SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Autorizzazione integrata ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale/ <p>Le valutazioni sottese alla rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche in materia ambientale, connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici. La “fase della “valutazione del rischio” è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla “scientificità” della valutazione, demandata pertanto ad un organo tecnico, mentre, le successive fasi della gestione del rischio e della decisione si connotano prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la loro “politicità” e sono, pertanto, affidate ad un soggetto “ politico” in quanto implicanti decisioni ampiamente discrezionali”. Ne consegue, quindi, che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio. Il richiamato principio di precauzione consiste, come è noto, in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. “rischi incerti” e si distingue dalla nozione di “prevenzione” in quanto mentre quest’ultima può entrare in gioco solo a fronte di “rischi certi”, ossia in presenza «di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di rischi noti, misurabili e controllabili», la precauzione, al contrario, trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Ne consegue, quindi, che in nome del principio di precauzione, l’intervento preventivo non può attendere l’inconfutabile prova scientifica degli effetti dannosi, ma deve essere predisposto sulla base di attendibili valutazioni di semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche “attualmente” e “progressivamente” disponibili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 28 Mar 2025 13:50:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-integrata-ambientale/ 2025-03-28T13:50:28Z Vincolo a verde stradale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-a-verde-stradale/ <p>Il vincolo a verde stradale, al pari di quello stradale o di quello a verde pubblico, effettivamente non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, bensì di un vincolo conformativo, in quanto funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Siccome espressione della potestà conformativa del pianificatore, e trovando essa conferma in qualità e limiti intrinseci alla categoria delle res oggetto del diritto di proprietà, tale imposizione ha validità a tempo indeterminato&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 14:03:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-a-verde-stradale/ 2025-03-20T14:03:17Z Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo/ <p>In tema di tutela del demanio, per la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo non è necessaria la preventiva emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte della competente autorità, poiché il reato è integrato dalla mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio. Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui all'art. 1161 cod. nav. è configurabile indipendentemente dalla emanazione, da parte dell'autorità competente, dell'ingiunzione di rimessione in pristino di cui all'art. 54 cod. nav. che costituisce mero "post factum" la cui violazione integra il diverso reato previsto dall'art. 1164 cod. nav.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 14:00:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo/ 2025-03-20T14:00:38Z Annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria a distanza di tempo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-dufficio-di-un-titolo-edilizio-in-sanatoria-a-distanza-di-tempo/ <p>L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro; l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi)”.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 13:54:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-dufficio-di-un-titolo-edilizio-in-sanatoria-a-distanza-di-tempo/ 2025-03-20T13:54:36Z VIA, AIA e PAUR https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-AIA-e-PAUR/ <p>La circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell’A.i.a. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. E invero, la V.i.a. e l’A.i.a. sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi (tanto da legittimare l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi). Così stando le cose, l’autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L’unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Mar 2025 13:49:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-AIA-e-PAUR/ 2025-03-20T13:49:19Z Potestà urbanistica del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potesta-urbanistica-del-Comune/ <p>La potestà urbanistica del Comune è volta a regolare il futuro sviluppo del territorio, ma non incide sulla legittimità degli organismi edilizi già esistenti che, a suo tempo, siano stati legittimamente realizzati (nei cui confronti, se del caso, può attivarsi la ben diversa potestà espropriativa). Un cespite legittimamente preesistente (ossia edificato nel rispetto della normativa sull’uso del territorio all’epoca vigente) non può, dunque, essere interessato da successive modifiche della disciplina urbanistica. Ciò, per vero, da un lato risponde al generale (e fondamentale) principio della certezza del diritto, dall’altro, a ben vedere, è in linea con la ratio stessa del potere urbanistico. Questo, infatti, è volto a garantire l’ordinato sviluppo del territorio: se si ammettesse che un Piano urbanistico possa (non solo disporre per il futuro, ma anche) stravolgere l’attuale assetto dell’edificato, rendendolo illegittimo, si stabilirebbe, implicitamente, la precarietà della pianificazione stessa, sempre soggetta a cambiamenti e ripensamenti ex tunc, ciò che ne svuoterebbe la stessa funzione (e, verosimilmente, si porrebbe in frontale tensione con valori costituzionali quale, per quanto qui di interesse, la libera iniziativa economica privata). Oltretutto, la potestà urbanistica non vive isolatamente, ma in un contesto in cui intervengono anche altri poteri, che essa non può obliterare e su cui non prevale gerarchicamente (nella specie, il potere autorizzatorio regionale in ordine alla costruzione ed esercizio di impianti produttivi).</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 10 Mar 2025 10:11:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potesta-urbanistica-del-Comune/ 2025-03-10T10:11:01Z Differenze tra VIA ed AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00002/ <p>In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco; di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall’art. 29, comma 1, del c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 13:31:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00002/ 2025-03-06T13:31:49Z Pubblici esercizi e disturbo alla quiete pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblici-esercizi-e-disturbo-alla-quiete-pubblica/ <p>Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398" target="_blank">all'art. 659 cod. pen. ((Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)</a>&nbsp;non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 13:26:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblici-esercizi-e-disturbo-alla-quiete-pubblica/ 2025-03-06T13:26:12Z Sportelli Unici per l’Edilizia, al via la consultazione pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-al-via-la-consultazione-pubblica/ <p>Nello specifico si intende raccogliere suggerimenti, riflessioni e commenti su due documenti:</p> <ul> <li>Le&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/rails/active_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--fdf6ffcede3aed344e5488ed3c75fb467f90fc44/Specifiche%20Tecniche%20SUE_Allegato%20Tecnico_v.1.1.pdf?content_type=application%2Fpdf&amp;disposition=inline%3B+filename%3D%22Specifiche+Tecniche+SUE_Allegato+Tecnico_v.1.1.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Specifiche%2520Tecniche%2520SUE_Allegato%2520Tecnico_v.1.1.pdf" target="_blank"><strong>Specifiche tecniche di interoperabilità dei sistemi SUE</strong>&nbsp;elaborate da AgID</a></li> <li>Il&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/processes/interoperabilitasue" target="_blank"><strong>Piano degli interventi</strong>&nbsp;per l’adeguamento a tali Specifiche delle piattaforme SUE ed Enti terzi coinvolti nei procedimenti, redatto da AgID e dal Dipartimento della funzione pubblica</a></li> </ul> <p>Nei documenti oggetto di consultazione sono delineati gli interventi minimi per avviare una prima fase di adeguamento dei sistemi ICT secondo il disegno di un’architettura di interoperabilità SUE che capitalizzi quanto in precedenza definito (e attualmente in fase di attuazione) nel contesto degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).</p> <p>Attraverso la consultazione pubblica tutti gli interessati possono avanzare proposte di revisioni, modifiche e/o integrazioni al fine di migliorare i due documenti sia in termini prettamente redazionali, che, soprattutto, con riferimento ai contenuti. Di particolare interesse saranno considerati&nbsp; i contributi di tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUE, dei soggetti gestori di piattaforme tecnologiche aggregatrici dei SUE o degli Enti terzi coinvolti, dei fornitori di sistemi informatici (Software House, Società in-house, ecc.).</p> <p>L’iniziativa rientra nell’ambito del&nbsp;<strong><em>Progetto “Digitalizzazione delle Procedure (SUAP &amp; SUE)” finanziato a valere sul Sub-Investimento 2.2.3 del PNRR</em></strong>: attraverso di essa il Dipartimento intende assicurare un&nbsp;<strong>processo decisionale trasparente e partecipativo</strong>. Gli esiti della consultazione, infatti, rappresenteranno la base informativa per la definizione dei successivi passaggi del progetto.</p> <blockquote> <p>La consultazione resterà aperta&nbsp;<strong>fino a giovedì 3 aprile 2025</strong>. Per partecipare basta accedere alla piattaforma&nbsp;<a href="https://partecipa.gov.it/processes/interoperabilitasue" target="_blank">ParteciPA&nbsp;</a>e compilare un questionario online seguendo le indicazioni fornite.</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 06 Mar 2025 13:15:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-al-via-la-consultazione-pubblica/ 2025-03-06T13:15:04Z Delocalizzazione di impianti di telecomunicazioni: scelte pianificatorie e accordo procedimentale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-scelte-pianificatorie-e-accordo-procedimentale/ <p>Come specificato nella nota di sintesi diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, il contenzioso si inserisce nell’ambito del procedimento di delocalizzazione di impianti di telecomunicazione in un sito divenuto successivamente inidoneo in seguito al rinvenimento di reperti archeologici sottoposti a vincolo da parte della soprintendenza. Nel caso specifico, la società aveva sottoscritto con l'amministrazione un accordo negoziale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui la realizzazione dell'impianto era provvisoria, essendo previsto il trasferimento entro 18 mesi.</p> <p>Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 846 del 3 febbraio 2025, si è pronunciato in materia, in assenza di esatti precedenti nei termini, affermando che "<em>È inammissibile il ricorso proposto avverso le scelte pianificatorie dell'ente locale e contro il piano di delocalizzazione di impianti di telecomunicazioni qualora, previo accordo procedimentale, società ed amministrazione abbiano già convenuto sul carattere provvisorio ed amovibile della struttura e sul suo trasferimento in un sito alternativo. Difatti, l’accoglimento del ricorso non potrebbe comunque esentare la società dal rispetto degli obblighi discendenti da tale accordo, al quale va riconosciuto un effetto negoziale vincolante ed assorbente tra le parti, a prescindere dai provvedimenti impugnati.</em><br /><br /><em>È legittimo il piano di localizzazione di impianti di telecomunicazione che sia adeguatamente motivato con la necessità di consentire la piena fruizione del sito archeologico rispetto alla inevitabile perturbazione derivante dai limiti di sicurezza sanitaria riferiti ai campi elettromagnetici generati dall’impianto ed in ipotesi aumentati dalla collocazione di nuove antenne trasmittenti sul medesimo traliccio."</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 06 Mar 2025 12:59:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-scelte-pianificatorie-e-accordo-procedimentale/ 2025-03-06T12:59:41Z P.A.U.R. e proposta di vincolo paesaggistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/P.A.U.R.-e-proposta-di-vincolo-paesaggistico/ <p>Il procedimento scandito dall’art. 27-bis&nbsp;del decreto legislativo&nbsp; 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente),&nbsp;ha&nbsp; ad oggetto il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione, bensì anche all’esercizio del progetto stesso, configurando pertanto un procedimento “unico” che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo. Il P.A.U.R. peraltro&nbsp; non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti,&nbsp; emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che mantengono la loro autonomia formale, bensì li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. (1)</p> <p>Leggi tutto...</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 06 Mar 2025 12:53:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/P.A.U.R.-e-proposta-di-vincolo-paesaggistico/ 2025-03-06T12:53:59Z Competenza comunale per le sedi farmaceutiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-per-le-sedi-farmaceutiche/ <p>La scelta del legislatore di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della L. n. 27/2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Pertanto, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale, fatta eccezione per i casi di esplicita attribuzione da parte del legislatore alle Regioni e alle Province autonome dell’istituzione di farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.), che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Mar 2025 11:15:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-per-le-sedi-farmaceutiche/ 2025-03-06T11:15:18Z Sulla disapplicazione della ulteriore proroga delle concessioni balneari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-disapplicazione-della-ulteriore-proroga-delle-concessioni-balneari/ <p>È&nbsp;legittima la delibera della giunta comunale di presa d’atto della scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative alla data del 31 dicembre 2023 e di contestuale indizione di gare per l’assegnazione di nuove concessioni.&nbsp;Difatti, oltre tale data, le concessioni cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea le ulteriori proroghe previste dall’articolo 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027). (1).<br />In motivazione la sezione ha precisato che: - l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 sancisce la <strong>validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina</strong> e prevede che le regole inserite nell’art. 4 (che dettano direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi) si applicano limitatamente alle procedure avviate successivamente al 17 settembre 2024, nel rispetto del principio di irretroattività; - risulta abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge 5 agosto 2022, n. 118; peraltro, tale ultima disposizione era da considerarsi tamquam non esset poiché recava ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480, n. 4481).</p> <p><strong>Va disapplicata, per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea, la proroga fino al 30 settembre 2027</strong> delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Non può invocarsi in senso contrario un accordo tra lo stato italiano e la commissione europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027 e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto, sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul&nbsp;dictum&nbsp;della Corte di giustizia dell’Unione euroepa in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni. (2).</p> <p>È legittima la mancata previsione di un rimborso per i manufatti inamovibili in favore dei concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative.&nbsp;Difatti, deve ritenersi compatibile con il diritto europeo l’articolo 49 del codice della navigazione in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale. (3).<br />L'art. 4, comma 9, della l. n. 118 del 2022, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131 del 2024, ha previsto in favore del nuovo concessionario, in aggiunta al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale e sulla base di una perizia redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=202400257&amp;nomeFile=202500183_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">T.a.r. per la Liguria, sezione I, 19 febbraio 2025, n. 183 – Pres. Caruso, Est. Felleti</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 28 Feb 2025 07:56:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-disapplicazione-della-ulteriore-proroga-delle-concessioni-balneari/ 2025-02-28T07:56:49Z Impianti di trasmissione radiomobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasmissione-radiomobile/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Gli impianti di trasmissione radiomobile, essendo parificati a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea generale con qualsiasi zona urbanistica. Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è escluso. Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 [art. 44] d.lgs. n. 259/2003 l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune .</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 27 Feb 2025 14:53:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasmissione-radiomobile/ 2025-02-27T14:53:29Z Impianti di distribuzione di carburanti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-distribuzione-di-carburanti/ <p>Gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 27 Feb 2025 14:47:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-distribuzione-di-carburanti/ 2025-02-27T14:47:13Z Procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione e silenzio assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimenti-autorizzatori-per-linstallazione-di-impianti-di-telecomunicazione-e-silenzio-assenso/ <p><em>Nei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione, disciplinati dall’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003, <strong>l’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 trova applicazione</strong>, essendo necessario che il proponente l’istanza sia reso edotto, in tempo utile, dell’esistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento e con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi del termine legalmente tipizzato. (1).</em></p> <p><em>L’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, <strong>si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego</strong>, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza. (2).</em><br />Sull'impossibilità di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari: v. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468.</p> <p><em>Allorché <strong>l’amministrazione comunale</strong> intenda evitare la formazione del silenzio-assenso <strong>dovrà far pervenire</strong> al soggetto istante il <strong>preavviso di rigetto in tempo utile</strong> perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi <strong>adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione</strong> della istanza, termine che di fatto può allungarsi solo ove l’amministrazione abbia richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003.&nbsp;(Nel caso di specie il Comune non ha chiesto un’integrazione documentale, limitandosi ad inviare il preavviso di rigetto, al novantesimo giorno, il quale non può aver prodotto alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine). (3).</em></p> <p><a title="Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898 – Pres. Volpe, Est. Ravasio" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202305794&amp;nomeFile=202500898_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898 – Pres. Volpe, Est. Ravasio</a></p> <p>Fonte:</p> Thu, 27 Feb 2025 14:34:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimenti-autorizzatori-per-linstallazione-di-impianti-di-telecomunicazione-e-silenzio-assenso/ 2025-02-27T14:34:13Z Contributi regionali per esercizi di vicinato avviati in particolari contesti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-esercizi-di-vicinato-avviati-in-particolari-contesti/ <p>A partire da domani è possibile accedere ai contributi a fondo perduto a sollievo dei costi di funzionamento di unità locali di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei comuni della regione aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle frazioni/località dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.