche le parti interne e gli edifici adiacenti a beni tutelati, il nuovo restringe l’esenzione e il passaggio del potere degli enti&nbsp;<strong>solo agli interventi di lieve entità&nbsp;</strong>già definiti per regolamento, previa verifica urbanistica.</p> <p>Secondo le nuove indicazioni, quando si tratta di autorizzazioni paesaggistiche legate a infrastrutture strategiche e di rilevanza nazionale,&nbsp; il parere dovrà essere espresso direttamente dalla&nbsp;<strong>direzione generale competente del Ministero della Cultura</strong>.</p> <p>Inoltre, il Governo è tenuto a individuare specifici tipi di interventi, come quelli finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio culturale o al ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, per i quali si applicheranno&nbsp;<strong>procedure semplificate</strong>. Tali semplificazioni dovranno essere introdotte anche per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative ad attività stagionali e ripetitive, a condizione che non vi siano modifiche rispetto all’autorizzazione già concessa.</p> <p>Infine, si prevede un potenziamento delle funzioni degli sportelli unici per l’edilizia (previsti dall’articolo 5 del&nbsp;<a href="https://biblus.acca.it/download/dpr-380-2001-testo-unico-edilizia/" target="_blank" rel="noopener">D.P.R. 380/2001</a>), senza costi aggiuntivi per lo Stato. L’obiettivo è semplificare e rendere più omogenei i procedimenti autorizzativi, anche grazie alla completa digitalizzazione delle pratiche paesaggistiche e urbanistiche.</p> <blockquote> <h3>Quali sono le tempistiche?</h3> </blockquote> <p>I decreti legislativi previsti saranno proposti dal Ministro della Cultura, sentita la Conferenza Unificata, che&nbsp;<strong>ha 30 giorni per esprimere un parere</strong>&nbsp;(trascorsi i quali il Governo può comunque procedere). Gli schemi saranno anche trasmessi alle&nbsp;<strong>Commissioni parlamentari competenti</strong>, con lo stesso termine di 30 giorni. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.&nbsp;Se questo scade nei 30 giorni prima del termine per l’esercizio della delega, quest’ultima è prorogata di tre mesi.</p> <p>I decreti dovranno includere una&nbsp;<strong>relazione tecnica</strong>&nbsp;che attesti l’assenza di nuovi costi o, se presenti, le relative coperture. Serviranno anche ad&nbsp;<strong>aggiornare&nbsp;</strong>o<strong>&nbsp;abrogare le norme in contrasto con le nuove disposizioni</strong>.</p> <p><strong>Entro 24 mesi</strong>&nbsp;dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto, il Governo potrà adottare&nbsp;<strong>decreti correttivi&nbsp;</strong>o<strong>&nbsp;integrativi</strong>.</p> <blockquote> <h3>Linee guida nazionali</h3> </blockquote> <p><strong>Entro 60 giorni</strong>&nbsp;dall’entrata in vigore della legge, il&nbsp;<strong>Ministero della Cultura&nbsp;</strong>dovrà adottare<strong>&nbsp;linee guida nazionali</strong>&nbsp;per garantire un’applicazione uniforme delle norme di tutela paesaggistica. Le linee guida chiariranno:</p> <ul> <li>il ricorso al supplemento istruttorio;</li> <li>la distinzione tra interventi non soggetti ad autorizzazione, quelli di lieve entità (con procedura semplificata) e quelli soggetti al regime ordinario;</li> <li>la durata delle autorizzazioni in relazione al titolo edilizio;</li> <li>le regole per la concessione di eventi temporanei ed effimeri (ai sensi dell’art. 106, comma 2-bis del Codice dei beni culturali).</li> </ul> <p>Fonte:</p> Mon, 23 Jun 2025 09:15:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambia-di-nuovo-il-DDL-sulla-semplificazione-dei-procedimenti-paesaggistici/ 2025-06-23T09:15:36Z IA nella Pubblica amministrazione: pubblicata la prima indagine di AgID svolta presso le amministrazioni centrali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/IA-nella-Pubblica-amministrazione-pubblicata-la-prima-indagine-di-AgID-svolta-presso-le-amministrazioni-centrali/ <p>L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha condotto l’indagine “<a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-06/AGID_Ricognizione_Progetti_AI_Rapporto_2025_V_2_2_10giu25.pdf" target="_blank">L’intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione</a>” per censire i progetti di Intelligenza Artificiale (IA) nelle Pubbliche Amministrazioni centrali e nei gestori di servizi pubblici nazionali. L’iniziativa rientra nelle azioni del&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-02/Piano_Triennale_2024-2026_Aggiornamento2025acc_0.pdf" target="_blank"><span lang="IT">Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024–2026</span></a>, con focus su applicazioni IA e basi di dati strategiche, e con l’obiettivo di supportare strategie di investimento e diffusione dell’IA nel settore pubblico.</p> <p>L’indagine – realizzata mediante un questionario strutturato – ha visto la partecipazione di 108 organizzazioni su 142 contattate (76%), di cui 45 hanno avviato progetti IA. Sono stati censiti 120 progetti, 50 dei quali su infrastrutture sociali e 70 in altri ambiti.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <h3>I principali risultati&nbsp;</h3> </blockquote> <p>L’indagine ha permesso di indagare numerosi aspetti legati a tecnologie, finanziamenti, modalità di procurement, stakeholder, impatti, criticità e sfide.&nbsp;</p> <p>Il 42% dei progetti di IA nelle PA mira a migliorare l’efficienza operativa, il 24% a potenziare la gestione dei dati e il 18% a ottimizzare l’accesso ai servizi.&nbsp;</p> <p>Circa il 75% ha un’estensione nazionale, ma non mancano iniziative sovranazionali. Le tecnologie più usate sono il Machine Learning tradizionale e, in crescita, l’IA generativa per testi e linguaggio naturale. Oltre il 60% dei progetti include chatbot e assistenti virtuali.&nbsp;</p> <p>I dati per l’addestramento provengono soprattutto da banche dati interne, talvolta includendo dati personali o sintetici. Si rileva scarsa attenzione alla qualità dei dati, con possibili impatti negativi sull’affidabilità.&nbsp;</p> <p>Le modalità di procurement sono varie, con prevalenza di Accordi Quadro e strumenti Consip.&nbsp;</p> <p>Le competenze interne sono presenti ma limitate, con forte dipendenza da consulenti esterni.&nbsp;</p> <p>Solo il 20% dei progetti ha KPI definiti, sollevando dubbi sulla capacità strategica delle amministrazioni.</p> <blockquote> <h3><strong>Le raccomandazioni</strong></h3> </blockquote> <p>Dall’analisi dei progetti IA emerge una serie di raccomandazioni per un’adozione più efficace e sostenibile nella PA.&nbsp;</p> <p>Si suggerisce di puntare su tecnologie affidabili e a basso impatto ambientale, integrandole nei sistemi informativi esistenti.&nbsp;</p> <p>È fondamentale migliorare la qualità e la gestione dei dati, garantendo accuratezza, interoperabilità e rispetto della privacy.&nbsp;</p> <p>Il procurement pubblico va innovato, semplificando l’accesso alle soluzioni IA e promuovendo gare dedicate precedute da progetti pilota.&nbsp;</p> <p>La pianificazione deve essere strategica, con obiettivi chiari, KPI definiti e attenzione alla scalabilità.&nbsp;</p> <p>Si raccomanda l’adozione di metodologie di open innovation e il coinvolgimento trasversale delle strutture interne.&nbsp;</p> <p>Infine, è cruciale sviluppare competenze specifiche, mappare le risorse interne e creare figure professionali dedicate come l’AI Officer e il Data Steward.</p> <p>Per saperne di più leggi il&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-06/AGID_Ricognizione_Progetti_AI_Rapporto_2025_V_2_2_10giu25.pdf" target="_blank">rapporto completo</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 23 Jun 2025 08:59:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/IA-nella-Pubblica-amministrazione-pubblicata-la-prima-indagine-di-AgID-svolta-presso-le-amministrazioni-centrali/ 2025-06-23T08:59:30Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, aggiornato il pattern di sicurezza per le comunicazioni nell’ecosistema degli Sportelli Unici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-aggiornato-il-pattern-di-sicurezza-per-le-comunicazioni-nellecosistema-degli-Sportelli-Unici/ <p>Il portale regionale SUAP-SUE, insieme a tutti gli altri portali, sarà completamente rivisitato per adeguarsi ai nuovi standard tecnici stabiliti dal&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=" target="_blank">Decreto Interministeriale</a> recante “Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”&nbsp;(<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</a>)”.</p> <p>Questo adeguamento è obbligatorio e finanziato dal subinvestimento PNRR 2.2.3, che mira alla digitalizzazione delle procedure per edilizia e attività produttive.</p> <p>Nell’ambito delle attività di attuazione del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&amp;SUE)”, si introduce la necessità di adottare lo standard&nbsp;INTEGRITY_REST_02&nbsp;in quanto evoluzione del precedente INTEGRITY_REST_01.</p> <p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una nota pubblicata nella sezione ‘sportelli unici’ del proprio sito istituzionale,&nbsp;spiega che nel contesto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità sono stati aggiornati (il 23 maggio 2023) i Pattern di Sicurezza delle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle PA con la determina n. 128/2023. L’obiettivo dell’aggiornamento è semplificare e rendere più efficiente la gestione della sicurezza delle comunicazioni che transitano attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).</p> <p>La principale differenza tra i due pattern, da cui derivano significativi vantaggi pratici per gli utilizzatori, riguarda la&nbsp;<strong>modalità di verifica della firma digitale</strong>, elemento chiave per garantire l’integrità dei messaggi scambiati tra due Enti.</p> <p>Il Dipartimento invita pertanto tutti gli Enti ad adottare il pattern&nbsp;INTEGRITY_REST_02&nbsp;per le nuove integrazioni sulla PDND, oltre a considerare la migrazione delle integrazioni esistenti verso tale pattern, al fine di essere coerenti con quanto previsto dalle citate Linee guida.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;Dipartimento della Funzione Pubblica&nbsp;<a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=40" target="_blank">Sportelli Unici: Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 12 Jun 2025 14:09:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-aggiornato-il-pattern-di-sicurezza-per-le-comunicazioni-nellecosistema-degli-Sportelli-Unici/ 2025-06-12T14:09:49Z Punti Digitale Facile in Friuli Venezia Giulia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Punti-Digitale-Facile-in-Friuli-Venezia-Giulia/ <p>In Friuli Venezia Giulia ci sono oltre 100 Punti Digitale Facile. I cittadini possono prenotare un appuntamento gratuito per ricevere supporto su vari argomenti digitali, come email, social network, videoconferenze, protezione dei dati personali e verifica delle informazioni.</p> <p>Inoltre, i Punti Digitale Facile offrono assistenza su servizi digitali pubblici come SPID, PagoPA, certificati online, servizi sociali (INPS e INAL), servizi sanitari e il fascicolo sanitario elettronico SESAMO.</p> <p>Il progetto, finanziato dal PNRR, mira a migliorare le competenze digitali di giovani e adulti, rendendoli autonomi nell'uso di Internet e dei servizi digitali.</p> <p>Per prenotare un appuntamento, visita il sito AccademiaDigitaleFVG.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/hp-new/in-evidenza/ultime/2204.html" target="_blank">Regione FVG</a></p> Thu, 12 Jun 2025 13:13:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Punti-Digitale-Facile-in-Friuli-Venezia-Giulia/ 2025-06-12T13:13:23Z Disposizioni multisettoriali FVG e modifiche al Codice dell'edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disposizioni-multisettoriali-FVG-e-modifiche-al-Codice-delledilizia/ <p>Pubblicata sul BUR&nbsp;<a title="SO 13 - 04 GIUGNO 2025" href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/06/04/13" target="_blank">SO 13 del 04</a><a title="SO 13 - 04 GIUGNO 2025" href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/06/04/13" target="_blank"> gi</a><a title="SO 13 - 04 GIUGNO 2025" href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/06/04/13" target="_blank">ugno</a><a title="SO 13 - 04 GIUGNO 2025" href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/06/04/13" target="_blank"> 2025</a><strong>&nbsp;</strong>la <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2025&amp;legge=7&amp;fx=leg" target="_blank">L.R. n. 7&nbsp;del 03/06/2025</a>&nbsp;recante&nbsp;Disposizioni multisettoriali,&nbsp;di modifica della legislazione vigente e nuove disposizioni volte a dare risposta a varie esigenze o superare situazioni di criticità emerse nel territorio.