SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale-PAUR https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-Autorizzatorio-Unico-Regionale-PAUR/ <p>Il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende. Il PAUR rappresenta un quid pluris rispetto alla VIA, ma, allo stesso tempo non ha la capacità di sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi, che si limita a ricomprendere al suo interno.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:34:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-Autorizzatorio-Unico-Regionale-PAUR/ 2024-07-11T15:34:48Z Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-localizzativi-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ <p>Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:31:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-localizzativi-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ 2024-07-11T15:31:54Z Autonomia tra VIA ed AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-tra-VIA-ed-AIA/ <p>Il rilascio della V.i.a. non consente di ritenere “autorizzato” il progetto, in caso di mancato rilascio dell’A.I.A. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva. Il giudizio espresso in sede di VIA può essere superato nel procedimento AIA, trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, tali da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Inoltre, la circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale tendano a formare un 'unicum' non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell’AIA sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che impone l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:28:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-tra-VIA-ed-AIA/ 2024-07-11T15:28:03Z Diritto di accesso in materia edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diritto-di-accesso-in-materia-edilizia/ <p>Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti. Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal quisque de populo, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicché, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:22:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diritto-di-accesso-in-materia-edilizia/ 2024-07-11T15:22:53Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, pubblicati gli avvisi di finanziamento per adeguamenti tecnologici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-adeguamenti-tecnologici/ <p>Il&nbsp;portale regionale SUAP-SUE sarà sottoposto ad una completa rivisitazione, così come tutti gli altri portali, indipendentemente da chi li abbia realizzati (INFOCAMERE, Software house delle regioni, fornitori privati).</p> <p>Non è una semplice possibilità, è un <strong>obbligo </strong>che deriva dal Decreto Interministeriale recante “<em>Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=" target="_blank">decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</a>, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”<strong> (</strong></em><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank"><strong><em>GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</em></strong></a><strong><em>)”.</em></strong></p> <p>L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al DPR 160/2010 è finanziato dal subinvestimento PNRR 2.2.3 "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p>Il 10 luglio sono stati infatti pubblicati sul sito PA DIGITALE 2026 2 distinti Avvisi, per finanziare l'adeguamento delle piattaforme gestite da 9 Regioni, tra le quali la Regione Friuli Venezia Giulia e l'adeguamento&nbsp;delle piattaforme gestite dai Comuni titolari di piattaforma propria.</p> <p>La domanda di candidatura può essere presentata online sulla piattaforma entro le ore 23:59 del 25 settembre 2024.</p> <p><a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">Informazioni complete e documenti per la partecipazione sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.</a></p> Thu, 11 Jul 2024 09:17:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-adeguamenti-tecnologici/ 2024-07-11T09:17:42Z Campeggi mobili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggi-mobili/ <p>Durate l'estate, soprattutto nelle zone montane, ci si imbatte nei&nbsp;cosiddetti campeggi mobili.</p> <p>I&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&amp;legge=21&amp;ID=art31&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">campeggi mobili</a> sono costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili.</p> <p>I campeggi mobili sono organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.</p> <p>Queste attività coinvolgono solitamente persone&nbsp;minorenni accompagnate da un coordinatore.</p> <p>L'<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&amp;legge=21&amp;ID=art31&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">apertura di campeggi mobili è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</a> nel rispetto delle norme esistenti a tutela <strong>dell'ambiente</strong> e di quelle riguardanti la <strong>pubblica sicurezza</strong>. La normativa regionale infatti si preoccupa di due aspetti:</p> <ol> <li><strong>impatto ambientale</strong>: l’installazione di strutture temporanee può avere un impatto sull’ambiente circostante. Questo può includere la distruzione della vegetazione locale, la perturbazione della fauna selvatica e l’alterazione del paesaggio naturale;</li> <li><strong>sicurezza</strong>: ci possono essere rischi legati alla sicurezza, come incendi, frane o inondazioni. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza e assicurarsi che il sito del campeggio sia sicuro.</li> </ol> <p>Considerati i rischi climatici degli ultimi anni che hanno inciso pesantemente su questi 2 delicati aspetti, a decorrere dalla dato odierna, il procedimento “<strong>Campeggi mobili – Apertura</strong>” è stato modificato come segue:</p> <ul> <li>nella sezione “specifiche” del modulo B37W sono state aggiunte le coordinate dei punti del poligono dell'area di campeggio e il numero di telefono del responsabile del campo</li> <li>lo Sportello unico per le attività produttive invierà a&nbsp;SCIA, oltre che all’ufficio comunale competente per materia, anche agli Ispettorati Forestali competenti per territorio e al Servizio caccia e risorse ittiche della regione (agricoltura@certregione.fvg.it)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> Wed, 10 Jul 2024 05:34:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggi-mobili/ 2024-07-10T05:34:01Z I saldi estivi al via sabato 6 luglio 2024 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-saldi-estivi-al-via-sabato-6-luglio-2024/ <p>In FVG i saldi possono essere effettuate nel periodo compreso tra il primo sabato di luglio ed il 30 settembre; iniziano pertanto,&nbsp;come di consueto, sabato 6 luglio.</p> <p>L'art.&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&amp;legge=0029&amp;id=art34&amp;fx=art" target="_blank">34 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29</a> prevede infatti che: "Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."</p> <p>La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.</p> <p>È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.</p> Wed, 03 Jul 2024 05:54:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-saldi-estivi-al-via-sabato-6-luglio-2024/ 2024-07-03T05:54:22Z Limitazioni alla installazione di impianti di telecomunicazioni in parchi e riserve nazionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limitazioni-alla-installazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-in-parchi-e-riserve-nazionali/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>L’art. 43 del D. L.vo 259/2003 non prevede che gli impianti di telecomunicazione, e le relative infrastrutture, debbano essere sempre autorizzati anche nei parchi e riserve nazionali: la norma in questione si limita ad affermare che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture debbono essere esaminate senza indugio, nel corso di procedimenti semplici, efficaci, trasparenti e non discriminatori, richiamando, al comma 5, le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali; la norma, poi, distingue il caso in cui il richiedente sia un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica da quello in cui il richiedente sia un fornitore di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, per riservare solo alle prime la possibilità di installarsi anche all’interno di parchi e riserve nazionali e nei territori di protezione esterna dei parchi. Le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso l'art. 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. Il fatto che gli impianti di telecomunicazione costituiscano opere di pubblica utilità non costituisce, insomma, un lasciapassare generale e incondizionato a che possano essere installati in qualsivoglia sito del territorio: l’art. 43 del D. L.vo 259/2003 implicitamente afferma che un impianto di telecomunicazione può, all’occorrenza, essere installato anche in zona protetta, ma a condizione che l’intervento sia compatibile con le misure di protezione ambientale.</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Tue, 02 Jul 2024 09:18:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limitazioni-alla-installazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-in-parchi-e-riserve-nazionali/ 2024-07-02T09:18:41Z Concessione di suolo pubblico e inquinamento acustico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessione-di-suolo-pubblico-e-inquinamento-acustico/ <p>L’ordinamento consente la coesistenza di più discipline regolamentari, quando ne siano diversi l’oggetto e le finalità, come appunto nel caso di regolamenti destinati, l’uno, a fissare i limiti di inquinamento acustico delle zone comunali, e l’altro, a regolare i vincoli cui subordinare la concessione di suolo pubblico. Di questi ultimi, il vincolo diretto ad evitare la diffusione in via diretta e la propagazione dall’interno di musica nell’area in concessione ben può essere indipendente dal fatto che il rumore non superi i limiti acustici di zona: invero, con questo vincolo non si impedisce né si rende più difficoltoso l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande cui la concessione di suolo pubblico è strumentale, ma si regolamenta l’occupazione del suolo pubblico asservito, secondo legittime scelte discrezionali dell’amministrazione concedente. Sono riservate alle scelte dell’amministrazione sia l’an che il quomodo della concessione di occupazione di suolo pubblico, notoriamente rientrante tra i provvedimenti maggiormente connotati da profili di discrezionalità amministrativa, sia quanto al rilascio che quanto alle modalità attuative.</p> <p>Leggi tutto....</p> Thu, 27 Jun 2024 06:58:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessione-di-suolo-pubblico-e-inquinamento-acustico/ 2024-06-27T06:58:19Z Vincolo cimiteriale e impossibilità di sanatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale-e-impossibilita-di-sanatoria/ <p>Il cd. vincolo cimiteriale trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265) che, all’articolo 338, vieta di costruire entro un determinato raggio dal perimetro dell’impianto cimiteriale. L’apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo, nonché l’interesse a mantenere un’area di possibile espansione del perimetro cimiteriale. Tale vincolo di inedificabilità deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale, non consentendo, pertanto, di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati, che tale fascia intende tutelare. In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati. Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, lo stesso preclude il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 27 Jun 2024 06:55:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale-e-impossibilita-di-sanatoria/ 2024-06-27T06:55:32Z La proroga delle concessioni balneari nella Regione Siciliana è illegittima https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-proroga-delle-concessioni-balneari-nella-Regione-Siciliana-e-illegittima/ <p>La Corte costituzionale, con la&nbsp;sentenza n. 109&nbsp;pubblicata oggi (N.d R. 24/06/24), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), che hanno previsto la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette<br />concessioni balneari), nonché la proroga alla stessa data del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo.<br />La <strong>questione era stata promossa dal Governo</strong>, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze ad esso riservate dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia e violato l’art. 117, primo comma, Cost., che vincola anche il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia. In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione delle previsioni dell’art. 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, nota anche come “direttiva servizi”, che impone agli Stati membri dell’UE, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine di cui si tratta, secondo il Governo, “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre<br />2033”, pur avendo la legge statale n. 118 del 2022 abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento unionale, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, che prolungavano la proroga fino a quella data, e nonostante le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, nonché quella della Corte di giustizia dell’Unione europea 20 marzo 2023, in causa C-348/22,&nbsp;Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che ha ribadito la contrarietà al diritto UE dei rinnovi automatici delle concessioni aventi ad oggetto l’occupazione del demanio marittimo italiano.<br />In motivazione, la Corte ha sottolineato che le norme siciliane impugnate perpetuano, limitatamente al territorio della Regione Siciliana, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa.<br />In tal modo, ha precisato la Corte, le norme in questione si pongono in contrasto con l’art. 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost. Nel sottolineare che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla&nbsp;presentazione delle domande di proroga, la Corte ha rilevato, in linea con le censure governative, che la rinnovazione anche della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 27 Jun 2024 06:35:10 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-proroga-delle-concessioni-balneari-nella-Regione-Siciliana-e-illegittima/ 2024-06-27T06:35:10Z Linee di indirizzo regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-di-indirizzo-regionali-per-il-rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime/ <p>Approvate dalla Giunta regionale le “<em>Linee di indirizzo per il rilascio di concessioni demaniali marittime</em>”, di competenza della Regione e degli enti delegati, in particolare per finalità turistico-ricreative, per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e cantieristica.</p> <p>Le Linee di indirizzo sono il frutto di un <strong>percorso partecipativo</strong> attuato da un tavolo tecnico attivato dalla Regione con i Comuni costieri delegati e l’Autorità marittima di Trieste, l’Autorità marittima di Monfalcone, l’Agenzia del demanio – sede FVG, e il Provveditorato OOPP – sede di Trieste, finalizzato ad effettuare una ricognizione della situazione esistente e a condividere i contenuti di linee guida per il rilascio di concessioni demaniali marittime</p> <p>&nbsp;</p> <ul class="box-allegati-list"> <li> <div class="news"><a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2024_897/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20897-2024.pdf" target="_blank">Testo integrale della Delibera n 897-2024</a></div> </li> <li> <div class="news"><a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2024_897/Allegato%201%20alla%20Delibera%20897-2024.pdf" target="_blank">Allegato 1 alla Delibera 897-2024</a></div> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/Callari/comunicati/&amp;id=131824&amp;ass=C03&amp;WT.ti=Ricerca%20comunicati%20stampa" target="_blank">Vai al comunicato di ARC/SSA/al</a></p> Tue, 18 Jun 2024 13:16:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-di-indirizzo-regionali-per-il-rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime/ 2024-06-18T13:16:49Z Impianti distributori di carburanti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-distributori-di-carburanti/ <p>In materia di impianti distributori di carburanti, con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività di installazione e di gestione degli impianti sulla base della sola autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Detto passaggio al regime autorizzatorio configura un potere conformativo di tipo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, essendo affidato ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private. Al riguardo il d.lgs. 32/1998 pone due principi: il primo, che è contenuto nell’art. 1, comma 2, per cui l'autorizzazione all’esercizio dell’impianto di carburante è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; il secondo (art. 2, comma 1 -bis) per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Quanto a questa seconda disposizione (art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998) occorre premettere che il mero adeguamento cui fa riferimento la disposizione sta ad intendere che trattasi di una modifica degli strumenti di pianificazione che non richiede la procedura della variante. L'art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998 va interpretato nel senso che consente la localizzazione e l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante in ogni zona del territorio comunale senza necessità di ricorrere ad apposite procedure di variante, ma ciò non impedisce ai Comuni di opporre alla presentazione delle istanze tese alla installazione di impianti di carburanti, in una zona diversa da quella di tipo A, l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 18 Jun 2024 12:47:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-distributori-di-carburanti/ 2024-06-18T12:47:35Z Campeggio in zona vincolata https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggio-in-zona-vincolata/ <p>Il campeggio, insistente in zona tutelata, per essere realizzato deve – già a monte – conseguire l’autorizzazione paesaggistica (in assenza della quale è – nel suo complesso – totalmente e radicalmente illegittimo ); viceversa, anche al fine di garantire la possibilità al gestore di modulare, anno per anno, l’offerta turistica ricettiva del campeggio alle esigenze del mercato, la collocazione temporanea e stagionale di dette strutture – che adempiano esclusivamente a finalità di alloggio transitorio, rimanendo in loco per la sola durata del soggiorno dei vacanzieri, che usufruiscono dei diversi servizi messi a disposizione del campeggio – va ritenuta, almeno in astratto, fatta salva diversa verifica in concreto, ininfluente sotto il profilo dell’assetto del territorio, declinato nella duplice e concorrente prospettiva urbanistico-edilizia e paesaggistica ( dovendo peraltro valutarsi in concreto anche la rispondenza delle strutture amovibili alla normativa regionale e la eventuale necessità di procedere a forme semplificate di autorizzazione per le strutture di cui al D.P.R. n. 139 del 2010 allegato 1 n. 38 con valutazioni più specifiche che nella specie sono mancate); all’opposto, nel caso in cui dette strutture mobili non siano destinate ad una occupazione transitoria del suolo, ma ad una utilizzazione perdurante nel tempo, l’alterazione del territorio non può considerarsi temporanea, precaria o irrilevante, anche e soprattutto a fini paesaggistici. Va da sé che l’aspetto della permanenza nel tempo delle strutture va valutato “nella sostanza e sul campo”, posto che, ad esempio, l’amovibilità dal suolo dei manufatti non è da sola sufficiente ad escludere la permanenza, rilevando piuttosto la presenza di collegamenti a sottoservizi, quali fognature, energia elettrica, gas, o l’esistenza di altre circostanze che facciano desumere una funzione non temporanea delle strutture ecc.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 18 Jun 2024 12:42:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggio-in-zona-vincolata/ 2024-06-18T12:42:56Z Rapporto tra certificato di abitabilità e permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-certificato-di-abitabilita-e-permesso-di-costruire/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche. Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio. In sostanza, la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità.</p> </div> </div> <div class="blog-item"> <div class="item-content">&nbsp;</div> <div class="item-content">Leggi tutto...