SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Destinazione di un edificio a luogo di culto https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-di-un-edificio-a-luogo-di-culto/ <p>Se il compimento di riti religiosi è in linea di principio libero – salvo il limite espresso del “buon costume” e quelli, che la giurisprudenza ha ricavato dal sistema e in particolare dall’art. 8, secondo comma, Cost., della tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della salute, individuale e collettiva – la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane (peraltro tali discipline possono a loro volta essere sottoposte al sindacato della Corte costituzionale, se di fonte legislativa, o del giudice comune, se di natura amministrativa, quando siano irragionevolmente limitative della libertà religiosa). È quindi necessario che la stabile e duratura destinazione di un edificio a luogo di culto sia legittima tanto sul piano formale, per effetto dell’acquisizione del titolo edilizio previsto dalla legge (con pagamento degli oneri connessi), quanto su quello sostanziale, in ragione della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. Rimane inteso che tali requisiti non riguardano l’ipotesi dell’uso isolato e saltuario di un edificio o di un luogo per il compimento del tutto occasionale di pratiche religiose, il quale, non comportando un significativo impatto sul territorio, non determina mutamento di destinazione dell’immobile e rientra tra le facoltà di godimento del bene che sono correlate al diritto di proprietà su di esso.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 08 May 2025 14:39:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-di-un-edificio-a-luogo-di-culto/ 2025-05-08T14:39:15Z Locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale: il Comune non ha poteri inibitori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locazione-di-immobili-per-finalita-turistica-in-forma-non-imprenditoriale-il-Comune-non-ha-poteri-inibitori/ <p>E’ quanto affermato, in linea di principio, dai giudici del Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sezione V, <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202408749&amp;nomeFile=202502928_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">7 aprile 2025, nella sentenza n. 2928</a>: la legge della regione Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 non conferisce ai comuni alcun potere di controllo sulla stipula di contratti di locazione turistica al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. (1)</p> <p>La materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, fermo restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva di cui all’articolo 117, comma 2 lett. l), della Costituzione, al quale è riconducibile la libertà contrattuale in materia di locazione turistica e che può interferire con il settore del turismo. (2)</p> <p>L’attività di locazione per finalità turistica esercitata in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non richiede la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma una mera comunicazione di inizio attività (c.i.a.), a fini di monitoraggio e non è quindi soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori dell’amministrazione locale. (3).</p> <p>In motivazione la sezione ha ricostruito il quadro normativo in materia di locazioni turistiche, con particolare riferimento alla regione Lombardia, evidenziando, in particolare, che: i) l’art. 13-ter, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, assoggetta solo quella svolta in forma imprenditoriale a segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990; ii) l’art. 38 della legge della regione Lombardia n. 27 del 2015 distingue tra locazioni gestite in forma imprenditoriale soggette a s.c.i.a. e quelle svolte in forma non imprenditoriale, per le quali è prevista la comunicazione di inizio attività (c.i.a.); iii) alcune disposizioni contenute nella legge della regione Lombardia n. 27 del 2015 estendono una parte della disciplina delle strutture ricettive alle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale (ad esempio, art. 38, comma 8, in materia fiscale, di sicurezza, di comunicazione dei flussi turistici, di denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza).</p> <p>Infine, in assenza di esatti precedenti nei termini, il Consiglio di Stato ha affermato in sintesi che gli immobili destinati a locazioni per finalità turistiche devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per i locali di civile abitazione ma l’eventuale carenza di tali requisiti, mentre può ripercuotersi sulla validità o sull’adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato, non legittima l’inibizione, da parte dell’amministrazione, della stipula del contratto.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 08 May 2025 14:20:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locazione-di-immobili-per-finalita-turistica-in-forma-non-imprenditoriale-il-Comune-non-ha-poteri-inibitori/ 2025-05-08T14:20:13Z Autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, semplificate le procedure https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazioni-per-le-competizioni-sportive-su-strada-semplificate-le-procedure/ <p>In <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-04-28&amp;atto.codiceRedazionale=25G00062&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">GU Serie Generale n. 97 del 28 aprile 2025 la&nbsp;Legge n. 58 del 9 aprile 2025</a>&nbsp;avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada“.</p> <p>La Legge contiene diverse modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare il nuovo comma 1 dell’articolo 9 prevede che:</p> <p>&lt;&lt;Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241&gt;&gt;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 08 May 2025 14:11:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazioni-per-le-competizioni-sportive-su-strada-semplificate-le-procedure/ 2025-05-08T14:11:48Z Installazione pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-pannelli-fotovoltaici-sui-tetti-degli-edifici/ <p>Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 24 Apr 2025 06:57:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-pannelli-fotovoltaici-sui-tetti-degli-edifici/ 2025-04-24T06:57:44Z Edifici di culto e conformità alla disciplina urbanistico-edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edifici-di-culto-e-conformita-alla-disciplina-urbanistico-edilizia/ <p>La libertà di culto non può essere invocata per sottrarsi al rispetto «della cornice normativa di rango primario e secondario e dei vincoli cui le attività umane di rilevanza pubblica sono astrette a salvaguardia della convivenza civile tra i consociati (subditi legum sumus, ut liberi esse possimus)» e, in particolare, per giustificare «una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia» (1).</p> <p>La stabile destinazione di un edificio a luogo di culto – in cui praticare liberamente i riti religiosi espressione della libertà di culto ex art. 19 Cost. – presentando un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato, deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane. (2).</p> <p>La rilevanza di un mutamento di destinazione d’uso di un immobile ad incidere sul carico urbanistico – nozione implicante l’aumento di esternalità negative su una determinata area – deve essere verificato in concreto, tenendo conto di alcuni indici: quali la riduzione dei servizi pubblici, il sovraffollamento, l’aumento del traffico e, in generale, la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione o di utilizzare più intensamente quelle esistenti&nbsp;(3). (3)</p> <p>In assenza di qualsivoglia riscontro e, soprattutto, di pianificazione programmatoria a monte, il carico urbanistico correlato a un luogo di culto non può considerarsi omogeneo a quello di un’attività commerciale. (4).</p> <p>L’incremento del carico urbanistico determinato dallo stabile uso di un immobile, in origine legittimamente destinato ad uso commerciale, come luogo di culto, integra un abuso edilizio legittimante l’adozione dell'ordinanza di demolizione, espressione di un potere a esercizio doveroso e contenuto vincolato. (5).</p> <p>(1) Conformi: Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254, 23 marzo 2016, n. 63; Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2025, n. 2851, 2 aprile 2025, n. 2821, n. 2817; sez. III, 20 novembre 2023, n. 9897.<br />(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2821; sez. III, 9 dicembre 2024, n. 9823, che a sua volta richiama Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22 (oggetto della News UM n. 94 del 9 dicembre 2021); sul punto, anche Cons. Stato, sez. II, 13 gennaio 2022, n. 235, e 10 marzo 2020, n. 1725, nonché sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2994<br />(4) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7773.<br />(5) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2025, n. 2851 (secondo cui il mutamento di destinazione d’uso di un immobile – nel caso di specie come luogo di culto – può essere ricavato anche da presunzioni), 19 agosto 2024, n. 7170 e n. 7168</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 24 Apr 2025 06:51:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edifici-di-culto-e-conformita-alla-disciplina-urbanistico-edilizia/ 2025-04-24T06:51:13Z Il certificato di destinazione urbanistica non è impugnabile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-certificato-di-destinazione-urbanistica-non-e-impugnabile/ <p>Deve essere esclusa l’autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica, dato che questo si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 13:06:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-certificato-di-destinazione-urbanistica-non-e-impugnabile/ 2025-04-18T13:06:24Z Accordo in conferenza unificata sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-conferenza-unificata-sullo-schema-relativo-alle-modifiche-alla-modulistica-edilizia/ <p>Pubblicato in Gazzetta l'”<em><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-04-11&amp;atto.codiceRedazionale=25A02175&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d’inizio lavori asseverata</a></em>” del 27 marzo Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata.</p> <p>Così come previsto all’articolo 1, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sono adottate le modifiche alla modulistica edilizia di cui agli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio e del 6 luglio 2017 al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69.</p> <p>Ai sensi dell’art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, <strong>le regioni adeguano, entro il 9 maggio 2025, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali</strong>.<strong> I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 23 maggio 2025.</strong></p> <p>A norma del 4 comma dello stesso articolo le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA attualmente utilizzati, come modificati dal presente accordo.</p> <p>Le modifiche ai moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA sono contenute nell’Allegato 1, all’accordo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 12:43:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-conferenza-unificata-sullo-schema-relativo-alle-modifiche-alla-modulistica-edilizia/ 2025-04-18T12:43:50Z Inefficace sine die la s.c.i.a. edilizia presentata al di fuori del suo ambito applicativo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inefficace-sine-die-la-s.c.i.a.-edilizia-presentata-al-di-fuori-del-suo-ambito-applicativo/ <p>E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 181 del 13 gennaio 2025, ovvero, come riassunto nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, che la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) afferente a un intervento edilizio (nella specie, con mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente distinte: da attività produttiva – artigianale a commerciale) sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’articolo 21&nbsp;nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una scia efficace. (1).</p> <p>(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VII, 20 aprile 2022, n. 2728; Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5999; in parte: Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4127; sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5264; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 3 luglio 2023, n. 3963 (sulla necessità del permesso di costruire per gli interventi edilizi che comportano il mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente distinte).</p> Fri, 18 Apr 2025 12:39:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inefficace-sine-die-la-s.c.i.a.-edilizia-presentata-al-di-fuori-del-suo-ambito-applicativo/ 2025-04-18T12:39:27Z Libertà di culto e disciplina urbanistico-edilizia: natura e funzione dell'agibilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-di-culto-e-disciplina-urbanistico-edilizia-natura-e-funzione-dellagibilita/ <p><em>La libertà di culto non può essere invocata per sottrarsi al rispetto «della cornice normativa di rango primario e secondario e dei vincoli cui le attività umane di rilevanza pubblica sono astrette a salvaguardia della convivenza civile tra i consociati (subditi legum sumus, ut liberi esse possimus)» e, in particolare, per giustificare «una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia» (1).</em></p> <p><em>a stabile destinazione di un edificio a luogo di culto – in cui praticare liberamente i riti religiosi espressione della libertà di culto ex art. 19 Cost. – presentando un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato, deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane. (2).</em></p> <p><em>L’istituto dell’agibilità, come disciplinata dal vigente d.P.R. n. 380 del 2001, non è più volto solamente a verificare – come la precedente abitabilità - la mera sussistenza di quei requisiti, essenzialmente di natura igienico-sanitaria, per “abitare” in un edificio (e dunque di occuparlo stabilmente e per periodi anche lunghi), ma è preordinato ad assicurare il rispetto di una serie più ampia d’interessi pubblici, come la sicurezza, anche in termini di salvaguardia dell’incolumità pubblica, e il risparmio energetico correlato alla tutela dell’ambiente, onde garantire la funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost. ora assurta, a seguito della modifica dell’art. 9 Cost., tra i principi costituzionali fondamentali alla luce dei quali la proprietà viene conformata (3).<br />In motivazione è stato precisato che tale requisito rappresenta l’evoluzione del precedente istituto della “abitabilità”, previsto dall’art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che veniva rilasciato, all’esito di un’ispezione «dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato», per gli «edifici o parti di essi», i quali non potevano essere – appunto – “abitati” se non risultava «che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità». In questa parte, la norma è stata poi abrogata dal d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, il cui art. 4 ha ribadito la necessità della “abitabilità” degli edifici, o parti di essi, richiedendo però per il suo rilascio ulteriori elementi, quali «il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti». Anche quest’ultima norma, infine, ha cessato di produrre effetti con l’entrata in vigore del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il cui art. 24, nel testo vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, ha mutato il nome del requisito in “agibilità” e ha stabilito che esso attiene alla «sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato». Si aggiunga, per completezza, che questa lettura è corroborata dall’integrazione apportata all’art. 24 del t.u. edilizia dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, secondo cui l’agibilità riguarda anche, ove previsto, il «rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale» (e per questo alla s.c.i.a. presentata deve essere corredata dall’«attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato». In motivazione, la sezione sottolinea come il risparmio energetico connesso alla tutela dell'ambiente ora assurta tra i principi costituzionali fondamentali con la modifica dell’art. 9 della Carta per opera della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 – alla luce dei quali la proprietà viene conformata ai sensi dell’art. 42 Cost. (che appunto consente di definire con legge limiti a tale diritto per assicurarne la “funzione sociale”).<br />In motivazione, la sezione sottoliena come il risparmio energetico connesso alla tutela dell'ambiete ora assurta tra i principi costituzionali fondamentali con la modifica dell’art. 9 della Carta per opera della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 – alla luce dei quali la proprietà viene conformata ai sensi dell’art. 42 Cost. (che appunto consente di definire con legge limiti a tale diritto per assicurarne la “funzione sociale”).</em></p> <p><em>Il requisito dell’agibilità deve riguardare tutti gli edifici, compresi quelli destinati al culto, nonché le relative aree pertinenziali, ove riconducibili all’ambito dell’art. 24, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (4).</em><br /><br />(1) Conformi: Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254; Cons. Stato, sez. VII, 27 febbraio 2025, n. 1710<br /><br />(2) Conformi: Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63; nonché Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2023, n. 9897; Cons. Stato, decreti 11 marzo 2024, n. 856 e 857.<br /><br />(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 5912 del 2024, n. 1297 del 2024;<br /><br />(4) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 18 Apr 2025 12:36:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-di-culto-e-disciplina-urbanistico-edilizia-natura-e-funzione-dellagibilita/ 2025-04-18T12:36:32Z Valutazione integrata ambientale: accertamento postumo e impianti industriali preesistenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-integrata-ambientale-accertamento-postumo-e-impianti-industriali-preesistenti/ <p><em>La v.i.a. costituisce un procedimento finalizzato a valutare la compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto il progetto di un’opera ancora da realizzare e, pertanto, pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissi dalla disciplina ambientale. Quando il giudizio di compatibilità ambientale è postumo, ossia a progetto già compiutamente realizzato, e ad opera dunque esistente, il giudizio di v.i.a. deve fare in modo che l'effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati&nbsp;sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l'interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento sarebbe l'effetto possibile di un'applicazione retroattiva degli standards di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988. Con riferimento ad un impianto preesistente all’introduzione della direttiva, la v.i.a. si impone allorché si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione o al suo ripristino a seguito dell’avvenuta revoca a causa di irregolarità dell’impianto e ciò anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e dunque con riferimento agli impianti esistenti. Nel caso in cui un impianto preesistente divenga oggetto di ulteriori lavori o attività, la v.i.a. dovrà essere nondimeno recuperata rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell’autorizzazione o anche in sede di rinnovo della stessa.&nbsp;</em>(1)<em>.</em><br /><br /><br />(1) Conformi: Corte cost., 26 marzo 2010 n. 120; n. 209 del 2011; Corte giust. UE, sez. I, 17 marzo 2011, in causa C-275/09.