SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Autonomia regolamentare comunale nella tutela della quiete pubblica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-regolamentare-comunale-nella-tutela-della-quiete-pubblica/ <p>La tutela della pubblica tranquillità e della vivibilità urbana costituisce un bene giuridico autonomo e distinto dalla salvaguardia dall'inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/1995. Pertanto, i Comuni, nell'esercizio delle funzioni generali di cui all'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, possono legittimamente interdire l'emissione di suoni e musica in determinate fasce orarie a prescindere dal superamento dei limiti tecnici fissati dalla zonizzazione acustica. Tale potestà regolamentare può configurare una "presunzione di disturbo", rendendo superflua l'effettuazione di rilievi fonometrici qualora la norma sanzioni il mero fatto oggettivo dell'udibilità esterna dei suoni negli orari proibiti. In tale contesto, l'accertamento degli agenti operanti circa la sussistenza della condotta vietata è assistito da fede privilegiata e l'assenza di rilievi strumentali non inficia la legittimità della sanzione, inclusa quella accessoria della sospensione dell'attività.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su Lexambiente, <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rumore/consiglio-di-stato60/rumore-autonomia-regolamentare-comunale-nella-tutela-della-quiete-pubblica" target="_blank">Consiglio di Stato Sez. IV n. 2166 del 16 marzo 2026</a></p> Thu, 23 Apr 2026 14:10:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autonomia-regolamentare-comunale-nella-tutela-della-quiete-pubblica/ 2026-04-23T14:10:16Z Natura del PAUR e limiti al dissenso comunale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-del-PAUR-e-limiti-al-dissenso-comunale/ <p>Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) risponde a un'esigenza di forte concentrazione procedimentale e semplificazione, in cui la determinazione finale della conferenza di servizi, espressione di una nuova competenza regionale integrata, assorbe i titoli necessari e può superare i dissensi delle amministrazioni locali. Non è configurabile un diritto di veto in capo ai Comuni, neppure in forza di norme regionali che prevedano intese per il recupero di aree dismesse, poiché ciò vanificherebbe la ratio del modulo decisionale basato sulle posizioni prevalenti. Il dissenso espresso in tale sede deve essere costruttivo, imparziale e puntualmente motivato, non potendosi risolvere in una sterile opposizione paralizzante, stante la finalità legislativa di neutralizzare le disfunzioni del silenzio e garantire l’efficienza dell’azione amministrativa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-natura-del-paur-e-limiti-al-dissenso-comunale" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 2160 del 16 marzo 2026</a></p> Thu, 23 Apr 2026 14:05:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-del-PAUR-e-limiti-al-dissenso-comunale/ 2026-04-23T14:05:32Z Conferenza di servizi e impianti di telecomunicazione: principio delle "posizioni prevalenti" https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Conferenza-di-servizi-e-impianti-di-telecomunicazione-principio-delle-posizioni-prevalenti/ <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 2955/2026 (ric. n. 2168/2025), pubblicata il 14 aprile 2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra tutela paesaggistica e realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, riaffermando principi ormai consolidati in tema di conferenza di servizi.</p> <p>Il Collegio ribadisce che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica per impianti di telecomunicazione, il parere negativo reso dall’amministrazione competente alla tutela del paesaggio non ha carattere automaticamente preclusivo. Anche qualora tale dissenso sia puntualmente motivato e reiterato, esso non comporta di per sé l’obbligo di rigetto dell’istanza, dovendo l’amministrazione procedente applicare il criterio delle posizioni prevalenti tra le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.</p> <p>La pronuncia evidenzia altresì che la conferenza decisoria, pur quando coinvolge interessi sensibili quali quelli paesaggistici, risponde a esigenze di semplificazione e concentrazione dell’azione amministrativa. In tale contesto, la determinazione conclusiva assume valore sostitutivo di tutti i singoli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.</p> <p>Resta comunque ferma, precisa il Consiglio di Stato, la possibilità per le amministrazioni dissenzienti di esperire i rimedi successivi previsti dall’ordinamento, senza che ciò incida sull’immediata efficacia della determinazione finale.</p> <p>La sentenza conferma, in definitiva, l’orientamento secondo cui la tutela del paesaggio, pur costituendo un interesse di rilievo costituzionale, deve essere oggetto di bilanciamento con gli altri interessi pubblici coinvolti nel procedimento, senza che il singolo parere negativo possa tradursi in un potere di veto assoluto.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/conferenza-di-servizi-e-impianti-di-telecomunicazione-il-consiglio-di-stato-ribadisce-il-principio-delle-posizioni-prevalenti/" target="_blank">AGEL</a></p> Thu, 23 Apr 2026 13:55:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Conferenza-di-servizi-e-impianti-di-telecomunicazione-principio-delle-posizioni-prevalenti/ 2026-04-23T13:55:23Z Stabilimenti balneari su aree private: nessuna concessione demaniale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stabilimenti-balneari-su-aree-private-nessuna-concessione-demaniale/ <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 03094/2026, pronunciata nel giudizio n. 4919/2025 R.G., il Consiglio di Stato affronta il tema del regime giuridico applicabile agli stabilimenti balneari realizzati su aree di proprietà privata, enunciando un principio di diritto destinato a incidere in modo significativo sull’inquadramento amministrativo del settore.</p> <p>Il Collegio afferma che l’esercizio dell’attività balneare su suolo privato non presuppone il rilascio di una concessione demaniale, istituto che è invece funzionalmente connesso all’utilizzo di beni appartenenti al demanio marittimo. Ne consegue che, in assenza di occupazione di aree demaniali, l’amministrazione non può subordinare la legittimità dell’attività al possesso di un titolo concessorio.</p> <p>La sentenza precisa altresì che il titolo autorizzativo comunale relativo all’esercizio dell’attività economica, qualora comprensivo della disciplina dell’uso dell’area e dell’installazione delle attrezzature necessarie, è idoneo a legittimare lo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare, a condizione che siano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza della balneazione.</p> <p>Tali profili di sicurezza rientrano nella competenza dell’autorità marittima, la cui valutazione tecnico-discrezionale costituisce parametro centrale ai fini dell’accertamento dell’idoneità dell’attività. Non risulta, pertanto, ammissibile la richiesta di una duplicazione di titoli abilitativi non espressamente prevista dall’ordinamento.</p> <p>Il principio affermato dal Consiglio di Stato è che l’attività di stabilimento balneare insistente su area privata non può essere automaticamente assoggettata al regime concessorio demaniale, imponendosi una chiara distinzione tra l’uso di suolo privato e l’occupazione del demanio marittimo, nonché tra i profili autorizzatori di natura commerciale e quelli attinenti alla sicurezza pubblica.</p> <p>In coerenza con tali premesse, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03094/2026, accoglie l’appello e ribadisce che l’eventuale esercizio del potere repressivo da parte dell’amministrazione è legittimo esclusivamente in presenza di una effettiva carenza dei titoli abilitativi richiesti dall’ordinamento ovvero di accertate violazioni delle condizioni di sicurezza della balneazione.</p> </div> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/stabilimenti-balneari-su-aree-private-nessuna-concessione-demaniale-se-ce-idonea-autorizzazione/" target="_blank">AGEL</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 23 Apr 2026 13:47:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stabilimenti-balneari-su-aree-private-nessuna-concessione-demaniale/ 2026-04-23T13:47:23Z Consiglio di Stato: annullabile il permesso edilizio emanato senza capacità edificatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-annullabile-il-permesso-edilizio-emanato-senza-capacita-edificatoria/ <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 772/2026 (Consiglio di Stato, Sez. II, RG 5406/2023), il giudice amministrativo di secondo grado riafferma principi consolidati in tema di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi e di esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione.</p> <p>In primo luogo, viene ribadita la legittimità dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire in presenza di un vizio sostanziale originario, quale la carenza della capacità edificatoria del fondo, anche qualora tale accertamento avvenga a distanza di tempo dal rilascio del titolo. In tali ipotesi, l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica prevale sull’affidamento del privato, soprattutto quando l’edificabilità risulti definitivamente preclusa da vincoli anteriori e non superabili.</p> <p>La pronuncia chiarisce inoltre che, ai fini dell’applicazione dell’art. 21‑nonies della legge n. 241/1990, la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato non deve necessariamente essere espressa in forma esplicita, potendo ritenersi implicita quando l’atto da annullare sia affetto da una carenza originaria e insanabile. In tali circostanze, l’affidamento del privato assume un valore recessivo.</p> <p>Viene richiamato altresì un principio di carattere processuale: le censure relative a vizi procedimentali, quali la mancata o incompleta partecipazione, assumono rilievo solo laddove il ricorrente dimostri in concreto che il proprio apporto partecipativo avrebbe potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.</p> <p>Nel complesso, la decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale che privilegia la sostanza dell’azione amministrativa in materia edilizia, ponendo al centro la verifica della reale edificabilità del suolo e la tutela dell’interesse pubblico urbanistico rispetto alla conservazione di titoli illegittimi.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/consiglio-di-stato-legittimo-lannullamento-in-autotutela-del-permesso-edilizio-se-manca-originariamente-la-capacita-edificatoria-dellarea/" target="_blank">AGEL</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 23 Apr 2026 13:40:09 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-annullabile-il-permesso-edilizio-emanato-senza-capacita-edificatoria/ 2026-04-23T13:40:09Z La Regione FVG definisce i criteri per individuare le aree a rischio desertificazione commerciale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Regione-FVG-definisce-i-criteri-per-individuare-le-aree-a-rischio-desertificazione-commerciale/ <p>Il provvedimento, adottato dalla Giunta regionale, rappresenta un tassello attuativo importante della&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2025&amp;legge=17&amp;fx=leg" target="_blank">Legge regionale 17/2025</a>, che ha introdotto nuovi strumenti per sostenere il commercio di prossimità e contrastare i fenomeni di chiusura dei negozi tradizionali, soprattutto nei centri urbani minori e nelle aree più fragili del territorio.&nbsp;</p> <p><strong>Perché si parla di “indebolimento commerciale”</strong><br />Negli ultimi anni molte aree – in particolare piccoli comuni, frazioni, centri storici e quartieri periferici – hanno visto ridursi in modo significativo la presenza di esercizi commerciali di vicinato. Questo processo, spesso definito desertificazione commerciale, ha effetti che vanno oltre l’economia: meno servizi per i cittadini, minore vivibilità, riduzione della sicurezza e perdita di coesione sociale.</p> <p>La normativa regionale riconosce il commercio di prossimità come servizio essenziale per la qualità della vita delle comunità locali e prevede interventi mirati nelle zone dove tale funzione risulta più debole o a rischio, demandando a criteri oggettivi l’individuazione di queste aree.</p> <p><strong>Cosa stabilisce la Delibera 509 del 17 aprile 2026</strong><br />Con la&nbsp;<a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mtom.regione.fvg.it/storage//2026_505/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20505-2026.pdf" target="_blank">Delibera n. 509/2026</a>, la Regione definisce un quadro omogeneo di parametri che consentirà di individuare in modo trasparente e confrontabile le aree caratterizzate da indebolimento commerciale.</p> <p>In particolare, il provvedimento:</p> <ul> <li>chiarisce quali indicatori utilizzare per valutare la presenza e la vitalità delle attività commerciali&nbsp;</li> <li>stabilisce criteri territoriali e socio-economici per delimitare le aree interessate</li> <li>fornisce le basi tecniche affinché Comuni e Regione possano operare con strumenti condivisi e coerenti con la legge regionale.</li> </ul> <p>I criteri dettagliati sono contenuti nell’Allegato 1 alla delibera, che costituisce parte integrante del provvedimento e ne specifica gli aspetti applicativi.</p> <p><strong>A cosa serviranno le “aree a indebolimento commerciale”</strong><br />L’individuazione formale di queste aree non ha solo valore conoscitivo, ma è finalizzata a:</p> <ul> <li>orientare politiche di sostegno economico al commercio locale</li> <li>rendere più mirati contributi, incentivi e misure di accompagnamento per le imprese<br />supportare Comuni e operatori nella programmazione urbanistica e commerciale</li> <li>favorire interventi integrati con le politiche sociali, turistiche e di rigenerazione urbana.</li> </ul> <p>In prospettiva, le aree riconosciute come a indebolimento commerciale potranno diventare ambiti prioritari per l’accesso a strumenti regionali di sostegno, in coerenza con quanto previsto dalla Legge regionale 17/2025.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.regione.fvg.it/" target="_blank">sito istituzionale Regione FVG</a></p> <ul class="box-allegati-list"> <li> <div class="news"><a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2026_505/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20505-2026.pdf" target="_blank">Testo integrale della Delibera n 505-2026</a></div> <div class="news"><a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2026_505/Allegato%201%20alla%20Delibera%20505-2026.pdf" target="_blank">Allegato 1 alla Delibera 505-2026</a></div> <div class="news"><a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2026_505/Allegato%202%20alla%20Delibera%20505-2026.pdf" target="_blank">Allegato 2 alla Delibera 505-2026</a></div> </li> </ul> Thu, 23 Apr 2026 13:24:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Regione-FVG-definisce-i-criteri-per-individuare-le-aree-a-rischio-desertificazione-commerciale/ 2026-04-23T13:24:17Z Installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade, la SCIA sostituisce l'autorizzazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-mezzi-pubblicitari-lungo-le-strade-la-SCIA-sostituisce-lautorizzazione/ <p>Pubblicata sulla&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-20&amp;atto.codiceRedazionale=26G00067&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 91 del 20-4-2026 la Legge 20 aprile 2026, n. 50</a> di <em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione</em>,&nbsp;che costituisce uno dei provvedimenti di chiusura della fase attuativa del PNRR.</p> <p>Il testo nasce per:</p> <ul> <li>garantire il completamento degli investimenti PNRR entro il 30 giugno 2026</li> <li>assicurare il raggiungimento delle milestone e dei target delle ultime rate europee</li> <li>rafforzare governance, monitoraggio e capacità amministrativa, soprattutto di Comuni ed enti territoriali</li> <li>riallineare gli interventi PNRR con le politiche di coesione nella fase post‑PNRR.</li> </ul> <p>Il provvedimento è <strong>in vigore dalla data odierna</strong>.</p> <p>L'art. 5, comma 2 stabilisce che la collocazione dei <strong>mezzi pubblicitari</strong>, di cui all’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art23" target="_blank">articolo 23 del Codice della strad</a>a, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – sia subordinata esclusivamente alla presentazione di una<strong> Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento</strong>, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23, nonché dei requisiti e criteri previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495" target="_blank">d.P.R. n. 495 del 1992</a>), dai regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada.<br />La SCIA&nbsp;deve essere integrata da un'<strong>asseverazione tecnica che certifichi la conformità ai requisiti di legge.&nbsp;</strong></p> <p>La relazione tecnica asseverata è firmata da un tecnico abilitato&nbsp;(ingegnere, architetto, geometra o perito) che dichiara, sotto la propria responsabilità anche penale, che l’impianto è sicuro dal punto di vista strutturale,&nbsp;rispetta il Codice della Strada ed&nbsp;è conforme a tutte le norme e ai regolamenti vigenti (incluso il <em>Regolamento per la gestione della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di interesse regionale e strade di interesse nazionale a gestione regionale</em> emanato da&nbsp;<a href="https://www.fvgstrade.it/" target="_blank">Friuli Venezia Giulia Strade</a>, per quanto compatibile con il nuovo provvedimento).</p> <p>Se&nbsp;il mezzo pubblicitario&nbsp;deve essere installato in&nbsp;zone sottoposte a vincolo paesaggistico (fatti salvi i casi di esclusione previsti dal DPR 31/2017) ovvero a vincolo storico-culturale,&nbsp;la SCIA non ha effetto immediato: bisognerà attendere l’autorizzazione degli enti competenti (esempio&nbsp;Comune, Soprintendenza) prima di poter posizionare l’impianto. Sul portale SUAP è possibile richiedere i permessi necessari all'interno della stessa domanda unica.</p> <p>Per approfondimenti sul Decreto PNRR si consulti il dossier su&nbsp;<a href="https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/d-l-19-2026-pnrr-e-coesione.html#:~:text=Il%209%20aprile%202026%2C%20la%20Camera%20dei,decreto%2Dlegge%2019%20febbraio%202026%2C%20n.%2019%2C%20reca." target="_blank">Camera dei deputati</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 20 Apr 2026 13:49:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-di-mezzi-pubblicitari-lungo-le-strade-la-SCIA-sostituisce-lautorizzazione/ 2026-04-20T13:49:52Z Nuova fiscalità per gli enti del terzo settore: SAVE THE DATE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-fiscalita-per-gli-enti-del-terzo-settore-SAVE-THE-DATE/ <p><strong>Sabato 18 aprile, 9:30-12:30, AUDITORIUM COMELLI, Palazzo della Regione, Udine, Via Sabbadini n. 31</strong></p> <p>Una mattinata per fare il punto sulle nuove regole fiscali per gli enti del terzo settore, che possono garantire positivi benefici per le associazioni ma che vanno affrontate con gli strumenti e le conoscenze adatte: questo l’obiettivo dell’incontro “La nuova fiscalità delle Pro Loco APS e degli altri Enti del Terzo Settore”, che si terrà a Udine il 18 aprile dalle 9:30 alle 12:30 nell'Auditorium Comelli nel Palazzo della Regione, in via Sabbadini 31. L'ingresso è libero e sono invitate Pro Loco, associazioni, enti non-profit e professionisti del settore del Friuli Venezia Giulia.</p> <p>L'iniziativa è promossa e organizzata da <strong>UNPLI Friuli Venezia Giulia</strong> insieme con l'<strong>Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Fondazione Pro Loco Italia</strong> e&nbsp;<a href="https://www.soseventifvg.it/" target="_blank">Sportello SOS Eventi FVG</a>.&nbsp;</p> <p>La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Pietro De Marchi, presidente UNPLI Friuli Venezia Giulia, di Ant<strong>onino La Spina</strong>, presidente nazionale UNPLI, di <strong>Marco Iob</strong>, portavoce Forum regionale Terzo settore e di <strong>Paolo Dean</strong>, presidente ente gestore del Centro servizi volontariato del FVG.</p> <p>“L'entrata in vigore della nuova regolazione fiscale rappresenta un passaggio cruciale per tutto il mondo dell’associazionismo, a partire dalle Pro Loco - commenta De Marchi -. Analizzare le misure in vigore dal primo gennaio 2026 è fondamentale per permettere alle Pro Loco e agli altri soggetti del Terzo Settore di continuare a operare con consapevolezza e regolarità, garantendo la corretta realizzazione di quegli eventi pubblici che sono il cuore pulsante dell'identità e dell'animazione dei nostri territori”.