</p> <div>I contributi sono concessi a sollievo dei costi per il funzionamento dell’unità locale sostenuti nell’anno solare di riferimento.</div> <div>&nbsp;</div> <div>La domanda è presentata dalle microimprese potenzialmente beneficiarie&nbsp;<strong>dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2025 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2025&nbsp;</strong>alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio&nbsp;<strong>solo ed&nbsp;esclusivamente in via telematica.</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA402/" target="_blank">Informazioni complete alla pagina dedicata.</a></div> Thu, 27 Feb 2025 14:06:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-esercizi-di-vicinato-avviati-in-particolari-contesti/ 2025-02-27T14:06:44Z Ordine di chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordine-di-chiusura-anticipata-di-un-pubblico-esercizio-per-ragioni-legate-alla-tutela-della-quiete-pubblica/ <p>La possibilità per l’amministrazione di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica trova fondamento nell’art. 9 Tulps, a mente del quale “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”: invero, poiché le situazioni di conflitto con il pubblico interesse, laddove siano coinvolte delle autorizzazioni di polizia, possono anche essere territorialmente o temporalmente circoscritte (in particolare, all’area o al periodo in cui si colloca il fenomeno da eliminare), la modifica dell'orario di apertura di un singolo esercizio è adeguata a rimuovere l’occasione delle condotte moleste per la quiete pubblica (nella specie, i rumorosi assembramenti nelle prospicienze del detto locale), a nulla rilevando – ai fini della legittimità del provvedimento – la circostanza che i fatti lesivi dell’interesse pubblico tutelato fossero o meno imputabili all’esercente del locale o a terzi (non avendo la misura adottata carattere sanzionatorio, bensì preventivo).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:54:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordine-di-chiusura-anticipata-di-un-pubblico-esercizio-per-ragioni-legate-alla-tutela-della-quiete-pubblica/ 2025-02-20T13:54:31Z Occupazione abusiva spazio demaniale mediante strutture balneari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-abusiva-spazio-demaniale-mediante-strutture-balneari/ <p>Integra il reato di cui all'art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327" target="_blank">1161 cod. nav. </a>la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:44:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-abusiva-spazio-demaniale-mediante-strutture-balneari/ 2025-02-20T13:44:25Z Determinazione del contributo di costruzione e poteri della PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA-00001/ <p>Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 20 Feb 2025 13:20:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA-00001/ 2025-02-20T13:20:43Z Prorogato il termine per l'operatività del Registro informatico pubblico nazionale taxi ed n.c.c. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Prorogato-il-termine-per-loperativita-del-Registro-informatico-pubblico-nazionale-taxi-ed-n.c.c./ <p>Il RENT, che sarà accessibile agli operatori taxi e NCC, nonché ai Comuni, agli UMC e agli Organi di controllo, contiene gli estremi delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico locale non di linea e i dati relativi ai contratti stipulati.</p> <p>Il Ministero dei Trasporti ha accolto, lo scorso 6 febbraio, la richiesta dell’Anci di differire le tempistiche di operatività del RENT, il Registro elettronico Taxi NCC, di 90 giorni.</p> <p>La norma attuale (art. 7 co.3, del D.M. n. 203/2024) prevede che il RENT sia operativo decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero il 4 luglio 2024 scorso. A cui ha fatto seguito la Circolare MIT del 06/09/2024 che ha individuato nel 2 gennaio 2025 la data entro cui le imprese sono definitivamente iscritte nel RENT. A seguito dell’accoglimento della richiesta Anci, il nuovo termine per l’operatività del Registro è il <strong>1 aprile 2025 </strong>(anzichè il 2 gennaio 2025).<br />Sul sito della Motorizzazione è stata pubblicata lo scorso 23 dicembre 2024 una nota “Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio Di Servizio Elettronico” per informare l’utenza interessata rispetto alla progressione con cui le diverse funzionalità saranno messe a disposizione, consentendo di adempiere a quanto prescritto dalla normativa.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/taxi-ncc-accolta-la-richiesta-anci-di-differimento-dei-termini-del-rent/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 20 Feb 2025 12:56:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Prorogato-il-termine-per-loperativita-del-Registro-informatico-pubblico-nazionale-taxi-ed-n.c.c./ 2025-02-20T12:56:41Z Impianti di telefonia mobile, ricorso avverso l'installazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-ricorso-avverso-linstallazione/ <p>I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 953/2025, si sono pronunciati in merito affermando che il termine per proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile) decorre: i) dall’inizio dei lavori, qualora si contesti l’an dell’edificazione, in quanto già dal quel momento si costituisce la “piena conoscenza” della realizzazione dell’opera; ii) dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, qualora si contesti&nbsp;il quomodo dell’edificazione o le modalità di realizzazione dell’opera.</p> <p>Ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile), per integrare la “piena conoscenza” non è necessario avere la conoscenza integrale del provvedimento, ma è sufficiente la percezione dell’esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica.</p> <p>La vicinitas&nbsp;di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull’interesse ad agire, consente di ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e, in ogni caso, chi intende contestare un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale (che non è idoneo ex se a far differire i termini di impugnazione), ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.</p> <p>Rientra nella comune diligenza del proprietario di un immobile che, in caso di reiterata e prolungata assenza, possa e debba investire un altro soggetto dei compiti destinati alla manutenzione e alla conservazione del bene, per cui il dies a quo per l’impugnazione di un’opera edilizia visibile non può essere differito ove l’interessato risieda in altro comune e si rechi saltuariamente nel luogo ove è situata l’opera contestata.</p> <p>A corredo delle suddette massime nella nota diffusa in merito si legge anche che il Consiglio di Stato, in motivazione, ha precisato che il principio opera anche nel caso in cui i ricorrenti risiedano in altro comune e si rechino saltuariamente (nella specie, per le vacanze estive) nel luogo in cui è ubicata l’opera contestata. In caso contrario, si perverrebbe alla paradossale conclusione che, anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo, l’azione di annullamento sarebbe proponibile con la semplice affermazione di non essere stati più presenti sul luogo, con evidente vulnus del sistema processuale amministrativo che, per l’ipotesi di lesione dell’interesse legittimo, prevede un termine decadenziale a tutela della certezza dei rapporti pubblicistici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 20 Feb 2025 11:26:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telefonia-mobile-ricorso-avverso-linstallazione/ 2025-02-20T11:26:14Z Impianti eolici e siti tutelati SIC, ZPS, ZSC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-eolici-e-siti-tutelati-SIC-ZPS-ZSC/ <p>Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 68 del 7 gennaio 2025 si è pronunciato in una materia per cui non sussistono precedenti negli esatti termini, affermando, come si legge nelle due massime diffuse dagli organi di giustizia amministrativa , che l’art. 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nella parte in cui per introdurre le misure di conservazione richiede di assicurare la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, in quanto&nbsp;norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata dalle regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare la zona speciale di conservazione (ZSC) e la zona di protezione speciale (ZPS). Detto disposto normativo non si applica pertanto nella regione Piemonte che ha superato detta inerzia con la previsione degli artt. 39 e 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che&nbsp;prevedono che i SIC si individuino su parere degli enti locali interessati&nbsp;e che&nbsp; si tenga conto delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione, senza richiedere&nbsp;un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati.</p> <p>Ed inoltre definendo legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC), di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l’amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto&nbsp;&nbsp;di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri&nbsp; non illogici. Né in senso contrario rileva la circostanza che detto atto di indirizzo non vieti in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata, non potendosi&nbsp; considerare illegittimo l’operato della regione stessa nel momento in cui essa,&nbsp; sulla base di una motivazione congrua, abbia reso questa norma più severa per un sito ben individuato.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 20 Feb 2025 11:16:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-eolici-e-siti-tutelati-SIC-ZPS-ZSC/ 2025-02-20T11:16:50Z Sagre, feste e fiere tradizionali, contributi regionali 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2025/ <p>Pubblicato sul&nbsp;<a href="http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/02/19/8" target="_blank">BUR ordinario n. 8 del 19 febbraio 2025</a>&nbsp;il Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 6 febbraio 2024, n. 4797 recante "Artt. 4 e 5 della&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&amp;legge=7&amp;lista=0&amp;fx=lex">legge regionale 3 maggio 2019, n. 7</a>&nbsp;“<em>Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche ed integrazioni. Emanazione avviso per l’anno 2025 e approvazione modulistica</em>."</p> <p>Possono accedere ai contributi, in qualità di soggetti organizzatori, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie, che nell'anno 2025 organizzano manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, seguendo&nbsp;la procedura&nbsp;ed utilizzando la modulistica contenuta nell'allegato A del Decreto.</p> <p>I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.</p> <p>Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00</p> <p>Sandra Leita tel. 0432 555808 (responsabile dell’istruttoria)<br />Zuccaro Paolo tel. 0432 555271</p> Wed, 19 Feb 2025 14:55:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2025/ 2025-02-19T14:55:14Z Campo da padel e regime opere precarie https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campo-da-padel-e-regime-opere-precarie/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>La costruzione di un'opera destinata a soddisfare esigenze non temporanee richiede il rilascio del titolo edilizio seppure la stessa sia stata realizzata con materiali facilmente amovibili. Al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre, pertanto, avere riguardo al 'criterio funzionale' e non al 'criterio strutturale'. L’utilizzo del “criterio funzionale” depone decisamente per la non amovibilità di una struttura chiaramente volta a soddisfare esigenze perduranti e non certamente temporanee, rappresentate dal praticare lo sport del padel al coperto lungo tutto l’anno, eccezion fatta forse dei mesi più caldi dell’anno.</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 06 Feb 2025 11:06:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campo-da-padel-e-regime-opere-precarie/ 2025-02-06T11:06:38Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, pubblicati gli avvisi di finanziamento per Enti terzi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-Enti-terzi/ <p>Sono stati pubblicati&nbsp;sulla piattaforma&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank"><strong>padigitale2026.gov.it</strong></a>&nbsp;<strong>gli Avvisi</strong>, rivolti a Comuni e Regioni, per il finanziamento dell’adeguamento alle nuove Specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).</p> <p>Gli Avvisi hanno una dotazione finanziaria di&nbsp;<strong>circa 50 Milioni di Euro</strong>&nbsp;a valere sul Sub-investimento PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&amp;SUE)”, che si aggiungono a quanto già stanziato nei mesi scorsi per l’adeguamento delle piattaforme SUAP.</p> <p>I beneficiari di questa nuova tornata di finanziamenti saranno nuovamente i&nbsp;<strong>Comuni,&nbsp;</strong>che potranno finanziare l’adeguamento alle specifiche di interoperabilità delle piattaforme in uso per lo scambio delle pratiche fra gli uffici tecnici comunali e i SUAP, e le&nbsp;<strong>Regioni&nbsp;</strong>che, in qualità di Soggetti aggregatori, mettono a disposizione degli Enti terzi del loro territorio proprie piattaforme condivise per la gestione delle pratiche provenienti dai SUAP.</p> <p>Le amministrazioni interessate potranno presentare la propria candidatura per ottenere il sostegno finanziario dell’adeguamento delle proprie componenti informatiche Enti terzi, così da conformarsi secondo quanto previsto dal&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto interministeriale del 26 settembre 2023.</a></p> <p>I finanziamenti concessi saranno erogati sotto forma di un contributo forfettario, riconosciuto a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ogni progetto avrà un importo stabilito in base alla tipologia di intervento e alla dimensione del Soggetto attuatore.</p> <p><strong>Le domande di ammissione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 7 marzo 2025</strong>.</p> <p>Nelle prossime settimane saranno pubblicati analoghi Avvisi riservati ad altre tipologie di Enti Terzi coinvolti nei procedimenti SUAP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 05 Feb 2025 13:34:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-Enti-terzi/ 2025-02-05T13:34:53Z Depositi di merci o di materiali su suolo inedificato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Depositi-di-merci-o-di-materiali-su-suolo-inedificato/ <p>Il d.p.r. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1-lett. e), assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. In particolare, il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. e.7) - considera come "nuova costruzione" la realizzazione di depositi di merci o di materiali su suolo inedificato. La qualificazione dell’intervento in termini di “nuova costruzione” postula, tuttavia, un “quid pluris” da individuarsi, appunto, nella permanente trasformazione del suolo mercé la destinazione non temporanea dell’area di sedime all’uso “deposito”, ancor più nei casi in cui tale “trasformazione” avvenga in zona a diversa destinazione urbanistica. Fattispecie relativa alla realizzazione di un deposito (stoccaggio) autoveicoli per la loro esposizione/vendita (id est, commercializzazione) che rappresenta un’opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze (di natura economica) non improvvise o transeunti; ricade in zona agricola di rilievo paesaggistico; è destinata, pertanto, a produrre quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare, idonea, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore del contesto ambientale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Jan 2025 15:18:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Depositi-di-merci-o-di-materiali-su-suolo-inedificato/ 2025-01-30T15:18:30Z Installazione antenne e necessità autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-antenne-e-necessita-autorizzazione-paesaggistica/ <p>La disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nell’assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica ma senza che ciò riverberi i sui effetti sui vincoli paesaggistici gravanti sull’area. Per i tralicci o antenne di notevoli dimensioni (nella fattispecie, alta oltre 12 metri) è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Jan 2025 15:15:09 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-antenne-e-necessita-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-01-30T15:15:09Z Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costituzione-dellAlbo-nazionale-delle-attivita-commerciali-delle-botteghe-artigiane-e-degli-esercizi-pubblici/ <p>In GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2025 il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-01-16&amp;atto.codiceRedazionale=25G00002&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Decreto Legislativo n. 219 del 27 dicembre 2024</a> in merito alla “<em>Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118</em>“.</p> <p>Il decreto definisce, in attuazione della delega di cui all’articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l’istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Fri, 24 Jan 2025 09:29:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costituzione-dellAlbo-nazionale-delle-attivita-commerciali-delle-botteghe-artigiane-e-degli-esercizi-pubblici/ 2025-01-24T09:29:38Z Manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-popolari-pubbliche-o-private-nelle-quali-vengono-impiegati-equidi/ <p>Pubblicata in GU Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2025 l “<em><strong>Ordinanza&nbsp;contingibile e urgente, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati</strong></em>” 23 dicembre 2024 del Ministero della Salute.</p> <p>A norma dell’articolo 1 le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla ordinanza e all’allegato A alla stessa.</p> <p>Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.</p> <p>Fonte:</p> Fri, 24 Jan 2025 09:24:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-popolari-pubbliche-o-private-nelle-quali-vengono-impiegati-equidi/ 2025-01-24T09:24:48Z Contributi regionali per progetti, manifestazioni ed iniziative promozionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-progetti-manifestazioni-ed-iniziative-promozionali/ <p>L'Amministrazione regionale sostiene progetti, manifestazioni e iniziative promozionali che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e che producono&nbsp;importanti ricadute positive in ambito turistico ed economico sui territori interessati.</p> <p>Possono beneficiare dei contributi&nbsp;soggetti pubblici e privati, ad esempio: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese.<br />Se si tratta di&nbsp;imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola del&nbsp;<em>de&nbsp;minimis</em>&nbsp;di cui al Regolamento UE 2023/2831, oppure nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del Regolamento UE&nbsp;651/2014.</p> <p>Le domande di finanziamento per il&nbsp;<strong>bando 2025</strong>&nbsp;devono essere presentate - esclusivamente con procedura informatizzata -<strong>dalle ore 12:00:00 di giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 12:00:00 di venerdì 31 gennaio 2025</strong>.<br />I progetti sono valutati dal&nbsp;&nbsp;<em>Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica</em>.<br />Per la presentazione e l'inoltro delle domande&nbsp;consultare&nbsp;<a class="blank" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/allegati/20241230_Linee_Guida_Mirate_2.pdf" target="_blank">le Linee guida</a>.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA80/articolo.html" target="_blank">Tutte le info e accesso alle istanze on line cliccando qui.</a></p> Thu, 16 Jan 2025 15:18:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contributi-regionali-per-progetti-manifestazioni-ed-iniziative-promozionali/ 2025-01-16T15:18:16Z Distanza delle costruzioni dalle linee ferrate https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanza-delle-costruzioni-dalle-linee-ferrate/ <p>Dalla qualificazione come ferrovia ordinaria o metropolitana di un tratto di linea ferrata deriva la normativa applicabile, applicandosi, nel primo caso (ferrovia ordinaria), le distanze previste dall’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, mentre, nel caso in cui si tratti di una mera linea metropolitana urbana, le meno restrittive distanze previste dall’art. 51. L’art. 49, D.P.R. n. 753/1980, stabilisce che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Il successivo art. 51 prevede che “lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”. L’art. 1 della legge n. 1042 del 1969 definisce “ferrovia metropolitana” quel “sistema di trasporto rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti”.