SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ La CILAS Superbonus presuppone la legittimità dell'immobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-CILAS-Superbonus-presuppone-la-legittimita-dellimmobile/ <p>Anche gli interventi soggetti a CILA-S sono soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi. Ed infatti le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “<em>Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</em>”, vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile (segnalazione M. GRISANTI)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 19 Nov 2024 13:08:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-CILAS-Superbonus-presuppone-la-legittimita-dellimmobile/ 2024-11-19T13:08:23Z Edilizia libera per installazione di impianti fotovoltaici solo su edifici già esistenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edilizia-libera-per-installazione-di-impianti-fotovoltaici-solo-su-edifici-gia-esistenti/ <p>Il Consiglio di Stato sezione VII, come si legge in una nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, con la sentenza 9 ottobre 2024, n. 8113, si è pronunciata in assenza di precedenti giurisprudenziali esatti nei termini, affermando che l’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – non prevede una illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del testo unico sull’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che sarebbe contraria ai criteri previsti in tema di concorso fra norme di pari grado che regolano la medesima fattispecie e all’interesse pubblico al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio. Pertanto, la tendenziale derogabilità alle norme in materia edilizia prevista dall’articolo 9 vale solo: i) allorquando l’interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi; ii) a condizione che non si ottengano indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, l’intervento comunque richiede il necessario titolo edilizio.</p> <p>L’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – mira a consentire la semplificazione dell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti e non può essere inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti tra l’altro un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 19 Nov 2024 10:59:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Edilizia-libera-per-installazione-di-impianti-fotovoltaici-solo-su-edifici-gia-esistenti/ 2024-11-19T10:59:54Z Controlli sulle imprese, protocollo d’intesa tra il Ministro Zangrillo e l’Anci https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-imprese-protocollo-dintesa-tra-il-Ministro-Zangrillo-e-lAnci/ <p>Il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore&nbsp;<strong>Paolo Zangrillo</strong>, ha sottoscritto con il presidente dell’Anci,&nbsp;<strong>Roberto Pella</strong>, un protocollo d’intesa per l’avvio di una collaborazione istituzionale in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.</p> <p>L’intesa si inserisce nel nuovo ‘sistema di controlli alle imprese’ introdotto dal&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;103" target="_blank">decreto legislativo 12 luglio 2024, n.103</a> – che punta ad un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra enti controllanti e imprese per liberare queste ultime da obblighi eccessivi o sproporzionati, ridondanze e duplicazioni – ed ha l’obiettivo di supportare i Comuni nel censimento dei moltissimi controlli di competenza, con momenti di incontro, tavoli di lavoro ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.</p> <p>“Con oltre 7.100 Comuni aderenti, l’Anci rappresenta quasi il 95% della popolazione italiana – osserva il Ministro&nbsp;<strong>Zangrillo</strong>&nbsp;– Questa collaborazione sarà dunque fondamentale per mettere a punto una riforma che il nostro Paese attende ormai da oltre dieci anni. Controlli più razionali ed efficaci, in linea con la visione di uno Stato alleato delle imprese e non vessatorio, vuol dire incentivare i comportamenti virtuosi, passando da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca, e rilanciare così lo sviluppo e la crescita del Paese”.</p> <p>“Ringrazio il Ministro Paolo Zangrillo per aver promosso questa rilevante iniziativa, che testimonia la relazione di vicinanza della Funzione Pubblica ai comuni italiani e alle istanze espresse dal tessuto economico locale” commenta il presidente Anci&nbsp;<strong>Roberto Pella: “</strong>Sarà importante per i Comuni ricevere adeguato supporto e instaurare su questi temi un continuo e proficuo scambio di informazioni, funzionale anche a una più rapida risoluzione delle criticità.”</p> <p>Con questo protocollo, che ha validità fino al 31 dicembre 2026, il ministro per la Pubblica amministrazione si impegna a fornire supporto tecnico e metodologico ai Comuni nel censimento dei controlli, creando un canale diretto per segnalare eventuali difficoltà interpretative e applicative, nonché a trasmettere con tempestività linee guida e circolari. L’Anci, dal canto suo, garantisce la massima collaborazione, al fine di semplificare e ridurre gli oneri a carico dei Comuni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 19 Nov 2024 10:55:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-sulle-imprese-protocollo-dintesa-tra-il-Ministro-Zangrillo-e-lAnci/ 2024-11-19T10:55:56Z Ordinanza sindacale di sospensione dell’attività di somministrazione in caso di vendita di bevande alcolici a minori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordinanza-sindacale-di-sospensione-dellattivita-di-somministrazione-in-caso-di-vendita-di-bevande-alcolici-a-minori/ <p>La riconduzione dell’atto sindacale alla fattispecie disciplinata all’art. 50 piuttosto che a quella di cui a<strong>ll’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</strong> (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) non è neutra e non si risolve in una mera indicazione nominalistica, atteso che il legislatore ha inteso diversificare il procedimento di adozione dell’atto, prevedendone <strong>l’esecutorietà solo nel secondo caso</strong> (supportata dal Prefetto, quale organo preposto al coordinamento delle forze dell’ordine sul territorio provinciale). Le emergenze di sicurezza urbana, in quanto afferenti alla sicurezza pubblica, rientrano nella competenza del <strong>Sindaco quale ufficiale di governo</strong> (art. 54) e si diversificano da quelle a tutela della “vivibilità” che afferiscono all’attività del vertice dell’amministrazione locale (art. 50).</p> <p>Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti possono essere adottate <strong>anche a fronte di un pericolo potenziale</strong> in applicazione del principio di precauzione che richiede l’intervento restrittivo da parte della pubblica amministrazione in presenza di un rilevante pericolo per interessi pubblici particolarmente sensibili anche in assenza di una evidenza scientifica del nesso di causalità, secondo lo standard del c.d. “più probabile che non”, tra la circostanza fattuale su cui si interviene e il pregiudizio che potrebbe arrecare. Tale principio di derivazione comunitaria previsto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 impone che, in presenza di ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che sia previamente accertata l’effettiva esistenza della gravità del rischio occorso. (2).</p> <p>I presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella <strong>sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per il bene protetto dalla norma</strong> (la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, la vivibilità cittadina ovvero la quiete, quale valore considerato a parte, l’igiene pubblica), ma purché lo stesso <strong>non</strong> sia <strong>altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento</strong>, il che avviene tipicamente laddove esista un sistema punitivo comprensivo di sanzioni principali, sanzioni accessorie capaci ex se di cauterizzare l’attività pericolosa. Non è pertanto ammissibile farvi ricorso per irrogare sanzioni espressamente previste dall’ordinamento (nel caso di specie, con l’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 in caso di violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) al solo scopo di accelerarne gli effetti, superando le garanzie difensive, a meno che non sia dimostrata in concreto la pericolosità, anche potenziale, del differimento dell’irrogazione della misura sanzionatoria prevista. (3).</p> <p>Il legislatore sanziona amministrativamente (art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125) e penalmente (art. 689 c.p.) le condotte di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori, commisurando il trattamento sanzionatorio all’effettiva portata lesiva della condotta. La prima fattispecie di illecito (art. 14-ter) opera in tutti i casi di vendita di alcolici a minorenne (ipotesi estranea alla formulazione dell’art. 689 c.p.) nonché di somministrazione a maggiore degli anni sedici ma minore di anni diciotto, stante che per il minore di anni sedici trova invece applicazione la norma penale, estensibile a qualunque tipologia di somministrazione ovunque effettuata, dovendo necessariamente essere attualizzati i riferimenti ai locali ivi indicati come osterie e pubblici spacci. (4).</p> <p>È <strong>illegittima</strong>, infine, secondo i giudici di Palazzo Spada, <strong>l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponga la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in sostanziale applicazione dell’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125</strong> (nella specie, a causa della vendita di bevande alcoliche a persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni) poichè, dovendosi riqualificare l’atto in senso sanzionatorio, sussiste vizio di incompetenza del firmatario, in quanto organo politico di vertice del governo locale, trattandosi di normale atto gestionale. (5).</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 19 Nov 2024 10:45:34 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Ordinanza-sindacale-di-sospensione-dellattivita-di-somministrazione-in-caso-di-vendita-di-bevande-alcolici-a-minori/ 2024-11-19T10:45:34Z Stazioni radio base e rispetto dei limiti della distanza dalle strade https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazioni-radio-base-e-rispetto-dei-limiti-della-distanza-dalle-strade/ <p>Anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade. Fermo tale preliminare rilievo occorre poi evidenziare che la stessa formulazione letterale dell’art. 26, comma 2 del Reg. attuazione del Codice della strada (ad avviso del quale “le distanze dal confine stradale, da rispettare […] non possono essere inferiori a […]”) rende evidente che il legislatore si è limitato a prevedere, in tale sede, il rispetto di una distanza minima, senza, al contempo prevedere, specularmente, il divieto di estendere la stessa. Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata. Ne consegue che, sul piano urbanistico, ciascun Comune conserva il potere, in sede di adozione del proprio strumento generale di governo del territorio, di prevedere discrezionalmente una diversa distanza, purché non inferiore a quella minima di legge e, comunque, non manifestamente eccessiva o sproporzionata rispetto al perseguimento degli interessi pubblici in gioco (id est non solo la salvaguardia della sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella la garanzia della possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 14 Nov 2024 15:43:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazioni-radio-base-e-rispetto-dei-limiti-della-distanza-dalle-strade/ 2024-11-14T15:43:50Z Rapporti tra aspetti paesaggistici e disciplina urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-aspetti-paesaggistici-e-disciplina-urbanistica/ <p>Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico di un manufatto non coincide con la disciplina urbanistico-edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo. Il fatto che sono stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio secondo il quale l’interesse paesaggistico debba essere sempre valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici. Esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori. Per giurisprudenza consolidata, la disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano al fine di garantire una tutela integrata del territorio, ma il titolo edilizio è diverso da quello autonoma paesaggistico, in quanto diverse sono le finalità perseguite&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 14 Nov 2024 15:40:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-aspetti-paesaggistici-e-disciplina-urbanistica/ 2024-11-14T15:40:31Z Sul discrimine tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva ai fini della disciplina sull’inquinamento acustico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-discrimine-tra-locazione-turistica-breve-e-attivita-turistica-ricettiva-ai-fini-della-disciplina-sullinquinamento-acustico/ <p>L’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (nel caso di specie, la sezione ha riconosciuto tali caratteristiche in relazione alle attività svolte dalla conduttrice del compendio denominato “Villa Bonomi”, in comune di Como).</p> <p>Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2024, n. 7913 – Pres. Caringella, Est. Fantini</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202308651&amp;nomeFile=202407913_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Fonte: Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 14 Nov 2024 10:56:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-discrimine-tra-locazione-turistica-breve-e-attivita-turistica-ricettiva-ai-fini-della-disciplina-sullinquinamento-acustico/ 2024-11-14T10:56:07Z Digitalizzazione delle procedure SUAP&SUE, pubblicato un secondo avviso per i Comuni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAPSUE-pubblicato-un-secondo-avviso-per-i-Comuni/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">L'8 novembre è stato pubblicato su&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a01J7000000OkGuIAK" target="_blank"><strong>PA digitale 2026</strong></a>&nbsp;lun nuovo&nbsp;<strong>Avviso pubblico</strong>&nbsp;rivolto ai&nbsp;<strong>Comuni</strong>&nbsp;con piattaforma tecnologica SUAP, in forma singola o associata, per facilitare l’<strong>adeguamento delle piattaforme tecnologiche SUAP comunali</strong>&nbsp;alle nuove&nbsp;<strong>“Specifiche tecniche di interoperabilità”</strong>, approvate con il Decreto interministeriale del 26 settembre 2023.</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>L’Avviso è esclusivamente rivolto ai Comuni che, dotati di piattaforma tecnologica SUAP o che utilizzano strumenti di comunicazione certificata, non hanno presentato domanda per il precedente Avviso del 10 luglio a valere sulla misura PNRR 2.2.3 o che non sono stati ammessi a finanziamento al termine dello stesso.</p> <p>La scadenza per presentare le domande è fissata al&nbsp;<strong>27 novembre 2024</strong>.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=28" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica</a></p> </div> </div> Thu, 14 Nov 2024 09:44:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAPSUE-pubblicato-un-secondo-avviso-per-i-Comuni/ 2024-11-14T09:44:43Z Digitalizzazione degli sportelli SUAP e SUE, le video guide AGID https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-degli-sportelli-SUAP-e-SUE-le-video-guide-AGID/ <p>È disponibile nella sezione “<a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/" target="_blank">Materiali Utili</a>” una “video-guida” dedicata ai processi operativi che porteranno alla completa digitalizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.</p> <p>Una raccolta di&nbsp;<strong>15 video</strong>, a cura di&nbsp;<strong>AgID,</strong>&nbsp;che ha lo scopo di illustrare le modalità attraverso le quali sarà realizzato l’ecosistema digitale degli Sportelli SUAP, sulla base delle&nbsp;<strong>specifiche tecniche&nbsp;</strong>adottate con il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">decreto ministeriale del 26 settembre 2023</a>, redatte dal gruppo tecnico coordinato da AgID stessa, e relative all’interoperabilità per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti.</p> <p>I video tutorial sono organizzati in macro raccolte.</p> <p>Un video di natura più “emozionale” è funzionale a spiegare il contributo dell’Agenzia Digitale per l’Italia in qualità di partner nell’ambito del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)”, a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>Altri&nbsp;<strong>7 video-tutorial</strong>&nbsp;sono stati invece dedicati ai&nbsp;<strong>Responsabili IT&nbsp;</strong>e costituiscono una guida per comprendere l'architettura del sistema SSU (Sistema Informatico degli Sportelli Unici), la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la piattaforma di Accreditamento delle componenti SUAP, illustrando le fasi di lavorazione di un procedimento SUAP e le modalità per raggiungere la piena digitalizzazione attraverso l'adozione di documenti XML.</p> <p>La video gallery dedicata alle&nbsp;<strong>Amministrazioni</strong>, si compone invece di&nbsp;<strong>5 video</strong>&nbsp;finalizzati a far comprendere come gestire un procedimento SUAP grazie al processo di digitalizzazione e all'utilizzo di documenti strutturati, oltre alle funzionalità della Piattaforma Nazionale Dati e la Soluzione Sussidiaria.</p> <p>Infine,&nbsp;<strong>2 video</strong>&nbsp;rivolti specificatamente a&nbsp;<strong>Cittadini e Imprese</strong>, spiegano il processo di digitalizzazione del SUAP, le sue innovazioni e i suoi benefici e guidano gli utenti nel processo di avvio, gestione e conclusione di un procedimento SUAP.</p> <p>Una guida completa e funzionale per coinvolgere tutti gli attori coinvolti e contribuire al successo di questo ambizioso processo che porterà “<em>verso servizi più efficienti, digitali e proiettati verso il futuro</em>”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Wed, 30 Oct 2024 14:14:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-degli-sportelli-SUAP-e-SUE-le-video-guide-AGID/ 2024-10-30T14:14:44Z Autorizzazione unica per impianto di gestione di rifiuti e conferenza di servizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-impianto-di-gestione-di-rifiuti-e-conferenza-di-servizi/ <p>L’art. 208, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “Alla conferenza dei servizi partecipano (…) i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti”. Inoltre, “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. Da tali disposizioni si desume che il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi va condotto in base al numero di Amministrazioni coinvolte: se, in base alle proprie competenze, una medesima Amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella Amministrazione in merito alla domanda in esame.</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 30 Oct 2024 14:06:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-per-impianto-di-gestione-di-rifiuti-e-conferenza-di-servizi/ 2024-10-30T14:06:01Z Valutazione impatto ambientale e discrezionalità della pubblica amministrazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-impatto-ambientale-e-discrezionalita-della-pubblica-amministrazione/ <p>Le scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale hanno natura ampiamente discrezionale e sono giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo.</p> <p>Leggi tutto:</p> Wed, 30 Oct 2024 13:57:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-impatto-ambientale-e-discrezionalita-della-pubblica-amministrazione/ 2024-10-30T13:57:41Z Strutture tipo dehors e potere regolamentare del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Strutture-tipo-dehors-e-potere-regolamentare-del-Comune/ <p>l Comune ha il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. (Nella fattispecie in esame, si controverte del regolamento, adottato dal Comune di Polignano a Mare, per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell’occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, il quale, per certe tipologie di dehors ricadenti in aree di tutela paesaggistica ed individuate come zone bianche, deve essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica”).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 30 Oct 2024 13:49:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Strutture-tipo-dehors-e-potere-regolamentare-del-Comune/ 2024-10-30T13:49:28Z In Gazzetta Ufficiale il regolamento sul fascicolo digitale d’Impresa https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-Gazzetta-Ufficiale-il-regolamento-sul-fascicolo-digitale-dImpresa/ <p>Pubblicato nella&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-25&amp;atto.codiceRedazionale=24G00176&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2024, n. 251</a>&nbsp;il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy 17 settembre 2024, n. 159, recante il <em>regolamento relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa, in attuazione dell’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219" target="_blank">4, comma 6 del d.Lgs. n. 219/2016</a></em>.</p> <p>Il decreto riguarda il fascicolo informatico d’impresa di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e risulta dall’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera o), di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.</p> <p>Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato.</p> <p>A norma del comma 3 dell’art. 2, per le loro finalità istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all’attività dell’impresa. Non richiedono all’impresa l’attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l’esibizione di documenti conservati nello stesso.</p> <p>Il fascicolo contiene tutta la documentazione di impresa e <strong>verrà alimentato tramite PDND dai SUAP e dalle amministrazioni coinvolte</strong>.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/regolamento-di-attuazione-relativo-alla-formazione-e-gestione-del-fascicolo-informatico-dimpresa/" target="_blank">Agel</a></p> Wed, 30 Oct 2024 10:49:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-Gazzetta-Ufficiale-il-regolamento-sul-fascicolo-digitale-dImpresa/ 2024-10-30T10:49:59Z Spostato al 1° gennaio 2025 il termine per il conseguimento del CIN https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spostato-al-1-gennaio-2025-il-termine-per-il-conseguimento-del-CIN/ <p>Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-<em>ter</em>&nbsp;del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del&nbsp;<strong>1° gennaio 2025</strong>, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.<br />L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.<br />L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale&nbsp;<em>“i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione”</em>&nbsp;(Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l’appunto,&nbsp;<em>“le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato”</em>&nbsp;(Considerando 16 del regolamento).<br />In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al&nbsp;<strong>1° gennaio 2025</strong>, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/" target="_blank">Ministero del Turismo</a></p> Wed, 23 Oct 2024 12:29:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spostato-al-1-gennaio-2025-il-termine-per-il-conseguimento-del-CIN/ 2024-10-23T12:29:54Z Nuovi procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuovi-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>I procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE sono soggetti ad un costante monitoraggio e controllo da parte della Segreteria del Gruppo tecnico SUAP, della Comunità di pratica ed apprendimento SUAP-SUE coordinata da&nbsp;<a href="https://compa.fvg.it/" target="_blank">ComPA fvg</a>, degli sportelli unici e degli stessi compilatori, che collaborano&nbsp;a migliorarne la comprensibilità e l'efficacia.