</div> </div> Tue, 18 Jun 2024 12:38:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-certificato-di-abitabilita-e-permesso-di-costruire/ 2024-06-18T12:38:51Z Procedura abilitativa semplificata, è qualificabile come atto privato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-abilitativa-semplificata-e-qualificabile-come-atto-privato/ <p>La procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all’articolo 6 del d. lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato. <strong>Al decorso del termine di legge di trenta giorni</strong> dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, <strong>si determina l’effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia</strong>; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell’attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo (fattispecie relativa a P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra).</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jun 2024 12:32:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-abilitativa-semplificata-e-qualificabile-come-atto-privato/ 2024-06-18T12:32:04Z La Comunità di Montagna della Carnia punta sui totem informatici per i servizi digitali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Comunita-di-Montagna-della-Carnia-punta-sui-totem-informatici-per-i-servizi-digitali/ <p>La Comunità di Montagna della Carnia ha presentato a Tolmezzo una nuova iniziativa per promuovere i servizi digitali alla cittadinanza: sono stati installati alcuni <strong>totem informatici</strong> dedicati ai cittadini che hanno necessità di pagare tributi, multe e bollettini tramite l’infrastruttura di pagamento di PagoPa ma anche consultare l’email, prenotare appuntamenti, navigare sul Fascicolo Sanitario Elettronico e molto altro.</p> <p>I totem permettono a coloro che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie o che non sono dotati di un dispositivo tecnologico adeguato di interagire con i servizi digitali pubblici: inoltre, laddove l’utente dovesse necessitare di un aiuto, sono stati reclutati dei giovani facilitatori digitali per fornire un aiuto alle persone più anziane che necessitino di indicazioni per ridurre il divario di competenze digitali di base necessarie per interagire correttamente con le opportunità offerte dal digitale.</p> <p>I cittadini possono avvalersi gratuitamente del supporto dei facilitatori digitali per l’accesso e l’utilizzo anche degli altri servizi online non correlati con quelli accessibili attraverso i totem.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&amp;nm=20240612184005007" target="_blank">Il progetto è finanziato dalla Regione FVG.</a></p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jun 2024 12:23:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Comunita-di-Montagna-della-Carnia-punta-sui-totem-informatici-per-i-servizi-digitali/ 2024-06-18T12:23:59Z Pubblicità effettuata su aree pubbliche, canone di rilascio e COSAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicita-effettuata-su-aree-pubbliche-canone-di-rilascio-e-COSAP/ <div id="left"> <div class="related"> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>La Corte di Cassazione sez 2 civile con la sentenza n. 7426/2024 ha affermato che in caso di pubblicità effettuata su aree pubbliche, l’obbligo di pagamento del canone per il rilascio da parte dell’ente proprietario dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto pubblicitario, previsto dall’art. 53, comma 7, del regolamento di esecuzione del cod. della strada (e nella specie dall’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale di Pesaro Urbino per il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione o l’uso di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici), non esclude l’obbligo di pagamento del canone per l’occupazione e l’uso di spazi ed aree pubbliche nelle strade o su beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che i comuni e le province possono stabilire, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; ciò in quanto il primo canone ha natura di tributo e ha presupposti propri, consistenti nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e, quindi, la ricchezza mentre il secondo canone<br />(previsto nella specie dai commi 1,2,3 dell’art. 24 del regolamento provinciale) ha natura di corrispettivo per la sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell’impianto alla sicurezza stradale.<br /><br />Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 53 com. 7<br />Massime precedenti Vedi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 – 01</p> <p>Fonte: Massimario della Corte di Cassazione</p> </div> </div> </div> </div> <div id="right">&nbsp;</div> Tue, 18 Jun 2024 12:18:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicita-effettuata-su-aree-pubbliche-canone-di-rilascio-e-COSAP/ 2024-06-18T12:18:36Z Banca Dati Strutture Ricettive, dalla sperimentazione alla messa in esercizio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-dalla-sperimentazione-alla-messa-in-esercizio/ <p>La&nbsp;<strong>Banca&nbsp;Dati&nbsp;nazionale delle Strutture&nbsp;Ricettive&nbsp;e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR)</strong>&nbsp;è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34" target="_blank">decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34</a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato.</p> <p>La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di <strong>interoperabilità</strong>, il <strong>coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale</strong> ed è volto a fornire una <strong>mappatura degli esercizi ricettivi</strong> su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.</p> <p>Le informazioni contenute nella banca dati riguardano, tra l’altro:</p> <ol> <li>tipologia di alloggio</li> <li>ubicazione</li> <li>capacità ricettiva</li> <li>soggetto che esercita l’attività ricettiva</li> <li>codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.</li> </ol> <p><strong>Tramite la BDSR è attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)</strong>, prevista ai sensi della “<em>Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive […]</em>”, all’articolo 13-ter del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145" target="_blank">decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145</a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.</p> <p>Il&nbsp;<strong>CIN&nbsp;</strong>dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.</p> <p><strong>Fase 1 – Sperimentale</strong></p> <p>Il<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf" target="_blank">Decreto Ministeriale prot. n. 16726/24 del 06 giugno 2024</a> ha consentito l’avvio della fase pilota della BDSR, durante la quale è previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.&nbsp;La fase di avvio sperimentale nelle Regioni interessate consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi fin da ora agli obblighi correlati al CIN previsti dall’apposita disciplina, riportata all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.</p> <p><strong>Fase 2 – Messa in esercizio</strong></p> <p>A conclusione della Fase 1, e comunque entro il 1° settembre 2024, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale.</p> <p>Solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale Avviso saranno applicabili gli obblighi relativi al CIN e le altre disposizioni contenute nella Disciplina di cui all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.</p> <p>Rimangono, in ogni caso, valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 18 Jun 2024 09:37:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-dalla-sperimentazione-alla-messa-in-esercizio/ 2024-06-18T09:37:43Z Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-edilizia-e-urbanistica/ <p>In GU Serie generale n. 124 del 29 maggio 2024 è stato pubblicato il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-05-29&amp;atto.codiceRedazionale=24G00088&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Legge 29 maggio 2024&nbsp;</a>recante&nbsp;“<em>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica</em>“,&nbsp;adottato su&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/piano-casa-via-libera-dal-cdm-al-decreto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</a>, di concerto con i Ministri della cultura, dell’ambiente e della sicurezza energetica e per la pubblica amministrazione.</p> <p>Il focus di ANCE analizza e commenta, articolo per articolo, tutte le novità da esso introdotte nel Testo Unico Edilizia.</p> <p>L’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa allegata al decreto è di superare le attuali rigidità della normativa e facilitare la commerciabilità degli immobili, in particolare quelli a destinazione residenziale.volte alla semplificazione e alla risoluzione di alcune&nbsp;<u>problematiche “operative” in ambito edilizio</u>, legate sia ai procedimenti amministrativi sia alla progettazione:</p> <ul> <li>Attività edilizia libera (art. 1, comma 1, lett. A) – modifica art. 6 dpr 380/2001).</li> <li>Stato legittimo (art. 1, comma 1, lett. B) – modifica art. 9-bis dpr 380/2001</li> <li>Cambi di destinazione d’uso (art. 1, comma 1, lett. C) – modifica art. 23-ter dpr 380/2001)</li> <li>tolleranze costruttive ed esecutive (art. 1, comma 1, lett. F) – modifica art. 34-bis dpr 380/2001)</li> <li>Difformità parziali e nuovo accertamento di conformità in sanatoria (art.1, comma 1, lett. E), g), h), i) – modifica articoli 34, 36, 36-bis, 37 dpr 380/2001 e art. 3, comma 4)</li> <li>Alienazione immobili abusivi (art. 1, comma 1, lett. D) – modifica art. 31 dpr 380/2001)</li> <li>Destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni (art. 1 comma 2 decreto-legge)</li> <li>strutture amovibili temporanee realizzate durante il periodo di emergenza da covid-19 (art. 2)</li> </ul> <p>Il Decreto punta a superare le attuali rigidità che caratterizzano la normativa e ad agevolare la&nbsp;commerciabilità degli immobili, soprattutto a destinazione residenziale, fino ad oggi resa difficile a causa della presenza di difformità minori rispetto allo&nbsp;stato legittimo&nbsp;dell’immobile, fondamentale al momento sia della compravendita, sia per l’esecuzione di interventi di riqualificazione e rigenerazione.</p> <p>Leggi tutto....</p> Tue, 18 Jun 2024 09:33:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-edilizia-e-urbanistica/ 2024-06-18T09:33:45Z Il parere contrario di compatibilità paesaggistica si esprime in sede di Conferenza dei servizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-parere-contrario-di-compatibilita-paesaggistica-si-esprime-in-sede-di-Conferenza-dei-servizi/ <p>E’ <strong>illegittimo il diniego</strong> di autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica che <strong>si fondi sul parere contrario di compatibilità paesaggistica</strong> <strong>reso </strong>dalla Soprintendenza<strong> successivamente alla chiusura, con esito positivo, della conferenza di servizi</strong> prevista per il procedimento autorizzatorio unico regionale (<strong>PAUR</strong>). Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2 aprile 2006 tutte le amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, cosicché <strong>il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva di potere in materia</strong>(1).</p> <p>(1) Conforme: Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202308090&amp;nomeFile=202404818_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2024, n. 4818 – Pres. f.f. Rotondo, Est. Fratamico</a></p> Tue, 18 Jun 2024 09:23:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-parere-contrario-di-compatibilita-paesaggistica-si-esprime-in-sede-di-Conferenza-dei-servizi/ 2024-06-18T09:23:55Z Concessioni demaniali marittime, proroga tecnica e procedure selettive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-proroga-tecnica-e-procedure-selettive/ <p>In tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: 1) tutte le disposizioni legislative che hanno stabilito la proroga automatica delle concessioni – comprese le disposizioni contenute nel d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 24 febbraio 2023, n. 14 – sono in contrasto col diritto dell’Unione europea – segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – e, pertanto, devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, anche comunale; 2) al fine di assegnare le concessioni, le amministrazioni competenti: a) devono applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, atteso che in questa materia la procedura competitiva costituisce la regola, salvo che non risulti, sulla base di un’adeguata istruttoria e alla luce di un’esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile alle concessioni non è scarsa, in base a un approccio che può essere anche combinato, ma che in ogni caso dev’essere qualitativo; b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, devono comunque applicare l’art. 49 TFUE e procedere all’indizione della gara, ove la singola concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, il quale è da presumersi finché non sia compiutamente accertato il contrario; 3) anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di espletare una procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, precludendo l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti; 4) è ammessa la sola proroga tecnica, funzionale allo svolgimento della gara, purché le amministrazioni competenti – in particolare, quelle comunali – abbiano già indetto la procedura selettiva o, comunque, abbiano deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi. ► V. anche, in questa Rivista: CGUE, terza sezione, sent. 20 aprile 2023, causa C-348/22; quinta sezione, sent. 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15; CdS, ad. plen., sent. n. 17/2021; sez. IV, sent. n. 1416/2021; sez. V, sent. n. 4658/2019; sez. VI, sentt. nn. 7874/2019 e 5051/2015; sez. VII, sent. n. 10378/2023; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 1871/2024; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 363/2021.</p> <p><a href="https://www.eius.it/giurisprudenza/2024/3073651" target="_blank">Consiglio di Stato, sezione VII, 20 maggio 2024, n. 4479</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jun 2024 09:16:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-proroga-tecnica-e-procedure-selettive/ 2024-06-18T09:16:50Z Elettrosmog e infrastrutture per le reti di telecomunicazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Elettrosmog-e-infrastrutture-per-le-reti-di-telecomunicazione-00001/ <p>L’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. È però esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Inoltre, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato e costituiscono oggetto delle valutazioni tecniche dell’ARPA; l’art. 9 comma 1 della legge 36/2001 ha introdotto in via transitoria una procedura di bonifica dei siti caratterizzati da inquinamento elettromagnetico, prevedendo espressamente la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione che all’epoca fossero risultati fuori norma rispetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. Le suddette norme vanno coordinate con i principi della pianificazione urbanistica, in base ai quali è legittimo stabilire una soglia massima allo sviluppo di attività economiche insediate in zone del territorio non più adatte ad ospitarle, ma l’amministrazione non può imporre unilateralmente la delocalizzazione. L’obiettivo della liberazione del territorio dalle attività sgradite può essere perseguito solo attraverso strumenti incentivanti. Eccezionalmente, sono ammessi piani di delocalizzazione a iniziativa pubblica, quando sia necessario tutelare superiori interessi pubblici, e in primo luogo il diritto alla salute delle persone.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 May 2024 14:06:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Elettrosmog-e-infrastrutture-per-le-reti-di-telecomunicazione-00001/ 2024-05-30T14:06:44Z Reflui provenienti da struttura sanitaria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reflui-provenienti-da-struttura-sanitaria/ <p>Rientrano nella nozione di <strong>acque reflue industriali</strong> quelle provenienti da una strura sanitaria in quanto non riconducibili nella definizione di "acque reflue domestiche", la quale oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le "attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare, come, del resto, corroborato dall'etimologia dell'aggettivo che descrive le attività - "domestiche", appunto.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 May 2024 14:03:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reflui-provenienti-da-struttura-sanitaria/ 2024-05-30T14:03:07Z Il Consiglio di Stato conferma il contrasto con il diritto Ue delle proroghe delle concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-contrasto-con-il-diritto-Ue-delle-proroghe-delle-concessioni-demaniali-marittime/ <p>Con le tre sentenze in esame, la VII sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere, rispettivamente, l’appello proposto dal comune di Lecce in un giudizio che torna al Consiglio di Stato dopo l’annullamento da parte delle Sezioni unite (23 novembre 2023, n. 32559, in&nbsp;<em>Foro it</em>., 2024, I, 181 con nota critica di TRAVI)&nbsp;della sentenza n. 18 del 2021 della Adunanza plenaria e gli appelli proposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in altri due giudizi uno dei quali oggetto della sentenza della Corte di giustizia Ue del 20 aprile 2023, comune di Ginosa, in C-348/22, oggetto di News UM n. 76 del 7 giugno 2023) ha da un lato <strong>confermato i provvedimenti</strong> del Comune di Lecce <strong>che hanno disapplicato al tempo la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative</strong> di cui all’art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018, ora abrogato dalla l. n. 118 del 2022, e ha dall’altro <strong>annullato i provvedimenti</strong> del comune di Ginosa e di Castellaneta <strong>che, invece, avevano ritenuto di applicare tale proroga</strong> in contrasto con l’orientamento della Corte di giustizia.</p> <p>Sul piano sostanziale, la VII sezione ha ribadito, con estrema chiarezza, i principi interpretativi ormai consolidatisi in questa materia e ha confermato tali principi, anche dopo l’annullamento della sentenza n. 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza plenaria da parte delle sezioni unite, non solo per la perdurante attualità della coeva sentenza n. 17 del 2021 della stessa Adunanza, ma anche e soprattutto perché la giurisprudenza amministrativa formatasi dopo le pronunce della Plenaria ha sempre ritenuto disapplicabili, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE 20 aprile 2023, le proroghe generalizzate delle concessioni introdotte nel corso degli ultimi anni dal legislatore italiano, in quanto contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con il principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE</p> <p>Le <strong>disposizioni di proroga si pongono in palese contrasto con il diritto unionale</strong>, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v.,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, C.g.a., sez. giur.,&nbsp;21 febbraio 2024, n. 119, Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679, 30 aprile 2024, n. 3940, 2 maggio 2024, n. 3963; v. anche, per l’analoga questione della applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, Cons. StATO, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104.</p> <p>Con riferimento alla normativa sopravvenuta, il Consiglio di Stato ha rilevato che il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023). Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell’Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di giustizia.</p> <p><strong>Con riferimento alla valutazione della scarsità della risorsa</strong>, il Consiglio di Stato, oltre a ritenere tale elemento non pregiudiziale o comunque non in grado di rimettere in discussione l’effetto diretto connesso all’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE, <strong>ha evidenziato</strong> sarebbe in <strong>contrasto</strong> con i principi costituzionali di <strong>solidarietà economica e sociale</strong> e di tutela dell’ambiente e del paesaggio <strong>consumare in modo non proporzionato i già ormai limitati tratti di spiaggia libera</strong>, <strong>rendendo le coste italiane sempre più difficilmente accessibili in modo libero e gratuito anche ai soggetti meno abbienti</strong>.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha, infine, indicato i <strong>presupposti e i limiti entro cui può essere disposta la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024</strong>, che può essere disposta al solo fine di consentire il completamento delle procedure di gara, e i criteri che possono essere utilizzati per l’indizione delle gare.