</p> <p>In fase di avvio il disegno di legge n. 54 recante&nbsp;le&nbsp;<a href="https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/IterLeggi/IterLeggiDettaglio.aspx" target="_blank">Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia)</a>&nbsp;anche in relazione al&nbsp;D.L. 69/2024, convertito con legge 105/2024 e più conosciuto come “<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024;69" target="_blank">Decreto Salva Casa 2024</a>“.</p> Thu, 05 Jun 2025 14:25:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disposizioni-multisettoriali-FVG-e-modifiche-al-Codice-delledilizia/ 2025-06-05T14:25:53Z Procedura di VIA e AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-di-VIA-e-AIA/ <p>La procedura di V.i.a. investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali, mentre l’autorizzazione integrata ambientale (A.i.a) è il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto. L’ambito specifico della V.i.a. è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’A.i.a. La V.i.a. precede il rilascio dell’A.i.a. e ne condiziona il contenuto, tant’è che valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’A.i.a. è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 05 Jun 2025 14:14:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-di-VIA-e-AIA/ 2025-06-05T14:14:52Z Emissioni sonore e poteri del sindaco https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Emissioni-sonore-e-poteri-del-sindaco/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>L’art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle immissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal d.lgs. n. 267 del 2000 agli artt. 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, a cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000&nbsp;</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 05 Jun 2025 14:07:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Emissioni-sonore-e-poteri-del-sindaco/ 2025-06-05T14:07:49Z Suap, esperienze di interoperabilità degli Enti terzi: raccolta dei casi d’uso più significativi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Suap-esperienze-di-interoperabilita-degli-Enti-terzi-raccolta-dei-casi-duso-piu-significativi/ <p>Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha annunciato, con una nota pubblicata nel proprio sito ‘Sportelli Unici digitalizzazione delle procedure Suap e SUE’, che nella sezione&nbsp;Materiali utili&nbsp;è ora consultabile la&nbsp;raccolta&nbsp;dei&nbsp;primi casi d’uso&nbsp;che documentano le&nbsp;modalità di adeguamento&nbsp;adottate dai Soggetti aggregatori per garantire l’interoperabilità&nbsp;tra SUAP e Enti terzi.</p> <p>Il documento descrive&nbsp;9 esperienze&nbsp;messe in campo a livello regionale da&nbsp;soggetti intermediari&nbsp;che hanno attivato piattaforme condivise per la&nbsp;gestione delle pratiche provenienti dai SUAP. &nbsp;</p> <p>La raccolta rappresenta un patrimonio di esperienze significative e modelli replicabili in termini di soluzioni adottate ed è aperta ad ulteriori casi d’uso intercettati nei territori.</p> <p>Per segnalare la propria soluzione di adeguamento adottata si può inviare una mail a:&nbsp;ufficiosemplificazione@funzionepubblica.it</p> <p>I casi finora analizzati e contenuti nella raccolta sono stati oggetto di confronto e condivisione durante l’Academy&nbsp;“Digitalizzazione procedure SUAP e SUE: esperienze di interoperabilità e scenari di adeguamento”, svoltasi il 21 maggio a Roma nell’ambito di Forum PA 2025, in occasione della quale sono intervenuti direttamente i referenti di Toscana, Sardegna e Lombardia.</p> <p>&nbsp;Qui&nbsp;i materiali presentati in occasione dell’Academy.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=39" target="_blank">Dipartimento per la Funzione Pubblica</a><br /><br /></p> Thu, 05 Jun 2025 13:45:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Suap-esperienze-di-interoperabilita-degli-Enti-terzi-raccolta-dei-casi-duso-piu-significativi/ 2025-06-05T13:45:56Z Criteri di installazione delle infrastrutture di rete di telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-di-installazione-delle-infrastrutture-di-rete-di-telefonia-mobile/ <p>Le infrastrutture di rete costituiscono opere a standard tecnico, ovvero fanno parte di quelle attrezzature necessarie per assicurare ad un’area l’idoneità insediativa sul piano tecnico (al pari delle strade residenziali, i parcheggi, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione), prima ancora che relazionale (come invece le opere di urbanizzazione secondaria). In quanto indispensabili rispetto all’edificabilità dell’area, le infrastrutture di rete sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale. L’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria non significa che le predette infrastrutture possano essere localizzate indiscriminatamente in ogni parte del territorio comunale. Sono fatte salve le limitazioni ‒ poste da specifiche disposizioni di legge ‒ imposte da esigenze imperative connesse alla difesa, alla sicurezza dello Stato, alla protezione civile, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dei dati personali e alla salute pubblica (art. 3, comma 4, del Codice), nonché a tutela dei beni culturali e delle servitù militari (art. 43 comma 5, del Codice).</p> <p>&nbsp;Leggi tutto …<br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 26 May 2025 08:21:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-di-installazione-delle-infrastrutture-di-rete-di-telefonia-mobile/ 2025-05-26T08:21:25Z Incremento del carico urbanistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incremento-del-carico-urbanistico/ <p>L’accertamento del maggior carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti. La nozione di cui si discute è dunque una nozione relazionale, e precisamente differenziale: l’incremento del carico urbanistico si accerta infatti in relazione a un supposto aumento di esternalità negative sull’area considerata, conseguente al mutamento di destinazione d’uso, rispetto agli effetti prodotti dalla destinazione precedente. Sulla base dell’indirizzo esegetico consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa, si deve affermare che l’aumento dello stesso si verifica quando la modifica della destinazione funzionale dell'immobile determina un’attrazione per un maggior numero di persone, con la conseguente necessità di un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 26 May 2025 08:17:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incremento-del-carico-urbanistico/ 2025-05-26T08:17:41Z Differenze tra varianti e variazioni essenziali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-varianti-e-variazioni-essenziali/ <p>Il concetto di variazione essenziale attiene più propriamente alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle “varianti”, che pur afferendo alla medesima, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario in corso di edificazione. Mentre, cioè, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 26 May 2025 08:14:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-varianti-e-variazioni-essenziali/ 2025-05-26T08:14:24Z Installazione di impianti di telefonia mobile e profili di dialettica procedimentale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-impianti-di-telefonia-mobile-e-profili-di-dialettica-procedimentale/ <p>Allorché si reputi indispensabile, al fine di garantire la copertura del territorio, posizionare gli impianti di telefonia mobile in aree diverse da quelle individuate dal comune, grava sull’operatore dimostrare - nell'ambito del dialogo procedimentale con la p.a. - la necessità di una diversa allocazione onde assicurare la corretta distribuzione del servizio di comunicazione.</p> <p>La previsione del silenzio assenso non solo costituisce una forma di semplificazione procedimentale volta ad accelerare la realizzazione e l’espansione della rete di comunicazione elettronica ma può essere giustificata anche in ragione del necessario vaglio tecnico delle diverse soluzioni in termini di punto di impianto della infrastruttura che la società installante deve preventivamente compiere, offrendo all'amministrazione, con la presentazione dell’istanza, una soluzione ottimale, già frutto di una valutazione, non solo tecnica, finalizzata a minimizzare l’impatto della nuova stazione radio base sul territorio e a renderla compatibile con i diversi interessi insistenti sullo stesso, a cui può perciò seguire un iter decisorio semplificato.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 26 May 2025 08:06:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-impianti-di-telefonia-mobile-e-profili-di-dialettica-procedimentale/ 2025-05-26T08:06:53Z Destinazione di un edificio a luogo di culto https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-di-un-edificio-a-luogo-di-culto/ <p>Se il compimento di riti religiosi è in linea di principio libero – salvo il limite espresso del “buon costume” e quelli, che la giurisprudenza ha ricavato dal sistema e in particolare dall’art. 8, secondo comma, Cost., della tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della salute, individuale e collettiva – la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane (peraltro tali discipline possono a loro volta essere sottoposte al sindacato della Corte costituzionale, se di fonte legislativa, o del giudice comune, se di natura amministrativa, quando siano irragionevolmente limitative della libertà religiosa). È quindi necessario che la stabile e duratura destinazione di un edificio a luogo di culto sia legittima tanto sul piano formale, per effetto dell’acquisizione del titolo edilizio previsto dalla legge (con pagamento degli oneri connessi), quanto su quello sostanziale, in ragione della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. Rimane inteso che tali requisiti non riguardano l’ipotesi dell’uso isolato e saltuario di un edificio o di un luogo per il compimento del tutto occasionale di pratiche religiose, il quale, non comportando un significativo impatto sul territorio, non determina mutamento di destinazione dell’immobile e rientra tra le facoltà di godimento del bene che sono correlate al diritto di proprietà su di esso.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 08 May 2025 14:39:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-di-un-edificio-a-luogo-di-culto/ 2025-05-08T14:39:15Z Locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale: il Comune non ha poteri inibitori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locazione-di-immobili-per-finalita-turistica-in-forma-non-imprenditoriale-il-Comune-non-ha-poteri-inibitori/ <p>E’ quanto affermato, in linea di principio, dai giudici del Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sezione V, <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202408749&amp;nomeFile=202502928_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">7 aprile 2025, nella sentenza n. 2928</a>: la legge della regione Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 non conferisce ai comuni alcun potere di controllo sulla stipula di contratti di locazione turistica al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. (1)</p> <p>La materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, fermo restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva di cui all’articolo 117, comma 2 lett. l), della Costituzione, al quale è riconducibile la libertà contrattuale in materia di locazione turistica e che può interferire con il settore del turismo. (2)</p> <p>L’attività di locazione per finalità turistica esercitata in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non richiede la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma una mera comunicazione di inizio attività (c.i.a.), a fini di monitoraggio e non è quindi soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori dell’amministrazione locale. (3).</p> <p>In motivazione la sezione ha ricostruito il quadro normativo in materia di locazioni turistiche, con particolare riferimento alla regione Lombardia, evidenziando, in particolare, che: i) l’art. 13-ter, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, assoggetta solo quella svolta in forma imprenditoriale a segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990; ii) l’art. 38 della legge della regione Lombardia n. 27 del 2015 distingue tra locazioni gestite in forma imprenditoriale soggette a s.c.i.a. e quelle svolte in forma non imprenditoriale, per le quali è prevista la comunicazione di inizio attività (c.i.a.); iii) alcune disposizioni contenute nella legge della regione Lombardia n. 27 del 2015 estendono una parte della disciplina delle strutture ricettive alle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale (ad esempio, art. 38, comma 8, in materia fiscale, di sicurezza, di comunicazione dei flussi turistici, di denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza).</p> <p>Infine, in assenza di esatti precedenti nei termini, il Consiglio di Stato ha affermato in sintesi che gli immobili destinati a locazioni per finalità turistiche devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per i locali di civile abitazione ma l’eventuale carenza di tali requisiti, mentre può ripercuotersi sulla validità o sull’adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato, non legittima l’inibizione, da parte dell’amministrazione, della stipula del contratto.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 08 May 2025 14:20:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locazione-di-immobili-per-finalita-turistica-in-forma-non-imprenditoriale-il-Comune-non-ha-poteri-inibitori/ 2025-05-08T14:20:13Z Autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, semplificate le procedure https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazioni-per-le-competizioni-sportive-su-strada-semplificate-le-procedure/ <p>In <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-04-28&amp;atto.codiceRedazionale=25G00062&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">GU Serie Generale n. 97 del 28 aprile 2025 la&nbsp;Legge n. 58 del 9 aprile 2025</a>&nbsp;avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada“.</p> <p>La Legge contiene diverse modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare il nuovo comma 1 dell’articolo 9 prevede che:</p> <p>&lt;&lt;Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241&gt;&gt;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 08 May 2025 14:11:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazioni-per-le-competizioni-sportive-su-strada-semplificate-le-procedure/ 2025-05-08T14:11:48Z Installazione pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-pannelli-fotovoltaici-sui-tetti-degli-edifici/ <p>Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 24 Apr 2025 06:57:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-pannelli-fotovoltaici-sui-tetti-degli-edifici/ 2025-04-24T06:57:44Z Edifici di culto e conformità alla disciplina urbanistico-edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edifici-di-culto-e-conformita-alla-disciplina-urbanistico-edilizia/ <p>La libertà di culto non può essere invocata per sottrarsi al rispetto «della cornice normativa di rango primario e secondario e dei vincoli cui le attività umane di rilevanza pubblica sono astrette a salvaguardia della convivenza civile tra i consociati (subditi legum sumus, ut liberi esse possimus)» e, in particolare, per giustificare «una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia» (1).</p> <p>La stabile destinazione di un edificio a luogo di culto – in cui praticare liberamente i riti religiosi espressione della libertà di culto ex art. 19 Cost. – presentando un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato, deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane. (2).</p> <p>La rilevanza di un mutamento di destinazione d’uso di un immobile ad incidere sul carico urbanistico – nozione implicante l’aumento di esternalità negative su una determinata area – deve essere verificato in concreto, tenendo conto di alcuni indici: quali la riduzione dei servizi pubblici, il sovraffollamento, l’aumento del traffico e, in generale, la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione o di utilizzare più intensamente quelle esistenti&nbsp;(3). (3)</p> <p>In assenza di qualsivoglia riscontro e, soprattutto, di pianificazione programmatoria a monte, il carico urbanistico correlato a un luogo di culto non può considerarsi omogeneo a quello di un’attività commerciale. (4).</p> <p>L’incremento del carico urbanistico determinato dallo stabile uso di un immobile, in origine legittimamente destinato ad uso commerciale, come luogo di culto, integra un abuso edilizio legittimante l’adozione dell'ordinanza di demolizione, espressione di un potere a esercizio doveroso e contenuto vincolato. (5).</p> <p>(1) Conformi: Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254, 23 marzo 2016, n. 63; Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2025, n. 2851, 2 aprile 2025, n. 2821, n. 2817; sez. III, 20 novembre 2023, n. 9897.<br />(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2821; sez. III, 9 dicembre 2024, n. 9823, che a sua volta richiama Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22 (oggetto della News UM n. 94 del 9 dicembre 2021); sul punto, anche Cons. Stato, sez. II, 13 gennaio 2022, n. 235, e 10 marzo 2020, n. 1725, nonché sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2994<br />(4) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7773.<br />(5) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2025, n. 2851 (secondo cui il mutamento di destinazione d’uso di un immobile – nel caso di specie come luogo di culto – può essere ricavato anche da presunzioni), 19 agosto 2024, n. 7170 e n. 7168</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 24 Apr 2025 06:51:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edifici-di-culto-e-conformita-alla-disciplina-urbanistico-edilizia/ 2025-04-24T06:51:13Z Il certificato di destinazione urbanistica non è impugnabile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-certificato-di-destinazione-urbanistica-non-e-impugnabile/ <p>Deve essere esclusa l’autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica, dato che questo si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 13:06:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-certificato-di-destinazione-urbanistica-non-e-impugnabile/ 2025-04-18T13:06:24Z Accordo in conferenza unificata sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-conferenza-unificata-sullo-schema-relativo-alle-modifiche-alla-modulistica-edilizia/ <p>Pubblicato in Gazzetta l'”<em><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-04-11&amp;atto.codiceRedazionale=25A02175&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d’inizio lavori asseverata</a></em>” del 27 marzo Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata.</p> <p>Così come previsto all’articolo 1, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sono adottate le modifiche alla modulistica edilizia di cui agli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio e del 6 luglio 2017 al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69.</p> <p>Ai sensi dell’art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, <strong>le regioni adeguano, entro il 9 maggio 2025, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali</strong>.<strong> I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 23 maggio 2025.</strong></p> <p>A norma del 4 comma dello stesso articolo le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA attualmente utilizzati, come modificati dal presente accordo.</p> <p>Le modifiche ai moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA sono contenute nell’Allegato 1, all’accordo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 12:43:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-conferenza-unificata-sullo-schema-relativo-alle-modifiche-alla-modulistica-edilizia/ 2025-04-18T12:43:50Z Inefficace sine die la s.c.i.a. edilizia presentata al di fuori del suo ambito applicativo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inefficace-sine-die-la-s.c.i.a.-edilizia-presentata-al-di-fuori-del-suo-ambito-applicativo/ <p>E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 181 del 13 gennaio 2025, ovvero, come riassunto nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, che la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) afferente a un intervento edilizio (nella specie, con mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente distinte: da attività produttiva – artigianale a commerciale) sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’articolo 21&nbsp;nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una scia efficace. (1).</p> <p>(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VII, 20 aprile 2022, n. 2728; Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5999; in parte: Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4127; sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5264; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 3 luglio 2023, n. 3963 (sulla necessità del permesso di costruire per gli interventi edilizi che comportano il mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente distinte).</p> Fri, 18 Apr 2025 12:39:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inefficace-sine-die-la-s.c.i.a.-edilizia-presentata-al-di-fuori-del-suo-ambito-applicativo/ 2025-04-18T12:39:27Z Libertà di culto e disciplina urbanistico-edilizia: natura e funzione dell'agibilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-di-culto-e-disciplina-urbanistico-edilizia-natura-e-funzione-dellagibilita/ <p><em>La libertà di culto non può essere invocata per sottrarsi al rispetto «della cornice normativa di rango primario e secondario e dei vincoli cui le attività umane di rilevanza pubblica sono astrette a salvaguardia della convivenza civile tra i consociati (subditi legum sumus, ut liberi esse possimus)» e, in particolare, per giustificare «una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia» (1).</em></p> <p><em>a stabile destinazione di un edificio a luogo di culto – in cui praticare liberamente i riti religiosi espressione della libertà di culto ex art. 19 Cost. – presentando un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato, deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane. (2).</em></p> <p><em>L’istituto dell’agibilità, come disciplinata dal vigente d.P.R. n. 380 del 2001, non è più volto solamente a verificare – come la precedente abitabilità - la mera sussistenza di quei requisiti, essenzialmente di natura igienico-sanitaria, per “abitare” in un edificio (e dunque di occuparlo stabilmente e per periodi anche lunghi), ma è preordinato ad assicurare il rispetto di una serie più ampia d’interessi pubblici, come la sicurezza, anche in termini di salvaguardia dell’incolumità pubblica, e il risparmio energetico correlato alla tutela dell’ambiente, onde garantire la funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost. ora assurta, a seguito della modifica dell’art. 9 Cost., tra i principi costituzionali fondamentali alla luce dei quali la proprietà viene conformata (3).<br />In motivazione è stato precisato che tale requisito rappresenta l’evoluzione del precedente istituto della “abitabilità”, previsto dall’art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che veniva rilasciato, all’esito di un’ispezione «dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato», per gli «edifici o parti di essi», i quali non potevano essere – appunto – “abitati” se non risultava «che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità». In questa parte, la norma è stata poi abrogata dal d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, il cui art. 4 ha ribadito la necessità della “abitabilità” degli edifici, o parti di essi, richiedendo però per il suo rilascio ulteriori elementi, quali «il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti». Anche quest’ultima norma, infine, ha cessato di produrre effetti con l’entrata in vigore del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il cui art. 24, nel testo vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, ha mutato il nome del requisito in “agibilità” e ha stabilito che esso attiene alla «sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato». Si aggiunga, per completezza, che questa lettura è corroborata dall’integrazione apportata all’art. 24 del t.u. edilizia dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, secondo cui l’agibilità riguarda anche, ove previsto, il «rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale» (e per questo alla s.c.i.a. presentata deve essere corredata dall’«attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato». In motivazione, la sezione sottolinea come il risparmio energetico connesso alla tutela dell'ambiente ora assurta tra i principi costituzionali fondamentali con la modifica dell’art. 9 della Carta per opera della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 – alla luce dei quali la proprietà viene conformata ai sensi dell’art. 42 Cost. (che appunto consente di definire con legge limiti a tale diritto per assicurarne la “funzione sociale”).<br />In motivazione, la sezione sottoliena come il risparmio energetico connesso alla tutela dell'ambiete ora assurta tra i principi costituzionali fondamentali con la modifica dell’art. 9 della Carta per opera della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 – alla luce dei quali la proprietà viene conformata ai sensi dell’art. 42 Cost. (che appunto consente di definire con legge limiti a tale diritto per assicurarne la “funzione sociale”).