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 12:31:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-integrata-ambientale-accertamento-postumo-e-impianti-industriali-preesistenti/ 2025-04-18T12:31:33Z Impianti di telefonia mobile in zona vincolata e bilanciamento degli interessi coinvolti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-in-zona-vincolata-e-bilanciamento-degli-interessi-coinvolti/ <p><em>In presenza di istanze di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile in aree soggette a vincolo paesaggistico, vengono in considerazione, da un lato, l’interesse qualificato alla modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e alla diffusione delle stesse e, dall’altro, l’interesse parimenti pubblico alla tutela degli elementi di pregio del territorio. Le amministrazioni preposte, pertanto, nel difficile e delicato compito di contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, devono orientarsi non verso il divieto dell’impianto di telecomunicazioni ma verso la conformazione delle caratteristiche dello stesso, in modo da ridurre nella massima misura possibile l’impatto sullo scenario tutelato. La tutela del bene paesaggio deve quindi essere intesa in senso dinamico e flessibile.&nbsp;Le misure a disposizione non sono solo e necessariamente quelle che impongono l’assoluta immodificabilità del territorio, ma in via prioritaria quelle che consentono di integrare nello stesso nuovi elementi, particolarmente quando le innovazioni siano indispensabili allo sviluppo del Paese. In tale prospettiva, diventa doveroso ricercare soluzioni anche innovative sotto il profilo architettonico, e che vadano oltre le misure mitigative tradizionalmente praticate. Lo sviluppo naturale di questa impostazione è la ricerca di elementi o caratteristiche (forma, colori, proporzioni, interazione con le essenze vegetali) che siano in grado di rendere l’infrastruttura non solo poco disturbante, ma in qualche modo gradevole nel contesto&nbsp;</em>(1)<em>.</em><br /><br /><br />(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 6 agosto 2024, n. 704</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 18 Apr 2025 12:27:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-in-zona-vincolata-e-bilanciamento-degli-interessi-coinvolti/ 2025-04-18T12:27:46Z Procedura di VIA ed altri titoli abilitativi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-di-VIA-ed-altri-titoli-abilitativi/ <p>L’elemento qualificante della disciplina recata dall'art. 27 - bis del Codice dell’ambiente (nonché dall'art. 27 per quanto riguarda il procedimento unico ambientale di competenza statale) è rappresentata dalla circostanza che l’Autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla Conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili; con l’unico limite rappresentato dal fatto che la determinazione finale deve essere assunta sulla base del provvedimento di VIA. La positiva valutazione degli impatti ambientali è il presupposto per l’ottenimento degli altri titoli abilitativi in seno al nuovo procedimento il cui elemento qualificante è costituito dall’adozione del modulo della conferenza di servizi, così come disciplinata dall’art. 14 - ter della l.n. 241 del 1990, con la conseguenza che la determinazione conclusiva viene assunta dall’Autorità procedente “con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”. La funzione dell’Autorità “competente” non è quindi limitata al solo provvedimento di VIA né rimane neutra rispetto al processo decisionale relativo all’autorizzazione del progetto sottoposto alla valutazione ambientale. La circostanza che nel provvedimento confluiscano, oltre al provvedimento di VIA, anche gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, non può inoltre elidere il fatto che l’effetto autorizzativo deriva dalla stessa determinazione conclusiva della Conferenza stessa (ove positiva), la quale è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle Amministrazioni ordinariamente competenti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 04 Apr 2025 11:10:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-di-VIA-ed-altri-titoli-abilitativi/ 2025-04-04T11:10:54Z Illegittimità di divieto generico all’istallazione degli impianti di trasmissione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-di-divieto-generico-allistallazione-degli-impianti-di-trasmissione/ <p>Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Tale assetto è stato da ultimo esplicitamente ribadito dal legislatore con la modifica dell’art. 8 della l. n. 36 del 2001 (ad opera dall’art. 38, comma 6, della l. n. 120 del 2020), in base al quale “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 04 Apr 2025 11:05:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-di-divieto-generico-allistallazione-degli-impianti-di-trasmissione/ 2025-04-04T11:05:31Z Incompetenza del comune a proibire l'accensione di fuochi d'artificio con previsione regolamentare https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incompetenza-del-comune-a-proibire-laccensione-di-fuochi-dartificio-con-previsione-regolamentare/ <p>È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, trattandosi di disposizione riconducibile alle materie della disciplina degli esplosivi e dell’ambiente di cui all’articolo 117, lettere d) ed s) della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, in base al principio del parallelismo tra competenza legislativa e regolamentare di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione, la potestà regolamentare in tali materie spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle regioni, ma non ai comuni. (1).<br />In motivazione la sezione ha rilevato che il potere regolamentare del Comune in subiecta materia non può desumersi: i) dall’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si limita a stabilire che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private; ii) dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che limita il potere regolamentare del comune ad alcune materie (organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni) escludendo, quindi, una potestà regolamentare generale; iii) dall’articolo 50, commi 5 e 7-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede un potere extra ordinem del sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione a situazioni con rilevanza esclusivamente locale e non estese in un’area più vasta (nella specie, per la situazione di inquinamento della pianura padana).</p> <p><br />È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo per contrasto con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) in quanto volta a limitare l’utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dallo Stato, ad incidere in misura rilevante sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici e a limitare l’esercizio dell’iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione. (2).<br />L’art. 4 della direttiva 2013/29/UE prevede, al paragrafo 1, che «Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva» e, al paragrafo 4, che «Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alla presente direttiva, a patto che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova».</p> <p><br />Il comune non può intervenire con proprio regolamento a disciplinare le sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria (nella specie, mediante divieto assoluto di accensione di fuochi di artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo), in quanto la tutela della qualità dell’aria afferisce alla materia dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) e del comma 6, Cost. rientra nella competenza esclusiva dello Stato sia legislativa sia regolamentare e, inoltre, in base al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, spetta alle regioni adottare un piano recante le misure necessarie per intervenire sulle sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria; la necessità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento non consente di sovvertire il quadro delle fonti. (3).</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.</p> <p>(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.</p> <p>(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.<br />Difformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 2857, secondo cui è legittimo il regolamento per la qualità dell'aria adottato dal comune di Milano che prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica presso impianti di distribuzione di carburante, trattandosi di attività riconducibile al potere previsto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di ovviare al costante, fisiologico e strutturale superamento dei limiti normativi di particelle inquinanti nell'ambito del territorio del comune di Milano.</p> Fri, 04 Apr 2025 10:56:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incompetenza-del-comune-a-proibire-laccensione-di-fuochi-dartificio-con-previsione-regolamentare/ 2025-04-04T10:56:07Z Sulla necessità di una rimessa nel comune di rilascio dell'autorizzazione per il servizio NCC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-necessita-di-una-rimessa-nel-comune-di-rilascio-dellautorizzazione-per-il-servizio-NCC/ <p>L’obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, è&nbsp; finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale, dovendo detto servizio essere&nbsp; svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto&nbsp; ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 della l. n. 21/1992).&nbsp;(1).</p> <p>Con sentenza n. 56 del 2020 la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha ritenuto che detto obbligo sia irrazionale, risolvendosi in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione è stata considerara anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalicante il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco).</p> <p>Unione europea – Libertà di stabilimento – Finalità – Servizio NCC – Localizzazione rimessa – Compatibilità</p> <p>Il regime della necessaria territorialità delle licenze NCC non risulta in contrasto con le regole di diritto eurounitario, e segnatamente con l’art. 49 TFUE in materia di libertà di stabilimento; infatti il predetto art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative in materia, le quali si limitano in parte qua&nbsp; a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale.&nbsp;(2).<br />&nbsp;</p> <p>Comune e provincia – Servizio NCC – Autorizzazione comunale – Rimessa – Ubicazione territorio comune – Necessità – Assenza – Decadenza</p> <p>Ai sensi dell’art. 8, comma 3 l. n. 21 del 1992, per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile d’attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza; ne discende – in applicazione dei principi generali – che il rispetto dei requisiti in questione è indispensabile non solo per il rilascio, ma pure per mantenere il titolo. La mancata disponibilità della rimessa, quand’anche solo sopravvenuta, determinato l’automatica decadenza dall’autorizzazione, per essere venuti meno i relativi presupposti, senza che sia ravvisabile&nbsp; un&nbsp; esercizio del potere di autotutela , sub specie di annullamento o revoca,&nbsp; sul provvedimento adottato.&nbsp;(3).</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023. n. 4795; 11 luglio 2022, n. 5756; 23 giugno 2016, n. 2807.</p> <p>(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023, n. 4795; 23 giugno 2016, n. 2807; 22 ottobre 2015 n. 261; Corte di giustizia UE, sez. III, 13 febbraio 2014, cause riunite, C-162/12 e C-163/12.</p> <p>(3) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>Fonte:</p> Fri, 04 Apr 2025 10:52:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-necessita-di-una-rimessa-nel-comune-di-rilascio-dellautorizzazione-per-il-servizio-NCC/ 2025-04-04T10:52:26Z Conferenza unificata: approvata la modulistica edilizia per l’applicazione del Salva Casa https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Conferenza-unificata-approvata-la-modulistica-edilizia-per-lapplicazione-del-Salva-Casa/ <p>Approvato in conferenza unificata l’accordo tra Governo, Regioni e Anci sulla modulistica edilizia per l’applicazione delle semplificazioni del decreto “Salva Casa”. Ne da notizia il Dipartimento per la Funzione Pubblica in una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale.</p> <p>Con la nuova modulistica cittadini e addetti ai lavori potranno finalmente avere certezza su come fare per presentare una domanda, cosa occorre dichiarare, quale documentazione è necessario allegare, ecc.</p> <p>Grazie ai fondi PNRR del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”, per di più, saranno tempestivamente messi a disposizione i “tracciati dati”, indispensabili per la gestione telematica delle pratiche, che agevoleranno Regioni e Comuni a implementare le novità sui rispettivi sistemi informativi.</p> <p>Questo passaggio fondamentale si aggiunge al percorso di semplificazione avviato dal Dipartimento della funzione pubblica, in merito all’interoperabilità degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e degli Sportelli unici dell’edilizia (SUE).</p> <p>L’accordo è stato raggiunto al termine delle attività istruttorie coordinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le Regioni e l’ANCI, tenendo conto delle linee di indirizzo pubblicate sul sito del ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 30 gennaio scorso.</p> <p>La modulistica approvata, previa intesa in Conferenza Unificata, sarà adottata dalle Regioni e dai Comuni e costituisce un livello essenziale delle prestazioni.&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Fri, 04 Apr 2025 10:49:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Conferenza-unificata-approvata-la-modulistica-edilizia-per-lapplicazione-del-Salva-Casa/ 2025-04-04T10:49:24Z Autorizzazione unica per l'installazione di impianti di telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-linstallazione-di-impianti-di-telefonia-mobile/ <p>È legittima la determinazione negativa della conferenza di servizi ed il conseguente rigetto della domanda di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile che si fonda sulla carenza contenutistica dei documenti prodotti dalla società richiedente in relazione agli elementi tecnico-descrittivi, con specifico riferimento alla descrizione della accessibilità degli impianti da parte del personale incaricato che costituisce presupposto essenziale per l’esito favorevole del procedimento. (1).</p> <p>Tale principio si ricava dall’analisi della sentenza 1988/2025, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato lo scorso 12 marzo.</p> <p><br />In motivazione la sezione ha rilevato che l’art. 87, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), ratione temporis vigente, prevede che l’istanza deve essere conforme all’allegato n. 13, il quale dispone a sua volta che, in sede di richiesta dell’autorizzazione, nella descrizione dell’impianto e delle aree circostanti il richiedente deve descrivere sinteticamente, ma in modo esauriente, oltre al posizionamento degli impianti e alla loro collocazione, “la loro accessibilità da parte del personale incaricato”.</p> <p><br />In conclusione, secondo i giudici di palazzo Spada, il procedimento unico per l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile non comprende anche le opere (nella specie, realizzazione di un passo carrabile per collegare la pubblica via con l’area su cui deve essere realizzata la stazione) che, sia pure strumentali alla installazione, sono esterne e necessitano di un proprio titolo edilizio. (2).</p> <p><br />(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(2) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte</p> Fri, 04 Apr 2025 10:46:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-linstallazione-di-impianti-di-telefonia-mobile/ 2025-04-04T10:46:20Z Licenze per l’esercizio del servizio di n.c.c. e regola della necessaria territorialità comunale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-per-lesercizio-del-servizio-di-n.c.c.-e-regola-della-necessaria-territorialita-comunale/ <p>L’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale.&nbsp;La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.&nbsp;La verifica del rispetto del vincolo di territorialità non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa. (1).</p> <p>Il particolare regime della necessaria territorialità delle licenze del servizio di noleggio con conducente (NCC) non viola le regole di diritto eurounitario, atteso che l’art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative, le quali si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale. (2).</p> <p>(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 2807 del 2016.</p> <p>(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 261; Corte giust. UE, 13 febbario 2014, C-162/12 e C-163/12.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 04 Apr 2025 10:39:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-per-lesercizio-del-servizio-di-n.c.c.-e-regola-della-necessaria-territorialita-comunale/ 2025-04-04T10:39:53Z Autorizzazione integrata ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale/ <p>Le valutazioni sottese alla rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche in materia ambientale, connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici. La “fase della “valutazione del rischio” è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla “scientificità” della valutazione, demandata pertanto ad un organo tecnico, mentre, le successive fasi della gestione del rischio e della decisione si connotano prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la loro “politicità” e sono, pertanto, affidate ad un soggetto “ politico” in quanto implicanti decisioni ampiamente discrezionali”. Ne consegue, quindi, che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio. Il richiamato principio di precauzione consiste, come è noto, in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. “rischi incerti” e si distingue dalla nozione di “prevenzione” in quanto mentre quest’ultima può entrare in gioco solo a fronte di “rischi certi”, ossia in presenza «di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di rischi noti, misurabili e controllabili», la precauzione, al contrario, trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Ne consegue, quindi, che in nome del principio di precauzione, l’intervento preventivo non può attendere l’inconfutabile prova scientifica degli effetti dannosi, ma deve essere predisposto sulla base di attendibili valutazioni di semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche “attualmente” e “progressivamente” disponibili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 28 Mar 2025 13:50:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale/ 2025-03-28T13:50:28Z Vincolo a verde stradale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-a-verde-stradale/ <p>Il vincolo a verde stradale, al pari di quello stradale o di quello a verde pubblico, effettivamente non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, bensì di un vincolo conformativo, in quanto funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Siccome espressione della potestà conformativa del pianificatore, e trovando essa conferma in qualità e limiti intrinseci alla categoria delle res oggetto del diritto di proprietà, tale imposizione ha validità a tempo indeterminato&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 14:03:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-a-verde-stradale/ 2025-03-20T14:03:17Z Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo/ <p>In tema di tutela del demanio, per la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo non è necessaria la preventiva emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte della competente autorità, poiché il reato è integrato dalla mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio. Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui all'art. 1161 cod. nav. è configurabile indipendentemente dalla emanazione, da parte dell'autorità competente, dell'ingiunzione di rimessione in pristino di cui all'art. 54 cod. nav. che costituisce mero "post factum" la cui violazione integra il diverso reato previsto dall'art. 1164 cod. nav.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 14:00:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo/ 2025-03-20T14:00:38Z Annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria a distanza di tempo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-dufficio-di-un-titolo-edilizio-in-sanatoria-a-distanza-di-tempo/ <p>L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro; l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi)”.