</p> <p>Fonte:</p> Mon, 27 May 2024 13:59:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-contrasto-con-il-diritto-Ue-delle-proroghe-delle-concessioni-demaniali-marittime/ 2024-05-27T13:59:21Z Nozione di serra bioclimatica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-serra-bioclimatica/ <p>Con riferimento alla realizzazione di una serra solare, è necessario prendere in esame quelle che ne sono le caratteristiche costruttive. In tal senso, una <strong>serra bioclimatica altro non è se non un porticato abitabile chiuso con vetrate</strong>. L’opera di chiusura di uno spazio con vetri, tuttavia, può considerarsi alla stregua di una serra solare, come tale distinta dalla veranda, soltanto qualora essa sia in grado di assolvere alla funzione di introitare la radiazione solare e di coadiuvare il riscaldamento dell’immobile cui accede, garantendo una riduzione del consumo energetico. In tal senso, la serra bioclimatica, per la sua funzione essenziale di completamento e di risparmio energetico dell’immobile cui accede, appare riconducibile alla nozione di “volume tecnico” che, quindi, come tale, pur potendo essere di per sé accessibile e abitabile, non può essere legittimamente destinato alla stabile permanenza delle persone.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 May 2024 13:49:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-serra-bioclimatica/ 2024-05-30T13:49:45Z Previsione di una durata massima per gli affitti brevi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Previsione-di-una-durata-massima-per-gli-affitti-brevi/ <p>L’art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (<em>Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche</em>), nella parte in cui fissa in centottanta giorni la durata massima dell’attività di locazione degli alloggi a uso turistico costituiti da “camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale” (prima casa), non concerne la disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve e, quindi, <strong>non incide sulla materia dell’ordinamento civile</strong>, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., al legislatore statale.</p> <p>Lo ha deciso la Corte costituzionale con la&nbsp;sentenza n. 94, depositata oggi. La Corte ha rigettato la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che con la disposizione impugnata il legislatore regionale – nell’<strong>esercizio della</strong> <strong>competenza primaria in materia di urbanistica</strong> a esso affidata dall’art. 2, primo comma, lettera g), dello statuto speciale – ha inteso concretizzare quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale. La Regione, infatti, ha configurato come mutamento di&nbsp;destinazione d’uso dell’immobile, da abitazione principale (prima casa) ad abitazione temporanea (seconda casa), l’impiego di parti dello stesso (le “camere arredate”) a fini di locazione turistica breve per un tempo superiore a centottanta giorni annui, ritenendolo corrispondente a un uso “non puramente occasionale e momentaneo”, in linea con gli artt. 73 e 74 della legge urbanistica regionale.</p> <p>Il superamento di tale durata non comporta, invece, alcun “pregiudizio per la validità e l’efficacia dei contratti stipulati tra i privati”, che “restano disciplinati dalle previsioni del codice civile a norma dell’art. 53 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 27 May 2024 13:46:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Previsione-di-una-durata-massima-per-gli-affitti-brevi/ 2024-05-27T13:46:56Z Avviato sul portale regionale l'adeguamento ai moduli standardizzati nazionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Avviato-sul-portale-regionale-ladeguamento-ai-moduli-standardizzati-nazionali/ <p>La&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-05-2024/semplificazioni-pnrr-%E2%80%93-intesa-conferenza-unificata-sulla-nuova" target="_blank">Conferenza unificata ha raggiunto un’intesa su una serie di moduli standardizzati</a> relativi alle attività nel settore del commercio e del turismo nella seduta del 4 aprile scorso.</p> <p>I nuovi moduli, sviluppati dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, comprendono variazioni e aggiornamenti necessari per garantire una maggiore efficacia e uniformità nelle pratiche amministrative e&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-05-2024/semplificazioni-pnrr-%E2%80%93-intesa-conferenza-unificata-sulla-nuova" target="_blank">sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica</a>.</p> <p>Sul portale regionale è stato avviato l'adeguamento ai moduli standardizzati nazionali a partire dal modulo di <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_NotificaSanitaria_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Notifica di impresa alimentare</a>.</p> Fri, 17 May 2024 08:36:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Avviato-sul-portale-regionale-ladeguamento-ai-moduli-standardizzati-nazionali/ 2024-05-17T08:36:03Z Valutazione di impatto ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale-00001/ <p>La valutazione d'impatto ambientale non determina una generica verifica di natura tecnica in merito all'astratta compatibilità ambientale di un'opera implicando la stessa una <strong>complessiva e approfondita analisi comparativa</strong> di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. opzione-zero, il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 16 May 2024 15:15:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale-00001/ 2024-05-16T15:15:45Z Esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Esercizio-del-potere-repressivo-degli-abusi-edilizi/ <p>L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che l'<strong>ordinanza di ripristino costituisce atto vincolato</strong> per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I <strong>provvedimenti repressivi degli abusi edilizi</strong>, infatti, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di <strong>provvedimenti tipizzati e vincolati</strong>. L'ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento; ciò tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell'atto, adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato. Invero, la natura vincolata del provvedimento de quo rende di per sé inconfigurabile un qualunque apporto partecipativo del privato; non si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcunché di diverso, rispetto a quanto statuito dall'Amministrazione</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 16 May 2024 15:11:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Esercizio-del-potere-repressivo-degli-abusi-edilizi/ 2024-05-16T15:11:14Z Decreto PNRR, le novità per gli Uffici Attività Produttive e i SUAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decreto-PNRR-le-novita-per-gli-Uffici-Attivita-Produttive-e-i-SUAP/ <header class="entry-header "> <p class="entry-title">L’obiettivo del disposto normativo è puntare alla semplificazione e all’ottimizzazione delle procedure amministrative per favorire lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nel Paese.</p> </header> <div class="entry-content clear"> <div class="pf-content"> <p>In quest’ottica sono state approvate modifiche particolarmente rilevanti per gli&nbsp;<strong>Uffici Attività Produttive</strong>&nbsp;e per i&nbsp;<a href="https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/digitalizzazione-suap-gazzetta-ufficiale/" target="_blank" rel="noopener"><strong>SUAP</strong></a>&nbsp;(Sportello Unico per le Attività Produttive)&nbsp;<strong>dei Comuni</strong>, con variazioni significative sia per la Conferenza dei servizi accelerata che per i regimi amministrativi riguardanti le imprese artigiane.</p> <div id="ez-toc-container" class="ez-toc-v2_0_64 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction"> <p class="ez-toc-title">Indice dei contenuti</p> <nav> <ul class="ez-toc-list ez-toc-list-level-1 "> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-1" title="Decreto PNRR, le novità per gli Uffici Attività Produttive e i SUAP" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Decreto_PNRR_le_novita_per_gli_Uffici_Attivita_Produttive_e_i_SUAP" target="_blank">Decreto PNRR, le novità per gli Uffici Attività Produttive e i SUAP</a> <ul class="ez-toc-list-level-3"> <li class="ez-toc-heading-level-3"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-2" title="Estensione della Conferenza dei servizi accelerata" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Estensione_della_Conferenza_dei_servizi_accelerata" target="_blank">Estensione della Conferenza dei servizi accelerata</a></li> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-3" title="Regimi amministrativi per le imprese artigiane" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Regimi_amministrativi_per_le_imprese_artigiane" target="_blank">Regimi amministrativi per le imprese artigiane</a></li> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-4" title="Modulistica unificata per commercio e turismo" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Modulistica_unificata_per_commercio_e_turismo" target="_blank">Modulistica unificata per commercio e turismo</a></li> </ul> </li> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-5" title="Il testo della nota Anci" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Il_testo_della_nota_Anci" target="_blank">Il testo della nota Anci</a></li> </ul> </nav></div> </div> <div class="pf-content"> <div class="py-4">&nbsp;</div> <ul> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_agenzie_di_viaggio_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Agenzie di viaggio</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Strutture_extra_alberghiere_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Strutture ricettive extra alberghiere</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_agenzie_di_viaggi_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo Variazioni in comunicazione per agenzie di viaggio</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_strutture_ricettive_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo Variazioni in comunicazione per strutture ricettive</strong></a></li> </ul> <p>Altri 5 moduli sono stati invece modificati rispetto alle versioni adottate in precedenza, in particolare:</p> <ul> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo-Strutture-aria-aperta_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Strutture ricettive all’aria aperta</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Strutture_alberghiere_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Strutture ricettive alberghiere</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_SchedaAnagrafica_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo Scheda anagrafica</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Comunicazione_Variazioni-_scheda_anagrafica_definitivo_4aprile2024_post_osservazioni.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo di Comunicazione variazioni</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_NotificaSanitaria_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo di Notifica sanitaria</strong></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> </div> Thu, 16 May 2024 14:48:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decreto-PNRR-le-novita-per-gli-Uffici-Attivita-Produttive-e-i-SUAP/ 2024-05-16T14:48:06Z Nuova circolare del Ministero dell’Interno su SCIA semplificata per spettacoli dal vivo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-circolare-del-Ministero-dellInterno-su-SCIA-semplificata-per-spettacoli-dal-vivo/ <p>Dopo alcuni usi distorti delle norme di semplificazione, il documento definisce con chiarezza gli ambiti di applicazione del regime confermato con il Milleproroghe 2024.</p> <p>Fatta la legge, trovato l’inganno, si potrebbe dire, leggendo la&nbsp;<strong>Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2024, n. 15015</strong>, con cui è stata richiamata l’attenzione sul regime di&nbsp;SCIA semplificata&nbsp;per gli spettacoli dal vivo, utilizzato impropriamente in alcuni ambiti di attività.</p> <p>Secondo quanto previsto dal&nbsp;<strong>Milleproroghe 2024</strong>&nbsp;(D.L. n. 215/2023), fino al 31 dicembre 2024 è infatti vigente il regime semplificato di SCIA per la realizzazione di&nbsp;<strong>spettacoli dal vivo</strong>&nbsp;quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono <strong>in&nbsp;orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00</strong>&nbsp;del giorno seguente, destinati a un numero <strong>massimo di&nbsp;2.000 partecipanti</strong>.</p> <p>Come ha evidenziato la Circolare, in alcuni casi è&nbsp;stato fatto un uso distorto del termine “danza”, facendovi rientrare anche&nbsp;<strong>discoteca e locali da ballo</strong>.&nbsp;Queste tipologie di attività non rientrano invece nell’ambito di applicazione della SCIA semplificata, in quanto&nbsp;“il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo”, motivo per cui “l’applicazione della semplificazione al comparto delle discoteche e delle sale da ballo è in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS”.</p> <p>Inoltre il regime di semplificazione si riferisce a un&nbsp;unico evento&nbsp;la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente). <strong>Vanno quindi esclusi gli eventi che si protraggono per più giorni</strong>, anche se articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente, motivo per cui la presentazione di una SCIA ogni qual volta scadono le ore 01.00 del giorno seguente&nbsp;“rappresenta un mero espediente volto ad eludere l’applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all’organo di vigilanza”.</p> <p>In questo caso il Sindaco rilascia la licenza di esercizio, previa acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 May 2024 14:37:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-circolare-del-Ministero-dellInterno-su-SCIA-semplificata-per-spettacoli-dal-vivo/ 2024-05-16T14:37:54Z Legislazione regionale multisettoriale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legislazione-regionale-multisettoriale-00002/ <p>Pubblicata sul BUR la&nbsp;Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 recante&nbsp;<em>Disposizioni multisettoriali e di semplificazione</em>, cioè disposizioni di modifica della legislazione vigente, disposizioni di semplificazione e nuove disposizioni volte a dare risposta a varie esigenze o superare situazioni di criticità emerse nel territorio.</p> <p>Tra le novità che possono interessare, più o meno direttamente, gli sportelli unici comunali:</p> <ul> <li>Il Capo II reca disposizioni in materia di attività produttive e turismo</li> <li>Il Capo III reca disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e di montagna</li> <li>Il Capo IV reca disposizioni in materia di difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile</li> <li>Il Capo V reca disposizioni in materia di infrastrutture e territorio&nbsp;</li> </ul> <p>La normativa è in vigore dal 14 maggio 2024.</p> Thu, 16 May 2024 07:13:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legislazione-regionale-multisettoriale-00002/ 2024-05-16T07:13:04Z Decadenza permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-permesso-di-costruire/ <p>La&nbsp;<strong>decadenza del permesso di costruire</strong>&nbsp;è strettamente vincolata al&nbsp;<strong>mancato avvio dei lavori edilizi</strong>&nbsp;entro i termini stabiliti dalla legge. L’effetto decadenziale infatti si produce in automatico se gli interventi non vengono avviati come previsto.</p> <p>Tuttavia, l’Amministrazione deve sempre emettere un formale provvedimento, in virtù del quale è tenuta ad accertare e dichiarare l’avvenuta decadenza per mancato inizio dei lavori, valutando ogni caso in relazione alle sue peculiari circostanze.</p> <p>Il Comune infatti ha l’onere di&nbsp;<strong>accertare la sussistenza dei presupposti</strong>&nbsp;che giustifichino la decadenza e, per farlo, è obbligato a dimostrare che gli interventi non siano andati oltre le&nbsp;<strong>fasi preparatorie</strong>&nbsp;di pulizia e messa in sicurezza del cantiere, basandosi esclusivamente sul rapporto tra le opere realizzate in concreto e l’entità e le dimensioni dell’intervento autorizzato.</p> <p>A chiarirlo è&nbsp;la&nbsp;<strong>sentenza del TRGA di Trento&nbsp;del 25 marzo 2024, n. 45</strong>, che ha annullato il provvedimento emesso dall’Amministrazione comunale proprio per via del mancato adempimento all’obbligo di valutare e accertare con prove concrete la sussistenza dei presupposti per la decadenza del Permesso di Costruire.</p> <p>In particolare, nel caso in esame bisogna fare riferimento a quanto disposto dalla Legge provinciale n. 15/2005 all’art. 83 (“Caratteristiche e validità del permesso di costruire”), che segue quanto già stabilito dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (<strong>Testo Unico Edilizia</strong>)&nbsp;nel determinare i presupposti in base ai quali i lavori possano dirsi effettivamente iniziati, in modo da poter escludere la necessità di verificare l’effetto decadenziale.</p> <p>Si rileva infatti che l’inizio dei lavori può impedire la decadenza del permesso se l’entità delle opere realizzate è tale da evidenziale <strong>l’effettiva volontà di costruire il manufatto</strong>.</p> <p>In linea generale, i lavori possono considerarsi avviati in presenza di trasformazioni che superino la soglia delle mere attività preparatorie, ovvero delle opere funzionali all’assetto del sedime o alla messa in sicurezza del cantiere.</p> <p>Pertanto, si spiega, l’inizio dei interventi rilevante per poter escludere la decadenza può essere riscontrato, ad esempio:</p> <ul> <li>nell’<strong>impiego di mezzi e uomini</strong>, a dimostrazione dell’avvenuta&nbsp;organizzazione del cantiere;</li> <li>nella realizzazione di&nbsp;<strong>muri o elementi portanti</strong>;</li> <li>nell’esecuzione di scavi preordinati al&nbsp;<strong>getto delle fondazioni</strong>.<br />A tal fine, l’accertamento da parte del Comune non può essere condotto in maniera generale e astratta ma richiede una verifica approfondita, con riferimenti puntuali e specifici in considerazione dell’entità e delle dimensioni dell’intervento autorizzato.</li> </ul> <p>&nbsp;<br />I giudici ribadiscono che la verifica dei presupposti della decadenza del permesso dev’essere condotta considerando ogni caso a sé. Difatti – tenendo sempre conto del fatto che l’accertamento deve avvenire considerando solo le opere effettivamente realizzate in rapporto a quelle previste nel progetto – non bisogna mai trascurare le diverse circostanze e le peculiarità riferibili allo specifico intervento.</p> <p>Nel caso in esame, in seguito ad un sopralluogo avvenuto in assenza dei proprietari, e quindi condotto solo esternamente, il Comune ha emesso il provvedimento di decadenza del permesso di costruire sostenendo che nel luogo fossero state conseguite solo mere operazioni di preparazione del cantiere, e omettendo invece la presenza di interventi di notevole entità – comprovati da apposita documentazione, anche fotografica – consistenti, tra le altre cose, nell’innalzamento di elementi portanti e nell’esecuzione di opere di scavo coordinate alla realizzazione delle fondazioni.</p> <p>Si tratta di interventi idonei a dimostrare l’inizio dei lavori che non sono stati menzionati nel provvedimento citato; provvedimento nel quale, peraltro, l’Amministrazione risulta invece aver contestato il mancato avvio di interventi che non erano stati autorizzati dall’originario permesso di costruire, ma solo da successivo&nbsp;<strong>permesso in variante</strong>, e che pertanto non risultavano pertinenti ai fini dell’accertamento in oggetto.</p> <p>Il Comune, in più, avrebbe omesso di citare qualsivoglia riferimento agli effettivi interventi in progetto, risultando impossibile dunque compiere un’adeguata verifica del rapporto tra le opere eseguite e le opere da eseguire.</p> <p>Da ciò ne consegue che il provvedimento di decadenza dev’essere annullato, in quanto non si considera assolto l’onere probatorio in capo all’Amministrazione, per la quale resta comunque impregiudicato il potere di rivalutare le circostanze fattuali e la portata delle lavorazioni eseguite, per poter conseguire una nuova e completa istruttoria. Il ricorso è accolto in quanto fondato.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 09 May 2024 08:29:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-permesso-di-costruire/ 2024-05-09T08:29:20Z Differenze tra la verifica di conformità edilizia e urbanistica e l’agibilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-la-verifica-di-conformita-edilizia-e-urbanistica-e-lagibilita/ <p>Il D.P.R. n. 380/2001&nbsp; riunisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Molte di queste disposizioni risalgono ai primi del ‘900 e nel primo ventennio di applicazione del testo unico hanno subito una profonda trasformazione.</p> <p>Tra queste disposizioni, una di quelle che ha subito una modifica sensibile è quella contenuta all’art. 24 che nella sua prima versione era rubricato “Certificato di agibilità” e conteneva le disposizioni legislative (L) di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220, 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109 e alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1.</p> <p>Nella sua prima versione, il certificato di agibilità, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto disponeva la normativa vigente.</p> <p>Con il D.Lgs. n. 222/2016 (art. 3, comma 1, lettera i)), il legislatore ha deciso di modificare, tra le altre cose, l’art. 24 del Testo Unico Edilizia prevedendo che l’agibilità nonché la conformità dell’opera al progetto presentato sia attestata mediante segnalazione certificata da un tecnico (la SCA o SCAg) a seguito di verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.