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 16 Jan 2025 15:07:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanza-delle-costruzioni-dalle-linee-ferrate/ 2025-01-16T15:07:58Z Nuova classificazione ATECO 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-classificazione-ATECO-2025/ <p>A partire dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consentirà di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l'evoluzione del sistema produttivo italiano.<br />La struttura di ATECO 2025, articolata in codici e titoli, è disponibile sul sito istituzionale dell’Istat nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.<br />La data di adozione è il <strong>1° aprile 2025,</strong> dal quel momento Imprese e liberi professionisti potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.<br />Nei prossimi mesi, l'Istat metterà progressivamente a disposizione strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione.<br />La nuova classificazione sostituisce la precedente ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, ed è in linea con i nuovi parametri stabiliti dai Regolamenti europei e con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.</p> <p><strong><span class="bordeaux_bold">ATECO 2025 IN BREVE</span></strong></p> <ol> <li>ATECO 2025 entra in vigore il 1° gennaio 2025</li> <li>ATECO 2025 è implementata da Istat, sistema camerale e fiscale a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>A imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025</li> <li>Imprese e liberi professionisti potranno comunicare, verificare o confermare ai diversi Enti la propria attività economica utilizzando i nuovi codici ATECO 2025 esclusivamente a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>Per richieste di chiarimento in merito alla classificazione ATECO 2025 contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025</li> <li>Per segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione contattare l’Istat scrivendo a&nbsp;<a href="mailto:comitatoatecoistat@istat.it">comitatoatecoistat@istat.it</a></li> </ol> <p><span class="bordeaux_bold">APPROFONDIMENTI</span></p> <p><span class="celeste_bold">»</span>&nbsp;<a class="continua" href="https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/" target="_blank">https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/</a>&nbsp;<span class="sottotitolo">(link esterno)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:59:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-classificazione-ATECO-2025/ 2025-01-16T14:59:48Z Valutazioni edilizie e silenzio-assenso: la disciplina del Codice delle Comunicazioni Elettroniche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazioni-edilizie-e-silenzio-assenso-la-disciplina-del-Codice-delle-Comunicazioni-Elettroniche/ <p><em>Il sistema del silenzio-assenso previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’impianto e della maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico. (1).</em><br />In applicazione di tale principio la sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento emesso dall’ente locale che ha ritenuto necessaria l’acquisizione di apposito titolo abilitativo, anziché effettuare le verifiche di carattere edilizio nell’ambito del procedimento unico disciplinato dall’art. 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). In motivazione, il collegio ha ritenuto manifestamente infondata ed irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’amministrazione locale dell’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per contrasto con gli articoli 3, 9, 117 e 118 della Costituzione evidenziando che l’interpretazione fornita non oblitera le valutazioni di carattere edilizio, imponendo, esclusivamente, ai comuni di effettuarle nell’ambito dell’unico procedimento previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.<br />&nbsp;</p> <p><em>In relazione alla domanda di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), il dispositivo tecnico denominato “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento. Pertanto, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore viene, infatti, realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”. (2).</em></p> <p><a title="Consiglio di Stato, sezione VI, 30 dicembre 2024, n. 10468 – Pres. Volpe, Est. Cordì" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202401706&amp;nomeFile=202410468_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione VI, 30 dicembre 2024, n. 10468 – Pres. Volpe, Est. Cordì</a></p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:52:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazioni-edilizie-e-silenzio-assenso-la-disciplina-del-Codice-delle-Comunicazioni-Elettroniche/ 2025-01-16T14:52:15Z Sale da gioco e limitazioni orarie per contrastare la ludopatia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sale-da-gioco-e-limitazioni-orarie-per-contrastare-la-ludopatia/ <p><em>La regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, poiché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica, pertanto, l’adozione di misure restrittive. (1).</em></p> <p><em>L’interesse pubblico alla tutela della salute deve ritenersi prevalente su quello economico dei gestori delle sale gioco, per cui l’eventuale riduzione degli introiti di questi ultimi, dipendente dalla riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco e di apertura delle sale gioco, che non sia tale da determinare la chiusura di tali attività, è da considerare proporzionale allo scopo e tale da contemperare gli interessi in conflitto, che, in ogni caso, hanno una diversa tutela. (2).</em></p> <p><em>Il diverso trattamento, quanto a orari di apertura, riservato al casinò municipale di Venezia, rispetto alle sale da gioco e alle sale bingo trova la propria giustificazione nella speciale disciplina a cui il medesimo è soggetto giacché agli operatori della casa da gioco è consentito allontanare i giocatori ritenuti dei casi “patologici” anche su segnalazione dei familiari. (3).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:45:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sale-da-gioco-e-limitazioni-orarie-per-contrastare-la-ludopatia/ 2025-01-16T14:45:43Z Illegittimità del diniego di autorizzazione N.C.C. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-del-diniego-di-autorizzazione-N.C.C./ <p><em>È illegittimo il diniego di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente che sia fondato sulla previsione contenuta nell’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12 – in virtù del quale non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività dell’archivio informatico delle imprese esercenti i servizi di taxi e noleggio con conducente – in quanto la scelta amministrativa adottata impinge, senza alcuna limitazione temporale, su diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) e la libertà di stabilimento, con la connessa tutela della concorrenza tra le imprese, anche nel più esteso ambito unionale (articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 49 TFUE). Inoltre, vanno applicati i principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 2024, n. 137 la quale, anche se successiva al provvedimento impugnato, determina la cessazione della efficacia erga omnes della norma contenuta nell’articolo 10-bis, comma 6 dichiarata incostituzionale ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma risulti ancora rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento, escluso solo per i c.d. “rapporti esauriti”. (1).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Jan 2025 14:39:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-del-diniego-di-autorizzazione-N.C.C./ 2025-01-16T14:39:15Z Autonomia dell'autorizzazione paesaggistica rispetto ai titoli edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-dellautorizzazione-paesaggistica-rispetto-ai-titoli-edilizi/ <p>L’autorizzazione paesaggistica&nbsp;<strong>costituisce atto autonomo rispetto ai titoli edilizi</strong>&nbsp;che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio.</p> <p>Pertanto, anche qualora dovesse essere rilasciato il Permesso di Costruire, il mancato invio dell’autorizzazione paesaggistica, ove obbligatoria, costituisce una&nbsp;<strong>violazione di legge che rende l’immobile abusivo</strong>.</p> <div class="col testo-news mt-2"> <p>A ribadirlo è il&nbsp;<strong>Consiglio di Stato</strong>&nbsp;con la&nbsp;<strong>sentenza del 29 novembre 2024</strong>,&nbsp;<strong>n. 9606,</strong>&nbsp;accogliendo il ricorso di una Soprintendenza per la riforma della sentenza di primo grado relativa a un’<strong>istanza di accertamento di compatibilità</strong>&nbsp;– richiesta ai sensi dell’<strong>art. 167, comma 4</strong>, del D.lgs. n. 42/2004 (<strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>) – per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia e dall’autorizzazione paesaggistica.</p> <p>In particolare, la Soprintendenza aveva correttamente negato il rilascio dell’accertamento in quanto gli abusi erano stati eseguiti in corrispondenza di un locale sottotetto conseguito senza l’<strong>autorizzazione paesaggistica obbligatoria</strong>, trattandosi di area sottoposta a vincoli ambientali, e pertanto gli interventi non sono risultati conformi sotto il profilo paesaggistico.</p> <p>Spiega Palazzo Spada che l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto del tutto autonomo rispetto al&nbsp;<strong>permesso di costruire</strong>&nbsp;o altri titoli edilizi. Difatti, mentre questi sono finalizzati ad autorizzare i lavori in ambito urbanistico-edilizio, l’autorizzazione paesaggistica serve invece a legittimarli sotto il profilo paesaggistico.</p> <p>I due atti di assenso, infatti, operano su piani diversi, visto che tutelano interessi pubblici differenti, e di conseguenza, il rilascio del&nbsp;<strong>t</strong>itolo edilizio non legittima in alcun modo gli interventi anche dal punto di vista paesaggistico.</p> <p>Si fa presente, peraltro, che esiste un principio di&nbsp;<strong>autonomia</strong>&nbsp;anche tra l’<strong>illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico</strong>, come anche un’autonomia tra i rispettivi procedimenti e i regimi sanzionatori.</p> <p>Si chiarisce quindi che: “<em>l’omesso invio delle pregresse autorizzazioni paesaggistiche di per sé costituisce una evidente violazione di legge…nella specie, l’omesso invio rende quegli atti… inefficaci ed improduttivi di effetti giuridici […], perché necessariamente soggetti ex lege alla fase integrativa dell’efficacia mediante il controllo</em>”</p> <p>Nel caso in esame, si evidenzia che la Soprintendenza abbia sostanzialmente rilevato l’impossibilità di esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai soli lavori di&nbsp;<strong>completamento del sottotetto</strong>&nbsp;per i quali è stata richiesta, essendo che lo stesso sottotetto è stato realizzato in origine senza l’autorizzazione paesaggistica obbligatoria.</p> <p>Come specificato nel preavviso di rigetto, infatti, la documentazione integrata all’istanza non è sufficiente al fine di attestare la legittimità dell’intera costruzione per come si presenta nello stato attuale, in relazione alla quale si ritiene che siano stati conseguiti abusi ulteriori e maggiori rispetto a quanto dichiarato nella stessa istanza.</p> <p>Il&nbsp;<strong>sottotetto</strong>&nbsp;al quale accedono i lavori oggetto del parere negativo, appunto, è risultato dotato di aperture e di divisioni interne funzionali ad un uso residenziale, oltre che di vari lucernari e terrazzi a tasca, e risulta quindi&nbsp;<strong>in contrasto con quanto disposto dall’art. 167 del Codice dei beni culturali</strong>&nbsp;per il rilascio della compatibilità paesaggistica, che è stata correttamente negata.</p> <p>A nulla rilevano peraltro l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia originariamente concesse per la realizzazione del fabbricato principale, che&nbsp;<strong>non coprono tutti gli interventi</strong>, né quelli originari né quelli successivi, che hanno interessato l’immobile in questione. Il ricorso è stato quindi accolto, annullando il dispositivo della sentenza di primo grado.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> Thu, 16 Jan 2025 14:29:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-dellautorizzazione-paesaggistica-rispetto-ai-titoli-edilizi/ 2025-01-16T14:29:48Z Comuni aderenti al portale regionale, i SUE a quota 173, i SUAP stabili a 196 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-173-i-SUAP-stabili-a-196/ <h3 class="titFaq">&nbsp;</h3> <p class="Standard">La&nbsp;<a class="blank" title="vai al testo completo " href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14</a>&nbsp;ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="blank" title="consulta il Regolamento [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=">DPR 7 settembre 2010, n. 160</a>.</p> <p class="Standard">SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="blank" title="vai alla presentazione" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf" target="_blank">P.N.R.R.</a></p> <p class="Standard">Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso il Comune di Povoletto e Nimis i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 173 (80,46%), restano stabili i 196 Comuni che esercitano la funzione SUAP (91,16%).</p> <p class="Standard">Disporre di tutti i servizi dei SUAP e dei SUE su un'unica piattaforma, integrati nella stessa interfaccia, con modulistica on line standardizzata ed unificata su base regionale è una soluzione:</p> <ul> <li>efficiente ed economica per i Comuni che la scelgono, considerato che il&nbsp;portale regionale sarà sottoposto ad una completa rivisitazione disposta dal Decreto Interministeriale recante “<em>Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;</em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=" target="_blank"><em>decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</em></a><em>, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”<strong>&nbsp;(</strong></em><a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false"><strong><em>GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</em></strong></a><strong><em>)”.</em></strong></li> <li>efficace per chi deve inviare pratiche di edilizia sia produttiva che residenziale, potendo disporre di&nbsp;una piattaforma telematica unica per l'invio di tutte le pratiche edilizie.</li> </ul> <p>L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al DPR 160/2010 è finanziato dal&nbsp;<a class="blank" href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">subinvestimento PNRR 2.2.3</a>&nbsp;"<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p>Il nuovo portale SUAP-SUE sarà realizzato tramite la società in house INSIEL S.P.A., a partire da un'architettura denominata AgileFVg, già realizzata per gestire procedure anche complesse di competenza della Regione (che non è previsto passino dal SUAP).</p> Thu, 02 Jan 2025 07:38:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-173-i-SUAP-stabili-a-196/ 2025-01-02T07:38:19Z Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-BDSR-00001/ <p>Ad oggi sono <a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/mappa-italia" target="_blank">8.513</a> le&nbsp;strutture che hanno ottenuto il CIN nella nostra Regione, cioè il&nbsp;55,48% di CIN rilasciati sul totale di 15.343 strutture registrate&nbsp;nella&nbsp;Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR).</p> <div class="subtitle">Si ricorda che il Ministero del turismo, su richiesta del titolare/locatore, assegna tramite apposita procedura automatizzata il nuovo codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive.</div> <div class="subtitle">Tale piattaforma digitale, realizzata dal Ministero del turismo in collaborazione con le regioni e le province autonome, è operativa ai fini del rilascio Codice identificativo nazionale&nbsp;(CIN) dal 1 settembre 2024 online al seguente link:&nbsp;&nbsp;<a class="blank" title="Banca dati nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni brevi e/o turistiche [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/</a>.</div> <p><strong>Il termine per il conseguimento (ricezione) del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025. </strong>Pertanto&nbsp;dal 2 gennaio 2025 le strutture non in possesso del codice identificativo sono suscettibili di sanzione per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN.</p> <p>Per informazioni su come ottenere il CIN&nbsp;<a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">clicca qui</a>.</p> Mon, 30 Dec 2024 07:40:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-BDSR-00001/ 2024-12-30T07:40:08Z Saldi invernali 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2025/ <h3 class="titFaq">&nbsp;</h3> <p>I tradizionali saldi invernali in FVG iniziano come di consueto il 4 gennaio 2025, primo giorno feriale antecedente l'Epifania, mentre il termine finale rimane quello del 31 marzo.<br />Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo e sono regolate dall'art. <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&amp;legge=29&amp;lista=0&amp;fx=lex#art34" target="_blank">34 della L.R. 29/05</a>.</p> <p>Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente.</p> <p>La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.</p> <p>È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.</p> Mon, 30 Dec 2024 07:24:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2025/ 2024-12-30T07:24:20Z Illegittimità dei divieti assoluti e generalizzati di installazione impianti telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-dei-divieti-assoluti-e-generalizzati-di-installazione-impianti-telefonia-mobile/ <p>La pacifica qualificazione degli impianti di telefonia mobile in termini di opere di urbanizzazione primaria non può legittimare l’imposizione di aprioristici divieti assoluti e generalizzati alla loro installazione prescindendo da una valutazione in concreto dell’esigenza di assicurare una copertura di segnale all’intero territorio pena la configurazione di una illegittima limitazione alla localizzazione di dette strutture.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 27 Dec 2024 10:53:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimita-dei-divieti-assoluti-e-generalizzati-di-installazione-impianti-telefonia-mobile/ 2024-12-27T10:53:12Z Decadenza del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-del-permesso-di-costruire/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>In ordine ai caratteri del provvedimento di decadenza del permesso di costruire ex art. 15 d.p.r. n. 380/2001 va rilevato che: a) in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, l. n. 241 del 1990, è sempre richiesto che l'amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, sicché risulta necessaria l'adozione di un formale provvedimento in relazione all'esercizio del potere attribuito dall'art. 15 del testo unico dell’edilizia; b) alla luce del tenore testuale delle norme sancite dall'art. 15, commi 2 e 2 bis, dello stesso testo unico è necessario, per evitare la decadenza, che il titolare richieda una proroga prima della decorrenza del termine di cui si tratta; c) risponde ad un principio generale dell'ordinamento la regola secondo cui la proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi; la presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell'interesse del privato alla realizzazione dell'intervento programmato, sia nei rapporti con l'amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero avere un qualche interesse ad opporsi all'altrui iniziativa edificatoria</p> Leggi tutto...</div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Fri, 27 Dec 2024 10:49:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-del-permesso-di-costruire/ 2024-12-27T10:49:35Z Legge annuale per il mercato e la concorrenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza/ <p>Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-17&amp;atto.codiceRedazionale=24G00215&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Legge 16 dicembre 2024, n. 193 </a>“<em>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”</em> che contiene, in particolare, disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all’approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l’intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.