</p> <p>Nel mese di ottobre sono stati resi disponibili:</p> <blockquote> <p>nel solo <strong>ambito SUAP</strong> la&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Spettacoli-dal-vivo-e-proiezioni-cinematografiche-art-38-bis-del-D.-l.-76-2020/?md=3803;14783;14682;598875&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedura semplificata di SCIA</a>&nbsp;art. 38-bis,&nbsp;che sostituisce la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, il rilascio della certificazione di agibilità e dell’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo previste del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773!vig=" target="_blank">Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773&nbsp;Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS</a>&nbsp;per una lista chiusa di&nbsp;eventi&nbsp;(si tratta di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali)</p> <p>nel solo <strong>ambito SUE 2</strong> procedimenti ad uso dei gestori e attivabili a seguito di apposita convenzione comunale, relativi alla 'Manomissione suolo pubblico' - B DEROGA:&nbsp;</p> <ul> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?mde=598856&amp;proc=596793&amp;ambito=SUE" target="_blank">B DEROGA - comunicazione intervento programmato</a></li> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?mde=598857&amp;proc=598859&amp;ambito=SUE" target="_blank">B DEROGA - comunicazione intervento urgente</a></li> </ul> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>I dettagli sono sempre accessibili sull'<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/archivio/?__locale=it" target="_blank">Archivio modifiche del portale</a>, che&nbsp;rende trasparenti le modifiche apportate ai procedimenti-moduli, a partire dal 2022.</p> Mon, 21 Oct 2024 09:16:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuovi-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ 2024-10-21T09:16:23Z Realizzazione pista motocross https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-pista-motocross/ <p>Integra un illecito edilizio l'esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un'area adibita a pista per motocross, in quanto, pur non consistendo in un'attività di edificazione in senso stretto, comporta una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:57:00 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-pista-motocross/ 2024-10-17T12:57:00Z Rilascio del Permesso di costruire ed oneri del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune-00001/ <p>Il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, DPR n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di <strong>verificare la legittimazione del richiedente</strong>, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. Quanto ora esposto (ed il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla giurisprudenza) comporta, in generale, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio; ma non comporta anche che l’amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo. Ed infatti, ciò comporterebbe, in sostanza, l’attribuzione all’amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto” non ad essa attribuito dall’ordinamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:51:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune-00001/ 2024-10-17T12:51:35Z Interventi edilizi eseguiti in assenza di autorizzazione su aree di proprietà pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-edilizi-eseguiti-in-assenza-di-autorizzazione-su-aree-di-proprieta-pubblica/ <p>Nessuna doppia conformità può ammettersi per opere non assentibili ai sensi della disciplina applicabile agli interventi edilizi eseguiti da privati di cui al titolo II del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere pubbliche realizzate da un concessionario di servizi pubblici soggette allo speciale procedimento abilitativo previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b) del d.P.R. cit. e dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Ne consegue che le opere in questione costituiscono interventi edilizi eseguiti, in assenza di autorizzazione, su aree di proprietà pubblica, per le quali l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 prevede, quale <strong>unico rimedio sanzionatorio, l’ordine di demolizione</strong>, dovendosi interpretare la relativa disposizione con particolare rigore, in quanto l'abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato. L'art. 35 citato, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 17 Oct 2024 12:47:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-edilizi-eseguiti-in-assenza-di-autorizzazione-su-aree-di-proprieta-pubblica/ 2024-10-17T12:47:13Z Il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-ruolo-del-SUAP-nel-procedimento-di-autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti/ <p>L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento</p> <p>L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - spiegano i giudici di Palazzo Spada, non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. (2).</p> <p>Infine, con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella amministrazione. (3).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 17 Oct 2024 09:59:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-ruolo-del-SUAP-nel-procedimento-di-autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti/ 2024-10-17T09:59:13Z Comuni aderenti al portale regionale, i SUE a quota 167, i SUAP stabili a 196 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-167-i-SUAP-stabili-a-196/ <p class="Standard">La&nbsp;<a class="blank" title="vai al testo completo" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14</a>&nbsp;ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="blank" title="consulta il Regolamento" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" target="_blank">DPR 7 settembre 2010, n. 160</a>.</p> <p class="Standard">SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="blank" title="vai alla presentazione" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf" target="_blank">P.N.R.R.</a></p> <p class="Standard">Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso il Comune di Dogna&nbsp;i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 167 (77,67%), restano stabili i 196 Comuni che esercitano la funzione SUAP (91,16%).</p> <p class="Standard">Disporre di tutti i servizi dei SUAP e dei SUE su un'unica piattaforma, integrati nella stessa interfaccia, con modulistica on line standardizzata ed unificata su base regionale è una soluzione:</p> <ul> <li>efficiente ed economica per i Comuni che la scelgono, considerato che il&nbsp;portale regionale sarà sottoposto ad una completa rivisitazione disposta dal Decreto Interministeriale recante “<em>Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;</em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig="><em>decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</em></a><em>, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”<strong><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;"> (</span></strong></em><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank"><strong><em><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</span></em></strong></a><strong><em><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">)”.</span></em></strong></li> <li>efficace per chi deve inviare pratiche di edilizia sia produttiva che residenziale, potendo disporre di&nbsp;una piattaforma telematica unica per l'invio di tutte le pratiche edilizie.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al DPR 160/2010 è finanziato dal&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">subinvestimento PNRR 2.2.3</a> "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p style="text-align: justify;">Il nuovo portale SUAP-SUE sarà realizzato tramite la società in house INSIEL S.P.A., a partire da un'architettura denominata AgileFVg, già realizzata per gestire procedure anche complesse di competenza della Regione (che non è previsto passino dal SUAP).</p> Tue, 15 Oct 2024 06:16:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comuni-aderenti-al-portale-regionale-i-SUE-a-quota-167-i-SUAP-stabili-a-196/ 2024-10-15T06:16:29Z SCIA alternativa al permesso di costruire e false dichiarazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-alternativa-al-permesso-di-costruire-e-false-dichiarazioni/ <p>Il comma sesto dell’art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990, costituisce norma speciale rispetto a quella prevista dall’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 con la conseguenza che le false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al (o sostitutiva del) permesso di costruire sono penalmente rilevanti e punibili ai sensi dell’art. 483 cod. pen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 11 Oct 2024 10:48:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-alternativa-al-permesso-di-costruire-e-false-dichiarazioni/ 2024-10-11T10:48:49Z Rilascio del Permesso di costruire ed oneri del Comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune/ <p>Il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, co. 1, DPR n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. Quanto ora esposto (ed il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla giurisprudenza) comporta, in generale, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio; ma non comporta anche che l’amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo. Ed infatti, ciò comporterebbe, in sostanza, l’attribuzione all’amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto” non ad essa attribuito dall’ordinamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 10 Oct 2024 10:01:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-del-Permesso-di-costruire-ed-oneri-del-Comune/ 2024-10-10T10:01:24Z Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Assimilazione-acque-reflue-industriali-alle-acque-reflue-domestiche/ <p>In tema di inquinamento idrico, l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 03 Oct 2024 12:35:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Assimilazione-acque-reflue-industriali-alle-acque-reflue-domestiche/ 2024-10-03T12:35:23Z I vincoli del regime semplificato per i dehors https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-vincoli-del-regime-semplificato-per-i-dehors/ <p>Con riferimento alle strutture a servizio di attività commerciali comunemente denominate con espressione di derivazione francese <strong>dehors</strong>, è di tutta evidenza l'impossibilità per la fonte regolamentare di derogare ai principi generali in materia urbanistico-edilizia e ambientale, avallando installazioni sostanzialmente permanenti, sol perché rispondenti alle indicazioni tipologiche proposte, ovvero per lo più imposte. La dizione, pertanto, di temporaneità e di asservimento alle esigenze stagionali resta quella declinata dal legislatore nazionale nel ricordato <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380" target="_blank">art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001,</a> pur con i difetti di coordinamento tra T.u.e. dell'edilizia, nella versione più volte novellata, e d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, concernente, come già detto, sia i casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica che quelli per i quali la procedura semplificata è semplificata</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 25 Sep 2024 10:25:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-vincoli-del-regime-semplificato-per-i-dehors/ 2024-09-25T10:25:16Z Adeguamento delle piattaforme SUAP, più tempo per partecipare agli Avvisi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUAP-piu-tempo-per-partecipare-agli-Avvisi/ <p style="text-align: justify;">L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=" target="_blank">DPR 160/2010</a> è finanziato dal subinvestimento PNRR 2.2.3 "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p style="text-align: justify;">Il 10 luglio sono stati infatti pubblicati sul sito&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">PA DIGITALE 2026</a> 2 distinti Avvisi, per finanziare l'adeguamento delle piattaforme gestite da 9 Regioni, tra le quali la Regione Friuli Venezia Giulia e l'adeguamento&nbsp;delle piattaforme gestite dai Comuni titolari di piattaforma propria.</p> <p style="text-align: justify;">Gli Avvisi prevedevano che la domanda di candidatura potesse essere presentata online sulla piattaforma entro le ore 23:59 del 25 settembre 2024.</p> <p style="text-align: justify;">Nel pomeriggio di ieri il Dipartimento della Funzione Pubblica ha introdotto la seguente novità.</p> <p><em>"È stata prorogata<strong>&nbsp;al prossimo 24 ottobre 2024</strong>&nbsp;la scadenza per partecipare ai bandi di finanziamento, rivolti a Regioni e Comuni, per l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).</em></p> <p><em>I Decreti del 25 settembre 2024 modificano infatti parzialmente i precedenti Decreti del 10 luglio 2024, definendo il nuovo termine per la presentazione delle candidature sull’Avviso pubblico rivolto alle Regioni con piattaforma tecnologica regionale e su quello rivolto ai Comuni che si sono dotati di una Piattaforma tecnologica diversa da quelle nazionali (Impresainungiorno) o regionali.</em></p> <p><em>Si può accedere agli avvisi di finanziamento e consultare i relativi Decreti di proroga sulla Piattaforma&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank"><strong>padigitale2026.gov.it.</strong></a>"</em></p> <p><strong>La Regione FVG ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso rivolto alle 9 Regioni titolari di portali SUAP entro la scadenza originaria.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Fonte: </strong><a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=24" target="_blank">Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> Thu, 26 Sep 2024 07:57:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUAP-piu-tempo-per-partecipare-agli-Avvisi/ 2024-09-26T07:57:55Z Accesso ad area privata da parte di agenti accertatori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accesso-ad-area-privata-da-parte-di-agenti-accertatori/ <p>E' legittimo l'accesso di agenti accertatori in un’area privata non qualificabile come “privata dimora”, la cui definizione non può essere considerata equivalente a quella di proprietà privata; gli elementi per attribuire ad un luogo la qualifica di <strong>privata dimora</strong> sono: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e la non accessibilità del luogo da parte dei terzi, senza il consenso del titolare. Ciò rende legittimo il procedimento di cui all’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art192" target="_blank">art. 192 del d.lgs. n. 152/2006</a> avviato a seguito dell'accertamento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 26 Sep 2024 07:17:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accesso-ad-area-privata-da-parte-di-agenti-accertatori/ 2024-09-26T07:17:39Z AIA e prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 RD 1265-34 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AIA-e-prescrizioni-del-sindaco-di-cui-agli-art.-216-e-217-RD-1265-34/ <p>L’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, nel richiamare specificamente le “prescrizioni” del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione: ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della suddetta Conferenza possa essere vincolata automaticamente, e quindi frustrata nelle sue competenze, per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34. Una diversa previsione, del resto, sarebbe stata distonica con la natura della conferenza di servizi prevista dall’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006, conferenza che è di tipo decisorio ed è caratterizzata dal fatto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti. Si deve quindi ritenere che il richiamo, da parte dell’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, alle “prescrizioni” ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34, abbia la funzione di consentire al sindaco di indicare delle “prescrizioni”, o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva.</p> <p>Leggi tutto...&nbsp;</p> Thu, 26 Sep 2024 07:13:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AIA-e-prescrizioni-del-sindaco-di-cui-agli-art.-216-e-217-RD-1265-34/ 2024-09-26T07:13:11Z Inquinamento acustico e reato di cui all'art. 659 codice penale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inquinamento-acustico-e-reato-di-cui-allart.-659-codice-penale/ <p>Elemento che differenzia tra loro le due autonome fattispecie configurate dall'<strong>art. 659 cod. pen</strong>. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto: ove esso provenga dall'esercizio di una <strong>professione o di un mestiere rumorosi</strong>, la condotta rientra nella previsione del <strong>secondo comma</strong> (attualmente terzo ai sensi di recente novella ex D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità̀, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità̀; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 659 cod. pen., primo comma, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità e investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il loro riposo&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 26 Sep 2024 07:07:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inquinamento-acustico-e-reato-di-cui-allart.-659-codice-penale/ 2024-09-26T07:07:25Z Digitalizzazione delle procedure SUAP: il servizio di help desk AgID https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-il-servizio-di-help-desk-AgID/ <p>L’Agenzia per l’Italia Digitale ha introdotto un <strong>servizio di supporto online</strong> per assistere le pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di adeguamento delle proprie componenti informatiche alle Specifiche tecniche di interoperabilità dei SUAP. Il portale rappresenta uno strumento essenziale per dare risposte chiare e precise per facilitare la corretta implementazione dei sistemi SUAP rispetto a quanto previsto dalle Specifiche tecniche e dal Modello di Interoperabilità della Pubblica Amministrazione (MoDI). Il processo di apertura delle richieste è stato progettato per agevolare una comunicazione chiara ed efficiente, facilitando l’invio di una risposta tempestiva da parte di AgID, ed è raggiungibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://uniticket.agid.gov.it/" target="_blank">https://uniticket.agid.gov.it</a>.</p> <p class="text-align-justify Paragraph SCXW238775596 BCX8"><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">Nell’ambito del progetto PNRR finanziato dal sub-investimento 2.2.3 M1 – C1, di cui il Dipartimento della Funzione Pubblica è Amministrazione titolare, volto a supportare la realizzazione di un ecosistema digitale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e per l’edilizia (SUE), che assicuri le comunicazione machine-to-machine tra i sistemi ICT delle amministrazioni interessate, l’Agenzia fornisce un <strong>supporto tecnico-informativo</strong>. Infatti, grazie alla condivisione delle conoscenze e dell’esperienza maturata nel campo,&nbsp;</span><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun SpellingErrorV2Themed" lang="IT-IT">AgID</span><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">&nbsp;sostiene</span><span class="TrackChangeTextDeletionMarker TrackedChange SCXW238775596 BCX8 TextRun NormalTextRun TrackChangeTextDeletion" lang="IT-IT">&nbsp;</span><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">l’adeguamento delle soluzioni informatiche SUAP alle Specifiche Tecniche, al fine di fornire una corretta interpretazione delle stesse durante la fase di realizzazione degli interventi.</span></p> <p class="text-align-justify Paragraph SCXW238775596 BCX8"><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">Con l’introduzione di questo nuovo strumento di e-ticketing, l’Agenzia dimostra il suo impegno nel migliorare continuamente i servizi offerti e nel supportare le amministrazioni e le imprese.</span></p> <p class="text-align-justify Paragraph SCXW238775596 BCX8"><span class="TextRun SCXW238775596 BCX8 NormalTextRun" lang="IT-IT">Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/it/notizie/e-online-il-servizio-di-help-desk-il-progetto-suap" target="_blank">AGID</a></span></p> Wed, 25 Sep 2024 10:07:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-il-servizio-di-help-desk-AgID/ 2024-09-25T10:07:53Z Guida all’adeguamento alle nuove specifiche di interoperabilità SSU (SUAP) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Guida-alladeguamento-alle-nuove-specifiche-di-interoperabilita-SSU-SUAP/ <p style="margin: 0cm;">E' disponibile nella sezione “<a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/?materiali_id=14" target="_blank">Materiali Utili</a>” la “<a href="https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/DFP/Avviso_Comuni/Lineeguida_All1_Guida%20all%20adeguamento%20alle%20nuove%20specifiche.pdf" target="_blank">Guida all’adeguamento alle nuove specifiche di interoperabilità SSU (SUAP)</a>, definito dal decreto ministeriale del 26 settembre 2023, pubblicato in GU il 25 novembre 2023, recante “<em>Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)</em>”.</p> <p style="margin: 0cm;">La guida, redatta nell’ambito del progetto “<em>Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)</em>” è stata realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica, con lo scopo di offrire ai Comuni, alle pubbliche amministrazioni interessate e agli Enti coinvolti nei procedimenti SUAP, le informazioni utili di supporto funzionali al processo di adeguamento alle specifiche tecniche per gli enti coinvolti.</p> <p style="margin: 0cm;">Il documento introduce il modello organizzativo del sistema degli <strong>Sportelli Unici SSU</strong>, composto da Front-Office SUAP, Back-Office SUAP e Back-Office Enti Terzi. Illustra anche la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), progettata per garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi informativi. Viene poi descritto il <strong>Catalogo SSU</strong>, un archivio centralizzato che funge da fonte informativa condivisa. Il Catalogo raccoglie informazioni sui procedimenti, gli stati di avanzamento, le amministrazioni coinvolte e le componenti informatiche utilizzate, offrendo una visione completa e trasparente dei processi in corso. Infine, viene spiegata la procedura di candidatura, attuazione e gestione degli&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">Avvisi per il finanziamento dell’adeguamento</a>, attraverso la piattaforma PA digitale 2026, nonché le tempistiche per l’avvio e la conclusione dei progetti ammessi.</p> <p style="margin: 0cm;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm;">Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/materiali-utili/?materiali_id=14" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica – Sportelli Unici</a></p> Wed, 25 Sep 2024 09:54:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Guida-alladeguamento-alle-nuove-specifiche-di-interoperabilita-SSU-SUAP/ 2024-09-25T09:54:21Z TAXI e NCC, aperte le iscrizioni al registro elettronico nazionale RENT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/TAXI-e-NCC-aperte-le-iscrizioni-al-registro-elettronico-nazionale-RENT/ <p>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – si legge in una nota pubblicata sul sito del&nbsp;<strong>Ministero delle infrastrutture e</strong>&nbsp;dei trasporti – ha emanato una&nbsp;<a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-09/Circolare_24135_06-09-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">circolare che chiarisce le modalità</a>&nbsp;di accesso, iscrizione, e richiesta di assistenza al RENT – Registro Elettronico NCC TAXI.