</p> <p>Successivamente, l’art. 24 è stato modificato:</p> <ul> <li>dal Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che con l’art. 10, comma 1, lettera n), ha introdotto il nuovo comma 7-bis (presentazione della SCA in assenza di lavori);</li> <li>dal D.Lgs. n. 207/2021 che:con l’art. 4, comma 1, lettera a) ha nuovamente modificato il comma 1 (prevedendo per la SCA anche la verifica degli obblighi di infrastrutturazione digitale);</li> <li>con l’art. 4, comma 1, lettera b) ha introdotto la lettera e-bis) al comma 5 (prevedendo tra la documentazione da allegare alla SCA anche l’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato di “edificio predisposto alla banda ultra larga).Risulta chiaro, dunque, che tra il “certificato di agibilità” e la “segnalazione certificata di agibilità” di cui al citato art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 esistono dei presuppostI completamente differenti, ribaditi tra le altre cose da parecchi interventi della giustizia amministrativa tra i quali segnaliamo la&nbsp;sentenza del Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3610&nbsp;che fornisce importanti chiarimenti anche in merito alle tolleranze costruttive di cui al successivo art. 34-bis del Testo Unico Edilizia.</li> </ul> <p>Relativamente al “certificato di agibilità”, il ricorrente avrebbe voluto utilizzarlo per confermare la conformità edilizia di un fabbricato. I giudici di Palazzo Spada hanno, però, rilevato che l’avvenuto rilascio di questo certificato è del tutto irrilevante per la conferma di quello che oggi è definito “stato legittimo” (art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001).</p> <p>Proprio per questo motivo, l’illiceità di un immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità.</p> <p>“Il permesso di costruire e il certificato di agibilità&nbsp;– conferma il Consiglio di Stato –&nbsp;sono infatti collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche”.</p> <p>Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio. Secondo il Consiglio di Stato “la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente “nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità”.</p> <p>Relativamente al concetto di “tolleranza costruttiva” di cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia(introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. p), del D.L. n. 76/2020), quest’ultimo prevede che: “Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.</p> <p>In tal senso, seguendo una prassi ormai consolidata, il concetto di “tolleranza costruttiva” si applica all’esecuzione delle unità immobiliari assentite e non già a superfetazioni o comunque a manufatti non presenti nel progetto autorizzato.</p> <p>Inoltre del tutto estraneo a tale concetto rimane in ogni caso il cambiamento della destinazione d’uso.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 09 May 2024 08:24:00 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-la-verifica-di-conformita-edilizia-e-urbanistica-e-lagibilita/ 2024-05-09T08:24:00Z Cambio di destinazione d’uso rilevante https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-rilevante/ <p>Il&nbsp;<strong>cambio della destinazione d’uso&nbsp;tra&nbsp;categorie differenti</strong>, e quindi non omogenee tra loro, è sempre considerato un intervento&nbsp;<strong>urbanisticamente rilevante</strong>&nbsp;e, come tale, richiede il previo rilascio del&nbsp;<strong>permesso di costruire</strong>&nbsp;ed è assoggettabile alla sanzione demolitoria.</p> <p>Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il cambio d’uso dovesse essere conseguito in totale assenza di opere edilizie, perché anche un mutamento meramente funzionale può determinare una&nbsp;<strong>variazione degli standard urbanistici&nbsp;e&nbsp;incidere sul tessuto urbanistico</strong>.</p> <p>&nbsp;<br />A chiarire il punto è il&nbsp;<strong>TAR Lazio&nbsp;con la&nbsp;sentenza del 16 aprile 2024,&nbsp;n. 7463</strong>,&nbsp;con cui ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione soltanto in relazione a&nbsp;meri&nbsp;lavori di <strong>manutenzione straordinaria</strong> – per i quali non si applica il provvedimento ripristinatorio – respingendolo invece in riferimento ad ulteriori opere di ampliamento e di modifica d’uso urbanisticamente rilevante conseguite sul fabbricato, in quanto sono interventi assoggettati al permesso di costruire.</p> <p>Il giudice ha precisato che il permesso risulta sempre obbligatorio per la realizzazione di lavori di ampliamento della superficie coperta e della volumetria dell’immobile preesistente, e che&nbsp;è altrettanto necessario per gli interventi di cambio d’uso ritenuti rilevanti dal punto di vista urbanistico.</p> <p>&nbsp;<br />Nel caso in oggetto, la modifica ha interessato il garage e il sottotetto annessi all’abitazione principale, che sono stati resi entrambi&nbsp;<strong>abitabili&nbsp;</strong>e, quindi, trasformati in locali ad uso residenziale. Il <strong>passaggio tra&nbsp;due categorie non omogenee</strong>&nbsp;comporta un aggravio del carico urbanistico, pertanto è un intervento soggetto al permesso di costruire, anche qualora non dovessero essere conseguiti veri e propri interventi edilizi.</p> <p>Difatti, si spiega, non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso, si configura un&nbsp;ampliamento della superficie residenziale, nonché della relativa volumetria, rispetto a quanto originariamente autorizzato.</p> <p>&nbsp;<br />A nulla rileva che l’immobile principale sia stato oggetto di condono edilizio nel 2002, in quanto allora il fabbricato è stato&nbsp;legittimato allo stato rustico, ma successivamente sono stati conseguiti nuovi lavori di ampliamento e rifinitura esterna denunciati con DIA, eseguiti peraltro senza autorizzazione paesaggistica, in un’area insistente all’interno di un Parco tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (<strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>).</p> <p>Oltre alle modifiche di destinazione d’uso, infatti, gli interventi contestati hanno riguardato anche il completamento delle rifiniture esterne, l’ampliamento dell’immobile con la realizzazione di un “vano” ad uso ingresso, nonché l’apposizione, sull’area pertinenziale dell’abitazione di:</p> <p>piscina prefabbricata con struttura metallica;<br />piccolo manufatto in muratura;<br />gazebo prefabbricato in struttura metallica leggera;<br />magazzino prefabbricato in legno;<br />ripostiglio prefabbricato in legno;<br />tettoia in legno adibita a posto auto.<br />Si rileva che tutti i lavori sono stati realizzati in&nbsp;<strong>area vincolata</strong>, senza titoli edilizi adeguati né&nbsp;<strong>autorizzazioni paesaggistiche</strong>&nbsp;obbligatorie, pertanto sono stati correttamente, e doverosamente, ingiunti a demolizione.</p> <p>Il ragionamento viene esteso anche alle opere conseguite sull’area pertinenziale, che in parte sono state rimosse dal proprietario in seguito all’ordinanza di ripristino – confermando così la parziale acquiescenza al provvedimento, divenuto poi inoppugnabile – e in parte, con specifico riferimento al magazzino e al ripostiglio in legno (uno di 9 mq e l’altro di 19 mq di superficie), dichiarate come mere pertinenze a servizio dell’abitazione.</p> <p>A tal proposito, si chiarisce che il concetto di&nbsp;<strong>pertinenza</strong> in ambito urbanistico&nbsp;è attribuibile esclusivamente alle opere prive di autonomia, che esauriscono la loro destinazione d’uso nel rapporto con l’edificio principale, e le cui dimensioni sono adeguatamente ridotte e modeste, da non incidere in maniera rilevante sul carico urbanistico. In tal caso, entrambe le opere in legno hanno creato&nbsp;<strong>nuova volumetria</strong>&nbsp;all’interno di un’area vincolata, e sono pertanto state giustamente intimate al ripristino dei luoghi.</p> <p>&nbsp;<br />Il ricorso invece è stato accolto con annullamento dell’otrdine di demolizione in relazione ad ulteriori interventi di&nbsp;<strong>modifica parziale alla distribuzione interna dei vani</strong>, con realizzazione di nuovi tramezzi e apertura di un varco.</p> <p>Si tratta di interventi che hanno inciso solo sulla parte interna e non hanno determinato nuovo carico urbanistico, dovendo pertanto essere qualificati come&nbsp;<strong>manutenzione straordinaria</strong>&nbsp;ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 (<strong>Testo Unico Edilizia</strong>), che sono esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, e sono assoggettabili solo a sanzione pecuniaria, non demolitoria.</p> <p>L’ordine di ripristino è stato invece confermato su tutto il resto, trattandosi di lavori eseguiti senza i titoli abilitativi richiesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 09 May 2024 08:17:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-rilevante/ 2024-05-09T08:17:14Z Semplificazioni PNRR, intesa sulla nuova modulistica standardizzata https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazioni-PNRR-intesa-sulla-nuova-modulistica-standardizzata/ <p>Importante passo avanti nell’opera di semplificazione e standardizzazione delle procedure su tutto il territorio nazionale. A distanza di quasi 5 anni dall’ultima volta, infatti, la&nbsp;<a title="vai al sito della Conferenza unificata" href="https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2024/seduta-del-4-aprile-2024/atti-del-4-aprile-2024/repertorio-atto-n-38cu/" target="_blank">Conferenza unificata ha sancito l’intesa su una nuova serie di moduli standardizzati</a>&nbsp;definiti nell’ambito del Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione e relativi ad attività nell’ambito dei settori turismo e commercio.</p> <p>In particolare, sono stati adottati 4 nuovi moduli:</p> <ol> <li><a title="apri il pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_agenzie_di_viaggio_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Agenzie di viaggio</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Strutture_extra_alberghiere_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Strutture ricettive extra alberghiere</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_agenzie_di_viaggi_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank">Modulo Variazioni in comunicazione per agenzie di viaggio</a></li> <li><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_strutture_ricettive_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo Variazioni in comunicazione per strutture ricettive</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Altri 5 moduli sono stati invece modificati rispetto alle versioni adottate in precedenza, in particolare:</p> <ol> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo-Strutture-aria-aperta_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Strutture ricettive all'aria aperta</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Strutture_alberghiere_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Strutture ricettive alberghiere</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_SchedaAnagrafica_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo Scheda anagrafica</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Comunicazione_Variazioni%20_scheda_anagrafica_definitivo_4aprile2024_post_osservazioni.pdf" target="_blank">Modulo di Comunicazione variazioni</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_NotificaSanitaria_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo di Notifica sanitaria</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Con particolare riferimento al “Modulo di Comunicazione variazioni” si rappresenta come la versione pubblicata in questa sede tenga conto del recepimento di un’ulteriore osservazione formulata in sede di intesa.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 09 May 2024 06:22:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazioni-PNRR-intesa-sulla-nuova-modulistica-standardizzata/ 2024-05-09T06:22:32Z Attività di allevamento intensivo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-allevamento-intensivo/ <p>Le attività d’allevamento intensivo risultano particolarmente pericolose per i terzi e per la popolazione sotto plurimi profili sanitari ed ambientali anche riferiti, in alcuni casi, allo smaltimento dei residui di macellazione e di lavorazione determinando, secondo le generalissime previsioni del codice civile, una responsabilità particolarmente aggravata di tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva o aventi su di essa poteri di controllo, che devono pertanto essere ritenuti responsabili, secondo le previsioni del codice dell’ambiente, dei possibili fenomeni di abbandono di rifiuti speciali o pericolosi e di inquinamento ambientale ai fini dei conseguenti interventi di ripristino sanitario ed ambientale.</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 02 May 2024 09:52:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-allevamento-intensivo/ 2024-05-02T09:52:47Z Consiglio di Stato, stop a deroghe concessioni spiagge https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-stop-a-deroghe-concessioni-spiagge/ <p>Il Consiglio di Stato infatti conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe e si richiama "ai principi della Corte di Giustizia Ue" per dare "immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale".</p> <p>Nella <a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/wp-content/uploads/2024/05/CdS-3940_2024.pdf" target="_blank">sentenza CdS 3940_2024</a>&nbsp;si sottolinea che la risorsa spiaggia "è scarsa", al contrario di quanto sostenuto dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della Bolkenstein.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 02 May 2024 09:11:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-stop-a-deroghe-concessioni-spiagge/ 2024-05-02T09:11:53Z Nuove linee guida sulla sorveglianza ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-linee-guida-sulla-sorveglianza-ambientale/ <p>La Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG ha avviato un processo di riorganizzazione delle attività di sorveglianza ambientale, includendo la digitalizzazione dei processi in collaborazione con altre amministrazioni.</p> <p>È stata creata una struttura chiamata “<em>Coordinamento Tecnico per la Sorveglianza Ambientale</em>” (CTSA) con l’obiettivo di individuare <strong>criteri</strong> <strong>per i controlli basati sul rischio</strong>.&nbsp;</p> <p>Questi criteri sono stati inseriti nella versione 1.0 delle nuove Linee Guida inerenti ai controlli, approvate con&nbsp;<a title="apre file .zip" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA900/allegati/Decreto_57193-2023.zip" target="_blank"><u>Decreto n. 57193/GRFVG del 28.11.2023</u></a>, e dei loro formati documentali, approvati con&nbsp;<a title="apre file .zip" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA900/allegati/Decreto_61889-2023.zip" target="_blank"><u>Decreto n. 61889/GRFVG del 18.12.2023</u></a>.&nbsp;</p> <p>Per garantire sempre maggiori livelli di tutela dell’ambiente si stanno sviluppando nuovi metodi e procedure da integrare nei processi amministrativi al fine di <strong>ottimizzare la gestione del ciclo regolatore</strong>; tutto ciò senza tralasciare gli aspetti legati alla semplificazione delle procedure e alla collaborazione con i portatori di interesse e con una grandissima attenzione a&nbsp;fare rete con gli organismi deputati all’a ttività di vigilanza (Corpo forestale regionale, ARPA-FVG, Forze dell’Ordine, ecc.).</p> Mon, 29 Apr 2024 06:18:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-linee-guida-sulla-sorveglianza-ambientale/ 2024-04-29T06:18:25Z Riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riduzione-di-superficie-boscata-in-assenza-di-autorizzazione/ <p>La disciplina di settore limita la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. I casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati (interventi minori su edifici), sicché non si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi. Poiché gli artt. 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004 non consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di riduzione di superficie boscata (disboscamento) ne deriva che l’ordinanza di ripristino ex art. 167, comma 2, costituisce atto dovuto e vincolato, dovendo l’area protetta essere ricostruita nella sua essenza forestale. La sanzione ripristinatoria è, infatti, prevista come la regola per gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e la possibilità di sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 26 Apr 2024 10:24:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riduzione-di-superficie-boscata-in-assenza-di-autorizzazione/ 2024-04-26T10:24:46Z Permesso di costruire in deroga https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-in-deroga-00001/ <p>Il permesso di costruire in deroga non è un atto dovuto, ma costituisce oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l'interesse alla realizzazione dell'opera con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale. Questo significa che l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 d.P.R. 380 del 2001 per il rilascio del titolo edilizio in deroga, costituisce condizione minima necessaria ma non certo sufficiente al fine dell'assentibilità del richiesto intervento, permanendo in capo al Comune - in una situazione diversa dalla sanatoria - un'ampia discrezionalità circa l'an stesso ed il quomodo della prestazione dell'eventuale assenso. L'art. 14 citato non consente, invero, di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della deroga, ove pure ammissibile (ciò che qui non è), pressoché obbligatoria, spettando al contrario all'amministrazione comunale la valutazione - autonoma e largamente discrezionale - necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 26 Apr 2024 10:21:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-in-deroga-00001/ 2024-04-26T10:21:12Z Nozione di centro abitato e sua rilevanza urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato-e-sua-rilevanza-urbanistica/ <p>La nozione di centro abitato trova riscontro nell’art. 3 del nuovo codice della strada, che, in un’ottica finalistica di diversificazione delle regole di circolazione stradale, lo identifica in un “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”. Lo stesso va, dunque, individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili. La sua rilevanza urbanistica discende, peraltro, dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) che, introducendo l’art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l’edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell’edificazione dal nastro stradale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 26 Apr 2024 10:16:37 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato-e-sua-rilevanza-urbanistica/ 2024-04-26T10:16:37Z Valutazione unitaria del complesso delle opere abusive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive/ <p>La valutazione unitaria del complesso delle opere non dipende dalla circostanza che le stesse siano o meno realizzate contestualmente, ben potendo i manufatti essere considerati unitariamente anche quando vengono posti in essere per addizione. Né la circostanza che potenzialmente possano essere di fatto impiegate per scopi distinti assume un qualche rilievo, dal momento che in sede edilizia la valutazione unitaria delle opere dipende dalla loro collocazione, dall’appartenenza allo stesso soggetto, nonché dalla destinazione comune dei manufatti, ponderazione quest’ultima da farsi in astratto, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. L'amministrazione comunale, pertanto, deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:36:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive/ 2024-04-12T09:36:58Z Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici/ <p>Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:32:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici/ 2024-04-12T09:32:17Z Regole costruttive e standard stilistici ed estetici su immobili non vincolati https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regole-costruttive-e-standard-stilistici-ed-estetici-su-immobili-non-vincolati/ <p>Il Comune può conformare l’attività edilizia privata ai fini di sicurezza e salubrità dell’abitato, di decoro del contesto urbano e di tutela ambientale e paesaggistica, e quindi può certamente imporre, anche per immobili non sottoposti a specifico vincolo storico culturale, non solo regole costruttive ma anche standard stilistici ed estetici secondo modelli tradizionali volti a confermare l’identità del contesto urbano, ma non può sovrapporvi immotivate interpretazioni estetiche soggettive avulse dal contesto di riferimento né ostacolare (in mancanza di uno specifico vincolo in tal senso) la naturale evoluzione tecnico-scientifica dei materiali e delle lavorazioni.