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 13:54:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-dufficio-di-un-titolo-edilizio-in-sanatoria-a-distanza-di-tempo/ 2025-03-20T13:54:36Z VIA, AIA e PAUR https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-AIA-e-PAUR/ <p>La circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell’A.i.a. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. E invero, la V.i.a. e l’A.i.a. sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi (tanto da legittimare l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi). Così stando le cose, l’autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L’unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 13:49:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-AIA-e-PAUR/ 2025-03-20T13:49:19Z Potestà urbanistica del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potesta-urbanistica-del-Comune/ <p>La potestà urbanistica del Comune è volta a regolare il futuro sviluppo del territorio, ma non incide sulla legittimità degli organismi edilizi già esistenti che, a suo tempo, siano stati legittimamente realizzati (nei cui confronti, se del caso, può attivarsi la ben diversa potestà espropriativa). Un cespite legittimamente preesistente (ossia edificato nel rispetto della normativa sull’uso del territorio all’epoca vigente) non può, dunque, essere interessato da successive modifiche della disciplina urbanistica. Ciò, per vero, da un lato risponde al generale (e fondamentale) principio della certezza del diritto, dall’altro, a ben vedere, è in linea con la ratio stessa del potere urbanistico. Questo, infatti, è volto a garantire l’ordinato sviluppo del territorio: se si ammettesse che un Piano urbanistico possa (non solo disporre per il futuro, ma anche) stravolgere l’attuale assetto dell’edificato, rendendolo illegittimo, si stabilirebbe, implicitamente, la precarietà della pianificazione stessa, sempre soggetta a cambiamenti e ripensamenti ex tunc, ciò che ne svuoterebbe la stessa funzione (e, verosimilmente, si porrebbe in frontale tensione con valori costituzionali quale, per quanto qui di interesse, la libera iniziativa economica privata). Oltretutto, la potestà urbanistica non vive isolatamente, ma in un contesto in cui intervengono anche altri poteri, che essa non può obliterare e su cui non prevale gerarchicamente (nella specie, il potere autorizzatorio regionale in ordine alla costruzione ed esercizio di impianti produttivi).</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 10 Mar 2025 10:11:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potesta-urbanistica-del-Comune/ 2025-03-10T10:11:01Z Differenze tra VIA ed AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00002/ <p>In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco; di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall’art. 29, comma 1, del c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 13:31:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00002/ 2025-03-06T13:31:49Z Pubblici esercizi e disturbo alla quiete pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblici-esercizi-e-disturbo-alla-quiete-pubblica/ <p>Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398" target="_blank">all'art. 659 cod. pen. ((Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)</a>&nbsp;non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 13:26:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblici-esercizi-e-disturbo-alla-quiete-pubblica/ 2025-03-06T13:26:12Z Sportelli Unici per l’Edilizia, al via la consultazione pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-al-via-la-consultazione-pubblica/ <p>Nello specifico si intende raccogliere suggerimenti, riflessioni e commenti su due documenti:</p> <ul> <li>Le&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/rails/active_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--fdf6ffcede3aed344e5488ed3c75fb467f90fc44/Specifiche%20Tecniche%20SUE_Allegato%20Tecnico_v.1.1.pdf?content_type=application%2Fpdf&amp;disposition=inline%3B+filename%3D%22Specifiche+Tecniche+SUE_Allegato+Tecnico_v.1.1.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Specifiche%2520Tecniche%2520SUE_Allegato%2520Tecnico_v.1.1.pdf" target="_blank"><strong>Specifiche tecniche di interoperabilità dei sistemi SUE</strong>&nbsp;elaborate da AgID</a></li> <li>Il&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/processes/interoperabilitasue" target="_blank"><strong>Piano degli interventi</strong>&nbsp;per l’adeguamento a tali Specifiche delle piattaforme SUE ed Enti terzi coinvolti nei procedimenti, redatto da AgID e dal Dipartimento della funzione pubblica</a></li> </ul> <p>Nei documenti oggetto di consultazione sono delineati gli interventi minimi per avviare una prima fase di adeguamento dei sistemi ICT secondo il disegno di un’architettura di interoperabilità SUE che capitalizzi quanto in precedenza definito (e attualmente in fase di attuazione) nel contesto degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).</p> <p>Attraverso la consultazione pubblica tutti gli interessati possono avanzare proposte di revisioni, modifiche e/o integrazioni al fine di migliorare i due documenti sia in termini prettamente redazionali, che, soprattutto, con riferimento ai contenuti. Di particolare interesse saranno considerati&nbsp; i contributi di tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUE, dei soggetti gestori di piattaforme tecnologiche aggregatrici dei SUE o degli Enti terzi coinvolti, dei fornitori di sistemi informatici (Software House, Società in-house, ecc.).</p> <p>L’iniziativa rientra nell’ambito del&nbsp;<strong><em>Progetto “Digitalizzazione delle Procedure (SUAP &amp; SUE)” finanziato a valere sul Sub-Investimento 2.2.3 del PNRR</em></strong>: attraverso di essa il Dipartimento intende assicurare un&nbsp;<strong>processo decisionale trasparente e partecipativo</strong>. Gli esiti della consultazione, infatti, rappresenteranno la base informativa per la definizione dei successivi passaggi del progetto.</p> <blockquote> <p>La consultazione resterà aperta&nbsp;<strong>fino a giovedì 3 aprile 2025</strong>. Per partecipare basta accedere alla piattaforma&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/processes/interoperabilitasue" target="_blank">ParteciPA&nbsp;</a>e compilare un questionario online seguendo le indicazioni fornite.</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 06 Mar 2025 13:15:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-al-via-la-consultazione-pubblica/ 2025-03-06T13:15:04Z Delocalizzazione di impianti di telecomunicazioni: scelte pianificatorie e accordo procedimentale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-scelte-pianificatorie-e-accordo-procedimentale/ <p>Come specificato nella nota di sintesi diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, il contenzioso si inserisce nell’ambito del procedimento di delocalizzazione di impianti di telecomunicazione in un sito divenuto successivamente inidoneo in seguito al rinvenimento di reperti archeologici sottoposti a vincolo da parte della soprintendenza. Nel caso specifico, la società aveva sottoscritto con l'amministrazione un accordo negoziale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui la realizzazione dell'impianto era provvisoria, essendo previsto il trasferimento entro 18 mesi.</p> <p>Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 846 del 3 febbraio 2025, si è pronunciato in materia, in assenza di esatti precedenti nei termini, affermando che "<em>È inammissibile il ricorso proposto avverso le scelte pianificatorie dell'ente locale e contro il piano di delocalizzazione di impianti di telecomunicazioni qualora, previo accordo procedimentale, società ed amministrazione abbiano già convenuto sul carattere provvisorio ed amovibile della struttura e sul suo trasferimento in un sito alternativo. Difatti, l’accoglimento del ricorso non potrebbe comunque esentare la società dal rispetto degli obblighi discendenti da tale accordo, al quale va riconosciuto un effetto negoziale vincolante ed assorbente tra le parti, a prescindere dai provvedimenti impugnati.</em><br /><br /><em>È legittimo il piano di localizzazione di impianti di telecomunicazione che sia adeguatamente motivato con la necessità di consentire la piena fruizione del sito archeologico rispetto alla inevitabile perturbazione derivante dai limiti di sicurezza sanitaria riferiti ai campi elettromagnetici generati dall’impianto ed in ipotesi aumentati dalla collocazione di nuove antenne trasmittenti sul medesimo traliccio."</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 06 Mar 2025 12:59:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-scelte-pianificatorie-e-accordo-procedimentale/ 2025-03-06T12:59:41Z P.A.U.R. e proposta di vincolo paesaggistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/P.A.U.R.-e-proposta-di-vincolo-paesaggistico/ <p>Il procedimento scandito dall’art. 27-bis&nbsp;del decreto legislativo&nbsp; 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente),&nbsp;ha&nbsp; ad oggetto il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione, bensì anche all’esercizio del progetto stesso, configurando pertanto un procedimento “unico” che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo. Il P.A.U.R. peraltro&nbsp; non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti,&nbsp; emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che mantengono la loro autonomia formale, bensì li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. (1)</p> <p>Leggi tutto...</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 06 Mar 2025 12:53:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/P.A.U.R.-e-proposta-di-vincolo-paesaggistico/ 2025-03-06T12:53:59Z Competenza comunale per le sedi farmaceutiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-per-le-sedi-farmaceutiche/ <p>La scelta del legislatore di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della L. n. 27/2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Pertanto, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale, fatta eccezione per i casi di esplicita attribuzione da parte del legislatore alle Regioni e alle Province autonome dell’istituzione di farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.), che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 11:15:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-per-le-sedi-farmaceutiche/ 2025-03-06T11:15:18Z Sulla disapplicazione della ulteriore proroga delle concessioni balneari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-disapplicazione-della-ulteriore-proroga-delle-concessioni-balneari/ <p>È&nbsp;legittima la delibera della giunta comunale di presa d’atto della scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative alla data del 31 dicembre 2023 e di contestuale indizione di gare per l’assegnazione di nuove concessioni.&nbsp;Difatti, oltre tale data, le concessioni cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea le ulteriori proroghe previste dall’articolo 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027). (1).<br />In motivazione la sezione ha precisato che: - l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 sancisce la <strong>validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina</strong> e prevede che le regole inserite nell’art. 4 (che dettano direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi) si applicano limitatamente alle procedure avviate successivamente al 17 settembre 2024, nel rispetto del principio di irretroattività; - risulta abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge 5 agosto 2022, n. 118; peraltro, tale ultima disposizione era da considerarsi tamquam non esset poiché recava ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480, n. 4481).</p> <p><strong>Va disapplicata, per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea, la proroga fino al 30 settembre 2027</strong> delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Non può invocarsi in senso contrario un accordo tra lo stato italiano e la commissione europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027 e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto, sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul&nbsp;dictum&nbsp;della Corte di giustizia dell’Unione euroepa in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni. (2).</p> <p>È legittima la mancata previsione di un rimborso per i manufatti inamovibili in favore dei concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative.&nbsp;Difatti, deve ritenersi compatibile con il diritto europeo l’articolo 49 del codice della navigazione in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale. (3).<br />L'art. 4, comma 9, della l. n. 118 del 2022, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131 del 2024, ha previsto in favore del nuovo concessionario, in aggiunta al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale e sulla base di una perizia redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=202400257&amp;nomeFile=202500183_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">T.a.r. per la Liguria, sezione I, 19 febbraio 2025, n. 183 – Pres. Caruso, Est. Felleti</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 28 Feb 2025 07:56:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-disapplicazione-della-ulteriore-proroga-delle-concessioni-balneari/ 2025-02-28T07:56:49Z Impianti di trasmissione radiomobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasmissione-radiomobile/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Gli impianti di trasmissione radiomobile, essendo parificati a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea generale con qualsiasi zona urbanistica. Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è escluso. Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 [art. 44] d.lgs. n. 259/2003 l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune .</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 27 Feb 2025 14:53:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasmissione-radiomobile/ 2025-02-27T14:53:29Z Impianti di distribuzione di carburanti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-distribuzione-di-carburanti/ <p>Gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 27 Feb 2025 14:47:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-distribuzione-di-carburanti/ 2025-02-27T14:47:13Z Procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione e silenzio assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimenti-autorizzatori-per-linstallazione-di-impianti-di-telecomunicazione-e-silenzio-assenso/ <p><em>Nei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione, disciplinati dall’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003, <strong>l’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 trova applicazione</strong>, essendo necessario che il proponente l’istanza sia reso edotto, in tempo utile, dell’esistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento e con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi del termine legalmente tipizzato. (1).</em></p> <p><em>L’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, <strong>si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego</strong>, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza. (2).</em><br />Sull'impossibilità di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari: v. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468.</p> <p><em>Allorché <strong>l’amministrazione comunale</strong> intenda evitare la formazione del silenzio-assenso <strong>dovrà far pervenire</strong> al soggetto istante il <strong>preavviso di rigetto in tempo utile</strong> perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi <strong>adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione</strong> della istanza, termine che di fatto può allungarsi solo ove l’amministrazione abbia richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003.&nbsp;(Nel caso di specie il Comune non ha chiesto un’integrazione documentale, limitandosi ad inviare il preavviso di rigetto, al novantesimo giorno, il quale non può aver prodotto alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine). (3).</em></p> <p><a title="Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898 – Pres. Volpe, Est. Ravasio" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202305794&amp;nomeFile=202500898_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898 – Pres. Volpe, Est. Ravasio</a></p> <p>Fonte:</p> Thu, 27 Feb 2025 14:34:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimenti-autorizzatori-per-linstallazione-di-impianti-di-telecomunicazione-e-silenzio-assenso/ 2025-02-27T14:34:13Z Contributi regionali per esercizi di vicinato avviati in particolari contesti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-esercizi-di-vicinato-avviati-in-particolari-contesti/ <p>A partire da domani è possibile accedere ai contributi a fondo perduto a sollievo dei costi di funzionamento di unità locali di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei comuni della regione aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle frazioni/località dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.</p> <div>I contributi sono concessi a sollievo dei costi per il funzionamento dell’unità locale sostenuti nell’anno solare di riferimento.</div> <div>&nbsp;</div> <div>La domanda è presentata dalle microimprese potenzialmente beneficiarie&nbsp;<strong>dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2025 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2025&nbsp;</strong>alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio&nbsp;<strong>solo ed&nbsp;esclusivamente in via telematica.</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA402/" target="_blank">Informazioni complete alla pagina dedicata.</a></div> Thu, 27 Feb 2025 14:06:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-esercizi-di-vicinato-avviati-in-particolari-contesti/ 2025-02-27T14:06:44Z Ordine di chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordine-di-chiusura-anticipata-di-un-pubblico-esercizio-per-ragioni-legate-alla-tutela-della-quiete-pubblica/ <p>La possibilità per l’amministrazione di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica trova fondamento nell’art. 9 Tulps, a mente del quale “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”: invero, poiché le situazioni di conflitto con il pubblico interesse, laddove siano coinvolte delle autorizzazioni di polizia, possono anche essere territorialmente o temporalmente circoscritte (in particolare, all’area o al periodo in cui si colloca il fenomeno da eliminare), la modifica dell'orario di apertura di un singolo esercizio è adeguata a rimuovere l’occasione delle condotte moleste per la quiete pubblica (nella specie, i rumorosi assembramenti nelle prospicienze del detto locale), a nulla rilevando – ai fini della legittimità del provvedimento – la circostanza che i fatti lesivi dell’interesse pubblico tutelato fossero o meno imputabili all’esercente del locale o a terzi (non avendo la misura adottata carattere sanzionatorio, bensì preventivo).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:54:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordine-di-chiusura-anticipata-di-un-pubblico-esercizio-per-ragioni-legate-alla-tutela-della-quiete-pubblica/ 2025-02-20T13:54:31Z Occupazione abusiva spazio demaniale mediante strutture balneari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-abusiva-spazio-demaniale-mediante-strutture-balneari/ <p>Integra il reato di cui all'art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327" target="_blank">1161 cod. nav. </a>la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:44:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-abusiva-spazio-demaniale-mediante-strutture-balneari/ 2025-02-20T13:44:25Z Determinazione del contributo di costruzione e poteri della PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA-00001/ <p>Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:20:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA-00001/ 2025-02-20T13:20:43Z Prorogato il termine per l'operatività del Registro informatico pubblico nazionale taxi ed n.c.c. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Prorogato-il-termine-per-loperativita-del-Registro-informatico-pubblico-nazionale-taxi-ed-n.c.c./ <p>Il RENT, che sarà accessibile agli operatori taxi e NCC, nonché ai Comuni, agli UMC e agli Organi di controllo, contiene gli estremi delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico locale non di linea e i dati relativi ai contratti stipulati.</p> <p>Il Ministero dei Trasporti ha accolto, lo scorso 6 febbraio, la richiesta dell’Anci di differire le tempistiche di operatività del RENT, il Registro elettronico Taxi NCC, di 90 giorni.</p> <p>La norma attuale (art. 7 co.3, del D.M. n. 203/2024) prevede che il RENT sia operativo decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero il 4 luglio 2024 scorso. A cui ha fatto seguito la Circolare MIT del 06/09/2024 che ha individuato nel 2 gennaio 2025 la data entro cui le imprese sono definitivamente iscritte nel RENT. A seguito dell’accoglimento della richiesta Anci, il nuovo termine per l’operatività del Registro è il <strong>1 aprile 2025 </strong>(anzichè il 2 gennaio 2025).<br />Sul sito della Motorizzazione è stata pubblicata lo scorso 23 dicembre 2024 una nota “Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio Di Servizio Elettronico” per informare l’utenza interessata rispetto alla progressione con cui le diverse funzionalità saranno messe a disposizione, consentendo di adempiere a quanto prescritto dalla normativa.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/taxi-ncc-accolta-la-richiesta-anci-di-differimento-dei-termini-del-rent/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 20 Feb 2025 12:56:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Prorogato-il-termine-per-loperativita-del-Registro-informatico-pubblico-nazionale-taxi-ed-n.c.c./ 2025-02-20T12:56:41Z Impianti di telefonia mobile, ricorso avverso l'installazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-ricorso-avverso-linstallazione/ <p>I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 953/2025, si sono pronunciati in merito affermando che il termine per proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile) decorre: i) dall’inizio dei lavori, qualora si contesti l’an dell’edificazione, in quanto già dal quel momento si costituisce la “piena conoscenza” della realizzazione dell’opera; ii) dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, qualora si contesti&nbsp;il quomodo dell’edificazione o le modalità di realizzazione dell’opera.</p> <p>Ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile), per integrare la “piena conoscenza” non è necessario avere la conoscenza integrale del provvedimento, ma è sufficiente la percezione dell’esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica.</p> <p>La vicinitas&nbsp;di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull’interesse ad agire, consente di ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e, in ogni caso, chi intende contestare un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale (che non è idoneo ex se a far differire i termini di impugnazione), ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.</p> <p>Rientra nella comune diligenza del proprietario di un immobile che, in caso di reiterata e prolungata assenza, possa e debba investire un altro soggetto dei compiti destinati alla manutenzione e alla conservazione del bene, per cui il dies a quo per l’impugnazione di un’opera edilizia visibile non può essere differito ove l’interessato risieda in altro comune e si rechi saltuariamente nel luogo ove è situata l’opera contestata.</p> <p>A corredo delle suddette massime nella nota diffusa in merito si legge anche che il Consiglio di Stato, in motivazione, ha precisato che il principio opera anche nel caso in cui i ricorrenti risiedano in altro comune e si rechino saltuariamente (nella specie, per le vacanze estive) nel luogo in cui è ubicata l’opera contestata. In caso contrario, si perverrebbe alla paradossale conclusione che, anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo, l’azione di annullamento sarebbe proponibile con la semplice affermazione di non essere stati più presenti sul luogo, con evidente vulnus del sistema processuale amministrativo che, per l’ipotesi di lesione dell’interesse legittimo, prevede un termine decadenziale a tutela della certezza dei rapporti pubblicistici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 20 Feb 2025 11:26:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-ricorso-avverso-linstallazione/ 2025-02-20T11:26:14Z Impianti eolici e siti tutelati SIC, ZPS, ZSC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-eolici-e-siti-tutelati-SIC-ZPS-ZSC/ <p>Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 68 del 7 gennaio 2025 si è pronunciato in una materia per cui non sussistono precedenti negli esatti termini, affermando, come si legge nelle due massime diffuse dagli organi di giustizia amministrativa , che l’art. 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nella parte in cui per introdurre le misure di conservazione richiede di assicurare la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, in quanto&nbsp;norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata dalle regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare la zona speciale di conservazione (ZSC) e la zona di protezione speciale (ZPS). Detto disposto normativo non si applica pertanto nella regione Piemonte che ha superato detta inerzia con la previsione degli artt. 39 e 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che&nbsp;prevedono che i SIC si individuino su parere degli enti locali interessati&nbsp;e che&nbsp; si tenga conto delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione, senza richiedere&nbsp;un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati.</p> <p>Ed inoltre definendo legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC), di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l’amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto&nbsp;&nbsp;di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri&nbsp; non illogici. Né in senso contrario rileva la circostanza che detto atto di indirizzo non vieti in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata, non potendosi&nbsp; considerare illegittimo l’operato della regione stessa nel momento in cui essa,&nbsp; sulla base di una motivazione congrua, abbia reso questa norma più severa per un sito ben individuato.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 20 Feb 2025 11:16:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-eolici-e-siti-tutelati-SIC-ZPS-ZSC/ 2025-02-20T11:16:50Z Sagre, feste e fiere tradizionali, contributi regionali 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2025/ <p>Pubblicato sul&nbsp;<a href="http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/02/19/8" target="_blank">BUR ordinario n. 8 del 19 febbraio 2025</a>&nbsp;il Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 6 febbraio 2024, n. 4797 recante "Artt. 4 e 5 della&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&amp;legge=7&amp;lista=0&amp;fx=lex">legge regionale 3 maggio 2019, n. 7</a>&nbsp;“<em>Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche ed integrazioni. Emanazione avviso per l’anno 2025 e approvazione modulistica</em>."</p> <p>Possono accedere ai contributi, in qualità di soggetti organizzatori, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie, che nell'anno 2025 organizzano manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, seguendo&nbsp;la procedura&nbsp;ed utilizzando la modulistica contenuta nell'allegato A del Decreto.</p> <p>I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.</p> <p>Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00</p> <p>Sandra Leita tel. 0432 555808 (responsabile dell’istruttoria)<br />Zuccaro Paolo tel. 0432 555271</p> Wed, 19 Feb 2025 14:55:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2025/ 2025-02-19T14:55:14Z Campo da padel e regime opere precarie https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campo-da-padel-e-regime-opere-precarie/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>La costruzione di un'opera destinata a soddisfare esigenze non temporanee richiede il rilascio del titolo edilizio seppure la stessa sia stata realizzata con materiali facilmente amovibili. Al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre, pertanto, avere riguardo al 'criterio funzionale' e non al 'criterio strutturale'. L’utilizzo del “criterio funzionale” depone decisamente per la non amovibilità di una struttura chiaramente volta a soddisfare esigenze perduranti e non certamente temporanee, rappresentate dal praticare lo sport del padel al coperto lungo tutto l’anno, eccezion fatta forse dei mesi più caldi dell’anno.</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 06 Feb 2025 11:06:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campo-da-padel-e-regime-opere-precarie/ 2025-02-06T11:06:38Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, pubblicati gli avvisi di finanziamento per Enti terzi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-Enti-terzi/ <p>Sono stati pubblicati&nbsp;sulla piattaforma&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank"><strong>padigitale2026.gov.it</strong></a>&nbsp;<strong>gli Avvisi</strong>, rivolti a Comuni e Regioni, per il finanziamento dell’adeguamento alle nuove Specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).</p> <p>Gli Avvisi hanno una dotazione finanziaria di&nbsp;<strong>circa 50 Milioni di Euro</strong>&nbsp;a valere sul Sub-investimento PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&amp;SUE)”, che si aggiungono a quanto già stanziato nei mesi scorsi per l’adeguamento delle piattaforme SUAP.</p> <p>I beneficiari di questa nuova tornata di finanziamenti saranno nuovamente i&nbsp;<strong>Comuni,&nbsp;</strong>che potranno finanziare l’adeguamento alle specifiche di interoperabilità delle piattaforme in uso per lo scambio delle pratiche fra gli uffici tecnici comunali e i SUAP, e le&nbsp;<strong>Regioni&nbsp;</strong>che, in qualità di Soggetti aggregatori, mettono a disposizione degli Enti terzi del loro territorio proprie piattaforme condivise per la gestione delle pratiche provenienti dai SUAP.</p> <p>Le amministrazioni interessate potranno presentare la propria candidatura per ottenere il sostegno finanziario dell’adeguamento delle proprie componenti informatiche Enti terzi, così da conformarsi secondo quanto previsto dal&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto interministeriale del 26 settembre 2023.</a></p> <p>I finanziamenti concessi saranno erogati sotto forma di un contributo forfettario, riconosciuto a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ogni progetto avrà un importo stabilito in base alla tipologia di intervento e alla dimensione del Soggetto attuatore.</p> <p><strong>Le domande di ammissione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 7 marzo 2025</strong>.</p> <p>Nelle prossime settimane saranno pubblicati analoghi Avvisi riservati ad altre tipologie di Enti Terzi coinvolti nei procedimenti SUAP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 05 Feb 2025 13:34:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-Enti-terzi/ 2025-02-05T13:34:53Z Depositi di merci o di materiali su suolo inedificato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Depositi-di-merci-o-di-materiali-su-suolo-inedificato/ <p>Il d.p.r. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1-lett. e), assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. In particolare, il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. e.7) - considera come "nuova costruzione" la realizzazione di depositi di merci o di materiali su suolo inedificato. La qualificazione dell’intervento in termini di “nuova costruzione” postula, tuttavia, un “quid pluris” da individuarsi, appunto, nella permanente trasformazione del suolo mercé la destinazione non temporanea dell’area di sedime all’uso “deposito”, ancor più nei casi in cui tale “trasformazione” avvenga in zona a diversa destinazione urbanistica. Fattispecie relativa alla realizzazione di un deposito (stoccaggio) autoveicoli per la loro esposizione/vendita (id est, commercializzazione) che rappresenta un’opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze (di natura economica) non improvvise o transeunti; ricade in zona agricola di rilievo paesaggistico; è destinata, pertanto, a produrre quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare, idonea, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore del contesto ambientale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Jan 2025 15:18:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Depositi-di-merci-o-di-materiali-su-suolo-inedificato/ 2025-01-30T15:18:30Z Installazione antenne e necessità autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-antenne-e-necessita-autorizzazione-paesaggistica/ <p>La disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nell’assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica ma senza che ciò riverberi i sui effetti sui vincoli paesaggistici gravanti sull’area. Per i tralicci o antenne di notevoli dimensioni (nella fattispecie, alta oltre 12 metri) è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Jan 2025 15:15:09 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-antenne-e-necessita-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-01-30T15:15:09Z Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costituzione-dellAlbo-nazionale-delle-attivita-commerciali-delle-botteghe-artigiane-e-degli-esercizi-pubblici/ <p>In GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2025 il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-01-16&amp;atto.codiceRedazionale=25G00002&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Decreto Legislativo n. 219 del 27 dicembre 2024</a> in merito alla “<em>Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118</em>“.</p> <p>Il decreto definisce, in attuazione della delega di cui all’articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l’istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 24 Jan 2025 09:29:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costituzione-dellAlbo-nazionale-delle-attivita-commerciali-delle-botteghe-artigiane-e-degli-esercizi-pubblici/ 2025-01-24T09:29:38Z Manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-popolari-pubbliche-o-private-nelle-quali-vengono-impiegati-equidi/ <p>Pubblicata in GU Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2025 l “<em><strong>Ordinanza&nbsp;contingibile e urgente, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati</strong></em>” 23 dicembre 2024 del Ministero della Salute.</p> <p>A norma dell’articolo 1 le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla ordinanza e all’allegato A alla stessa.</p> <p>Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.</p> <p>Fonte:</p> Fri, 24 Jan 2025 09:24:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-popolari-pubbliche-o-private-nelle-quali-vengono-impiegati-equidi/ 2025-01-24T09:24:48Z Contributi regionali per progetti, manifestazioni ed iniziative promozionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-progetti-manifestazioni-ed-iniziative-promozionali/ <p>L'Amministrazione regionale sostiene progetti, manifestazioni e iniziative promozionali che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e che producono&nbsp;importanti ricadute positive in ambito turistico ed economico sui territori interessati.</p> <p>Possono beneficiare dei contributi&nbsp;soggetti pubblici e privati, ad esempio: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese.<br />Se si tratta di&nbsp;imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola del&nbsp;<em>de&nbsp;minimis</em>&nbsp;di cui al Regolamento UE 2023/2831, oppure nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del Regolamento UE&nbsp;651/2014.</p> <p>Le domande di finanziamento per il&nbsp;<strong>bando 2025</strong>&nbsp;devono essere presentate - esclusivamente con procedura informatizzata -<strong>dalle ore 12:00:00 di giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 12:00:00 di venerdì 31 gennaio 2025</strong>.<br />I progetti sono valutati dal&nbsp;&nbsp;<em>Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica</em>.<br />Per la presentazione e l'inoltro delle domande&nbsp;consultare&nbsp;<a class="blank" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/allegati/20241230_Linee_Guida_Mirate_2.pdf" target="_blank">le Linee guida</a>.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/articolo.html" target="_blank">Tutte le info e accesso alle istanze on line cliccando qui.</a></p> Thu, 16 Jan 2025 15:18:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-progetti-manifestazioni-ed-iniziative-promozionali/ 2025-01-16T15:18:16Z Distanza delle costruzioni dalle linee ferrate https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanza-delle-costruzioni-dalle-linee-ferrate/ <p>Dalla qualificazione come ferrovia ordinaria o metropolitana di un tratto di linea ferrata deriva la normativa applicabile, applicandosi, nel primo caso (ferrovia ordinaria), le distanze previste dall’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, mentre, nel caso in cui si tratti di una mera linea metropolitana urbana, le meno restrittive distanze previste dall’art. 51. L’art. 49, D.P.R. n. 753/1980, stabilisce che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Il successivo art. 51 prevede che “lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”. L’art. 1 della legge n. 1042 del 1969 definisce “ferrovia metropolitana” quel “sistema di trasporto rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti”.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 16 Jan 2025 15:07:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanza-delle-costruzioni-dalle-linee-ferrate/ 2025-01-16T15:07:58Z Nuova classificazione ATECO 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-classificazione-ATECO-2025/ <p>A partire dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consentirà di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l'evoluzione del sistema produttivo italiano.<br />La struttura di ATECO 2025, articolata in codici e titoli, è disponibile sul sito istituzionale dell’Istat nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.<br />La data di adozione è il <strong>1° aprile 2025,</strong> dal quel momento Imprese e liberi professionisti potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.<br />Nei prossimi mesi, l'Istat metterà progressivamente a disposizione strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione.<br />La nuova classificazione sostituisce la precedente ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, ed è in linea con i nuovi parametri stabiliti dai Regolamenti europei e con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.</p> <p><strong><span class="bordeaux_bold">ATECO 2025 IN BREVE</span></strong></p> <ol> <li>ATECO 2025 entra in vigore il 1° gennaio 2025</li> <li>ATECO 2025 è implementata da Istat, sistema camerale e fiscale a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>A imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025</li> <li>Imprese e liberi professionisti potranno comunicare, verificare o confermare ai diversi Enti la propria attività economica utilizzando i nuovi codici ATECO 2025 esclusivamente a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>Per richieste di chiarimento in merito alla classificazione ATECO 2025 contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>Per segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione contattare l’Istat scrivendo a&nbsp;<a href="mailto:comitatoatecoistat@istat.it">comitatoatecoistat@istat.it</a></li> </ol> <p><span class="bordeaux_bold">APPROFONDIMENTI</span></p> <p><span class="celeste_bold">»</span>&nbsp;<a class="continua" href="https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/" target="_blank">https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/</a>&nbsp;<span class="sottotitolo">(link esterno)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:59:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-classificazione-ATECO-2025/ 2025-01-16T14:59:48Z Valutazioni edilizie e silenzio-assenso: la disciplina del Codice delle Comunicazioni Elettroniche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazioni-edilizie-e-silenzio-assenso-la-disciplina-del-Codice-delle-Comunicazioni-Elettroniche/ <p><em>Il sistema del silenzio-assenso previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’impianto e della maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico. (1).