</p> <p>Il RENT è il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC), con autovettura, motocarrozzetta o natante. Da oggi sarà possibile presentare la domanda di iscrizione al registro, che entra nella sua fase di prima applicazione.</p> <p>L’istanza di iscrizione al registro deve essere presentata&nbsp;<strong>entro il 30 settembre 2024</strong>, dichiarando la sezione a cui ci si intende iscrivere – tra quelle per le abilitazioni relative ai taxi, agli NCC o ai natanti – e indicando i dati anagrafici e quelli relativi alle licenze o autorizzazioni. Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, e non oltre il 14 novembre 2024, il Mit concluderà la prima fase istruttoria, trasmettendo eventuali richieste di integrazione documentale. All’esito positivo della procedura di iscrizione, gli UMC o gli Studi di Consulenza Automobilistica rilasceranno un apposito tagliando alle imprese, che saranno definitivamente iscritte nel RENT a far data dal 2 gennaio 2025.</p> <p>Fino a tale data, che segna il termine della fase di prima applicazione, potranno accedere al RENT:&nbsp;</p> <ul> <li>dal 9 settembre 2024, attraverso SPID livello 2 o CIE, le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea, previa presentazione di domanda da parte del legale rappresentante dell’impresa;</li> <li>dal 16 settembre 2024, attraverso credenziali istituzionali, i soggetti muniti di delega per le cooperative di produzione e lavoro, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consorzi previsti dalla legge n. 21/1992, e gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.</li> </ul> <p>Il RENT, finalizzato a realizzare un quadro complessivo delle licenze e autorizzazioni Taxi ed NCC su tutto il territorio nazionale, si inserisce in un quadro di attività del Ministero per migliorare i servizi a vantaggio dei cittadini.</p> <p><a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-09/Circolare_24135_06-09-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La circolare n. 24135 del 6 settembre 2024</a></p> <p><a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-09/Allegato_Circolare_24135_GuidaRapida_RENT.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Allegato alla circolare</a>&nbsp;–&nbsp;guida rapida all’inserimento delle richieste di iscrizione al RENT</p> <p>Fonte:<a href="https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/taxi-e-ncc-aperte-le-iscrizioni-al-registro-rent" target="_blank">MIT</a></p> Wed, 25 Sep 2024 09:46:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/TAXI-e-NCC-aperte-le-iscrizioni-al-registro-elettronico-nazionale-RENT/ 2024-09-25T09:46:25Z La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e delle locazioni (BDSR) è ufficiale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Banca-Dati-nazionale-delle-Strutture-Ricettive-e-delle-locazioni-BDSR-e-ufficiale/ <p>Il&nbsp;<a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">ministero del Turismo italiano</a> ha lanciato la Bdsr – Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, piattaforma tramite la quale è possibile ottenere il CIN – Codice identificativo nazionale.</p> <p>La Banca Dati Strutture Ricettive introduce parametri omogenei su base nazionale, con l'effetto di semplificare l'attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali.<br />Il CIN è un codice alfanumerico obbligatorio per legge per le strutture che si occupano di ospitalità turistica, sia alberghiere che extra alberghiere, esercitanti attività di impresa o no.</p> <p>Come spiegato sul portale della Bdsr, il CIN è obbligatorio per:</p> <ul> <li>titolari e gestori delle strutture ricettive, sia alberghiere che extra alberghiere</li> <li>locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche</li> <li>locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate ad affitti brevi turistici.<br />I religiosi che ospitano nelle loro strutture gratuitamente non devono invece ottemperare a questo obbligo, anche se ricevono libere donazioni per la loro ospitalità.</li> </ul> <p>Per avanzare la richiesta del CIN, il primo passo è andare sul portale della Bdsr a questo link <a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank">https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/</a>. L’home page offre anche la possibilità di cercare un CIN già esistente, a tutela del cittadino consumatore che può così accertarsi di rivolgersi a una struttura in regola, sia di accedere a un’area riservata alla PA, Regioni e Comuni, per il controllo dei dati delle strutture dei propri territori. L’imprenditore o il locatore che desidera ottenere il CIN deve invece cliccare sul primo link “ottieni CIN”.</p> <p>Per accedere è necessario utilizzare&nbsp;<a href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/a-che-punto-e-il-sistema-pubblico-dell-identita-digitale-e-a-che-serve/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Spid</a>&nbsp;o la&nbsp;<a href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/identita-digitale/cie-carta-didentita-elettronica-tutti-gli-usi-e-come-scegliere-il-provider/" target="_blank" data-wpel-link="internal">CIE</a>.</p> <p>In caso di problemi, il ministero del Turismo ha messo a disposizione sul portale della Bdsr alcuni manuali per l’utilizzo, oltre a fornire indicazioni per contattare gli operatori del dicastero tramite contact center.</p> <p>Per approfondire:<a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/cin/?utm_campaign=agenda_nl_base_20240907&amp;utm_source=agenda_nl_base_20240907&amp;utm_medium=email&amp;sfdcid=0030O00002Td7VmQAJ" target="_blank">Agenda digitale</a>,<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/" target="_blank">Ministero del Turismo</a></p> Mon, 23 Sep 2024 13:04:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Banca-Dati-nazionale-delle-Strutture-Ricettive-e-delle-locazioni-BDSR-e-ufficiale/ 2024-09-23T13:04:15Z In dirittura d'arrivo la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e locazioni brevi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-dirittura-darrivo-la-Banca-dati-nazionale-delle-strutture-ricettive-e-locazioni-brevi/ <p>La fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) definita con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si avvia a conclusione.</p> <p>Il Ministero del Turismo assegnerà tramite apposita procedura automatizzata un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi della <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&amp;legge=21&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">L.R. 21/2016</a>.</p> <p>Tale piattaforma digitale, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, sarà operativa ai fini del rilascio (CIN) <a href="https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/" target="_blank"><strong>presumibilmente dal 1° settembre 2024 online qui</strong></a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 26 Aug 2024 08:41:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-dirittura-darrivo-la-Banca-dati-nazionale-delle-strutture-ricettive-e-locazioni-brevi/ 2024-08-26T08:41:03Z Nozione di manufatto precario https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-manufatto-precario/ <p>In base all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. n. 380 del 2001, è qualificabile come nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”; il successivo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del medesimo articolato normativo, include, invece, nell'attività edilizia libera “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”; da tali previsioni la giurisprudenza ha desunto la nozione di opera precaria, non soggetta a titolo abilitativo; in particolare, si è affermato che: “in ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel senso che <strong>per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale</strong>, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie”; è pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di “tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, […] ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”; <strong>la natura precaria di un manufatto, non può, quindi, essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo</strong>, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo; nello stesso senso, è stato chiarito che “la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto....</p> Tue, 20 Aug 2024 06:53:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-manufatto-precario/ 2024-08-20T06:53:12Z Realizzazione prima della decadenza del permesso di costruire di opere non completate https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-prima-della-decadenza-del-permesso-di-costruire-di-opere-non-completate/ <p>In caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no; - nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire; - qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire; - qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.; - è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica” (segnalazione M. Grisanti)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto:</p> Tue, 20 Aug 2024 06:47:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-prima-della-decadenza-del-permesso-di-costruire-di-opere-non-completate/ 2024-08-20T06:47:36Z Concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00012/ <p><strong>Evitare ulteriori proroghe e rinnovi automatici</strong>, ricorrendo invece «a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali». E’ il richiamo inserito in una segnalazione che l’Antitrust ha inviato all’<strong>Anci e alla Conferenza Stato-Regioni</strong>, in cui si sottolinea che «il continuo ricorso» alle proroghe viola i principi della concorrenza e «favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari».</p> <p>L’Autorità <strong>sollecita quindi gli enti</strong> «affinché tutte le <strong>procedure selettive</strong> per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima» e affinché l’assegnazione «avvenga <strong>non oltre il 31 dicembre 2024</strong>».</p> <p>Il concetto di scarsità «deve essere interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della 'quantità' del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti. Ciò considerando che, ancora oggi, i dati del Sistema informativo del demanio marittimo - richiamati anche dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - attestano l'esistenza di una percentuale di occupazione delle coste molto elevata, viste le zone di spiaggia libera che non risultano fruibili e tenuto conto dei limiti quantitativi massimi di costa che può essere oggetto di concessione previsti in molte Regioni».</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agcm.it/pubblicazioni/bollettino-settimanale/2024/32/Bollettino-32-2024" target="_blank">AGCM, Bollettino n. 32 del 12 agosto 2024, Segnalazione AS2029</a></p> Tue, 13 Aug 2024 06:58:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00012/ 2024-08-13T06:58:30Z Manomissione di suolo pubblico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manomissione-di-suolo-pubblico/ <div class="testi_Interni">L'intervento di <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manomissione-suolo-pubblico-comunale/?mdc=20202;20203;20204;550221&amp;ambito=SUAP" target="_blank">manomissione di suolo pubblico </a>comunale è soggetto&nbsp;a domanda unica al SUAP o al SUE, lo prevedono l'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285">art. 25 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285</a>.</div> <p>La&nbsp;domanda è corredata dai nulla osta/pareri rilasciati dal Gestore territoriale della rete di distribuzione gas e&nbsp;da Telecom Italia, Enel Distribuzione, Insiel Infrastrutture, Snam Rete gas, Gestori di Fibra ottica/banda larga, Consorzi Bonifica, Gestori del servizio idrico integrato, per tutti i sottoservizi potenzialmente esistenti nel tratto oggetto di manomissione, all'atto dell'istanza o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>I nulla osta/pareri sono obbligatori e vincolanti e&nbsp;dimostrano che&nbsp;è stato attivato&nbsp;un confronto con i Gestori dei sottoservizi.</p> <p>Il modulo 'A46W' è stato pertanto aggiornato con una nuova sezione "<em>Elenco delle interferenze</em>" identificata da un apposito gruppo di lavoro formato da esperti di questa particolare materia.</p> <p>I privati/enti pubblici devono:</p> <ol> <li>richiedere il nulla-osta/prescrizioni al gestore territoriale della rete di distribuzione per "<em>Lavori interferenti con infrastrutture del servizio di distribuzione del gas</em>", sia in caso di presenza che di assenza rete, per la corretta gestione delle interferenze tra le reti e impianti gas esistenti e le nuove opere, secondo la Norma UNI 10576 “<em>Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo</em>”</li> <li>richiedere il nulla-osta/prescrizioni al gestore nazionale SNAM RETE GAS per lavori interferenti con infrastrutture del servizio di trasporto nazionale del gas, come indicato dal Decreto 17 aprile 2008 allegato A art. 1, comma 5</li> <li>richiedere il nulla-osta/prescrizioni a Telecom Italia, Enel Distribuzione, gestori territoriali di distribuzione energia elettrica, Insiel Infrastrutture, Gestori del servizio idrico integrato, Consorzi Bonifica, Gestori di Fibra ottica/banda larga e per tutti i sottoservizi non indicati ma potenzialmente esistenti nel tratto oggetto di manomissione, all'atto dell'istanza. Il nominativo del/dei Gestori di Fibra ottica/banda larga va richiesto al Comune che ne ha autorizzato i lavori di posa con manomissione e occupazione del suolo pubblico</li> <li>inviare all’<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-friuli-venezia-giulia/11-friuli-venezia-giulia/133-documenti-friuli-venezia-giulia">Ispettorato Territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT</a>), dichiarazione asseverata, relazione dettagliata e documentazione progettuale previste ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii” (per interventi costruzione, modifiche e spostamenti di condutture di energia elettrica e/o di tubazioni metalliche sotterrate).</li> </ol> <p>&nbsp;</p> Mon, 12 Aug 2024 13:45:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manomissione-di-suolo-pubblico/ 2024-08-12T13:45:06Z Energia, le nuove procedure amministrative sulle rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Energia-le-nuove-procedure-amministrative-sulle-rinnovabili/ <p>Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento reca la firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione&nbsp;Paolo Zangrillo, del Ministro per le Riforme Istituzionali&nbsp;Maria Elisabetta Alberti Casellati&nbsp;e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica&nbsp;Gilberto Pichetto.</p> <p>Lo schema – si legge in una nota del Ministero per la Pubblica Amministrazione – individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.</p> <p>È un provvedimento che risponde agli obiettivi di semplificazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili).</p> <p>Sono tre i “binari” individuati dallo schema, a seconda della tipologia, della dimensione e della localizzazione degli impianti: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata o l’Autorizzazione unica.</p> <p>Il nuovo provvedimento dispone che l’attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).</p> <p>La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.</p> <p>L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore. Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-08-2024/energia-cdm-passa-lo-schema-di-riferimento-le-procedure-amministrative" target="_blank">Ministero per la Pubblica Amministrazione</a></p> Fri, 09 Aug 2024 10:07:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Energia-le-nuove-procedure-amministrative-sulle-rinnovabili/ 2024-08-09T10:07:59Z PNRR: bollinato il disegno di legge annuale sulla concorrenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/PNRR-bollinato-il-disegno-di-legge-annuale-sulla-concorrenza/ <p>È stato&nbsp;<strong>bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato</strong>&nbsp;il Disegno di Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (DDL Concorrenza), approvato il 26 luglio 2024 dal Consiglio dei ministri, che contiene, tra l’altro, primi interventi ad hoc per le Startup innovative, altri seguiranno con successivi provvedimenti.</p> <p>Rispettata la cadenza annuale del Ddl per la concorrenza, previsione introdotta nel 2009 ma rimasta inapplicata fino all’inizio dell’attuale legislatura. Quello approvato oggi è infatti il&nbsp;quarto disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza, dopo quelli del 2017, 2022 e dell’anno scorso.</p> <p>Il Ddl – si legge in una nota pubblicata sul sito istituzionale del MIMIT – si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”: all’approvazione annuale di una “Legge sulla concorrenza” risulta infatti subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito dello stesso&nbsp;PNRR.</p> <p>Di seguito gli&nbsp;ambiti di intervento&nbsp;del disegno di legge:</p> <p><strong>Dehors</strong>:<br />Più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni, più sviluppo per l’Italia. Questi i quattro pilastri della norma contenuta nel Ddl Concorrenza che riforma i dehors. Il provvedimento, infatti, stabilisce regole certe ponendo fine alla giungla che caratterizza il settore, incentiva gli investimenti migliorando la ricettività e il decoro urbano.<br />Nello specifico, il Ddl stabilisce che <strong>entro un anno dall’entrata in vigore della legge</strong> <strong>è prevista l’emanazione di un decreto legislativo</strong>, su proposta del Mimit e di concerto con i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Pubblica Amministrazione, del Turismo e delle Infrastrutture, <strong>per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività</strong>.<br />Si prevede, inoltre, che i Comuni adeguino i propri Regolamenti per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.<br /><strong>Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.</strong></p> <p><br /><strong>Portabilità scatole nere:</strong><br />Con l’obiettivo di favorire la mobilità della domanda in ambito assicurativo e di ridurre il fenomeno della fidelizzazione forzata e, conseguentemente di aumentare la concorrenza e ridurre i costi, è fatto divieto alle imprese assicuratrici di prevedere clausole contrattuali che impediscano o limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell’attività di circolazione dei veicoli a motore (la cosiddetta scatola nera) o penali in caso di restituzione dopo la scadenza.<br />Viene stabilito un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere che il consumatore potrà richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all’impresa che gestisce i dispositivi elettronici. Si tratta, a titolo di esempio, della percorrenza complessiva, la percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse, l’orario diurno o notturno di percorrenza negli ultimi 12 mesi. I dati dovranno essere forniti con modalità di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per garantire così la continuità del servizio di trattamento dei dati alla nuova compagnia assicurativa che, per poterli usare, dovrà versare un compenso una tantum a favore dell’impresa che gestisce il dispositivo elettronico.<br />Prevista l’istituzione di un sistema informativo, sottoposto alla vigilanza di IVASS, sui rapporti assicurativi non obbligatori al fine di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.<br />I costi relativi alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo antifrode sono completamente a carico delle imprese assicurative partecipanti.</p> <p><br /><strong>Trasporto pubblico non di linea:</strong><br />Per fronteggiare il grave fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, quindi di <strong>taxi e Ncc</strong>, si prevede l’applicazione di <strong>sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei conducenti.</strong><br />I <strong>Comuni potranno accedere al registro</strong> verificando la veridicità dei dati e comunicare al Ministero dei Trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati. Ciò consentirà anche una ricognizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun Comune.<br />Vengono inoltre razionalizzate e allineate le sanzioni previste in materia di trasporto pubblico non di linea, sia che si tratti di taxi che di noleggio con conducente.</p> <p><br /><strong>Monitoraggio e rilevazione prezzi:</strong><br />Viene resa più funzionale l’attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe effettuata dalle Camere di Commercio, attribuendo al Garante per la sorveglianza dei prezzi il potere di individuare i prodotti da sottoporre a controllo.<br />Al fine di coordinare al meglio la suddetta attività si prevede, inoltre, che il Garante adotti specifiche linee guida per individuare modalità omogenee di rilevazione dei prezzi quali, a titolo esemplificativo, le cadenze temporali.</p> <p><br /><strong>Shrinkflation</strong>:<br />Viene introdotta una misura di contrasto al fenomeno della cosiddetta “shrinkflation”, la pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto, pur mantenendo inalterato il confezionamento, che determina, di fatto, un correlato aumento del prezzo per unità di misura. A tal fine viene previsto un obbligo di informazione in favore del consumatore che prevede l’apposizione di una specifica etichetta nel prodotto esposto.</p> <p><br /><strong>Startup innovative:</strong><br />Implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).<br />Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.<br />Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.</p> <p><strong>Fonte</strong>:&nbsp;<a href="https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/concorrenza-bollinato-ddl-con-primi-interventi-su-startup" target="_blank">MIMIT</a></p> Thu, 08 Aug 2024 06:55:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/PNRR-bollinato-il-disegno-di-legge-annuale-sulla-concorrenza/ 2024-08-08T06:55:45Z Incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per NCC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-NCC/ <p>In via preliminare, la sentenza ha chiarito che la recente adozione del decreto n. 203 del 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce la “piena operatività” dell’anzidetto registro informatico a decorrere da centottanta giorni dalla sua pubblicazione, «non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa» in ragione della sua «struttura», a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.<br /><br />E ciò in quanto è proprio la configurazione della disposizione censurata che ha consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica.<br /><br />È quindi rimasta del tutto inascoltata – ha osservato la sentenza – la preoccupazione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione».<br /><br />La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «<strong>un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività</strong>».<br /><br />I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui <strong>la forte carenza dell’offerta</strong>» – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo – generata dal potere conformativo pubblico <strong>ha indebitamente compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese</strong>».