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:18:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regole-costruttive-e-standard-stilistici-ed-estetici-su-immobili-non-vincolati/ 2024-04-12T09:18:53Z Concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00011/ <p>Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione (1).</p> <p>Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge; l’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti; è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. III, 20 aprile 2023, causa C 348/22), la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.</p> <p>(1) Precedenti conformi: fondamentali sul tema, Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18. Di recente, il Consiglio di Stato ha ricordato l’attuale validità dei principi enunciati dall’ Ad. plen. n. 17 del 2021: Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200. Ha disapplicato anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenuta nell'art. 10-<em>quater</em>, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2023, n. 14, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; applica i principi enunciati dalle Adunanze plenarie n. 17 e 18 del 2021 anche Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992.</p> <p>Precedenti difformi: T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. I, decreto 21 dicembre 2023, n. 614, secondo il quale, l’Adunanza plenaria n. 17 del 2021, ancorché formalmente estranea all’ambito di decisione della sentenza delle Sezioni unite n. 32559 del 2023, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata (n.18/2021), della quale non può non condividerne le sorti.</p> <p><a title="Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 – Pres. Lipari, Est. Bruno" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202305995&amp;nomeFile=202402679_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 – Pres. Lipari, Est. Bruno</a></p> <p>Fonte:</p> Fri, 12 Apr 2024 07:14:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00011/ 2024-04-12T07:14:04Z Libertà d'impresa vs. pianificazione urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-dimpresa-vs.-pianificazione-urbanistica/ <p>La disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l’attività economica, dovendo, anche tale libertà economica confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali, in un’ottica di bilanciata proporzionalità delle contrapposte esigenze.<br />Gli atti della programmazione territoriale non sono, infatti, esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se, in concreto, essi perseguano effettivamente finalità di tutela dell’ambiente urbano o siano, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.<br />Una volta ammessa, poi, una particolare tipologia di uso commerciale, non è legittima l’introduzione di restrizioni quantitative al numero di esercizi, la quale non si configura quale prescrizione meramente urbanistica, ma si traduce in una limitazione ingiustificata e discriminatoria della libertà di stabilimento e della libertà d’impresa nonchè in una regolazione indebita dell’offerta sul mercato. (1)<br /> (1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 5394 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 4810 del 2020, n. 2762 del 2018, n. 4810 del 2018, n. 2026 del 2017, n. 1494 del 2017; Corte giust. UE, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 345; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860; Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 70; Cons. Stato, sez. IV, n. 4294 del 2023.</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201908049&amp;nomeFile=202402815_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2024, n. 2815 – Pres. Franconiero, Est. Basilico</a></p> <p>Fonte:</p> Fri, 12 Apr 2024 07:02:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-dimpresa-vs.-pianificazione-urbanistica/ 2024-04-12T07:02:36Z Riforma del Sistema dei Controlli e Sanzioni Economiche: Parere negativo del Consiglio di Stato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riforma-del-Sistema-dei-Controlli-e-Sanzioni-Economiche-Parere-negativo-del-Consiglio-di-Stato/ <p>Il Consiglio di Stato - nell’esprimere parere negativo sullo schema di decreto delegato per la riforma del sistema dei controlli e delle sanzioni in relazione allo svolgimento di attività economiche – mette a fuoco, dal punto di vista del procedimento, il regime delle proposte normative pluristrutturate, evidenziando al contempo, sul piano sostanziale, la necessità:</p> <p>i) di circoscrivere in modo logico e continente le deroghe all’applicazione della nuova disciplina;</p> <p>ii) di mettere a sistema le nuove disposizioni con la legge fondamentale sul procedimento (n. 241 del 1990), con la legge generale sulle sanzioni amministrative (n. 689 del 1981) e con i correlati principi costituzionali ed eurounitari (Engel criteria);</p> <p>iii) di prevenire la privatizzazione, sia pure parziale, del sistema dei controlli;</p> <p>iv) di dettagliare nonché rendere trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di algoritmi e intelligenza artificiale.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 11 Apr 2024 07:22:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riforma-del-Sistema-dei-Controlli-e-Sanzioni-Economiche-Parere-negativo-del-Consiglio-di-Stato/ 2024-04-11T07:22:06Z Cade il blocco per il rilascio di nuove autorizzazioni N.C.C. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cade-il-blocco-per-il-rilascio-di-nuove-autorizzazioni-N.C.C./ <p>Per un complicato meccanismo giuridico, era precluso ai Comuni, già da qualche anno, di bandire nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di NCC (vedi:&nbsp;<a class="inline-onebox" href="https://community.omniavis.it/t/noleggio-con-conducente-due-quesiti/8575/2">Noleggio con conducente - Due quesiti - n°2 da mario.maccantelli&nbsp;<span class="badge badge-notification clicks" title="6 clic">6</span></a>&nbsp;-&nbsp;<a class="inline-onebox" href="https://community.omniavis.it/t/rilascio-nuove-autorizzazioni-ncc/26847/2">Rilascio nuove autorizzazioni ncc - n°2 da mario.maccantelli&nbsp;<span class="badge badge-notification clicks" title="7 clic">7</span></a>).</p> <p>Come previsto dal DL 135/2018, il blocco avrebbe dovuto persistere fino alla operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese TAXI e NCC. Tale registro è stato istituito con decreto ministeriale n. 4/2020. Tuttavia, il Ministero competente, un attimo dopo aver istituito il registro, ha previsto, in pratica, un’altra sub-condizione per arrivare alla rimozione del blocco: la piena operatività del registro è subordinata all’adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.</p> <p>Il TAR Lazio giudica illegittima l’ulteriore condizione prevista dal Ministero in ordine a due motivazioni principali:</p> <ul> <li> <p>il DL 135/2018 si è limitato a prevedere la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla sola operatività del registro. Collegare, poi, l’operatività del registro all’adozione di ulteriore decreto riguardante il foglio di servizio elettronico è un’imposizione arbitraria non giustificata né da motivi formali (manca la copertura legale) né sostanziali (il registro può funzionare anche senza foglio di servizio elettronico);</p> </li> <li> <p>in via di principio, l’art. 41 Cost. afferma la piena libertà di iniziativa economica che può essere compressa solo dalla legge per rilevanti motivi di utilità sociale. La misura ministeriale, in sintesi, è vista dal giudice come protezionista in favore del comparto TAXI. Testualmente: “tesa a perseguire uno scopo di tipo protezionistico, risolvendosi in una misura adottata appannaggio degli interessi economici di una specifica e ben individuata categoria di operatori, attiva in un mercato merceologico contiguo a quello nel quale operano le imprese esercenti il servizio di NCC”.</p> </li> </ul> <p>In definitiva, il TAR annulla il decreto che ha sospeso l’operatività del registro informatico nazionale in attesa della previsione specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.</p> <p>Questa sentenza, dato che annulla un provvedimento ministeriale, ha effetti generali per ogni amministrazione comunale.</p> <p><strong>Fonte</strong>:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:42:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cade-il-blocco-per-il-rilascio-di-nuove-autorizzazioni-N.C.C./ 2024-04-03T13:42:23Z Nuove semplificazioni dei procedimenti amministrativi in edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-semplificazioni-dei-procedimenti-amministrativi-in-edilizia/ <p>La strada non sarà breve perché questa volta la scelta non è quella di passare da un provvedimento d’urgenza (un decreto legge) ma da una legge che dovrà “scontare” i tempi del Parlamento. Lo scorso 26 marzo il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato un disegno di legge (Ddl Semplificazioni) che contiene un nuovo pacchetto di semplificazioni per facilitare la vita di cittadini e imprese.</p> <p>Il nuovo disegno di legge interviene in diversi ambiti al fine di velocizzare la realizzazione di interventi finanziati dal PNRR e, più in generale, avere una P.A. capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative.</p> <p>Si snelliscono le norme e i procedimenti in materia di:</p> <ul> <li>circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;</li> <li>traduzioni giurate;</li> <li>permesso di costruire su immobili vincolati;</li> <li>rilascio autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri;</li> <li>dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.</li> </ul> <p>“<em>La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente</em>&nbsp;– ha affermato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo –&nbsp;<em>e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione</em>”.</p> <p>Dei 35 articoli di cui si compone l’attuale versione del disegno di legge, spicca l’art. 13 “Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati” che dovrebbe modificare l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 relativo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.</p> <p>L’art. 20 del Testo Unico Edilizia disciplina puntualmente le tempistiche per il rilascio del permesso di costruire, stabilendo al comma 8 che: “<em>Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”</em>.</p> <p>L’art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della Legge n. 241/1990 prevede:</p> <p><em>1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.</em></p> <p><em>2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.</em></p> <p><em>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.</em></p> <p><em>4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.</em></p> <p>L’art. 15 del disegno di legge (che, ricordiamo, avrà tempistiche lunghe) modifica proprio l’art. 20, comma 8 del Testo Unico Edilizia abrogando nel primo periodo le seguenti parole “<em>, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.</em></p> <p>Dopo il primo periodo, viene aggiunto al comma 8 il seguente: “Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi”.</p> <p>Prevista, dunque, la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:30:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-semplificazioni-dei-procedimenti-amministrativi-in-edilizia/ 2024-04-03T13:30:36Z Necessario il permesso di costruire per il campo di padel https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Necessario-il-permesso-di-costruire-per-il-campo-di-padel/ <p>La realizzazione di un&nbsp;<strong>campo di padel</strong>&nbsp;costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, incide sul territorio modificandolo e, come tale, rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).</p> <p>Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale questa norma assoggetta attualmente a&nbsp;<strong>permesso di costruire</strong>&nbsp;non soltanto le attività di edificazione, ma anche&nbsp;<strong>altre attività</strong>&nbsp;che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una&nbsp;<strong>modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo</strong>&nbsp;per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.</p> <p>A spiegarlo è la&nbsp;<strong>Corte di Cassazione</strong>&nbsp;con la&nbsp;<strong>sentenza &nbsp;del 22 marzo 2024, n. 11999</strong>, con la quale ha respinto il ricorso contro il decreto di sequestro preventivo di due campi di padel realizzati in zona sottoposta a&nbsp;<strong>vincolo paesaggistico e sismico</strong>, con destinazione d’uso “verde agricolo”.</p> <p>Secondo il ricorrente, la realizzazione di campi di padel&nbsp;in riconversione di campi da tennis preesistenti, rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia «semplice» o «leggera», necessitante di semplice SCIA&nbsp;e, avendo ottenuto sia il nulla-osta paesaggistico che il parere positivo dell’UTC del Comune,&nbsp;vantava un legittimo affidamento sulla legittimità della procedura.</p> <p>Nel valutare la questione, la Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia, si configurano come&nbsp;<strong>interventi di ristrutturazione edilizia</strong>&nbsp;quelli volti a trasformare gli organismi edilizi per mezzo di un insieme di opere che portare ad un organismo diverso (tutto o in parte) da quello precedente.</p> <p>Questi interventi comprendono:</p> <ul> <li>il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio;</li> <li>l’eliminazione/la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;</li> <li>la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;</li> <li>il ripristino di edifici (o parti di essi) crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.</li> </ul> <p>Tutti gli interventi che ricadono nella definizione di ristrutturazione appena esplicitata, ma che non rientrano negli interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c), configurano la c.d. «ristrutturazione edilizia leggera».</p> <p>L’articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico, a sua volta, prevede che siano&nbsp;<strong>sottoposti a permesso di costruire:</strong></p> <ul> <li>gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un&nbsp;<strong>organismo edilizio in tutto o in parte diverso</strong>dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso;</li> <li>gli interventi che comportino&nbsp;<strong>modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili</strong>sottoposti a tutela ai sensi del&nbsp;<strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>&nbsp;di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</li> <li>gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la&nbsp;<strong>demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate</strong>ai sensi degli articoli 136, comma I, lettere c) e d), e 142, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il&nbsp;<strong>ripristino di edifici, crollati o demoliti,</strong>&nbsp;situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste&nbsp;<strong>modifiche della sagoma</strong>&nbsp;o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti&nbsp;<strong>incrementi di volumetria</strong>.</li> </ul> <p>Per gli interventi di ristrutturazione edilizia «leggera» è necessaria la presentazione della&nbsp;<strong>SCIA</strong>&nbsp;(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001, la cui assenza è sottoposta a sanzione amministrativa (ex art. 37 d.P.R. 380/2001).</p> <p>Viceversa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» (art. 10, co. 1, lettera d) e 10 c.1 lettera c) e gli interventi di «nuova costruzione» (art. 3 c.1 lettera e) e 10 c.l lettera a) è richiesto il permesso di costruire.</p> <p>Sulla base di queste premesse, spiegano gli ermellini, il regime autorizzativo relativo alla realizzazione di campi di padel non può essere&nbsp;quello invocato dal ricorrente. Si è infatti chiarito che la realizzazione di un campo di padel costituisce&nbsp;<em>“intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.&nbsp;Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il d.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e), assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica”.</em></p> <p>Si tratta di un’impostazione è conforme a quella della giurisprudenza amministrativa, che, ha avuto recentemente modo di confrontarsi con la tematica, divenuta pressante in ragione della crescente molarità dello sport in questione. Per esempio il TAR Piemonte, con lasentenza n. 223/2023 ha chiarito che le opere in questione hanno caratteristiche tali da comportare una «<strong>trasformazione significativa e permanente del territorio</strong>», risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio, nonché all’acquisizione dell’apposita&nbsp;<strong>autorizzazione paesaggistica e sismica</strong>.</p> <p>Altrettanto il TAR Lazio con la sentenza n. 607/2023, secondo cui la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura&nbsp;<strong>violazione dell’art. 44 lett. b) dello stesso Testo Unico Edilizia</strong>, in considerazione del fatto che la realizzazione di strutture sportive è consentita su aree destinate ad attività sportiva, con la presentazione di SCIA, ma senza creazione di volumetria e comunque mai nelle zone aventi destinazione agricola,</p> <p>Per altro è ininfluente la circostanza secondo cui, come nel caso di specie, i campi di padel vadano a sostituire dei preesistenti campi da tennis: essendo una trasformazione edilizia del terreno (stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo), la realizzazione dei campi di padel non può essere compatibile con la destinazione a zona agricola del terreno ospitante.</p> <p>Nello specifico, i campi di padel&nbsp;<strong>si differenziano dai campi da tennis e da calcio</strong>&nbsp;in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria la&nbsp;<strong>realizzazione di un massetto di cemento</strong>&nbsp;(di circa 10/12 cm) ove allocare il tappeto in fibra Sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato (alte oltre 3 mt.).</p> <p>Va pertanto espresso il principio secondo cui la realizzazione di un campo di padel, cosi come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel,&nbsp;<strong>costituisce una «nuova costruzione»</strong>, per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire.</p> <p>Il rilevante impatto dell’intervento edilizio attiene anche dal punto di vista paesaggistico: va ribadito il principio per cui, in tema di&nbsp;<strong>reati paesaggistici,</strong>&nbsp;l’accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 o quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all’allegato B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un’interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l’applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.</p> <p>La regola generale di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all’aspetto esteriore delle aree vincolate e soggetto al previo dell’autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento n. 31/2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione.</p> <p>Nel caso in esame, non può che sottolinearsi l’assenza, negli elenchi di cui al d.P.R. 31/2017 (relativo alla c.d.&nbsp;<strong>autorizzazione paesaggistica «semplificata»</strong>), degli interventi relativi alle attrezzature sportive, per le richieste relative ai campi di padel, e, più in generale, per gli impianti sportivi, evidenzia da cui non può che trarsi la conclusione che ad essi non si possono applicare le semplificazioni introdotte dal citato decreto, anche considerando che, con ogni evidenza, la realizzazione di tali campi non possa essere considerata di impatto paesaggistico lieve (AII. B) o lievissimo (All. A) ai sensi del citato decreto, in tal modo confermando la rilevanza dell’intervento edilizio.</p> <p>Infine, secondo il costante orientamento di questa Corte, il&nbsp;<strong>rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica</strong>&nbsp;al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d.&nbsp;<strong>doppia conformità</strong>), e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata.</p> <p>Poiché l’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-ediIizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei c.d. «abusi minori», tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004.</p> <p>Allo stesso modo, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione delia domanda di regolarizzazione (cd. «doppia conformità»), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’<strong>autorizzazione sismica</strong>.</p> <p>Inoltre, il permesso di costruire, eventualmente rilasciato (nei limiti di cui si è detto) a seguito di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), estinguerebbe i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non estingue, invece, i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio (applicabile nel caso di specie stante quanto dianzi evidenziato.