</em><br />In applicazione di tale principio la sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento emesso dall’ente locale che ha ritenuto necessaria l’acquisizione di apposito titolo abilitativo, anziché effettuare le verifiche di carattere edilizio nell’ambito del procedimento unico disciplinato dall’art. 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). In motivazione, il collegio ha ritenuto manifestamente infondata ed irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’amministrazione locale dell’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per contrasto con gli articoli 3, 9, 117 e 118 della Costituzione evidenziando che l’interpretazione fornita non oblitera le valutazioni di carattere edilizio, imponendo, esclusivamente, ai comuni di effettuarle nell’ambito dell’unico procedimento previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.<br />&nbsp;</p> <p><em>In relazione alla domanda di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), il dispositivo tecnico denominato “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento. Pertanto, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore viene, infatti, realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”. (2).</em></p> <p><a title="Consiglio di Stato, sezione VI, 30 dicembre 2024, n. 10468 – Pres. Volpe, Est. Cordì" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202401706&amp;nomeFile=202410468_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione VI, 30 dicembre 2024, n. 10468 – Pres. Volpe, Est. Cordì</a></p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:52:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazioni-edilizie-e-silenzio-assenso-la-disciplina-del-Codice-delle-Comunicazioni-Elettroniche/ 2025-01-16T14:52:15Z Sale da gioco e limitazioni orarie per contrastare la ludopatia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sale-da-gioco-e-limitazioni-orarie-per-contrastare-la-ludopatia/ <p><em>La regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, poiché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica, pertanto, l’adozione di misure restrittive. (1).</em></p> <p><em>L’interesse pubblico alla tutela della salute deve ritenersi prevalente su quello economico dei gestori delle sale gioco, per cui l’eventuale riduzione degli introiti di questi ultimi, dipendente dalla riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco e di apertura delle sale gioco, che non sia tale da determinare la chiusura di tali attività, è da considerare proporzionale allo scopo e tale da contemperare gli interessi in conflitto, che, in ogni caso, hanno una diversa tutela. (2).</em></p> <p><em>Il diverso trattamento, quanto a orari di apertura, riservato al casinò municipale di Venezia, rispetto alle sale da gioco e alle sale bingo trova la propria giustificazione nella speciale disciplina a cui il medesimo è soggetto giacché agli operatori della casa da gioco è consentito allontanare i giocatori ritenuti dei casi “patologici” anche su segnalazione dei familiari. (3).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:45:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sale-da-gioco-e-limitazioni-orarie-per-contrastare-la-ludopatia/ 2025-01-16T14:45:43Z Illegittimità del diniego di autorizzazione N.C.C. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-del-diniego-di-autorizzazione-N.C.C./ <p><em>È illegittimo il diniego di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente che sia fondato sulla previsione contenuta nell’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12 – in virtù del quale non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività dell’archivio informatico delle imprese esercenti i servizi di taxi e noleggio con conducente – in quanto la scelta amministrativa adottata impinge, senza alcuna limitazione temporale, su diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) e la libertà di stabilimento, con la connessa tutela della concorrenza tra le imprese, anche nel più esteso ambito unionale (articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 49 TFUE). Inoltre, vanno applicati i principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 2024, n. 137 la quale, anche se successiva al provvedimento impugnato, determina la cessazione della efficacia erga omnes della norma contenuta nell’articolo 10-bis, comma 6 dichiarata incostituzionale ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma risulti ancora rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento, escluso solo per i c.d. “rapporti esauriti”. (1).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:39:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-del-diniego-di-autorizzazione-N.C.C./ 2025-01-16T14:39:15Z Autonomia dell'autorizzazione paesaggistica rispetto ai titoli edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-dellautorizzazione-paesaggistica-rispetto-ai-titoli-edilizi/ <p>L’autorizzazione paesaggistica&nbsp;<strong>costituisce atto autonomo rispetto ai titoli edilizi</strong>&nbsp;che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio.</p> <p>Pertanto, anche qualora dovesse essere rilasciato il Permesso di Costruire, il mancato invio dell’autorizzazione paesaggistica, ove obbligatoria, costituisce una&nbsp;<strong>violazione di legge che rende l’immobile abusivo</strong>.</p> <div class="col testo-news mt-2"> <p>A ribadirlo è il&nbsp;<strong>Consiglio di Stato</strong>&nbsp;con la&nbsp;<strong>sentenza del 29 novembre 2024</strong>,&nbsp;<strong>n. 9606,</strong>&nbsp;accogliendo il ricorso di una Soprintendenza per la riforma della sentenza di primo grado relativa a un’<strong>istanza di accertamento di compatibilità</strong>&nbsp;– richiesta ai sensi dell’<strong>art. 167, comma 4</strong>, del D.lgs. n. 42/2004 (<strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>) – per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia e dall’autorizzazione paesaggistica.</p> <p>In particolare, la Soprintendenza aveva correttamente negato il rilascio dell’accertamento in quanto gli abusi erano stati eseguiti in corrispondenza di un locale sottotetto conseguito senza l’<strong>autorizzazione paesaggistica obbligatoria</strong>, trattandosi di area sottoposta a vincoli ambientali, e pertanto gli interventi non sono risultati conformi sotto il profilo paesaggistico.</p> <p>Spiega Palazzo Spada che l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto del tutto autonomo rispetto al&nbsp;<strong>permesso di costruire</strong>&nbsp;o altri titoli edilizi. Difatti, mentre questi sono finalizzati ad autorizzare i lavori in ambito urbanistico-edilizio, l’autorizzazione paesaggistica serve invece a legittimarli sotto il profilo paesaggistico.</p> <p>I due atti di assenso, infatti, operano su piani diversi, visto che tutelano interessi pubblici differenti, e di conseguenza, il rilascio del&nbsp;<strong>t</strong>itolo edilizio non legittima in alcun modo gli interventi anche dal punto di vista paesaggistico.</p> <p>Si fa presente, peraltro, che esiste un principio di&nbsp;<strong>autonomia</strong>&nbsp;anche tra l’<strong>illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico</strong>, come anche un’autonomia tra i rispettivi procedimenti e i regimi sanzionatori.</p> <p>Si chiarisce quindi che: “<em>l’omesso invio delle pregresse autorizzazioni paesaggistiche di per sé costituisce una evidente violazione di legge…nella specie, l’omesso invio rende quegli atti… inefficaci ed improduttivi di effetti giuridici […], perché necessariamente soggetti ex lege alla fase integrativa dell’efficacia mediante il controllo</em>”</p> <p>Nel caso in esame, si evidenzia che la Soprintendenza abbia sostanzialmente rilevato l’impossibilità di esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai soli lavori di&nbsp;<strong>completamento del sottotetto</strong>&nbsp;per i quali è stata richiesta, essendo che lo stesso sottotetto è stato realizzato in origine senza l’autorizzazione paesaggistica obbligatoria.</p> <p>Come specificato nel preavviso di rigetto, infatti, la documentazione integrata all’istanza non è sufficiente al fine di attestare la legittimità dell’intera costruzione per come si presenta nello stato attuale, in relazione alla quale si ritiene che siano stati conseguiti abusi ulteriori e maggiori rispetto a quanto dichiarato nella stessa istanza.</p> <p>Il&nbsp;<strong>sottotetto</strong>&nbsp;al quale accedono i lavori oggetto del parere negativo, appunto, è risultato dotato di aperture e di divisioni interne funzionali ad un uso residenziale, oltre che di vari lucernari e terrazzi a tasca, e risulta quindi&nbsp;<strong>in contrasto con quanto disposto dall’art. 167 del Codice dei beni culturali</strong>&nbsp;per il rilascio della compatibilità paesaggistica, che è stata correttamente negata.</p> <p>A nulla rilevano peraltro l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia originariamente concesse per la realizzazione del fabbricato principale, che&nbsp;<strong>non coprono tutti gli interventi</strong>, né quelli originari né quelli successivi, che hanno interessato l’immobile in questione. Il ricorso è stato quindi accolto, annullando il dispositivo della sentenza di primo grado.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> Thu, 16 Jan 2025 14:29:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-dellautorizzazione-paesaggistica-rispetto-ai-titoli-edilizi/ 2025-01-16T14:29:48Z Comuni aderenti al portale regionale, i SUE a quota 173, i SUAP stabili a 196 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-173-i-SUAP-stabili-a-196/ <h3 class="titFaq">&nbsp;</h3> <p class="Standard">La&nbsp;<a class="blank" title="vai al testo completo " href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14</a>&nbsp;ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="blank" title="consulta il Regolamento [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=">DPR 7 settembre 2010, n. 160</a>.</p> <p class="Standard">SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="blank" title="vai alla presentazione" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf" target="_blank">P.N.R.R.</a></p> <p class="Standard">Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso il Comune di Povoletto e Nimis i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 173 (80,46%), restano stabili i 196 Comuni che esercitano la funzione SUAP (91,16%).</p> <p class="Standard">Disporre di tutti i servizi dei SUAP e dei SUE su un'unica piattaforma, integrati nella stessa interfaccia, con modulistica on line standardizzata ed unificata su base regionale è una soluzione:</p> <ul> <li>efficiente ed economica per i Comuni che la scelgono, considerato che il&nbsp;portale regionale sarà sottoposto ad una completa rivisitazione disposta dal Decreto Interministeriale recante “<em>Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;</em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=" target="_blank"><em>decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</em></a><em>, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”<strong>&nbsp;(</strong></em><a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false"><strong><em>GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</em></strong></a><strong><em>)”.</em></strong></li> <li>efficace per chi deve inviare pratiche di edilizia sia produttiva che residenziale, potendo disporre di&nbsp;una piattaforma telematica unica per l'invio di tutte le pratiche edilizie.</li> </ul> <p>L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al DPR 160/2010 è finanziato dal&nbsp;<a class="blank" href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">subinvestimento PNRR 2.2.3</a>&nbsp;"<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p>Il nuovo portale SUAP-SUE sarà realizzato tramite la società in house INSIEL S.P.A., a partire da un'architettura denominata AgileFVg, già realizzata per gestire procedure anche complesse di competenza della Regione (che non è previsto passino dal SUAP).</p> Thu, 02 Jan 2025 07:38:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-173-i-SUAP-stabili-a-196/ 2025-01-02T07:38:19Z Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-BDSR-00001/ <p>Ad oggi sono <a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/mappa-italia" target="_blank">8.513</a> le&nbsp;strutture che hanno ottenuto il CIN nella nostra Regione, cioè il&nbsp;55,48% di CIN rilasciati sul totale di 15.343 strutture registrate&nbsp;nella&nbsp;Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR).</p> <div class="subtitle">Si ricorda che il Ministero del turismo, su richiesta del titolare/locatore, assegna tramite apposita procedura automatizzata il nuovo codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive.</div> <div class="subtitle">Tale piattaforma digitale, realizzata dal Ministero del turismo in collaborazione con le regioni e le province autonome, è operativa ai fini del rilascio Codice identificativo nazionale&nbsp;(CIN) dal 1 settembre 2024 online al seguente link:&nbsp;&nbsp;<a class="blank" title="Banca dati nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni brevi e/o turistiche [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/</a>.</div> <p><strong>Il termine per il conseguimento (ricezione) del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025. </strong>Pertanto&nbsp;dal 2 gennaio 2025 le strutture non in possesso del codice identificativo sono suscettibili di sanzione per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN.</p> <p>Per informazioni su come ottenere il CIN&nbsp;<a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">clicca qui</a>.</p> Mon, 30 Dec 2024 07:40:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-BDSR-00001/ 2024-12-30T07:40:08Z Saldi invernali 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2025/ <h3 class="titFaq">&nbsp;</h3> <p>I tradizionali saldi invernali in FVG iniziano come di consueto il 4 gennaio 2025, primo giorno feriale antecedente l'Epifania, mentre il termine finale rimane quello del 31 marzo.<br />Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo e sono regolate dall'art. <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&amp;legge=29&amp;lista=0&amp;fx=lex#art34" target="_blank">34 della L.R. 29/05</a>.</p> <p>Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente.</p> <p>La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.</p> <p>È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.</p> Mon, 30 Dec 2024 07:24:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2025/ 2024-12-30T07:24:20Z Illegittimità dei divieti assoluti e generalizzati di installazione impianti telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-dei-divieti-assoluti-e-generalizzati-di-installazione-impianti-telefonia-mobile/ <p>La pacifica qualificazione degli impianti di telefonia mobile in termini di opere di urbanizzazione primaria non può legittimare l’imposizione di aprioristici divieti assoluti e generalizzati alla loro installazione prescindendo da una valutazione in concreto dell’esigenza di assicurare una copertura di segnale all’intero territorio pena la configurazione di una illegittima limitazione alla localizzazione di dette strutture.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 27 Dec 2024 10:53:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-dei-divieti-assoluti-e-generalizzati-di-installazione-impianti-telefonia-mobile/ 2024-12-27T10:53:12Z Decadenza del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-del-permesso-di-costruire/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>In ordine ai caratteri del provvedimento di decadenza del permesso di costruire ex art. 15 d.p.r. n. 380/2001 va rilevato che: a) in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, l. n. 241 del 1990, è sempre richiesto che l'amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, sicché risulta necessaria l'adozione di un formale provvedimento in relazione all'esercizio del potere attribuito dall'art. 15 del testo unico dell’edilizia; b) alla luce del tenore testuale delle norme sancite dall'art. 15, commi 2 e 2 bis, dello stesso testo unico è necessario, per evitare la decadenza, che il titolare richieda una proroga prima della decorrenza del termine di cui si tratta; c) risponde ad un principio generale dell'ordinamento la regola secondo cui la proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi; la presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell'interesse del privato alla realizzazione dell'intervento programmato, sia nei rapporti con l'amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero avere un qualche interesse ad opporsi all'altrui iniziativa edificatoria</p> Leggi tutto...</div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Fri, 27 Dec 2024 10:49:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-del-permesso-di-costruire/ 2024-12-27T10:49:35Z Legge annuale per il mercato e la concorrenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza/ <p>Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-17&amp;atto.codiceRedazionale=24G00215&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Legge 16 dicembre 2024, n. 193 </a>“<em>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”</em> che contiene, in particolare, disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all’approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l’intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.</p> <p>L'art. 26&nbsp;stabilisce che&nbsp;entro un anno dall’entrata in vigore della legge&nbsp;venga emanato&nbsp;un decreto legislativo per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività (<strong>dehors</strong>).<br />Prevede inoltre che i <strong>Comuni adeguino i propri Regolamenti</strong> per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.<br />Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.</p> Thu, 19 Dec 2024 15:52:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza/ 2024-12-19T15:52:30Z Abusi edilizi ed attività commerciali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusi-edilizi-ed-attivita-commerciali/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>In sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico - edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere, con l'ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz'altro legittimo, ove fondato su rappresentate ed accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l'attività commerciale viene svolta; il legittimo esercizio dell'attività commerciale è, pertanto, ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico - edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 19 Dec 2024 15:43:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusi-edilizi-ed-attivita-commerciali/ 2024-12-19T15:43:19Z Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-dei-regimi-amministrativi-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili/ <p>In GU Serie Generale il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-12&amp;atto.codiceRedazionale=24G00205&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024</a>&nbsp;recante la “<em>Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118" target="_blank">legge 5 agosto 2022, n. 118</a></em>“.</p> <p>Il&nbsp;decreto intende assicurare, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie&nbsp;rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>Esso, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118" target="_blank">legge 5 agosto 2022, n. 118</a>, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.</p> <p>I regimi sono 3, cioè a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata (c.d. P.A.S.); c) autorizzazione unica.