</p> <p>Relatore principale della giornata sarà <strong>Gabriele Sepio</strong>, avvocato e docente di diritto tributario. Noto editorialista de Il Sole 24 Ore, Sepio, già coordinatore del tavolo tecnico fiscale per la riforma del Terzo settore. È stato inoltre estensore di alcune tra le misure più rilevanti e innovative della riforma stessa, posizionandosi come una delle figure di riferimento a livello nazionale per l'interpretazione e l'applicazione delle nuove normative che regolano gli enti non-profit. Durante il convegno, l'esperto approfondirà gli aspetti tecnici della fiscalità per poi lasciare spazio alle domande dei presenti.</p> <p>Interverrà inoltre <strong>Riccardo Marchetti</strong>, medico vicedirettore del <strong>SORES</strong> (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), che illustrerà “<a href="https://arcs.sanita.fvg.it/it/salute-e-prevenzione/emergenze-sanitarie/games" target="_blank">GAMES</a><strong>: niente giochi, solo eventi</strong>!”, la nuova modalità di comunicazione dal 2026 del calcolo del livello di rischio delle manifestazioni pubbliche.&nbsp;</p> <p><strong>L'incontro è aperto a chiunque abbia interesse, non necessita iscrizione.</strong></p> <p><img src="file:///C:/Users/149333/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N8HXWXJ9/convegno%2018%20aprile.jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 16 Apr 2026 06:34:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuova-fiscalita-per-gli-enti-del-terzo-settore-SAVE-THE-DATE/ 2026-04-16T06:34:02Z Spettacolo viaggiante e titoli abilitativi edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spettacolo-viaggiante-e-titoli-abilitativi-edilizi/ <p>La disciplina speciale in materia di spettacoli viaggianti (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968;337" target="_blank">Legge n. 337 del 1968</a>) non deroga alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica, ma riguarda esclusivamente <strong>interventi intrinsecamente precari e temporanei</strong>, destinati a soddisfare esigenze contingenti. L'installazione stabile di strutture e attrazioni ludiche su area privata, comportante una trasformazione duratura del territorio in contrasto con la destinazione agricola di zona, integra il reato di lottizzazione abusiva e la violazione del vincolo paesaggistico. La precarietà di un'opera non può essere desunta dal semplice carattere stagionale dell'attività, dovendo invece ricollegarsi all'obiettiva destinazione a un uso temporaneo e alla sua pronta rimozione al venir meno della funzione. In difetto di tali requisiti di temporaneità e precarietà strutturale, è sempre necessario il previo rilascio del permesso di costruire e, ove previsto, dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-rapporto-tra-disciplina-dello-spettacolo-viaggiante-e-titoli-abilitativi-edilizi" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Cass. Sez. III n. 10059 del 16 marzo 2026</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:58:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spettacolo-viaggiante-e-titoli-abilitativi-edilizi/ 2026-04-15T13:58:45Z Decadenza dalla concessione demaniale per preposizionamento di attrezzature balneari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-dalla-concessione-demaniale-per-preposizionamento-di-attrezzature-balneari/ <p>Il divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sulle spiagge libere con servizi risponde alla finalità di garantire la libera fruizione degli arenili, impedendo che l'occupazione preventiva limiti l'uso pubblico del bene. La dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione demaniale marittima, qualora la violazione di tale divieto sia reiterata per tre volte nell'arco di un quinquennio, si configura come un provvedimento vincolato per l'amministrazione, escludendo ogni valutazione discrezionale circa la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione commessa. Tale condotta, consistente nell'apposizione preventiva di ombrelloni e lettini offerti a noleggio, integra la fattispecie di occupazione abusiva del demanio marittimo, a nulla rilevando la rimozione giornaliera delle attrezzature o l'adempimento di altri obblighi concessori. Sotto il profilo procedurale, il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria o sollecitatoria, sicché il suo superamento non inficia la legittimità dell'atto finale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-decadenza-dalla-concessione-demaniale-per-preposizionamento-di-attrezzature-balneari" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VII n. 1610 del 2 marzo 2026</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:56:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Decadenza-dalla-concessione-demaniale-per-preposizionamento-di-attrezzature-balneari/ 2026-04-15T13:56:06Z Inquinamento acustico da esecuzione di spettacoli e intrattenimenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inquinamento-acustico-da-esecuzione-di-spettacoli-e-intrattenimenti/ <p>In materia di autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti pubblici, la verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore ex d.P.C.M. n. 215/1999 deve precedere l'esercizio dell'attività, garantendo che le rilevazioni tecniche siano condotte in condizioni di esercizio verosimili. È illegittimo per difetto di istruttoria e irragionevolezza manifesta il provvedimento basato su una relazione tecnica eseguita in assenza di pubblico e in orario diurno, poiché l’art. 5 del citato decreto impone di considerare il numero di persone mediamente presenti e le abituali impostazioni dell’impianto. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non è limitato a un controllo estrinseco dell’iter logico, ma si estende alla verifica dell’attendibilità scientifica e della coerenza delle operazioni tecniche rispetto al parametro normativo. Persiste, inoltre, l’interesse del vicino alla decisione nel merito ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. a fini risarcitori, anche qualora l’atto sia divenuto inefficace, essendo sufficiente la sola dichiarazione di voler agire per il ristoro del danno</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rumore/consiglio-di-stato60/rumore-inquinamento-acustico-e-limiti-del-sindacato-sulla-discrezionalita-tecnica" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 1612 del 2 marzo 2026</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:51:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inquinamento-acustico-da-esecuzione-di-spettacoli-e-intrattenimenti/ 2026-04-15T13:51:38Z Concessione di suolo pubblico, esclusi SCIA e silenzio-assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessione-di-suolo-pubblico-esclusi-SCIA-e-silenzio-assenso/ <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 2874/2026 (Reg. Prov. Coll.), pronunciata il 10 aprile 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito principi fondamentali in tema di occupazione di suolo pubblico.</p> <p>Il Collegio ha anzitutto confermato che l’occupazione di suolo pubblico ha natura concessoria e richiede sempre l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’amministrazione, chiamata a operare una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e gli interessi dei soggetti potenzialmente incisi.</p> <p>Da tale qualificazione discende l’inapplicabilità degli istituti propri dell’attività liberalizzata, quali la SCIA e il silenzio-assenso: il titolo concessorio, infatti, non può formarsi per effetto del mero decorso del tempo o dell’inerzia amministrativa.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che, anche nell’ambito di procedimenti semplificati o emergenziali – che possono prevedere un avvio anticipato dell’occupazione e termini procedimentali ridotti – non viene meno la natura concessoria del provvedimento, né si determina alcun effetto di consolidamento automatico della posizione del privato.</p> <p>Il termine procedimentale, pertanto, non equivale al rilascio tacito della concessione e non preclude all’amministrazione l’esercizio di successivi poteri di controllo, né l’adozione di provvedimenti repressivi, inclusa la rimozione dell’occupazione, in caso di accertata mancanza dei requisiti.</p> </div> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/occupazione-di-suolo-pubblico-resta-concessione-discrezionale-esclusi-scia-e-silenzio-assenso/" target="_blank">AGEL</a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15 Apr 2026 13:45:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Concessione-di-suolo-pubblico-esclusi-SCIA-e-silenzio-assenso/ 2026-04-15T13:45:05Z Telefonia mobile e pianificazione comunale: no a vincoli rigidi, valutazione caso per caso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Telefonia-mobile-e-pianificazione-comunale-no-a-vincoli-rigidi-valutazione-caso-per-caso/ <p>Con la sentenza n. 2869/2026, pubblicata il 10 aprile 2026, la Sezione VI del Consiglio di Stato interviene nuovamente a chiarire l’estensione dei poteri comunali in materia di installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, riaffermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.</p> <p>Il Supremo Consesso amministrativo ribadisce che la pianificazione comunale non può mai concretizzarsi in un divieto assoluto di localizzazione degli impianti, dovendo invece limitarsi alla definizione di criteri orientativi e all’individuazione di aree meramente preferenziali. Anche nel caso in cui lo strumento urbanistico individui specifiche zone come idonee, tali indicazioni non possono automaticamente escludere la valutazione di soluzioni alternative avanzate dagli operatori del settore.</p> <p>Secondo il Collegio, il potere discrezionale dell’amministrazione comunale permane, ma deve essere esercitato mediante un’istruttoria effettiva, completa e sostanziale, non potendo risolversi in un controllo meramente formale sulla conformità alla pianificazione. In particolare, un eventuale diniego non può fondarsi esclusivamente sulla difformità rispetto alle previsioni urbanistiche, ma deve essere sorretto da una verifica concreta, tecnica e puntuale, con specifico riguardo alle esigenze di copertura del servizio di comunicazione elettronica.</p> <p>Cuore della decisione è il necessario bilanciamento tra interessi pubblici contrapposti: da un lato, le esigenze di governo del territorio; dall’altro, la qualificazione delle infrastrutture di telecomunicazione quali opere di pubblica utilità e la correlata necessità di assicurare una copertura capillare ed efficiente della rete. In tale prospettiva, il Consiglio di Stato riafferma anche i limiti dei poteri regolatori locali, evidenziando come essi non possano incidere, neppure indirettamente o in via generalizzata, sulla localizzazione degli impianti, trattandosi di materia riservata alla competenza statale.</p> <p>In conclusione, il diniego all’installazione può ritenersi legittimo solo laddove sia fondato su una reale e approfondita istruttoria e sia dimostrato che le soluzioni alternative individuate dalla pianificazione comunale siano effettivamente in grado di garantire un livello di servizio equivalente. In mancanza di tali presupposti, deve prevalere l’interesse pubblico alla funzionalità e all’efficienza della rete di telecomunicazioni.</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/antenne-e-pianificazione-comunale-no-a-vincoli-rigidi-serve-valutazione-concreta-caso-per-caso/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:42:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Telefonia-mobile-e-pianificazione-comunale-no-a-vincoli-rigidi-valutazione-caso-per-caso/ 2026-04-15T13:42:25Z Il valore della Conferenza dei servizi nei procedimenti complessi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-valore-della-Conferenza-dei-servizi-nei-procedimenti-complessi/ <p>Il Collegio ribadisce che la determinazione conclusiva deve fondarsi sulla corretta individuazione delle “posizioni prevalenti” espresse dalle amministrazioni partecipanti, senza ridursi alla mera prevalenza automatica di un singolo parere. Ne deriva l’obbligo, in capo all’amministrazione procedente, di svolgere una effettiva comparazione degli interessi pubblici coinvolti e di darne conto con una motivazione adeguata.</p> <p>La decisione conferma inoltre l’ampia portata degli istituti di semplificazione procedimentale, in particolare del silenzio-assenso tra amministrazioni. Anche gli enti preposti alla tutela paesaggistico-territoriale sono soggetti al meccanismo di formazione del consenso per silentium, quando non si pronuncino nei termini di legge, salvo eccezioni espressamente previste.</p> <p>Sul piano dei rapporti tra interessi pubblici, il Consiglio di Stato riafferma che tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili sono interessi entrambi di rango primario e devono essere bilanciati caso per caso all’interno del procedimento amministrativo, senza automatismi di prevalenza.</p> <p>Infine, la sentenza delimita il perimetro del sindacato giurisdizionale: il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali e tecnico-comparative, ma può intervenire solo per vizi di legittimità, quali difetti di istruttoria, carenza di motivazione o travisamento dei fatti, senza riscrivere l’esito del bilanciamento effettuato in sede amministrativa.<br /><br /></p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/energie-rinnovabili-e-conferenza-di-servizi-il-giudice-non-puo-sostituirsi-alla-pa-nella-valutazione-comparativa-degli-interessi/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:37:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-valore-della-Conferenza-dei-servizi-nei-procedimenti-complessi/ 2026-04-15T13:37:47Z Poteri dei Comuni e autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Poteri-dei-Comuni-e-autorizzazione-paesaggistica/ <p>Il <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1702" target="_blank">Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2395 del 20 marzo 2026</a>&nbsp;affronta alcuni nodi fondamentali in materia di vigilanza edilizia e tutela del paesaggio, offrendo chiarimenti sia sulla distribuzione delle competenze tra le diverse amministrazioni, sia sulla natura delle disposizioni che individuano gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.</p> <div> <p>In primo luogo, la decisione ribadisce che, in presenza di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il Comune mantiene il potere di ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Tale attribuzione si affianca al potere spettante all’autorità preposta alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’esercizio del potere comunale, tuttavia, è subordinato alla previa comunicazione all’amministrazione competente in materia di vincolo, la quale conserva la possibilità di intervenire autonomamente. Come sottolinea il Consiglio di Stato, il coinvolgimento dell’autorità specializzata è funzionale a garantire una protezione qualificata degli interessi paesaggistici, senza che ciò comporti, in caso di inerzia, una paralisi dell’azione amministrativa comunale.</p> <p>Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, la pronuncia chiarisce che le ipotesi di esclusione previste dall’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 non hanno natura tassativa, ma meramente esemplificativa. Gli interventi ivi elencati non sono sottratti alla autorizzazione in quanto “esentati” in senso proprio, bensì perché ritenuti, in astratto, privi di rilevanza paesaggistica e quindi non idonei a compromettere i valori tutelati.</p> <p>Il medesimo principio viene esteso alle elencazioni contenute negli allegati al d.P.R. n. 31/2017, relativi agli interventi esclusi dall’autorizzazione o assoggettati a procedimento semplificato. Anche in tali casi, la riconducibilità di un’opera a uno specifico regime non opera in modo automatico, ma richiede una valutazione concreta dell’incidenza dell’intervento sul contesto territoriale. Ne consegue che opere quali recinzioni o cancelli non possono essere aprioristicamente ricondotte a un regime semplificato, dovendo essere apprezzata, caso per caso, la loro effettiva incidenza paesaggistica.</p> <p>Da ultimo, il Consiglio di Stato richiama l’attenzione sulla corretta organizzazione dell’azione amministrativa a livello locale, con particolare riferimento al funzionamento dello sportello unico per l’edilizia. L’esigenza che il Comune si esprima unitariamente risulta incompatibile con una gestione frammentata o incoerente dei procedimenti tra uffici diversi. Tali disallineamenti, evidenzia la sentenza, possono integrare una violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, con possibili ricadute sulla legittimità dell’azione amministrativa.</p> <p>Nel complesso, la pronuncia valorizza una concezione della tutela paesaggistica fondata su valutazioni puntuali e contestualizzate degli interventi, nonché su un effettivo coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/consiglio-di-stato-poteri-dei-comuni-e-autorizzazione-paesaggistica-chiariti-limiti-e-competenze/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:26:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Poteri-dei-Comuni-e-autorizzazione-paesaggistica/ 2026-04-15T13:26:39Z Permesso di costruire annullato se manca la legittimazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-annullato-se-manca-la-legittimazione/ <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2545 del 26 marzo 2026 (sez. II, pres. Tarantino, est. Manzione), interviene sul tema della legittimazione a richiedere il permesso di costruire, chiarendo i confini dei controlli che spettano all’amministrazione comunale e le conseguenze dell’eventuale carenza del requisito.</p> <p>Secondo i giudici di Palazzo Spada, il Comune non può entrare nel merito delle controversie civilistiche sulla proprietà del bene, ma è comunque tenuto a svolgere un minimo di verifica istruttoria quando emergano elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata dal richiedente. Resta tuttavia escluso ogni potere di accertamento definitivo tra le parti, che è riservato alla giurisdizione civile. In tale quadro, operano le tutele previste dall’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e la possibilità di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 qualora emergano successivamente vizi o difformità.</p> <p>La pronuncia si sofferma poi sulle conseguenze dell’annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione. In questi casi, il vizio è qualificato come sostanziale e non meramente procedimentale: il titolo viene meno integralmente e l’intervento edilizio perde ogni legittimità, configurandosi come abuso edilizio a tutti gli effetti.</p> <p>Da ciò deriva l’obbligo di demolizione dell’opera, senza possibilità di applicare rimedi alternativi o interventi parziali, salvo le eccezioni previste dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, che tuttavia si riferiscono esclusivamente a vizi sanabili. Nel caso di specie, essendo il vizio insuperabile, trova applicazione il regime ordinario repressivo degli abusi edilizi.</p> <p>Un ulteriore aspetto chiarito riguarda il procedimento sanzionatorio: per l’adozione dell’ordine di demolizione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato ribadisce infatti che tale adempimento è superfluo quando l’intervento repressivo consegue a un precedente provvedimento di annullamento d’ufficio, adottato a seguito di un procedimento nel quale il contraddittorio è già stato garantito. Inoltre, la successiva ingiunzione a demolire costituisce una conseguenza automatica della riqualificazione dell’opera come abusiva.</p> <p>La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che rafforza il principio di legalità in materia edilizia, ribadendo la centralità della legittimazione del richiedente e la necessità di garantire un controllo minimo da parte della pubblica amministrazione, pur nel rispetto delle competenze del giudice civile.