</p> <p>L'art. 26&nbsp;stabilisce che&nbsp;entro un anno dall’entrata in vigore della legge&nbsp;venga emanato&nbsp;un decreto legislativo per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività (<strong>dehors</strong>).<br />Prevede inoltre che i <strong>Comuni adeguino i propri Regolamenti</strong> per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.<br />Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.</p> Thu, 19 Dec 2024 15:52:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza/ 2024-12-19T15:52:30Z Abusi edilizi ed attività commerciali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusi-edilizi-ed-attivita-commerciali/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>In sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico - edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere, con l'ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz'altro legittimo, ove fondato su rappresentate ed accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l'attività commerciale viene svolta; il legittimo esercizio dell'attività commerciale è, pertanto, ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico - edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 19 Dec 2024 15:43:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusi-edilizi-ed-attivita-commerciali/ 2024-12-19T15:43:19Z Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-dei-regimi-amministrativi-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili/ <p>In GU Serie Generale il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-12&amp;atto.codiceRedazionale=24G00205&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024</a>&nbsp;recante la “<em>Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118" target="_blank">legge 5 agosto 2022, n. 118</a></em>“.</p> <p>Il&nbsp;decreto intende assicurare, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie&nbsp;rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>Esso, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118" target="_blank">legge 5 agosto 2022, n. 118</a>, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.</p> <p>I regimi sono 3, cioè a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata (c.d. P.A.S.); c) autorizzazione unica.</p> <p>Il proponente&nbsp;utilizza la <strong>piattaforma unica digitale SUER</strong> e un <strong>modello unico adottato con decreto&nbsp; del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza&nbsp; unificata</strong>, sia in caso di presentazione della P.A.S. al comune competente, sia in caso di presentazione della domanda di autorizzazione unica all'Autorità competente (Regione o Provincia, Ministero).</p> <p>La piattaforma SUER&nbsp;realizzata dal <a href="https://www.gse.it/ricerca?q=suer" target="_blank">GSE </a>è stata istituita con <a href="https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_23-10-2024.pdf" target="_blank">Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 ottobre 2024.</a><br /><span class="art_text_in_comma">Gli impianti e le infrastrutture energetiche sono infatti espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;160~art4-com11" target="_blank">DPR 7 settembre 2010, n. 160&nbsp;art.2, comma 4.</a></span><br />Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.<br /><br />Per gli interventi di cui al primo periodo di cui all’art. 1 comma 1° del provvedimento resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.</p> <p>Il decreto entra in vigore il <strong>30 dicembre 2024</strong>.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 19 Dec 2024 14:25:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-dei-regimi-amministrativi-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili/ 2024-12-19T14:25:19Z Cambio di destinazione d’uso senza opere e necessità del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-senza-opere-e-necessita-del-permesso-di-costruire/ <p>Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 9823 del 9 dicembre 2024, afferma che la legittima applicazione dell’art. 52, comma 3-bis l.r. Lombardia n. 12 del 2005, secondo cui i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche senza la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e centri sociali, sono soggetti a permesso di costruire, richiede un accertamento concreto dell’aumento del carico urbanistico determinato dalla nuova destinazione d’uso rispetto a quella precedente. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento comunale che ordina il ripristino della destinazione d’uso senza opere, da laboratorio artigianale a luogo di culto, in assenza di un’adeguata istruttoria sull’effettivo aumento del carico urbanistico.</p> <p>Nell’ipotesi specifica, come chiarito nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha evidenziato che gli accertamenti della polizia locale constatavano o la mancanza di attività in corso o lo svolgimento di attività di studio, ma non testimoniavano un effettivo incremento del carico urbanistico.</p> <p>Conforme a un precedente pronunciamento dello stesso Consiglio di Stato, è specificato che l’accertamento del maggiore carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla funzione prioritaria di compensare la collettività per il nuovo carico urbanistico che si riversa sulla zona. Per aumento del carico urbanistico si intende sia la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, sia l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 19 Dec 2024 14:14:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-senza-opere-e-necessita-del-permesso-di-costruire/ 2024-12-19T14:14:22Z Divieti di localizzazione impianti di telecomunicazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Divieti-di-localizzazione-impianti-di-telecomunicazione/ <p>Previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione di impianti di TLC in talune aree del territorio comunale, sono illegittime, salvo che: I) la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti; II) non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi – per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale – la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio; III) non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 12 Dec 2024 12:19:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Divieti-di-localizzazione-impianti-di-telecomunicazione/ 2024-12-12T12:19:20Z Delocalizzazione di una sala gioco situata a distanza inferiore ai limiti di legge dai luoghi sensibili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-una-sala-gioco-situata-a-distanza-inferiore-ai-limiti-di-legge-dai-luoghi-sensibili/ <p><em>È legittimo il provvedimento dell'ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l'apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte di una possibile utenza. (1).</em><br />Nel caso di specie, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il Consiglio di Stato ha accertato che la sala giochi era situata a distanza inferiore dai limiti di legge da una chiesa e che era possibile delocalizzare detta sala giochi in altre aree del territorio comunale, tenendo conto anche delle evenutuali limitazioni dello strumento urbanistico.</p> <p><br /><em>La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati, per contrastare il fenomeno della ludopatia, non contrasta con l’art. 3 Cost., non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. La legge che impone il distanziometro non contrasta infine con l'art. 41 Cost., esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute. (2).</em><br /><br /></p> <p>Fonte:</p> Thu, 12 Dec 2024 11:43:10 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Delocalizzazione-di-una-sala-gioco-situata-a-distanza-inferiore-ai-limiti-di-legge-dai-luoghi-sensibili/ 2024-12-12T11:43:10Z Sportelli Unici per le Attività Produttive: nuove risorse disponibili per l’adeguamento dei software enti terzi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-nuove-risorse-disponibili-per-ladeguamento-dei-software-enti-terzi/ <p>Dopo il finanziamento dell’<strong>adeguamento delle piattaforme tecnologiche SUAP comunali</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>regionali</strong>&nbsp;alle nuove&nbsp;<strong>“Specifiche tecniche di interoperabilità”</strong>, ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2023, il Dipartimento della funzione pubblica si appresta a pubblicare nuovi bandi di finanziamento, stavolta destinati a tutte le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP, a partire dagli Uffici tecnici Comunali e tenute, pertanto, anch’esse ad adeguarsi alle nuove modalità di interazione con i SUAP.</p> <p>Si apre dunque la possibilità anche per questi Enti di ottenere un finanziamento per adeguare i rispettivi sistemi informativi già utilizzati per lo scambio di documenti con i SUAP o per aderire ad una delle soluzioni messe a disposizione per completare l’interoperabilità dell’ecosistema SUAP.</p> <p>Il Dipartimento della funzione pubblica ha, quindi, avviato un’indagine esplorativa volta a mappare la potenziale platea dei soggetti ammissibili al finanziamento e raccogliere dati sulle modalità di adeguamento che intendono intraprendere.</p> <p>Le amministrazioni interessate sono, pertanto, invitate a compilare l’apposito&nbsp;<a href="https://supportosuapsue.invitalia.it/" target="_blank">questionario</a>, tramite il quale manifestare l’interesse alla partecipazione ai suddetti bandi di finanziamento.</p> <p>La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 15/01/2025.</p> <p><span data-teams="true">Nell'<a href="https://www.suapsue.gov.it/wp-content/uploads/2024/12/SUAP-SUE-Infografica-Enti-terzi.pdf" target="_blank"><strong>infografica</strong>&nbsp;<strong>al link</strong>&nbsp;</a>sono consultabili tutti i dettagli per le amministrazioni interessate su come attivarsi per non perdere questa opportunità.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span data-teams="true">Fonte:&nbsp;</span></p> Wed, 11 Dec 2024 06:50:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-nuove-risorse-disponibili-per-ladeguamento-dei-software-enti-terzi/ 2024-12-11T06:50:22Z La decadenza della concessione per mancato esercizio ed intermediazione del potere pubblico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-decadenza-della-concessione-per-mancato-esercizio-ed-intermediazione-del-potere-pubblico/ <p>La decadenza della concessione per mancato esercizio non costituisce un effetto che si verifica ex lege al ricorrere del presupposto normativo, richiedendo, viceversa, l’intermediazione del potere pubblico attraverso l’emanazione di un provvedimento motivato, all’esito di un procedimento necessariamente preceduto dalla contestazione al concessionario delle circostanze che giustificano la decadenza. La posizione soggettiva che si fa valere in giudizio riveste la consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo; per cui la domanda giudiziale ha ad oggetto l’esercizio di un potere autoritativo di accertamento dell'intervenuta decadenza del rapporto di concessione, spettante all’amministrazione ed avente natura costitutiva. (Nella fattispecie in esame, la sezione dichiara inammissibile la domanda di accertamento della decadenza dalla concessione, sia per omessa sollecitazione della Provincia a dichiarare la stessa sia per violazione del divieto, ex art. 34, comma 2, c.p.a., di pronuncia giudiziale con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati). (1).</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2023 n. 4402; T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 23 aprile 2019, n. 202; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2012 n. 472; Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15; Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 504.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 05 Dec 2024 08:52:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-decadenza-della-concessione-per-mancato-esercizio-ed-intermediazione-del-potere-pubblico/ 2024-12-05T08:52:08Z Sistema IT Wallet, a regime portafoglio digitale italiano su AppIO con tre documenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sistema-IT-Wallet-a-regime-portafoglio-digitale-italiano-su-AppIO-con-tre-documenti/ <p>Dal 4 dicembre 2024 i cittadini che hanno attivato sull’AppIO la sezione “<em>Documenti</em>” potranno disporre di una versione digitale della <strong>propria patente di guida, della tessera sanitaria</strong>, della <strong>tessera europea di assicurazione di malattia</strong> (TS/TEAM) e della <strong>Carta Europea della Disabilità</strong> per gli aventi diritto. I documenti digitali avranno lo stesso valore legale dei documenti fisici già posseduti e potranno essere utilizzati in contesti di verifica dal vivo.<br />Per la patente di guida in particolare, il Ministero dell’Interno con&nbsp;<a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/patente_digitale_23ott2024.pdf" target="_blank"><strong>Circolare del 23/10/2024</strong></a>&nbsp;ha fornito informazioni di dettaglio circa la piena validità del documento digitale ai sensi dell’obbligo di esibizione ai sensi dell’art. 180 comma 1 lettera b) del Codice della Strada.<br />Il Sistema IT wallet, introdotto dall’art.&nbsp;64-quater&nbsp;del Codice dell’Amministrazione Digitale, si inserisce nel più ampio contesto del wallet europeo (EUDI wallet) che nasce per superare le difformità, sia tecnologiche che di esperienza utente, presenti tra le 21 identità digitali (eID) attualmente attive in 16 stati membri, aggiornando di conseguenza il Regolamento Europeo eIDAS.<br />Per tutti i dettagli relativi all’attivazione dell’IT Wallet vai sul sito&nbsp;<strong><a href="https://io.italia.it/documenti-su-io/" target="_blank">AppIO</a></strong>.</p> <p>Fonte:<a href="https://www.anci.it/sistema-it-wallet-dal-4-dicembre-a-regime-portafoglio-digitale-italiano-su-appio-con-tre-documenti/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 05 Dec 2024 08:02:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sistema-IT-Wallet-a-regime-portafoglio-digitale-italiano-su-AppIO-con-tre-documenti/ 2024-12-05T08:02:19Z Apparecchi da intrattenimento, dematerializzazione dei titoli autorizzativi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Apparecchi-da-intrattenimento-dematerializzazione-dei-titoli-autorizzativi/ <p>L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato la dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento. Questo significa che i titoli, che prima erano stampati su carta filigranata con ologramma, ora saranno digitali. Il processo è iniziato nel 2023 e coinvolge i titoli rilasciati ai sensi dell’articolo 110 del TULPS. I nuovi titoli digitali saranno disponibili nell’area riservata dei richiedenti e saranno accompagnati da un’etichetta con QR-Code da apporre sugli apparecchi.</p> <p>In conformità con il Codice dell’Amministrazione Digitale ogni apparecchio riceve un’etichetta con QR-Code da apporre obbligatoriamente sul dispositivo, pena sanzioni previste dall’art. 110 del TULPS.</p> <p><a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7167737/AVVISO+dematerializzazione+titoli+autorizzatori+24112024.pdf/1fcd7743-38d6-97d2-78eb-f84016bc60ae?version=1.0&amp;t=1732205054906" target="_blank">La notizia completa&nbsp;sull'Avviso A.D.M. del 24 novembre u.s....</a></p> Thu, 05 Dec 2024 07:51:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Apparecchi-da-intrattenimento-dematerializzazione-dei-titoli-autorizzativi/ 2024-12-05T07:51:41Z Abuso edilizio consistente in una pluralità di opere e necessità di valutazione unitaria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abuso-edilizio-consistente-in-una-pluralita-di-opere-e-necessita-di-valutazione-unitaria/ <p>Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio dell’intervento consistente in una pluralità di opere, deve essere svolto dall’Amministrazione procedente un apprezzamento globale e non una valutazione frazionata dei singoli interventi, posto che un approccio atomistico agli abusi, non consente di inquadrare adeguatamente l'impatto effettivo complessivo. Deve quindi ribadirsi che in caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 28 Nov 2024 15:29:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abuso-edilizio-consistente-in-una-pluralita-di-opere-e-necessita-di-valutazione-unitaria/ 2024-11-28T15:29:03Z Rilevanza del parere tardivo della Soprintendenza sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-del-parere-tardivo-della-Soprintendenza-sullistanza-di-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ <p>Lo afferma il Consiglio di Stato, sezione III, 4 novembre 2024, n. 8757 – Pres. FF. Caputo, Est. De Carlo con la <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202101881&amp;nomeFile=202408757_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">sentenza&nbsp;n. 8757 del 4 novembre 2024</a>.</p> <p>È illegittimo il provvedimento del comune di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica che si limiti a richiamare per relationem il parere reso dalla Soprintendenza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, in quanto, anche prescindendo dall’applicabilità in tal caso del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’organo ministeriale. (1).</p> <p>(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6446; 21 marzo 2023, n. 2836.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-624" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> Thu, 28 Nov 2024 15:19:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-del-parere-tardivo-della-Soprintendenza-sullistanza-di-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ 2024-11-28T15:19:22Z Rinnovabili, semplificazione delle procedure amministrative https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinnovabili-semplificazione-delle-procedure-amministrative/ <p>Il provvedimento, che dopo il via libera preliminare dello scorso agosto in CdM ha ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, riduce a tre regimi le tante procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.</p> <p>Il provvedimento reca la firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione&nbsp;<strong>Paolo Zangrillo</strong>, del Ministro per le Riforme Istituzionali&nbsp;<strong>Maria Elisabetta Alberti Casellati&nbsp;</strong>e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica&nbsp;<strong>Gilberto Pichetto</strong>. Risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo, in coerenza con i principi di delega, di razionalizzare la disciplina procedimentale, accelerare i tempi di realizzazione degli impianti e assicurare un maggior grado di certezza del diritto&nbsp;agli operatori di settore.</p> <p>“Quello della semplificazione è un tema cruciale per lo sviluppo del Paese – commenta il Ministro Zangrillo – Il nostro governo è impegnato in uno straordinario lavoro per trasformare la burocrazia da ostacolo in opportunità e sostenere così il nostro sistema impresa. Quello approvato oggi è un provvedimento importante, perché interviene su un settore di grande rilevanza. Un tassello significativo del complesso ed eterogeneo panorama delle semplificazioni amministrative, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.</p> <p>Sul piano delle semplificazioni, sono <strong>due le principali novità</strong> da rilevare. La prima è l’<strong>individuazione degli interventi da ricondurre ai soli tre regimi amministrativi individuati dal decreto</strong>: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica. La seconda è l’<strong>esenzione dalle procedure di valutazione ambientale</strong>, identificate come uno dei principali motivi di allungamento dei tempi procedimentali, <strong>per gli interventi ricondotti all’attività libera e alla PAS</strong>. &nbsp;</p> <p>In merito ai regimi amministrativi, il nuovo provvedimento amplia i casi sottoposti ad attività libera ossia che non richieda atti di assenso o dichiarazioni, e centralizza il ruolo della PAS quale ordinaria procedura di permitting.</p> <p>A seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, il termine per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75. Oggi quest'ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.</p> <p>L’istanza di Autorizzazione Unica va invece prevista esclusivamente nei casi di impianti di dimensione rilevante (oltre i 300 megawatt). Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-11-2024/rinnovabili-ok-definitivo-cdm-al-provvedimento-che-semplifica-le" target="_blank">Ministro per la Pubblica Amministrazione</a></p> Thu, 28 Nov 2024 14:57:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinnovabili-semplificazione-delle-procedure-amministrative/ 2024-11-28T14:57:27Z Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ad installare un’antenna di telecomunicazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-per-il-rilascio-dellautorizzazione-ad-installare-unantenna-di-telecomunicazioni/ <p>Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ad installare un’antenna di telecomunicazioni è unico e nell'ambito dello stesso devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale; la documentazione che l’istante è tenuto a presentare è solo quella richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259" target="_blank">d.lgs. n. 259/2003</a>, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa. Il Comune non è chiamato ad effettuare il controllo di cui all'art. 10 d.p.r. n. 380/01 (né può chiedere la documentazione di cui all’art. 20 dello stesso d.p.r.), ma deve valutare (anche) gli aspetti edilizi dell’opera all’interno del procedimento previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e sulla base della esclusiva documentazione richiesta dallo stesso Codice (in particolare nei suoi allegati).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Nov 2024 14:52:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-per-il-rilascio-dellautorizzazione-ad-installare-unantenna-di-telecomunicazioni/ 2024-11-21T14:52:59Z Sulla formazione del silenzio assenso in materia edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-formazione-del-silenzio-assenso-in-materia-edilizia/ <p><em>Il “silenzio-assenso”, in materia edilizia, non si forma allorquando, nel termine di conclusione del procedimento, l’amministrazione abbia adottato una proposta di decisione contraria, espressa nel preavviso di diniego, sollevando rilievi oggettivamente problematici e non pretestuosi, seguiti da interlocuzioni finalizzate a cercare soluzioni idonee a superarli, in quanto, da un lato, l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 afferma che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo” “sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso” solo “ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego”, ma non richiede necessariamente che il “motivato diniego” debba rivestire la forma provvedimentale, ben potendosi desumere la volontà procedimentale espressa anche dal preavviso di diniego; dall’altro, una diversa impostazione sarebbe in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede, poiché non ricorre alcuna inerzia amministrativa che giustifichi il meccanismo di semplificazione in esame, previsto a tutela dell’interesse pretensivo del privato, ma, al contrario, si è di fronte ad un articolato confronto procedimentale che - in luogo di decisioni sbrigative sfavorevoli in presenza di criticità e di carenze documentali - e nella ricerca di possibili soluzioni alle problematiche emerse, ha comportato una dilatazione (tra sospensioni ed interruzioni) della scansione temporale stabilita, in via generale ed astratta, dal legislatore. (1).</em><br /><br /><br /><em>In relazione all’orientamento per cui il silenzio assenso si forma anche con riferimento ad una istanza non conforme alla legge (c.d. requisiti di validità), ma non laddove la stessa sia carente dei requisiti essenziali per la sua configurabilità, tali requisiti essenziali, in materia edilizia, devono essere rinvenuti in quelli previsti dall’art. 20, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ove dispone che la domanda per il rilascio del permesso di costruire debba essere corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica; tale novero di elementi essenziali non è integrabile ad opera dei regolamenti edilizi e neppure da parte della legislazione regionale tramite normativa primaria o secondaria di dettaglio, in quanto le Regioni sono autorizzate dall’art. 29, comma 2 quater della legge n. 241 del 7 agosto 1990 a prevedere livelli “ulteriori di tutela” ma non ad aggravare il procedimento con ulteriori adempimenti o documenti che avrebbero l’effetto di depotenziare l’efficacia dello strumento di semplificazione, comprimendo un livello essenziale della prestazione, lo standard minimo, riservato alla competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (2).</em><br /><br /><br />(1) Conformi: T.A.R. per la Valle d'Aosta, sez. I , 11 giugno 2015, n. 41.<br />Difformi: T.A.R. per il Lazio, Roma , sez. II , 23 ottobre 2020, n. 10851.<br /><br />(2) Conformi: Con riferimento alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 8582; Cons. Stato sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4552; Id., 26 aprile 2024, n. 3813; Cons. Stato sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459; Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203; Id., 16 agosto 2023, n. 7774; sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072; sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746; Id., 6 luglio 2022, n. 10691. Non risultano precedenti negli esatti termini con riferimento alla restante parte della massima.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 21 Nov 2024 14:47:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-formazione-del-silenzio-assenso-in-materia-edilizia/ 2024-11-21T14:47:25Z Presupposti e limiti del potere regolamentare del comune in tema di contrasto alle ludopatie https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Presupposti-e-limiti-del-potere-regolamentare-del-comune-in-tema-di-contrasto-alle-ludopatie/ <p><em>È legittima l'attività di un Comune che, con regolamento consiliare, individui restrizioni orarie all'apertura degli esercizi autorizzati o limitazioni agli orari di accensione delle macchinette. Questo perché il potere sindacale di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali interviene sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, il quale può esprimersi anche tramite un preciso atto regolamentare. A fronte di una significativa riduzione dell'orario di apertura delle apparecchiature, l'amministrazione comunale non può limitarsi a un'apodittica e indimostrata enunciazione dei rischi collegati al gioco lecito, ma deve dare atto di ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale. Va, in buona sostanza, dimostrata la necessità che uno specifico territorio abbisogni di una maggior tutela di quello nazionale; fermo restando che, una volta attuata, questa misura non comporti effetti indesiderati, tra cui il "dirottamento" della domanda verso il gioco illegale. E ciò deve avvenire con una specifica istruttoria effettuata in relazione al territorio di competenza.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 21 Nov 2024 14:30:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Presupposti-e-limiti-del-potere-regolamentare-del-comune-in-tema-di-contrasto-alle-ludopatie/ 2024-11-21T14:30:42Z Introduzione del domicilio digitale nella compilazione delle domande uniche SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Introduzione-del-domicilio-digitale-nella-compilazione-delle-domande-uniche-SUAP-SUE/ <p>Il <strong>domicilio digitale</strong> è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.</p> <p><a href="https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home" target="_blank"><strong>L'indicazione del domicilio digitale all'interno delle domande uniche SUAP è divenuta</strong> <strong>obbligatori</strong></a><strong>a</strong> a seguito della modifica del&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_SchedaAnagrafica_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">modulo anagrafico nazionale approvata dalla Conferenza Unificata</a>.&nbsp;</p> <p>A breve i compilatori avranno a disposizione un'apposita sezione per indicarlo. Infatti il 27/11/24 dalle ore 13.00 alle ore 19.00 è programmato&nbsp;un intervento di <strong>manutenzione al portale regionale SUAP-SUE</strong> per introdurre il domicilio digitale nella fase di compilazione.</p> <blockquote> <p><strong>ATTENZIONE: Le domande in bozza verranno riportate allo stato “In compilazione Sezioni Generali</strong>” <strong>con conseguente cancellazione degli allegati già caricati.</strong></p> <p>Saranno sospese anche le operazioni di <strong>back office</strong> per gli operatori dello sportello comunale.</p> </blockquote> Thu, 21 Nov 2024 08:40:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Introduzione-del-domicilio-digitale-nella-compilazione-delle-domande-uniche-SUAP-SUE/ 2024-11-21T08:40:19Z La CILAS Superbonus presuppone la legittimità dell'immobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-CILAS-Superbonus-presuppone-la-legittimita-dellimmobile/ <p>Anche gli interventi soggetti a CILA-S sono soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi. Ed infatti le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “<em>Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</em>”, vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile (segnalazione M. GRISANTI)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 19 Nov 2024 13:08:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-CILAS-Superbonus-presuppone-la-legittimita-dellimmobile/ 2024-11-19T13:08:23Z Edilizia libera per installazione di impianti fotovoltaici solo su edifici già esistenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edilizia-libera-per-installazione-di-impianti-fotovoltaici-solo-su-edifici-gia-esistenti/ <p>Il Consiglio di Stato sezione VII, come si legge in una nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, con la sentenza 9 ottobre 2024, n. 8113, si è pronunciata in assenza di precedenti giurisprudenziali esatti nei termini, affermando che l’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – non prevede una illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del testo unico sull’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che sarebbe contraria ai criteri previsti in tema di concorso fra norme di pari grado che regolano la medesima fattispecie e all’interesse pubblico al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio. Pertanto, la tendenziale derogabilità alle norme in materia edilizia prevista dall’articolo 9 vale solo: i) allorquando l’interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi; ii) a condizione che non si ottengano indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, l’intervento comunque richiede il necessario titolo edilizio.</p> <p>L’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – mira a consentire la semplificazione dell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti e non può essere inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti tra l’altro un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 19 Nov 2024 10:59:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edilizia-libera-per-installazione-di-impianti-fotovoltaici-solo-su-edifici-gia-esistenti/ 2024-11-19T10:59:54Z Controlli sulle imprese, protocollo d’intesa tra il Ministro Zangrillo e l’Anci https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-imprese-protocollo-dintesa-tra-il-Ministro-Zangrillo-e-lAnci/ <p>Il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore&nbsp;<strong>Paolo Zangrillo</strong>, ha sottoscritto con il presidente dell’Anci,&nbsp;<strong>Roberto Pella</strong>, un protocollo d’intesa per l’avvio di una collaborazione istituzionale in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.</p> <p>L’intesa si inserisce nel nuovo ‘sistema di controlli alle imprese’ introdotto dal&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;103" target="_blank">decreto legislativo 12 luglio 2024, n.103</a> – che punta ad un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra enti controllanti e imprese per liberare queste ultime da obblighi eccessivi o sproporzionati, ridondanze e duplicazioni – ed ha l’obiettivo di supportare i Comuni nel censimento dei moltissimi controlli di competenza, con momenti di incontro, tavoli di lavoro ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.</p> <p>“Con oltre 7.100 Comuni aderenti, l’Anci rappresenta quasi il 95% della popolazione italiana – osserva il Ministro&nbsp;<strong>Zangrillo</strong>&nbsp;– Questa collaborazione sarà dunque fondamentale per mettere a punto una riforma che il nostro Paese attende ormai da oltre dieci anni. Controlli più razionali ed efficaci, in linea con la visione di uno Stato alleato delle imprese e non vessatorio, vuol dire incentivare i comportamenti virtuosi, passando da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca, e rilanciare così lo sviluppo e la crescita del Paese”.</p> <p>“Ringrazio il Ministro Paolo Zangrillo per aver promosso questa rilevante iniziativa, che testimonia la relazione di vicinanza della Funzione Pubblica ai comuni italiani e alle istanze espresse dal tessuto economico locale” commenta il presidente Anci&nbsp;<strong>Roberto Pella: “</strong>Sarà importante per i Comuni ricevere adeguato supporto e instaurare su questi temi un continuo e proficuo scambio di informazioni, funzionale anche a una più rapida risoluzione delle criticità.”</p> <p>Con questo protocollo, che ha validità fino al 31 dicembre 2026, il ministro per la Pubblica amministrazione si impegna a fornire supporto tecnico e metodologico ai Comuni nel censimento dei controlli, creando un canale diretto per segnalare eventuali difficoltà interpretative e applicative, nonché a trasmettere con tempestività linee guida e circolari. L’Anci, dal canto suo, garantisce la massima collaborazione, al fine di semplificare e ridurre gli oneri a carico dei Comuni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 19 Nov 2024 10:55:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-imprese-protocollo-dintesa-tra-il-Ministro-Zangrillo-e-lAnci/ 2024-11-19T10:55:56Z Ordinanza sindacale di sospensione dell’attività di somministrazione in caso di vendita di bevande alcolici a minori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordinanza-sindacale-di-sospensione-dellattivita-di-somministrazione-in-caso-di-vendita-di-bevande-alcolici-a-minori/ <p>La riconduzione dell’atto sindacale alla fattispecie disciplinata all’art. 50 piuttosto che a quella di cui a<strong>ll’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</strong> (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) non è neutra e non si risolve in una mera indicazione nominalistica, atteso che il legislatore ha inteso diversificare il procedimento di adozione dell’atto, prevedendone <strong>l’esecutorietà solo nel secondo caso</strong> (supportata dal Prefetto, quale organo preposto al coordinamento delle forze dell’ordine sul territorio provinciale). Le emergenze di sicurezza urbana, in quanto afferenti alla sicurezza pubblica, rientrano nella competenza del <strong>Sindaco quale ufficiale di governo</strong> (art. 54) e si diversificano da quelle a tutela della “vivibilità” che afferiscono all’attività del vertice dell’amministrazione locale (art. 50).</p> <p>Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti possono essere adottate <strong>anche a fronte di un pericolo potenziale</strong> in applicazione del principio di precauzione che richiede l’intervento restrittivo da parte della pubblica amministrazione in presenza di un rilevante pericolo per interessi pubblici particolarmente sensibili anche in assenza di una evidenza scientifica del nesso di causalità, secondo lo standard del c.d. “più probabile che non”, tra la circostanza fattuale su cui si interviene e il pregiudizio che potrebbe arrecare. Tale principio di derivazione comunitaria previsto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 impone che, in presenza di ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che sia previamente accertata l’effettiva esistenza della gravità del rischio occorso. (2).</p> <p>I presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella <strong>sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per il bene protetto dalla norma</strong> (la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, la vivibilità cittadina ovvero la quiete, quale valore considerato a parte, l’igiene pubblica), ma purché lo stesso <strong>non</strong> sia <strong>altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento</strong>, il che avviene tipicamente laddove esista un sistema punitivo comprensivo di sanzioni principali, sanzioni accessorie capaci ex se di cauterizzare l’attività pericolosa. Non è pertanto ammissibile farvi ricorso per irrogare sanzioni espressamente previste dall’ordinamento (nel caso di specie, con l’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 in caso di violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) al solo scopo di accelerarne gli effetti, superando le garanzie difensive, a meno che non sia dimostrata in concreto la pericolosità, anche potenziale, del differimento dell’irrogazione della misura sanzionatoria prevista. (3).</p> <p>Il legislatore sanziona amministrativamente (art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125) e penalmente (art. 689 c.p.) le condotte di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori, commisurando il trattamento sanzionatorio all’effettiva portata lesiva della condotta. La prima fattispecie di illecito (art. 14-ter) opera in tutti i casi di vendita di alcolici a minorenne (ipotesi estranea alla formulazione dell’art. 689 c.p.) nonché di somministrazione a maggiore degli anni sedici ma minore di anni diciotto, stante che per il minore di anni sedici trova invece applicazione la norma penale, estensibile a qualunque tipologia di somministrazione ovunque effettuata, dovendo necessariamente essere attualizzati i riferimenti ai locali ivi indicati come osterie e pubblici spacci. (4).</p> <p>È <strong>illegittima</strong>, infine, secondo i giudici di Palazzo Spada, <strong>l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponga la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in sostanziale applicazione dell’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125</strong> (nella specie, a causa della vendita di bevande alcoliche a persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni) poichè, dovendosi riqualificare l’atto in senso sanzionatorio, sussiste vizio di incompetenza del firmatario, in quanto organo politico di vertice del governo locale, trattandosi di normale atto gestionale. (5).</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 19 Nov 2024 10:45:34 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordinanza-sindacale-di-sospensione-dellattivita-di-somministrazione-in-caso-di-vendita-di-bevande-alcolici-a-minori/ 2024-11-19T10:45:34Z Stazioni radio base e rispetto dei limiti della distanza dalle strade https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazioni-radio-base-e-rispetto-dei-limiti-della-distanza-dalle-strade/ <p>Anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade. Fermo tale preliminare rilievo occorre poi evidenziare che la stessa formulazione letterale dell’art. 26, comma 2 del Reg. attuazione del Codice della strada (ad avviso del quale “le distanze dal confine stradale, da rispettare […] non possono essere inferiori a […]”) rende evidente che il legislatore si è limitato a prevedere, in tale sede, il rispetto di una distanza minima, senza, al contempo prevedere, specularmente, il divieto di estendere la stessa. Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata. Ne consegue che, sul piano urbanistico, ciascun Comune conserva il potere, in sede di adozione del proprio strumento generale di governo del territorio, di prevedere discrezionalmente una diversa distanza, purché non inferiore a quella minima di legge e, comunque, non manifestamente eccessiva o sproporzionata rispetto al perseguimento degli interessi pubblici in gioco (id est non solo la salvaguardia della sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella la garanzia della possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 14 Nov 2024 15:43:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazioni-radio-base-e-rispetto-dei-limiti-della-distanza-dalle-strade/ 2024-11-14T15:43:50Z Rapporti tra aspetti paesaggistici e disciplina urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-aspetti-paesaggistici-e-disciplina-urbanistica/ <p>Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico di un manufatto non coincide con la disciplina urbanistico-edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo. Il fatto che sono stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio secondo il quale l’interesse paesaggistico debba essere sempre valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici. Esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori. Per giurisprudenza consolidata, la disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano al fine di garantire una tutela integrata del territorio, ma il titolo edilizio è diverso da quello autonoma paesaggistico, in quanto diverse sono le finalità perseguite&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 14 Nov 2024 15:40:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-aspetti-paesaggistici-e-disciplina-urbanistica/ 2024-11-14T15:40:31Z Sul discrimine tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva ai fini della disciplina sull’inquinamento acustico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-discrimine-tra-locazione-turistica-breve-e-attivita-turistica-ricettiva-ai-fini-della-disciplina-sullinquinamento-acustico/ <p>L’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (nel caso di specie, la sezione ha riconosciuto tali caratteristiche in relazione alle attività svolte dalla conduttrice del compendio denominato “Villa Bonomi”, in comune di Como).