</p> <p>Nel respingere definitivamente il ricorso, gli ermellini hanno ribadito la&nbsp;legittimità del&nbsp;sequestro preventivo dei campi, ricordando che&nbsp;<em>&nbsp;“in tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di manufatti abusivi realizzati in area a destinazione agricola pur se destinati ad attività commerciali, determinando gli stessi un aggravio, anche se non rilevante, del carico urbanistico”,</em>&nbsp;regola che vale anche in caso di&nbsp;realizzazione di un impianto sportivo su area a destinazione agricola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:02:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Necessario-il-permesso-di-costruire-per-il-campo-di-padel/ 2024-04-03T13:02:14Z Certificato di collaudo e certificazione di idoneità statica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Certificato-di-collaudo-e-certificazione-di-idoneita-statica/ <p>In linea generale, una certificazione/dichiarazione di idoneità statica non equivale al certificato di collaudo, formalmente non ne costituisce equipollente. Un certificato di collaudo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazione dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipologia degli esami e delle ispezioni, ecc.); la certificazione di idoneità statica, no. In realtà, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che portano il tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico. E può dirsi che conduce alle medesime conclusioni sostanziali. E’ un fatto, però, che l'art. 24 del DPR 380/2001 espressamente prevede, per il rilascio del certificato di agibilità, che per interventi di: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sia presente il certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Dunque, non solo nei casi di opere strutturali.&nbsp;</p> <p>Legi tutto...</p> Thu, 28 Mar 2024 12:02:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Certificato-di-collaudo-e-certificazione-di-idoneita-statica/ 2024-03-28T12:02:28Z Onere probatorio in materia di abusi edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onere-probatorio-in-materia-di-abusi-edilizi/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità&nbsp;</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 28 Mar 2024 08:27:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onere-probatorio-in-materia-di-abusi-edilizi/ 2024-03-28T08:27:24Z Sindacabilità della valutazione di incidenza ambientale - VINCA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sindacabilita-della-valutazione-di-incidenza-ambientale-VINCA/ <p>La valutazione di incidenza ambientale (cd. “Vinca”), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione. È evidente, pertanto, come l’apprezzamento dell’amministrazione preposta alla tutela dell’habitat ambientale è sindacabile in sede giudiziale, solo sotto il profilo della manifesta illogicità, incongruità, della motivazione anche alla luce di una istruttoria incompleta.</p> <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 28 Mar 2024 08:17:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sindacabilita-della-valutazione-di-incidenza-ambientale-VINCA/ 2024-03-28T08:17:08Z Competenza comunale e regolamento su sostanze fitosanitarie ed erbicidi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-e-regolamento-su-sostanze-fitosanitarie-ed-erbicidi/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">Il comune non può adottare un regolamento, contenente limitazioni indifferenziate, vincolanti e a tempo indeterminato su sostanze fitosanitarie ed erbicidi, all’interno del proprio territorio comunale.</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>Mancando un qualsiasi riscontro nel diritto positivo, il ragionamento sulla cedevolezza della legge statale, regionale o provinciale verso i regolamenti locali, nelle materie di loro riservata o delegata competenza, non persuade.</p> <p>Soltanto in alcuni ristretti aspetti residuali, tassativamente elencati dalla cornice normativa eurounionale, statale e provinciale, si riscontrano margini funzionali di intervento comunale, che esulano, però, dalla possibilità di dettare una disciplina generale di deroghe di utilizzo e distanziometriche.</p> <p>Non può fondarsi una tale competenza sul principio di precauzione di derivazione europea o statale, in ragione dell’ostacolo del diritto dell’Unione europea che disciplina l’autorizzazione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze attive e prodotti fitosanitari. (1)</p> <p>(1) Non sussistono precedenti negli esatti termini.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> </div> </div> Thu, 28 Mar 2024 08:06:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competenza-comunale-e-regolamento-su-sostanze-fitosanitarie-ed-erbicidi/ 2024-03-28T08:06:17Z Design system .italia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Design-system-.italia/ <p>Creare siti e servizi pubblici digitali basati sui bisogni delle persone, efficienti, accessibili a tutte le persone e rispettosi delle normative: con questo obiettivo,&nbsp;<strong>nasce il design system .italia</strong>, l’insieme di indicazioni e risorse pratiche a disposizione delle PA e dei loro fornitori per realizzare servizi digitali risparmiando tempo e risorse economiche. Oggi il design system entra ufficialmente nella sua fase beta ed è a disposizione su&nbsp;<a href="http://designers.italia.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">designers.italia.it</a>&nbsp;per essere testato e utilizzato dalla comunità.</p> <p><a href="https://designers.italia.it/design-system/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ESPLORA IL DESIGN SYSTEM</a></p> <blockquote> <p>Com’è composto il design system .italia</p> </blockquote> <p>Con la versione beta, vengono consolidate le funzionalità e la struttura della documentazione ufficiale, composta da&nbsp;<strong>indicazioni</strong>&nbsp;su temi come usabilità, accessibilità, linguaggio, e dei&nbsp;<strong>kit di risorse pronti all’uso</strong>, che contengono componenti per la progettazione e lo sviluppo dell’interfaccia. È come avere a disposizione dei mattoncini coi quali è possibile&nbsp;<strong>prototipare e sviluppare le interfacce dei servizi senza dover partire da zero ogni volta</strong>&nbsp;e, in più, con la sicurezza che siano già stati testati sul campo e che garantiscano il rispetto, ad esempio, delle linee guida di design emanate ai sensi dell’art. 53 del Codice dell’amministrazione digitale. La possibilità di copiare il codice dei componenti permette, inoltre, di ridurre notevolmente i tempi per sviluppare un prodotto digitale.</p> <p>Non solo: tutti questi componenti, rendono più facile realizzare servizi pubblici semplici da utilizzare per tutta la cittadinanza, garantendo così la possibilità di esercitare i propri diritti e doveri senza discriminazioni.</p> <blockquote> <p>.italia, uno sforzo collettivo</p> </blockquote> <p>È bello ricordare che, nello spirito open source che contraddistingue il Dipartimento, l’evoluzione delle risorse del design system del Paese è anche il&nbsp;<strong>frutto di feedback, segnalazioni di bug e contributi della community di Designers Italia e Developers Italia</strong>. Il nome stesso, .italia, che rimanda alla sua natura di strumento di tutte le persone e per tutte le persone, è stato scelto attraverso un sondaggio su Forum Italia che ha coinvolto centinaia di partecipanti. Perché ogni persona può contribuire fattivamente al benessere del Paese, anche con un piccolo contributo.</p> <p>Design system .italia v1-beta è disponibile su&nbsp;<a href="http://designers.italia.it/design-system" target="_blank" rel="noreferrer noopener">designers.italia.it/design-system</a></p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 28 Mar 2024 07:59:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Design-system-.italia/ 2024-03-28T07:59:17Z B&B: controlli a tutela legalità e sicurezza strutture https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/BB-controlli-a-tutela-legalita-e-sicurezza-strutture/ <div class="box-header clearfix">Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana che registra la maggior percentuale (73 per cento) di posti letto da strutture extra alberghiere. Ciò lo si deve principalmente a due fattori: il rapido incremento del turismo in regione e l'altrettanto veloce sviluppo delle piattaforme internet dedicate ai B&amp;B e agli affitti brevi.<br />In Friuli Venezia Giulia il giro d'affari degli affitti brevi è stimato in circa 110 milioni di Euro, frutto della presenza di circa 4.200 alloggi inclusi nell'offerta online di locazioni per un tempo limitato, dei quali oltre 1.100 sono ubicati a Trieste, che è preceduta da Lignano, grazie a più di 1.400 unità fruibili; con le due località che, da sole, inglobano il 60 per cento della disponibilità complessiva.<br />Il fenomeno degli affitti brevi riguarda non solo le città più grandi, ma anche i centri urbani più piccoli, che magari non hanno a disposizione in termini di personale un reparto di Polizia municipale dedicato ai controlli.<br />La realizzazione di&nbsp;controlli finalizzati alla tutela della concorrenza leale e al pagamento delle imposte statali e locali verrà organizzata mediante&nbsp;dei nuclei operativi, di prossima istituzione, che potranno essere chiamati dai Comuni sul territorio.</div> <div class="row">&nbsp;</div> Thu, 21 Mar 2024 09:28:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/BB-controlli-a-tutela-legalita-e-sicurezza-strutture/ 2024-03-21T09:28:08Z Termine per impugnare il titolo edilizio a sanatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Termine-per-impugnare-il-titolo-edilizio-a-sanatoria/ <p>Nel caso di titolo edilizio assentito in sanatoria, il termine dell'impugnazione decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, circostanza che deve essere dimostrata in giudizio al fine di far valere la tardività dell'impugnazione. Infatti, in conformità alla natura ed alla modalità d'esecuzione delle opere, in materia occorre tenere separato il regime d'impugnazione del titolo edilizio "ordinario" da quello applicabile al titolo edilizio "in sanatoria". Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori, cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito. Nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Mar 2024 07:50:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Termine-per-impugnare-il-titolo-edilizio-a-sanatoria/ 2024-03-21T07:50:45Z Diniego di autorizzazione paesaggistica e motivazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diniego-di-autorizzazione-paesaggistica-e-motivazione/ <p>In tema di determinazioni paesaggistiche l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto. Conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto), ovvero - previo l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente circostante.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Mar 2024 07:47:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diniego-di-autorizzazione-paesaggistica-e-motivazione/ 2024-03-21T07:47:41Z Limiti alla installazione degli impianti di telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-installazione-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ <p>In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.</p> <p>&nbsp;Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 14 Mar 2024 11:40:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-installazione-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ 2024-03-14T11:40:12Z Attività edilizia libera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera/ <p>Secondo l’art. 6, d.P.R. n. 380/2001 ”Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) omissis……(..) “e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”. Dal soprariportato testo si rileva che le opere indicate possono ritenersi effettivamente rientranti nel perimetro di applicazione della previsione normativa soltanto laddove, per le loro caratteristiche in concreto, siano del tutto inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (segnalazione Ing. M. Federici).</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 07 Mar 2024 09:43:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera/ 2024-03-07T09:43:18Z Beni ambientali e silenzio assenso orizzontale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Beni-ambientali-e-silenzio-assenso-orizzontale/ <p>Il silenzio-assenso orizzontale non pregiudica la tutela dei beni culturali e paesaggistici, ma semplifica il procedimento amministrativo.</p> <p>Il meccanismo del silenzio assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 va esteso anche al parere da rendersi da parte della Soprintendenza in seno a una conferenza di servizi indetta nell’ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 07 Mar 2024 09:31:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Beni-ambientali-e-silenzio-assenso-orizzontale/ 2024-03-07T09:31:27Z Sagre, feste e fiere tradizionali, contributi regionali 2024 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2024/ <p>Pubblicato sul&nbsp;<a href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2024/02/21/8" target="_blank">BUR ordinario n. 8 del&nbsp;21 febbraio 2024</a> il Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 9 febbraio 2024, n. 4946 recante "Artt. 4 e 5 della&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&amp;legge=7&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">legge regionale 3 maggio 2019, n. 7</a> “<em>Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modifiche ed integrazioni. Emanazione avviso per l’anno 2024 e approvazione modulistica</em>."</p> <p>Possono accedere ai contributi, in qualità di soggetti organizzatori, i Comuni, gli Enti privati, le Fondazioni e le Associazioni senza fini di lucro, le Pro Loco e le Parrocchie, che nell'anno 2024 organizzano manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, seguendo&nbsp;la procedura&nbsp;ed utilizzando la modulistica contenuta nell'allegato A del Decreto.</p> <p>Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 Sandra Leita tel. 0432 555808 (responsabile dell’istruttoria) Zuccaro Paolo tel. 0432 555271.</p> Thu, 22 Feb 2024 12:48:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-2024/ 2024-02-22T12:48:06Z Procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-semplificata-per-la-variazione-di-strumenti-urbanistici/ <p>L'art. 5, d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 prevede una procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici preordinati all'autorizzazione di insediamenti produttivi contrastanti con il vigente strumento urbanistico, allorché il progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero questi siano insufficienti rispetto al progetto presentato; il procedimento si conclude con una Conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta giorni; peraltro la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi. Detta procedura ha carattere eccezionale non solo in quanto derogatoria, con norma secondaria, della procedura ordinaria di formazione dello strumento urbanistico, ma soprattutto perché introduce una procedura accelerata, a iniziativa privata, di eventuale revisione dello strumento urbanistico, invertendo così i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all'ordinato e generale assetto del territorio. La disciplina del procedimento di cui trattasi è, quindi, di stretta interpretazione e, comunque, al di là della prima iniziativa, nulla sottrae all'ordinaria discrezionalità dell'Amministrazione in materia urbanistica</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 22 Feb 2024 10:42:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-semplificata-per-la-variazione-di-strumenti-urbanistici/ 2024-02-22T10:42:50Z Scelte urbanistiche ed onere di motivazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Scelte-urbanistiche-ed-onere-di-motivazione/ <p>Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate. In particolare, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata". Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute. Le uniche, tassative ipotesi in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 22 Feb 2024 10:22:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Scelte-urbanistiche-ed-onere-di-motivazione/ 2024-02-22T10:22:38Z Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Piano-Triennale-per-lInformatica-nella-PA-2024-2026/ <p>L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il tanto atteso&nbsp;<a href="https://pianotriennale-ict.italia.it/" target="_blank">Piano triennale per l'informatica nelle Pubbliche Amministrazioni per il periodo 2024-2026</a>.&nbsp;</p> <p>Il Piano si focalizza sull’efficacia dell’azione amministrativa, garantendo che ogni aspetto della digitalizzazione sia orientato al miglioramento dei servizi pubblici e alla realizzazione di un sistema più efficiente e accessibile per tutti i cittadini.</p> <p>Il Piano è il risultato di un processo di scambio e collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti istituzionali che hanno partecipato a un tavolo di concertazione.</p> <p>L'obiettivo è stabilire una struttura permanente per definire in modo continuo i contenuti e le strategie del passaggio al digitale nel settore pubblico&nbsp;tenendo conto degli obiettivi fissati per il 2030 dalla Commissione europea per il Decennio Digitale.</p> <p>Nel documento sono elencate oltre 200 azioni che le amministrazioni dovranno intraprendere nei prossimi tre anni per raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale su vari fronti, come organizzazione, competenze digitali, interoperabilità, servizi digitali, piattaforme, cloud, sicurezza informatica e gestione dei dati.</p> <p>Fonte:</p> Wed, 14 Feb 2024 08:26:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Piano-Triennale-per-lInformatica-nella-PA-2024-2026/ 2024-02-14T08:26:15Z La piscina non è una pertinenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-piscina-non-e-una-pertinenza/ <p>La piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale. Tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede. La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago. Né può essere considerata pertinenza la realizzazione della piscina, considerato che la stessa comporta una "durevole trasformazione del territorio" la quale, sotto il profilo urbanistico, presenta una funzione autonoma rispetto a quella propria dell'edificio cui accede e per tale ragione non può coincidere con la relativa nozione civilistica. La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 13 Feb 2024 08:37:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-piscina-non-e-una-pertinenza/ 2024-02-13T08:37:42Z Mutamento destinazione uso e carico urbanistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mutamento-destinazione-uso-e-carico-urbanistico/ <p>In generale, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l'ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d'uso che alteri il carico urbanistico integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza. Sulla base della definizione di aumento del carico urbanistico, si deve inoltre affermare che l’aumento dello stesso si verifica quando la modifica della destinazione funzionale dell'immobile determina una attrazione per un maggior numero di persone, con la conseguente necessità di un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 13 Feb 2024 08:29:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mutamento-destinazione-uso-e-carico-urbanistico/ 2024-02-13T08:29:35Z Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-impianti-fotovoltaici-sugli-edifici/ <p>La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 07 Feb 2024 07:51:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-impianti-fotovoltaici-sugli-edifici/ 2024-02-07T07:51:50Z Competizioni motoristiche su strada: il programma delle gare per il 2024 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competizioni-motoristiche-su-strada-il-programma-delle-gare-per-il-2024/ <p>In Gu Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2024 pubblicata la&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-02-05&amp;atto.codiceRedazionale=24A00608&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Circolare del MIT n. 1933 del 19 gennaio 2024</a>&nbsp;avente ad oggetto le “<em>Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell’articolo 9 del Codice della strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2024</em>“.</p> <p>La circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle prefetture.</p> <p>Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:<br /><br />dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;<br />dalle regioni per le strade regionali;<br />dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza;<br />dai comuni per le strade comunali.