</em></p> <p><em>Il requisito dell’agibilità deve riguardare tutti gli edifici, compresi quelli destinati al culto, nonché le relative aree pertinenziali, ove riconducibili all’ambito dell’art. 24, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (4).</em><br /><br />(1) Conformi: Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254; Cons. Stato, sez. VII, 27 febbraio 2025, n. 1710<br /><br />(2) Conformi: Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63; nonché Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2023, n. 9897; Cons. Stato, decreti 11 marzo 2024, n. 856 e 857.<br /><br />(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 5912 del 2024, n. 1297 del 2024;<br /><br />(4) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 18 Apr 2025 12:36:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-di-culto-e-disciplina-urbanistico-edilizia-natura-e-funzione-dellagibilita/ 2025-04-18T12:36:32Z Valutazione integrata ambientale: accertamento postumo e impianti industriali preesistenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-integrata-ambientale-accertamento-postumo-e-impianti-industriali-preesistenti/ <p><em>La v.i.a. costituisce un procedimento finalizzato a valutare la compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto il progetto di un’opera ancora da realizzare e, pertanto, pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissi dalla disciplina ambientale. Quando il giudizio di compatibilità ambientale è postumo, ossia a progetto già compiutamente realizzato, e ad opera dunque esistente, il giudizio di v.i.a. deve fare in modo che l'effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati&nbsp;sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l'interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento sarebbe l'effetto possibile di un'applicazione retroattiva degli standards di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988. Con riferimento ad un impianto preesistente all’introduzione della direttiva, la v.i.a. si impone allorché si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione o al suo ripristino a seguito dell’avvenuta revoca a causa di irregolarità dell’impianto e ciò anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e dunque con riferimento agli impianti esistenti. Nel caso in cui un impianto preesistente divenga oggetto di ulteriori lavori o attività, la v.i.a. dovrà essere nondimeno recuperata rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell’autorizzazione o anche in sede di rinnovo della stessa.&nbsp;</em>(1)<em>.</em><br /><br /><br />(1) Conformi: Corte cost., 26 marzo 2010 n. 120; n. 209 del 2011; Corte giust. UE, sez. I, 17 marzo 2011, in causa C-275/09.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 12:31:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-integrata-ambientale-accertamento-postumo-e-impianti-industriali-preesistenti/ 2025-04-18T12:31:33Z Impianti di telefonia mobile in zona vincolata e bilanciamento degli interessi coinvolti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-in-zona-vincolata-e-bilanciamento-degli-interessi-coinvolti/ <p><em>In presenza di istanze di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile in aree soggette a vincolo paesaggistico, vengono in considerazione, da un lato, l’interesse qualificato alla modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e alla diffusione delle stesse e, dall’altro, l’interesse parimenti pubblico alla tutela degli elementi di pregio del territorio. Le amministrazioni preposte, pertanto, nel difficile e delicato compito di contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, devono orientarsi non verso il divieto dell’impianto di telecomunicazioni ma verso la conformazione delle caratteristiche dello stesso, in modo da ridurre nella massima misura possibile l’impatto sullo scenario tutelato. La tutela del bene paesaggio deve quindi essere intesa in senso dinamico e flessibile.&nbsp;Le misure a disposizione non sono solo e necessariamente quelle che impongono l’assoluta immodificabilità del territorio, ma in via prioritaria quelle che consentono di integrare nello stesso nuovi elementi, particolarmente quando le innovazioni siano indispensabili allo sviluppo del Paese. In tale prospettiva, diventa doveroso ricercare soluzioni anche innovative sotto il profilo architettonico, e che vadano oltre le misure mitigative tradizionalmente praticate. Lo sviluppo naturale di questa impostazione è la ricerca di elementi o caratteristiche (forma, colori, proporzioni, interazione con le essenze vegetali) che siano in grado di rendere l’infrastruttura non solo poco disturbante, ma in qualche modo gradevole nel contesto&nbsp;</em>(1)<em>.</em><br /><br /><br />(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 6 agosto 2024, n. 704</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 12:27:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-in-zona-vincolata-e-bilanciamento-degli-interessi-coinvolti/ 2025-04-18T12:27:46Z Procedura di VIA ed altri titoli abilitativi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-di-VIA-ed-altri-titoli-abilitativi/ <p>L’elemento qualificante della disciplina recata dall'art. 27 - bis del Codice dell’ambiente (nonché dall'art. 27 per quanto riguarda il procedimento unico ambientale di competenza statale) è rappresentata dalla circostanza che l’Autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla Conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili; con l’unico limite rappresentato dal fatto che la determinazione finale deve essere assunta sulla base del provvedimento di VIA. La positiva valutazione degli impatti ambientali è il presupposto per l’ottenimento degli altri titoli abilitativi in seno al nuovo procedimento il cui elemento qualificante è costituito dall’adozione del modulo della conferenza di servizi, così come disciplinata dall’art. 14 - ter della l.n. 241 del 1990, con la conseguenza che la determinazione conclusiva viene assunta dall’Autorità procedente “con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”. La funzione dell’Autorità “competente” non è quindi limitata al solo provvedimento di VIA né rimane neutra rispetto al processo decisionale relativo all’autorizzazione del progetto sottoposto alla valutazione ambientale. La circostanza che nel provvedimento confluiscano, oltre al provvedimento di VIA, anche gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, non può inoltre elidere il fatto che l’effetto autorizzativo deriva dalla stessa determinazione conclusiva della Conferenza stessa (ove positiva), la quale è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle Amministrazioni ordinariamente competenti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 04 Apr 2025 11:10:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-di-VIA-ed-altri-titoli-abilitativi/ 2025-04-04T11:10:54Z Illegittimità di divieto generico all’istallazione degli impianti di trasmissione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-di-divieto-generico-allistallazione-degli-impianti-di-trasmissione/ <p>Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Tale assetto è stato da ultimo esplicitamente ribadito dal legislatore con la modifica dell’art. 8 della l. n. 36 del 2001 (ad opera dall’art. 38, comma 6, della l. n. 120 del 2020), in base al quale “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 04 Apr 2025 11:05:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-di-divieto-generico-allistallazione-degli-impianti-di-trasmissione/ 2025-04-04T11:05:31Z Incompetenza del comune a proibire l'accensione di fuochi d'artificio con previsione regolamentare https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incompetenza-del-comune-a-proibire-laccensione-di-fuochi-dartificio-con-previsione-regolamentare/ <p>È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, trattandosi di disposizione riconducibile alle materie della disciplina degli esplosivi e dell’ambiente di cui all’articolo 117, lettere d) ed s) della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, in base al principio del parallelismo tra competenza legislativa e regolamentare di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione, la potestà regolamentare in tali materie spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle regioni, ma non ai comuni. (1).<br />In motivazione la sezione ha rilevato che il potere regolamentare del Comune in subiecta materia non può desumersi: i) dall’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si limita a stabilire che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private; ii) dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che limita il potere regolamentare del comune ad alcune materie (organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni) escludendo, quindi, una potestà regolamentare generale; iii) dall’articolo 50, commi 5 e 7-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede un potere extra ordinem del sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione a situazioni con rilevanza esclusivamente locale e non estese in un’area più vasta (nella specie, per la situazione di inquinamento della pianura padana).</p> <p><br />È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo per contrasto con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) in quanto volta a limitare l’utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dallo Stato, ad incidere in misura rilevante sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici e a limitare l’esercizio dell’iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione. (2).<br />L’art. 4 della direttiva 2013/29/UE prevede, al paragrafo 1, che «Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva» e, al paragrafo 4, che «Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alla presente direttiva, a patto che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova».</p> <p><br />Il comune non può intervenire con proprio regolamento a disciplinare le sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria (nella specie, mediante divieto assoluto di accensione di fuochi di artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo), in quanto la tutela della qualità dell’aria afferisce alla materia dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) e del comma 6, Cost. rientra nella competenza esclusiva dello Stato sia legislativa sia regolamentare e, inoltre, in base al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, spetta alle regioni adottare un piano recante le misure necessarie per intervenire sulle sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria; la necessità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento non consente di sovvertire il quadro delle fonti. (3).</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.</p> <p>(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.</p> <p>(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.<br />Difformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 2857, secondo cui è legittimo il regolamento per la qualità dell'aria adottato dal comune di Milano che prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica presso impianti di distribuzione di carburante, trattandosi di attività riconducibile al potere previsto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di ovviare al costante, fisiologico e strutturale superamento dei limiti normativi di particelle inquinanti nell'ambito del territorio del comune di Milano.</p> Fri, 04 Apr 2025 10:56:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incompetenza-del-comune-a-proibire-laccensione-di-fuochi-dartificio-con-previsione-regolamentare/ 2025-04-04T10:56:07Z Sulla necessità di una rimessa nel comune di rilascio dell'autorizzazione per il servizio NCC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-necessita-di-una-rimessa-nel-comune-di-rilascio-dellautorizzazione-per-il-servizio-NCC/ <p>L’obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, è&nbsp; finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale, dovendo detto servizio essere&nbsp; svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto&nbsp; ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 della l. n. 21/1992).&nbsp;(1).</p> <p>Con sentenza n. 56 del 2020 la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha ritenuto che detto obbligo sia irrazionale, risolvendosi in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione è stata considerara anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalicante il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco).</p> <p>Unione europea – Libertà di stabilimento – Finalità – Servizio NCC – Localizzazione rimessa – Compatibilità</p> <p>Il regime della necessaria territorialità delle licenze NCC non risulta in contrasto con le regole di diritto eurounitario, e segnatamente con l’art. 49 TFUE in materia di libertà di stabilimento; infatti il predetto art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative in materia, le quali si limitano in parte qua&nbsp; a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale.&nbsp;(2).<br />&nbsp;</p> <p>Comune e provincia – Servizio NCC – Autorizzazione comunale – Rimessa – Ubicazione territorio comune – Necessità – Assenza – Decadenza</p> <p>Ai sensi dell’art. 8, comma 3 l. n. 21 del 1992, per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile d’attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza; ne discende – in applicazione dei principi generali – che il rispetto dei requisiti in questione è indispensabile non solo per il rilascio, ma pure per mantenere il titolo. La mancata disponibilità della rimessa, quand’anche solo sopravvenuta, determinato l’automatica decadenza dall’autorizzazione, per essere venuti meno i relativi presupposti, senza che sia ravvisabile&nbsp; un&nbsp; esercizio del potere di autotutela , sub specie di annullamento o revoca,&nbsp; sul provvedimento adottato.&nbsp;(3).</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023. n. 4795; 11 luglio 2022, n. 5756; 23 giugno 2016, n. 2807.</p> <p>(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023, n. 4795; 23 giugno 2016, n. 2807; 22 ottobre 2015 n. 261; Corte di giustizia UE, sez. III, 13 febbraio 2014, cause riunite, C-162/12 e C-163/12.</p> <p>(3) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>Fonte:</p> Fri, 04 Apr 2025 10:52:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-necessita-di-una-rimessa-nel-comune-di-rilascio-dellautorizzazione-per-il-servizio-NCC/ 2025-04-04T10:52:26Z Conferenza unificata: approvata la modulistica edilizia per l’applicazione del Salva Casa https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Conferenza-unificata-approvata-la-modulistica-edilizia-per-lapplicazione-del-Salva-Casa/ <p>Approvato in conferenza unificata l’accordo tra Governo, Regioni e Anci sulla modulistica edilizia per l’applicazione delle semplificazioni del decreto “Salva Casa”. Ne da notizia il Dipartimento per la Funzione Pubblica in una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale.</p> <p>Con la nuova modulistica cittadini e addetti ai lavori potranno finalmente avere certezza su come fare per presentare una domanda, cosa occorre dichiarare, quale documentazione è necessario allegare, ecc.</p> <p>Grazie ai fondi PNRR del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”, per di più, saranno tempestivamente messi a disposizione i “tracciati dati”, indispensabili per la gestione telematica delle pratiche, che agevoleranno Regioni e Comuni a implementare le novità sui rispettivi sistemi informativi.</p> <p>Questo passaggio fondamentale si aggiunge al percorso di semplificazione avviato dal Dipartimento della funzione pubblica, in merito all’interoperabilità degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e degli Sportelli unici dell’edilizia (SUE).</p> <p>L’accordo è stato raggiunto al termine delle attività istruttorie coordinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le Regioni e l’ANCI, tenendo conto delle linee di indirizzo pubblicate sul sito del ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 30 gennaio scorso.</p> <p>La modulistica approvata, previa intesa in Conferenza Unificata, sarà adottata dalle Regioni e dai Comuni e costituisce un livello essenziale delle prestazioni.&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Fri, 04 Apr 2025 10:49:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Conferenza-unificata-approvata-la-modulistica-edilizia-per-lapplicazione-del-Salva-Casa/ 2025-04-04T10:49:24Z Autorizzazione unica per l'installazione di impianti di telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-linstallazione-di-impianti-di-telefonia-mobile/ <p>È legittima la determinazione negativa della conferenza di servizi ed il conseguente rigetto della domanda di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile che si fonda sulla carenza contenutistica dei documenti prodotti dalla società richiedente in relazione agli elementi tecnico-descrittivi, con specifico riferimento alla descrizione della accessibilità degli impianti da parte del personale incaricato che costituisce presupposto essenziale per l’esito favorevole del procedimento. (1).</p> <p>Tale principio si ricava dall’analisi della sentenza 1988/2025, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato lo scorso 12 marzo.</p> <p><br />In motivazione la sezione ha rilevato che l’art. 87, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), ratione temporis vigente, prevede che l’istanza deve essere conforme all’allegato n. 13, il quale dispone a sua volta che, in sede di richiesta dell’autorizzazione, nella descrizione dell’impianto e delle aree circostanti il richiedente deve descrivere sinteticamente, ma in modo esauriente, oltre al posizionamento degli impianti e alla loro collocazione, “la loro accessibilità da parte del personale incaricato”.</p> <p><br />In conclusione, secondo i giudici di palazzo Spada, il procedimento unico per l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile non comprende anche le opere (nella specie, realizzazione di un passo carrabile per collegare la pubblica via con l’area su cui deve essere realizzata la stazione) che, sia pure strumentali alla installazione, sono esterne e necessitano di un proprio titolo edilizio. (2).</p> <p><br />(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(2) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte</p> Fri, 04 Apr 2025 10:46:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-linstallazione-di-impianti-di-telefonia-mobile/ 2025-04-04T10:46:20Z Licenze per l’esercizio del servizio di n.c.c. e regola della necessaria territorialità comunale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-per-lesercizio-del-servizio-di-n.c.c.-e-regola-della-necessaria-territorialita-comunale/ <p>L’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale.&nbsp;La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.&nbsp;La verifica del rispetto del vincolo di territorialità non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa. (1).</p> <p>Il particolare regime della necessaria territorialità delle licenze del servizio di noleggio con conducente (NCC) non viola le regole di diritto eurounitario, atteso che l’art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative, le quali si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale. (2).</p> <p>(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 2807 del 2016.</p> <p>(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 261; Corte giust. UE, 13 febbario 2014, C-162/12 e C-163/12.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 04 Apr 2025 10:39:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-per-lesercizio-del-servizio-di-n.c.c.-e-regola-della-necessaria-territorialita-comunale/ 2025-04-04T10:39:53Z Autorizzazione integrata ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale/ <p>Le valutazioni sottese alla rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche in materia ambientale, connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici. La “fase della “valutazione del rischio” è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla “scientificità” della valutazione, demandata pertanto ad un organo tecnico, mentre, le successive fasi della gestione del rischio e della decisione si connotano prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la loro “politicità” e sono, pertanto, affidate ad un soggetto “ politico” in quanto implicanti decisioni ampiamente discrezionali”. Ne consegue, quindi, che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio. Il richiamato principio di precauzione consiste, come è noto, in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. “rischi incerti” e si distingue dalla nozione di “prevenzione” in quanto mentre quest’ultima può entrare in gioco solo a fronte di “rischi certi”, ossia in presenza «di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di rischi noti, misurabili e controllabili», la precauzione, al contrario, trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Ne consegue, quindi, che in nome del principio di precauzione, l’intervento preventivo non può attendere l’inconfutabile prova scientifica degli effetti dannosi, ma deve essere predisposto sulla base di attendibili valutazioni di semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche “attualmente” e “progressivamente” disponibili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 28 Mar 2025 13:50:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale/ 2025-03-28T13:50:28Z Vincolo a verde stradale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-a-verde-stradale/ <p>Il vincolo a verde stradale, al pari di quello stradale o di quello a verde pubblico, effettivamente non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, bensì di un vincolo conformativo, in quanto funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Siccome espressione della potestà conformativa del pianificatore, e trovando essa conferma in qualità e limiti intrinseci alla categoria delle res oggetto del diritto di proprietà, tale imposizione ha validità a tempo indeterminato&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 14:03:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-a-verde-stradale/ 2025-03-20T14:03:17Z Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo/ <p>In tema di tutela del demanio, per la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo non è necessaria la preventiva emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte della competente autorità, poiché il reato è integrato dalla mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio. Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui all'art. 1161 cod. nav. è configurabile indipendentemente dalla emanazione, da parte dell'autorità competente, dell'ingiunzione di rimessione in pristino di cui all'art. 54 cod. nav. che costituisce mero "post factum" la cui violazione integra il diverso reato previsto dall'art. 1164 cod. nav.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 14:00:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo/ 2025-03-20T14:00:38Z Annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria a distanza di tempo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-dufficio-di-un-titolo-edilizio-in-sanatoria-a-distanza-di-tempo/ <p>L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro; l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi)”.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 13:54:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-dufficio-di-un-titolo-edilizio-in-sanatoria-a-distanza-di-tempo/ 2025-03-20T13:54:36Z VIA, AIA e PAUR https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-AIA-e-PAUR/ <p>La circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell’A.i.a. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. E invero, la V.i.a. e l’A.i.a. sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi (tanto da legittimare l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi). Così stando le cose, l’autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L’unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 13:49:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-AIA-e-PAUR/ 2025-03-20T13:49:19Z Potestà urbanistica del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potesta-urbanistica-del-Comune/ <p>La potestà urbanistica del Comune è volta a regolare il futuro sviluppo del territorio, ma non incide sulla legittimità degli organismi edilizi già esistenti che, a suo tempo, siano stati legittimamente realizzati (nei cui confronti, se del caso, può attivarsi la ben diversa potestà espropriativa). Un cespite legittimamente preesistente (ossia edificato nel rispetto della normativa sull’uso del territorio all’epoca vigente) non può, dunque, essere interessato da successive modifiche della disciplina urbanistica. Ciò, per vero, da un lato risponde al generale (e fondamentale) principio della certezza del diritto, dall’altro, a ben vedere, è in linea con la ratio stessa del potere urbanistico. Questo, infatti, è volto a garantire l’ordinato sviluppo del territorio: se si ammettesse che un Piano urbanistico possa (non solo disporre per il futuro, ma anche) stravolgere l’attuale assetto dell’edificato, rendendolo illegittimo, si stabilirebbe, implicitamente, la precarietà della pianificazione stessa, sempre soggetta a cambiamenti e ripensamenti ex tunc, ciò che ne svuoterebbe la stessa funzione (e, verosimilmente, si porrebbe in frontale tensione con valori costituzionali quale, per quanto qui di interesse, la libera iniziativa economica privata). Oltretutto, la potestà urbanistica non vive isolatamente, ma in un contesto in cui intervengono anche altri poteri, che essa non può obliterare e su cui non prevale gerarchicamente (nella specie, il potere autorizzatorio regionale in ordine alla costruzione ed esercizio di impianti produttivi).