</p> <p><a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sentenza n.137</a>/2024</p> <p>Fonte:</p> Thu, 01 Aug 2024 12:38:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incostituzionale-il-divieto-di-rilasciare-nuove-autorizzazioni-per-NCC/ 2024-08-01T12:38:41Z Impresa Italia: online nuove funzioni per l’App dedicata alle imprese https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impresa-Italia-online-nuove-funzioni-per-lApp-dedicata-alle-imprese/ <div class="interface"> <div class="fontsize"> <p>L’app Impresa Italia, la versione mobile dell’omologa applicazione web del sistema camerale, si aggiorna e propone nuove funzioni alle imprese italiane. L’applicazione permette di accedere gratuitamente ai principali documenti della propria azienda disponibili nel Registro Imprese come la visura, l’atto costitutivo, le ultime annualità di bilancio ma anche monitorare lo stato delle pratiche inviate al Registro Imprese e al SUAP o, novità rilevante, effettuare il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio.</p> </div> </div> <div id="sizetext"> <p>Il rilascio di nuove funzioni sarà continuo come un innovativo servizio di notifiche personalizzate che permetterà agli imprenditori di essere aggiornati su eventi di rilevanza per l’impresa come le opportunità disponibili o le prossime scadenze in merito ad adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio. Per accedere all’app è necessaria l’identità digitale, SPID o CIEID, che può essere richiesta gratuitamente anche a Infocamere tramite l’apposito&nbsp;<a href="https://id.infocamere.it/">portale</a>.</p> <p><strong>Sei un imprenditore?&nbsp;</strong>Scarica l’app&nbsp;<strong>impresa italia</strong>&nbsp;e accedi gratuitamente alle informazioni e ai documenti ufficiali della tua impresa:&nbsp;<strong>visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche</strong>&nbsp;e altre informazioni sempre a portata di mano. Attraverso l’APP, avrai accesso immediato ai documenti, ai certificati e alle informazioni rilevanti per la tua attività imprenditoriale e, ovunque ti trovi, potrai consultare i dati d’impresa direttamente dal tuo dispositivo mobile.</p> <p><strong>Accedere è semplice.&nbsp;</strong>Usa la tua&nbsp;<strong>identità digitale (SPID, CNS)</strong>, se<strong>&nbsp;</strong>ancora non ce l’hai, puoi richiederla: online su&nbsp;<a href="https://id.infocamere.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>id.infocamere.it</strong></a>&nbsp;oppure allo sportello della tua Camera di Commercio o agli altri gestori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.</p> <p><strong>Cosa trovi in&nbsp;impresa italia?&nbsp;</strong>Le informazioni, gli atti e i documenti della tua impresa come: visure, bilanci, fascicolo d’impresa, lo stato delle pratiche del Registro Imprese e delle pratiche SUAP. Le comunicazioni e le notifiche trasmesse se alla tua impresa è stato attribuito un domicilio digitale d’ufficio ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. Maggiori dettagli sul&nbsp;<a href="https://impresa.italia.it/">sito</a>&nbsp;di Impresa Italia.</p> <p>Fonte: Impresa Italia</p> </div> Thu, 01 Aug 2024 07:29:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impresa-Italia-online-nuove-funzioni-per-lApp-dedicata-alle-imprese/ 2024-08-01T07:29:32Z Comunicazione ufficiale di operatività del Catalogo SSU https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comunicazione-ufficiale-di-operativita-del-Catalogo-SSU/ <p>In data 26/07/2024, con la pubblicazione sul <a href="https://www.impresainungiorno.gov.it/news/-/asset_publisher/vUAqZ25uhf2X/content/suap-ssu-operativita-della-componente-catalogo?inheritRedirect=false" target="_blank">portale impresainungiorno.gov.it</a>, Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, ha comunicato l’operatività della componente Catalogo del Sistema informatico degli Sportelli Unici.</p> <p>La realizzazione della componente tecnologica del Catalogo è stata comunicata da Unioncamere al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al Ministro della Pubblica Amministrazione in data 1° febbraio 2024; inoltre è stato comunicato l’esito positivo del collaudo dal Dipartimento della funzione pubblica con nota del 5 luglio 2024.</p> <p>Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023, pubblicato in G.U. in data 25 novembre 2023, <strong>decorrono, dal mese di luglio 2024, i dodici mesi</strong> previsti per <strong>l’attuazione delle specifiche tecniche </strong>che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento che, a norma di legge, devono dotarsi di sistemi informatici che implementano rispettivamente le componenti informatiche di Front Office SUAP, Back Office SUAP e Back Office Enti Terzi conformi alle nuove Specifiche tecniche sottoposte a verifica di conformità.</p> <p><strong>Per Approfondire:&nbsp;</strong><a class="fui-Link ___1rxvrpe f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-26-settembre-2023-suap-specifiche-tecniche-delle-modalita-telematiche-di-comunicazione-e-trasferimento-dati" href="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-26-settembre-2023-suap-specifiche-tecniche-delle-modalita-telematiche-di-comunicazione-e-trasferimento-dati" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023</a></p> <p>Fonte:</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 01 Aug 2024 06:45:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Comunicazione-ufficiale-di-operativita-del-Catalogo-SSU/ 2024-08-01T06:45:48Z Piano di classificazione acustica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-di-classificazione-acustica/ <p>Secondo quanto previsto dalla L. n. 447/95, il piano di classificazione acustica suddivide il territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista acustico, e ciò all’esito di una analisi tecnica eseguita dalla amministrazione comunale; si tratta di un atto che ha carattere tecnico e politico, insieme, poiché tiene conto degli obiettivi ambientali che si prefigge l’amministrazione comunale, i quali possono essere anche quelli di ottenere un progressivo miglioramento delle caratteristiche acustiche di alcune zone di territorio, in funzione di quelli che sono anche i programmi di sviluppo della città; il piano, dunque, non si limita a prendere atto delle attuali caratteristiche del territorio comunale, dal punto di vista acustico, ma pianifica anche gli obiettivi ambientali, e in conseguenza suddivide il territorio comunale in porzioni a ciascuna delle quali assegna una delle classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, il quale, per ognuna delle classi, prevede i valori massimi diurni di emissione e di immissione, oltre al c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo). Tenuto conto di quanto sopra è evidente che il piano di classificazione acustica è idoneo a conformare immediatamente l’uso della proprietà privata, nel senso che individua subito, senza alcun ulteriore accertamento, i livelli massimi di rumore che una determinata proprietà può generare: esattamente come uno strumento urbanistico individua immediatamente le possibili forme di utilizzazione di un fondo. Ai fini della impugnazione non conta la consapevolezza che il proprietario abbia del livello di rumore che l’uso attuale del fondo è in grado di generare: conta invece il fatto che il piano di classificazione acustica individua subito dei limiti precisi, e quindi è onere del proprietario attivarsi immediatamente per verificare se tali limiti siano compatibili con i propri interessi, impugnando all’occorrenza il piano di classificazione acustica nel termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 26 Jul 2024 17:05:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-di-classificazione-acustica/ 2024-07-26T17:05:33Z Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-BDSR/ <p>Dal 24 luglio, la fase sperimentale della&nbsp;<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/">Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR)</a>&nbsp;includerà anche la Liguria e la Sardegna, oltre ad Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto. Nel corso delle prossime settimane, sul sito del Ministero verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sull’attivazione del servizio nelle altre Regioni e Province Autonome, fino a coprire gradualmente l’intero territorio nazionale.</p> <p>Tramite la piattaforma è possibile richiedere il&nbsp;<strong>Codice Identificativo Nazionale (CIN),</strong>&nbsp;da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.</p> <p><strong>Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni</strong>&nbsp;ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.</p> <p>Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. L’acquisizione del CIN sarà obbligatoria entro i termini chiariti nelle&nbsp;<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/">FAQ</a>&nbsp;dedicate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 26 Jul 2024 16:59:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-BDSR/ 2024-07-26T16:59:39Z Pubblicato il DLgs che semplifica i controlli sulle attività economiche svolti dalle PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicato-il-DLgs-che-semplifica-i-controlli-sulle-attivita-economiche-svolti-dalle-PA/ <p>Nella&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/18/24G00121/sg" target="_blank">GU n. 167 del 18 luglio 2024</a> è stato pubblicato il D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103 riguardante la <em>semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, comma 1, della L. 5 agosto 2022, n. 118</em>.<br />Le disposizioni del decreto vengono applicate ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni.<br />Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli.</p> <p>Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.<br />A tal fine, viene istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito alla protezione ambientale, all’igiene e salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla tutela della fede pubblica e alla sicurezza dei lavoratori.<br />Il&nbsp;provvedimento entra in vigore il 2 agosto 2024</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 25 Jul 2024 14:00:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicato-il-DLgs-che-semplifica-i-controlli-sulle-attivita-economiche-svolti-dalle-PA/ 2024-07-25T14:00:46Z Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale-PAUR https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-Autorizzatorio-Unico-Regionale-PAUR/ <p>Il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende. Il PAUR rappresenta un quid pluris rispetto alla VIA, ma, allo stesso tempo non ha la capacità di sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi, che si limita a ricomprendere al suo interno.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:34:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-Autorizzatorio-Unico-Regionale-PAUR/ 2024-07-11T15:34:48Z Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-localizzativi-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ <p>Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:31:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-localizzativi-degli-impianti-di-telefonia-mobile/ 2024-07-11T15:31:54Z Autonomia tra VIA ed AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-tra-VIA-ed-AIA/ <p>Il rilascio della V.i.a. non consente di ritenere “autorizzato” il progetto, in caso di mancato rilascio dell’A.I.A. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva. Il giudizio espresso in sede di VIA può essere superato nel procedimento AIA, trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, tali da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Inoltre, la circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale tendano a formare un 'unicum' non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell’AIA sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che impone l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:28:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-tra-VIA-ed-AIA/ 2024-07-11T15:28:03Z Diritto di accesso in materia edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diritto-di-accesso-in-materia-edilizia/ <p>Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti. Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal quisque de populo, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicché, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 11 Jul 2024 15:22:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diritto-di-accesso-in-materia-edilizia/ 2024-07-11T15:22:53Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, pubblicati gli avvisi di finanziamento per adeguamenti tecnologici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-adeguamenti-tecnologici/ <p>Il&nbsp;portale regionale SUAP-SUE sarà sottoposto ad una completa rivisitazione, così come tutti gli altri portali, indipendentemente da chi li abbia realizzati (INFOCAMERE, Software house delle regioni, fornitori privati).</p> <p>Non è una semplice possibilità, è un <strong>obbligo </strong>che deriva dal Decreto Interministeriale recante “<em>Modifiche dell'allegato tecnico del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=" target="_blank">decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</a>, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP)”<strong> (</strong></em><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank"><strong><em>GU Serie Generale n.276 del 25-11-2023</em></strong></a><strong><em>)”.</em></strong></p> <p>L’adeguamento dei portali SUAP-SUE esistenti ai nuovi standard previsti dall’Allegato tecnico al DPR 160/2010 è finanziato dal subinvestimento PNRR 2.2.3 "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici".</em></p> <p>Il 10 luglio sono stati infatti pubblicati sul sito PA DIGITALE 2026 2 distinti Avvisi, per finanziare l'adeguamento delle piattaforme gestite da 9 Regioni, tra le quali la Regione Friuli Venezia Giulia e l'adeguamento&nbsp;delle piattaforme gestite dai Comuni titolari di piattaforma propria.</p> <p>La domanda di candidatura può essere presentata online sulla piattaforma entro le ore 23:59 del 25 settembre 2024.</p> <p><a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi" target="_blank">Informazioni complete e documenti per la partecipazione sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.</a></p> Thu, 11 Jul 2024 09:17:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-adeguamenti-tecnologici/ 2024-07-11T09:17:42Z Campeggi mobili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggi-mobili/ <p>Durate l'estate, soprattutto nelle zone montane, ci si imbatte nei&nbsp;cosiddetti campeggi mobili.</p> <p>I&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&amp;legge=21&amp;ID=art31&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">campeggi mobili</a> sono costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili.</p> <p>I campeggi mobili sono organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.</p> <p>Queste attività coinvolgono solitamente persone&nbsp;minorenni accompagnate da un coordinatore.</p> <p>L'<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&amp;legge=21&amp;ID=art31&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">apertura di campeggi mobili è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</a> nel rispetto delle norme esistenti a tutela <strong>dell'ambiente</strong> e di quelle riguardanti la <strong>pubblica sicurezza</strong>. La normativa regionale infatti si preoccupa di due aspetti:</p> <ol> <li><strong>impatto ambientale</strong>: l’installazione di strutture temporanee può avere un impatto sull’ambiente circostante. Questo può includere la distruzione della vegetazione locale, la perturbazione della fauna selvatica e l’alterazione del paesaggio naturale;</li> <li><strong>sicurezza</strong>: ci possono essere rischi legati alla sicurezza, come incendi, frane o inondazioni. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza e assicurarsi che il sito del campeggio sia sicuro.</li> </ol> <p>Considerati i rischi climatici degli ultimi anni che hanno inciso pesantemente su questi 2 delicati aspetti, a decorrere dalla dato odierna, il procedimento “<strong>Campeggi mobili – Apertura</strong>” è stato modificato come segue:</p> <ul> <li>nella sezione “specifiche” del modulo B37W sono state aggiunte le coordinate dei punti del poligono dell'area di campeggio e il numero di telefono del responsabile del campo</li> <li>lo Sportello unico per le attività produttive invierà a&nbsp;SCIA, oltre che all’ufficio comunale competente per materia, anche agli Ispettorati Forestali competenti per territorio e al Servizio caccia e risorse ittiche della regione (agricoltura@certregione.fvg.it)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> Wed, 10 Jul 2024 05:34:01 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggi-mobili/ 2024-07-10T05:34:01Z I saldi estivi al via sabato 6 luglio 2024 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-saldi-estivi-al-via-sabato-6-luglio-2024/ <p>In FVG i saldi possono essere effettuate nel periodo compreso tra il primo sabato di luglio ed il 30 settembre; iniziano pertanto,&nbsp;come di consueto, sabato 6 luglio.</p> <p>L'art.&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&amp;legge=0029&amp;id=art34&amp;fx=art" target="_blank">34 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29</a> prevede infatti che: "Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."</p> <p>La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.</p> <p>È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.</p> Wed, 03 Jul 2024 05:54:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/I-saldi-estivi-al-via-sabato-6-luglio-2024/ 2024-07-03T05:54:22Z Limitazioni alla installazione di impianti di telecomunicazioni in parchi e riserve nazionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limitazioni-alla-installazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-in-parchi-e-riserve-nazionali/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>L’art. 43 del D. L.vo 259/2003 non prevede che gli impianti di telecomunicazione, e le relative infrastrutture, debbano essere sempre autorizzati anche nei parchi e riserve nazionali: la norma in questione si limita ad affermare che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture debbono essere esaminate senza indugio, nel corso di procedimenti semplici, efficaci, trasparenti e non discriminatori, richiamando, al comma 5, le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali; la norma, poi, distingue il caso in cui il richiedente sia un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica da quello in cui il richiedente sia un fornitore di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, per riservare solo alle prime la possibilità di installarsi anche all’interno di parchi e riserve nazionali e nei territori di protezione esterna dei parchi. Le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso l'art. 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. Il fatto che gli impianti di telecomunicazione costituiscano opere di pubblica utilità non costituisce, insomma, un lasciapassare generale e incondizionato a che possano essere installati in qualsivoglia sito del territorio: l’art. 43 del D. L.vo 259/2003 implicitamente afferma che un impianto di telecomunicazione può, all’occorrenza, essere installato anche in zona protetta, ma a condizione che l’intervento sia compatibile con le misure di protezione ambientale.</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Tue, 02 Jul 2024 09:18:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limitazioni-alla-installazione-di-impianti-di-telecomunicazioni-in-parchi-e-riserve-nazionali/ 2024-07-02T09:18:41Z Concessione di suolo pubblico e inquinamento acustico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessione-di-suolo-pubblico-e-inquinamento-acustico/ <p>L’ordinamento consente la coesistenza di più discipline regolamentari, quando ne siano diversi l’oggetto e le finalità, come appunto nel caso di regolamenti destinati, l’uno, a fissare i limiti di inquinamento acustico delle zone comunali, e l’altro, a regolare i vincoli cui subordinare la concessione di suolo pubblico. Di questi ultimi, il vincolo diretto ad evitare la diffusione in via diretta e la propagazione dall’interno di musica nell’area in concessione ben può essere indipendente dal fatto che il rumore non superi i limiti acustici di zona: invero, con questo vincolo non si impedisce né si rende più difficoltoso l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande cui la concessione di suolo pubblico è strumentale, ma si regolamenta l’occupazione del suolo pubblico asservito, secondo legittime scelte discrezionali dell’amministrazione concedente. Sono riservate alle scelte dell’amministrazione sia l’an che il quomodo della concessione di occupazione di suolo pubblico, notoriamente rientrante tra i provvedimenti maggiormente connotati da profili di discrezionalità amministrativa, sia quanto al rilascio che quanto alle modalità attuative.</p> <p>Leggi tutto....</p> Thu, 27 Jun 2024 06:58:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessione-di-suolo-pubblico-e-inquinamento-acustico/ 2024-06-27T06:58:19Z Vincolo cimiteriale e impossibilità di sanatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale-e-impossibilita-di-sanatoria/ <p>Il cd. vincolo cimiteriale trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265) che, all’articolo 338, vieta di costruire entro un determinato raggio dal perimetro dell’impianto cimiteriale. L’apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo, nonché l’interesse a mantenere un’area di possibile espansione del perimetro cimiteriale. Tale vincolo di inedificabilità deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale, non consentendo, pertanto, di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati, che tale fascia intende tutelare. In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati. Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, lo stesso preclude il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 27 Jun 2024 06:55:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale-e-impossibilita-di-sanatoria/ 2024-06-27T06:55:32Z La proroga delle concessioni balneari nella Regione Siciliana è illegittima https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-proroga-delle-concessioni-balneari-nella-Regione-Siciliana-e-illegittima/ <p>La Corte costituzionale, con la&nbsp;sentenza n. 109&nbsp;pubblicata oggi (N.d R. 24/06/24), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), che hanno previsto la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette<br />concessioni balneari), nonché la proroga alla stessa data del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo.<br />La <strong>questione era stata promossa dal Governo</strong>, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze ad esso riservate dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia e violato l’art. 117, primo comma, Cost., che vincola anche il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia. In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione delle previsioni dell’art. 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, nota anche come “direttiva servizi”, che impone agli Stati membri dell’UE, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine di cui si tratta, secondo il Governo, “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre<br />2033”, pur avendo la legge statale n. 118 del 2022 abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento unionale, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, che prolungavano la proroga fino a quella data, e nonostante le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, nonché quella della Corte di giustizia dell’Unione europea 20 marzo 2023, in causa C-348/22,&nbsp;Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che ha ribadito la contrarietà al diritto UE dei rinnovi automatici delle concessioni aventi ad oggetto l’occupazione del demanio marittimo italiano.