</p> <p>Il proponente&nbsp;utilizza la <strong>piattaforma unica digitale SUER</strong> e un <strong>modello unico adottato con decreto&nbsp; del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza&nbsp; unificata</strong>, sia in caso di presentazione della P.A.S. al comune competente, sia in caso di presentazione della domanda di autorizzazione unica all'Autorità competente (Regione o Provincia, Ministero).</p> <p>La piattaforma SUER&nbsp;realizzata dal <a href="https://www.gse.it/ricerca?q=suer" target="_blank">GSE </a>è stata istituita con <a href="https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_23-10-2024.pdf" target="_blank">Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 ottobre 2024.</a><br /><span class="art_text_in_comma">Gli impianti e le infrastrutture energetiche sono infatti espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;160~art4-com11" target="_blank">DPR 7 settembre 2010, n. 160&nbsp;art.2, comma 4.</a></span><br />Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.<br /><br />Per gli interventi di cui al primo periodo di cui all’art. 1 comma 1° del provvedimento resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.</p> <p>Il decreto entra in vigore il <strong>30 dicembre 2024</strong>.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 19 Dec 2024 14:25:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-dei-regimi-amministrativi-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili/ 2024-12-19T14:25:19Z Cambio di destinazione d’uso senza opere e necessità del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-senza-opere-e-necessita-del-permesso-di-costruire/ <p>Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 9823 del 9 dicembre 2024, afferma che la legittima applicazione dell’art. 52, comma 3-bis l.r. Lombardia n. 12 del 2005, secondo cui i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche senza la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e centri sociali, sono soggetti a permesso di costruire, richiede un accertamento concreto dell’aumento del carico urbanistico determinato dalla nuova destinazione d’uso rispetto a quella precedente. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento comunale che ordina il ripristino della destinazione d’uso senza opere, da laboratorio artigianale a luogo di culto, in assenza di un’adeguata istruttoria sull’effettivo aumento del carico urbanistico.</p> <p>Nell’ipotesi specifica, come chiarito nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha evidenziato che gli accertamenti della polizia locale constatavano o la mancanza di attività in corso o lo svolgimento di attività di studio, ma non testimoniavano un effettivo incremento del carico urbanistico.</p> <p>Conforme a un precedente pronunciamento dello stesso Consiglio di Stato, è specificato che l’accertamento del maggiore carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla funzione prioritaria di compensare la collettività per il nuovo carico urbanistico che si riversa sulla zona. Per aumento del carico urbanistico si intende sia la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, sia l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 19 Dec 2024 14:14:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-senza-opere-e-necessita-del-permesso-di-costruire/ 2024-12-19T14:14:22Z Divieti di localizzazione impianti di telecomunicazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Divieti-di-localizzazione-impianti-di-telecomunicazione/ <p>Previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione di impianti di TLC in talune aree del territorio comunale, sono illegittime, salvo che: I) la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti; II) non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi – per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale – la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio; III) non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 12 Dec 2024 12:19:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Divieti-di-localizzazione-impianti-di-telecomunicazione/ 2024-12-12T12:19:20Z Delocalizzazione di una sala gioco situata a distanza inferiore ai limiti di legge dai luoghi sensibili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-una-sala-gioco-situata-a-distanza-inferiore-ai-limiti-di-legge-dai-luoghi-sensibili/ <p><em>È legittimo il provvedimento dell'ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l'apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte di una possibile utenza. (1).</em><br />Nel caso di specie, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il Consiglio di Stato ha accertato che la sala giochi era situata a distanza inferiore dai limiti di legge da una chiesa e che era possibile delocalizzare detta sala giochi in altre aree del territorio comunale, tenendo conto anche delle evenutuali limitazioni dello strumento urbanistico.</p> <p><br /><em>La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati, per contrastare il fenomeno della ludopatia, non contrasta con l’art. 3 Cost., non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. La legge che impone il distanziometro non contrasta infine con l'art. 41 Cost., esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute. (2).</em><br /><br /></p> <p>Fonte:</p> Thu, 12 Dec 2024 11:43:10 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-una-sala-gioco-situata-a-distanza-inferiore-ai-limiti-di-legge-dai-luoghi-sensibili/ 2024-12-12T11:43:10Z Sportelli Unici per le Attività Produttive: nuove risorse disponibili per l’adeguamento dei software enti terzi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-nuove-risorse-disponibili-per-ladeguamento-dei-software-enti-terzi/ <p>Dopo il finanziamento dell’<strong>adeguamento delle piattaforme tecnologiche SUAP comunali</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>regionali</strong>&nbsp;alle nuove&nbsp;<strong>“Specifiche tecniche di interoperabilità”</strong>, ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2023, il Dipartimento della funzione pubblica si appresta a pubblicare nuovi bandi di finanziamento, stavolta destinati a tutte le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP, a partire dagli Uffici tecnici Comunali e tenute, pertanto, anch’esse ad adeguarsi alle nuove modalità di interazione con i SUAP.</p> <p>Si apre dunque la possibilità anche per questi Enti di ottenere un finanziamento per adeguare i rispettivi sistemi informativi già utilizzati per lo scambio di documenti con i SUAP o per aderire ad una delle soluzioni messe a disposizione per completare l’interoperabilità dell’ecosistema SUAP.</p> <p>Il Dipartimento della funzione pubblica ha, quindi, avviato un’indagine esplorativa volta a mappare la potenziale platea dei soggetti ammissibili al finanziamento e raccogliere dati sulle modalità di adeguamento che intendono intraprendere.</p> <p>Le amministrazioni interessate sono, pertanto, invitate a compilare l’apposito&nbsp;<a href="https://supportosuapsue.invitalia.it/" target="_blank">questionario</a>, tramite il quale manifestare l’interesse alla partecipazione ai suddetti bandi di finanziamento.</p> <p>La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 15/01/2025.</p> <p><span data-teams="true">Nell'<a href="https://www.suapsue.gov.it/wp-content/uploads/2024/12/SUAP-SUE-Infografica-Enti-terzi.pdf" target="_blank"><strong>infografica</strong>&nbsp;<strong>al link</strong>&nbsp;</a>sono consultabili tutti i dettagli per le amministrazioni interessate su come attivarsi per non perdere questa opportunità.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span data-teams="true">Fonte:&nbsp;</span></p> Wed, 11 Dec 2024 06:50:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-nuove-risorse-disponibili-per-ladeguamento-dei-software-enti-terzi/ 2024-12-11T06:50:22Z La decadenza della concessione per mancato esercizio ed intermediazione del potere pubblico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-decadenza-della-concessione-per-mancato-esercizio-ed-intermediazione-del-potere-pubblico/ <p>La decadenza della concessione per mancato esercizio non costituisce un effetto che si verifica ex lege al ricorrere del presupposto normativo, richiedendo, viceversa, l’intermediazione del potere pubblico attraverso l’emanazione di un provvedimento motivato, all’esito di un procedimento necessariamente preceduto dalla contestazione al concessionario delle circostanze che giustificano la decadenza. La posizione soggettiva che si fa valere in giudizio riveste la consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo; per cui la domanda giudiziale ha ad oggetto l’esercizio di un potere autoritativo di accertamento dell'intervenuta decadenza del rapporto di concessione, spettante all’amministrazione ed avente natura costitutiva. (Nella fattispecie in esame, la sezione dichiara inammissibile la domanda di accertamento della decadenza dalla concessione, sia per omessa sollecitazione della Provincia a dichiarare la stessa sia per violazione del divieto, ex art. 34, comma 2, c.p.a., di pronuncia giudiziale con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati). (1).</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2023 n. 4402; T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 23 aprile 2019, n. 202; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2012 n. 472; Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15; Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 504.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 05 Dec 2024 08:52:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-decadenza-della-concessione-per-mancato-esercizio-ed-intermediazione-del-potere-pubblico/ 2024-12-05T08:52:08Z Sistema IT Wallet, a regime portafoglio digitale italiano su AppIO con tre documenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sistema-IT-Wallet-a-regime-portafoglio-digitale-italiano-su-AppIO-con-tre-documenti/ <p>Dal 4 dicembre 2024 i cittadini che hanno attivato sull’AppIO la sezione “<em>Documenti</em>” potranno disporre di una versione digitale della <strong>propria patente di guida, della tessera sanitaria</strong>, della <strong>tessera europea di assicurazione di malattia</strong> (TS/TEAM) e della <strong>Carta Europea della Disabilità</strong> per gli aventi diritto. I documenti digitali avranno lo stesso valore legale dei documenti fisici già posseduti e potranno essere utilizzati in contesti di verifica dal vivo.<br />Per la patente di guida in particolare, il Ministero dell’Interno con&nbsp;<a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/patente_digitale_23ott2024.pdf" target="_blank"><strong>Circolare del 23/10/2024</strong></a>&nbsp;ha fornito informazioni di dettaglio circa la piena validità del documento digitale ai sensi dell’obbligo di esibizione ai sensi dell’art. 180 comma 1 lettera b) del Codice della Strada.<br />Il Sistema IT wallet, introdotto dall’art.&nbsp;64-quater&nbsp;del Codice dell’Amministrazione Digitale, si inserisce nel più ampio contesto del wallet europeo (EUDI wallet) che nasce per superare le difformità, sia tecnologiche che di esperienza utente, presenti tra le 21 identità digitali (eID) attualmente attive in 16 stati membri, aggiornando di conseguenza il Regolamento Europeo eIDAS.<br />Per tutti i dettagli relativi all’attivazione dell’IT Wallet vai sul sito&nbsp;<strong><a href="https://io.italia.it/documenti-su-io/" target="_blank">AppIO</a></strong>.</p> <p>Fonte:<a href="https://www.anci.it/sistema-it-wallet-dal-4-dicembre-a-regime-portafoglio-digitale-italiano-su-appio-con-tre-documenti/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 05 Dec 2024 08:02:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sistema-IT-Wallet-a-regime-portafoglio-digitale-italiano-su-AppIO-con-tre-documenti/ 2024-12-05T08:02:19Z Apparecchi da intrattenimento, dematerializzazione dei titoli autorizzativi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Apparecchi-da-intrattenimento-dematerializzazione-dei-titoli-autorizzativi/ <p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato la dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento. Questo significa che i titoli, che prima erano stampati su carta filigranata con ologramma, ora saranno digitali. Il processo è iniziato nel 2023 e coinvolge i titoli rilasciati ai sensi dell’articolo 110 del TULPS. I nuovi titoli digitali saranno disponibili nell’area riservata dei richiedenti e saranno accompagnati da un’etichetta con QR-Code da apporre sugli apparecchi.</p> <p>In conformità con il Codice dell’Amministrazione Digitale ogni apparecchio riceve un’etichetta con QR-Code da apporre obbligatoriamente sul dispositivo, pena sanzioni previste dall’art. 110 del TULPS.</p> <p><a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7167737/AVVISO+dematerializzazione+titoli+autorizzatori+24112024.pdf/1fcd7743-38d6-97d2-78eb-f84016bc60ae?version=1.0&amp;t=1732205054906" target="_blank">La notizia completa&nbsp;sull'Avviso A.D.M. del 24 novembre u.s....</a></p> Thu, 05 Dec 2024 07:51:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Apparecchi-da-intrattenimento-dematerializzazione-dei-titoli-autorizzativi/ 2024-12-05T07:51:41Z Abuso edilizio consistente in una pluralità di opere e necessità di valutazione unitaria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abuso-edilizio-consistente-in-una-pluralita-di-opere-e-necessita-di-valutazione-unitaria/ <p>Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio dell’intervento consistente in una pluralità di opere, deve essere svolto dall’Amministrazione procedente un apprezzamento globale e non una valutazione frazionata dei singoli interventi, posto che un approccio atomistico agli abusi, non consente di inquadrare adeguatamente l'impatto effettivo complessivo. Deve quindi ribadirsi che in caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 28 Nov 2024 15:29:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abuso-edilizio-consistente-in-una-pluralita-di-opere-e-necessita-di-valutazione-unitaria/ 2024-11-28T15:29:03Z Rilevanza del parere tardivo della Soprintendenza sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-del-parere-tardivo-della-Soprintendenza-sullistanza-di-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ <p>Lo afferma il Consiglio di Stato, sezione III, 4 novembre 2024, n. 8757 – Pres. FF. Caputo, Est. De Carlo con la <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202101881&amp;nomeFile=202408757_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">sentenza&nbsp;n. 8757 del 4 novembre 2024</a>.</p> <p>È illegittimo il provvedimento del comune di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica che si limiti a richiamare per relationem il parere reso dalla Soprintendenza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, in quanto, anche prescindendo dall’applicabilità in tal caso del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’organo ministeriale. (1).</p> <p>(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6446; 21 marzo 2023, n. 2836.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-624" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> Thu, 28 Nov 2024 15:19:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-del-parere-tardivo-della-Soprintendenza-sullistanza-di-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ 2024-11-28T15:19:22Z Rinnovabili, semplificazione delle procedure amministrative https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinnovabili-semplificazione-delle-procedure-amministrative/ <p>Il provvedimento, che dopo il via libera preliminare dello scorso agosto in CdM ha ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, riduce a tre regimi le tante procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.</p> <p>Il provvedimento reca la firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione&nbsp;<strong>Paolo Zangrillo</strong>, del Ministro per le Riforme Istituzionali&nbsp;<strong>Maria Elisabetta Alberti Casellati&nbsp;</strong>e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica&nbsp;<strong>Gilberto Pichetto</strong>. Risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo, in coerenza con i principi di delega, di razionalizzare la disciplina procedimentale, accelerare i tempi di realizzazione degli impianti e assicurare un maggior grado di certezza del diritto&nbsp;agli operatori di settore.</p> <p>“Quello della semplificazione è un tema cruciale per lo sviluppo del Paese – commenta il Ministro Zangrillo – Il nostro governo è impegnato in uno straordinario lavoro per trasformare la burocrazia da ostacolo in opportunità e sostenere così il nostro sistema impresa. Quello approvato oggi è un provvedimento importante, perché interviene su un settore di grande rilevanza. Un tassello significativo del complesso ed eterogeneo panorama delle semplificazioni amministrative, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.</p> <p>Sul piano delle semplificazioni, sono <strong>due le principali novità</strong> da rilevare. La prima è l’<strong>individuazione degli interventi da ricondurre ai soli tre regimi amministrativi individuati dal decreto</strong>: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica. La seconda è l’<strong>esenzione dalle procedure di valutazione ambientale</strong>, identificate come uno dei principali motivi di allungamento dei tempi procedimentali, <strong>per gli interventi ricondotti all’attività libera e alla PAS</strong>. &nbsp;</p> <p>In merito ai regimi amministrativi, il nuovo provvedimento amplia i casi sottoposti ad attività libera ossia che non richieda atti di assenso o dichiarazioni, e centralizza il ruolo della PAS quale ordinaria procedura di permitting.</p> <p>A seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, il termine per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75. Oggi quest'ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.</p> <p>L’istanza di Autorizzazione Unica va invece prevista esclusivamente nei casi di impianti di dimensione rilevante (oltre i 300 megawatt). Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-11-2024/rinnovabili-ok-definitivo-cdm-al-provvedimento-che-semplifica-le" target="_blank">Ministro per la Pubblica Amministrazione</a></p> Thu, 28 Nov 2024 14:57:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinnovabili-semplificazione-delle-procedure-amministrative/ 2024-11-28T14:57:27Z Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ad installare un’antenna di telecomunicazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-per-il-rilascio-dellautorizzazione-ad-installare-unantenna-di-telecomunicazioni/ <p>Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ad installare un’antenna di telecomunicazioni è unico e nell'ambito dello stesso devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale; la documentazione che l’istante è tenuto a presentare è solo quella richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259" target="_blank">d.lgs. n. 259/2003</a>, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa. Il Comune non è chiamato ad effettuare il controllo di cui all'art. 10 d.p.r. n. 380/01 (né può chiedere la documentazione di cui all’art. 20 dello stesso d.p.r.), ma deve valutare (anche) gli aspetti edilizi dell’opera all’interno del procedimento previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e sulla base della esclusiva documentazione richiesta dallo stesso Codice (in particolare nei suoi allegati).