</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 10 Mar 2025 10:11:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potesta-urbanistica-del-Comune/ 2025-03-10T10:11:01Z Differenze tra VIA ed AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00002/ <p>In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco; di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall’art. 29, comma 1, del c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 13:31:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00002/ 2025-03-06T13:31:49Z Pubblici esercizi e disturbo alla quiete pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblici-esercizi-e-disturbo-alla-quiete-pubblica/ <p>Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398" target="_blank">all'art. 659 cod. pen. ((Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)</a>&nbsp;non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 13:26:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblici-esercizi-e-disturbo-alla-quiete-pubblica/ 2025-03-06T13:26:12Z Sportelli Unici per l’Edilizia, al via la consultazione pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-al-via-la-consultazione-pubblica/ <p>Nello specifico si intende raccogliere suggerimenti, riflessioni e commenti su due documenti:</p> <ul> <li>Le&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/rails/active_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--fdf6ffcede3aed344e5488ed3c75fb467f90fc44/Specifiche%20Tecniche%20SUE_Allegato%20Tecnico_v.1.1.pdf?content_type=application%2Fpdf&amp;disposition=inline%3B+filename%3D%22Specifiche+Tecniche+SUE_Allegato+Tecnico_v.1.1.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Specifiche%2520Tecniche%2520SUE_Allegato%2520Tecnico_v.1.1.pdf" target="_blank"><strong>Specifiche tecniche di interoperabilità dei sistemi SUE</strong>&nbsp;elaborate da AgID</a></li> <li>Il&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/processes/interoperabilitasue" target="_blank"><strong>Piano degli interventi</strong>&nbsp;per l’adeguamento a tali Specifiche delle piattaforme SUE ed Enti terzi coinvolti nei procedimenti, redatto da AgID e dal Dipartimento della funzione pubblica</a></li> </ul> <p>Nei documenti oggetto di consultazione sono delineati gli interventi minimi per avviare una prima fase di adeguamento dei sistemi ICT secondo il disegno di un’architettura di interoperabilità SUE che capitalizzi quanto in precedenza definito (e attualmente in fase di attuazione) nel contesto degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).</p> <p>Attraverso la consultazione pubblica tutti gli interessati possono avanzare proposte di revisioni, modifiche e/o integrazioni al fine di migliorare i due documenti sia in termini prettamente redazionali, che, soprattutto, con riferimento ai contenuti. Di particolare interesse saranno considerati&nbsp; i contributi di tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUE, dei soggetti gestori di piattaforme tecnologiche aggregatrici dei SUE o degli Enti terzi coinvolti, dei fornitori di sistemi informatici (Software House, Società in-house, ecc.).</p> <p>L’iniziativa rientra nell’ambito del&nbsp;<strong><em>Progetto “Digitalizzazione delle Procedure (SUAP &amp; SUE)” finanziato a valere sul Sub-Investimento 2.2.3 del PNRR</em></strong>: attraverso di essa il Dipartimento intende assicurare un&nbsp;<strong>processo decisionale trasparente e partecipativo</strong>. Gli esiti della consultazione, infatti, rappresenteranno la base informativa per la definizione dei successivi passaggi del progetto.</p> <blockquote> <p>La consultazione resterà aperta&nbsp;<strong>fino a giovedì 3 aprile 2025</strong>. Per partecipare basta accedere alla piattaforma&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/processes/interoperabilitasue" target="_blank">ParteciPA&nbsp;</a>e compilare un questionario online seguendo le indicazioni fornite.</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 06 Mar 2025 13:15:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-al-via-la-consultazione-pubblica/ 2025-03-06T13:15:04Z Delocalizzazione di impianti di telecomunicazioni: scelte pianificatorie e accordo procedimentale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-scelte-pianificatorie-e-accordo-procedimentale/ <p>Come specificato nella nota di sintesi diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, il contenzioso si inserisce nell’ambito del procedimento di delocalizzazione di impianti di telecomunicazione in un sito divenuto successivamente inidoneo in seguito al rinvenimento di reperti archeologici sottoposti a vincolo da parte della soprintendenza. Nel caso specifico, la società aveva sottoscritto con l'amministrazione un accordo negoziale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui la realizzazione dell'impianto era provvisoria, essendo previsto il trasferimento entro 18 mesi.</p> <p>Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 846 del 3 febbraio 2025, si è pronunciato in materia, in assenza di esatti precedenti nei termini, affermando che "<em>È inammissibile il ricorso proposto avverso le scelte pianificatorie dell'ente locale e contro il piano di delocalizzazione di impianti di telecomunicazioni qualora, previo accordo procedimentale, società ed amministrazione abbiano già convenuto sul carattere provvisorio ed amovibile della struttura e sul suo trasferimento in un sito alternativo. Difatti, l’accoglimento del ricorso non potrebbe comunque esentare la società dal rispetto degli obblighi discendenti da tale accordo, al quale va riconosciuto un effetto negoziale vincolante ed assorbente tra le parti, a prescindere dai provvedimenti impugnati.</em><br /><br /><em>È legittimo il piano di localizzazione di impianti di telecomunicazione che sia adeguatamente motivato con la necessità di consentire la piena fruizione del sito archeologico rispetto alla inevitabile perturbazione derivante dai limiti di sicurezza sanitaria riferiti ai campi elettromagnetici generati dall’impianto ed in ipotesi aumentati dalla collocazione di nuove antenne trasmittenti sul medesimo traliccio."</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 06 Mar 2025 12:59:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-scelte-pianificatorie-e-accordo-procedimentale/ 2025-03-06T12:59:41Z P.A.U.R. e proposta di vincolo paesaggistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/P.A.U.R.-e-proposta-di-vincolo-paesaggistico/ <p>Il procedimento scandito dall’art. 27-bis&nbsp;del decreto legislativo&nbsp; 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente),&nbsp;ha&nbsp; ad oggetto il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione, bensì anche all’esercizio del progetto stesso, configurando pertanto un procedimento “unico” che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo. Il P.A.U.R. peraltro&nbsp; non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti,&nbsp; emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che mantengono la loro autonomia formale, bensì li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. (1)</p> <p>Leggi tutto...</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 06 Mar 2025 12:53:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/P.A.U.R.-e-proposta-di-vincolo-paesaggistico/ 2025-03-06T12:53:59Z Competenza comunale per le sedi farmaceutiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-per-le-sedi-farmaceutiche/ <p>La scelta del legislatore di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della L. n. 27/2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Pertanto, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale, fatta eccezione per i casi di esplicita attribuzione da parte del legislatore alle Regioni e alle Province autonome dell’istituzione di farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.), che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 11:15:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-per-le-sedi-farmaceutiche/ 2025-03-06T11:15:18Z Sulla disapplicazione della ulteriore proroga delle concessioni balneari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-disapplicazione-della-ulteriore-proroga-delle-concessioni-balneari/ <p>È&nbsp;legittima la delibera della giunta comunale di presa d’atto della scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative alla data del 31 dicembre 2023 e di contestuale indizione di gare per l’assegnazione di nuove concessioni.&nbsp;Difatti, oltre tale data, le concessioni cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea le ulteriori proroghe previste dall’articolo 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027). (1).<br />In motivazione la sezione ha precisato che: - l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 sancisce la <strong>validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina</strong> e prevede che le regole inserite nell’art. 4 (che dettano direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi) si applicano limitatamente alle procedure avviate successivamente al 17 settembre 2024, nel rispetto del principio di irretroattività; - risulta abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge 5 agosto 2022, n. 118; peraltro, tale ultima disposizione era da considerarsi tamquam non esset poiché recava ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480, n. 4481).</p> <p><strong>Va disapplicata, per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea, la proroga fino al 30 settembre 2027</strong> delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Non può invocarsi in senso contrario un accordo tra lo stato italiano e la commissione europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027 e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto, sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul&nbsp;dictum&nbsp;della Corte di giustizia dell’Unione euroepa in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni. (2).</p> <p>È legittima la mancata previsione di un rimborso per i manufatti inamovibili in favore dei concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative.&nbsp;Difatti, deve ritenersi compatibile con il diritto europeo l’articolo 49 del codice della navigazione in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale. (3).<br />L'art. 4, comma 9, della l. n. 118 del 2022, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131 del 2024, ha previsto in favore del nuovo concessionario, in aggiunta al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale e sulla base di una perizia redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=202400257&amp;nomeFile=202500183_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">T.a.r. per la Liguria, sezione I, 19 febbraio 2025, n. 183 – Pres. Caruso, Est. Felleti</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 28 Feb 2025 07:56:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-disapplicazione-della-ulteriore-proroga-delle-concessioni-balneari/ 2025-02-28T07:56:49Z Impianti di trasmissione radiomobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasmissione-radiomobile/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Gli impianti di trasmissione radiomobile, essendo parificati a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea generale con qualsiasi zona urbanistica. Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è escluso. Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 [art. 44] d.lgs. n. 259/2003 l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune .</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 27 Feb 2025 14:53:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasmissione-radiomobile/ 2025-02-27T14:53:29Z Impianti di distribuzione di carburanti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-distribuzione-di-carburanti/ <p>Gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 27 Feb 2025 14:47:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-distribuzione-di-carburanti/ 2025-02-27T14:47:13Z Procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione e silenzio assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimenti-autorizzatori-per-linstallazione-di-impianti-di-telecomunicazione-e-silenzio-assenso/ <p><em>Nei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione, disciplinati dall’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003, <strong>l’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 trova applicazione</strong>, essendo necessario che il proponente l’istanza sia reso edotto, in tempo utile, dell’esistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento e con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi del termine legalmente tipizzato. (1).