<br />In motivazione, la Corte ha sottolineato che le norme siciliane impugnate perpetuano, limitatamente al territorio della Regione Siciliana, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa.<br />In tal modo, ha precisato la Corte, le norme in questione si pongono in contrasto con l’art. 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost. Nel sottolineare che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla&nbsp;presentazione delle domande di proroga, la Corte ha rilevato, in linea con le censure governative, che la rinnovazione anche della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 27 Jun 2024 06:35:10 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-proroga-delle-concessioni-balneari-nella-Regione-Siciliana-e-illegittima/ 2024-06-27T06:35:10Z Linee di indirizzo regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-di-indirizzo-regionali-per-il-rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime/ <p>Approvate dalla Giunta regionale le “<em>Linee di indirizzo per il rilascio di concessioni demaniali marittime</em>”, di competenza della Regione e degli enti delegati, in particolare per finalità turistico-ricreative, per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e cantieristica.</p> <p>Le Linee di indirizzo sono il frutto di un <strong>percorso partecipativo</strong> attuato da un tavolo tecnico attivato dalla Regione con i Comuni costieri delegati e l’Autorità marittima di Trieste, l’Autorità marittima di Monfalcone, l’Agenzia del demanio – sede FVG, e il Provveditorato OOPP – sede di Trieste, finalizzato ad effettuare una ricognizione della situazione esistente e a condividere i contenuti di linee guida per il rilascio di concessioni demaniali marittime</p> <p>&nbsp;</p> <ul class="box-allegati-list"> <li> <div class="news"><a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2024_897/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20897-2024.pdf" target="_blank">Testo integrale della Delibera n 897-2024</a></div> </li> <li> <div class="news"><a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2024_897/Allegato%201%20alla%20Delibera%20897-2024.pdf" target="_blank">Allegato 1 alla Delibera 897-2024</a></div> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/Callari/comunicati/&amp;id=131824&amp;ass=C03&amp;WT.ti=Ricerca%20comunicati%20stampa" target="_blank">Vai al comunicato di ARC/SSA/al</a></p> Tue, 18 Jun 2024 13:16:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-di-indirizzo-regionali-per-il-rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime/ 2024-06-18T13:16:49Z Impianti distributori di carburanti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-distributori-di-carburanti/ <p>In materia di impianti distributori di carburanti, con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività di installazione e di gestione degli impianti sulla base della sola autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Detto passaggio al regime autorizzatorio configura un potere conformativo di tipo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, essendo affidato ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private. Al riguardo il d.lgs. 32/1998 pone due principi: il primo, che è contenuto nell’art. 1, comma 2, per cui l'autorizzazione all’esercizio dell’impianto di carburante è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; il secondo (art. 2, comma 1 -bis) per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Quanto a questa seconda disposizione (art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998) occorre premettere che il mero adeguamento cui fa riferimento la disposizione sta ad intendere che trattasi di una modifica degli strumenti di pianificazione che non richiede la procedura della variante. L'art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998 va interpretato nel senso che consente la localizzazione e l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante in ogni zona del territorio comunale senza necessità di ricorrere ad apposite procedure di variante, ma ciò non impedisce ai Comuni di opporre alla presentazione delle istanze tese alla installazione di impianti di carburanti, in una zona diversa da quella di tipo A, l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 18 Jun 2024 12:47:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-distributori-di-carburanti/ 2024-06-18T12:47:35Z Campeggio in zona vincolata https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggio-in-zona-vincolata/ <p>Il campeggio, insistente in zona tutelata, per essere realizzato deve – già a monte – conseguire l’autorizzazione paesaggistica (in assenza della quale è – nel suo complesso – totalmente e radicalmente illegittimo ); viceversa, anche al fine di garantire la possibilità al gestore di modulare, anno per anno, l’offerta turistica ricettiva del campeggio alle esigenze del mercato, la collocazione temporanea e stagionale di dette strutture – che adempiano esclusivamente a finalità di alloggio transitorio, rimanendo in loco per la sola durata del soggiorno dei vacanzieri, che usufruiscono dei diversi servizi messi a disposizione del campeggio – va ritenuta, almeno in astratto, fatta salva diversa verifica in concreto, ininfluente sotto il profilo dell’assetto del territorio, declinato nella duplice e concorrente prospettiva urbanistico-edilizia e paesaggistica ( dovendo peraltro valutarsi in concreto anche la rispondenza delle strutture amovibili alla normativa regionale e la eventuale necessità di procedere a forme semplificate di autorizzazione per le strutture di cui al D.P.R. n. 139 del 2010 allegato 1 n. 38 con valutazioni più specifiche che nella specie sono mancate); all’opposto, nel caso in cui dette strutture mobili non siano destinate ad una occupazione transitoria del suolo, ma ad una utilizzazione perdurante nel tempo, l’alterazione del territorio non può considerarsi temporanea, precaria o irrilevante, anche e soprattutto a fini paesaggistici. Va da sé che l’aspetto della permanenza nel tempo delle strutture va valutato “nella sostanza e sul campo”, posto che, ad esempio, l’amovibilità dal suolo dei manufatti non è da sola sufficiente ad escludere la permanenza, rilevando piuttosto la presenza di collegamenti a sottoservizi, quali fognature, energia elettrica, gas, o l’esistenza di altre circostanze che facciano desumere una funzione non temporanea delle strutture ecc.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 18 Jun 2024 12:42:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Campeggio-in-zona-vincolata/ 2024-06-18T12:42:56Z Rapporto tra certificato di abitabilità e permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-certificato-di-abitabilita-e-permesso-di-costruire/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche. Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio. In sostanza, la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità.</p> </div> </div> <div class="blog-item"> <div class="item-content">&nbsp;</div> <div class="item-content">Leggi tutto...</div> </div> Tue, 18 Jun 2024 12:38:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-certificato-di-abitabilita-e-permesso-di-costruire/ 2024-06-18T12:38:51Z Procedura abilitativa semplificata, è qualificabile come atto privato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-abilitativa-semplificata-e-qualificabile-come-atto-privato/ <p>La procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all’articolo 6 del d. lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato. <strong>Al decorso del termine di legge di trenta giorni</strong> dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, <strong>si determina l’effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia</strong>; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell’attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo (fattispecie relativa a P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra).</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jun 2024 12:32:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedura-abilitativa-semplificata-e-qualificabile-come-atto-privato/ 2024-06-18T12:32:04Z La Comunità di Montagna della Carnia punta sui totem informatici per i servizi digitali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Comunita-di-Montagna-della-Carnia-punta-sui-totem-informatici-per-i-servizi-digitali/ <p>La Comunità di Montagna della Carnia ha presentato a Tolmezzo una nuova iniziativa per promuovere i servizi digitali alla cittadinanza: sono stati installati alcuni <strong>totem informatici</strong> dedicati ai cittadini che hanno necessità di pagare tributi, multe e bollettini tramite l’infrastruttura di pagamento di PagoPa ma anche consultare l’email, prenotare appuntamenti, navigare sul Fascicolo Sanitario Elettronico e molto altro.</p> <p>I totem permettono a coloro che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie o che non sono dotati di un dispositivo tecnologico adeguato di interagire con i servizi digitali pubblici: inoltre, laddove l’utente dovesse necessitare di un aiuto, sono stati reclutati dei giovani facilitatori digitali per fornire un aiuto alle persone più anziane che necessitino di indicazioni per ridurre il divario di competenze digitali di base necessarie per interagire correttamente con le opportunità offerte dal digitale.</p> <p>I cittadini possono avvalersi gratuitamente del supporto dei facilitatori digitali per l’accesso e l’utilizzo anche degli altri servizi online non correlati con quelli accessibili attraverso i totem.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&amp;nm=20240612184005007" target="_blank">Il progetto è finanziato dalla Regione FVG.</a></p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jun 2024 12:23:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Comunita-di-Montagna-della-Carnia-punta-sui-totem-informatici-per-i-servizi-digitali/ 2024-06-18T12:23:59Z Pubblicità effettuata su aree pubbliche, canone di rilascio e COSAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicita-effettuata-su-aree-pubbliche-canone-di-rilascio-e-COSAP/ <div id="left"> <div class="related"> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>La Corte di Cassazione sez 2 civile con la sentenza n. 7426/2024 ha affermato che in caso di pubblicità effettuata su aree pubbliche, l’obbligo di pagamento del canone per il rilascio da parte dell’ente proprietario dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto pubblicitario, previsto dall’art. 53, comma 7, del regolamento di esecuzione del cod. della strada (e nella specie dall’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale di Pesaro Urbino per il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione o l’uso di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici), non esclude l’obbligo di pagamento del canone per l’occupazione e l’uso di spazi ed aree pubbliche nelle strade o su beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che i comuni e le province possono stabilire, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; ciò in quanto il primo canone ha natura di tributo e ha presupposti propri, consistenti nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e, quindi, la ricchezza mentre il secondo canone<br />(previsto nella specie dai commi 1,2,3 dell’art. 24 del regolamento provinciale) ha natura di corrispettivo per la sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell’impianto alla sicurezza stradale.<br /><br />Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 53 com. 7<br />Massime precedenti Vedi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 – 01</p> <p>Fonte: Massimario della Corte di Cassazione</p> </div> </div> </div> </div> <div id="right">&nbsp;</div> Tue, 18 Jun 2024 12:18:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicita-effettuata-su-aree-pubbliche-canone-di-rilascio-e-COSAP/ 2024-06-18T12:18:36Z Banca Dati Strutture Ricettive, dalla sperimentazione alla messa in esercizio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-dalla-sperimentazione-alla-messa-in-esercizio/ <p>La&nbsp;<strong>Banca&nbsp;Dati&nbsp;nazionale delle Strutture&nbsp;Ricettive&nbsp;e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR)</strong>&nbsp;è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34" target="_blank">decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34</a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato.</p> <p>La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di <strong>interoperabilità</strong>, il <strong>coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale</strong> ed è volto a fornire una <strong>mappatura degli esercizi ricettivi</strong> su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.</p> <p>Le informazioni contenute nella banca dati riguardano, tra l’altro:</p> <ol> <li>tipologia di alloggio</li> <li>ubicazione</li> <li>capacità ricettiva</li> <li>soggetto che esercita l’attività ricettiva</li> <li>codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.</li> </ol> <p><strong>Tramite la BDSR è attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)</strong>, prevista ai sensi della “<em>Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive […]</em>”, all’articolo 13-ter del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145" target="_blank">decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145</a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.</p> <p>Il&nbsp;<strong>CIN&nbsp;</strong>dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.</p> <p><strong>Fase 1 – Sperimentale</strong></p> <p>Il<a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf" target="_blank">Decreto Ministeriale prot. n. 16726/24 del 06 giugno 2024</a> ha consentito l’avvio della fase pilota della BDSR, durante la quale è previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.&nbsp;La fase di avvio sperimentale nelle Regioni interessate consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi fin da ora agli obblighi correlati al CIN previsti dall’apposita disciplina, riportata all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.</p> <p><strong>Fase 2 – Messa in esercizio</strong></p> <p>A conclusione della Fase 1, e comunque entro il 1° settembre 2024, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale.</p> <p>Solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale Avviso saranno applicabili gli obblighi relativi al CIN e le altre disposizioni contenute nella Disciplina di cui all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.</p> <p>Rimangono, in ogni caso, valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 18 Jun 2024 09:37:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Banca-Dati-Strutture-Ricettive-dalla-sperimentazione-alla-messa-in-esercizio/ 2024-06-18T09:37:43Z Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-edilizia-e-urbanistica/ <p>In GU Serie generale n. 124 del 29 maggio 2024 è stato pubblicato il&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-05-29&amp;atto.codiceRedazionale=24G00088&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Legge 29 maggio 2024&nbsp;</a>recante&nbsp;“<em>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica</em>“,&nbsp;adottato su&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/piano-casa-via-libera-dal-cdm-al-decreto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</a>, di concerto con i Ministri della cultura, dell’ambiente e della sicurezza energetica e per la pubblica amministrazione.</p> <p>Il focus di ANCE analizza e commenta, articolo per articolo, tutte le novità da esso introdotte nel Testo Unico Edilizia.</p> <p>L’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa allegata al decreto è di superare le attuali rigidità della normativa e facilitare la commerciabilità degli immobili, in particolare quelli a destinazione residenziale.volte alla semplificazione e alla risoluzione di alcune&nbsp;<u>problematiche “operative” in ambito edilizio</u>, legate sia ai procedimenti amministrativi sia alla progettazione:</p> <ul> <li>Attività edilizia libera (art. 1, comma 1, lett. A) – modifica art. 6 dpr 380/2001).</li> <li>Stato legittimo (art. 1, comma 1, lett. B) – modifica art. 9-bis dpr 380/2001</li> <li>Cambi di destinazione d’uso (art. 1, comma 1, lett. C) – modifica art. 23-ter dpr 380/2001)</li> <li>tolleranze costruttive ed esecutive (art. 1, comma 1, lett. F) – modifica art. 34-bis dpr 380/2001)</li> <li>Difformità parziali e nuovo accertamento di conformità in sanatoria (art.1, comma 1, lett. E), g), h), i) – modifica articoli 34, 36, 36-bis, 37 dpr 380/2001 e art. 3, comma 4)</li> <li>Alienazione immobili abusivi (art. 1, comma 1, lett. D) – modifica art. 31 dpr 380/2001)</li> <li>Destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni (art. 1 comma 2 decreto-legge)</li> <li>strutture amovibili temporanee realizzate durante il periodo di emergenza da covid-19 (art. 2)</li> </ul> <p>Il Decreto punta a superare le attuali rigidità che caratterizzano la normativa e ad agevolare la&nbsp;commerciabilità degli immobili, soprattutto a destinazione residenziale, fino ad oggi resa difficile a causa della presenza di difformità minori rispetto allo&nbsp;stato legittimo&nbsp;dell’immobile, fondamentale al momento sia della compravendita, sia per l’esecuzione di interventi di riqualificazione e rigenerazione.</p> <p>Leggi tutto....</p> Tue, 18 Jun 2024 09:33:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-edilizia-e-urbanistica/ 2024-06-18T09:33:45Z Il parere contrario di compatibilità paesaggistica si esprime in sede di Conferenza dei servizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-parere-contrario-di-compatibilita-paesaggistica-si-esprime-in-sede-di-Conferenza-dei-servizi/ <p>E’ <strong>illegittimo il diniego</strong> di autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica che <strong>si fondi sul parere contrario di compatibilità paesaggistica</strong> <strong>reso </strong>dalla Soprintendenza<strong> successivamente alla chiusura, con esito positivo, della conferenza di servizi</strong> prevista per il procedimento autorizzatorio unico regionale (<strong>PAUR</strong>). Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2 aprile 2006 tutte le amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, cosicché <strong>il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un’Autorità priva di potere in materia</strong>(1).</p> <p>(1) Conforme: Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202308090&amp;nomeFile=202404818_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2024, n. 4818 – Pres. f.f. Rotondo, Est. Fratamico</a></p> Tue, 18 Jun 2024 09:23:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-parere-contrario-di-compatibilita-paesaggistica-si-esprime-in-sede-di-Conferenza-dei-servizi/ 2024-06-18T09:23:55Z Concessioni demaniali marittime, proroga tecnica e procedure selettive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-proroga-tecnica-e-procedure-selettive/ <p>In tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: 1) tutte le disposizioni legislative che hanno stabilito la proroga automatica delle concessioni – comprese le disposizioni contenute nel d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 24 febbraio 2023, n. 14 – sono in contrasto col diritto dell’Unione europea – segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – e, pertanto, devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, anche comunale; 2) al fine di assegnare le concessioni, le amministrazioni competenti: a) devono applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, atteso che in questa materia la procedura competitiva costituisce la regola, salvo che non risulti, sulla base di un’adeguata istruttoria e alla luce di un’esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile alle concessioni non è scarsa, in base a un approccio che può essere anche combinato, ma che in ogni caso dev’essere qualitativo; b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, devono comunque applicare l’art. 49 TFUE e procedere all’indizione della gara, ove la singola concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, il quale è da presumersi finché non sia compiutamente accertato il contrario; 3) anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di espletare una procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, precludendo l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti; 4) è ammessa la sola proroga tecnica, funzionale allo svolgimento della gara, purché le amministrazioni competenti – in particolare, quelle comunali – abbiano già indetto la procedura selettiva o, comunque, abbiano deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi. ► V. anche, in questa Rivista: CGUE, terza sezione, sent. 20 aprile 2023, causa C-348/22; quinta sezione, sent. 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15; CdS, ad. plen., sent. n. 17/2021; sez. IV, sent. n. 1416/2021; sez. V, sent. n. 4658/2019; sez. VI, sentt. nn. 7874/2019 e 5051/2015; sez. VII, sent. n. 10378/2023; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 1871/2024; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 363/2021.</p> <p><a href="https://www.eius.it/giurisprudenza/2024/3073651" target="_blank">Consiglio di Stato, sezione VII, 20 maggio 2024, n. 4479</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jun 2024 09:16:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-proroga-tecnica-e-procedure-selettive/ 2024-06-18T09:16:50Z Elettrosmog e infrastrutture per le reti di telecomunicazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Elettrosmog-e-infrastrutture-per-le-reti-di-telecomunicazione-00001/ <p>L’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. È però esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Inoltre, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato e costituiscono oggetto delle valutazioni tecniche dell’ARPA; l’art. 9 comma 1 della legge 36/2001 ha introdotto in via transitoria una procedura di bonifica dei siti caratterizzati da inquinamento elettromagnetico, prevedendo espressamente la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione che all’epoca fossero risultati fuori norma rispetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. Le suddette norme vanno coordinate con i principi della pianificazione urbanistica, in base ai quali è legittimo stabilire una soglia massima allo sviluppo di attività economiche insediate in zone del territorio non più adatte ad ospitarle, ma l’amministrazione non può imporre unilateralmente la delocalizzazione. L’obiettivo della liberazione del territorio dalle attività sgradite può essere perseguito solo attraverso strumenti incentivanti. Eccezionalmente, sono ammessi piani di delocalizzazione a iniziativa pubblica, quando sia necessario tutelare superiori interessi pubblici, e in primo luogo il diritto alla salute delle persone.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 May 2024 14:06:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Elettrosmog-e-infrastrutture-per-le-reti-di-telecomunicazione-00001/ 2024-05-30T14:06:44Z Reflui provenienti da struttura sanitaria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reflui-provenienti-da-struttura-sanitaria/ <p>Rientrano nella nozione di <strong>acque reflue industriali</strong> quelle provenienti da una strura sanitaria in quanto non riconducibili nella definizione di "acque reflue domestiche", la quale oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le "attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare, come, del resto, corroborato dall'etimologia dell'aggettivo che descrive le attività - "domestiche", appunto.