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Wed, 07 Feb 2024 07:38:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Competizioni-motoristiche-su-strada-il-programma-delle-gare-per-il-2024/ 2024-02-07T07:38:22Z Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità assoluta https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-vincolo-cimiteriale-determina-una-situazione-di-inedificabilita-assoluta/ <p>Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; esso ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 31 Jan 2024 12:20:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-vincolo-cimiteriale-determina-una-situazione-di-inedificabilita-assoluta/ 2024-01-31T12:20:53Z Immissione sul mercato di prodotti alimentari sfusi non regolamentari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Immissione-sul-mercato-di-prodotti-alimentari-sfusi-non-regolamentari/ <p>Risponde del reato di cui all'art. 5 L. 30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione, idonei ad evitarne la loro commercializzazione. La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente a escludere la colpa dell’operatore del settore alimentare. Ne consegue che l’omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo, integra il reato di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l’O.S.A. dalla sua responsabilità l’assolvimento dell’obbligo di tracciabilità, atteso che, scopo principale della predisposizione di un piano di autocontrollo è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente re-cando un conseguente e potenziale danno ai consumatori, cui consegue l’obbligo di garantire che la filiera alimentare si concluda con l’immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 31 Jan 2024 12:16:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Immissione-sul-mercato-di-prodotti-alimentari-sfusi-non-regolamentari/ 2024-01-31T12:16:26Z Sul principio del contrarius actus https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-principio-del-contrarius-actus/ <p>In base al principio del contrarius actus, l’autorità competente ad annullare il provvedimento è la stessa che lo ha adottato anche quando il vizio riscontrato sia quello dell’incompetenza. Gli ulteriori profili di illegittimità, in quanto inerenti al ripristino della legalità lesa, non consentono di procedere all’annullamento d’ufficio laddove il tempo trascorso sia superiore a quello indicato dalla norma, ovvero comunque non ragionevole (1).</p> <p>Il Consiglio di Stato ha precisato che, all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, il legislatore non ha fatto distinzioni tra tipologie dei vizi tradizionali che si vanno ad emendare.</p> <p>(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2023, n. 3431.</p> <p>Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 31 Jan 2024 12:09:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-principio-del-contrarius-actus/ 2024-01-31T12:09:19Z Impianti da fonti rinnovabili e tutela del paesaggio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-da-fonti-rinnovabili-e-tutela-del-paesaggio/ <p>La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei princìpi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Wed, 24 Jan 2024 11:27:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-da-fonti-rinnovabili-e-tutela-del-paesaggio/ 2024-01-24T11:27:03Z Nasce l’Archivio nazionale on line dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nasce-lArchivio-nazionale-on-line-dei-numeri-civici-delle-strade-urbane-ANNCSU/ <p>Dalla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, in accordo con l’Associazione nazionale Comuni Italiani (Anci), nasce l’<a href="https://www.anncsu.gov.it/it/">Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane – ANNCSU</a>, una banca dati interattiva con le strade e i numeri civici che appartengono al territorio dei Comuni italiani.</p> <p>Grazie al nuovo database, cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni dispongono ora di un riferimento unico per tutto il territorio nazionale, contenente l’elenco delle strade (denominazioni delle aree di circolazione) e i numeri civici dei Comuni italiani. Il nuovo servizio offre la possibilità di verificare gli indirizzi e di visualizzarne il posizionamento su una mappa con dati che sono forniti, aggiornati e certificati dai Comuni.</p> <p>Sono già più di 7.500 i Comuni italiani, oltre il 95% del totale, che hanno completato l’inserimento dei dati. Questi Comuni che hanno già popolato l’Archivio utilizzeranno esclusivamente questo archivio per tutte le proprie attività.</p> <p>In particolare, l’Agenzia delle Entrate e l’Istat curano i contenuti, i criteri di aggiornamento dell’ANNCSU e i relativi servizi; l’Agenzia delle Entrate assicura la gestione informatica dell’Archivio, lo sviluppo e l’accessibilità dei servizi e l‘assistenza agli utenti; l’Istat definisce, ai sensi del Regolamento anagrafico (Dpr n. 223/89), le regole cui i Comuni si devono attenere.</p> <p>Inoltre, l’Agenzia delle Entrate e i Comuni collaborano per un costante allineamento degli indirizzi delle unità immobiliari urbane nel sistema informativo catastale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 24 Jan 2024 11:16:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nasce-lArchivio-nazionale-on-line-dei-numeri-civici-delle-strade-urbane-ANNCSU/ 2024-01-24T11:16:01Z Voltura della concessione edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Voltura-della-concessione-edilizia-00001/ <p><em>La semplice voltura non importa il trasferimento automatico delle obbligazioni assunte. L</em><em>’obbligazione relativa al pagamento del contributo ha natura personale e non costituisce un onere reale né rappresenta un'obbligazione “propter rem”, cioè un debito pecuniario che si trasferisce, automaticamente e forzosamente, su coloro che subentrano nella proprietà dell'area trasformata o edificata per effetto del rilascio della concessione qualora, all'atto del rilascio stesso, il contributo non sia stato in tutto o in parte assolto. Sia gli oneri reali che le obbligazioni “propter rem” costituiscono, infatti, figure tipiche e devono considerarsi un “numerus clausus”: la loro esistenza deriva, cioè, esclusivamente, da specifiche norme, civilistiche o pubblicistiche, le quali prevedono che il soggetto passivo dell'obbligazione sia o divenga colui che del bene è o diviene proprietario (o, talvolta, possessore) e nessuna disposizione in tal senso è possibile rinvenire nella disciplina urbanistica ed edilizia (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1430 del 18 giugno 2020).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 23 Jan 2024 11:35:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Voltura-della-concessione-edilizia-00001/ 2024-01-23T11:35:54Z Localizzazione impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Localizzazione-impianti-per-la-produzione-di-energia-da-fonte-rinnovabile/ <p>Non è fondato l’assunto secondo cui il quadro normativo di riferimento, di fonte statale e sovranazionale, sarebbe incompatibile con la possibilità di prevedere, per le aree idonee all’installazione di potenza eolica e fotovoltaica, limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti espressi in percentuale sulla superficie dell’appezzamento di terreno. La tesi, infatti, trova testuale smentita nelle disposizioni dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nel definire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell’articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell’art. 20). Dunque, proprio la normativa statale prevede ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021) che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 19 Jan 2024 09:43:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Localizzazione-impianti-per-la-produzione-di-energia-da-fonte-rinnovabile/ 2024-01-19T09:43:47Z Codice Identificativo Nazionale per le strutture ricettive e le locazioni turistiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-Identificativo-Nazionale-per-le-strutture-ricettive-e-le-locazioni-turistiche/ <p>Il Codice Identificativo Nazionale (Cin) è un'innovazione introdotta nel settore degli locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive. Il codice viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva (alberghi, campeggi, b&amp;b, affittacamere etc.).</p> <p>Le disposizioni di legge in merito al Cin si applicano dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del Cin.</p> <p><strong>La procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo</strong>, prevista dall’art. 13-ter del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-10-18;145~art3!vig" target="_blank">decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191</a>, <strong>non è ancora entrata in esercizio</strong>.</p> <p>Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo.</p> <p>In ogni caso, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-10-18;145~art3!vig" target="_blank">decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191</a>, gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso.</p> <p>Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza (N.d.r.: il codice regionale in Fvg non è previsto)</p> <p>Fonte:</p> Wed, 17 Jan 2024 11:25:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-Identificativo-Nazionale-per-le-strutture-ricettive-e-le-locazioni-turistiche/ 2024-01-17T11:25:21Z Rilevanza vincolo idrogeologico nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-vincolo-idrogeologico-nel-procedimento-di-rilascio-del-titolo-abilitativo-edilizio/ <p>Sebbene vada confermato il principio secondo cui l’esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico ma quello edilizio, non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell’art. 44 TUE, come tali insuscettibili di estensione analogica, appare evidente che l’assenza dell’espresso parere in materia idrogeologica vizia la sequenza procedimentale che ha condotto al provvedimento autorizzativo, rendendolo così illegittimo.</p> <p><br />Leggi tutto...</p> Tue, 16 Jan 2024 14:08:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilevanza-vincolo-idrogeologico-nel-procedimento-di-rilascio-del-titolo-abilitativo-edilizio/ 2024-01-16T14:08:26Z Centri antiviolenza, i procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centri-antiviolenza-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>Le strutture antiviolenza indicate nella&nbsp;<a class="blank" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2021&amp;legge=12&amp;fx=lex" target="_blank">legge regionale 12/2021</a>&nbsp;sono soggette ad&nbsp;<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA25/" target="_blank">autorizzazione ed accreditamento</a>.</p> <p>Le tipologie di strutture sono:</p> <ul> <li>Centri antiviolenza (CAV)</li> <li>Case rifugio</li> <li>Case di semiautonomia</li> <li>Centri per autori di violenza.</li> </ul> <p>Per poter avviare l’attività è necessaria un'autorizzazione comunale, mentre l’accreditamento è condizione per stipulare convenzioni e accordi con i soggetti pubblici.</p> <p>Il recentissimo&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2024/01/03/1">Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2023, n. 215/Pres</a>. recante<em>&nbsp;Regolamento di attuazione dell'art. 23 della L.R. 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza, ai sensi degli artt. 31 e 33 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)</em>&nbsp;ha previsto che le domande di autorizzazione ed accreditamento vengano inviate al Comune competente per territorio tramite il SUAP.&nbsp;</p> <p>I&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Strutture-antiviolenza/?md=3803;14785;550671;550672&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedimenti sonio disponibili sul portale regionale</a> a partire dal 9 gennaio scorso.</p> Fri, 12 Jan 2024 11:52:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centri-antiviolenza-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ 2024-01-12T11:52:14Z Attività di estrazione e sfruttamento di cave https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-estrazione-e-sfruttamento-di-cave/ <p>L’autorizzazione all’esercizio di attività di estrazione e sfruttamento di cave non sono soggette ad un titolo edilizio autonomo, da parte dei comuni, oltre all’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Tale principio non implica che l’attività estrattiva possa essere esercitata anche a dispetto di contrarie previsioni della disciplina urbanistica, ma significa piuttosto che la valutazione circa la conformità urbanistica dell’attività estrattiva viene eccezionalmente esercitata dall’ente individuato dalla legislazione regionale per il rilascio dell’autorizzazione, anziché dal comune: la conformità urbanistica dell’attività estrattiva deve, comunque, essere garantita, e ciò alla luce dell’evoluzione della legislazione relativa al contenuto degli strumenti urbanistici comunali e della dilatazione della pianificazione urbanistica, che ha finito con l'identificarsi con la pianificazione di tutto il territorio del comune, in relazione non solo all'interesse connesso all'attività edificatoria propriamente detta, ma anche ad altri, diversi e molteplici interessi che sono comunque correlati alla salvaguardia del territorio, le misure di salvaguardia sono da considerare applicabili non solo all'attività edilizia in senso stretto, ma a tutte le altre forme di utilizzazione del territorio oggetto di pianificazione territoriale, compresa quindi l'attività estrattiva.</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 11 Jan 2024 08:39:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-estrazione-e-sfruttamento-di-cave/ 2024-01-11T08:39:15Z Piani attuativi e parere della Soprintendenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piani-attuativi-e-parere-della-Soprintendenza/ <p>Benchè nel procedimento di approvazione di un piano particolareggiato la Soprintendenza non esprima un parere vincolante, in mancanza di una espressa previsione di vincolatività nella norma statale di riferimento (art. 16 commi 3 e 4 L. n. 1150/1942), è ragionevole che l’amministrazione comunale tenga conto di un eventuale parere negativo della Soprintendenza valutando i possibili sviluppi del procedimento amministrativo e, quindi, la concreta realizzabilità dell’intervento edilizio in relazione alla posizione contraria manifestata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo. In tale prospettiva, dal momento che ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento è necessario che l’interessato ottenga l’autorizzazione paesaggistica, sulla quale la Soprintendenza esprime un parere obbligatorio e vincolante ex art. 146 comma 5 d. lgs. n. 42/2004, e senza la quale il Comune non può procedere al rilascio dei titoli edilizi, è ragionevole che l’amministrazione comunale giudichi inutile l’approvazione di un piano attuativo che, sebbene conforme allo strumento urbanistico, sia stato giudicato dalla Soprintendenza incompatibile con il vincolo paesaggistico, in tal modo lasciando chiaramente prefigurare un parere altrettanto negativo – e in tal caso ostativo - in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, essenziale ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento.</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 11 Jan 2024 08:31:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piani-attuativi-e-parere-della-Soprintendenza/ 2024-01-11T08:31:46Z Installazione stazione radio base per la telefonia mobile e silenzio assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-stazione-radio-base-per-la-telefonia-mobile-e-silenzio-assenso/ <p>L’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione. In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell’Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita. In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria. Nondimeno, se l’interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall’amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l’inerzia dell’amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d’ufficio dell’amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività (segnalazione Ing. M. Federici)</p> <p>Leggi tutto....</p> Thu, 11 Jan 2024 08:24:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-stazione-radio-base-per-la-telefonia-mobile-e-silenzio-assenso/ 2024-01-11T08:24:05Z Attività produttive, in GU la legge Concorrenza 2022, la nota di lettura Anci https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-produttive-in-GU-la-legge-Concorrenza-2022-la-nota-di-lettura-Anci/ <p>E’ stata pubblicata in&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00220/sg" target="_blank">Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 la Legge n. 214/2023</a>, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.&nbsp;&nbsp;Il Capo II contiene rilevanti misure in materia di commercio al dettaglio.<br />In particolare, l’articolo 11 contiene disposizioni concernenti le Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, definendo un quadro di regole transitorio e a regime. L’articolo 11, inoltre, interviene in materia di occupazioni di suolo pubblico.&nbsp;L’articolo 12 invece reca Semplificazioni in materia di attività commerciali, dettando disposizioni in materia di vendite straordinarie e disposizioni in materia di attività commerciali e artigiane nei centri urbani.</p> <p>Si allega una&nbsp;<a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/Legge-CONCORRENZA-2022-NOTA-LETTURA-AA.PP_-DEF.pdf" target="_blank">prima nota di lettura&nbsp;delle norme di interesse</a>.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 11 Jan 2024 07:50:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-produttive-in-GU-la-legge-Concorrenza-2022-la-nota-di-lettura-Anci/ 2024-01-11T07:50:56Z Richiesta di sanatoria e silenzio della PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Richiesta-di-sanatoria-e-silenzio-della-PA/ <p>Il silenzio della p.a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sull’istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 ha un valore legale tipico di rigetto e costituisce pertanto un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. La circostanza che l’Amministrazione abbia attivato un’istruttoria sull’istanza di sanatoria non impedisce la formazione del silenzio-rigetto, che si perfeziona anche qualora il relativo procedimento sia pendente, per essere stato aperto e mai concluso da un provvedimento espresso che superi tale intervenuto espresso diniego, non potendosi attribuire alla mera pendenza del procedimento alcun valore di atto tacito di revoca del silenzio diniego che si verifica solo con la pronuncia (non intervenuta) di accoglimento della sanatoria. Ne discende che, una volta formatosi per silentium il provvedimento di diniego, l’ordinanza di demolizione delle opere abusive precedentemente adottata riacquista efficacia e obbliga il destinatario all’esecuzione.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto....</p> Thu, 28 Dec 2023 14:52:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Richiesta-di-sanatoria-e-silenzio-della-PA/ 2023-12-28T14:52:47Z Sulla tutela del legittimo affidamento in caso di pianificazione urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-tutela-del-legittimo-affidamento-in-caso-di-pianificazione-urbanistica/ <p>Sussiste un affidamento tutelabile in capo al privato, e dunque l’obbligo in capo al comune di motivare la scelta pianificatoria, qualora sia concluso un contratto di vendita di un immobile comunale che, al tempo della stipulazione, aveva una più favorevole disciplina urbanistica, mentre, subito dopo, ha visto mutata quella disciplina in senso deteriore, per l’effetto dell’attività pianificatoria del medesimo ente locale, il quale aveva però impostato le trattative sul presupposto del più favorevole regime urbanistico. Infatti, benché il contratto non abbia ad oggetto l’attività di conformazione e trasformazione del territorio, nondimeno l’affidamento del privato può considerarsi sorto e qualificabile come “legittimo”, in quanto maturato in presenza di una serie di concomitanti circostanze che si reputano idonee a far sorgere e consolidare “la fiducia”, “il convincimento”, “l’aspettativa” del privato sulla persistenza di quel regime urbanistico che disciplinava il compendio immobiliare.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 28 Dec 2023 14:45:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-tutela-del-legittimo-affidamento-in-caso-di-pianificazione-urbanistica/ 2023-12-28T14:45:40Z Controlli sulle attività economiche, si concentrano dove il rischio è maggiore https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-attivita-economiche-si-concentrano-dove-il-rischio-e-maggiore/ <p>Semplifica i controlli, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni per alleviare il carico sulle attività economiche, lo schema di d.lgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento del ministro per la Pubblica amministrazione, senatore&nbsp;Paolo Zangrillo, di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy,&nbsp;Adolfo Urso, e con il ministro dell’Economia e delle Finanze,&nbsp;Giancarlo Giorgetti, introduce un nuovo approccio nei rapporti tra le istituzioni e le imprese, fondato sulla collaborazione, sulla premialità dei comportamenti virtuosi e volto perciò alla prevenzione degli illeciti.</p> <p>“Puntiamo a ridurre gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole imprese, ad accrescere la trasparenza amministrativa, a incidere sui fenomeni corruttivi, migliorando la competitività e lo sviluppo del territorio. Controlli più razionali non significa infatti meno controlli, ma più efficaci. L’obiettivo è dunque quello di favorire le imprese e migliorare il rapporto con la Pa, così da generare ricadute positive per l’intera collettività”, commenta il Ministro Zangrillo.