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Nov 2024 14:52:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-per-il-rilascio-dellautorizzazione-ad-installare-unantenna-di-telecomunicazioni/ 2024-11-21T14:52:59Z Sulla formazione del silenzio assenso in materia edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-formazione-del-silenzio-assenso-in-materia-edilizia/ <p><em>Il “silenzio-assenso”, in materia edilizia, non si forma allorquando, nel termine di conclusione del procedimento, l’amministrazione abbia adottato una proposta di decisione contraria, espressa nel preavviso di diniego, sollevando rilievi oggettivamente problematici e non pretestuosi, seguiti da interlocuzioni finalizzate a cercare soluzioni idonee a superarli, in quanto, da un lato, l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 afferma che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo” “sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso” solo “ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego”, ma non richiede necessariamente che il “motivato diniego” debba rivestire la forma provvedimentale, ben potendosi desumere la volontà procedimentale espressa anche dal preavviso di diniego; dall’altro, una diversa impostazione sarebbe in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede, poiché non ricorre alcuna inerzia amministrativa che giustifichi il meccanismo di semplificazione in esame, previsto a tutela dell’interesse pretensivo del privato, ma, al contrario, si è di fronte ad un articolato confronto procedimentale che - in luogo di decisioni sbrigative sfavorevoli in presenza di criticità e di carenze documentali - e nella ricerca di possibili soluzioni alle problematiche emerse, ha comportato una dilatazione (tra sospensioni ed interruzioni) della scansione temporale stabilita, in via generale ed astratta, dal legislatore. (1).</em><br /><br /><br /><em>In relazione all’orientamento per cui il silenzio assenso si forma anche con riferimento ad una istanza non conforme alla legge (c.d. requisiti di validità), ma non laddove la stessa sia carente dei requisiti essenziali per la sua configurabilità, tali requisiti essenziali, in materia edilizia, devono essere rinvenuti in quelli previsti dall’art. 20, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ove dispone che la domanda per il rilascio del permesso di costruire debba essere corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica; tale novero di elementi essenziali non è integrabile ad opera dei regolamenti edilizi e neppure da parte della legislazione regionale tramite normativa primaria o secondaria di dettaglio, in quanto le Regioni sono autorizzate dall’art. 29, comma 2 quater della legge n. 241 del 7 agosto 1990 a prevedere livelli “ulteriori di tutela” ma non ad aggravare il procedimento con ulteriori adempimenti o documenti che avrebbero l’effetto di depotenziare l’efficacia dello strumento di semplificazione, comprimendo un livello essenziale della prestazione, lo standard minimo, riservato alla competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (2).</em><br /><br /><br />(1) Conformi: T.A.R. per la Valle d'Aosta, sez. I , 11 giugno 2015, n. 41.<br />Difformi: T.A.R. per il Lazio, Roma , sez. II , 23 ottobre 2020, n. 10851.<br /><br />(2) Conformi: Con riferimento alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 8582; Cons. Stato sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4552; Id., 26 aprile 2024, n. 3813; Cons. Stato sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459; Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203; Id., 16 agosto 2023, n. 7774; sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072; sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746; Id., 6 luglio 2022, n. 10691. Non risultano precedenti negli esatti termini con riferimento alla restante parte della massima.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 21 Nov 2024 14:47:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-formazione-del-silenzio-assenso-in-materia-edilizia/ 2024-11-21T14:47:25Z Presupposti e limiti del potere regolamentare del comune in tema di contrasto alle ludopatie https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Presupposti-e-limiti-del-potere-regolamentare-del-comune-in-tema-di-contrasto-alle-ludopatie/ <p><em>È legittima l'attività di un Comune che, con regolamento consiliare, individui restrizioni orarie all'apertura degli esercizi autorizzati o limitazioni agli orari di accensione delle macchinette. Questo perché il potere sindacale di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali interviene sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, il quale può esprimersi anche tramite un preciso atto regolamentare. A fronte di una significativa riduzione dell'orario di apertura delle apparecchiature, l'amministrazione comunale non può limitarsi a un'apodittica e indimostrata enunciazione dei rischi collegati al gioco lecito, ma deve dare atto di ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale. Va, in buona sostanza, dimostrata la necessità che uno specifico territorio abbisogni di una maggior tutela di quello nazionale; fermo restando che, una volta attuata, questa misura non comporti effetti indesiderati, tra cui il "dirottamento" della domanda verso il gioco illegale. E ciò deve avvenire con una specifica istruttoria effettuata in relazione al territorio di competenza.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 21 Nov 2024 14:30:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Presupposti-e-limiti-del-potere-regolamentare-del-comune-in-tema-di-contrasto-alle-ludopatie/ 2024-11-21T14:30:42Z Introduzione del domicilio digitale nella compilazione delle domande uniche SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Introduzione-del-domicilio-digitale-nella-compilazione-delle-domande-uniche-SUAP-SUE/ <p>Il <strong>domicilio digitale</strong> è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.</p> <p><a href="https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home" target="_blank"><strong>L'indicazione del domicilio digitale all'interno delle domande uniche SUAP è divenuta</strong> <strong>obbligatori</strong></a><strong>a</strong> a seguito della modifica del&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_SchedaAnagrafica_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">modulo anagrafico nazionale approvata dalla Conferenza Unificata</a>.&nbsp;</p> <p>A breve i compilatori avranno a disposizione un'apposita sezione per indicarlo. Infatti il 27/11/24 dalle ore 13.00 alle ore 19.00 è programmato&nbsp;un intervento di <strong>manutenzione al portale regionale SUAP-SUE</strong> per introdurre il domicilio digitale nella fase di compilazione.</p> <blockquote> <p><strong>ATTENZIONE: Le domande in bozza verranno riportate allo stato “In compilazione Sezioni Generali</strong>” <strong>con conseguente cancellazione degli allegati già caricati.</strong></p> <p>Saranno sospese anche le operazioni di <strong>back office</strong> per gli operatori dello sportello comunale.</p> </blockquote> Thu, 21 Nov 2024 08:40:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Introduzione-del-domicilio-digitale-nella-compilazione-delle-domande-uniche-SUAP-SUE/ 2024-11-21T08:40:19Z La CILAS Superbonus presuppone la legittimità dell'immobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-CILAS-Superbonus-presuppone-la-legittimita-dellimmobile/ <p>Anche gli interventi soggetti a CILA-S sono soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi. Ed infatti le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “<em>Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</em>”, vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile (segnalazione M. GRISANTI)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 19 Nov 2024 13:08:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-CILAS-Superbonus-presuppone-la-legittimita-dellimmobile/ 2024-11-19T13:08:23Z Edilizia libera per installazione di impianti fotovoltaici solo su edifici già esistenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edilizia-libera-per-installazione-di-impianti-fotovoltaici-solo-su-edifici-gia-esistenti/ <p>Il Consiglio di Stato sezione VII, come si legge in una nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, con la sentenza 9 ottobre 2024, n. 8113, si è pronunciata in assenza di precedenti giurisprudenziali esatti nei termini, affermando che l’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – non prevede una illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del testo unico sull’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che sarebbe contraria ai criteri previsti in tema di concorso fra norme di pari grado che regolano la medesima fattispecie e all’interesse pubblico al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio. Pertanto, la tendenziale derogabilità alle norme in materia edilizia prevista dall’articolo 9 vale solo: i) allorquando l’interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi; ii) a condizione che non si ottengano indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, l’intervento comunque richiede il necessario titolo edilizio.</p> <p>L’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – mira a consentire la semplificazione dell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti e non può essere inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti tra l’altro un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 19 Nov 2024 10:59:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edilizia-libera-per-installazione-di-impianti-fotovoltaici-solo-su-edifici-gia-esistenti/ 2024-11-19T10:59:54Z Controlli sulle imprese, protocollo d’intesa tra il Ministro Zangrillo e l’Anci https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-imprese-protocollo-dintesa-tra-il-Ministro-Zangrillo-e-lAnci/ <p>Il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore&nbsp;<strong>Paolo Zangrillo</strong>, ha sottoscritto con il presidente dell’Anci,&nbsp;<strong>Roberto Pella</strong>, un protocollo d’intesa per l’avvio di una collaborazione istituzionale in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.</p> <p>L’intesa si inserisce nel nuovo ‘sistema di controlli alle imprese’ introdotto dal&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;103" target="_blank">decreto legislativo 12 luglio 2024, n.103</a> – che punta ad un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra enti controllanti e imprese per liberare queste ultime da obblighi eccessivi o sproporzionati, ridondanze e duplicazioni – ed ha l’obiettivo di supportare i Comuni nel censimento dei moltissimi controlli di competenza, con momenti di incontro, tavoli di lavoro ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.</p> <p>“Con oltre 7.100 Comuni aderenti, l’Anci rappresenta quasi il 95% della popolazione italiana – osserva il Ministro&nbsp;<strong>Zangrillo</strong>&nbsp;– Questa collaborazione sarà dunque fondamentale per mettere a punto una riforma che il nostro Paese attende ormai da oltre dieci anni. Controlli più razionali ed efficaci, in linea con la visione di uno Stato alleato delle imprese e non vessatorio, vuol dire incentivare i comportamenti virtuosi, passando da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca, e rilanciare così lo sviluppo e la crescita del Paese”.</p> <p>“Ringrazio il Ministro Paolo Zangrillo per aver promosso questa rilevante iniziativa, che testimonia la relazione di vicinanza della Funzione Pubblica ai comuni italiani e alle istanze espresse dal tessuto economico locale” commenta il presidente Anci&nbsp;<strong>Roberto Pella: “</strong>Sarà importante per i Comuni ricevere adeguato supporto e instaurare su questi temi un continuo e proficuo scambio di informazioni, funzionale anche a una più rapida risoluzione delle criticità.”</p> <p>Con questo protocollo, che ha validità fino al 31 dicembre 2026, il ministro per la Pubblica amministrazione si impegna a fornire supporto tecnico e metodologico ai Comuni nel censimento dei controlli, creando un canale diretto per segnalare eventuali difficoltà interpretative e applicative, nonché a trasmettere con tempestività linee guida e circolari. L’Anci, dal canto suo, garantisce la massima collaborazione, al fine di semplificare e ridurre gli oneri a carico dei Comuni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 19 Nov 2024 10:55:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-imprese-protocollo-dintesa-tra-il-Ministro-Zangrillo-e-lAnci/ 2024-11-19T10:55:56Z Ordinanza sindacale di sospensione dell’attività di somministrazione in caso di vendita di bevande alcolici a minori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordinanza-sindacale-di-sospensione-dellattivita-di-somministrazione-in-caso-di-vendita-di-bevande-alcolici-a-minori/ <p>La riconduzione dell’atto sindacale alla fattispecie disciplinata all’art. 50 piuttosto che a quella di cui a<strong>ll’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</strong> (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) non è neutra e non si risolve in una mera indicazione nominalistica, atteso che il legislatore ha inteso diversificare il procedimento di adozione dell’atto, prevedendone <strong>l’esecutorietà solo nel secondo caso</strong> (supportata dal Prefetto, quale organo preposto al coordinamento delle forze dell’ordine sul territorio provinciale). Le emergenze di sicurezza urbana, in quanto afferenti alla sicurezza pubblica, rientrano nella competenza del <strong>Sindaco quale ufficiale di governo</strong> (art. 54) e si diversificano da quelle a tutela della “vivibilità” che afferiscono all’attività del vertice dell’amministrazione locale (art. 50).</p> <p>Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti possono essere adottate <strong>anche a fronte di un pericolo potenziale</strong> in applicazione del principio di precauzione che richiede l’intervento restrittivo da parte della pubblica amministrazione in presenza di un rilevante pericolo per interessi pubblici particolarmente sensibili anche in assenza di una evidenza scientifica del nesso di causalità, secondo lo standard del c.d. “più probabile che non”, tra la circostanza fattuale su cui si interviene e il pregiudizio che potrebbe arrecare. Tale principio di derivazione comunitaria previsto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 impone che, in presenza di ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che sia previamente accertata l’effettiva esistenza della gravità del rischio occorso. (2).</p> <p>I presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella <strong>sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per il bene protetto dalla norma</strong> (la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, la vivibilità cittadina ovvero la quiete, quale valore considerato a parte, l’igiene pubblica), ma purché lo stesso <strong>non</strong> sia <strong>altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento</strong>, il che avviene tipicamente laddove esista un sistema punitivo comprensivo di sanzioni principali, sanzioni accessorie capaci ex se di cauterizzare l’attività pericolosa. Non è pertanto ammissibile farvi ricorso per irrogare sanzioni espressamente previste dall’ordinamento (nel caso di specie, con l’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 in caso di violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) al solo scopo di accelerarne gli effetti, superando le garanzie difensive, a meno che non sia dimostrata in concreto la pericolosità, anche potenziale, del differimento dell’irrogazione della misura sanzionatoria prevista. (3).</p> <p>Il legislatore sanziona amministrativamente (art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125) e penalmente (art. 689 c.p.) le condotte di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori, commisurando il trattamento sanzionatorio all’effettiva portata lesiva della condotta. La prima fattispecie di illecito (art. 14-ter) opera in tutti i casi di vendita di alcolici a minorenne (ipotesi estranea alla formulazione dell’art. 689 c.p.) nonché di somministrazione a maggiore degli anni sedici ma minore di anni diciotto, stante che per il minore di anni sedici trova invece applicazione la norma penale, estensibile a qualunque tipologia di somministrazione ovunque effettuata, dovendo necessariamente essere attualizzati i riferimenti ai locali ivi indicati come osterie e pubblici spacci. (4).</p> <p>È <strong>illegittima</strong>, infine, secondo i giudici di Palazzo Spada, <strong>l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponga la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in sostanziale applicazione dell’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125</strong> (nella specie, a causa della vendita di bevande alcoliche a persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni) poichè, dovendosi riqualificare l’atto in senso sanzionatorio, sussiste vizio di incompetenza del firmatario, in quanto organo politico di vertice del governo locale, trattandosi di normale atto gestionale. (5).</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 19 Nov 2024 10:45:34 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordinanza-sindacale-di-sospensione-dellattivita-di-somministrazione-in-caso-di-vendita-di-bevande-alcolici-a-minori/ 2024-11-19T10:45:34Z Stazioni radio base e rispetto dei limiti della distanza dalle strade https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazioni-radio-base-e-rispetto-dei-limiti-della-distanza-dalle-strade/ <p>Anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade. Fermo tale preliminare rilievo occorre poi evidenziare che la stessa formulazione letterale dell’art. 26, comma 2 del Reg. attuazione del Codice della strada (ad avviso del quale “le distanze dal confine stradale, da rispettare […] non possono essere inferiori a […]”) rende evidente che il legislatore si è limitato a prevedere, in tale sede, il rispetto di una distanza minima, senza, al contempo prevedere, specularmente, il divieto di estendere la stessa. Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata. Ne consegue che, sul piano urbanistico, ciascun Comune conserva il potere, in sede di adozione del proprio strumento generale di governo del territorio, di prevedere discrezionalmente una diversa distanza, purché non inferiore a quella minima di legge e, comunque, non manifestamente eccessiva o sproporzionata rispetto al perseguimento degli interessi pubblici in gioco (id est non solo la salvaguardia della sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella la garanzia della possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 14 Nov 2024 15:43:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazioni-radio-base-e-rispetto-dei-limiti-della-distanza-dalle-strade/ 2024-11-14T15:43:50Z Rapporti tra aspetti paesaggistici e disciplina urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-aspetti-paesaggistici-e-disciplina-urbanistica/ <p>Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico di un manufatto non coincide con la disciplina urbanistico-edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo. Il fatto che sono stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio secondo il quale l’interesse paesaggistico debba essere sempre valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici. Esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori. Per giurisprudenza consolidata, la disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano al fine di garantire una tutela integrata del territorio, ma il titolo edilizio è diverso da quello autonoma paesaggistico, in quanto diverse sono le finalità perseguite&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 14 Nov 2024 15:40:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-aspetti-paesaggistici-e-disciplina-urbanistica/ 2024-11-14T15:40:31Z Sul discrimine tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva ai fini della disciplina sull’inquinamento acustico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-discrimine-tra-locazione-turistica-breve-e-attivita-turistica-ricettiva-ai-fini-della-disciplina-sullinquinamento-acustico/ <p>L’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (nel caso di specie, la sezione ha riconosciuto tali caratteristiche in relazione alle attività svolte dalla conduttrice del compendio denominato “Villa Bonomi”, in comune di Como).