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/permesso-di-costruire-annullato-se-manca-la-legittimazione-il-comune-deve-svolgere-verifiche-minime-ma-senza-entrare-nelle-controversie-sulla-proprieta/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:22:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-annullato-se-manca-la-legittimazione/ 2026-04-15T13:22:39Z Taxi, contributo e licenze decisi dalla legge, ampia discrezionalità alla PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Taxi-contributo-e-licenze-decisi-dalla-legge-ampia-discrezionalita-alla-PA/ <p>La sentenza chiarisce che, nelle procedure straordinarie di rilascio delle licenze taxi, non è necessaria un’istruttoria completa sul fabbisogno; il contributo economico richiesto ai nuovi assegnatari non deve coincidere con il valore di mercato e le compensazioni riconosciute ai tassisti già operanti hanno natura indennitaria, non risarcitoria.</p> <p><br />Con la sentenza n. 2661/2026 (RG n. 4812/2025), la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto contro il Comune di Bologna e l’Autorità di regolazione dei trasporti, confermando la legittimità del rilascio straordinario di nuove licenze taxi e ribadendo alcuni principi fondamentali in materia.</p> <p>Il Collegio chiarisce che, nell’ambito della normativa emergenziale, le valutazioni essenziali — in particolare quelle relative al fabbisogno del servizio e alla misura dell’incremento delle licenze — sono effettuate direttamente dal legislatore. Di conseguenza, l’amministrazione comunale non è tenuta a svolgere un’istruttoria completa secondo i canoni ordinari della disciplina generale.</p> <p>Quanto alle procedure di assegnazione, la normativa non impone una specifica forma di concorso. Spetta pertanto all’amministrazione individuare, nell’esercizio della propria discrezionalità, la procedura selettiva ritenuta più idonea, purché coerente con i principi di imparzialità e buon andamento.</p> <p>Un passaggio centrale riguarda la determinazione del contributo richiesto ai nuovi assegnatari. Il Consiglio di Stato precisa che il valore di mercato delle licenze rappresenta un mero parametro di riferimento e non un vincolo inderogabile. L’amministrazione può discostarsene legittimamente, a condizione che la scelta rispetti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.</p> <p><strong>Compensazioni ai tassisti: natura indennitaria</strong><br />La pronuncia ribadisce inoltre che le misure compensative previste a favore dei titolari di licenze già in esercizio non hanno natura risarcitoria, ma indennitaria. Ne deriva che non sussiste, in capo al legislatore, alcun obbligo di garantire la copertura integrale di eventuali perdite economiche derivanti dall’ampliamento dell’offerta del servizio.</p> <p>Nel complesso, la decisione conferma un impianto normativo orientato alla semplificazione procedimentale e al rapido incremento dell’offerta del servizio taxi, riconoscendo un’ampia discrezionalità sia al legislatore sia alle amministrazioni, nel bilanciamento tra interesse pubblico e tutela degli operatori già presenti sul mercato.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/taxi-consiglio-di-stato-contributo-e-licenze-decisi-dalla-legge-ampia-discrezionalita-alla-pa/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:15:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Taxi-contributo-e-licenze-decisi-dalla-legge-ampia-discrezionalita-alla-PA/ 2026-04-15T13:15:42Z Impianti di telecomunicazione e poteri comunali: prevale la disciplina statale sui campi elettromagnetici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telecomunicazione-e-poteri-comunali-prevale-la-disciplina-statale-sui-campi-elettromagnetici/ <p>Con la sentenza 18 marzo 2026, n. 2291 (reg. prov. coll.), n. 5523/2025 (reg. ric.), il Consiglio di Stato, Sezione VI, è tornato a pronunciarsi sul riparto delle competenze tra Stato e Comuni in materia di installazione degli impianti di telecomunicazione, chiarendo in modo puntuale i limiti dei poteri regolatori degli enti locali.</p> <p>La decisione ribadisce che la definizione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue l’illegittimità di qualunque intervento comunale che, anche in via indiretta, incida su tali parametri, ad esempio attraverso prescrizioni che limitino la potenza degli impianti o alterino gli standard tecnici fissati dalla normativa statale. Disposizioni regolamentari di questo tipo risultano pertanto inefficaci e devono essere disapplicate.</p> <p>Parallelamente, il Consiglio di Stato conferma che i Comuni conservano i propri poteri in materia urbanistica ed edilizia, potendo disciplinare le modalità di localizzazione e di inserimento degli impianti nel contesto territoriale e paesaggistico. L’esercizio di tali poteri, tuttavia, deve avvenire nel rispetto della normativa statale di settore e non può tradursi in divieti generalizzati o in prescrizioni tali da ostacolare in modo significativo la realizzazione della rete e la copertura del servizio di telecomunicazioni.</p> <p>La sentenza chiarisce inoltre che gli interventi sugli impianti di telefonia mobile rientrano nell’ambito dell’attività edilizia e presuppongono la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’immobile interessato. È quindi legittima la richiesta, da parte dell’amministrazione, di una documentazione idonea a comprovare il titolo abilitativo all’esecuzione delle opere, anche qualora tale adempimento non sia espressamente previsto dalla disciplina tecnica di settore, trattandosi di un requisito generale per la realizzazione di interventi edilizi.</p> <p>Con riferimento al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il Consiglio di Stato ribadisce che tale modello non dà luogo a un procedimento amministrativo strutturato in senso tradizionale, ma si fonda su un sistema di controlli successivi. Di conseguenza, non trova applicazione l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10‑bis della legge n. 241/1990.</p> <p>Infine, la pronuncia richiama i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, in particolare in ambito urbanistico e paesaggistico. Tali valutazioni sono censurabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenze istruttorie, restando fermo l’obbligo per l’amministrazione di fornire un’adeguata motivazione e di effettuare un effettivo bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli privati coinvolti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/limiti-ai-poteri-dei-comuni-sugli-impianti-di-telecomunicazione-prevale-la-normativa-statale-sui-campi-elettromagnetici/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:11:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telecomunicazione-e-poteri-comunali-prevale-la-disciplina-statale-sui-campi-elettromagnetici/ 2026-04-15T13:11:14Z Sorvegliabilità esterna dei locali di somministrazione alimenti e bevande https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sorvegliabilita-esterna-dei-locali-di-somministrazione-alimenti-e-bevande/ <p>Con la sentenza<a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202505030&amp;nomeFile=202601405_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">&nbsp;20 febbraio 2026, n. 1405</a>&nbsp;il&nbsp;Consiglio di Stato, Sezione V riconosce che "È legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 per finalità di pubblica sicurezza. La&nbsp;frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d'uscita comporta la mancanza del requisito della "sorvegliabilità" per finalità di pubblica sicurezza.&nbsp;(1).</p> <p><br />Nella fattispecie, l’ingresso del locale non avveniva direttamente dalla strada o da una pubblica via, ma richiedeva l’attraversamento di una serie di aree private: prima una grata di aerazione e un ciottolato appartenenti a un condominio, poi il dehors di un ristorante, infine occorreva scendere una rampa di scale che conduceva al locale, situato interamente al piano interrato sotto il medesimo ristorante; inoltre, nei momenti di contestuale apertura del ristorante e del locale e, quindi, di fruizione del dehors da parte dei clienti del primo, la visibilità dell’ingresso del locale risultava del tutto preclusa."</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5316; 4 giugno 2024, n. 5002; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 26 giugno 2025, n. 4773; T.a.r. per il Piemonte, sez. III, 20 novembre 2023, n. 914, secondo cui la normativa in materia di sorvegliabilità (art. 1 del d.m. 17 dicembre 1992, n. 564) si fonda sull'esigenza di impedire che le persone presenti all'interno dell'esercizio commerciale possano spostarsi in altri siti, recando così intralcio a eventuali ispezioni condotte dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ragione per la quale i locali devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso e d'uscita.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1709" target="_blank">Giustizia Amministrativa</a></p> Wed, 15 Apr 2026 13:04:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sorvegliabilita-esterna-dei-locali-di-somministrazione-alimenti-e-bevande/ 2026-04-15T13:04:35Z Manufatti precari e nuove costruzioni: i confini tracciati dal Consiglio di Stato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manufatti-precari-e-nuove-costruzioni-i-confini-tracciati-dal-Consiglio-di-Stato/ <p>Il&nbsp;<a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202507685&amp;nomeFile=202602176_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza 16 marzo 2026, n. 2176</a>, interviene in modo significativo sul dibattuto tema della distinzione tra manufatti precari e nuove costruzioni, offrendo importanti chiarimenti sia in merito all’individuazione del corretto titolo edilizio sia con riferimento ai poteri di controllo e repressione dell’abuso da parte della pubblica amministrazione.</p> <p>Secondo i giudici di Palazzo Spada, può qualificarsi come manufatto precario esclusivamente l’opera che, sin dal momento della sua realizzazione, sia destinata alla rimozione una volta cessata l’esigenza temporanea che ne ha giustificato l’installazione. Restano invece escluse da tale categoria le opere che determinano una trasformazione stabile del territorio e che, per caratteristiche costruttive e funzione, risultano assimilabili a vere e proprie nuove costruzioni. Nel caso oggetto di esame, la presenza di un basamento in calcestruzzo, pareti in legno, una copertura con struttura stabile e aperture finestrate è stata ritenuta incompatibile con la natura precaria dell’intervento.</p> <p>La pronuncia affronta inoltre il tema della corretta individuazione del titolo edilizio, ribadendo che il ricorso a strumenti semplificati quali la SCIA o la CILA per interventi che, invece, richiederebbero il permesso di costruire integra un’attività priva di titolo abilitativo. In tali ipotesi, l’intervento repressivo del Comune non è soggetto ai termini previsti per l’esercizio del potere inibitorio né a quelli per l’annullamento in autotutela, potendo essere attivato in qualsiasi momento.</p> <p>Il Consiglio di Stato opera infine una netta distinzione tra il controllo ordinario sulla regolarità delle pratiche edilizie, soggetto a precisi limiti temporali, e il più ampio potere di vigilanza dell’amministrazione, che consente di intervenire ogniqualvolta un’opera risulti realizzata in assenza del corretto titolo edilizio. In sostanza, nei casi di costruzione sine titulo, il potere sanzionatorio dell’ente pubblico rimane pienamente esercitabile senza alcuna preclusione temporale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1680" target="_blank">Giustizia Amministrativa</a></p> Wed, 15 Apr 2026 12:54:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manufatti-precari-e-nuove-costruzioni-i-confini-tracciati-dal-Consiglio-di-Stato/ 2026-04-15T12:54:40Z Valenza probatoria del titolo edilizio di fabbricato ante 1967 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valenza-probatoria-del-titolo-edilizio-di-fabbricato-ante-1967/ <p>Il&nbsp;<a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202505144&amp;nomeFile=202602044_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Consiglio di Stato, sezione II, 12 marzo 2026, n. 2044 - Pres. Forlenza, Est. Manzione</a>, interviene sul tema della prova dello stato legittimo degli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica del 1967.</p> <p>Per i manufatti edificati anteriormente al 1° settembre 1967, il titolo edilizio non era in linea generale necessario, ma qualora esistente assume comunque rilevanza ai fini probatori. In particolare, esso può concorrere a definire lo stato legittimo dell’immobile e a delimitare l’ambito delle opere considerate legittime, senza tuttavia poter essere esteso automaticamente a parti o interventi non inclusi nel titolo stesso.</p> <p>Il Consiglio di Stato precisa inoltre che, quando il titolo risulti particolarmente risalente e lacunoso, è possibile dimostrare una diversa consistenza originaria del fabbricato. Tale ricostruzione può essere supportata da ulteriori elementi, soprattutto nei casi in cui la documentazione presenti incongruenze o sia il risultato di pratiche stratificate nel tempo.</p> <p>La pronuncia conferma così la possibilità di ricorrere ai mezzi di prova previsti dall’articolo 9-bis del d.P.R. 380/2001 per ricostruire in maniera attendibile lo stato legittimo dell’immobile, valorizzando un approccio sostanziale e non meramente formale nella verifica della legittimità edilizia.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/stato-legittimo-degli-immobili-ante-1967-il-titolo-edilizio-e-prova-ma-non-assoluta/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 12:26:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valenza-probatoria-del-titolo-edilizio-di-fabbricato-ante-1967/ 2026-04-15T12:26:32Z In caso di istanza strutturalmente o giuridicamente inammissibile, escluso il silenzio assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-caso-di-istanza-strutturalmente-o-giuridicamente-inammissibile-escluso-il-silenzio-assenso/ <p>Il silenzio assenso non può formarsi nei casi in cui l’istanza presentata al procedimento amministrativo sia strutturalmente o giuridicamente inidonea a produrre effetti. Lo ha ribadito il <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202501100&amp;nomeFile=202602179_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 16 marzo 2026, n. 2179</a>, presieduta da Carbone e con estensore Santise.</p> <p>I giudici amministrativi hanno precisato che si è in presenza di “inconfigurabilità strutturale” quando la domanda risulta priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, tali da renderla inesistente o radicalmente incompleta. Accanto a questa ipotesi, viene individuata anche l’“inconfigurabilità giuridica”, che ricorre quando la fattispecie prospettata dall’istante non è riconducibile al modello normativo di riferimento, a causa di una errata qualificazione della domanda stessa.</p> <p>In entrambi i casi, quindi, il silenzio assenso resta precluso. Diversa è invece la situazione delle mere irregolarità o delle non conformità formali o sostanziali dell’istanza rispetto alla disciplina applicabile: tali carenze, infatti, non impediscono automaticamente la formazione del silenzio assenso, purché la domanda sia comunque riconducibile allo schema legale previsto.</p> <p>La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa e contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini applicativi dell’istituto del silenzio assenso, confermandone la natura di strumento operativo solo in presenza di istanze validamente configurate sotto il profilo giuridico e strutturale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/silenzio-assenso-escluso-in-caso-di-istanza-strutturalmente-o-giuridicamente-inammissibile/" target="_blank">AGEL</a></p> Wed, 15 Apr 2026 12:23:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-caso-di-istanza-strutturalmente-o-giuridicamente-inammissibile-escluso-il-silenzio-assenso/ 2026-04-15T12:23:30Z Modulistica unificata e standardizzata per le attività produttive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-e-standardizzata-per-le-attivita-produttive-00001/ <p>Con l'accordo&nbsp;18 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata (<a href="https://www.regioni.it/news/2026/04/03/accordo-18-3-2026-cu-agenda-semplificazione-amministrativa-nuova-modulistica-standardizzata-gazzetta-ufficiale-n-77-del-2-4-2026-663818/" target="_blank">Rep. atti n. 22/CU)</a>sono&nbsp;adottati i moduli aggiornati di:</p> <ul> <li>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)&nbsp;<strong>strutture ricettive all’aria aperta</strong>&nbsp;(allegato 1)</li> <li>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)&nbsp;<strong>strutture ricettive alberghiere</strong>&nbsp;(allegato 2)</li> <li>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)&nbsp;<strong>strutture ricettive extra-alberghiere</strong>&nbsp;(allegato 3).</li> </ul> <p>Le regioni aggiornano entro 45 giorni i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati,</p> <p><strong>I&nbsp;comuni,&nbsp;adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell’ Accordo entro e non oltre 60 giorni.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-02&amp;atto.codiceRedazionale=26A01598&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">Gazzetta Ufficiale</a></p> Wed, 15 Apr 2026 10:55:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-e-standardizzata-per-le-attivita-produttive-00001/ 2026-04-15T10:55:07Z Inefficacia della SCIA e inapplicabilità dei termini di autotutela https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inefficacia-della-SCIA-e-inapplicabilita-dei-termini-di-autotutela/ <p>La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) riferita a interventi edilizi che, per entità e caratteristiche strutturali, siano riconducibili alla ristrutturazione edilizia anziché al risanamento conservativo, è improduttiva di effetti qualora l'opera richieda il permesso di costruire. In tale ipotesi, non operano i termini decadenziali previsti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, poiché detti limiti disciplinano l'annullamento di titoli efficaci e non trovano applicazione dinanzi a segnalazioni ab origine inidonee a legittimare l'intervento. La distinzione tra risanamento e ristrutturazione risiede nella conservazione o alterazione degli elementi costitutivi dell’edificio: mentre il primo mira al recupero dell'organismo esistente, la seconda ne trasforma la tipologia e la struttura, rendendo necessaria una verifica sismica e paesaggistica puntuale. Conseguentemente, l’ingiunzione di demolizione costituisce un atto dovuto e privo di discrezionalità amministrativa a fronte di opere eseguite in assenza di un valido titolo abilitativo, restando la tutela dell'affidamento del privato soccombente rispetto al ripristino della legalità violata</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-inefficacia-della-scia-e-inapplicabilita-dei-termini-di-autotutela" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. III n. 1331 del 19 febbraio 2026</a></p> Thu, 26 Mar 2026 15:48:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inefficacia-della-SCIA-e-inapplicabilita-dei-termini-di-autotutela/ 2026-03-26T15:48:53Z SCIA edilizia: carenza dei presupposti, inefficacia della segnalazione e responsabilità della PA per comportamento scorretto https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-edilizia-carenza-dei-presupposti-inefficacia-della-segnalazione-e-responsabilita-della-PA-per-comportamento-scorretto/ <p>Nel settore edilizio, la presentazione della SCIA non consolida la posizione del segnalante qualora l’intervento sia realizzato in difformità rispetto al titolo dichiarato. In tali situazioni, l’amministrazione mantiene integri i poteri di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi previsti dall’art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esercitabili senza limiti temporali, trattandosi di illeciti a carattere permanente</p> <p>La SCIA non produce effetti abilitativi quando mancano i presupposti sostanziali prescritti dalla normativa oppure quando le dichiarazioni rese dal privato non corrispondono allo stato legittimato dell’immobile o alla disciplina urbanistica vigente. In tali circostanze, ai sensi dell’art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 241, non si consolidano gli effetti favorevoli tipici della segnalazione certificata.</p> <p>La responsabilità della pubblica amministrazione per comportamento contrario ai doveri di correttezza può emergere anche in presenza di un provvedimento finale pienamente legittimo, qualora l’azione amministrativa, lungo il procedimento, si sia svolta in violazione dei principi di lealtà e buona fede nei confronti del privato.