</p> <p>Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2024, n. 7913 – Pres. Caringella, Est. Fantini</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202308651&amp;nomeFile=202407913_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Fonte: Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 14 Nov 2024 10:56:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-discrimine-tra-locazione-turistica-breve-e-attivita-turistica-ricettiva-ai-fini-della-disciplina-sullinquinamento-acustico/ 2024-11-14T10:56:07Z Digitalizzazione delle procedure SUAP&SUE, pubblicato un secondo avviso per i Comuni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAPSUE-pubblicato-un-secondo-avviso-per-i-Comuni/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">L'8 novembre è stato pubblicato su&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a01J7000000OkGuIAK" target="_blank"><strong>PA digitale 2026</strong></a>&nbsp;lun nuovo&nbsp;<strong>Avviso pubblico</strong>&nbsp;rivolto ai&nbsp;<strong>Comuni</strong>&nbsp;con piattaforma tecnologica SUAP, in forma singola o associata, per facilitare l’<strong>adeguamento delle piattaforme tecnologiche SUAP comunali</strong>&nbsp;alle nuove&nbsp;<strong>“Specifiche tecniche di interoperabilità”</strong>, approvate con il Decreto interministeriale del 26 settembre 2023.</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>L’Avviso è esclusivamente rivolto ai Comuni che, dotati di piattaforma tecnologica SUAP o che utilizzano strumenti di comunicazione certificata, non hanno presentato domanda per il precedente Avviso del 10 luglio a valere sulla misura PNRR 2.2.3 o che non sono stati ammessi a finanziamento al termine dello stesso.</p> <p>La scadenza per presentare le domande è fissata al&nbsp;<strong>27 novembre 2024</strong>.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=28" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica</a></p> </div> </div> Thu, 14 Nov 2024 09:44:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAPSUE-pubblicato-un-secondo-avviso-per-i-Comuni/ 2024-11-14T09:44:43Z Digitalizzazione degli sportelli SUAP e SUE, le video guide AGID https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-degli-sportelli-SUAP-e-SUE-le-video-guide-AGID/ <p>È disponibile nella sezione “<a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/" target="_blank">Materiali Utili</a>” una “video-guida” dedicata ai processi operativi che porteranno alla completa digitalizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.</p> <p>Una raccolta di&nbsp;<strong>15 video</strong>, a cura di&nbsp;<strong>AgID,</strong>&nbsp;che ha lo scopo di illustrare le modalità attraverso le quali sarà realizzato l’ecosistema digitale degli Sportelli SUAP, sulla base delle&nbsp;<strong>specifiche tecniche&nbsp;</strong>adottate con il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto ministeriale del 26 settembre 2023</a>, redatte dal gruppo tecnico coordinato da AgID stessa, e relative all’interoperabilità per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti.</p> <p>I video tutorial sono organizzati in macro raccolte.</p> <p>Un video di natura più “emozionale” è funzionale a spiegare il contributo dell’Agenzia Digitale per l’Italia in qualità di partner nell’ambito del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)”, a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>Altri&nbsp;<strong>7 video-tutorial</strong>&nbsp;sono stati invece dedicati ai&nbsp;<strong>Responsabili IT&nbsp;</strong>e costituiscono una guida per comprendere l'architettura del sistema SSU (Sistema Informatico degli Sportelli Unici), la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la piattaforma di Accreditamento delle componenti SUAP, illustrando le fasi di lavorazione di un procedimento SUAP e le modalità per raggiungere la piena digitalizzazione attraverso l'adozione di documenti XML.</p> <p>La video gallery dedicata alle&nbsp;<strong>Amministrazioni</strong>, si compone invece di&nbsp;<strong>5 video</strong>&nbsp;finalizzati a far comprendere come gestire un procedimento SUAP grazie al processo di digitalizzazione e all'utilizzo di documenti strutturati, oltre alle funzionalità della Piattaforma Nazionale Dati e la Soluzione Sussidiaria.</p> <p>Infine,&nbsp;<strong>2 video</strong>&nbsp;rivolti specificatamente a&nbsp;<strong>Cittadini e Imprese</strong>, spiegano il processo di digitalizzazione del SUAP, le sue innovazioni e i suoi benefici e guidano gli utenti nel processo di avvio, gestione e conclusione di un procedimento SUAP.</p> <p>Una guida completa e funzionale per coinvolgere tutti gli attori coinvolti e contribuire al successo di questo ambizioso processo che porterà “<em>verso servizi più efficienti, digitali e proiettati verso il futuro</em>”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Wed, 30 Oct 2024 14:14:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-degli-sportelli-SUAP-e-SUE-le-video-guide-AGID/ 2024-10-30T14:14:44Z Autorizzazione unica per impianto di gestione di rifiuti e conferenza di servizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-impianto-di-gestione-di-rifiuti-e-conferenza-di-servizi/ <p>L’art. 208, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “Alla conferenza dei servizi partecipano (…) i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti”. Inoltre, “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. Da tali disposizioni si desume che il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi va condotto in base al numero di Amministrazioni coinvolte: se, in base alle proprie competenze, una medesima Amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella Amministrazione in merito alla domanda in esame.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 30 Oct 2024 14:06:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-impianto-di-gestione-di-rifiuti-e-conferenza-di-servizi/ 2024-10-30T14:06:01Z Valutazione impatto ambientale e discrezionalità della pubblica amministrazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-impatto-ambientale-e-discrezionalita-della-pubblica-amministrazione/ <p>Le scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale hanno natura ampiamente discrezionale e sono giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo.</p> <p>Leggi tutto:</p> Wed, 30 Oct 2024 13:57:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-impatto-ambientale-e-discrezionalita-della-pubblica-amministrazione/ 2024-10-30T13:57:41Z Strutture tipo dehors e potere regolamentare del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Strutture-tipo-dehors-e-potere-regolamentare-del-Comune/ <p>l Comune ha il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. (Nella fattispecie in esame, si controverte del regolamento, adottato dal Comune di Polignano a Mare, per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell’occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, il quale, per certe tipologie di dehors ricadenti in aree di tutela paesaggistica ed individuate come zone bianche, deve essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica”).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 30 Oct 2024 13:49:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Strutture-tipo-dehors-e-potere-regolamentare-del-Comune/ 2024-10-30T13:49:28Z In Gazzetta Ufficiale il regolamento sul fascicolo digitale d’Impresa https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-Gazzetta-Ufficiale-il-regolamento-sul-fascicolo-digitale-dImpresa/ <p>Pubblicato nella&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-25&amp;atto.codiceRedazionale=24G00176&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2024, n. 251</a>&nbsp;il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy 17 settembre 2024, n. 159, recante il <em>regolamento relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa, in attuazione dell’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219" target="_blank">4, comma 6 del d.Lgs. n. 219/2016</a></em>.</p> <p>Il decreto riguarda il fascicolo informatico d’impresa di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e risulta dall’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera o), di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.</p> <p>Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato.</p> <p>A norma del comma 3 dell’art. 2, per le loro finalità istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all’attività dell’impresa. Non richiedono all’impresa l’attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l’esibizione di documenti conservati nello stesso.</p> <p>Il fascicolo contiene tutta la documentazione di impresa e <strong>verrà alimentato tramite PDND dai SUAP e dalle amministrazioni coinvolte</strong>.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/regolamento-di-attuazione-relativo-alla-formazione-e-gestione-del-fascicolo-informatico-dimpresa/" target="_blank">Agel</a></p> Wed, 30 Oct 2024 10:49:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-Gazzetta-Ufficiale-il-regolamento-sul-fascicolo-digitale-dImpresa/ 2024-10-30T10:49:59Z Spostato al 1° gennaio 2025 il termine per il conseguimento del CIN https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spostato-al-1-gennaio-2025-il-termine-per-il-conseguimento-del-CIN/ <p>Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-<em>ter</em>&nbsp;del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del&nbsp;<strong>1° gennaio 2025</strong>, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.<br />L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.<br />L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale&nbsp;<em>“i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione”</em>&nbsp;(Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l’appunto,&nbsp;<em>“le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato”</em>&nbsp;(Considerando 16 del regolamento).<br />In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al&nbsp;<strong>1° gennaio 2025</strong>, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/" target="_blank">Ministero del Turismo</a></p> Wed, 23 Oct 2024 12:29:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spostato-al-1-gennaio-2025-il-termine-per-il-conseguimento-del-CIN/ 2024-10-23T12:29:54Z Nuovi procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuovi-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>I procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE sono soggetti ad un costante monitoraggio e controllo da parte della Segreteria del Gruppo tecnico SUAP, della Comunità di pratica ed apprendimento SUAP-SUE coordinata da&nbsp;<a href="https://compa.fvg.it/" target="_blank">ComPA fvg</a>, degli sportelli unici e degli stessi compilatori, che collaborano&nbsp;a migliorarne la comprensibilità e l'efficacia.</p> <p>Nel mese di ottobre sono stati resi disponibili:</p> <blockquote> <p>nel solo <strong>ambito SUAP</strong> la&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Spettacoli-dal-vivo-e-proiezioni-cinematografiche/?md=3803;14783;14682;598875&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedura semplificata di SCIA</a>&nbsp;art. 38-bis,&nbsp;che sostituisce la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, il rilascio della certificazione di agibilità e dell’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo previste del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773!vig=" target="_blank">Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773&nbsp;Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS</a>&nbsp;per una lista chiusa di&nbsp;eventi&nbsp;(si tratta di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali)</p> <p>nel solo <strong>ambito SUE 2</strong> procedimenti ad uso dei gestori e attivabili a seguito di apposita convenzione comunale, relativi alla 'Manomissione suolo pubblico' - B DEROGA:&nbsp;</p> <ul> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?mde=598856&amp;proc=596793&amp;ambito=SUE" target="_blank">B DEROGA - comunicazione intervento programmato</a></li> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?mde=598857&amp;proc=598859&amp;ambito=SUE" target="_blank">B DEROGA - comunicazione intervento urgente</a></li> </ul> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>I dettagli sono sempre accessibili sull'<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/archivio/?__locale=it" target="_blank">Archivio modifiche del portale</a>, che&nbsp;rende trasparenti le modifiche apportate ai procedimenti-moduli, a partire dal 2022.</p> Mon, 21 Oct 2024 09:16:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuovi-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ 2024-10-21T09:16:23Z Realizzazione pista motocross https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-pista-motocross/ <p>Integra un illecito edilizio l'esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un'area adibita a pista per motocross, in quanto, pur non consistendo in un'attività di edificazione in senso stretto, comporta una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:57:00 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-pista-motocross/ 2024-10-17T12:57:00Z Rilascio del Permesso di costruire ed oneri del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune-00001/ <p>Il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, DPR n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di <strong>verificare la legittimazione del richiedente</strong>, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. Quanto ora esposto (ed il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla giurisprudenza) comporta, in generale, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio; ma non comporta anche che l’amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo. Ed infatti, ciò comporterebbe, in sostanza, l’attribuzione all’amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto” non ad essa attribuito dall’ordinamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:51:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune-00001/ 2024-10-17T12:51:35Z Interventi edilizi eseguiti in assenza di autorizzazione su aree di proprietà pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-edilizi-eseguiti-in-assenza-di-autorizzazione-su-aree-di-proprieta-pubblica/ <p>Nessuna doppia conformità può ammettersi per opere non assentibili ai sensi della disciplina applicabile agli interventi edilizi eseguiti da privati di cui al titolo II del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere pubbliche realizzate da un concessionario di servizi pubblici soggette allo speciale procedimento abilitativo previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b) del d.P.R. cit. e dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Ne consegue che le opere in questione costituiscono interventi edilizi eseguiti, in assenza di autorizzazione, su aree di proprietà pubblica, per le quali l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 prevede, quale <strong>unico rimedio sanzionatorio, l’ordine di demolizione</strong>, dovendosi interpretare la relativa disposizione con particolare rigore, in quanto l'abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato. L'art. 35 citato, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:47:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-edilizi-eseguiti-in-assenza-di-autorizzazione-su-aree-di-proprieta-pubblica/ 2024-10-17T12:47:13Z Il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-ruolo-del-SUAP-nel-procedimento-di-autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti/ <p>L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento</p> <p>L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - spiegano i giudici di Palazzo Spada, non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. (2).</p> <p>Infine, con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella amministrazione. (3).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 17 Oct 2024 09:59:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-ruolo-del-SUAP-nel-procedimento-di-autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti/ 2024-10-17T09:59:13Z Comuni aderenti al portale regionale, i SUE a quota 167, i SUAP stabili a 196 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-167-i-SUAP-stabili-a-196/ <p class="Standard">La&nbsp;<a class="blank" title="vai al testo completo" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14</a>&nbsp;ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="blank" title="consulta il Regolamento" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" target="_blank">DPR 7 settembre 2010, n. 160</a>.</p> <p class="Standard">SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="blank" title="vai alla presentazione" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf" target="_blank">P.N.R.R.</a></p> <p class="Standard">Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso il Comune di Dogna&nbsp;i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 167 (77,67%), restano stabili i 196 Comuni che esercitano la funzione SUAP (91,16%).</p> <p class="Standard">Disporre di tutti i servizi dei SUAP e dei SUE su un'unica piattaforma, integrati nella stessa interfaccia, con modulistica on line standardizzata ed unificata su base regionale è una soluzione:</p> <ul> <li>efficiente ed economica per i Comuni che la scelgono, considerato che il&nbsp;portale regionale sarà sottoposto ad una completa rivisitazione disposta dal Decreto Interministeriale recante “<em>Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;</em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig="><em>decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</em></a><em>, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”<strong><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;"> (</span></strong></em><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank"><strong><em><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</span></em></strong></a><strong><em><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">)”.</span></em></strong></li> <li>efficace per chi deve inviare pratiche di edilizia sia produttiva che residenziale, potendo disporre di&nbsp;una piattaforma telematica unica per l'invio di tutte le pratiche edilizie.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al DPR 160/2010 è finanziato dal&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">subinvestimento PNRR 2.2.3</a> "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p style="text-align: justify;">Il nuovo portale SUAP-SUE sarà realizzato tramite la società in house INSIEL S.P.A., a partire da un'architettura denominata AgileFVg, già realizzata per gestire procedure anche complesse di competenza della Regione (che non è previsto passino dal SUAP).