</p> <p>Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2024, n. 7913 – Pres. Caringella, Est. Fantini</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202308651&amp;nomeFile=202407913_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Fonte: Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 14 Nov 2024 10:56:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-discrimine-tra-locazione-turistica-breve-e-attivita-turistica-ricettiva-ai-fini-della-disciplina-sullinquinamento-acustico/ 2024-11-14T10:56:07Z Digitalizzazione delle procedure SUAP&SUE, pubblicato un secondo avviso per i Comuni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAPSUE-pubblicato-un-secondo-avviso-per-i-Comuni/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">L'8 novembre è stato pubblicato su&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a01J7000000OkGuIAK" target="_blank"><strong>PA digitale 2026</strong></a>&nbsp;lun nuovo&nbsp;<strong>Avviso pubblico</strong>&nbsp;rivolto ai&nbsp;<strong>Comuni</strong>&nbsp;con piattaforma tecnologica SUAP, in forma singola o associata, per facilitare l’<strong>adeguamento delle piattaforme tecnologiche SUAP comunali</strong>&nbsp;alle nuove&nbsp;<strong>“Specifiche tecniche di interoperabilità”</strong>, approvate con il Decreto interministeriale del 26 settembre 2023.</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>L’Avviso è esclusivamente rivolto ai Comuni che, dotati di piattaforma tecnologica SUAP o che utilizzano strumenti di comunicazione certificata, non hanno presentato domanda per il precedente Avviso del 10 luglio a valere sulla misura PNRR 2.2.3 o che non sono stati ammessi a finanziamento al termine dello stesso.</p> <p>La scadenza per presentare le domande è fissata al&nbsp;<strong>27 novembre 2024</strong>.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=28" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica</a></p> </div> </div> Thu, 14 Nov 2024 09:44:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAPSUE-pubblicato-un-secondo-avviso-per-i-Comuni/ 2024-11-14T09:44:43Z Digitalizzazione degli sportelli SUAP e SUE, le video guide AGID https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-degli-sportelli-SUAP-e-SUE-le-video-guide-AGID/ <p>È disponibile nella sezione “<a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/" target="_blank">Materiali Utili</a>” una “video-guida” dedicata ai processi operativi che porteranno alla completa digitalizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.</p> <p>Una raccolta di&nbsp;<strong>15 video</strong>, a cura di&nbsp;<strong>AgID,</strong>&nbsp;che ha lo scopo di illustrare le modalità attraverso le quali sarà realizzato l’ecosistema digitale degli Sportelli SUAP, sulla base delle&nbsp;<strong>specifiche tecniche&nbsp;</strong>adottate con il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto ministeriale del 26 settembre 2023</a>, redatte dal gruppo tecnico coordinato da AgID stessa, e relative all’interoperabilità per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti.</p> <p>I video tutorial sono organizzati in macro raccolte.</p> <p>Un video di natura più “emozionale” è funzionale a spiegare il contributo dell’Agenzia Digitale per l’Italia in qualità di partner nell’ambito del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)”, a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>Altri&nbsp;<strong>7 video-tutorial</strong>&nbsp;sono stati invece dedicati ai&nbsp;<strong>Responsabili IT&nbsp;</strong>e costituiscono una guida per comprendere l'architettura del sistema SSU (Sistema Informatico degli Sportelli Unici), la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la piattaforma di Accreditamento delle componenti SUAP, illustrando le fasi di lavorazione di un procedimento SUAP e le modalità per raggiungere la piena digitalizzazione attraverso l'adozione di documenti XML.</p> <p>La video gallery dedicata alle&nbsp;<strong>Amministrazioni</strong>, si compone invece di&nbsp;<strong>5 video</strong>&nbsp;finalizzati a far comprendere come gestire un procedimento SUAP grazie al processo di digitalizzazione e all'utilizzo di documenti strutturati, oltre alle funzionalità della Piattaforma Nazionale Dati e la Soluzione Sussidiaria.</p> <p>Infine,&nbsp;<strong>2 video</strong>&nbsp;rivolti specificatamente a&nbsp;<strong>Cittadini e Imprese</strong>, spiegano il processo di digitalizzazione del SUAP, le sue innovazioni e i suoi benefici e guidano gli utenti nel processo di avvio, gestione e conclusione di un procedimento SUAP.</p> <p>Una guida completa e funzionale per coinvolgere tutti gli attori coinvolti e contribuire al successo di questo ambizioso processo che porterà “<em>verso servizi più efficienti, digitali e proiettati verso il futuro</em>”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Wed, 30 Oct 2024 14:14:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-degli-sportelli-SUAP-e-SUE-le-video-guide-AGID/ 2024-10-30T14:14:44Z Autorizzazione unica per impianto di gestione di rifiuti e conferenza di servizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-impianto-di-gestione-di-rifiuti-e-conferenza-di-servizi/ <p>L’art. 208, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “Alla conferenza dei servizi partecipano (…) i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti”. Inoltre, “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. Da tali disposizioni si desume che il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi va condotto in base al numero di Amministrazioni coinvolte: se, in base alle proprie competenze, una medesima Amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella Amministrazione in merito alla domanda in esame.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 30 Oct 2024 14:06:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-impianto-di-gestione-di-rifiuti-e-conferenza-di-servizi/ 2024-10-30T14:06:01Z Valutazione impatto ambientale e discrezionalità della pubblica amministrazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-impatto-ambientale-e-discrezionalita-della-pubblica-amministrazione/ <p>Le scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale hanno natura ampiamente discrezionale e sono giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo.</p> <p>Leggi tutto:</p> Wed, 30 Oct 2024 13:57:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-impatto-ambientale-e-discrezionalita-della-pubblica-amministrazione/ 2024-10-30T13:57:41Z Strutture tipo dehors e potere regolamentare del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Strutture-tipo-dehors-e-potere-regolamentare-del-Comune/ <p>l Comune ha il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. (Nella fattispecie in esame, si controverte del regolamento, adottato dal Comune di Polignano a Mare, per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell’occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, il quale, per certe tipologie di dehors ricadenti in aree di tutela paesaggistica ed individuate come zone bianche, deve essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica”).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 30 Oct 2024 13:49:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Strutture-tipo-dehors-e-potere-regolamentare-del-Comune/ 2024-10-30T13:49:28Z In Gazzetta Ufficiale il regolamento sul fascicolo digitale d’Impresa https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-Gazzetta-Ufficiale-il-regolamento-sul-fascicolo-digitale-dImpresa/ <p>Pubblicato nella&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-25&amp;atto.codiceRedazionale=24G00176&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2024, n. 251</a>&nbsp;il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy 17 settembre 2024, n. 159, recante il <em>regolamento relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa, in attuazione dell’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219" target="_blank">4, comma 6 del d.Lgs. n. 219/2016</a></em>.</p> <p>Il decreto riguarda il fascicolo informatico d’impresa di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e risulta dall’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera o), di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.</p> <p>Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato.</p> <p>A norma del comma 3 dell’art. 2, per le loro finalità istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all’attività dell’impresa. Non richiedono all’impresa l’attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l’esibizione di documenti conservati nello stesso.</p> <p>Il fascicolo contiene tutta la documentazione di impresa e <strong>verrà alimentato tramite PDND dai SUAP e dalle amministrazioni coinvolte</strong>.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/regolamento-di-attuazione-relativo-alla-formazione-e-gestione-del-fascicolo-informatico-dimpresa/" target="_blank">Agel</a></p> Wed, 30 Oct 2024 10:49:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-Gazzetta-Ufficiale-il-regolamento-sul-fascicolo-digitale-dImpresa/ 2024-10-30T10:49:59Z Spostato al 1° gennaio 2025 il termine per il conseguimento del CIN https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spostato-al-1-gennaio-2025-il-termine-per-il-conseguimento-del-CIN/ <p>Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-<em>ter</em>&nbsp;del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del&nbsp;<strong>1° gennaio 2025</strong>, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.<br />L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.<br />L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale&nbsp;<em>“i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione”</em>&nbsp;(Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l’appunto,&nbsp;<em>“le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato”</em>&nbsp;(Considerando 16 del regolamento).<br />In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al&nbsp;<strong>1° gennaio 2025</strong>, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/" target="_blank">Ministero del Turismo</a></p> Wed, 23 Oct 2024 12:29:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spostato-al-1-gennaio-2025-il-termine-per-il-conseguimento-del-CIN/ 2024-10-23T12:29:54Z Nuovi procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuovi-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>I procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE sono soggetti ad un costante monitoraggio e controllo da parte della Segreteria del Gruppo tecnico SUAP, della Comunità di pratica ed apprendimento SUAP-SUE coordinata da&nbsp;<a href="https://compa.fvg.it/" target="_blank">ComPA fvg</a>, degli sportelli unici e degli stessi compilatori, che collaborano&nbsp;a migliorarne la comprensibilità e l'efficacia.</p> <p>Nel mese di ottobre sono stati resi disponibili:</p> <blockquote> <p>nel solo <strong>ambito SUAP</strong> la&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Spettacoli-dal-vivo-e-proiezioni-cinematografiche/?md=3803;14783;14682;598875&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedura semplificata di SCIA</a>&nbsp;art. 38-bis,&nbsp;che sostituisce la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, il rilascio della certificazione di agibilità e dell’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo previste del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773!vig=" target="_blank">Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773&nbsp;Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS</a>&nbsp;per una lista chiusa di&nbsp;eventi&nbsp;(si tratta di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali)</p> <p>nel solo <strong>ambito SUE 2</strong> procedimenti ad uso dei gestori e attivabili a seguito di apposita convenzione comunale, relativi alla 'Manomissione suolo pubblico' - B DEROGA:&nbsp;</p> <ul> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?mde=598856&amp;proc=596793&amp;ambito=SUE" target="_blank">B DEROGA - comunicazione intervento programmato</a></li> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?mde=598857&amp;proc=598859&amp;ambito=SUE" target="_blank">B DEROGA - comunicazione intervento urgente</a></li> </ul> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>I dettagli sono sempre accessibili sull'<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/archivio/?__locale=it" target="_blank">Archivio modifiche del portale</a>, che&nbsp;rende trasparenti le modifiche apportate ai procedimenti-moduli, a partire dal 2022.</p> Mon, 21 Oct 2024 09:16:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuovi-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ 2024-10-21T09:16:23Z Realizzazione pista motocross https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-pista-motocross/ <p>Integra un illecito edilizio l'esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un'area adibita a pista per motocross, in quanto, pur non consistendo in un'attività di edificazione in senso stretto, comporta una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:57:00 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-pista-motocross/ 2024-10-17T12:57:00Z Rilascio del Permesso di costruire ed oneri del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune-00001/ <p>Il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, DPR n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di <strong>verificare la legittimazione del richiedente</strong>, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. Quanto ora esposto (ed il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla giurisprudenza) comporta, in generale, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio; ma non comporta anche che l’amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo. Ed infatti, ciò comporterebbe, in sostanza, l’attribuzione all’amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto” non ad essa attribuito dall’ordinamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:51:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune-00001/ 2024-10-17T12:51:35Z Interventi edilizi eseguiti in assenza di autorizzazione su aree di proprietà pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-edilizi-eseguiti-in-assenza-di-autorizzazione-su-aree-di-proprieta-pubblica/ <p>Nessuna doppia conformità può ammettersi per opere non assentibili ai sensi della disciplina applicabile agli interventi edilizi eseguiti da privati di cui al titolo II del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere pubbliche realizzate da un concessionario di servizi pubblici soggette allo speciale procedimento abilitativo previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b) del d.P.R. cit. e dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Ne consegue che le opere in questione costituiscono interventi edilizi eseguiti, in assenza di autorizzazione, su aree di proprietà pubblica, per le quali l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 prevede, quale <strong>unico rimedio sanzionatorio, l’ordine di demolizione</strong>, dovendosi interpretare la relativa disposizione con particolare rigore, in quanto l'abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato. L'art. 35 citato, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:47:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-edilizi-eseguiti-in-assenza-di-autorizzazione-su-aree-di-proprieta-pubblica/ 2024-10-17T12:47:13Z Il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-ruolo-del-SUAP-nel-procedimento-di-autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti/ <p>L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento</p> <p>L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - spiegano i giudici di Palazzo Spada, non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. (2).</p> <p>Infine, con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella amministrazione. (3).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 17 Oct 2024 09:59:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-ruolo-del-SUAP-nel-procedimento-di-autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti/ 2024-10-17T09:59:13Z Comuni aderenti al portale regionale, i SUE a quota 167, i SUAP stabili a 196 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-167-i-SUAP-stabili-a-196/ <p class="Standard">La&nbsp;<a class="blank" title="vai al testo completo" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14</a>&nbsp;ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="blank" title="consulta il Regolamento" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" target="_blank">DPR 7 settembre 2010, n. 160</a>.</p> <p class="Standard">SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="blank" title="vai alla presentazione" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf" target="_blank">P.N.R.R.</a></p> <p class="Standard">Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso il Comune di Dogna&nbsp;i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 167 (77,67%), restano stabili i 196 Comuni che esercitano la funzione SUAP (91,16%).</p> <p class="Standard">Disporre di tutti i servizi dei SUAP e dei SUE su un'unica piattaforma, integrati nella stessa interfaccia, con modulistica on line standardizzata ed unificata su base regionale è una soluzione:</p> <ul> <li>efficiente ed economica per i Comuni che la scelgono, considerato che il&nbsp;portale regionale sarà sottoposto ad una completa rivisitazione disposta dal Decreto Interministeriale recante “<em>Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;</em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig="><em>decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</em></a><em>, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”<strong><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;"> (</span></strong></em><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank"><strong><em><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</span></em></strong></a><strong><em><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">)”.</span></em></strong></li> <li>efficace per chi deve inviare pratiche di edilizia sia produttiva che residenziale, potendo disporre di&nbsp;una piattaforma telematica unica per l'invio di tutte le pratiche edilizie.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al DPR 160/2010 è finanziato dal&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">subinvestimento PNRR 2.2.3</a> "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p style="text-align: justify;">Il nuovo portale SUAP-SUE sarà realizzato tramite la società in house INSIEL S.P.A., a partire da un'architettura denominata AgileFVg, già realizzata per gestire procedure anche complesse di competenza della Regione (che non è previsto passino dal SUAP).</p> Tue, 15 Oct 2024 06:16:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-167-i-SUAP-stabili-a-196/ 2024-10-15T06:16:29Z SCIA alternativa al permesso di costruire e false dichiarazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-alternativa-al-permesso-di-costruire-e-false-dichiarazioni/ <p>Il comma sesto dell’art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990, costituisce norma speciale rispetto a quella prevista dall’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 con la conseguenza che le false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al (o sostitutiva del) permesso di costruire sono penalmente rilevanti e punibili ai sensi dell’art. 483 cod. pen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 11 Oct 2024 10:48:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-alternativa-al-permesso-di-costruire-e-false-dichiarazioni/ 2024-10-11T10:48:49Z Rilascio del Permesso di costruire ed oneri del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune/ <p>Il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, DPR n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. Quanto ora esposto (ed il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla giurisprudenza) comporta, in generale, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio; ma non comporta anche che l’amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo. Ed infatti, ciò comporterebbe, in sostanza, l’attribuzione all’amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto” non ad essa attribuito dall’ordinamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 10 Oct 2024 10:01:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune/ 2024-10-10T10:01:24Z Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Assimilazione-acque-reflue-industriali-alle-acque-reflue-domestiche/ <p>In tema di inquinamento idrico, l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 03 Oct 2024 12:35:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Assimilazione-acque-reflue-industriali-alle-acque-reflue-domestiche/ 2024-10-03T12:35:23Z