</p> <p>La Sezione osserva che l’azione amministrativa presenta una duplice dimensione: da un lato costituisce funzione, ossia un processo di formazione progressiva della decisione (che si concreta nell’esercizio o nel mancato esercizio del potere); dall’altro rappresenta un comportamento che si sviluppa all’interno di un rapporto con il privato. Pur essendo un fenomeno unitario, il diritto lo considera sotto entrambi i profili attraverso disposizioni in gran parte sovrapponibili. Le norme sull’azione amministrativa, pertanto, costituiscono al tempo stesso regole di validità dell’atto e norme di comportamento, riferite rispettivamente al provvedimento finale e alla condotta procedimentale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1656" target="_blank">Giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2161</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Mar 2026 15:32:37 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-edilizia-carenza-dei-presupposti-inefficacia-della-segnalazione-e-responsabilita-della-PA-per-comportamento-scorretto/ 2026-03-26T15:32:37Z Attività commerciale esercitata in locali urbanisticamente abusivi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-commerciale-esercitata-in-locali-urbanisticamente-abusivi/ <p></p> <div> <p>La Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con sentenza n. 148 del 4 marzo 2026, ha stabilito che un Comune può legittimamente negare o bloccare l’autorizzazione per l’avvio o la prosecuzione di un’attività commerciale <strong>se i locali risultano abusivi</strong> dal punto di vista edilizio o urbanistico.&nbsp;La <strong>regolarità edilizia</strong> del locale non è un requisito formale accessorio, ma una <strong>condizione essenziale</strong> per tutela dell’ordine urbanistico, sicurezza,&nbsp;decoro urbano,&nbsp;corretta gestione del territorio.</p> <p>Pertanto il provvedimento comunale di diniego <strong>non è eccessivo né sproporzionato</strong>, ma costituisce uno strumento legittimo per contrastare l’abusivismo.</p> <p>La decisione ha implicazioni importanti per chi intende avviare attività commerciali: prima di ottenere autorizzazioni e licenze, è fondamentale verificare la piena conformità edilizia dei locali, altrimenti il rischio è quello di vedersi negare l’esercizio dell’attività, con conseguenti danni economici e legali.</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/comune-legittimato-a-bloccare-attivita-commerciali-in-locali-abusivi/" target="_blank">AGEL&nbsp;</a></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Mar 2026 15:22:37 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-commerciale-esercitata-in-locali-urbanisticamente-abusivi/ 2026-03-26T15:22:37Z RUNTS: nuove norme per il Terzo settore, con più semplificazione e deleghe https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/RUNTS-nuove-norme-per-il-Terzo-settore-con-piu-semplificazione-e-deleghe/ <p></p> <div> <p>Con il decreto del Ministero del Lavoro n. 2/2026, in vigore dal 9 aprile, viene aggiornata la disciplina del RUNTS per garantire procedure più omogenee, trasparenti e semplificate. Le competenze vengono ridefinite: gli uffici regionali gestiranno la maggior parte degli enti, mentre a livello statale resteranno le reti associative.</p> <p>Tra le novità principali c’è la figura del <em>delegato del rappresentante legale</em>, incaricabile online con poteri limitati o completi per operare sul portale (iscrizioni, variazioni, bilanci, 5×1000). Viene rivisto anche il deposito dei bilanci, ora entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ed esteso l’obbligo annuale di aggiornamento dei dati su associati, volontari e lavoratori.</p> <p>Il decreto semplifica inoltre le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica, chiarisce regole su cancellazioni e devoluzione del patrimonio, e richiede a tutti gli enti una PEC propria. I comitati potranno ottenere la qualifica di ente del Terzo settore e, se idonei, la personalità giuridica. Introdotti anche chiarimenti sui modelli standard di statuto e sulle incompatibilità tra sezioni del RUNTS.</p> <p>Il provvedimento fissa infine al <strong>31 marzo 2026</strong> il termine per le ex ONLUS per iscriversi al RUNTS senza devoluzione del patrimonio. Obiettivo generale: un sistema più digitale, efficiente e accessibile.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/runts-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-dm-22026-recante-modifiche-al-dm-1062020" target="_blank">Ministero del lavoro&nbsp;e delle politiche sociali&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Mar 2026 15:15:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/RUNTS-nuove-norme-per-il-Terzo-settore-con-piu-semplificazione-e-deleghe/ 2026-03-26T15:15:11Z Le nuove linee guida AGID sull’accessibilità dei servizi digitali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Le-nuove-linee-guida-AGID-sullaccessibilita-dei-servizi-digitali/ <p></p> <div> <p>L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha adottato, con la<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-24&amp;atto.codiceRedazionale=26A01427&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">determinazione n. 38 del 4 marzo 2026</a>, le nuove linee guida sull’accessibilità dei servizi digitali, pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.</p> <p>Il documento stabilisce i criteri per verificare la conformità dei servizi ai requisiti di accessibilità previsti dal d.lgs. 82/2022, che recepisce la direttiva europea 2019/882 (European Accessibility Act). Le linee guida rafforzano il quadro normativo esistente e il ruolo di AgID come autorità di vigilanza.</p> <p>Oltre ai principi generali, sono introdotte regole tecniche, obblighi e strumenti di controllo che incidono direttamente sulla progettazione e gestione dei servizi digitali. L’ambito di applicazione è ampio: non riguarda solo le amministrazioni pubbliche, ma anche molti operatori privati, come servizi bancari, e‑commerce, trasporti, comunicazioni elettroniche ed editoria digitale. Ciò implica l’adeguamento di siti web, app e dispositivi self‑service a standard uniformi.</p> <p>Le linee guida definiscono requisiti tecnici dettagliati per garantire la fruibilità anche alle persone con disabilità sensoriali, motorie o cognitive, prevedendo al contempo modalità di adeguamento ed eventuali eccezioni. Una novità importante è l’introduzione di criteri oggettivi e verificabili, che rendono l’accessibilità un requisito concretamente misurabile.</p> <p>Inserite in un quadro normativo già in vigore dal 2025, queste disposizioni rappresentano un passo significativo verso servizi digitali più inclusivi e pratiche più uniformi per pubbliche amministrazioni e imprese.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Mar 2026 14:55:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Le-nuove-linee-guida-AGID-sullaccessibilita-dei-servizi-digitali/ 2026-03-26T14:55:49Z Consultazione pubblica sulle linee guida per l’IA nella PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consultazione-pubblica-sulle-linee-guida-per-lIA-nella-PA/ <p>Fino all’11 aprile 2026 è attiva la consultazione pubblica sulle nuove linee guida dedicate all’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, approvate con la Determinazione n. 43/2026. L’iniziativa si inserisce nel Piano triennale per l’informatica nella PA 2024-2026 e segue quanto previsto dall’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.</p> <div> <p>Le linee guida mettono a disposizione indicazioni per lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi di IA, con l’obiettivo di garantire coerenza in tutte le fasi di vita dei progetti. Tra gli elementi introdotti figurano: livelli tecnologici e di autonomia dei sistemi, un’architettura logica di riferimento e l’utilizzo delle <em>personas</em> nella progettazione dei servizi pubblici. Per quanto riguarda il procurement, il documento definisce criteri metodologici e operativi per la gestione di gare complesse, collegando le scelte tecnologiche a quelle economiche, organizzative e contrattuali, così da assicurare sostenibilità, controllo pubblico e capacità di adattamento nel tempo.</p> <p>Tutti gli interessati possono contribuire inviando osservazioni e proposte attraverso Forum Italia, aiutando a migliorare il testo tanto sul piano tecnico quanto su quello editoriale.</p> <p>È possibile inviare i propri contributi direttamente sulla piattaforma Forum Italia ai seguenti link:</p> <ul> <li><a href="https://forum.italia.it/c/documenti-in-consultazione/lg-per-lo-sviluppo-di-sistemi-ia-nella-pa/108" target="_blank"><strong>Consultazione Linee Guida Sviluppo</strong></a></li> <li><a href="https://forum.italia.it/c/documenti-in-consultazione/lg-per-il-procurement-di-ia-nella-pa/109" target="_blank"><strong>Consultazione Linee Guida Procurement</strong></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://open.gov.it/eventi/ia-pubblica-amministrazione-via-consultazione" target="_blank">Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Mar 2026 14:48:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consultazione-pubblica-sulle-linee-guida-per-lIA-nella-PA/ 2026-03-26T14:48:19Z Agrivoltaico non a terra: motivazione rigorosa nei dinieghi, bilanciamento tra paesaggio e rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Agrivoltaico-non-a-terra-motivazione-rigorosa-nei-dinieghi-bilanciamento-tra-paesaggio-e-rinnovabili/ <p>Nei procedimenti autorizzatori per impianti agrivoltaici "non a terra", l’Amministrazione è tenuta a un’attenta ponderazione comparativa tra la tutela paesaggistico-ambientale e il principio di derivazione euro-unitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili, che costituisce un obiettivo prioritario del PNRR e del PNIEC. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione specifica e approfondita, idonea a dare conto dei caratteri innovativi del progetto e dell'eventuale insufficienza delle misure di mitigazione, non potendosi fondare su pregiudiziali o generici riferimenti all’"artificializzazione" del contesto rurale o a indici di pressione cumulativa riferibili esclusivamente al fotovoltaico tradizionale. Laddove l’impianto ricada in "area idonea" e sia garantita la continuità dell’attività agricola, l’interesse alla produzione di energia verde gode di una presunzione di prevalenza, che impone all'amministrazione un'istruttoria rigorosa volta a escludere ogni automatismo preclusivo derivante da "interessi tiranni", favorendo invece un’interpretazione evolutiva e finalistica degli strumenti di pianificazione paesaggistica.</p> <p><a href="https://www.lexambiente.it/index.php/materie/sviluppo-sostenibile/consiglio-di-stato62/sviluppo-sostenibile-impianti-agrivoltaici-e-onere-di-motivazione-nel-bilanciamento-degli-interessi" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 1208 del 16 febbraio 2026</a></p> Thu, 26 Mar 2026 14:41:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Agrivoltaico-non-a-terra-motivazione-rigorosa-nei-dinieghi-bilanciamento-tra-paesaggio-e-rinnovabili/ 2026-03-26T14:41:35Z Permesso di costruire e Silenzio-assenso: domanda incompleta e domanda inconfigurabile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-e-Silenzio-assenso-domanda-incompleta-e-domanda-inconfigurabile/ <p>In materia edilizia, il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire si perfeziona decorso il termine di legge anche se l'istanza è difforme dagli strumenti urbanistici o "non conforme a legge", ma non qualora essa risulti "inconfigurabile". L'inconfigurabilità strutturale ricorre quando l’istanza è priva degli elementi essenziali e della documentazione tassativamente prescritta dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, tra cui il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e l’asseverazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche, incluse quelle relative all'efficienza energetica. In assenza di tali requisiti minimi, l'istanza non è idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione non determina la formazione del provvedimento tacito favorevole, a prescindere dal mancato esercizio del soccorso istruttorio entro i termini procedimentali. Al contrario, la mera incompletezza documentale di atti non essenziali (richiesti da norme regionali o regolamentari) o la carenza di requisiti sostanziali non impediscono il perfezionamento del silenzio-assenso, ferma restando la successiva annullabilità del titolo in via di autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990 (segnalazione M. Grisanti)</p> <p>Fonte: Lexambiente, <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-silenzio-assenso-nel-permesso-di-costruire-distinzione-tra-domanda-incompleta-e-inconfigurabile" target="_blank">Consiglio di Stato Sez. IV n. 1878 del 9 marzo 2026</a></p> Thu, 19 Mar 2026 11:50:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-e-Silenzio-assenso-domanda-incompleta-e-domanda-inconfigurabile/ 2026-03-19T11:50:22Z TARI e strutture ricettive stagionali: la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/TARI-e-strutture-ricettive-stagionali-la-Cassazione-conferma-lobbligo-di-pagamento/ <p>La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20434 del 21 luglio 2025, ha ribadito che gli esercizi alberghieri a carattere stagionale sono comunque tenuti al pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti.</p> <p>Nel caso esaminato, la Corte ha chiarito che la denuncia di chiusura per alcuni mesi non è sufficiente a escludere l’obbligo di pagamento. Per ottenere l’esenzione, infatti, il gestore deve dimostrare concretamente l’impossibilità di utilizzare i locali, come previsto dall’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1993;507~art62!vig=" target="_blank">art. 62, comma 2, del d.lgs. 507/1993</a>.</p> <p>Secondo i giudici, il presupposto della TARI resta l’occupazione o la conduzione dei locali, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo durante tutto l’anno.</p> <p>Questa decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso con le sentenze n. 22756/2016 e n. 6551/2020, e conferma che le strutture stagionali sono tenute alla corresponsione della tassa rifiuti anche quando non operano in maniera continuativa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/tari-per-gli-alberghi-stagionali-chiusura-non-basta-per-evitare-il-pagamento/" target="_blank">AGEL</a></p> Thu, 19 Mar 2026 11:34:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/TARI-e-strutture-ricettive-stagionali-la-Cassazione-conferma-lobbligo-di-pagamento/ 2026-03-19T11:34:55Z La desertificazione commerciale in Italia: un fenomeno che ridisegna le città https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-desertificazione-commerciale-in-Italia-un-fenomeno-che-ridisegna-le-citta/ <p>Confcommercio ha presentato i nuovi dati dell’Osservatorio “Città e demografia d’impresa”, che analizza l’evoluzione delle attività economiche in 122 comuni italiani nel periodo 2012–2025. L’indagine evidenzia profonde trasformazioni nel tessuto urbano e nei modelli di consumo, con effetti significativi sulla vitalità dei centri storici e sulla distribuzione delle attività commerciali.</p> <p><strong>Un quadro nazionale in cambiamento</strong><br />Secondo Confcommercio, negli ultimi tredici anni sono scomparsi circa 156.000 negozi e attività ambulanti, pari a oltre un quarto del totale. La riduzione riguarda soprattutto il commercio tradizionale, con cali importanti nei settori più esposti alla concorrenza digitale e ai mutamenti nelle abitudini dei consumatori.</p> <p>Parallelamente, crescono in modo consistente le attività legate al turismo e alla ristorazione, sostenute da nuovi modelli di offerta e da un aumento della domanda di servizi di accoglienza, anche nelle forme dell’ospitalità diffusa come bed &amp; breakfast e affitti brevi.</p> <p>Le differenze territoriali restano marcate:</p> <ul> <li>Nel Nord Italia, dove il commercio al dettaglio mostra un calo complessivo più marcato, si evidenzia una forte riduzione nei centri storici e un incremento dell’extra-alberghiero</li> <li>Nel Mezzogiorno, pur in presenza di un generale ridimensionamento, si registrano segnali di resilienza in alcune aree, con un aumento dei servizi legati al turismo e alla ristorazione.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.confcommercio.it/-/citta-demografia-impresa" target="_blank">Confcommercio</a></p> Thu, 19 Mar 2026 09:29:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-desertificazione-commerciale-in-Italia-un-fenomeno-che-ridisegna-le-citta/ 2026-03-19T09:29:53Z Misure compensative o perequative in caso di modifica merceologica di una media struttura https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Misure-compensative-o-perequative-in-caso-di-modifica-merceologica-di-una-media-struttura/ <p>La <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=202203395&amp;nomeFile=202601209_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">sentenza <strong>T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 1209 del 13 marzo 2026</strong></a> affronta un tema molto rilevante per il settore del commercio: la legittimità (o meno) dell’imposizione, da parte dei Comuni, di oneri economici qualificati come “misure compensative o perequative” nel caso di modifica merceologica di una media struttura di vendita.</p> <p>Il T.A.R. ha stabilito che <strong>è illegittimo</strong> chiedere un contributo economico al privato a titolo di&nbsp;<em>misura compensativa</em>, oppure&nbsp;<em>onere perequativo&nbsp;</em>quando tale contributo rappresenta <strong>un mero prelievo patrimoniale</strong> scollegato da:</p> <div> <ol> <li><strong>una specifica base legislativa</strong> che autorizzi l’ente locale a imporlo;</li> <li><strong>una concreta istruttoria</strong> sugli impatti urbanistici, commerciali o territoriali della modifica merceologica richiesta.</li> </ol> </div> <p>La direttiva Bolkestein impone agli Stati membri e alle autorità locali di evitare:</p> <div> <ul> <li>barriere sproporzionate all’accesso o all’esercizio di attività di servizi,</li> <li>discriminazioni ingiustificate,</li> <li>restrizioni non necessarie.</li> </ul> <p>Il contributo imposto dal Comune è stato ritenuto di dubbia compatibilità con la direttiva, perché costituisce:</p> <ul> <li>una <strong>restrizione economica</strong> non basata su motivazioni legittime,</li> <li>un ostacolo all’attività di commercio al dettaglio (servizio economico).</li> </ul> </div> <p>Per il T.A.R., l’amministrazione deve:&nbsp;</p> <div> <ul> <li>valutare gli impatti urbanistici/commerciali della modifica merceologica,</li> <li>motivare perché l’intervento genererebbe un “costo” per la collettività da compensare.</li> </ul> <p>La mancanza di una tale istruttoria rende l’onere imposto <strong>arbitrario e ingiustificato</strong>.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/medie-strutture-di-vendita-e-misure-compensative-perequative/18/03/2026/" target="_blank">Segretaricomunalivighenzi.it</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 19 Mar 2026 09:15:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Misure-compensative-o-perequative-in-caso-di-modifica-merceologica-di-una-media-struttura/ 2026-03-19T09:15:52Z La PA che invecchia tra emergenza generazionale e nuove politiche di reclutamento https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-PA-che-invecchia-tra-emergenza-generazionale-e-nuove-politiche-di-reclutamento/ <p></p> <div> <p>I dati del Censimento Istat e del Rapporto sulle Istituzioni Pubbliche 2024 mostrano un quadro critico dell’invecchiamento del personale nei comuni italiani. L’età media nel 2021 ha raggiunto i 52,3 anni, con una presenza minima di giovani: solo l’1,9% dei dipendenti ha meno di 30 anni e oltre il 21% ha già superato i 60. Il blocco del turnover negli anni passati ha aggravato il fenomeno, contribuendo anche a una riduzione del personale del 20% in dieci anni.</p> <p>Il divario territoriale è significativo: il Mezzogiorno registra le età medie più alte (fino a 57 anni in Sicilia), anche a causa dell’ampio ricorso alle stabilizzazioni e della scarsa mobilità del mercato del lavoro locale. Al contrario, nel Nord l’età media è più bassa, ma la competizione con il settore privato rende difficile trattenere personale qualificato.</p> <p>I piccoli comuni — quasi il 70% del totale — sono i più in difficoltà: organici ridotti, lavoratori più anziani, poca formazione e capacità limitata di digitalizzazione. Le grandi città invece attraggono meglio i profili più giovani e qualificati.</p> <p>Negli ultimi anni qualche segnale positivo è arrivato grazie al PNRR e, soprattutto, al Decreto PA 2025, che introduce nuove forme di assunzione, come apprendistato e contratti formazione-lavoro per i giovani, e semplificazioni concorsuali. Molto atteso anche il Concorso Piccoli Comuni RIPAM 2026, dedicato agli enti sotto i 5.000 abitanti.