</p> Tue, 15 Oct 2024 06:16:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-167-i-SUAP-stabili-a-196/ 2024-10-15T06:16:29Z SCIA alternativa al permesso di costruire e false dichiarazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-alternativa-al-permesso-di-costruire-e-false-dichiarazioni/ <p>Il comma sesto dell’art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990, costituisce norma speciale rispetto a quella prevista dall’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 con la conseguenza che le false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al (o sostitutiva del) permesso di costruire sono penalmente rilevanti e punibili ai sensi dell’art. 483 cod. pen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 11 Oct 2024 10:48:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-alternativa-al-permesso-di-costruire-e-false-dichiarazioni/ 2024-10-11T10:48:49Z Rilascio del Permesso di costruire ed oneri del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune/ <p>Il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, DPR n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. Quanto ora esposto (ed il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla giurisprudenza) comporta, in generale, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio; ma non comporta anche che l’amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo. Ed infatti, ciò comporterebbe, in sostanza, l’attribuzione all’amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto” non ad essa attribuito dall’ordinamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 10 Oct 2024 10:01:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune/ 2024-10-10T10:01:24Z Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Assimilazione-acque-reflue-industriali-alle-acque-reflue-domestiche/ <p>In tema di inquinamento idrico, l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 03 Oct 2024 12:35:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Assimilazione-acque-reflue-industriali-alle-acque-reflue-domestiche/ 2024-10-03T12:35:23Z I vincoli del regime semplificato per i dehors https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-vincoli-del-regime-semplificato-per-i-dehors/ <p>Con riferimento alle strutture a servizio di attività commerciali comunemente denominate con espressione di derivazione francese <strong>dehors</strong>, è di tutta evidenza l'impossibilità per la fonte regolamentare di derogare ai principi generali in materia urbanistico-edilizia e ambientale, avallando installazioni sostanzialmente permanenti, sol perché rispondenti alle indicazioni tipologiche proposte, ovvero per lo più imposte. La dizione, pertanto, di temporaneità e di asservimento alle esigenze stagionali resta quella declinata dal legislatore nazionale nel ricordato <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380" target="_blank">art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001,</a> pur con i difetti di coordinamento tra T.u.e. dell'edilizia, nella versione più volte novellata, e d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, concernente, come già detto, sia i casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica che quelli per i quali la procedura semplificata è semplificata</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 25 Sep 2024 10:25:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-vincoli-del-regime-semplificato-per-i-dehors/ 2024-09-25T10:25:16Z Adeguamento delle piattaforme SUAP, più tempo per partecipare agli Avvisi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUAP-piu-tempo-per-partecipare-agli-Avvisi/ <p style="text-align: justify;">L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=" target="_blank">DPR 160/2010</a> è finanziato dal subinvestimento PNRR 2.2.3 "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p style="text-align: justify;">Il 10 luglio sono stati infatti pubblicati sul sito&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">PA DIGITALE 2026</a> 2 distinti Avvisi, per finanziare l'adeguamento delle piattaforme gestite da 9 Regioni, tra le quali la Regione Friuli Venezia Giulia e l'adeguamento&nbsp;delle piattaforme gestite dai Comuni titolari di piattaforma propria.</p> <p style="text-align: justify;">Gli Avvisi prevedevano che la domanda di candidatura potesse essere presentata online sulla piattaforma entro le ore 23:59 del 25 settembre 2024.</p> <p style="text-align: justify;">Nel pomeriggio di ieri il Dipartimento della Funzione Pubblica ha introdotto la seguente novità.</p> <p><em>"È stata prorogata<strong>&nbsp;al prossimo 24 ottobre 2024</strong>&nbsp;la scadenza per partecipare ai bandi di finanziamento, rivolti a Regioni e Comuni, per l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).</em></p> <p><em>I Decreti del 25 settembre 2024 modificano infatti parzialmente i precedenti Decreti del 10 luglio 2024, definendo il nuovo termine per la presentazione delle candidature sull’Avviso pubblico rivolto alle Regioni con piattaforma tecnologica regionale e su quello rivolto ai Comuni che si sono dotati di una Piattaforma tecnologica diversa da quelle nazionali (Impresainungiorno) o regionali.</em></p> <p><em>Si può accedere agli avvisi di finanziamento e consultare i relativi Decreti di proroga sulla Piattaforma&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank"><strong>padigitale2026.gov.it.</strong></a>"</em></p> <p><strong>La Regione FVG ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso rivolto alle 9 Regioni titolari di portali SUAP entro la scadenza originaria.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Fonte: </strong><a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=24" target="_blank">Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> Thu, 26 Sep 2024 07:57:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUAP-piu-tempo-per-partecipare-agli-Avvisi/ 2024-09-26T07:57:55Z Accesso ad area privata da parte di agenti accertatori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accesso-ad-area-privata-da-parte-di-agenti-accertatori/ <p>E' legittimo l'accesso di agenti accertatori in un’area privata non qualificabile come “privata dimora”, la cui definizione non può essere considerata equivalente a quella di proprietà privata; gli elementi per attribuire ad un luogo la qualifica di <strong>privata dimora</strong> sono: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e la non accessibilità del luogo da parte dei terzi, senza il consenso del titolare. Ciò rende legittimo il procedimento di cui all’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art192" target="_blank">art. 192 del d.lgs. n. 152/2006</a> avviato a seguito dell'accertamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 26 Sep 2024 07:17:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accesso-ad-area-privata-da-parte-di-agenti-accertatori/ 2024-09-26T07:17:39Z AIA e prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 RD 1265-34 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AIA-e-prescrizioni-del-sindaco-di-cui-agli-art.-216-e-217-RD-1265-34/ <p>L’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, nel richiamare specificamente le “prescrizioni” del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione: ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della suddetta Conferenza possa essere vincolata automaticamente, e quindi frustrata nelle sue competenze, per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34. Una diversa previsione, del resto, sarebbe stata distonica con la natura della conferenza di servizi prevista dall’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006, conferenza che è di tipo decisorio ed è caratterizzata dal fatto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti. Si deve quindi ritenere che il richiamo, da parte dell’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, alle “prescrizioni” ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34, abbia la funzione di consentire al sindaco di indicare delle “prescrizioni”, o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva.</p> <p>Leggi tutto...&nbsp;</p> Thu, 26 Sep 2024 07:13:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AIA-e-prescrizioni-del-sindaco-di-cui-agli-art.-216-e-217-RD-1265-34/ 2024-09-26T07:13:11Z Inquinamento acustico e reato di cui all'art. 659 codice penale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inquinamento-acustico-e-reato-di-cui-allart.-659-codice-penale/ <p>Elemento che differenzia tra loro le due autonome fattispecie configurate dall'<strong>art. 659 cod. pen</strong>. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto: ove esso provenga dall'esercizio di una <strong>professione o di un mestiere rumorosi</strong>, la condotta rientra nella previsione del <strong>secondo comma</strong> (attualmente terzo ai sensi di recente novella ex D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità̀, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità̀; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 659 cod. pen., primo comma, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità e investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il loro riposo&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 26 Sep 2024 07:07:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inquinamento-acustico-e-reato-di-cui-allart.-659-codice-penale/ 2024-09-26T07:07:25Z Digitalizzazione delle procedure SUAP: il servizio di help desk AgID https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-il-servizio-di-help-desk-AgID/ <p>L’Agenzia per l’Italia Digitale ha introdotto un <strong>servizio di supporto online</strong> per assistere le pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di adeguamento delle proprie componenti informatiche alle Specifiche tecniche di interoperabilità dei SUAP. Il portale rappresenta uno strumento essenziale per dare risposte chiare e precise per facilitare la corretta implementazione dei sistemi SUAP rispetto a quanto previsto dalle Specifiche tecniche e dal Modello di Interoperabilità della Pubblica Amministrazione (MoDI). Il processo di apertura delle richieste è stato progettato per agevolare una comunicazione chiara ed efficiente, facilitando l’invio di una risposta tempestiva da parte di AgID, ed è raggiungibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://uniticket.agid.gov.it/" target="_blank">https://uniticket.agid.gov.it</a>.</p> <p class="text-align-justify Paragraph SCXW238775596 BCX8"><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">Nell’ambito del progetto PNRR finanziato dal sub-investimento 2.2.3 M1 – C1, di cui il Dipartimento della Funzione Pubblica è Amministrazione titolare, volto a supportare la realizzazione di un ecosistema digitale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e per l’edilizia (SUE), che assicuri le comunicazione machine-to-machine tra i sistemi ICT delle amministrazioni interessate, l’Agenzia fornisce un <strong>supporto tecnico-informativo</strong>. Infatti, grazie alla condivisione delle conoscenze e dell’esperienza maturata nel campo,&nbsp;</span><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun SpellingErrorV2Themed" lang="IT-IT">AgID</span><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">&nbsp;sostiene</span><span class="TrackChangeTextDeletionMarker TrackedChange SCXW238775596 BCX8 TextRun NormalTextRun TrackChangeTextDeletion" lang="IT-IT">&nbsp;</span><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">l’adeguamento delle soluzioni informatiche SUAP alle Specifiche Tecniche, al fine di fornire una corretta interpretazione delle stesse durante la fase di realizzazione degli interventi.</span></p> <p class="text-align-justify Paragraph SCXW238775596 BCX8"><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">Con l’introduzione di questo nuovo strumento di e-ticketing, l’Agenzia dimostra il suo impegno nel migliorare continuamente i servizi offerti e nel supportare le amministrazioni e le imprese.</span></p> <p class="text-align-justify Paragraph SCXW238775596 BCX8"><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/it/notizie/e-online-il-servizio-di-help-desk-il-progetto-suap" target="_blank">AGID</a></span></p> Wed, 25 Sep 2024 10:07:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-il-servizio-di-help-desk-AgID/ 2024-09-25T10:07:53Z Guida all’adeguamento alle nuove specifiche di interoperabilità SSU (SUAP) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Guida-alladeguamento-alle-nuove-specifiche-di-interoperabilita-SSU-SUAP/ <p style="margin: 0cm;">E' disponibile nella sezione “<a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/?materiali_id=14" target="_blank">Materiali Utili</a>” la “<a href="https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/DFP/Avviso_Comuni/Lineeguida_All1_Guida%20all%20adeguamento%20alle%20nuove%20specifiche.pdf" target="_blank">Guida all’adeguamento alle nuove specifiche di interoperabilità SSU (SUAP)</a>, definito dal decreto ministeriale del 26 settembre 2023, pubblicato in GU il 25 novembre 2023, recante “<em>Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)</em>”.</p> <p style="margin: 0cm;">La guida, redatta nell’ambito del progetto “<em>Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)</em>” è stata realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica, con lo scopo di offrire ai Comuni, alle pubbliche amministrazioni interessate e agli Enti coinvolti nei procedimenti SUAP, le informazioni utili di supporto funzionali al processo di adeguamento alle specifiche tecniche per gli enti coinvolti.</p> <p style="margin: 0cm;">Il documento introduce il modello organizzativo del sistema degli <strong>Sportelli Unici SSU</strong>, composto da Front-Office SUAP, Back-Office SUAP e Back-Office Enti Terzi. Illustra anche la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), progettata per garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi informativi. Viene poi descritto il <strong>Catalogo SSU</strong>, un archivio centralizzato che funge da fonte informativa condivisa. Il Catalogo raccoglie informazioni sui procedimenti, gli stati di avanzamento, le amministrazioni coinvolte e le componenti informatiche utilizzate, offrendo una visione completa e trasparente dei processi in corso. Infine, viene spiegata la procedura di candidatura, attuazione e gestione degli&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">Avvisi per il finanziamento dell’adeguamento</a>, attraverso la piattaforma PA digitale 2026, nonché le tempistiche per l’avvio e la conclusione dei progetti ammessi.</p> <p style="margin: 0cm;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm;">Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/?materiali_id=14" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica – Sportelli Unici</a></p> Wed, 25 Sep 2024 09:54:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Guida-alladeguamento-alle-nuove-specifiche-di-interoperabilita-SSU-SUAP/ 2024-09-25T09:54:21Z TAXI e NCC, aperte le iscrizioni al registro elettronico nazionale RENT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/TAXI-e-NCC-aperte-le-iscrizioni-al-registro-elettronico-nazionale-RENT/ <p>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – si legge in una nota pubblicata sul sito del&nbsp;<strong>Ministero delle infrastrutture e</strong>&nbsp;dei trasporti – ha emanato una&nbsp;<a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-09/Circolare_24135_06-09-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">circolare che chiarisce le modalità</a>&nbsp;di accesso, iscrizione, e richiesta di assistenza al RENT – Registro Elettronico NCC TAXI.</p> <p>Il RENT è il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC), con autovettura, motocarrozzetta o natante. Da oggi sarà possibile presentare la domanda di iscrizione al registro, che entra nella sua fase di prima applicazione.</p> <p>L’istanza di iscrizione al registro deve essere presentata&nbsp;<strong>entro il 30 settembre 2024</strong>, dichiarando la sezione a cui ci si intende iscrivere – tra quelle per le abilitazioni relative ai taxi, agli NCC o ai natanti – e indicando i dati anagrafici e quelli relativi alle licenze o autorizzazioni. Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, e non oltre il 14 novembre 2024, il Mit concluderà la prima fase istruttoria, trasmettendo eventuali richieste di integrazione documentale. All’esito positivo della procedura di iscrizione, gli UMC o gli Studi di Consulenza Automobilistica rilasceranno un apposito tagliando alle imprese, che saranno definitivamente iscritte nel RENT a far data dal 2 gennaio 2025.</p> <p>Fino a tale data, che segna il termine della fase di prima applicazione, potranno accedere al RENT:&nbsp;</p> <ul> <li>dal 9 settembre 2024, attraverso SPID livello 2 o CIE, le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea, previa presentazione di domanda da parte del legale rappresentante dell’impresa;</li> <li>dal 16 settembre 2024, attraverso credenziali istituzionali, i soggetti muniti di delega per le cooperative di produzione e lavoro, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consorzi previsti dalla legge n. 21/1992, e gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.</li> </ul> <p>Il RENT, finalizzato a realizzare un quadro complessivo delle licenze e autorizzazioni Taxi ed NCC su tutto il territorio nazionale, si inserisce in un quadro di attività del Ministero per migliorare i servizi a vantaggio dei cittadini.</p> <p><a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-09/Circolare_24135_06-09-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La circolare n. 24135 del 6 settembre 2024</a></p> <p><a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-09/Allegato_Circolare_24135_GuidaRapida_RENT.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Allegato alla circolare</a>&nbsp;–&nbsp;guida rapida all’inserimento delle richieste di iscrizione al RENT</p> <p>Fonte:<a href="https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/taxi-e-ncc-aperte-le-iscrizioni-al-registro-rent" target="_blank">MIT</a></p> Wed, 25 Sep 2024 09:46:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/TAXI-e-NCC-aperte-le-iscrizioni-al-registro-elettronico-nazionale-RENT/ 2024-09-25T09:46:25Z La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e delle locazioni (BDSR) è ufficiale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Banca-Dati-nazionale-delle-Strutture-Ricettive-e-delle-locazioni-BDSR-e-ufficiale/ <p>Il&nbsp;<a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">ministero del Turismo italiano</a> ha lanciato la Bdsr – Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, piattaforma tramite la quale è possibile ottenere il CIN – Codice identificativo nazionale.</p> <p>La Banca Dati Strutture Ricettive introduce parametri omogenei su base nazionale, con l'effetto di semplificare l'attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali.<br />Il CIN è un codice alfanumerico obbligatorio per legge per le strutture che si occupano di ospitalità turistica, sia alberghiere che extra alberghiere, esercitanti attività di impresa o no.</p> <p>Come spiegato sul portale della Bdsr, il CIN è obbligatorio per:</p> <ul> <li>titolari e gestori delle strutture ricettive, sia alberghiere che extra alberghiere</li> <li>locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche</li> <li>locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate ad affitti brevi turistici.<br />I religiosi che ospitano nelle loro strutture gratuitamente non devono invece ottemperare a questo obbligo, anche se ricevono libere donazioni per la loro ospitalità.</li> </ul> <p>Per avanzare la richiesta del CIN, il primo passo è andare sul portale della Bdsr a questo link <a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/</a>. L’home page offre anche la possibilità di cercare un CIN già esistente, a tutela del cittadino consumatore che può così accertarsi di rivolgersi a una struttura in regola, sia di accedere a un’area riservata alla PA, Regioni e Comuni, per il controllo dei dati delle strutture dei propri territori. L’imprenditore o il locatore che desidera ottenere il CIN deve invece cliccare sul primo link “ottieni CIN”.</p> <p>Per accedere è necessario utilizzare&nbsp;<a href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/a-che-punto-e-il-sistema-pubblico-dell-identita-digitale-e-a-che-serve/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Spid</a>&nbsp;o la&nbsp;<a href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/identita-digitale/cie-carta-didentita-elettronica-tutti-gli-usi-e-come-scegliere-il-provider/" target="_blank" data-wpel-link="internal">CIE</a>.</p> <p>In caso di problemi, il ministero del Turismo ha messo a disposizione sul portale della Bdsr alcuni manuali per l’utilizzo, oltre a fornire indicazioni per contattare gli operatori del dicastero tramite contact center.</p> <p>Per approfondire:<a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/cin/?utm_campaign=agenda_nl_base_20240907&amp;utm_source=agenda_nl_base_20240907&amp;utm_medium=email&amp;sfdcid=0030O00002Td7VmQAJ" target="_blank">Agenda digitale</a>,<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/" target="_blank">Ministero del Turismo</a></p> Mon, 23 Sep 2024 13:04:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Banca-Dati-nazionale-delle-Strutture-Ricettive-e-delle-locazioni-BDSR-e-ufficiale/ 2024-09-23T13:04:15Z In dirittura d'arrivo la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e locazioni brevi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-dirittura-darrivo-la-Banca-dati-nazionale-delle-strutture-ricettive-e-locazioni-brevi/ <p>La fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) definita con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si avvia a conclusione.