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 May 2024 14:03:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Reflui-provenienti-da-struttura-sanitaria/ 2024-05-30T14:03:07Z Il Consiglio di Stato conferma il contrasto con il diritto Ue delle proroghe delle concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-contrasto-con-il-diritto-Ue-delle-proroghe-delle-concessioni-demaniali-marittime/ <p>Con le tre sentenze in esame, la VII sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere, rispettivamente, l’appello proposto dal comune di Lecce in un giudizio che torna al Consiglio di Stato dopo l’annullamento da parte delle Sezioni unite (23 novembre 2023, n. 32559, in&nbsp;<em>Foro it</em>., 2024, I, 181 con nota critica di TRAVI)&nbsp;della sentenza n. 18 del 2021 della Adunanza plenaria e gli appelli proposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in altri due giudizi uno dei quali oggetto della sentenza della Corte di giustizia Ue del 20 aprile 2023, comune di Ginosa, in C-348/22, oggetto di News UM n. 76 del 7 giugno 2023) ha da un lato <strong>confermato i provvedimenti</strong> del Comune di Lecce <strong>che hanno disapplicato al tempo la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative</strong> di cui all’art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018, ora abrogato dalla l. n. 118 del 2022, e ha dall’altro <strong>annullato i provvedimenti</strong> del comune di Ginosa e di Castellaneta <strong>che, invece, avevano ritenuto di applicare tale proroga</strong> in contrasto con l’orientamento della Corte di giustizia.</p> <p>Sul piano sostanziale, la VII sezione ha ribadito, con estrema chiarezza, i principi interpretativi ormai consolidatisi in questa materia e ha confermato tali principi, anche dopo l’annullamento della sentenza n. 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza plenaria da parte delle sezioni unite, non solo per la perdurante attualità della coeva sentenza n. 17 del 2021 della stessa Adunanza, ma anche e soprattutto perché la giurisprudenza amministrativa formatasi dopo le pronunce della Plenaria ha sempre ritenuto disapplicabili, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE 20 aprile 2023, le proroghe generalizzate delle concessioni introdotte nel corso degli ultimi anni dal legislatore italiano, in quanto contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con il principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE</p> <p>Le <strong>disposizioni di proroga si pongono in palese contrasto con il diritto unionale</strong>, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v.,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, C.g.a., sez. giur.,&nbsp;21 febbraio 2024, n. 119, Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679, 30 aprile 2024, n. 3940, 2 maggio 2024, n. 3963; v. anche, per l’analoga questione della applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, Cons. StATO, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104.</p> <p>Con riferimento alla normativa sopravvenuta, il Consiglio di Stato ha rilevato che il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023). Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell’Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di giustizia.</p> <p><strong>Con riferimento alla valutazione della scarsità della risorsa</strong>, il Consiglio di Stato, oltre a ritenere tale elemento non pregiudiziale o comunque non in grado di rimettere in discussione l’effetto diretto connesso all’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE, <strong>ha evidenziato</strong> sarebbe in <strong>contrasto</strong> con i principi costituzionali di <strong>solidarietà economica e sociale</strong> e di tutela dell’ambiente e del paesaggio <strong>consumare in modo non proporzionato i già ormai limitati tratti di spiaggia libera</strong>, <strong>rendendo le coste italiane sempre più difficilmente accessibili in modo libero e gratuito anche ai soggetti meno abbienti</strong>.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha, infine, indicato i <strong>presupposti e i limiti entro cui può essere disposta la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024</strong>, che può essere disposta al solo fine di consentire il completamento delle procedure di gara, e i criteri che possono essere utilizzati per l’indizione delle gare.</p> <p>Fonte:</p> Mon, 27 May 2024 13:59:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-contrasto-con-il-diritto-Ue-delle-proroghe-delle-concessioni-demaniali-marittime/ 2024-05-27T13:59:21Z Nozione di serra bioclimatica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-serra-bioclimatica/ <p>Con riferimento alla realizzazione di una serra solare, è necessario prendere in esame quelle che ne sono le caratteristiche costruttive. In tal senso, una <strong>serra bioclimatica altro non è se non un porticato abitabile chiuso con vetrate</strong>. L’opera di chiusura di uno spazio con vetri, tuttavia, può considerarsi alla stregua di una serra solare, come tale distinta dalla veranda, soltanto qualora essa sia in grado di assolvere alla funzione di introitare la radiazione solare e di coadiuvare il riscaldamento dell’immobile cui accede, garantendo una riduzione del consumo energetico. In tal senso, la serra bioclimatica, per la sua funzione essenziale di completamento e di risparmio energetico dell’immobile cui accede, appare riconducibile alla nozione di “volume tecnico” che, quindi, come tale, pur potendo essere di per sé accessibile e abitabile, non può essere legittimamente destinato alla stabile permanenza delle persone.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 May 2024 13:49:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-serra-bioclimatica/ 2024-05-30T13:49:45Z Previsione di una durata massima per gli affitti brevi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Previsione-di-una-durata-massima-per-gli-affitti-brevi/ <p>L’art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (<em>Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche</em>), nella parte in cui fissa in centottanta giorni la durata massima dell’attività di locazione degli alloggi a uso turistico costituiti da “camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale” (prima casa), non concerne la disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve e, quindi, <strong>non incide sulla materia dell’ordinamento civile</strong>, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., al legislatore statale.</p> <p>Lo ha deciso la Corte costituzionale con la&nbsp;sentenza n. 94, depositata oggi. La Corte ha rigettato la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che con la disposizione impugnata il legislatore regionale – nell’<strong>esercizio della</strong> <strong>competenza primaria in materia di urbanistica</strong> a esso affidata dall’art. 2, primo comma, lettera g), dello statuto speciale – ha inteso concretizzare quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale. La Regione, infatti, ha configurato come mutamento di&nbsp;destinazione d’uso dell’immobile, da abitazione principale (prima casa) ad abitazione temporanea (seconda casa), l’impiego di parti dello stesso (le “camere arredate”) a fini di locazione turistica breve per un tempo superiore a centottanta giorni annui, ritenendolo corrispondente a un uso “non puramente occasionale e momentaneo”, in linea con gli artt. 73 e 74 della legge urbanistica regionale.</p> <p>Il superamento di tale durata non comporta, invece, alcun “pregiudizio per la validità e l’efficacia dei contratti stipulati tra i privati”, che “restano disciplinati dalle previsioni del codice civile a norma dell’art. 53 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Mon, 27 May 2024 13:46:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Previsione-di-una-durata-massima-per-gli-affitti-brevi/ 2024-05-27T13:46:56Z Avviato sul portale regionale l'adeguamento ai moduli standardizzati nazionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Avviato-sul-portale-regionale-ladeguamento-ai-moduli-standardizzati-nazionali/ <p>La&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-05-2024/semplificazioni-pnrr-%E2%80%93-intesa-conferenza-unificata-sulla-nuova" target="_blank">Conferenza unificata ha raggiunto un’intesa su una serie di moduli standardizzati</a> relativi alle attività nel settore del commercio e del turismo nella seduta del 4 aprile scorso.</p> <p>I nuovi moduli, sviluppati dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, comprendono variazioni e aggiornamenti necessari per garantire una maggiore efficacia e uniformità nelle pratiche amministrative e&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-05-2024/semplificazioni-pnrr-%E2%80%93-intesa-conferenza-unificata-sulla-nuova" target="_blank">sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica</a>.</p> <p>Sul portale regionale è stato avviato l'adeguamento ai moduli standardizzati nazionali a partire dal modulo di <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_NotificaSanitaria_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Notifica di impresa alimentare</a>.</p> Fri, 17 May 2024 08:36:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Avviato-sul-portale-regionale-ladeguamento-ai-moduli-standardizzati-nazionali/ 2024-05-17T08:36:03Z Valutazione di impatto ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale-00001/ <p>La valutazione d'impatto ambientale non determina una generica verifica di natura tecnica in merito all'astratta compatibilità ambientale di un'opera implicando la stessa una <strong>complessiva e approfondita analisi comparativa</strong> di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. opzione-zero, il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 16 May 2024 15:15:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-di-impatto-ambientale-00001/ 2024-05-16T15:15:45Z Esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Esercizio-del-potere-repressivo-degli-abusi-edilizi/ <p>L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che l'<strong>ordinanza di ripristino costituisce atto vincolato</strong> per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I <strong>provvedimenti repressivi degli abusi edilizi</strong>, infatti, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di <strong>provvedimenti tipizzati e vincolati</strong>. L'ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento; ciò tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell'atto, adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato. Invero, la natura vincolata del provvedimento de quo rende di per sé inconfigurabile un qualunque apporto partecipativo del privato; non si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcunché di diverso, rispetto a quanto statuito dall'Amministrazione</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 16 May 2024 15:11:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Esercizio-del-potere-repressivo-degli-abusi-edilizi/ 2024-05-16T15:11:14Z Decreto PNRR, le novità per gli Uffici Attività Produttive e i SUAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decreto-PNRR-le-novita-per-gli-Uffici-Attivita-Produttive-e-i-SUAP/ <header class="entry-header "> <p class="entry-title">L’obiettivo del disposto normativo è puntare alla semplificazione e all’ottimizzazione delle procedure amministrative per favorire lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nel Paese.</p> </header> <div class="entry-content clear"> <div class="pf-content"> <p>In quest’ottica sono state approvate modifiche particolarmente rilevanti per gli&nbsp;<strong>Uffici Attività Produttive</strong>&nbsp;e per i&nbsp;<a href="https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/digitalizzazione-suap-gazzetta-ufficiale/" target="_blank" rel="noopener"><strong>SUAP</strong></a>&nbsp;(Sportello Unico per le Attività Produttive)&nbsp;<strong>dei Comuni</strong>, con variazioni significative sia per la Conferenza dei servizi accelerata che per i regimi amministrativi riguardanti le imprese artigiane.</p> <div id="ez-toc-container" class="ez-toc-v2_0_64 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction"> <p class="ez-toc-title">Indice dei contenuti</p> <nav> <ul class="ez-toc-list ez-toc-list-level-1 "> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-1" title="Decreto PNRR, le novità per gli Uffici Attività Produttive e i SUAP" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Decreto_PNRR_le_novita_per_gli_Uffici_Attivita_Produttive_e_i_SUAP" target="_blank">Decreto PNRR, le novità per gli Uffici Attività Produttive e i SUAP</a> <ul class="ez-toc-list-level-3"> <li class="ez-toc-heading-level-3"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-2" title="Estensione della Conferenza dei servizi accelerata" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Estensione_della_Conferenza_dei_servizi_accelerata" target="_blank">Estensione della Conferenza dei servizi accelerata</a></li> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-3" title="Regimi amministrativi per le imprese artigiane" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Regimi_amministrativi_per_le_imprese_artigiane" target="_blank">Regimi amministrativi per le imprese artigiane</a></li> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-4" title="Modulistica unificata per commercio e turismo" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Modulistica_unificata_per_commercio_e_turismo" target="_blank">Modulistica unificata per commercio e turismo</a></li> </ul> </li> <li class="ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2"><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-5" title="Il testo della nota Anci" href="https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/decreto-pnrr-attivita-produttive-suap/#Il_testo_della_nota_Anci" target="_blank">Il testo della nota Anci</a></li> </ul> </nav></div> </div> <div class="pf-content"> <div class="py-4">&nbsp;</div> <ul> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_agenzie_di_viaggio_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Agenzie di viaggio</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Strutture_extra_alberghiere_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Strutture ricettive extra alberghiere</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_agenzie_di_viaggi_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo Variazioni in comunicazione per agenzie di viaggio</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_strutture_ricettive_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo Variazioni in comunicazione per strutture ricettive</strong></a></li> </ul> <p>Altri 5 moduli sono stati invece modificati rispetto alle versioni adottate in precedenza, in particolare:</p> <ul> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo-Strutture-aria-aperta_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Strutture ricettive all’aria aperta</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Strutture_alberghiere_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo SCIA Strutture ricettive alberghiere</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_SchedaAnagrafica_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo Scheda anagrafica</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_Comunicazione_Variazioni-_scheda_anagrafica_definitivo_4aprile2024_post_osservazioni.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo di Comunicazione variazioni</strong></a></li> <li><a href="https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo_NotificaSanitaria_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Modulo di Notifica sanitaria</strong></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> </div> Thu, 16 May 2024 14:48:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decreto-PNRR-le-novita-per-gli-Uffici-Attivita-Produttive-e-i-SUAP/ 2024-05-16T14:48:06Z Nuova circolare del Ministero dell’Interno su SCIA semplificata per spettacoli dal vivo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-circolare-del-Ministero-dellInterno-su-SCIA-semplificata-per-spettacoli-dal-vivo/ <p>Dopo alcuni usi distorti delle norme di semplificazione, il documento definisce con chiarezza gli ambiti di applicazione del regime confermato con il Milleproroghe 2024.</p> <p>Fatta la legge, trovato l’inganno, si potrebbe dire, leggendo la&nbsp;<strong>Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2024, n. 15015</strong>, con cui è stata richiamata l’attenzione sul regime di&nbsp;SCIA semplificata&nbsp;per gli spettacoli dal vivo, utilizzato impropriamente in alcuni ambiti di attività.</p> <p>Secondo quanto previsto dal&nbsp;<strong>Milleproroghe 2024</strong>&nbsp;(D.L. n. 215/2023), fino al 31 dicembre 2024 è infatti vigente il regime semplificato di SCIA per la realizzazione di&nbsp;<strong>spettacoli dal vivo</strong>&nbsp;quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono <strong>in&nbsp;orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00</strong>&nbsp;del giorno seguente, destinati a un numero <strong>massimo di&nbsp;2.000 partecipanti</strong>.</p> <p>Come ha evidenziato la Circolare, in alcuni casi è&nbsp;stato fatto un uso distorto del termine “danza”, facendovi rientrare anche&nbsp;<strong>discoteca e locali da ballo</strong>.&nbsp;Queste tipologie di attività non rientrano invece nell’ambito di applicazione della SCIA semplificata, in quanto&nbsp;“il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo”, motivo per cui “l’applicazione della semplificazione al comparto delle discoteche e delle sale da ballo è in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS”.</p> <p>Inoltre il regime di semplificazione si riferisce a un&nbsp;unico evento&nbsp;la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente). <strong>Vanno quindi esclusi gli eventi che si protraggono per più giorni</strong>, anche se articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente, motivo per cui la presentazione di una SCIA ogni qual volta scadono le ore 01.00 del giorno seguente&nbsp;“rappresenta un mero espediente volto ad eludere l’applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all’organo di vigilanza”.</p> <p>In questo caso il Sindaco rilascia la licenza di esercizio, previa acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 May 2024 14:37:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-circolare-del-Ministero-dellInterno-su-SCIA-semplificata-per-spettacoli-dal-vivo/ 2024-05-16T14:37:54Z Legislazione regionale multisettoriale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legislazione-regionale-multisettoriale-00002/ <p>Pubblicata sul BUR la&nbsp;Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 recante&nbsp;<em>Disposizioni multisettoriali e di semplificazione</em>, cioè disposizioni di modifica della legislazione vigente, disposizioni di semplificazione e nuove disposizioni volte a dare risposta a varie esigenze o superare situazioni di criticità emerse nel territorio.</p> <p>Tra le novità che possono interessare, più o meno direttamente, gli sportelli unici comunali:</p> <ul> <li>Il Capo II reca disposizioni in materia di attività produttive e turismo</li> <li>Il Capo III reca disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e di montagna</li> <li>Il Capo IV reca disposizioni in materia di difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile</li> <li>Il Capo V reca disposizioni in materia di infrastrutture e territorio&nbsp;</li> </ul> <p>La normativa è in vigore dal 14 maggio 2024.</p> Thu, 16 May 2024 07:13:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legislazione-regionale-multisettoriale-00002/ 2024-05-16T07:13:04Z Decadenza permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-permesso-di-costruire/ <p>La&nbsp;<strong>decadenza del permesso di costruire</strong>&nbsp;è strettamente vincolata al&nbsp;<strong>mancato avvio dei lavori edilizi</strong>&nbsp;entro i termini stabiliti dalla legge. L’effetto decadenziale infatti si produce in automatico se gli interventi non vengono avviati come previsto.</p> <p>Tuttavia, l’Amministrazione deve sempre emettere un formale provvedimento, in virtù del quale è tenuta ad accertare e dichiarare l’avvenuta decadenza per mancato inizio dei lavori, valutando ogni caso in relazione alle sue peculiari circostanze.</p> <p>Il Comune infatti ha l’onere di&nbsp;<strong>accertare la sussistenza dei presupposti</strong>&nbsp;che giustifichino la decadenza e, per farlo, è obbligato a dimostrare che gli interventi non siano andati oltre le&nbsp;<strong>fasi preparatorie</strong>&nbsp;di pulizia e messa in sicurezza del cantiere, basandosi esclusivamente sul rapporto tra le opere realizzate in concreto e l’entità e le dimensioni dell’intervento autorizzato.</p> <p>A chiarirlo è&nbsp;la&nbsp;<strong>sentenza del TRGA di Trento&nbsp;del 25 marzo 2024, n. 45</strong>, che ha annullato il provvedimento emesso dall’Amministrazione comunale proprio per via del mancato adempimento all’obbligo di valutare e accertare con prove concrete la sussistenza dei presupposti per la decadenza del Permesso di Costruire.</p> <p>In particolare, nel caso in esame bisogna fare riferimento a quanto disposto dalla Legge provinciale n. 15/2005 all’art. 83 (“Caratteristiche e validità del permesso di costruire”), che segue quanto già stabilito dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (<strong>Testo Unico Edilizia</strong>)&nbsp;nel determinare i presupposti in base ai quali i lavori possano dirsi effettivamente iniziati, in modo da poter escludere la necessità di verificare l’effetto decadenziale.</p> <p>Si rileva infatti che l’inizio dei lavori può impedire la decadenza del permesso se l’entità delle opere realizzate è tale da evidenziale <strong>l’effettiva volontà di costruire il manufatto</strong>.</p> <p>In linea generale, i lavori possono considerarsi avviati in presenza di trasformazioni che superino la soglia delle mere attività preparatorie, ovvero delle opere funzionali all’assetto del sedime o alla messa in sicurezza del cantiere.</p> <p>Pertanto, si spiega, l’inizio dei interventi rilevante per poter escludere la decadenza può essere riscontrato, ad esempio:</p> <ul> <li>nell’<strong>impiego di mezzi e uomini</strong>, a dimostrazione dell’avvenuta&nbsp;organizzazione del cantiere;</li> <li>nella realizzazione di&nbsp;<strong>muri o elementi portanti</strong>;</li> <li>nell’esecuzione di scavi preordinati al&nbsp;<strong>getto delle fondazioni</strong>.<br />A tal fine, l’accertamento da parte del Comune non può essere condotto in maniera generale e astratta ma richiede una verifica approfondita, con riferimenti puntuali e specifici in considerazione dell’entità e delle dimensioni dell’intervento autorizzato.</li> </ul> <p>&nbsp;<br />I giudici ribadiscono che la verifica dei presupposti della decadenza del permesso dev’essere condotta considerando ogni caso a sé. Difatti – tenendo sempre conto del fatto che l’accertamento deve avvenire considerando solo le opere effettivamente realizzate in rapporto a quelle previste nel progetto – non bisogna mai trascurare le diverse circostanze e le peculiarità riferibili allo specifico intervento.</p> <p>Nel caso in esame, in seguito ad un sopralluogo avvenuto in assenza dei proprietari, e quindi condotto solo esternamente, il Comune ha emesso il provvedimento di decadenza del permesso di costruire sostenendo che nel luogo fossero state conseguite solo mere operazioni di preparazione del cantiere, e omettendo invece la presenza di interventi di notevole entità – comprovati da apposita documentazione, anche fotografica – consistenti, tra le altre cose, nell’innalzamento di elementi portanti e nell’esecuzione di opere di scavo coordinate alla realizzazione delle fondazioni.