</p> <p>Nonostante ciò, la PA locale resta poco attrattiva, soprattutto nelle aree metropolitane, a causa di retribuzioni inferiori rispetto al privato. Lo smart working può essere una leva utile per i piccoli comuni, ma non basta senza una riforma strutturale delle carriere e degli stipendi.</p> <p>Nei prossimi anni, con l’ondata di pensionamenti degli over 60, la sfida sarà attuare una strategia di reclutamento che non si limiti a tamponare l’emergenza, ma rilanci la capacità innovativa e digitale degli enti locali.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/la-pa-che-invecchia-il-personale-comunale-tra-emergenza-generazionale-e-nuove-politiche-di-reclutamento/" target="_blank">AGEL</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 13 Mar 2026 09:40:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-PA-che-invecchia-tra-emergenza-generazionale-e-nuove-politiche-di-reclutamento/ 2026-03-13T09:40:23Z Onlus, il 31 marzo è il termine ultimo per l’iscrizione al RUNTS https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onlus-il-31-marzo-e-il-termine-ultimo-per-liscrizione-al-RUNTS/ <p>Per effetto del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84" target="_blank">decreto legge 17 giugno 2025, n. 84</a>, dal 1° gennaio 2026 è stata soppressa l’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate (art. 11 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460).<br />Pertanto, le ONLUS iscritte nell’Anagrafe che intendono continuare ad operare come enti del Terzo Settore sono tenute a presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20A05564/sg" target="_blank">DM 15 settembre 2020, n. 106</a>.</p> <p>Le ONLUS che non intendono iscriversi al RUNTS, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del Dlgs n. 460/1997, sono tenute a devolvere, ad altri enti con finalità analoghe, il patrimonio incrementale realizzato nei periodi di imposta in cui l'ente ha fruito della qualifica di ONLUS.<br />Gli enti che non possono iscriversi al RUNTS, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), ad esempio quelli soggetti al controllo pubblico, sono esentati dall’obbligo di devoluzione patrimoniale, a condizione che i relativi statuti prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività (art. 101, comma 8 CTS).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/hp-new/in-evidenza/ultime/2926.html" target="_blank">RegionE FVG</a></p> Fri, 13 Mar 2026 09:31:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Onlus-il-31-marzo-e-il-termine-ultimo-per-liscrizione-al-RUNTS/ 2026-03-13T09:31:19Z Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE: completate le attività per oltre il 97% dei Comuni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-e-SUE-completate-le-attivita-per-oltre-il-97-dei-Comuni/ <p></p> <div> <p>Il progetto nazionale di <strong>digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE</strong> sta giungendo alle sue fasi conclusive, con risultati significativi per la semplificazione amministrativa a beneficio di imprese, professionisti e amministrazioni locali.</p> <p>Entro il mese di febbraio, oltre <strong>3.000 soggetti</strong> – comprese le <strong>9 Regioni dotate di piattaforme proprie</strong>&nbsp;(<strong>FVG è stata la prima Regione</strong>) – hanno concluso gli interventi di aggiornamento tecnologico previsti. Complessivamente, <strong>3.624 Comuni</strong> e più di <strong>4.000 Enti terzi</strong> dispongono oggi di piattaforme pienamente conformi alle nuove specifiche tecniche. A questi si aggiungono i <strong>4.000 Comuni</strong> che utilizzano la piattaforma nazionale <em>Impresainungiorno</em>, raggiungendo così <strong>7.726 Comuni operativi</strong>, pari al <strong>97,8% del totale nazionale</strong>.</p> <p>Negli ultimi due anni, il <strong>Dipartimento della funzione pubblica</strong> ha sostenuto il progetto mettendo a disposizione quasi <strong>90 milioni di euro</strong>, tramite <strong>8 Avvisi di finanziamento</strong>, per accompagnare gli enti nei processi di adeguamento digitale. Sono attualmente in corso le attività di verifica finale, propedeutiche all’erogazione dei contributi.</p> <p>Parallelamente, procede l’accreditamento degli enti al nuovo <strong>Sistema degli Sportelli Unici (SSU)</strong>: circa l’<strong>84% dei Comuni</strong> ha già inviato la richiesta al <strong>Ministero delle Imprese e del Made in Italy</strong>, passo indispensabile per operare all’interno del nuovo modello nazionale.</p> <p>Per il completamento del SSU restano ora due adempimenti essenziali:</p> <ul> <li>il popolamento del <strong>Catalogo SSU</strong>, già ultimato a livello nazionale e in fase di finalizzazione da parte delle Regioni;</li> <li>l’integrazione delle piattaforme SUAP con la <strong>Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)</strong>, per la quale sono in corso interlocuzioni tecniche con il <strong>Dipartimento per la trasformazione digitale</strong> e con <strong>PagoPA S.p.A.</strong></li> </ul> <p>La data di effettivo avvio dell’operatività del nuovo Sistema degli Sportelli Unici (SSU) avverrà quindi a valle di questi adempimenti e su richiesta degli Sportelli, come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Dipartimento della funzione pubblica&nbsp;con la nota&nbsp;<a href="https://www.suapsue.gov.it/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-09-Avvio-del-Sistema-comunicazione-DGV-DipF-firmato-28598.pdf" target="_blank">Avvio del Sistema - comunicazione DGV-DipF firmato (28598)</a>&nbsp;precisando che il 26 febbraio 2026 rappresenta il termine per l’adeguamento tecnico delle piattaforme.</p> <p>Ulteriori aggiornamenti e <a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=53" target="_blank">informazioni </a>sono disponibili sul portale: <a href="https://www.suapsue.gov.it/monitoraggio-avvisi/" target="_blank"><strong>suapsue.gov.it</strong>.</a></p> </div> <p>&nbsp;</p> Fri, 13 Mar 2026 09:17:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-e-SUE-completate-le-attivita-per-oltre-il-97-dei-Comuni/ 2026-03-13T09:17:32Z Localizzazione degli insediamenti logistici in Friuli Venezia Giulia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Localizzazione-degli-insediamenti-logistici-in-Friuli-Venezia-Giulia/ <p>La norma introduce un quadro organico e omogeneo per regolare dove e come possono essere realizzati nuovi poli logistici, oppure ampliati quelli esistenti, garantendo attenzione a ambiente, mobilità, consumo di suolo e sicurezza urbana.</p> <p><strong>Obiettivi principali della legge</strong></p> <ul> <li>Favorire uno sviluppo ordinato e sostenibile delle attività logistiche sul territorio regionale</li> <li>Definire criteri urbanistici uniformi per Comuni e operatori privati</li> <li>Garantire la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e il contenimento del consumo di suolo</li> <li>Rafforzare la coerenza con le strategie regionali, nazionali ed europee sui trasporti e sulla logistica.<br /> <br /><strong>Le principali novità introdotte</strong><br />1. Distinzione tra insediamenti comunali e regionali<br />Rilevanza comunale: strutture con superficie operativa inferiore a 3 ettari.<br />Rilevanza regionale: strutture di 3 ettari o più, oppure ampliamenti che superano tale soglia.<br />I Comuni devono comunicare alla Regione ogni ampliamento significativo.<br />2. Dove possono essere realizzati<br />Gli insediamenti logistici possono essere localizzati solo in specifiche zone urbanistiche (D, H, L, M, N, P), come previste dal Piano urbanistico regionale generale o dagli strumenti comunali.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3. Nuovi criteri regionali per individuare le aree idonee</strong><br />Entro 180 giorni la Giunta definirà linee guida basate su:</p> <ul> <li>accessibilità alle reti di mobilità (locali, nazionali, TEN-T)</li> <li>coerenza con le politiche sul consumo di suolo e sull’energia rinnovabile</li> <li>riutilizzo di aree dismesse e rigenerazione urbana</li> <li>mitigazione degli impatti su traffico e ambiente</li> <li>attenzione a salute pubblica e paesaggio</li> <li>coordinamento con porti, interporti e retroporti regionali</li> <li>valutazione della compatibilità per data center e infrastrutture digitali.</li> </ul> <p><br /><strong>4. Procedura di co-programmazione con la Regione</strong><br />Gli insediamenti di rilevanza regionale devono essere valutati attraverso una specifica intesa tra Comune e Regione.<br /> La procedura prevede:</p> <ul> <li>invio di documentazione tecnica, studio del traffico, analisi ambientale e business plan</li> <li>valutazione da parte del Gruppo tecnico regionale della logistica (GTL)</li> <li>possibile coinvolgimento di Comuni limitrofi e di Consorzi di sviluppo economico locale.</li> </ul> <p><strong>5. Gruppo tecnico regionale della logistica</strong><br />Il GTL:&nbsp;coordina l’intero processo</p> <ul> <li>verifica la coerenza dei progetti con i criteri regionali</li> <li>monitora periodicamente gli insediamenti autorizzati</li> <li>coinvolge diversi servizi tecnici e la Cabina di regia dei trasporti e della logistica.</li> </ul> <p><br /><strong>6. Norme transitorie</strong><br />Fino all’approvazione dei criteri regionali, non è possibile autorizzare nuovi insediamenti logistici di rilevanza regionale.</p> <blockquote> <p><strong>Entrata in vigore</strong><br />La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi il 12 marzo 2026.</p> </blockquote> <p><a href="https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2026/03/11/9" target="_blank">I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9 DELL'11 MARZO 2026 AL BUR N. 10 DELL'11 MARZO 2026</a></p> Fri, 13 Mar 2026 08:50:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Localizzazione-degli-insediamenti-logistici-in-Friuli-Venezia-Giulia/ 2026-03-13T08:50:55Z Inammissibilità della SCIA in sanatoria e inconfigurabilità del silenzio-assenso per falsa rappresentazione dei luoghi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inammissibilita-della-SCIA-in-sanatoria-e-inconfigurabilita-del-silenzio-assenso-per-falsa-rappresentazione-dei-luoghi/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>È inconfigurabile la formazione del silenzio-assenso (ovvero il consolidamento di una SCIA) a fronte di istanze edilizie basate su una falsa o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, poiché tali domande sono radicalmente estranee al modello legale e inidonee a innescare meccanismi di silenzio significativo. La qualificazione di un intervento come "nuova costruzione" anziché "ristrutturazione" — qualora comporti una trasformazione del territorio ulteriore rispetto all'immobile demolito — se accertata con sentenza passata in giudicato, non può essere contestata mediante la presentazione di una SCIA in sanatoria. In presenza di attestazioni non veritiere, l'Amministrazione conserva il potere di dichiarare la nullità e l'inefficacia del titolo anche oltre i termini ordinari, operando la decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000. La presentazione di una SCIA effettuata non spontaneamente, ma al solo fine di eludere un ordine di demolizione, ne conferma l'inammissibilità</p> <p class="readmore">Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-inammissibilita-della-scia-in-sanatoria-e-inconfigurabilita-del-silenzio-assenso-per-falsa-rappresentazione-dei-luoghi" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. II n. 655 del 26 gennaio 2026</a></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> Thu, 05 Mar 2026 15:35:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inammissibilita-della-SCIA-in-sanatoria-e-inconfigurabilita-del-silenzio-assenso-per-falsa-rappresentazione-dei-luoghi/ 2026-03-05T15:35:02Z Il Tar tutela l’accesso libero al mare: no ai limiti decisi dai privati https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Tar-tutela-laccesso-libero-al-mare-no-ai-limiti-decisi-dai-privati/ <p>ll diritto di accesso al mare, riconosciuto come bene comune e tutelato dalla Costituzione, non può essere limitato se non per motivi concreti di sicurezza e incolumità pubblica. Lo ha ribadito il Tar Campania, sezione VII, con la sentenza n. 869 del 6 febbraio 2026, accogliendo il ricorso contro provvedimenti che contingentavano l’ingresso a una spiaggia.</p> <p>Secondo il tribunale, misure come prenotazioni online obbligatorie, ingressi limitati giornalieri e capienze settimanali possono essere legittime solo se basate su criteri proporzionati e adeguatamente motivati. Il Tar ha però dichiarato illegittimo il metodo di calcolo della capienza massima che si rifaceva alle distanze tra ombrelloni degli stabilimenti balneari, in quanto inadeguato per spiagge libere non attrezzate.</p> <p>La sentenza sottolinea inoltre che il diritto al mare non può essere sacrificato a esigenze organizzative o commerciali dei privati, evitando così una “privatizzazione di fatto” dei beni pubblici. La decisione conferma precedenti orientamenti del Tar su Campania e Calabria, rafforzando la tutela dei cittadini e dei valori paesaggistici e ambientali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/il-tar-tutela-laccesso-libero-al-mare-no-ai-limiti-decisi-dai-privati/" target="_blank">AGEL</a></p> Thu, 05 Mar 2026 15:19:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-Tar-tutela-laccesso-libero-al-mare-no-ai-limiti-decisi-dai-privati/ 2026-03-05T15:19:22Z Controlli più stringenti sui locali pubblici: il ruolo delle Commissioni comunali di vigilanza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-piu-stringenti-sui-locali-pubblici-il-ruolo-delle-Commissioni-comunali-di-vigilanza/ <p>La direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026 richiama le istituzioni coinvolte nel sistema di sicurezza a rafforzare i controlli sui pubblici esercizi, con particolare attenzione alla corrispondenza tra le condizioni autorizzate e quelle effettive di esercizio. Il provvedimento è stato adottato anche alla luce della tragedia avvenuta la notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, e si inserisce in un quadro normativo già consolidato che fa riferimento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e al D.P.R. 311 del 2001, relativo alla semplificazione dei procedimenti autorizzatori per attività soggette a controllo di pubblica sicurezza.</p> <p>In questo contesto viene rafforzato il ruolo delle Commissioni comunali di vigilanza, chiamate a svolgere una valutazione sostanziale e dinamica delle condizioni di sicurezza delle strutture, anche in occasione di eventi specifici. La direttiva sottolinea inoltre la necessità di controlli coordinati tra Prefetture, Forze di polizia, Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e Polizia locale. La Commissione comunale diventa così uno snodo tecnico-amministrativo tra la funzione autorizzatoria del Comune e il sistema statale di sicurezza pubblica.</p> <p>Per molte amministrazioni locali ciò potrà comportare una revisione delle modalità di sopralluogo, il rafforzamento dei controlli tecnici e l’introduzione di verifiche successive al rilascio dell’agibilità, oltre a un maggiore coordinamento con gli uffici SUAP e commercio.</p> <p>L’attenzione posta sulle condizioni reali di esercizio richiama anche i possibili profili di responsabilità: del gestore, in caso di difformità tra attività autorizzata e attività svolta; del tecnico asseveratore, per eventuali dichiarazioni non corrispondenti allo stato dei luoghi; e dell’amministrazione, qualora la vigilanza risulti inadeguata rispetto a situazioni palesemente irregolari.</p> <p>L’obiettivo della direttiva è rafforzare la dimensione preventiva dei controlli, evitando che irregolarità amministrative possano trasformarsi in situazioni di rischio concreto. Per le Commissioni comunali di vigilanza ciò significa contribuire alle attività ispettive con sopralluoghi puntuali e sistematici, verificando il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri di agibilità e il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza attiva e passiva. In sostanza, la sicurezza dei luoghi di aggregazione non può basarsi solo sulla regolarità formale della documentazione, ma richiede una vigilanza effettiva, continua e proporzionata ai rischi.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/controlli-piu-stringenti-sui-locali-pubblici-il-ruolo-delle-commissioni-comunali-di-vigilanza/" target="_blank">AGEL</a></p> Thu, 05 Mar 2026 15:17:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Controlli-piu-stringenti-sui-locali-pubblici-il-ruolo-delle-Commissioni-comunali-di-vigilanza/ 2026-03-05T15:17:17Z Consolidamento della "super-SCIA" e limiti al potere inibitorio tardivo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consolidamento-della-super-SCIA-e-limiti-al-potere-inibitorio-tardivo/ <p>Il regime della segnalazione certificata d’inizio attività alternativa al permesso di costruire (c.d. "super-Scia"), utilizzabile per interventi di ristrutturazione edilizia "pesante" ai sensi degli artt. 10 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, è analogo a quello della Scia ordinaria sotto il profilo della consumazione dei poteri inibitori dell’amministrazione. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, gli effetti si consolidano e l'ente locale può intervenire solo esercitando il potere di autotutela. In tale ipotesi, l'amministrazione non può limitarsi a contestare la non conformità edilizia, ma deve fornire una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale e prevalente al ripristino dei luoghi rispetto all'affidamento del privato, agendo entro un termine ragionevole. Pertanto, è illegittima la dichiarazione di inefficacia emessa tardivamente senza il rispetto dei presupposti dell'autotutela, pur restando fermo il potere di ordinare la demolizione di ulteriori opere accertate come prive di alcun titolo e non incluse nella Scia consolidata</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-consolidamento-della-super-scia-e-limiti-al-potere-inibitorio-tardivo" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VII n. 698 del 27 gennaio 2026</a></p> Thu, 26 Feb 2026 09:28:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consolidamento-della-super-SCIA-e-limiti-al-potere-inibitorio-tardivo/ 2026-02-26T09:28:39Z Legittimazione a richiedere il titolo edilizio e meccanismo acquisitivo della dicatio ad patriam https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legittimazione-a-richiedere-il-titolo-edilizio-e-meccanismo-acquisitivo-della-dicatio-ad-patriam/ <p><em>Per ottenere un titolo edilizio è necessario essere legittimati a richiederlo, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e a tal fine è necessario che il richiedente dimostri, non soltanto di avere la disponibilità giuridica del bene sul quale esercitare il proprio&nbsp;</em>ius aedificandi<em>&nbsp;in base ad un titolo idoneo (di natura reale o anche solo obbligatoria), ma anche di averne la disponibilità materiale, giacché soltanto la compresenza di entrambi gli elementi fa sì che il richiedente possa vantare quella “relazione qualificata con il bene”, in presenza della quale l’ordinamento e la giurisprudenza consentono l’esercizio dell’attività edificatoria.&nbsp;</em>(1).</p> <p><em>Non sussiste, in capo al richiedente un titolo edilizio, la disponibilità giuridica e materiale del bene sul quale edificare, e quindi la legittimazione a richiedere il titolo edilizio, nel caso in cui il bene sia attualmente occupato dalla pubblica amministrazione e destinato ad un uso pubblico, in forza di un comportamento inequivoco del proprietario del bene qualificabile come&nbsp;</em>dicatio ad patriam<em>.</em>&nbsp;(2).</p> <p><em>La&nbsp;</em>dicatio ad patriam&nbsp;<em>costituisce un autonomo modo di acquisto dei diritti di uso pubblico (e delle servitù di uso pubblico ad essi assimilabili), e si perfeziona allorché il proprietario del bene, oggettivamente idoneo a soddisfare un'esigenza comune di una collettività indeterminata di cittadini, lo metta volontariamente, con carattere di continuità e non di mera tolleranza o precarietà, a disposizione della collettività stessa, mediante un comportamento attivo o omissivo univocamente interpretabile come destinazione del bene all'uso pubblico, seguito dall'effettivo esercizio di tale uso, senza che sia necessario il decorso del termine ventennale proprio dell'usucapione.</em>&nbsp;(3).