</p> <p>“Finalmente il nostro Paese si doterà di un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche, che saranno più razionali ed efficaci, secondo un approccio collaborativo tra la Pubblica amministrazione e il tessuto industriale. Per la prima volta i controlli saranno indirizzati dove il rischio è più elevato, alleggerendo l'onere regolatorio nei settori a rischio minore. Una riforma sfidante e innovativa, attesa da oltre 10 anni. Il governo è dalla parte di chi produce, al fianco delle imprese, avanti su questa strada”, dichiara il Ministro Urso.</p> <p>Sono molte le novità contenute negli undici articoli del decreto legislativo che attua la semplificazione dei controlli sulle attività economiche prevista dalla legge sulla concorrenza. Il principio guida è quello del “controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle loro attività più che produrre sanzioni per chi non è in regola. Per questo motivo viene stabilita l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria.</p> <p>Per la prima volta la Pubblica amministrazione direzionerà i suoi controlli dove il rischio è più alto, alleviando dagli oneri dei controlli i settori dove è invece minore. Per la realizzazione di questo obiettivo viene introdotto un vero e proprio sistema di identificazione del rischio, cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio” con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.</p> <p>Di grande rilevanza anche la previsione che le varie amministrazioni censiscano ed effettuino un coordinamento complessivo delle loro attività, per eliminare gli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati. Lo strumento operativo, in tal senso, è il fascicolo informatico d’impresa, che conterrà tutte le informazioni volte a garantire la non ripetizione dei controlli.</p> <p>Lo schema di d.lgs. prevede inoltre un periodo di ‘franchigia’ per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro.</p> <p>Per valorizzare la collaborazione e il dialogo tra le Amministrazioni e le imprese viene infine introdotta, per alcune fattispecie meno gravi e di carattere formale, una sorta di “diritto all’errore scusabile”: si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 28 Dec 2023 14:09:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-attivita-economiche-si-concentrano-dove-il-rischio-e-maggiore/ 2023-12-28T14:09:33Z Silenzio assenso in materia edilizia e requisiti per destinare un immobile ad attività agrituristiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-in-materia-edilizia-e-requisiti-per-destinare-un-immobile-ad-attivita-agrituristiche/ <p>Il Consiglio di Stato ha precisato che tale conclusione è confermata da puntuali ed univoci indici normativi con i quali il legislatore ha inteso chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo: in tal senso, il Consiglio di Stato richiama, tra l’altro, l’espressa previsione della annullabilità d'ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 anche nel caso in cui il “provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20”, che presuppone evidentemente che la violazione di legge non incida sul perfezionamento della fattispecie, bensì rilevi (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell'atto. Al fine di dare un senso alla previsione normativa in forza della quale opera il silenzio – come manifestazione della volontà della Amministrazione – è necessaria una sua applicazione che sia il più possibile scevra da ulteriori filtri applicativi onde evitarne una neutralizzazione nei fatti. Non si tratta quindi di valutare se la domanda, in astratto sia assentibile in quanto in possesso di tutti i requisiti ma piuttosto se la domanda possieda quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. In tali condizioni è l’amministrazione che deve svolgere il procedimento nei tempi prefissati dalla legge pena la formazione del silenzio. Diversamente opinando, la mancata applicazione della disciplina sul silenzio in considerazione della frapposizione per tale via di un “filtro” – non legislativamente previsto – comporterebbe la neutralizzazione della forza della disposizione sul silenzio, posta a garanzia dei cittadini, ed il conseguente spostamento in sede giurisdizionale della valutazione circa la congruità dell’istanza. Né – in una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco – l’amministrazione rimane priva di possibilità di agire stante il potere di annullamento d’ufficio a fronte del formarsi del silenzio a causa dell’inadempimento a provvedere nei termini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Secondo le leggi di riforma statale (l. n. 96 del 2006 e d.lgs. n. 228 del 2001) l’agriturismo diviene uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione (2).</p> <p>Fonte:</p> Wed, 20 Dec 2023 10:48:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-in-materia-edilizia-e-requisiti-per-destinare-un-immobile-ad-attivita-agrituristiche/ 2023-12-20T10:48:15Z Valutazione di impatto ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale/ <p>La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica del progetto, in quanto nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto....</p> Tue, 19 Dec 2023 11:22:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale/ 2023-12-19T11:22:58Z Potere di autotutela in materia edilizia e interesse privato alla certezza dei titoli abilitativi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potere-di-autotutela-in-materia-edilizia-e-interesse-privato-alla-certezza-dei-titoli-abilitativi/ <p>L'interesse dell'acquirente in buona fede alla stabilità e certezza dei titoli abilitativi è prioritario, nel caso in cui l'amministrazione sia rimasta colpevolmente inerte e abbia omesso di esercitare i poteri di verifica e inibitori, onde scongiurare la formazione di titoli edilizi.<br />Questo, peraltro, in un sistema nel quale viene garantita l’intangibilità del provvedimento.<br />Trascorso, infatti, il termine fissato dall’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art21octies#:~:text=21%2Docties,di%20potere%20o%20da%20incompetenza." target="_blank">21-<em>nonies</em>&nbsp;della legge n. 241/1990</a>, si consuma il potere di annullamento d'ufficio e i titoli diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell'acquirente in buona fede.<br />Nel caso di rappresentazioni non veritiere, l’amministrazione gode di discrezionalità, nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, in quanto l’asserito mendacio non la obbliga all’esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell’atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell’ulteriore presupposto dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco. (1)&nbsp;</p> <p>(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2021, n. 8495; Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8; Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 2022.</p> Tue, 19 Dec 2023 09:23:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Potere-di-autotutela-in-materia-edilizia-e-interesse-privato-alla-certezza-dei-titoli-abilitativi/ 2023-12-19T09:23:32Z Consultabile dai cittadini il Registro Unico nazionale del terzo settore https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consultabile-dai-cittadini-il-Registro-Unico-nazionale-del-terzo-settore/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title"> <p>Il&nbsp;<strong>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore</strong>&nbsp;(RUNTS) è il&nbsp;<strong>registro telematico</strong>&nbsp;istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (<a href="https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/AnteprimaPDF.aspx?id=16&amp;lang=it-it/DL-117-del-03072017-Codice-del-Terzo-settore.pdf">Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117</a>), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.</p> <p>L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche&nbsp; di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o&nbsp; di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.</p> <p>Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.&nbsp;Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.&nbsp;Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal&nbsp;<a href="https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/AnteprimaPDF.aspx?id=15&amp;lang=it-it/DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C.pdf">Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106 e dai relativi allegati</a>.</p> </div> <div class="title">Dal 13 dicembre 2023, il&nbsp;<strong>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)</strong>&nbsp;è consultabile da parte di tutti i cittadini.</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>Alla&nbsp;<strong><a href="https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/">pagina dedicata di Servizi Lavoro</a></strong>, attraverso la funzione “<strong>Ricerca enti</strong>” è possibile visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.) e scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti<strong>&nbsp;oltre 119mila enti iscritti al RUNTS</strong>, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> </div> Tue, 19 Dec 2023 09:19:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consultabile-dai-cittadini-il-Registro-Unico-nazionale-del-terzo-settore/ 2023-12-19T09:19:07Z Gli sportelli SUE salgono a 161 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-161/ <p>La&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14&nbsp;</a>ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.normattiva.it/uri-res/n2ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DPR&nbsp;7 settembre 2010, n. 160</a>.<br /> SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/pnrr.pdf" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">P.N.R.R</a>.</p> <p>Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso i Comuni di&nbsp;Pordenone (15.11.2023), Monfalcone (20.11.2023), <span class="ui-provider jl og jj bkr bks bkt bku bkv bkw bkx bky bkz bla blb blc bld ble blf blg blh bli blj blk bll blm bln blo blp blq blr bls blt blu blv blw" dir="ltr">Cordenons&nbsp;</span>(27.11.2023), Visco (01.12.2023),&nbsp;<span class="ui-provider jl og jj bkr bks bkt bku bkv bkw bkx bky bkz bla blb blc bld ble blf blg blh bli blj blk bll blm bln blo blp blq blr bls blt blu blv blw" dir="ltr">Muzzana del Turgnano e Pocenia (14.12.2023)</span>,&nbsp;i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 161 (74,88%).&nbsp;</p> <p>Stabili i Comuni che esercitano la funzione SUAP 195 (cioè il 90,69%).</p> <p>Tutti i comuni hanno attivato lo sportello SUAP e hanno aderito ad una piattaforma telematica, mentre 60 comuni non hanno ancora dichiarato l'attivazione del SUE e non hanno aderito al portale regionale,&nbsp;unico consentito dall'art.&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8, comma 11 della L.R. 19/09</a>.</p> Thu, 14 Dec 2023 11:21:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-161/ 2023-12-14T11:21:53Z Limiti alla superficie massima utilizzabile per impianti fotovoltaici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-superficie-massima-utilizzabile-per-impianti-fotovoltaici/ <p>La tesi della inconfigurabilità di limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici trova testuale smentita nelle disposizioni dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo dell’insieme delle disposizioni contenute nell’art. 20, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell’art. 20). Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo e la compromissione delle esigenze di protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 12 Dec 2023 13:51:34 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-alla-superficie-massima-utilizzabile-per-impianti-fotovoltaici/ 2023-12-12T13:51:34Z Rilascio di permesso a costruire illegittimo ed abuso di ufficio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-di-permesso-a-costruire-illegittimo-ed-abuso-di-ufficio/ <p>Il rilascio di un permesso a costruire illegittimo ( e nello stesso senso, si deve ritenere, anche di titoli in sanatoria) perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito della "violazione di legge" rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398" target="_blank"> 323 cod. pen</a>. nella nuova formulazione ad opera dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini di discrezionalità amministrativa</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 12 Dec 2023 07:55:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-di-permesso-a-costruire-illegittimo-ed-abuso-di-ufficio/ 2023-12-12T07:55:58Z Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), si cambia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-SUAP-si-cambia/ <p>Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto interministeriale del 26 settembre 2023, recante “<em>Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in &nbsp;materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)</em>”</a>&nbsp;sancisce la definitiva approvazione delle nuove specifiche tecniche di interoperabilità che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.</p> <p>La pubblicazione del Decreto rappresenta una tappa importante nel percorso intrapreso dal Dipartimento della funzione pubblica volto alla&nbsp;<strong>digitalizzazione degli Sportelli unici</strong>&nbsp;<strong>per le attività produttive (SUAP)</strong>, condotto nell’ambito del Subinvestimento 2.2.3 finanziato a valere sulla Missione 1 del PNRR. Il progetto intende raggiungere la piena interoperabilità dei SUAP stessi e dunque standardizzare le procedure amministrative ad essi connesse, al fine di offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.</p> <p>Il progetto, infatti, dopo una prima fase di raccolta delle informazioni per l’analisi dello stato di funzionamento degli sportelli SUAP e una successiva analisi funzionale e tecnologica per un aggiornamento del sistema verso i nuovi standard di interoperabilità, può adesso entrare nella fase operativa di&nbsp;<strong>definizione ed esecuzione degli interventi</strong>&nbsp;per l’adeguamento degli Sportelli Unici alle&nbsp;<strong>nuove specifiche tecniche di interoperabilità.</strong></p> <p>Nei prossimi mesi, le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi SUAP, procederanno all’aggiornamento dei rispettivi sistemi informativi e potranno, poi, registrare le componenti di&nbsp;<strong>Front e Back office dei SUAP e degli Enti terzi coinvolti</strong>, nel&nbsp;<strong>Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici gestito da Unioncamere</strong>&nbsp;nel rispetto delle specifiche tecniche e conformemente alla normativa in vigore in termini di accessibilità, disponibilità dei dati e neutralità tecnologica delle soluzioni.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Tue, 12 Dec 2023 07:48:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-SUAP-si-cambia/ 2023-12-12T07:48:18Z Portale incentivi, nuova veste grafica e potenziamento degli strumenti di ricerca https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Portale-incentivi-nuova-veste-grafica-e-potenziamento-degli-strumenti-di-ricerca/ <p>È&nbsp;<strong>online</strong>&nbsp;la versione aggiornata del portale<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">&nbsp;incentivi.gov.it</a>, il motore di ricerca gestito dal Ministero delle Imprese e del<strong>&nbsp;Made in Italy</strong>&nbsp;– Direzione generale per gli incentivi alle imprese e realizzato con il supporto tecnico di Invitalia, che ha l’obiettivo di far conoscere i bandi, gli avvisi e gli altri&nbsp;<strong>strumenti di agevolazione</strong>&nbsp;attivati in tutta Italia agli aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, agli enti e alle istituzioni.</p> <p>Grazie alla pubblicazione di informazioni dettagliate e costantemente aggiornate,&nbsp;<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">incentivi.gov.it</a>&nbsp;rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per<strong>&nbsp;promuovere e far conoscere</strong>&nbsp;le proprie&nbsp;<strong>agevolazioni</strong>, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">incentivi.gov.it</a>”.</p> <p>Le principali novità del&nbsp;<strong>sito</strong>, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell’incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l’implementazione di un assistente digitale che utilizza l’<strong>intelligenza artificiale</strong>&nbsp;e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.</p> <p>Per favorire le attività di alimentazione da parte delle&nbsp;<strong>Pubbliche Amministrazioni</strong>&nbsp;che gestiscono bandi e misure di aiuto è previsto il riuso dei dati già inseriti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e la possibilità di accedere ad un’area riservata con report e dati aggiornati sui bandi già attivati, utili alla programmazione di nuovi.</p> <p>L’iniziativa&nbsp;<a href="https://www.incentivi.gov.it/it">incentivi.gov.it&nbsp;</a>è finanziata con&nbsp;<strong>risorse comunitarie</strong>&nbsp;dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.</p> <p>Fonte:</p> Tue, 12 Dec 2023 07:44:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Portale-incentivi-nuova-veste-grafica-e-potenziamento-degli-strumenti-di-ricerca/ 2023-12-12T07:44:01Z Annullamento del P.D.C. e responsabilità del comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-del-P.D.C.-e-responsabilita-del-comune/ <p>Sussiste la responsabilità risarcitoria del comune che annulla in autotutela un permesso di costruire che non poteva essere rilasciato, ancorché ridotta ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., qualora per un verso il comune con colpevole negligenza non si avveda di un vincolo autostradale che risultava dagli atti; e per altro verso la parte privata, per mezzo del proprio progettista, attesti erroneamente l’inesistenza di vincoli (1).</p> <ul class="list-unstyled"> <li><a class="" title="Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9879 – Pres. Simonetti, Est. Maggio" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202100278&amp;nomeFile=202309879_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9879 – Pres. Simonetti, Est. Maggio</a></li> </ul> <p>Fonte:</p> Tue, 12 Dec 2023 07:40:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-del-P.D.C.-e-responsabilita-del-comune/ 2023-12-12T07:40:20Z Botti di Capodanno, la guida ANCI per un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Botti-di-Capodanno-la-guida-ANCI-per-un-utilizzo-consapevole-dei-fuochi-dartificio/ <p>Le cronache degli ultimi anni riportano, in prossimità dei festeggiamenti natalizi e di fine anno, incidenti legati all’utilizzo degli artifizi da divertimento, a causa di un uso improprio o della vendita illegale di tali prodotti.<br />Anche quest’anno l’Anci ha indirizzato ai Comuni italiani una lettera a firma del vicepresidente Anci e delegato a Sicurezza e legalità, Ciro Buonajuto, ponendo particolare attenzione alle misure di contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e, più in generale, al contrasto al mercato illegale dei botti. Tale azione si inserisce nell’ambito di un approccio complessivo al fenomeno finalizzato alla riduzione del rischio per un uso improprio.<br />I Comuni italiani hanno cercato di concentrare l’attenzione dei cittadini sul tema, ciascuno secondo la propria sensibilità, anche prevedendo correttamente la materia nei <strong>Regolamenti comunali</strong>, con l’obiettivo di assicurare maggiori livelli di sicurezza nelle città ed evitare il possibile utilizzo degli articoli pirotecnici da parte di minori nonché l’utilizzo improprio da parte di coloro che non conoscono la pericolosità di alcune tipologie di prodotti la cui vendita non è libera ma richiede il possesso di specifici requisiti.<br />Su questa base l’Associazione intende proseguire il <strong>dialogo</strong> con gli operatori del settore e con le associazioni animaliste, per diffondere un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio, con prodotti legali, e rispettosi delle persone, degli animali e dell’ambiente per un divertimento sicuro.<br />Di seguito, si propongono delle informazioni utili sulle diverse categorie di fuochi d’artificio, indicazioni per un comportamento consapevole.</p> <p>Fonte:</p> Tue, 12 Dec 2023 07:32:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Botti-di-Capodanno-la-guida-ANCI-per-un-utilizzo-consapevole-dei-fuochi-dartificio/ 2023-12-12T07:32:03Z Vincolo cimiteriale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale/ <p>La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 m. prevista dall<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265" target="_blank">’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n° 1265</a> si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere, anche pertinenziali incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura dei defunti</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Nov 2023 11:58:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale/ 2023-11-30T11:58:59Z