</p> <p>Si tratta di interventi idonei a dimostrare l’inizio dei lavori che non sono stati menzionati nel provvedimento citato; provvedimento nel quale, peraltro, l’Amministrazione risulta invece aver contestato il mancato avvio di interventi che non erano stati autorizzati dall’originario permesso di costruire, ma solo da successivo&nbsp;<strong>permesso in variante</strong>, e che pertanto non risultavano pertinenti ai fini dell’accertamento in oggetto.</p> <p>Il Comune, in più, avrebbe omesso di citare qualsivoglia riferimento agli effettivi interventi in progetto, risultando impossibile dunque compiere un’adeguata verifica del rapporto tra le opere eseguite e le opere da eseguire.</p> <p>Da ciò ne consegue che il provvedimento di decadenza dev’essere annullato, in quanto non si considera assolto l’onere probatorio in capo all’Amministrazione, per la quale resta comunque impregiudicato il potere di rivalutare le circostanze fattuali e la portata delle lavorazioni eseguite, per poter conseguire una nuova e completa istruttoria. Il ricorso è accolto in quanto fondato.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 09 May 2024 08:29:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-permesso-di-costruire/ 2024-05-09T08:29:20Z Differenze tra la verifica di conformità edilizia e urbanistica e l’agibilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-la-verifica-di-conformita-edilizia-e-urbanistica-e-lagibilita/ <p>Il D.P.R. n. 380/2001&nbsp; riunisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Molte di queste disposizioni risalgono ai primi del ‘900 e nel primo ventennio di applicazione del testo unico hanno subito una profonda trasformazione.</p> <p>Tra queste disposizioni, una di quelle che ha subito una modifica sensibile è quella contenuta all’art. 24 che nella sua prima versione era rubricato “Certificato di agibilità” e conteneva le disposizioni legislative (L) di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220, 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109 e alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1.</p> <p>Nella sua prima versione, il certificato di agibilità, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto disponeva la normativa vigente.</p> <p>Con il D.Lgs. n. 222/2016 (art. 3, comma 1, lettera i)), il legislatore ha deciso di modificare, tra le altre cose, l’art. 24 del Testo Unico Edilizia prevedendo che l’agibilità nonché la conformità dell’opera al progetto presentato sia attestata mediante segnalazione certificata da un tecnico (la SCA o SCAg) a seguito di verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.</p> <p>Successivamente, l’art. 24 è stato modificato:</p> <ul> <li>dal Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che con l’art. 10, comma 1, lettera n), ha introdotto il nuovo comma 7-bis (presentazione della SCA in assenza di lavori);</li> <li>dal D.Lgs. n. 207/2021 che:con l’art. 4, comma 1, lettera a) ha nuovamente modificato il comma 1 (prevedendo per la SCA anche la verifica degli obblighi di infrastrutturazione digitale);</li> <li>con l’art. 4, comma 1, lettera b) ha introdotto la lettera e-bis) al comma 5 (prevedendo tra la documentazione da allegare alla SCA anche l’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato di “edificio predisposto alla banda ultra larga).Risulta chiaro, dunque, che tra il “certificato di agibilità” e la “segnalazione certificata di agibilità” di cui al citato art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 esistono dei presuppostI completamente differenti, ribaditi tra le altre cose da parecchi interventi della giustizia amministrativa tra i quali segnaliamo la&nbsp;sentenza del Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3610&nbsp;che fornisce importanti chiarimenti anche in merito alle tolleranze costruttive di cui al successivo art. 34-bis del Testo Unico Edilizia.</li> </ul> <p>Relativamente al “certificato di agibilità”, il ricorrente avrebbe voluto utilizzarlo per confermare la conformità edilizia di un fabbricato. I giudici di Palazzo Spada hanno, però, rilevato che l’avvenuto rilascio di questo certificato è del tutto irrilevante per la conferma di quello che oggi è definito “stato legittimo” (art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001).</p> <p>Proprio per questo motivo, l’illiceità di un immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità.</p> <p>“Il permesso di costruire e il certificato di agibilità&nbsp;– conferma il Consiglio di Stato –&nbsp;sono infatti collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche”.</p> <p>Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio. Secondo il Consiglio di Stato “la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente “nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità”.</p> <p>Relativamente al concetto di “tolleranza costruttiva” di cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia(introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. p), del D.L. n. 76/2020), quest’ultimo prevede che: “Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.</p> <p>In tal senso, seguendo una prassi ormai consolidata, il concetto di “tolleranza costruttiva” si applica all’esecuzione delle unità immobiliari assentite e non già a superfetazioni o comunque a manufatti non presenti nel progetto autorizzato.</p> <p>Inoltre del tutto estraneo a tale concetto rimane in ogni caso il cambiamento della destinazione d’uso.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 09 May 2024 08:24:00 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-la-verifica-di-conformita-edilizia-e-urbanistica-e-lagibilita/ 2024-05-09T08:24:00Z Cambio di destinazione d’uso rilevante https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-rilevante/ <p>Il&nbsp;<strong>cambio della destinazione d’uso&nbsp;tra&nbsp;categorie differenti</strong>, e quindi non omogenee tra loro, è sempre considerato un intervento&nbsp;<strong>urbanisticamente rilevante</strong>&nbsp;e, come tale, richiede il previo rilascio del&nbsp;<strong>permesso di costruire</strong>&nbsp;ed è assoggettabile alla sanzione demolitoria.</p> <p>Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il cambio d’uso dovesse essere conseguito in totale assenza di opere edilizie, perché anche un mutamento meramente funzionale può determinare una&nbsp;<strong>variazione degli standard urbanistici&nbsp;e&nbsp;incidere sul tessuto urbanistico</strong>.</p> <p>&nbsp;<br />A chiarire il punto è il&nbsp;<strong>TAR Lazio&nbsp;con la&nbsp;sentenza del 16 aprile 2024,&nbsp;n. 7463</strong>,&nbsp;con cui ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione soltanto in relazione a&nbsp;meri&nbsp;lavori di <strong>manutenzione straordinaria</strong> – per i quali non si applica il provvedimento ripristinatorio – respingendolo invece in riferimento ad ulteriori opere di ampliamento e di modifica d’uso urbanisticamente rilevante conseguite sul fabbricato, in quanto sono interventi assoggettati al permesso di costruire.</p> <p>Il giudice ha precisato che il permesso risulta sempre obbligatorio per la realizzazione di lavori di ampliamento della superficie coperta e della volumetria dell’immobile preesistente, e che&nbsp;è altrettanto necessario per gli interventi di cambio d’uso ritenuti rilevanti dal punto di vista urbanistico.</p> <p>&nbsp;<br />Nel caso in oggetto, la modifica ha interessato il garage e il sottotetto annessi all’abitazione principale, che sono stati resi entrambi&nbsp;<strong>abitabili&nbsp;</strong>e, quindi, trasformati in locali ad uso residenziale. Il <strong>passaggio tra&nbsp;due categorie non omogenee</strong>&nbsp;comporta un aggravio del carico urbanistico, pertanto è un intervento soggetto al permesso di costruire, anche qualora non dovessero essere conseguiti veri e propri interventi edilizi.</p> <p>Difatti, si spiega, non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso, si configura un&nbsp;ampliamento della superficie residenziale, nonché della relativa volumetria, rispetto a quanto originariamente autorizzato.</p> <p>&nbsp;<br />A nulla rileva che l’immobile principale sia stato oggetto di condono edilizio nel 2002, in quanto allora il fabbricato è stato&nbsp;legittimato allo stato rustico, ma successivamente sono stati conseguiti nuovi lavori di ampliamento e rifinitura esterna denunciati con DIA, eseguiti peraltro senza autorizzazione paesaggistica, in un’area insistente all’interno di un Parco tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (<strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>).</p> <p>Oltre alle modifiche di destinazione d’uso, infatti, gli interventi contestati hanno riguardato anche il completamento delle rifiniture esterne, l’ampliamento dell’immobile con la realizzazione di un “vano” ad uso ingresso, nonché l’apposizione, sull’area pertinenziale dell’abitazione di:</p> <p>piscina prefabbricata con struttura metallica;<br />piccolo manufatto in muratura;<br />gazebo prefabbricato in struttura metallica leggera;<br />magazzino prefabbricato in legno;<br />ripostiglio prefabbricato in legno;<br />tettoia in legno adibita a posto auto.<br />Si rileva che tutti i lavori sono stati realizzati in&nbsp;<strong>area vincolata</strong>, senza titoli edilizi adeguati né&nbsp;<strong>autorizzazioni paesaggistiche</strong>&nbsp;obbligatorie, pertanto sono stati correttamente, e doverosamente, ingiunti a demolizione.</p> <p>Il ragionamento viene esteso anche alle opere conseguite sull’area pertinenziale, che in parte sono state rimosse dal proprietario in seguito all’ordinanza di ripristino – confermando così la parziale acquiescenza al provvedimento, divenuto poi inoppugnabile – e in parte, con specifico riferimento al magazzino e al ripostiglio in legno (uno di 9 mq e l’altro di 19 mq di superficie), dichiarate come mere pertinenze a servizio dell’abitazione.</p> <p>A tal proposito, si chiarisce che il concetto di&nbsp;<strong>pertinenza</strong> in ambito urbanistico&nbsp;è attribuibile esclusivamente alle opere prive di autonomia, che esauriscono la loro destinazione d’uso nel rapporto con l’edificio principale, e le cui dimensioni sono adeguatamente ridotte e modeste, da non incidere in maniera rilevante sul carico urbanistico. In tal caso, entrambe le opere in legno hanno creato&nbsp;<strong>nuova volumetria</strong>&nbsp;all’interno di un’area vincolata, e sono pertanto state giustamente intimate al ripristino dei luoghi.</p> <p>&nbsp;<br />Il ricorso invece è stato accolto con annullamento dell’otrdine di demolizione in relazione ad ulteriori interventi di&nbsp;<strong>modifica parziale alla distribuzione interna dei vani</strong>, con realizzazione di nuovi tramezzi e apertura di un varco.</p> <p>Si tratta di interventi che hanno inciso solo sulla parte interna e non hanno determinato nuovo carico urbanistico, dovendo pertanto essere qualificati come&nbsp;<strong>manutenzione straordinaria</strong>&nbsp;ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 (<strong>Testo Unico Edilizia</strong>), che sono esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, e sono assoggettabili solo a sanzione pecuniaria, non demolitoria.</p> <p>L’ordine di ripristino è stato invece confermato su tutto il resto, trattandosi di lavori eseguiti senza i titoli abilitativi richiesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 09 May 2024 08:17:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso-rilevante/ 2024-05-09T08:17:14Z Semplificazioni PNRR, intesa sulla nuova modulistica standardizzata https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazioni-PNRR-intesa-sulla-nuova-modulistica-standardizzata/ <p>Importante passo avanti nell’opera di semplificazione e standardizzazione delle procedure su tutto il territorio nazionale. A distanza di quasi 5 anni dall’ultima volta, infatti, la&nbsp;<a title="vai al sito della Conferenza unificata" href="https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2024/seduta-del-4-aprile-2024/atti-del-4-aprile-2024/repertorio-atto-n-38cu/" target="_blank">Conferenza unificata ha sancito l’intesa su una nuova serie di moduli standardizzati</a>&nbsp;definiti nell’ambito del Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione e relativi ad attività nell’ambito dei settori turismo e commercio.</p> <p>In particolare, sono stati adottati 4 nuovi moduli:</p> <ol> <li><a title="apri il pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_agenzie_di_viaggio_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Agenzie di viaggio</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Strutture_extra_alberghiere_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Strutture ricettive extra alberghiere</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_agenzie_di_viaggi_definitivo_4_4_2024.pdf" target="_blank">Modulo Variazioni in comunicazione per agenzie di viaggio</a></li> <li><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_strutture_ricettive_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo Variazioni in comunicazione per strutture ricettive</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Altri 5 moduli sono stati invece modificati rispetto alle versioni adottate in precedenza, in particolare:</p> <ol> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo-Strutture-aria-aperta_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Strutture ricettive all'aria aperta</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Strutture_alberghiere_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo SCIA Strutture ricettive alberghiere</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_SchedaAnagrafica_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo Scheda anagrafica</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Comunicazione_Variazioni%20_scheda_anagrafica_definitivo_4aprile2024_post_osservazioni.pdf" target="_blank">Modulo di Comunicazione variazioni</a></li> <li><a title="apri file pdf" href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_NotificaSanitaria_definitivo_4_aprile_2024.pdf" target="_blank">Modulo di Notifica sanitaria</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Con particolare riferimento al “Modulo di Comunicazione variazioni” si rappresenta come la versione pubblicata in questa sede tenga conto del recepimento di un’ulteriore osservazione formulata in sede di intesa.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 09 May 2024 06:22:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazioni-PNRR-intesa-sulla-nuova-modulistica-standardizzata/ 2024-05-09T06:22:32Z Attività di allevamento intensivo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-allevamento-intensivo/ <p>Le attività d’allevamento intensivo risultano particolarmente pericolose per i terzi e per la popolazione sotto plurimi profili sanitari ed ambientali anche riferiti, in alcuni casi, allo smaltimento dei residui di macellazione e di lavorazione determinando, secondo le generalissime previsioni del codice civile, una responsabilità particolarmente aggravata di tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva o aventi su di essa poteri di controllo, che devono pertanto essere ritenuti responsabili, secondo le previsioni del codice dell’ambiente, dei possibili fenomeni di abbandono di rifiuti speciali o pericolosi e di inquinamento ambientale ai fini dei conseguenti interventi di ripristino sanitario ed ambientale.</p> <p>Leggi tutto …<br /><br /></p> Thu, 02 May 2024 09:52:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-allevamento-intensivo/ 2024-05-02T09:52:47Z Consiglio di Stato, stop a deroghe concessioni spiagge https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-stop-a-deroghe-concessioni-spiagge/ <p>Il Consiglio di Stato infatti conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe e si richiama "ai principi della Corte di Giustizia Ue" per dare "immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale".</p> <p>Nella <a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/wp-content/uploads/2024/05/CdS-3940_2024.pdf" target="_blank">sentenza CdS 3940_2024</a>&nbsp;si sottolinea che la risorsa spiaggia "è scarsa", al contrario di quanto sostenuto dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della Bolkenstein.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 02 May 2024 09:11:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-stop-a-deroghe-concessioni-spiagge/ 2024-05-02T09:11:53Z Nuove linee guida sulla sorveglianza ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-linee-guida-sulla-sorveglianza-ambientale/ <p>La Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG ha avviato un processo di riorganizzazione delle attività di sorveglianza ambientale, includendo la digitalizzazione dei processi in collaborazione con altre amministrazioni.</p> <p>È stata creata una struttura chiamata “<em>Coordinamento Tecnico per la Sorveglianza Ambientale</em>” (CTSA) con l’obiettivo di individuare <strong>criteri</strong> <strong>per i controlli basati sul rischio</strong>.&nbsp;</p> <p>Questi criteri sono stati inseriti nella versione 1.0 delle nuove Linee Guida inerenti ai controlli, approvate con&nbsp;<a title="apre file .zip" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA900/allegati/Decreto_57193-2023.zip" target="_blank"><u>Decreto n. 57193/GRFVG del 28.11.2023</u></a>, e dei loro formati documentali, approvati con&nbsp;<a title="apre file .zip" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA900/allegati/Decreto_61889-2023.zip" target="_blank"><u>Decreto n. 61889/GRFVG del 18.12.2023</u></a>.&nbsp;</p> <p>Per garantire sempre maggiori livelli di tutela dell’ambiente si stanno sviluppando nuovi metodi e procedure da integrare nei processi amministrativi al fine di <strong>ottimizzare la gestione del ciclo regolatore</strong>; tutto ciò senza tralasciare gli aspetti legati alla semplificazione delle procedure e alla collaborazione con i portatori di interesse e con una grandissima attenzione a&nbsp;fare rete con gli organismi deputati all’a ttività di vigilanza (Corpo forestale regionale, ARPA-FVG, Forze dell’Ordine, ecc.).</p> Mon, 29 Apr 2024 06:18:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-linee-guida-sulla-sorveglianza-ambientale/ 2024-04-29T06:18:25Z Riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riduzione-di-superficie-boscata-in-assenza-di-autorizzazione/ <p>La disciplina di settore limita la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. I casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati (interventi minori su edifici), sicché non si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi. Poiché gli artt. 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004 non consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di riduzione di superficie boscata (disboscamento) ne deriva che l’ordinanza di ripristino ex art. 167, comma 2, costituisce atto dovuto e vincolato, dovendo l’area protetta essere ricostruita nella sua essenza forestale. La sanzione ripristinatoria è, infatti, prevista come la regola per gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e la possibilità di sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 26 Apr 2024 10:24:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riduzione-di-superficie-boscata-in-assenza-di-autorizzazione/ 2024-04-26T10:24:46Z Permesso di costruire in deroga https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-in-deroga-00001/ <p>Il permesso di costruire in deroga non è un atto dovuto, ma costituisce oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l'interesse alla realizzazione dell'opera con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale. Questo significa che l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 d.P.R. 380 del 2001 per il rilascio del titolo edilizio in deroga, costituisce condizione minima necessaria ma non certo sufficiente al fine dell'assentibilità del richiesto intervento, permanendo in capo al Comune - in una situazione diversa dalla sanatoria - un'ampia discrezionalità circa l'an stesso ed il quomodo della prestazione dell'eventuale assenso. L'art. 14 citato non consente, invero, di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della deroga, ove pure ammissibile (ciò che qui non è), pressoché obbligatoria, spettando al contrario all'amministrazione comunale la valutazione - autonoma e largamente discrezionale - necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 26 Apr 2024 10:21:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-in-deroga-00001/ 2024-04-26T10:21:12Z Nozione di centro abitato e sua rilevanza urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato-e-sua-rilevanza-urbanistica/ <p>La nozione di centro abitato trova riscontro nell’art. 3 del nuovo codice della strada, che, in un’ottica finalistica di diversificazione delle regole di circolazione stradale, lo identifica in un “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”. Lo stesso va, dunque, individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili. La sua rilevanza urbanistica discende, peraltro, dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) che, introducendo l’art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l’edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell’edificazione dal nastro stradale.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 26 Apr 2024 10:16:37 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato-e-sua-rilevanza-urbanistica/ 2024-04-26T10:16:37Z Valutazione unitaria del complesso delle opere abusive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive/ <p>La valutazione unitaria del complesso delle opere non dipende dalla circostanza che le stesse siano o meno realizzate contestualmente, ben potendo i manufatti essere considerati unitariamente anche quando vengono posti in essere per addizione. Né la circostanza che potenzialmente possano essere di fatto impiegate per scopi distinti assume un qualche rilievo, dal momento che in sede edilizia la valutazione unitaria delle opere dipende dalla loro collocazione, dall’appartenenza allo stesso soggetto, nonché dalla destinazione comune dei manufatti, ponderazione quest’ultima da farsi in astratto, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. L'amministrazione comunale, pertanto, deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:36:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive/ 2024-04-12T09:36:58Z Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici/ <p>Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:32:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici/ 2024-04-12T09:32:17Z Regole costruttive e standard stilistici ed estetici su immobili non vincolati https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regole-costruttive-e-standard-stilistici-ed-estetici-su-immobili-non-vincolati/ <p>Il Comune può conformare l’attività edilizia privata ai fini di sicurezza e salubrità dell’abitato, di decoro del contesto urbano e di tutela ambientale e paesaggistica, e quindi può certamente imporre, anche per immobili non sottoposti a specifico vincolo storico culturale, non solo regole costruttive ma anche standard stilistici ed estetici secondo modelli tradizionali volti a confermare l’identità del contesto urbano, ma non può sovrapporvi immotivate interpretazioni estetiche soggettive avulse dal contesto di riferimento né ostacolare (in mancanza di uno specifico vincolo in tal senso) la naturale evoluzione tecnico-scientifica dei materiali e delle lavorazioni.</p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 12 Apr 2024 09:18:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regole-costruttive-e-standard-stilistici-ed-estetici-su-immobili-non-vincolati/ 2024-04-12T09:18:53Z Concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00011/ <p>Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione (1).</p> <p>Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge; l’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti; è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. III, 20 aprile 2023, causa C 348/22), la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.