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1559" target="_blank">Massimario Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 26 Feb 2026 09:23:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legittimazione-a-richiedere-il-titolo-edilizio-e-meccanismo-acquisitivo-della-dicatio-ad-patriam/ 2026-02-26T09:23:06Z Oneri di urbanizzazione: il Comune può vincolare il permesso di costruire al loro pagamento https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Oneri-di-urbanizzazione-il-Comune-puo-vincolare-il-permesso-di-costruire-al-loro-pagamento/ <p></p> <div> <p>Secondo una recente decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 956 del 5 febbraio 2026), il Comune può rilasciare il permesso di costruire solo dopo che il richiedente ha versato gli oneri di urbanizzazione. In altre parole, l’ente locale ha il diritto di chiedere il contributo economico necessario prima di autorizzare l’inizio dei lavori.</p> <p>La sentenza chiarisce anche come vanno calcolati gli standard urbanistici:</p> <ul> <li><strong>Le strade pubbliche</strong> fanno parte delle opere di urbanizzazione e <strong>devono essere incluse</strong> nella superficie totale dell’area quando si calcola la quota minima del 10% da destinare a spazi pubblici (come verde o parcheggi).</li> <li><strong>La viabilità interna privata</strong>, invece, non è considerata spazio pubblico e quindi <strong>non riduce</strong> la superficie su cui si applicano gli standard.</li> </ul> <p>Infine, il Consiglio di Stato precisa che <strong>le piazzole per strutture mobili</strong> in campeggi e aree simili <strong>non sono equiparabili a nuovi edifici</strong>. Di conseguenza, non incidono sul calcolo dei parcheggi richiesti dalla normativa né permettono esenzioni dal pagamento del contributo di costruzione.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/il-comune-puo-legare-il-permesso-di-costruire-al-pagamento-degli-oneri-di-urbanizzazione/" target="_blank">AGEL</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Feb 2026 09:07:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Oneri-di-urbanizzazione-il-Comune-puo-vincolare-il-permesso-di-costruire-al-loro-pagamento/ 2026-02-26T09:07:03Z La P.A. deve attestare il silenzio-assenso su permessi e autorizzazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-P.A.-deve-attestare-il-silenzio-assenso-su-permessi-e-autorizzazioni/ <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 893 del 3 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito che ogni cittadino ha diritto a ricevere dalla Pubblica Amministrazione un’attestazione che confermi l’avvenuta formazione del <em>silenzio-assenso</em> su una richiesta presentata, come ad esempio quella per un permesso di costruire.</p> <p>Questa certificazione è importante perché:</p> <ul> <li>fornisce al cittadino una conferma formale che la sua domanda è stata accolta in assenza di risposta entro i termini previsti;</li> <li>permette di procedere con eventuali ricorsi al TAR qualora l’Amministrazione non rispetti gli obblighi previsti dalla legge.</li> </ul> <p>La decisione richiama l’articolo<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art20!vig=" target="_blank"> 20 della legge 241/1990 </a>e l’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art20!vig=" target="_blank">articolo 20 del d.P.R. 380/2001</a>, sottolineando la necessità di garantire trasparenza e certezza nei procedimenti amministrativi.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/la-p-a-deve-attestare-il-silenzio-assenso-su-permessi-e-autorizzazioni/" target="_blank">AGEL</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Feb 2026 08:07:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-P.A.-deve-attestare-il-silenzio-assenso-su-permessi-e-autorizzazioni/ 2026-02-26T08:07:31Z Diritto di accesso ai documenti, niente istanza se l’atto non esiste https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diritto-di-accesso-ai-documenti-niente-istanza-se-latto-non-esiste/ <p></p> <div> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 779 del 29 gennaio 2026, ha ribadito un principio fondamentale in materia di accesso agli atti: è possibile ottenere documenti amministrativi solo se questi <strong>esistono realmente</strong> e sono <strong>nella disponibilità dell’amministrazione</strong>.</p> <p>Le richieste basate su ipotesi, presunzioni o su documenti non ancora formati rientrano nel cosiddetto <em>“accesso impossibile”</em>, per il quale la PA non ha alcun obbligo di esibizione.</p> <p>Secondo la Corte, spetta al richiedente dimostrare — anche attraverso indizi concreti — che l’atto richiesto sia effettivamente esistente. Non sono invece sufficienti mere supposizioni. Se l’amministrazione dichiara che il documento non esiste, tale dichiarazione è idonea a chiudere il procedimento, evitando ordini di esibizione che non potrebbero essere eseguiti.</p> <p>Nel caso esaminato, un cittadino chiedeva tutti gli atti relativi all’installazione di segnaletica stradale e alla contestazione di una violazione del Codice della Strada. Il Comune aveva già precisato di non possedere ulteriori documenti oltre a quelli già comunicati. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1542" target="_blank">Ufficio massimario del Consiglio di Stato</a></p> </div> <p>&nbsp;</p> Fri, 20 Feb 2026 09:29:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Diritto-di-accesso-ai-documenti-niente-istanza-se-latto-non-esiste/ 2026-02-20T09:29:41Z Avvio del nuovo Sistema degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Avvio-del-nuovo-Sistema-degli-Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-SUAP/ <p>Pubblicata la nota<a href="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-9-febbraio-20226-avvio-del-nuovo-sistema-degli-sportelli-unici-per-le-attivita-produttive-suap" target="_blank" data-focus-mouse="false">&nbsp;n. 28598 del 9 febbraio 2026</a>, a firma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Dipartimento della funzione pubblica, contenente le istruzioni operative necessarie per l’adeguamento del Sistema dei SUAP alle “Specifiche tecniche di interoperabilità”, approvate con il&nbsp;<a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=9" target="_blank">decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023.</a><br /><br />La nota, in vista dell’approssimarsi della data del 26 febbraio 2026, che rappresenta il termine per l’adeguamento tecnico delle piattaforme SUAP, fornisce un quadro operativo delle attività che interesseranno nelle prossime settimane direttamente gli Sportelli SUAP e gli Enti terzi coinvolti a vario titolo negli stessi procedimenti SUAP, così da garantire il tempestivo espletamento di tutte le incombenze necessarie per l’adeguamento del Sistema di questi Sportelli al nuovo quadro regolamentare definito dai decreti di adozione delle nuove specifiche tecniche.<br /><br />Nella nota viene inoltre ribadito come il 26 febbraio 2026, non costituisca la data di effettivo avvio dell’operatività del nuovo Sistema degli Sportelli Unici (SSU), per il quale invece sarà necessario il successivo completamento di ulteriori attività – pure esplicitate nella nota.<br /><br /><a href="https://www.suapsue.gov.it/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-09-Avvio-del-Sistema-comunicazione-DGV-DipF-firmato-28598.pdf" target="_blank">Avvio del Sistema - comunicazione DGV-DipF firmato (28598)</a></p> <p>Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=53" target="_blank">Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> Fri, 13 Feb 2026 15:23:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Avvio-del-nuovo-Sistema-degli-Sportelli-Unici-per-le-Attivita-Produttive-SUAP/ 2026-02-13T15:23:08Z Natura dell’AIA e limiti al potere inibitorio comunale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-dellAIA-e-limiti-al-potere-inibitorio-comunale/ <p>L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) costituisce un titolo unico e onnicomprensivo che assorbe le valutazioni di conformità urbanistica; pertanto, il Comune non può inibire autonomamente un’attività industriale legittimamente autorizzata dalla Regione, dovendo semmai sollecitare la riconvocazione della Conferenza di servizi. È illegittimo l’ordine di demolizione che includa manufatti oggetto di una domanda di condono edilizio ancora pendente, operando in tal caso la sospensione legale dei procedimenti sanzionatori. Integra il vizio di eccesso di potere per sviamento l’adozione di ordinanze di demolizione o inibitorie che, pur formalmente giustificate da difformità edilizie, mirino surrettiziamente a impedire lo svolgimento di un’attività di gestione rifiuti già autorizzata, violando il principio di tipicità degli atti e il riparto di competenze previsto dal d.lgs. n. 152/2006. La compatibilità urbanistica di un impianto in zona produttiva deve essere valutata con favore qualora le norme tecniche non escludano espressamente le attività manifatturiere e di trattamento materiali</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-natura-dellaia-e-limiti-al-potere-inibitorio-comunale" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 404 del 19 gennaio 2026</a></p> Fri, 13 Feb 2026 15:17:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-dellAIA-e-limiti-al-potere-inibitorio-comunale/ 2026-02-13T15:17:16Z Qualificazione urbanistica dell’e-commerce https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Qualificazione-urbanistica-delle-commerce/ <p>Sotto il profilo sostanziale, l’attività di commercio elettronico (e-commerce) che preveda presso la sede operativa la gestione di ordini, fatturazione e imballaggio dei beni, deve essere ricondotta alla destinazione d’uso commerciale/direzionale e non a quella logistica o di deposito,. Tale qualificazione discende dalla natura unitaria e inscindibile delle prestazioni contrattuali di vendita e dal conseguente carico urbanistico generato (afflusso di fornitori, spedizionieri e personale), il quale risulta del tutto analogo a quello del commercio tradizionale, rendendo irrilevante l’assenza di un accesso diretto del pubblico ai locali</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-qualificazione-urbanistica-delle-commerce-e-natura-del-contributo-di-costruzione" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. II n. 424 del 20 gennaio 2026</a></p> Fri, 13 Feb 2026 15:14:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Qualificazione-urbanistica-delle-commerce/ 2026-02-13T15:14:21Z Niente COSAP se lo spazio pubblico non viene utilizzato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Niente-COSAP-se-lo-spazio-pubblico-non-viene-utilizzato/ <p>Con l’ordinanza n. 22664 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – ha riaffermato un importante principio in tema di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). I giudici hanno precisato che il canone non è dovuto quando, pur essendo stata rilasciata una concessione amministrativa, il bene pubblico non venga in concreto e materialmente utilizzato dal concessionario.</p> <div> <p>La Corte ha evidenziato che il presupposto impositivo del COSAP non coincide con la semplice sottrazione del suolo pubblico all’uso collettivo, ma richiede un’effettiva utilizzazione del bene da parte del privato. Ne deriva che l’assenza di un reale impiego dello spazio, anche se successiva al rilascio della concessione, esclude l’obbligo di corrispondere il canone.</p> <p>Questo orientamento si inserisce nella linea già tracciata dalla giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nell’articolo 63 del&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446" target="_blank">decreto legislativo n. 446 del 1997</a>, oltre che nei principi civilistici relativi ai beni demaniali. La decisione conferma, quindi, che l’applicazione del COSAP richiede una verifica concreta sull’occupazione del suolo e sull’effettiva utilità ricavata dal concessionario, non potendo il canone essere imposto in mancanza di un reale utilizzo dello spazio pubblico.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/cosap-niente-canone-se-lo-spazio-pubblico-non-viene-utilizzato/" target="_blank">Anci digitale</a></p> Fri, 13 Feb 2026 14:58:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Niente-COSAP-se-lo-spazio-pubblico-non-viene-utilizzato/ 2026-02-13T14:58:35Z Viminale, rafforzati controlli e vigilanza sui locali di pubblico spettacolo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Viminale-rafforzati-controlli-e-vigilanza-sui-locali-di-pubblico-spettacolo/ <p>Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con una direttiva trasmessa ai prefetti, ha richiamato l’importanza di rafforzare le attività di verifica e controllo per i locali di pubblico spettacolo e le attività di intrattenimento, con l’obiettivo di assicurare una ancora più efficace attività di prevenzione e garantire il rispetto degli elevati standard richiesti dalla legge a salvaguardia dell’incolumità collettiva.</p> <p>In particolare, le attività avranno ad oggetto accertamenti mirati sul rispetto della normativa di settore, il contrasto a eventuali forme di esercizio abusivo e l’osservanza delle misure antincendio, oltre alla corretta gestione delle vie di esodo e delle situazioni di emergenza. Saranno inoltre oggetto di verifica anche la corrispondenza tra struttura dei locali, materiali presenti, impianti installati, capienza autorizzata e affluenza reale, nonché l’impiego di fuochi d’artificio e fiamme libere.</p> <p>Le ispezioni prevederanno il coinvolgimento di tutti i competenti attori istituzionali - tra cui Forze di polizia, Vigili del fuoco e Ispettorato del lavoro – per garantire un’azione coordinata e sinergica sotto il profilo amministrativo e tecnico.&nbsp;</p> <p>In questo ambito, le prefetture avranno un ruolo di coordinamento, favorendo il raccordo tra gli enti interessati, la pianificazione degli interventi e il monitoraggio delle attività, per assicurare un’applicazione uniforme ed efficace delle misure previste dalla direttiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.interno.gov.it/it/notizie/viminale-rafforzati-controlli-e-vigilanza-sui-locali-pubblico-spettacolo" target="_blank">Viminale</a></p> Thu, 05 Feb 2026 09:27:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Viminale-rafforzati-controlli-e-vigilanza-sui-locali-di-pubblico-spettacolo/ 2026-02-05T09:27:02Z SCIA inefficace se riguarda volumi abitabili mascherati da tecnici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-inefficace-se-riguarda-volumi-abitabili-mascherati-da-tecnici/ <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 22057 del 5 dicembre 2025, il TAR Lazio ha precisato che la SCIA presentata al di fuori del proprio ambito applicativo è priva di effetti giuridici e non è idonea a generare un affidamento meritevole di tutela. Tale evenienza ricorre, ad esempio, quando la segnalazione riguarda interventi assoggettati a permesso di costruire ovvero interventi radicalmente inammissibili sin dall’origine. In simili ipotesi, l’attività repressiva posta in essere dall’amministrazione non integra esercizio di autotutela, ma costituisce ordinario esercizio dei poteri di vigilanza e di sanzione in materia edilizia.</p> <p>Nel caso di specie, la SCIA in variante presentata per l’innalzamento dell’altezza di un piano tecnico è stata dichiarata inefficace, in quanto l’intervento determinava una modifica sostanziale del progetto originario, trasformando un volume tecnico in spazio abitabile. Ne conseguiva la necessità di un nuovo permesso di costruire. L’ordine di demolizione adottato dall’amministrazione è stato pertanto ritenuto legittimo, ribadendosi che la SCIA non può essere utilizzata quale strumento elusivo dei requisiti edilizi fondamentali.</p> <p><em>Fonte: <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1512" target="_blank">Ufficio del Massimario del Consiglio di Stato</a></em></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 05 Feb 2026 09:18:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-inefficace-se-riguarda-volumi-abitabili-mascherati-da-tecnici/ 2026-02-05T09:18:59Z Modulistica unificata e standardizzata per le attività produttive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-e-standardizzata-per-le-attivita-produttive/ <p>Il webinar, organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e da Invitalia, in collaborazione con ANCI, ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’applicazione della nuova modulistica unificata e standardizzata per le attività produttive. Il webinar, anche attraverso il racconto di esperienze dirette da parte degli attori coinvolti, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte sulla modulistica recentemente adottata e per&nbsp; approfondire gli adempimenti connessi all’adozione dei nuovi moduli da parte dei Comuni.</p> <p><a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.anci.it/wp-content/uploads/2026/01/Programma-Webinar-Save-11-febbraio-2026-1.pdf" target="_blank">Programma ed iscrizioni</a></p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/l11-febbraio-webinar-sulla-nuova-modulistica-unificata-e-standardizzata-per-le-attivita-produttive/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 05 Feb 2026 08:08:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-e-standardizzata-per-le-attivita-produttive/ 2026-02-05T08:08:56Z Semplificazione delle procedure paesaggistiche: ok definitivo del Consiglio dei Ministri https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazione-delle-procedure-paesaggistiche-ok-definitivo-del-Consiglio-dei-Ministri/ <p>Dopo il via libera della Conferenza Unificata (30 luglio 2025), il&nbsp;<strong>Consiglio dei Ministri</strong>, nella seduta del 29 gennaio 2026, ha&nbsp;<strong>approvato in via definitiva</strong>&nbsp;la modifica del regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata, previsto dal&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31" target="_blank">D.P.R. 31/2017</a>.</p> <p>Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 26, comma 13, della L. 118/2022, con l’obiettivo di:</p> <ul> <li>ampliare e precisare le categorie di opere di lieve entità;</li> <li>introdurre ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;</li> <li>riorganizzare i procedimenti semplificati già previsti da norme di legge;</li> <li>coordinare le disposizioni con l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del&nbsp;<a href="https://biblus.acca.it/download/dpr-380-2001-testo-unico-edilizia/" target="_blank" rel="noopener">D.P.R. 380/2001</a>, come modificato dal D.L. 76/2020.</li> </ul> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/semplificazione-delle-procedure-paesaggistiche-ok-definitivo-del-consiglio-dei-ministri/02/02/2026/" target="_blank">Segretaricomunalivighenzi</a></p> Thu, 05 Feb 2026 08:26:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazione-delle-procedure-paesaggistiche-ok-definitivo-del-Consiglio-dei-Ministri/ 2026-02-05T08:26:22Z Adeguamento delle piattaforme SUAP: cosa occorre fare entro il 26 febbraio 2026 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUAP-cosa-occorre-fare-entro-il-26-febbraio-2026/ <p>La conclusione del PNRR si avvicina e anche il progetto di digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE si appresta, come tutti gli altri Sub-Investimenti, ad entrare in “dirittura d’arrivo”.<br /><br />Il progetto, che ha previsto stanziamenti complessivi per&nbsp;<strong>oltre 120 milioni di euro</strong>, si inserisce, come noto, nel più ampio processo di riforma degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, secondo quanto previsto dal nuovo Allegato tecnico al DPR 160/2010, introdotto con il decreto interministeriale del 12 novembre 2021, e dal successivo&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">Decreto interministeriale del 26 settembre 2023</a>&nbsp;e s.m.i., con il quale sono state adottate le Specifiche tecniche di interoperabilità.<br /><br />La normativa vigente, in particolare, individua la data del 26 febbraio 2026*, come termine entro il quale tutti gli sportelli SUAP, gli uffici comunali e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento (c.d. Enti Terzi) devono&nbsp;<strong>dotarsi di piattaforme informatiche conformi</strong>&nbsp;alle suddette specifiche tecniche di interoperabilità e&nbsp;<strong>richiedere al Ministero delle imprese e del Made in Italy la verifica tecnica di conformità</strong>&nbsp;delle componenti informatiche.