</em></p> <p><em>L’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, <strong>si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego</strong>, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza. (2).</em><br />Sull'impossibilità di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari: v. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468.</p> <p><em>Allorché <strong>l’amministrazione comunale</strong> intenda evitare la formazione del silenzio-assenso <strong>dovrà far pervenire</strong> al soggetto istante il <strong>preavviso di rigetto in tempo utile</strong> perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi <strong>adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione</strong> della istanza, termine che di fatto può allungarsi solo ove l’amministrazione abbia richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003.&nbsp;(Nel caso di specie il Comune non ha chiesto un’integrazione documentale, limitandosi ad inviare il preavviso di rigetto, al novantesimo giorno, il quale non può aver prodotto alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine). (3).</em></p> <p><a title="Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898 – Pres. Volpe, Est. Ravasio" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202305794&amp;nomeFile=202500898_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898 – Pres. Volpe, Est. Ravasio</a></p> <p>Fonte:</p> Thu, 27 Feb 2025 14:34:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimenti-autorizzatori-per-linstallazione-di-impianti-di-telecomunicazione-e-silenzio-assenso/ 2025-02-27T14:34:13Z Contributi regionali per esercizi di vicinato avviati in particolari contesti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-esercizi-di-vicinato-avviati-in-particolari-contesti/ <p>A partire da domani è possibile accedere ai contributi a fondo perduto a sollievo dei costi di funzionamento di unità locali di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei comuni della regione aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle frazioni/località dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.</p> <div>I contributi sono concessi a sollievo dei costi per il funzionamento dell’unità locale sostenuti nell’anno solare di riferimento.</div> <div>&nbsp;</div> <div>La domanda è presentata dalle microimprese potenzialmente beneficiarie&nbsp;<strong>dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2025 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2025&nbsp;</strong>alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio&nbsp;<strong>solo ed&nbsp;esclusivamente in via telematica.</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA402/" target="_blank">Informazioni complete alla pagina dedicata.</a></div> Thu, 27 Feb 2025 14:06:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-esercizi-di-vicinato-avviati-in-particolari-contesti/ 2025-02-27T14:06:44Z Ordine di chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordine-di-chiusura-anticipata-di-un-pubblico-esercizio-per-ragioni-legate-alla-tutela-della-quiete-pubblica/ <p>La possibilità per l’amministrazione di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica trova fondamento nell’art. 9 Tulps, a mente del quale “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”: invero, poiché le situazioni di conflitto con il pubblico interesse, laddove siano coinvolte delle autorizzazioni di polizia, possono anche essere territorialmente o temporalmente circoscritte (in particolare, all’area o al periodo in cui si colloca il fenomeno da eliminare), la modifica dell'orario di apertura di un singolo esercizio è adeguata a rimuovere l’occasione delle condotte moleste per la quiete pubblica (nella specie, i rumorosi assembramenti nelle prospicienze del detto locale), a nulla rilevando – ai fini della legittimità del provvedimento – la circostanza che i fatti lesivi dell’interesse pubblico tutelato fossero o meno imputabili all’esercente del locale o a terzi (non avendo la misura adottata carattere sanzionatorio, bensì preventivo).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:54:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordine-di-chiusura-anticipata-di-un-pubblico-esercizio-per-ragioni-legate-alla-tutela-della-quiete-pubblica/ 2025-02-20T13:54:31Z Occupazione abusiva spazio demaniale mediante strutture balneari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-abusiva-spazio-demaniale-mediante-strutture-balneari/ <p>Integra il reato di cui all'art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327" target="_blank">1161 cod. nav. </a>la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:44:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-abusiva-spazio-demaniale-mediante-strutture-balneari/ 2025-02-20T13:44:25Z Determinazione del contributo di costruzione e poteri della PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA-00001/ <p>Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:20:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA-00001/ 2025-02-20T13:20:43Z Prorogato il termine per l'operatività del Registro informatico pubblico nazionale taxi ed n.c.c. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Prorogato-il-termine-per-loperativita-del-Registro-informatico-pubblico-nazionale-taxi-ed-n.c.c./ <p>Il RENT, che sarà accessibile agli operatori taxi e NCC, nonché ai Comuni, agli UMC e agli Organi di controllo, contiene gli estremi delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico locale non di linea e i dati relativi ai contratti stipulati.</p> <p>Il Ministero dei Trasporti ha accolto, lo scorso 6 febbraio, la richiesta dell’Anci di differire le tempistiche di operatività del RENT, il Registro elettronico Taxi NCC, di 90 giorni.</p> <p>La norma attuale (art. 7 co.3, del D.M. n. 203/2024) prevede che il RENT sia operativo decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero il 4 luglio 2024 scorso. A cui ha fatto seguito la Circolare MIT del 06/09/2024 che ha individuato nel 2 gennaio 2025 la data entro cui le imprese sono definitivamente iscritte nel RENT. A seguito dell’accoglimento della richiesta Anci, il nuovo termine per l’operatività del Registro è il <strong>1 aprile 2025 </strong>(anzichè il 2 gennaio 2025).<br />Sul sito della Motorizzazione è stata pubblicata lo scorso 23 dicembre 2024 una nota “Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio Di Servizio Elettronico” per informare l’utenza interessata rispetto alla progressione con cui le diverse funzionalità saranno messe a disposizione, consentendo di adempiere a quanto prescritto dalla normativa.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/taxi-ncc-accolta-la-richiesta-anci-di-differimento-dei-termini-del-rent/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 20 Feb 2025 12:56:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Prorogato-il-termine-per-loperativita-del-Registro-informatico-pubblico-nazionale-taxi-ed-n.c.c./ 2025-02-20T12:56:41Z Impianti di telefonia mobile, ricorso avverso l'installazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-ricorso-avverso-linstallazione/ <p>I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 953/2025, si sono pronunciati in merito affermando che il termine per proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile) decorre: i) dall’inizio dei lavori, qualora si contesti l’an dell’edificazione, in quanto già dal quel momento si costituisce la “piena conoscenza” della realizzazione dell’opera; ii) dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, qualora si contesti&nbsp;il quomodo dell’edificazione o le modalità di realizzazione dell’opera.</p> <p>Ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile), per integrare la “piena conoscenza” non è necessario avere la conoscenza integrale del provvedimento, ma è sufficiente la percezione dell’esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica.</p> <p>La vicinitas&nbsp;di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull’interesse ad agire, consente di ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e, in ogni caso, chi intende contestare un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale (che non è idoneo ex se a far differire i termini di impugnazione), ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.</p> <p>Rientra nella comune diligenza del proprietario di un immobile che, in caso di reiterata e prolungata assenza, possa e debba investire un altro soggetto dei compiti destinati alla manutenzione e alla conservazione del bene, per cui il dies a quo per l’impugnazione di un’opera edilizia visibile non può essere differito ove l’interessato risieda in altro comune e si rechi saltuariamente nel luogo ove è situata l’opera contestata.</p> <p>A corredo delle suddette massime nella nota diffusa in merito si legge anche che il Consiglio di Stato, in motivazione, ha precisato che il principio opera anche nel caso in cui i ricorrenti risiedano in altro comune e si rechino saltuariamente (nella specie, per le vacanze estive) nel luogo in cui è ubicata l’opera contestata. In caso contrario, si perverrebbe alla paradossale conclusione che, anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo, l’azione di annullamento sarebbe proponibile con la semplice affermazione di non essere stati più presenti sul luogo, con evidente vulnus del sistema processuale amministrativo che, per l’ipotesi di lesione dell’interesse legittimo, prevede un termine decadenziale a tutela della certezza dei rapporti pubblicistici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 20 Feb 2025 11:26:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-ricorso-avverso-linstallazione/ 2025-02-20T11:26:14Z Impianti eolici e siti tutelati SIC, ZPS, ZSC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-eolici-e-siti-tutelati-SIC-ZPS-ZSC/ <p>Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 68 del 7 gennaio 2025 si è pronunciato in una materia per cui non sussistono precedenti negli esatti termini, affermando, come si legge nelle due massime diffuse dagli organi di giustizia amministrativa , che l’art. 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nella parte in cui per introdurre le misure di conservazione richiede di assicurare la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, in quanto&nbsp;norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata dalle regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare la zona speciale di conservazione (ZSC) e la zona di protezione speciale (ZPS). Detto disposto normativo non si applica pertanto nella regione Piemonte che ha superato detta inerzia con la previsione degli artt. 39 e 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che&nbsp;prevedono che i SIC si individuino su parere degli enti locali interessati&nbsp;e che&nbsp; si tenga conto delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione, senza richiedere&nbsp;un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati.</p> <p>Ed inoltre definendo legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC), di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l’amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto&nbsp;&nbsp;di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri&nbsp; non illogici. Né in senso contrario rileva la circostanza che detto atto di indirizzo non vieti in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata, non potendosi&nbsp; considerare illegittimo l’operato della regione stessa nel momento in cui essa,&nbsp; sulla base di una motivazione congrua, abbia reso questa norma più severa per un sito ben individuato.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 20 Feb 2025 11:16:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-eolici-e-siti-tutelati-SIC-ZPS-ZSC/ 2025-02-20T11:16:50Z Sagre, feste e fiere tradizionali, contributi regionali 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2025/ <p>Pubblicato sul&nbsp;<a href="http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/02/19/8" target="_blank">BUR ordinario n. 8 del 19 febbraio 2025</a>&nbsp;il Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 6 febbraio 2024, n. 4797 recante "Artt. 4 e 5 della&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&amp;legge=7&amp;lista=0&amp;fx=lex">legge regionale 3 maggio 2019, n. 7</a>&nbsp;“<em>Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche ed integrazioni. Emanazione avviso per l’anno 2025 e approvazione modulistica</em>."</p> <p>Possono accedere ai contributi, in qualità di soggetti organizzatori, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie, che nell'anno 2025 organizzano manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, seguendo&nbsp;la procedura&nbsp;ed utilizzando la modulistica contenuta nell'allegato A del Decreto.