</p> <p>(1) Precedenti conformi: fondamentali sul tema, Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18. Di recente, il Consiglio di Stato ha ricordato l’attuale validità dei principi enunciati dall’ Ad. plen. n. 17 del 2021: Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200. Ha disapplicato anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenuta nell'art. 10-<em>quater</em>, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2023, n. 14, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; applica i principi enunciati dalle Adunanze plenarie n. 17 e 18 del 2021 anche Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992.</p> <p>Precedenti difformi: T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. I, decreto 21 dicembre 2023, n. 614, secondo il quale, l’Adunanza plenaria n. 17 del 2021, ancorché formalmente estranea all’ambito di decisione della sentenza delle Sezioni unite n. 32559 del 2023, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata (n.18/2021), della quale non può non condividerne le sorti.</p> <p><a title="Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 – Pres. Lipari, Est. Bruno" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202305995&amp;nomeFile=202402679_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 – Pres. Lipari, Est. Bruno</a></p> <p>Fonte:</p> Fri, 12 Apr 2024 07:14:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessioni-demaniali-marittime-00011/ 2024-04-12T07:14:04Z Libertà d'impresa vs. pianificazione urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-dimpresa-vs.-pianificazione-urbanistica/ <p>La disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l’attività economica, dovendo, anche tale libertà economica confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali, in un’ottica di bilanciata proporzionalità delle contrapposte esigenze.<br />Gli atti della programmazione territoriale non sono, infatti, esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se, in concreto, essi perseguano effettivamente finalità di tutela dell’ambiente urbano o siano, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.<br />Una volta ammessa, poi, una particolare tipologia di uso commerciale, non è legittima l’introduzione di restrizioni quantitative al numero di esercizi, la quale non si configura quale prescrizione meramente urbanistica, ma si traduce in una limitazione ingiustificata e discriminatoria della libertà di stabilimento e della libertà d’impresa nonchè in una regolazione indebita dell’offerta sul mercato. (1)<br /> (1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 5394 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 4810 del 2020, n. 2762 del 2018, n. 4810 del 2018, n. 2026 del 2017, n. 1494 del 2017; Corte giust. UE, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 345; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860; Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 70; Cons. Stato, sez. IV, n. 4294 del 2023.</p> <p><a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201908049&amp;nomeFile=202402815_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2024, n. 2815 – Pres. Franconiero, Est. Basilico</a></p> <p>Fonte:</p> Fri, 12 Apr 2024 07:02:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Liberta-dimpresa-vs.-pianificazione-urbanistica/ 2024-04-12T07:02:36Z Riforma del Sistema dei Controlli e Sanzioni Economiche: Parere negativo del Consiglio di Stato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riforma-del-Sistema-dei-Controlli-e-Sanzioni-Economiche-Parere-negativo-del-Consiglio-di-Stato/ <p>Il Consiglio di Stato - nell’esprimere parere negativo sullo schema di decreto delegato per la riforma del sistema dei controlli e delle sanzioni in relazione allo svolgimento di attività economiche – mette a fuoco, dal punto di vista del procedimento, il regime delle proposte normative pluristrutturate, evidenziando al contempo, sul piano sostanziale, la necessità:</p> <p>i) di circoscrivere in modo logico e continente le deroghe all’applicazione della nuova disciplina;</p> <p>ii) di mettere a sistema le nuove disposizioni con la legge fondamentale sul procedimento (n. 241 del 1990), con la legge generale sulle sanzioni amministrative (n. 689 del 1981) e con i correlati principi costituzionali ed eurounitari (Engel criteria);</p> <p>iii) di prevenire la privatizzazione, sia pure parziale, del sistema dei controlli;</p> <p>iv) di dettagliare nonché rendere trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di algoritmi e intelligenza artificiale.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 11 Apr 2024 07:22:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Riforma-del-Sistema-dei-Controlli-e-Sanzioni-Economiche-Parere-negativo-del-Consiglio-di-Stato/ 2024-04-11T07:22:06Z Cade il blocco per il rilascio di nuove autorizzazioni N.C.C. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cade-il-blocco-per-il-rilascio-di-nuove-autorizzazioni-N.C.C./ <p>Per un complicato meccanismo giuridico, era precluso ai Comuni, già da qualche anno, di bandire nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di NCC (vedi:&nbsp;<a class="inline-onebox" href="https://community.omniavis.it/t/noleggio-con-conducente-due-quesiti/8575/2">Noleggio con conducente - Due quesiti - n°2 da mario.maccantelli&nbsp;<span class="badge badge-notification clicks" title="6 clic">6</span></a>&nbsp;-&nbsp;<a class="inline-onebox" href="https://community.omniavis.it/t/rilascio-nuove-autorizzazioni-ncc/26847/2">Rilascio nuove autorizzazioni ncc - n°2 da mario.maccantelli&nbsp;<span class="badge badge-notification clicks" title="7 clic">7</span></a>).</p> <p>Come previsto dal DL 135/2018, il blocco avrebbe dovuto persistere fino alla operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese TAXI e NCC. Tale registro è stato istituito con decreto ministeriale n. 4/2020. Tuttavia, il Ministero competente, un attimo dopo aver istituito il registro, ha previsto, in pratica, un’altra sub-condizione per arrivare alla rimozione del blocco: la piena operatività del registro è subordinata all’adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.</p> <p>Il TAR Lazio giudica illegittima l’ulteriore condizione prevista dal Ministero in ordine a due motivazioni principali:</p> <ul> <li> <p>il DL 135/2018 si è limitato a prevedere la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla sola operatività del registro. Collegare, poi, l’operatività del registro all’adozione di ulteriore decreto riguardante il foglio di servizio elettronico è un’imposizione arbitraria non giustificata né da motivi formali (manca la copertura legale) né sostanziali (il registro può funzionare anche senza foglio di servizio elettronico);</p> </li> <li> <p>in via di principio, l’art. 41 Cost. afferma la piena libertà di iniziativa economica che può essere compressa solo dalla legge per rilevanti motivi di utilità sociale. La misura ministeriale, in sintesi, è vista dal giudice come protezionista in favore del comparto TAXI. Testualmente: “tesa a perseguire uno scopo di tipo protezionistico, risolvendosi in una misura adottata appannaggio degli interessi economici di una specifica e ben individuata categoria di operatori, attiva in un mercato merceologico contiguo a quello nel quale operano le imprese esercenti il servizio di NCC”.</p> </li> </ul> <p>In definitiva, il TAR annulla il decreto che ha sospeso l’operatività del registro informatico nazionale in attesa della previsione specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.</p> <p>Questa sentenza, dato che annulla un provvedimento ministeriale, ha effetti generali per ogni amministrazione comunale.</p> <p><strong>Fonte</strong>:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:42:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cade-il-blocco-per-il-rilascio-di-nuove-autorizzazioni-N.C.C./ 2024-04-03T13:42:23Z Nuove semplificazioni dei procedimenti amministrativi in edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-semplificazioni-dei-procedimenti-amministrativi-in-edilizia/ <p>La strada non sarà breve perché questa volta la scelta non è quella di passare da un provvedimento d’urgenza (un decreto legge) ma da una legge che dovrà “scontare” i tempi del Parlamento. Lo scorso 26 marzo il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato un disegno di legge (Ddl Semplificazioni) che contiene un nuovo pacchetto di semplificazioni per facilitare la vita di cittadini e imprese.</p> <p>Il nuovo disegno di legge interviene in diversi ambiti al fine di velocizzare la realizzazione di interventi finanziati dal PNRR e, più in generale, avere una P.A. capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative.</p> <p>Si snelliscono le norme e i procedimenti in materia di:</p> <ul> <li>circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;</li> <li>traduzioni giurate;</li> <li>permesso di costruire su immobili vincolati;</li> <li>rilascio autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri;</li> <li>dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.</li> </ul> <p>“<em>La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente</em>&nbsp;– ha affermato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo –&nbsp;<em>e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione</em>”.</p> <p>Dei 35 articoli di cui si compone l’attuale versione del disegno di legge, spicca l’art. 13 “Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati” che dovrebbe modificare l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 relativo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.</p> <p>L’art. 20 del Testo Unico Edilizia disciplina puntualmente le tempistiche per il rilascio del permesso di costruire, stabilendo al comma 8 che: “<em>Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”</em>.</p> <p>L’art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della Legge n. 241/1990 prevede:</p> <p><em>1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.</em></p> <p><em>2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.</em></p> <p><em>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.</em></p> <p><em>4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.</em></p> <p>L’art. 15 del disegno di legge (che, ricordiamo, avrà tempistiche lunghe) modifica proprio l’art. 20, comma 8 del Testo Unico Edilizia abrogando nel primo periodo le seguenti parole “<em>, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.</em></p> <p>Dopo il primo periodo, viene aggiunto al comma 8 il seguente: “Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi”.</p> <p>Prevista, dunque, la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:30:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-semplificazioni-dei-procedimenti-amministrativi-in-edilizia/ 2024-04-03T13:30:36Z Necessario il permesso di costruire per il campo di padel https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Necessario-il-permesso-di-costruire-per-il-campo-di-padel/ <p>La realizzazione di un&nbsp;<strong>campo di padel</strong>&nbsp;costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, incide sul territorio modificandolo e, come tale, rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).</p> <p>Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale questa norma assoggetta attualmente a&nbsp;<strong>permesso di costruire</strong>&nbsp;non soltanto le attività di edificazione, ma anche&nbsp;<strong>altre attività</strong>&nbsp;che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una&nbsp;<strong>modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo</strong>&nbsp;per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.</p> <p>A spiegarlo è la&nbsp;<strong>Corte di Cassazione</strong>&nbsp;con la&nbsp;<strong>sentenza &nbsp;del 22 marzo 2024, n. 11999</strong>, con la quale ha respinto il ricorso contro il decreto di sequestro preventivo di due campi di padel realizzati in zona sottoposta a&nbsp;<strong>vincolo paesaggistico e sismico</strong>, con destinazione d’uso “verde agricolo”.</p> <p>Secondo il ricorrente, la realizzazione di campi di padel&nbsp;in riconversione di campi da tennis preesistenti, rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia «semplice» o «leggera», necessitante di semplice SCIA&nbsp;e, avendo ottenuto sia il nulla-osta paesaggistico che il parere positivo dell’UTC del Comune,&nbsp;vantava un legittimo affidamento sulla legittimità della procedura.</p> <p>Nel valutare la questione, la Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia, si configurano come&nbsp;<strong>interventi di ristrutturazione edilizia</strong>&nbsp;quelli volti a trasformare gli organismi edilizi per mezzo di un insieme di opere che portare ad un organismo diverso (tutto o in parte) da quello precedente.</p> <p>Questi interventi comprendono:</p> <ul> <li>il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio;</li> <li>l’eliminazione/la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;</li> <li>la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;</li> <li>il ripristino di edifici (o parti di essi) crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.</li> </ul> <p>Tutti gli interventi che ricadono nella definizione di ristrutturazione appena esplicitata, ma che non rientrano negli interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c), configurano la c.d. «ristrutturazione edilizia leggera».</p> <p>L’articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico, a sua volta, prevede che siano&nbsp;<strong>sottoposti a permesso di costruire:</strong></p> <ul> <li>gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un&nbsp;<strong>organismo edilizio in tutto o in parte diverso</strong>dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso;</li> <li>gli interventi che comportino&nbsp;<strong>modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili</strong>sottoposti a tutela ai sensi del&nbsp;<strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>&nbsp;di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</li> <li>gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la&nbsp;<strong>demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate</strong>ai sensi degli articoli 136, comma I, lettere c) e d), e 142, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il&nbsp;<strong>ripristino di edifici, crollati o demoliti,</strong>&nbsp;situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste&nbsp;<strong>modifiche della sagoma</strong>&nbsp;o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti&nbsp;<strong>incrementi di volumetria</strong>.</li> </ul> <p>Per gli interventi di ristrutturazione edilizia «leggera» è necessaria la presentazione della&nbsp;<strong>SCIA</strong>&nbsp;(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001, la cui assenza è sottoposta a sanzione amministrativa (ex art. 37 d.P.R. 380/2001).</p> <p>Viceversa, per gli interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» (art. 10, co. 1, lettera d) e 10 c.1 lettera c) e gli interventi di «nuova costruzione» (art. 3 c.1 lettera e) e 10 c.l lettera a) è richiesto il permesso di costruire.</p> <p>Sulla base di queste premesse, spiegano gli ermellini, il regime autorizzativo relativo alla realizzazione di campi di padel non può essere&nbsp;quello invocato dal ricorrente. Si è infatti chiarito che la realizzazione di un campo di padel costituisce&nbsp;<em>“intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all’art. 3, lett. e), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.&nbsp;Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il d.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e), assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica”.</em></p> <p>Si tratta di un’impostazione è conforme a quella della giurisprudenza amministrativa, che, ha avuto recentemente modo di confrontarsi con la tematica, divenuta pressante in ragione della crescente molarità dello sport in questione. Per esempio il TAR Piemonte, con lasentenza n. 223/2023 ha chiarito che le opere in questione hanno caratteristiche tali da comportare una «<strong>trasformazione significativa e permanente del territorio</strong>», risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio, nonché all’acquisizione dell’apposita&nbsp;<strong>autorizzazione paesaggistica e sismica</strong>.</p> <p>Altrettanto il TAR Lazio con la sentenza n. 607/2023, secondo cui la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura&nbsp;<strong>violazione dell’art. 44 lett. b) dello stesso Testo Unico Edilizia</strong>, in considerazione del fatto che la realizzazione di strutture sportive è consentita su aree destinate ad attività sportiva, con la presentazione di SCIA, ma senza creazione di volumetria e comunque mai nelle zone aventi destinazione agricola,</p> <p>Per altro è ininfluente la circostanza secondo cui, come nel caso di specie, i campi di padel vadano a sostituire dei preesistenti campi da tennis: essendo una trasformazione edilizia del terreno (stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo), la realizzazione dei campi di padel non può essere compatibile con la destinazione a zona agricola del terreno ospitante.</p> <p>Nello specifico, i campi di padel&nbsp;<strong>si differenziano dai campi da tennis e da calcio</strong>&nbsp;in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria la&nbsp;<strong>realizzazione di un massetto di cemento</strong>&nbsp;(di circa 10/12 cm) ove allocare il tappeto in fibra Sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato (alte oltre 3 mt.).</p> <p>Va pertanto espresso il principio secondo cui la realizzazione di un campo di padel, cosi come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel,&nbsp;<strong>costituisce una «nuova costruzione»</strong>, per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire.</p> <p>Il rilevante impatto dell’intervento edilizio attiene anche dal punto di vista paesaggistico: va ribadito il principio per cui, in tema di&nbsp;<strong>reati paesaggistici,</strong>&nbsp;l’accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 o quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all’allegato B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un’interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l’applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.</p> <p>La regola generale di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all’aspetto esteriore delle aree vincolate e soggetto al previo dell’autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento n. 31/2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione.</p> <p>Nel caso in esame, non può che sottolinearsi l’assenza, negli elenchi di cui al d.P.R. 31/2017 (relativo alla c.d.&nbsp;<strong>autorizzazione paesaggistica «semplificata»</strong>), degli interventi relativi alle attrezzature sportive, per le richieste relative ai campi di padel, e, più in generale, per gli impianti sportivi, evidenzia da cui non può che trarsi la conclusione che ad essi non si possono applicare le semplificazioni introdotte dal citato decreto, anche considerando che, con ogni evidenza, la realizzazione di tali campi non possa essere considerata di impatto paesaggistico lieve (AII. B) o lievissimo (All. A) ai sensi del citato decreto, in tal modo confermando la rilevanza dell’intervento edilizio.</p> <p>Infine, secondo il costante orientamento di questa Corte, il&nbsp;<strong>rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica</strong>&nbsp;al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d.&nbsp;<strong>doppia conformità</strong>), e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata.</p> <p>Poiché l’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-ediIizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei c.d. «abusi minori», tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004.</p> <p>Allo stesso modo, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione delia domanda di regolarizzazione (cd. «doppia conformità»), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’<strong>autorizzazione sismica</strong>.</p> <p>Inoltre, il permesso di costruire, eventualmente rilasciato (nei limiti di cui si è detto) a seguito di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), estinguerebbe i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non estingue, invece, i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio (applicabile nel caso di specie stante quanto dianzi evidenziato.</p> <p>Nel respingere definitivamente il ricorso, gli ermellini hanno ribadito la&nbsp;legittimità del&nbsp;sequestro preventivo dei campi, ricordando che&nbsp;<em>&nbsp;“in tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di manufatti abusivi realizzati in area a destinazione agricola pur se destinati ad attività commerciali, determinando gli stessi un aggravio, anche se non rilevante, del carico urbanistico”,</em>&nbsp;regola che vale anche in caso di&nbsp;realizzazione di un impianto sportivo su area a destinazione agricola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 03 Apr 2024 13:02:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Necessario-il-permesso-di-costruire-per-il-campo-di-padel/ 2024-04-03T13:02:14Z Certificato di collaudo e certificazione di idoneità statica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Certificato-di-collaudo-e-certificazione-di-idoneita-statica/ <p>In linea generale, una certificazione/dichiarazione di idoneità statica non equivale al certificato di collaudo, formalmente non ne costituisce equipollente. Un certificato di collaudo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazione dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipologia degli esami e delle ispezioni, ecc.); la certificazione di idoneità statica, no. In realtà, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che portano il tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico. E può dirsi che conduce alle medesime conclusioni sostanziali. E’ un fatto, però, che l'art. 24 del DPR 380/2001 espressamente prevede, per il rilascio del certificato di agibilità, che per interventi di: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sia presente il certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Dunque, non solo nei casi di opere strutturali.&nbsp;</p> <p>Legi tutto...</p> Thu, 28 Mar 2024 12:02:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Certificato-di-collaudo-e-certificazione-di-idoneita-statica/ 2024-03-28T12:02:28Z Onere probatorio in materia di abusi edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onere-probatorio-in-materia-di-abusi-edilizi/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità&nbsp;</p> <p class="readmore">Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 28 Mar 2024 08:27:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onere-probatorio-in-materia-di-abusi-edilizi/ 2024-03-28T08:27:24Z Sindacabilità della valutazione di incidenza ambientale - VINCA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sindacabilita-della-valutazione-di-incidenza-ambientale-VINCA/ <p>La valutazione di incidenza ambientale (cd. “Vinca”), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione. È evidente, pertanto, come l’apprezzamento dell’amministrazione preposta alla tutela dell’habitat ambientale è sindacabile in sede giudiziale, solo sotto il profilo della manifesta illogicità, incongruità, della motivazione anche alla luce di una istruttoria incompleta.</p> <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Leggi tutto …</p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 28 Mar 2024 08:17:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sindacabilita-della-valutazione-di-incidenza-ambientale-VINCA/ 2024-03-28T08:17:08Z