</p> <p>Il Ministero del Turismo assegnerà tramite apposita procedura automatizzata un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi della <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&amp;legge=21&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">L.R. 21/2016</a>.</p> <p>Tale piattaforma digitale, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, sarà operativa ai fini del rilascio (CIN) <a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank"><strong>presumibilmente dal 1° settembre 2024 online qui</strong></a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 26 Aug 2024 08:41:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-dirittura-darrivo-la-Banca-dati-nazionale-delle-strutture-ricettive-e-locazioni-brevi/ 2024-08-26T08:41:03Z Nozione di manufatto precario https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-manufatto-precario/ <p>In base all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. n. 380 del 2001, è qualificabile come nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”; il successivo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del medesimo articolato normativo, include, invece, nell'attività edilizia libera “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”; da tali previsioni la giurisprudenza ha desunto la nozione di opera precaria, non soggetta a titolo abilitativo; in particolare, si è affermato che: “in ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel senso che <strong>per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale</strong>, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie”; è pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di “tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, […] ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”; <strong>la natura precaria di un manufatto, non può, quindi, essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo</strong>, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo; nello stesso senso, è stato chiarito che “la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto....</p> Tue, 20 Aug 2024 06:53:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-manufatto-precario/ 2024-08-20T06:53:12Z Realizzazione prima della decadenza del permesso di costruire di opere non completate https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-prima-della-decadenza-del-permesso-di-costruire-di-opere-non-completate/ <p>In caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no; - nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire; - qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire; - qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.; - è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica” (segnalazione M. Grisanti)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto:</p> Tue, 20 Aug 2024 06:47:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-prima-della-decadenza-del-permesso-di-costruire-di-opere-non-completate/ 2024-08-20T06:47:36Z Concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00012/ <p><strong>Evitare ulteriori proroghe e rinnovi automatici</strong>, ricorrendo invece «a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali». E’ il richiamo inserito in una segnalazione che l’Antitrust ha inviato all’<strong>Anci e alla Conferenza Stato-Regioni</strong>, in cui si sottolinea che «il continuo ricorso» alle proroghe viola i principi della concorrenza e «favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari».</p> <p>L’Autorità <strong>sollecita quindi gli enti</strong> «affinché tutte le <strong>procedure selettive</strong> per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima» e affinché l’assegnazione «avvenga <strong>non oltre il 31 dicembre 2024</strong>».</p> <p>Il concetto di scarsità «deve essere interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della 'quantità' del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti. Ciò considerando che, ancora oggi, i dati del Sistema informativo del demanio marittimo - richiamati anche dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - attestano l'esistenza di una percentuale di occupazione delle coste molto elevata, viste le zone di spiaggia libera che non risultano fruibili e tenuto conto dei limiti quantitativi massimi di costa che può essere oggetto di concessione previsti in molte Regioni».</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agcm.it/pubblicazioni/bollettino-settimanale/2024/32/Bollettino-32-2024" target="_blank">AGCM, Bollettino n. 32 del 12 agosto 2024, Segnalazione AS2029</a></p> Tue, 13 Aug 2024 06:58:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00012/ 2024-08-13T06:58:30Z Manomissione di suolo pubblico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manomissione-di-suolo-pubblico/ <div class="testi_Interni">L'intervento di <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manomissione-suolo-pubblico-comunale/?mdc=20202;20203;20204;550221&amp;ambito=SUAP" target="_blank">manomissione di suolo pubblico </a>comunale è soggetto&nbsp;a domanda unica al SUAP o al SUE, lo prevedono l'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285">art. 25 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285</a>.</div> <p>La&nbsp;domanda è corredata dai nulla osta/pareri rilasciati dal Gestore territoriale della rete di distribuzione gas e&nbsp;da Telecom Italia, Enel Distribuzione, Insiel Infrastrutture, Snam Rete gas, Gestori di Fibra ottica/banda larga, Consorzi Bonifica, Gestori del servizio idrico integrato, per tutti i sottoservizi potenzialmente esistenti nel tratto oggetto di manomissione, all'atto dell'istanza o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>I nulla osta/pareri sono obbligatori e vincolanti e&nbsp;dimostrano che&nbsp;è stato attivato&nbsp;un confronto con i Gestori dei sottoservizi.</p> <p>Il modulo 'A46W' è stato pertanto aggiornato con una nuova sezione "<em>Elenco delle interferenze</em>" identificata da un apposito gruppo di lavoro formato da esperti di questa particolare materia.</p> <p>I privati/enti pubblici devono:</p> <ol> <li>richiedere il nulla-osta/prescrizioni al gestore territoriale della rete di distribuzione per "<em>Lavori interferenti con infrastrutture del servizio di distribuzione del gas</em>", sia in caso di presenza che di assenza rete, per la corretta gestione delle interferenze tra le reti e impianti gas esistenti e le nuove opere, secondo la Norma UNI 10576 “<em>Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo</em>”</li> <li>richiedere il nulla-osta/prescrizioni al gestore nazionale SNAM RETE GAS per lavori interferenti con infrastrutture del servizio di trasporto nazionale del gas, come indicato dal Decreto 17 aprile 2008 allegato A art. 1, comma 5</li> <li>richiedere il nulla-osta/prescrizioni a Telecom Italia, Enel Distribuzione, gestori territoriali di distribuzione energia elettrica, Insiel Infrastrutture, Gestori del servizio idrico integrato, Consorzi Bonifica, Gestori di Fibra ottica/banda larga e per tutti i sottoservizi non indicati ma potenzialmente esistenti nel tratto oggetto di manomissione, all'atto dell'istanza. Il nominativo del/dei Gestori di Fibra ottica/banda larga va richiesto al Comune che ne ha autorizzato i lavori di posa con manomissione e occupazione del suolo pubblico</li> <li>inviare all’<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-friuli-venezia-giulia/11-friuli-venezia-giulia/133-documenti-friuli-venezia-giulia">Ispettorato Territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT</a>), dichiarazione asseverata, relazione dettagliata e documentazione progettuale previste ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii” (per interventi costruzione, modifiche e spostamenti di condutture di energia elettrica e/o di tubazioni metalliche sotterrate).</li> </ol> <p>&nbsp;</p> Mon, 12 Aug 2024 13:45:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manomissione-di-suolo-pubblico/ 2024-08-12T13:45:06Z Energia, le nuove procedure amministrative sulle rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Energia-le-nuove-procedure-amministrative-sulle-rinnovabili/ <p>Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento reca la firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione&nbsp;Paolo Zangrillo, del Ministro per le Riforme Istituzionali&nbsp;Maria Elisabetta Alberti Casellati&nbsp;e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica&nbsp;Gilberto Pichetto.</p> <p>Lo schema – si legge in una nota del Ministero per la Pubblica Amministrazione – individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.</p> <p>È un provvedimento che risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).</p> <p>Sono tre i “binari” individuati dallo schema, a seconda della tipologia, della dimensione e della localizzazione degli impianti: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata o l’Autorizzazione unica.</p> <p>Il nuovo provvedimento dispone che l’attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).</p> <p>La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.</p> <p>L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore. Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-08-2024/energia-cdm-passa-lo-schema-di-riferimento-le-procedure-amministrative" target="_blank">Ministero per la Pubblica Amministrazione</a></p> Fri, 09 Aug 2024 10:07:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Energia-le-nuove-procedure-amministrative-sulle-rinnovabili/ 2024-08-09T10:07:59Z PNRR: bollinato il disegno di legge annuale sulla concorrenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/PNRR-bollinato-il-disegno-di-legge-annuale-sulla-concorrenza/ <p>È stato&nbsp;<strong>bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato</strong>&nbsp;il Disegno di Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (DDL Concorrenza), approvato il 26 luglio 2024 dal Consiglio dei ministri, che contiene, tra l’altro, primi interventi ad hoc per le Startup innovative, altri seguiranno con successivi provvedimenti.</p> <p>Rispettata la cadenza annuale del Ddl per la concorrenza, previsione introdotta nel 2009 ma rimasta inapplicata fino all’inizio dell’attuale legislatura. Quello approvato oggi è infatti il&nbsp;quarto disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza, dopo quelli del 2017, 2022 e dell’anno scorso.</p> <p>Il Ddl – si legge in una nota pubblicata sul sito istituzionale del MIMIT – si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”: all’approvazione annuale di una “Legge sulla concorrenza” risulta infatti subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito dello stesso&nbsp;PNRR.</p> <p>Di seguito gli&nbsp;ambiti di intervento&nbsp;del disegno di legge:</p> <p><strong>Dehors</strong>:<br />Più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni, più sviluppo per l’Italia. Questi i quattro pilastri della norma contenuta nel Ddl Concorrenza che riforma i dehors. Il provvedimento, infatti, stabilisce regole certe ponendo fine alla giungla che caratterizza il settore, incentiva gli investimenti migliorando la ricettività e il decoro urbano.<br />Nello specifico, il Ddl stabilisce che <strong>entro un anno dall’entrata in vigore della legge</strong> <strong>è prevista l’emanazione di un decreto legislativo</strong>, su proposta del Mimit e di concerto con i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Pubblica Amministrazione, del Turismo e delle Infrastrutture, <strong>per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività</strong>.<br />Si prevede, inoltre, che i Comuni adeguino i propri Regolamenti per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.<br /><strong>Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.</strong></p> <p><br /><strong>Portabilità scatole nere:</strong><br />Con l’obiettivo di favorire la mobilità della domanda in ambito assicurativo e di ridurre il fenomeno della fidelizzazione forzata e, conseguentemente di aumentare la concorrenza e ridurre i costi, è fatto divieto alle imprese assicuratrici di prevedere clausole contrattuali che impediscano o limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell’attività di circolazione dei veicoli a motore (la cosiddetta scatola nera) o penali in caso di restituzione dopo la scadenza.<br />Viene stabilito un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere che il consumatore potrà richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all’impresa che gestisce i dispositivi elettronici. Si tratta, a titolo di esempio, della percorrenza complessiva, la percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse, l’orario diurno o notturno di percorrenza negli ultimi 12 mesi. I dati dovranno essere forniti con modalità di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per garantire così la continuità del servizio di trattamento dei dati alla nuova compagnia assicurativa che, per poterli usare, dovrà versare un compenso una tantum a favore dell’impresa che gestisce il dispositivo elettronico.<br />Prevista l’istituzione di un sistema informativo, sottoposto alla vigilanza di IVASS, sui rapporti assicurativi non obbligatori al fine di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.<br />I costi relativi alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo antifrode sono completamente a carico delle imprese assicurative partecipanti.</p> <p><br /><strong>Trasporto pubblico non di linea:</strong><br />Per fronteggiare il grave fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, quindi di <strong>taxi e Ncc</strong>, si prevede l’applicazione di <strong>sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei conducenti.</strong><br />I <strong>Comuni potranno accedere al registro</strong> verificando la veridicità dei dati e comunicare al Ministero dei Trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati. Ciò consentirà anche una ricognizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun Comune.<br />Vengono inoltre razionalizzate e allineate le sanzioni previste in materia di trasporto pubblico non di linea, sia che si tratti di taxi che di noleggio con conducente.</p> <p><br /><strong>Monitoraggio e rilevazione prezzi:</strong><br />Viene resa più funzionale l’attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe effettuata dalle Camere di Commercio, attribuendo al Garante per la sorveglianza dei prezzi il potere di individuare i prodotti da sottoporre a controllo.<br />Al fine di coordinare al meglio la suddetta attività si prevede, inoltre, che il Garante adotti specifiche linee guida per individuare modalità omogenee di rilevazione dei prezzi quali, a titolo esemplificativo, le cadenze temporali.</p> <p><br /><strong>Shrinkflation</strong>:<br />Viene introdotta una misura di contrasto al fenomeno della cosiddetta “shrinkflation”, la pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto, pur mantenendo inalterato il confezionamento, che determina, di fatto, un correlato aumento del prezzo per unità di misura. A tal fine viene previsto un obbligo di informazione in favore del consumatore che prevede l’apposizione di una specifica etichetta nel prodotto esposto.</p> <p><br /><strong>Startup innovative:</strong><br />Implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).<br />Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.<br />Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.</p> <p><strong>Fonte</strong>:&nbsp;<a href="https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/concorrenza-bollinato-ddl-con-primi-interventi-su-startup" target="_blank">MIMIT</a></p> Thu, 08 Aug 2024 06:55:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/PNRR-bollinato-il-disegno-di-legge-annuale-sulla-concorrenza/ 2024-08-08T06:55:45Z Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per NCC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-NCC/ <p>In via preliminare, la sentenza ha chiarito che la recente adozione del decreto n. 203 del 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce la “piena operatività” dell’anzidetto registro informatico a decorrere da centottanta giorni dalla sua pubblicazione, «non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa» in ragione della sua «struttura», a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.<br /><br />E ciò in quanto è proprio la configurazione della disposizione censurata che ha consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica.<br /><br />È quindi rimasta del tutto inascoltata – ha osservato la sentenza – la preoccupazione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione».<br /><br />La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «<strong>un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività</strong>».<br /><br />I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui <strong>la forte carenza dell’offerta</strong>» – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo – generata dal potere conformativo pubblico <strong>ha indebitamente compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese</strong>».</p> <p><a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sentenza n.137</a>/2024</p> <p>Fonte:</p> Thu, 01 Aug 2024 12:38:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-NCC/ 2024-08-01T12:38:41Z Impresa Italia: online nuove funzioni per l’App dedicata alle imprese https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impresa-Italia-online-nuove-funzioni-per-lApp-dedicata-alle-imprese/ <div class="interface"> <div class="fontsize"> <p>L’app Impresa Italia, la versione mobile dell’omologa applicazione web del sistema camerale, si aggiorna e propone nuove funzioni alle imprese italiane. L’applicazione permette di accedere gratuitamente ai principali documenti della propria azienda disponibili nel Registro Imprese come la visura, l’atto costitutivo, le ultime annualità di bilancio ma anche monitorare lo stato delle pratiche inviate al Registro Imprese e al SUAP o, novità rilevante, effettuare il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio.</p> </div> </div> <div id="sizetext"> <p>Il rilascio di nuove funzioni sarà continuo come un innovativo servizio di notifiche personalizzate che permetterà agli imprenditori di essere aggiornati su eventi di rilevanza per l’impresa come le opportunità disponibili o le prossime scadenze in merito ad adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio. Per accedere all’app è necessaria l’identità digitale, SPID o CIEID, che può essere richiesta gratuitamente anche a Infocamere tramite l’apposito&nbsp;<a href="https://id.infocamere.it/">portale</a>.</p> <p><strong>Sei un imprenditore?&nbsp;</strong>Scarica l’app&nbsp;<strong>impresa italia</strong>&nbsp;e accedi gratuitamente alle informazioni e ai documenti ufficiali della tua impresa:&nbsp;<strong>visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche</strong>&nbsp;e altre informazioni sempre a portata di mano. Attraverso l’APP, avrai accesso immediato ai documenti, ai certificati e alle informazioni rilevanti per la tua attività imprenditoriale e, ovunque ti trovi, potrai consultare i dati d’impresa direttamente dal tuo dispositivo mobile.</p> <p><strong>Accedere è semplice.&nbsp;</strong>Usa la tua&nbsp;<strong>identità digitale (SPID, CNS)</strong>, se<strong>&nbsp;</strong>ancora non ce l’hai, puoi richiederla: online su&nbsp;<a href="https://id.infocamere.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>id.infocamere.it</strong></a>&nbsp;oppure allo sportello della tua Camera di Commercio o agli altri gestori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.</p> <p><strong>Cosa trovi in&nbsp;impresa italia?&nbsp;</strong>Le informazioni, gli atti e i documenti della tua impresa come: visure, bilanci, fascicolo d’impresa, lo stato delle pratiche del Registro Imprese e delle pratiche SUAP. Le comunicazioni e le notifiche trasmesse se alla tua impresa è stato attribuito un domicilio digitale d’ufficio ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. Maggiori dettagli sul&nbsp;<a href="https://impresa.italia.it/">sito</a>&nbsp;di Impresa Italia.</p> <p>Fonte: Impresa Italia</p> </div> Thu, 01 Aug 2024 07:29:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impresa-Italia-online-nuove-funzioni-per-lApp-dedicata-alle-imprese/ 2024-08-01T07:29:32Z