</p> <p>I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.</p> <p>Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00</p> <p>Sandra Leita tel. 0432 555808 (responsabile dell’istruttoria)<br />Zuccaro Paolo tel. 0432 555271</p> Wed, 19 Feb 2025 14:55:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2025/ 2025-02-19T14:55:14Z Campo da padel e regime opere precarie https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campo-da-padel-e-regime-opere-precarie/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>La costruzione di un'opera destinata a soddisfare esigenze non temporanee richiede il rilascio del titolo edilizio seppure la stessa sia stata realizzata con materiali facilmente amovibili. Al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre, pertanto, avere riguardo al 'criterio funzionale' e non al 'criterio strutturale'. L’utilizzo del “criterio funzionale” depone decisamente per la non amovibilità di una struttura chiaramente volta a soddisfare esigenze perduranti e non certamente temporanee, rappresentate dal praticare lo sport del padel al coperto lungo tutto l’anno, eccezion fatta forse dei mesi più caldi dell’anno.</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 06 Feb 2025 11:06:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campo-da-padel-e-regime-opere-precarie/ 2025-02-06T11:06:38Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, pubblicati gli avvisi di finanziamento per Enti terzi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-Enti-terzi/ <p>Sono stati pubblicati&nbsp;sulla piattaforma&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank"><strong>padigitale2026.gov.it</strong></a>&nbsp;<strong>gli Avvisi</strong>, rivolti a Comuni e Regioni, per il finanziamento dell’adeguamento alle nuove Specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).</p> <p>Gli Avvisi hanno una dotazione finanziaria di&nbsp;<strong>circa 50 Milioni di Euro</strong>&nbsp;a valere sul Sub-investimento PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&amp;SUE)”, che si aggiungono a quanto già stanziato nei mesi scorsi per l’adeguamento delle piattaforme SUAP.</p> <p>I beneficiari di questa nuova tornata di finanziamenti saranno nuovamente i&nbsp;<strong>Comuni,&nbsp;</strong>che potranno finanziare l’adeguamento alle specifiche di interoperabilità delle piattaforme in uso per lo scambio delle pratiche fra gli uffici tecnici comunali e i SUAP, e le&nbsp;<strong>Regioni&nbsp;</strong>che, in qualità di Soggetti aggregatori, mettono a disposizione degli Enti terzi del loro territorio proprie piattaforme condivise per la gestione delle pratiche provenienti dai SUAP.</p> <p>Le amministrazioni interessate potranno presentare la propria candidatura per ottenere il sostegno finanziario dell’adeguamento delle proprie componenti informatiche Enti terzi, così da conformarsi secondo quanto previsto dal&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto interministeriale del 26 settembre 2023.</a></p> <p>I finanziamenti concessi saranno erogati sotto forma di un contributo forfettario, riconosciuto a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ogni progetto avrà un importo stabilito in base alla tipologia di intervento e alla dimensione del Soggetto attuatore.</p> <p><strong>Le domande di ammissione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 7 marzo 2025</strong>.</p> <p>Nelle prossime settimane saranno pubblicati analoghi Avvisi riservati ad altre tipologie di Enti Terzi coinvolti nei procedimenti SUAP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 05 Feb 2025 13:34:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-Enti-terzi/ 2025-02-05T13:34:53Z Depositi di merci o di materiali su suolo inedificato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Depositi-di-merci-o-di-materiali-su-suolo-inedificato/ <p>Il d.p.r. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1-lett. e), assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. In particolare, il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. e.7) - considera come "nuova costruzione" la realizzazione di depositi di merci o di materiali su suolo inedificato. La qualificazione dell’intervento in termini di “nuova costruzione” postula, tuttavia, un “quid pluris” da individuarsi, appunto, nella permanente trasformazione del suolo mercé la destinazione non temporanea dell’area di sedime all’uso “deposito”, ancor più nei casi in cui tale “trasformazione” avvenga in zona a diversa destinazione urbanistica. Fattispecie relativa alla realizzazione di un deposito (stoccaggio) autoveicoli per la loro esposizione/vendita (id est, commercializzazione) che rappresenta un’opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze (di natura economica) non improvvise o transeunti; ricade in zona agricola di rilievo paesaggistico; è destinata, pertanto, a produrre quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare, idonea, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore del contesto ambientale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Jan 2025 15:18:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Depositi-di-merci-o-di-materiali-su-suolo-inedificato/ 2025-01-30T15:18:30Z Installazione antenne e necessità autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-antenne-e-necessita-autorizzazione-paesaggistica/ <p>La disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nell’assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica ma senza che ciò riverberi i sui effetti sui vincoli paesaggistici gravanti sull’area. Per i tralicci o antenne di notevoli dimensioni (nella fattispecie, alta oltre 12 metri) è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Jan 2025 15:15:09 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-antenne-e-necessita-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-01-30T15:15:09Z Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costituzione-dellAlbo-nazionale-delle-attivita-commerciali-delle-botteghe-artigiane-e-degli-esercizi-pubblici/ <p>In GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2025 il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-01-16&amp;atto.codiceRedazionale=25G00002&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Decreto Legislativo n. 219 del 27 dicembre 2024</a> in merito alla “<em>Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118</em>“.</p> <p>Il decreto definisce, in attuazione della delega di cui all’articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l’istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 24 Jan 2025 09:29:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costituzione-dellAlbo-nazionale-delle-attivita-commerciali-delle-botteghe-artigiane-e-degli-esercizi-pubblici/ 2025-01-24T09:29:38Z Manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-popolari-pubbliche-o-private-nelle-quali-vengono-impiegati-equidi/ <p>Pubblicata in GU Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2025 l “<em><strong>Ordinanza&nbsp;contingibile e urgente, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati</strong></em>” 23 dicembre 2024 del Ministero della Salute.</p> <p>A norma dell’articolo 1 le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla ordinanza e all’allegato A alla stessa.</p> <p>Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.</p> <p>Fonte:</p> Fri, 24 Jan 2025 09:24:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-popolari-pubbliche-o-private-nelle-quali-vengono-impiegati-equidi/ 2025-01-24T09:24:48Z Contributi regionali per progetti, manifestazioni ed iniziative promozionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-progetti-manifestazioni-ed-iniziative-promozionali/ <p>L'Amministrazione regionale sostiene progetti, manifestazioni e iniziative promozionali che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e che producono&nbsp;importanti ricadute positive in ambito turistico ed economico sui territori interessati.</p> <p>Possono beneficiare dei contributi&nbsp;soggetti pubblici e privati, ad esempio: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese.<br />Se si tratta di&nbsp;imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola del&nbsp;<em>de&nbsp;minimis</em>&nbsp;di cui al Regolamento UE 2023/2831, oppure nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del Regolamento UE&nbsp;651/2014.</p> <p>Le domande di finanziamento per il&nbsp;<strong>bando 2025</strong>&nbsp;devono essere presentate - esclusivamente con procedura informatizzata -<strong>dalle ore 12:00:00 di giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 12:00:00 di venerdì 31 gennaio 2025</strong>.<br />I progetti sono valutati dal&nbsp;&nbsp;<em>Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica</em>.<br />Per la presentazione e l'inoltro delle domande&nbsp;consultare&nbsp;<a class="blank" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/allegati/20241230_Linee_Guida_Mirate_2.pdf" target="_blank">le Linee guida</a>.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/articolo.html" target="_blank">Tutte le info e accesso alle istanze on line cliccando qui.</a></p> Thu, 16 Jan 2025 15:18:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-progetti-manifestazioni-ed-iniziative-promozionali/ 2025-01-16T15:18:16Z Distanza delle costruzioni dalle linee ferrate https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanza-delle-costruzioni-dalle-linee-ferrate/ <p>Dalla qualificazione come ferrovia ordinaria o metropolitana di un tratto di linea ferrata deriva la normativa applicabile, applicandosi, nel primo caso (ferrovia ordinaria), le distanze previste dall’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, mentre, nel caso in cui si tratti di una mera linea metropolitana urbana, le meno restrittive distanze previste dall’art. 51. L’art. 49, D.P.R. n. 753/1980, stabilisce che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Il successivo art. 51 prevede che “lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”. L’art. 1 della legge n. 1042 del 1969 definisce “ferrovia metropolitana” quel “sistema di trasporto rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti”.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 16 Jan 2025 15:07:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanza-delle-costruzioni-dalle-linee-ferrate/ 2025-01-16T15:07:58Z Nuova classificazione ATECO 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-classificazione-ATECO-2025/ <p>A partire dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consentirà di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l'evoluzione del sistema produttivo italiano.<br />La struttura di ATECO 2025, articolata in codici e titoli, è disponibile sul sito istituzionale dell’Istat nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.<br />La data di adozione è il <strong>1° aprile 2025,</strong> dal quel momento Imprese e liberi professionisti potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.<br />Nei prossimi mesi, l'Istat metterà progressivamente a disposizione strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione.<br />La nuova classificazione sostituisce la precedente ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, ed è in linea con i nuovi parametri stabiliti dai Regolamenti europei e con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.</p> <p><strong><span class="bordeaux_bold">ATECO 2025 IN BREVE</span></strong></p> <ol> <li>ATECO 2025 entra in vigore il 1° gennaio 2025</li> <li>ATECO 2025 è implementata da Istat, sistema camerale e fiscale a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>A imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025</li> <li>Imprese e liberi professionisti potranno comunicare, verificare o confermare ai diversi Enti la propria attività economica utilizzando i nuovi codici ATECO 2025 esclusivamente a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>Per richieste di chiarimento in merito alla classificazione ATECO 2025 contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>Per segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione contattare l’Istat scrivendo a&nbsp;<a href="mailto:comitatoatecoistat@istat.it">comitatoatecoistat@istat.it</a></li> </ol> <p><span class="bordeaux_bold">APPROFONDIMENTI</span></p> <p><span class="celeste_bold">»</span>&nbsp;<a class="continua" href="https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/" target="_blank">https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/</a>&nbsp;<span class="sottotitolo">(link esterno)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:59:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-classificazione-ATECO-2025/ 2025-01-16T14:59:48Z