<br /><br />Alla luce di quanto precede, nel file "<a href="https://www.suapsue.gov.it/wp-content/uploads/2026/01/Istruzioni-operative-SUAP-Enti-Terzi-al-26.02.26-1.pdf" target="_blank" rel="noopener" data-focus-mouse="false">Istruzioni operative SUAP- Enti Terzi al 26.02.26</a><strong>"&nbsp;</strong>sono riportate delle tabelle con il riepilogo delle azioni che ciascun soggetto coinvolto deve necessariamente&nbsp;<strong>completare entro il 26 febbraio.</strong></p> <p>Dopo il 26 febbraio 2026, la messa in esercizio delle nuove modalità operative resterà in capo a ciascun SUAP/Ente terzo, a seconda delle proprie specificità tecnologiche e organizzative, e avverrà in modo progressivo, garantendo in ogni caso la continuità del servizio.<br />Ulteriori istruzioni operative verranno rese disponibili a breve su questo portale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>*<em>Come da decreto interministeriale del 15 luglio 2025, recante “Nuove specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive. Differimento del termine di attuazione”</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:<a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=52" target="_blank"> Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> Wed, 28 Jan 2026 12:28:08 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUAP-cosa-occorre-fare-entro-il-26-febbraio-2026/ 2026-01-28T12:28:08Z Stazione radio base e destinazione del fabbricato ove è collocata https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazione-radio-base-e-destinazione-del-fabbricato-ove-e-collocata/ <p>Non vi può essere alcuna incompatibilità tra la presenza di una stazione radio base e la destinazione del fabbricato su cui essa è collocata dal momento che, come noto, la qualificazione di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria li rende compatibili in linea generale con qualsiasi destinazione d’uso di edifici o aree.</p> <p>Fonte:<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-stazione-radio-base-e-destinazione-del-fabbricato-ove-e-collocata" target="_blank"> Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 10257 del 23 dicembre 2025</a></p> Fri, 23 Jan 2026 15:36:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazione-radio-base-e-destinazione-del-fabbricato-ove-e-collocata/ 2026-01-23T15:36:43Z Nozione di centro abitato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato/ <p>La nozione di “centro abitato” rilevante a fini urbanistici (ai fini dell’obbligo di licenza edilizia, di cui all’art. 31 della l. 1150/1942) integra un concetto di carattere empirico, corrispondente «alla situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione. La formale perimetrazione dell’area da parte di apposito strumento urbanistico è richiesta, invece, ai soli fini della diversa nozione “viabilistica” di “centro abitato”, cui fa riferimento il Codice della strada per le esigenze connesse alla circolazione stradale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-nozione-di-centro-abitato" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. II n. 9760 del 10 dicembre 2025</a></p> Fri, 23 Jan 2026 15:23:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato/ 2026-01-23T15:23:12Z Utilizzabilità della SCIA nei procedimenti di sanatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Utilizzabilita-della-SCIA-nei-procedimenti-di-sanatoria/ <p>L'abuso edilizio per mancanza del permesso di costruire non può essere sanato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia perché non è possibile legittimare ex post con SCIA ciò che ex ante richiede il permesso di costruire, sia perché l'utilizzo della SCIA quale modalità di legittimazione postuma degli interventi edilizi è stata introdotta solo con il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n. 105 che l'ha disciplinata nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei casi di interventi edilizi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 37. (1).</p> <p>Con riferimento alla demolizione ingiunta dall’autorità giudiziaria, l'art. 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non contiene una disciplina di dettaglio sovrapponibile a quella prevista per i casi di demolizione intimata dal Comune. La totale autonomia tra i due distinti procedimenti demolitori fa sì che, in assenza di una previsione espressa in tal senso da parte del legislatore, la demolizione imposta dal giudice prescinde dagli effetti ablatori e/o sanzionatori dell’inadempimento all’ingiunzione del Comune, che restano del tutto indipendenti dal giudicato penale e neppure sussiste un obbligo di conformazione al termine di 90 giorni di cui al comma 3 in capo al giudice penale, potendo questi determinarsi sia per un termine inferiore sia per un termine superiore. (2).</p> <p>&nbsp;</p> <p>(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />Sul valore di inadempimento del silenzio del Comune a fronte di una SCIA in sanatoria: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394; 20 febbraio 2023, n. 1708.<br />(2) Conformi: sull’autonomia dei procedimenti esecutivi della demolizione penale e amministrativo: Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4471; 20 gennaio 2023, n. 714; C.g.a., sez. giur., 9 luglio 2025, n. 530; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2021, n. 20941; 23 novembre 2021, n. 46194. Sull’autonoma individuazione del termine per demolire da parte del giudice penale: Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2018, n. 15134.</p> <p><strong>Fonte</strong>: Giustizia amministrativa, Massimario del CDS,&nbsp;<a class="" title="Consiglio di Stato, sezione II, 27 novembre 2025, n. 9353 - Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Manzione" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202501843&amp;nomeFile=202509353_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione II, 27 novembre 2025, n. 9353 - Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Manzione</a></p> Fri, 23 Jan 2026 15:19:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Utilizzabilita-della-SCIA-nei-procedimenti-di-sanatoria/ 2026-01-23T15:19:47Z Silenzio-assenso sull’autorizzazione unica: la delibera del Consiglio dei Ministri non si annulla https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-sullautorizzazione-unica-la-delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-non-si-annulla/ <p></p> <div> <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 10354 del 29 dicembre 2025, la IV sezione del Consiglio di Stato ha definito in modo più preciso le regole sul silenzio‑assenso nell’ambito dell’autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili.</p> <p>La decisione si basa sul decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: quando un progetto è sottoposto a VIA statale e la valutazione viene sostituita da una delibera del Consiglio dei Ministri, tale delibera entra automaticamente nel procedimento autorizzatorio. Da quel momento, se l’amministrazione non interviene entro 60 giorni, l’autorizzazione si considera rilasciata per silenzio‑assenso.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che il silenzio‑assenso opera solo se la richiesta rispetta le prescrizioni tecniche. Per gli impianti eolici, ad esempio, è sufficiente presentare la relazione anemometrica anche quando basata su modelli matematici e non su misurazioni dirette.</p> <p>La sentenza ribadisce anche l’autonomia tra VIA e autorizzazione unica: l’eventuale annullamento della VIA non comporta automaticamente la perdita dell’autorizzazione già acquisita tramite silenzio‑assenso. Si supera così l’interpretazione, finora diffusa, secondo cui l’annullamento della delibera ministeriale rendesse invalido anche il titolo autorizzatorio.</p> </div> </div> <p>Giustizia amministrativa, Massimario del CDS,&nbsp;<a class="" title="Consiglio di Stato, sezione IV, 29 dicembre 2025, n. 10354 - Pres. Carbone, Est. Monteferrante" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202409610&amp;nomeFile=202510354_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione IV, 29 dicembre 2025, n. 10354 - Pres. Carbone, Est. Monteferrante</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 23 Jan 2026 15:07:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-sullautorizzazione-unica-la-delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-non-si-annulla/ 2026-01-23T15:07:59Z Licenze commerciali vincolate al pagamento delle tasse https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-commerciali-vincolate-al-pagamento-delle-tasse/ <p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 2763 del 18 dicembre 2025, ha chiarito i limiti entro cui i Comuni possono agire per contrastare l’evasione fiscale locale.</p> <p>Secondo il Tar, <strong>gli enti locali possono subordinare il rilascio, il rinnovo e la validità di licenze e autorizzazioni commerciali alla verifica della regolarità tributaria dei richiedenti</strong>. Si tratta di strumenti di coazione indiretta, legittimi perché mirati a favorire il pagamento dei tributi locali senza costituire vere e proprie sanzioni.</p> <p>Il tribunale ha inoltre confermato che i controlli possono essere svolti anche d’ufficio, permettendo al <strong>SUAP</strong> di intervenire quando le irregolarità fiscali risultano già definitivamente accertate.</p> <p>È invece illegittimo estendere il concetto di irregolarità tributaria a debiti non ancora certi, ossia privi di un accertamento definitivo e non accompagnati dagli ordinari strumenti di riscossione coattiva come cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali.</p> <p>In sintesi, il Tar stabilisce che:</p> <ul> <li>il Comune può utilizzare la verifica fiscale come strumento preventivo di controllo</li> <li>ciò è possibile solo se il credito tributario è certo, liquido ed esigibile</li> <li>devono essere tutelati i diritti dei contribuenti e rispettati i principi di legalità e correttezza amministrativa.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1469" target="_blank">Giustizia amministrativa, Massimario del CDS</a></p> Fri, 23 Jan 2026 14:50:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-commerciali-vincolate-al-pagamento-delle-tasse/ 2026-01-23T14:50:05Z Rischio incendio in bar e ristoranti, la circolare https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rischio-incendio-in-bar-e-ristoranti-la-circolare/ <p></p> <div> <p>Con la&nbsp;<a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.geometrire.it/collegio/wp-content/uploads/sites/5/2026/01/REGISTRO_UFFICIALE_E_000067815-01-2_260115_180809.pdf" target="_blank">circolare n. 678 del 15 gennaio 2026</a>, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti chiarimenti normativi e indicazioni operative sul corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione.</p> <p>Il punto centrale del documento riguarda la distinzione tra bar e ristoranti e le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, come discoteche e sale da ballo. Da tale distinzione discende l’assoggettabilità – o meno – agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di sicurezza antincendio.</p> <p>Particolare attenzione è inoltre dedicata al rapporto tra la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione dell’emergenza antincendio, evidenziando la necessità di un coordinamento efficace tra gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e le misure di prevenzione incendi.</p> </div> <p>Fonte: <a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/rischio-incendio-in-bar-e-ristoranti-i-chiarimenti-ministeriali-su-adempimenti-e-prevenzione/19/01/2026/" target="_blank">segretaricomunali.vighenzi.it</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 22 Jan 2026 08:36:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rischio-incendio-in-bar-e-ristoranti-la-circolare/ 2026-01-22T08:36:02Z Silenzio assenso orizzontale e parere Sovrintendenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-orizzontale-e-parere-Sovrintendenza/ <p>Va ritenuto applicabile l’istituto del silenzio – assenso c.d. orizzontale anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17bis" target="_blank">'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990</a> può infatti essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, anche nei casi in cui l’atto da acquisire, abbia valenza co-decisoria. In tal modo si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’Amministrazione procedente in luogo dell'amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990. In tal senso è significativo che le Amministrazioni preposte “alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”, in caso di dissenso, possano solo contrastare la determinazione della conferenza medesima mediante opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 14 – quinquies, comma 1, della l. n. 241/90).</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-silenzio-assenso-orizzontale-e-parere-sovrintendenza" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 9730 del 10 dicembre 2025</a></p> Tue, 13 Jan 2026 15:29:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-orizzontale-e-parere-Sovrintendenza/ 2026-01-13T15:29:42Z Legittima l’imposta di soggiorno anche per strutture religiose https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legittima-limposta-di-soggiorno-anche-per-strutture-religiose/ <p>Il <strong>TAR Lazio – </strong>Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 346/2026 del 9 gennaio 2026, ha respinto il ricorso presentato contro il regolamento comunale di un Comune del Lazio che introduceva l’<strong>imposta di soggiorno</strong>.&nbsp;</p> <div>Il ricorso era stato presentato dai Padri Carmelitani dell’Antica Osservanza, gestori di una casa per ferie a Ciampino.</div> <div>Il Tribunale ha&nbsp;evidenziato che anche le strutture ecclesiastiche devono applicare l’imposta di soggiorno, senza automatismi di esenzione, qualora operino come accoglienza ricettiva.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/il-tar-conferma-la-legittimita-dellimposta-di-soggiorno-anche-per-strutture-religiose/" target="_blank">ANCIDIGITALE</a></div> <p>&nbsp;</p> Tue, 13 Jan 2026 14:49:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legittima-limposta-di-soggiorno-anche-per-strutture-religiose/ 2026-01-13T14:49:28Z Distanze minime tra stazioni radio base e siti sensibili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-minime-tra-stazioni-radio-base-e-siti-sensibili/ <p>Le distanze minime tra stazioni radio base e siti sensibili vanno calcolate considerando l’edificio rilevante. Sono illegittimi i provvedimenti comunali che effettuano il calcolo della distanza dall’area perimetrale o dalla recinzione del sito, così ampliando in maniera irragionevole l’area nella quale viene vietata l’installazione di stazioni radio base, al di là delle specifiche esigenze di tutela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte, Lexambiente, <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-distanze-minime-tra-stazioni-radio-base-e-siti-sensibili" target="_blank">Consiglio di Stato Sez. VI n. 9464 del 2 dicembre 2025</a></p> Thu, 08 Jan 2026 15:09:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-minime-tra-stazioni-radio-base-e-siti-sensibili/ 2026-01-08T15:09:27Z Natura e funzione della procedura abilitativa semplificata per impianti a fonti rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-funzione-della-procedura-abilitativa-semplificata-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ <p>La procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 28 del 2011 (abrogato dal d.lgs. n. 190 del 2024, che ha interamente riscritto l’istituto) ha portata assorbente di tutti i titoli di legittimazione necessari per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto, purché all’atto della sua presentazione la pratica sia completa anche sotto il profilo del rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie, che il comune,&nbsp;quale amministrazione titolare dei poteri di controllo, inibitori e conformativi, è tenuto a verificare.&nbsp;(1).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Procedura abilitativa semplificata – Natura – Presupposti</strong></p> <p><br />Con riferimento alla conformità urbanistica del progetto è quindi necessario un previo vaglio positivo da parte del Comune, quale amministrazione titolare dei poteri di controllo, inibitori e conformativi. Tale valutazione assume un’accezione più ampia e più penetrante in ragione della peculiarità delle attività economiche di riferimento, a maggior ragione laddove si tratti di impianti comunque connessi allo sfruttamento in termini energetici di rifiuti. Da qui l’innegabile rilevanza attribuita, ad esempio, al tipo di biomassa, che incide sulla tipologia e sulle dimensioni dell’impianto, sui suoi impatti e sulle relative esigenze di gestione, fattori fondamentali per valutarne la compatibilità urbanistica in senso lato, in quanto le norme locali sono concepite per regolare non solo la presenza di un impianto in una certa area, ma anche, appunto, la sua gestione e i suoi impatti sul territorio. Se è vero, infatti, che il legislatore da tempo persegue l’obiettivo di dare vita ad un largo numero di impianti da fonti rinnovabili, da ultimo ribadito nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), lo è altrettanto che ciò non può risolversi in una deroga ai principi fondamentali in materia di energia, assorbendo ogni altro interesse costituzionalmente rilevante, sicché la stessa procedura semplificata esige che l’impatto sul territorio sia compatibile con il valore primario della tutela ambientale e paesaggistica in conformità alle indicazioni del diritto dell’Unione</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – procedura abilitativa semplificata – Impianti a biometano –</strong></p> <p>L’applicabilità di entrambi i regimi di semplificazione (l’autorizzazione unica – AU- e la PAS) anche agli impianti di produzione di biometano va ricondotta all’art. 8-bis&nbsp;del d.lgs. n. 28 del 2011, introdotto con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 e poi via via modificato, sino alla abrogazione – unitamente agli artt. 5 e 6 – ad opera del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che all’art. 8 ha riscritto per intero anche la procedura&nbsp;de qua. Il richiamo contenuto nel comma 1 della norma alle procedure di cui agli artt. 5 e 6, salvo poi declinare autonomamente i limiti di capacità produttiva al di sotto dei quali la PAS trova applicazione, fa sì che a cascata valgano anche i rinvii esterni contenuti in ridette norme, ovvero quelli al d.lgs. n. 387 del 2003 e soprattutto ai §§ 11 e 12 delle Linee guida del 2010, che individuano le caratteristiche degli impianti da assoggettare a tale regime giuridico. Ne consegue la necessità che l’operatore che invoca l’applicabilità di un regime semplificato che gli venga in qualche modo contestato sia onerato di provare nella loro interezza la sussistenza dei presupposti di operatività dello stesso, non essendo sufficiente indicare la limitata capacità dell’impianto&nbsp;(2).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti realizzati nella c.d. ZES unica Mezzogiorno – Rapporto tra autorizzazione unica e PAS.</strong></p> <p>La nuova tipologia di autorizzazione unica quale modalità di concentrazione/semplificazione dei procedimenti di insediamento di attività produttive in aree che il legislatore ha inteso valorizzare mediante l’istituzione di un’unica zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica (istituita con d.l. 19&nbsp;settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 162), non sostituisce le autorizzazioni previgenti in materia di impianti e infrastrutture energetiche&nbsp;(3).</p> <p><br />L’art. 14 del d.l. n. 124 del 2023, infatti, si apre con un’esplicita clausola di salvaguardia, tra l’altro, delle «norme vigenti» in tale materia, sicché sarebbe arduo non ricomprendervi le previsioni di cui agli artt. 6 e 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2011 -laddove a conclusioni opposte può addivenirsi per la nuova disciplina introdotta, in sostituzione di quella di cui è controversia, con il d.lgs. n. 190 del 2024, in quanto non “vigente” all’atto dell’introduzione della ZES unica Mezzogiorno. Diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che un sistema di semplificazione cui si è voluto dare una tale cogenza da assurgerlo a livello essenziale delle prestazioni (v. in tal senso quanto detto con riferimento all’utilizzo dello sportello unico digitale (SUD) ZES dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 124 del 2023), finirebbe per neutralizzare, con riferimento agli impianti di produzione di energia, un livello di semplificazione procedimentale assai più incisivo e già operante da tempo. Tale tipologia di autorizzazione unica, quindi, deve essere richiesta ogni qualvolta il titolo di legittimazione previsto dalla disciplina di settore non risulti sufficiente, dovendo essere integrato con altri atti di assenso che per qualsivoglia ragione, in fatto o in diritto, non sono stati attratti nel procedimento sfociato nel procedimento correlato al conseguimento dello stesso. Solo la esaustività della procedura semplificata neutralizza la necessità di altri titoli, laddove l’aver avanzato esplicita richiesta degli stessi, peraltro contestualmente all’avvio di ridetta procedura, non può non sottintendere tale ritenuta mancanza di esaustività e dunque l’incompletezza del titolo utilizzato per la partecipazione alla procedura</p> <p><br />(1) Conformi: Sulla necessità del previo vaglio di conformità urbanistica da parte del Comune, v. Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2021, n. 7354</p> <p><br />(3) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>Consiglio di Stato, sezione II, 29 ottobre 2025, n. 8387 – Pres. Taormina, Est. Manzione</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1418" target="_blank">Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 08 Jan 2026 14:58:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-funzione-della-procedura-abilitativa-semplificata-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ 2026-01-08T14:58:11Z Rifiuti, stop al rinnovo se cambiano le regole urbanistiche e ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rifiuti-stop-al-rinnovo-se-cambiano-le-regole-urbanistiche-e-ambientale/ <p></p> <div> <p>Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 7532 della IV sezione, l’amministrazione deve verificare la compatibilità dell’impianto con i vincoli sopravvenuti, considerando che queste attività sono potenzialmente inquinanti. La decisione richiama il bilanciamento tra le esigenze produttive, tutelate dall’articolo 41 della Costituzione, e la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente, sancita dall’articolo 9.</p> <p>In sintesi: se cambiano le regole per la tutela del territorio e dell’ambiente, l’autorizzazione non è automatica, ma va rivalutata.</p> <p><a class="" title="Consiglio di Stato, sezione IV, 29 settembre 2025, n. 7532 – Pres. Lopilato, Est. Marotta" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202100039&amp;nomeFile=202507532_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione IV, 29 settembre 2025, n. 7532 – Pres. Lopilato, Est. Marotta</a></p> </div> <p>Fonte:<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1411" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 08 Jan 2026 14:52:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rifiuti-stop-al-rinnovo-se-cambiano-le-regole-urbanistiche-e-ambientale/ 2026-01-08T14:52:50Z Archivio modifiche procedimenti-moduli https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Archivio-modifiche-procedimenti-moduli/ <p>Il portale SUAP/SUE è uno strumento in continua evoluzione.&nbsp;Procedimenti e moduli vengono aggiornati regolarmente per:</p> <ul> <li>adeguarsi alle norme che cambiano</li> <li>gestire nuove attività affidate ai SUAP/SUE</li> <li>introdurre semplificazioni nei procedimenti o nella modulistica.</li> </ul> <p>Questa dinamicità garantisce che il sistema sia sempre conforme alla normativa e più semplice da usare.</p> <p>L’archivio delle modifiche rende trasparenti le modifiche apportate ai procedimenti-moduli, a partire dal gennaio 2022, consentendo a compilatori e agli enti interessati di&nbsp;verificarne&nbsp;le motivazioni.</p> <p><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/archivio/?__locale=it" target="_blank">L'archivio è disponibile&nbsp;cliccando qui.</a></p> Fri, 02 Jan 2026 09:52:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Archivio-modifiche-procedimenti-moduli/ 2026-01-02T09:52:16Z Saldi invernali 2026 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2026/ <p>Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo e sono regolate dall'<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2025&amp;legge=17&amp;ID=art28&amp;lista=0&amp;fx=leg" target="_blank">art. 28 della&nbsp;Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17&nbsp;Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.</a></p> <p>I periodi in cui possono essere effettuate sono così stabiliti in via generale:<br />a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;<br />b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.</p> <p>I saldi invernali in FVG iniziano pertanto il 3 gennaio 2026, primo&nbsp;sabato antecedente l'Epifania, mentre il termine finale rimane quello del 31 marzo.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 31 Dec 2025 06:49:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2026/ 2025-12-31T06:49:47Z Variante urbanistica S.U.A.P. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Variante-urbanistica-S.U.A.P./ <p>La c.d. variante S.U.A.P. dal punto di vista contenutistico è una variante urbanistica del tutto analoga a quelle “ordinarie”: la differenza consiste nelle premesse e nel procedimento. L’esito favorevole della conferenza di servizi tuttavia non vincola il Consiglio comunale, anche se l’eventuale diniego di approvazione della variante deve fondarsi su di una adeguata istruttoria e soprattutto deve essere supportato da idonea motivazione.</p> <p>La decisione urbanistica è intrinsecamente una scelta politico-amministrativa discrezionale del Consiglio Comunale volta a comporre interessi pubblici e privati molteplici. Il Consiglio comunale nell’optare per una variante di tipo generale anziché puntuale ha esercitato una scelta di merito non sindacabile. I giudici di prime cure contestano la mancanza di motivazione minima, ma la stessa è presente nel dibattito consiliare. Inoltre, la sentenza impugnata ha erroneamente conferito valore vincolate ai pareri resi nell’ambito del procedimento ex art. 8, comma 1, del DPR 160 del 2010, mentre si tratta di un procedimento speciale volto a semplificare le procedure per addivenire ad una variante della pianificazione, ma non individua, in capo al privato che ha acquisito gli assensi da parte delle amministrazioni o degli organi partecipanti alla conferenza, un interesse pretensivo rafforzato, tale da far valere in sede pianificatoria, né restringe la discrezionalità del Comune nel decidere con quali modalità procedere alla pianificazione urbanistica del suo territorio e non richiede neppure una particolare motivazione.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-variante-s-u-a-p" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 9336 del 26 novembre 2025</a></p> Wed, 24 Dec 2025 16:17:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Variante-urbanistica-S.U.A.P./ 2025-12-24T16:17:26Z Occupazione suolo pubblico con dehors https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-suolo-pubblico-con-dehors/ <p><strong>Atto amministrativo – Revoca – Concessioni amministrative – Occupazione di suolo pubblico – Revoca della concessione – Sequestro penale – Obbligo di partecipazione procedimentale – Obbligo di motivazione – Illegittimità</strong></p> <p>È illegittima la revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, quando l’Amministrazione ometta di avviare un contraddittorio e non consideri che il sequestro deriva proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata.<br />In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado. (1).</p> <p>Nel caso in esame, il Comune ha revocato una concessione per dehors rilasciata a un esercizio di somministrazione pochi giorni prima, motivando esclusivamente con l’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’autorità giudiziaria per precedente occupazione senza titolo. Il TAR ha ritenuto la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito alla società di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo. Il provvedimento viola i presupposti dell’autotutela e i principi di proporzionalità, partecipazione e ragionevolezza propri dell’azione amministrativa.</p> <p>(1) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=202509441&amp;nomeFile=202516832_20.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> Wed, 24 Dec 2025 10:34:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-suolo-pubblico-con-dehors/ 2025-12-24T10:34:59Z SCIA commerciale con false dichiarazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-commerciale-con-false-dichiarazioni/ <p><strong>Commercio – SCIA – Potere inibitorio – Falsità – Termine</strong></p> <p>Ai sensi dell’art. 19 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, il controllo del contenuto della segnalazione e l’accertamento della eventuale «carenza dei requisiti e dei presupposti» deve essere effettuato dall’amministrazione nei sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività; ciò anche quando l’amministrazione constati la «presenza di attestazioni non veritiere», che consente all’amministrazione di disporre «la sospensione dell’attività intrapresa» (art. 19, comma 3), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori. (1).</p> <p>La fattispecie de qua ha ad oggetto l’impugnativa dell’atto con cui il comune aveva invitato la ricorrente a conformare alla normativa vigente l’attività di parrucchiera svolta dalla medesima, oggetto di una segnalazione certificata di inizio attività commerciale. Il T.a.r. per il Veneto, sez. IV, 27 marzo 2025, n. 410, aveva respinto il ricorso, osservando come non rilevasse, a fronte della falsa rappresentazione della realtà indicata negli allegati alla predetta segnalazione, il superamento del termine di sessanta giorni per l’esercizio dell’attività inibitoria. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di prime cure, rilevando, in fatto, come dagli allegati non si evincesse detta rappresentazione non veritiera e, in diritto, quanto indicato in massima.</p> <p><strong>Commercio – SCIA – Autotutela</strong></p> <p>Una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo dell’art. 19, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21-nonies della medesima legge, ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto. (2).</p> <p>Quanto all’azione intrapresa dal vicino contro un asserito abuso edilizio e con riferimento alla richiesta di esercizio di poteri repressivi, pur a fronte della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9002 secondo cui “il superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che in questi casi viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia verificata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2024 n. 7093)”.</p> <p>(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1667; sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553.</p> <p>Fonte: <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202502692&amp;nomeFile=202508680_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> Wed, 24 Dec 2025 10:28:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-commerciale-con-false-dichiarazioni/ 2025-12-24T10:28:05Z Modulistica unificata nazionale per impianti a fonti rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nazionale-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ <p>Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato il <strong>D.M. 441 dell’11 dicembre 2025</strong>, che introduce i <strong>modelli unici nazionali</strong> per:</p> <div> <ul> <li><strong>Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)</strong></li> <li><strong>Richiesta di Autorizzazione Unica (AU)</strong></li> </ul> <p>I modelli, scaricabili gratuitamente dal portale ufficiale, saranno obbligatori entro <strong>120 giorni</strong> dall’entrata in vigore del decreto e dovranno essere utilizzati su tutto il territorio nazionale tramite la piattaforma&nbsp;<a href="https://www.gse.it/servizi-per-te/servizi-digitali-integrati/sportello-unico-per-le-energie-rinnovabili-suer" target="_blank">SUER</a>&nbsp;gestita dal GSE.&nbsp;SUER è lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata in collaborazione con il GSE.</p> <h3><strong>Modello PAS</strong></h3> <p>Destinato alla realizzazione o modifica di impianti da <strong>fonti rinnovabili</strong> e opere connesse. Include:</p> <ul> <li>dati del proponente e dell’impianto</li> <li>dichiarazioni di conformità</li> <li>allegati tecnici (progetto, relazione, cronoprogramma, mitigazione impatti)</li> <li><strong>schede specifiche</strong> per fotovoltaico, biomasse, biogas, biometano, eolico, accumuli, elettrolizzatori.</li> </ul> <h3><strong>Modello AU</strong></h3> <p>Obbligatorio per la richiesta di <strong>Autorizzazione Unica</strong> ai sensi del D.Lgs. 190/2024. Prevede:</p> <ul> <li>dati anagrafici e descrizione intervento</li> <li>classificazione impianto (nuova costruzione, modifica, potenziamento)</li> <li>documentazione tecnica e schede per tutte le tipologie impiantistiche (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, accumuli, ecc.).</li> </ul> </div> <p>Gli impianti a fonti rinnovabili non&nbsp;passano pertanto&nbsp;dallo sportello SUAP.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.gse.it/servizi-per-te/servizi-digitali-integrati/sportello-unico-per-le-energie-rinnovabili-suer" target="_blank">GSE</a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 24 Dec 2025 10:16:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nazionale-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ 2025-12-24T10:16:52Z Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-regionale-del-commercio-e-turismo-nella-Regione-Friuli-Venezia-Giulia/ <p>I principi fondamentali alla base della&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2025&amp;legge=17&amp;fx=&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">riforma regionale</a>, che è in vigore dal 16 dicembre scorso ad eccezione di alcuni articoli, sono l'unificazione delle discipline perchè per la prima volta in Italia, commercio e turismo sono regolati in un unico testo normativo.</p> <p>La&nbsp;SCIA è la regola generale per apertura, ampliamento, trasferimento di sede di esercizi commerciali e attività di somministrazione, ma in molti casi è utilizzata anche la semplice comunicazione. Lo Sportello unico (SUAP) è unico punto di riferimento telematico per tutte le SCIA, comunicazioni e autorizzazioni necessarie al loro svolgimento.</p> <p>La riforma punta sulla riduzione di vincoli urbanistici e la semplificazione dell'avvio di medie e grandi strutture di vendita nei centri storici, ma prevede anche nuove forme di governance dello sviluppo delle attività commerciali attraverso il masterplan e i distretti del commercio.</p> <p>La L.R. 17/25 ha&nbsp;fissato regole uniformi per manifestazioni fieristiche affidate ad un regolamento regionale e introdotta una&nbsp;disciplina chiara per attività innovative&nbsp;Home restaurant e Home food.</p> <p>Gran parte delle leggi regionali previgenti in materia di commercio e turismo è abrogata dal 16 dicembre 2025 (art. 141, comma 1), ulteriori abrogazioni partiranno dal 1° gennaio 2026 (art. 141, comma 2)</p> <p>Il Masterplan del commercio sarà adottato entro 18 mesi dall’entrata in vigore (art. 63) e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali dovrà essere effettuato entro 2 anni dall’approvazione del masterplan: nelle more dell'approvazione del masterplan del commercio e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici continueranno ad applicarsi i piani comunali di settore del commercio vigenti o le varianti agli stessi già adottate al 31 dicembre 2025.</p> <p>Fino alla adozione dei regolamenti e deli atti attuativi della legge continuerà ad applicarsi la normativa previgente (art. 139, comma 9).</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 18 Dec 2025 17:21:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-regionale-del-commercio-e-turismo-nella-Regione-Friuli-Venezia-Giulia/ 2025-12-18T17:21:30Z Manifestazioni fieristiche, processo di adeguamento al Catalogo nazionale degli sportelli unici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-fieristiche-processo-di-adeguamento-al-Catalogo-nazionale-degli-sportelli-unici/ <p>“<a href="https://www.suapsue.gov.it/progetto/" target="_blank">Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE</a>” è un’iniziativa nell’ambito del&nbsp;<a class="piano-link-text" href="https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/task-force-digitalizzazione-monitoraggio-e-performance.html" target="_blank">Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</a>&nbsp;avviata dal Dipartimento della funzione pubblica con l’obiettivo di realizzare un ecosistema digitale ed interoperabile per lo svolgimento delle procedure amministrative afferenti allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e allo sportello unico per l’edilizia (SUE).</p> <p>Il&nbsp;progetto prevede l'adeguamento delle piattaforme telematiche per il SUAP a delle&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">specifiche&nbsp;tecniche per la piena interoperabilità</a> tra tutti gli enti che collaborano con lo sportello.&nbsp;Anche la piattaforma regionale nota come <strong>SUAPinRete</strong> sarà pertanto adeguata alle specifiche tecniche nei termini previsti dal progetto nazionale.</p> <p><strong>Cuore del progetto è il Catalogo dei procedimenti degli sportelli unici</strong>, gestito da INFOCAMERE.</p> <p>Il Catalogo sarà un <strong>repository di conoscenza&nbsp;di&nbsp;tutti i procedimenti di competenza degli sportelli unici</strong> operanti nelle Regioni e Province italiane.</p> <p>In vista di questa transizione è <strong>necessario operare alcune modifiche al Catalogo regionale dei procedimenti</strong> i quali, dovendo confluire nell'unico repository nazionale, devono essere modellati diversamente da come sono stati concepiti in ambito regionale.</p> <p>Il processo di modellazione sarà sviluppato progressivamente dal <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/attivita-gruppo-tecnico-regionale/?__locale=it" target="_blank">Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale SUAP-SUE </a>iniziando dai&nbsp;procedimenti di avvio e cessazione&nbsp;di:</p> <blockquote> <p>fiere generali e fiere specializzate</p> </blockquote> <p>che dal 11 dicembre 2025 sono stati&nbsp;ricondotti ad un'unica categoria "<a class="blank" href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manifestazioni-fieristiche-di-rilevanza-locale-00001/?md=18065&amp;ambito=SUAP" target="_blank">Manifestazioni fieristiche di rilevanza locale</a>" insieme alle mostre mercato.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 11 Dec 2025 14:06:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-fieristiche-processo-di-adeguamento-al-Catalogo-nazionale-degli-sportelli-unici/ 2025-12-11T14:06:36Z Obbligo di identificazione de visu delle persone alloggiate a carico del gestore di strutture ricettive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Obbligo-di-identificazione-de-visu-delle-persone-alloggiate-a-carico-del-gestore-di-strutture-ricettive/ <p>Ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 3, del&nbsp;r.d. 18 giugno 1931,&nbsp;n. 773,&nbsp;il gestore di strutture ricettive deve verificare&nbsp;de visu&nbsp;la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento.&nbsp;&nbsp;(1).</p> <blockquote> <p><br />In motivazione, osserva la sezione che il riscontro va effettuato&nbsp;di presenza,&nbsp;in quanto il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla questura territorialmente competente la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo satisfattiva la prassi del “check in da remoto”. L’identificazione&nbsp;de qua può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare,&nbsp;hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).</p> </blockquote> <p><a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202505732&amp;nomeFile=202509101_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Consiglio di Stato, sezione III, 21 novembre 2025, n. 9101 - Pres. De Nictolis, Est. Cerroni</a></p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1372" target="_blank">Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 11 Dec 2025 13:57:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Obbligo-di-identificazione-de-visu-delle-persone-alloggiate-a-carico-del-gestore-di-strutture-ricettive/ 2025-12-11T13:57:03Z Fuochi d’artificio, informazioni e consigli per un uso sicuro e legale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Fuochi-dartificio-informazioni-e-consigli-per-un-uso-sicuro-e-legale/ <p></p> <div> <p>Ogni anno, in occasione delle feste natalizie e di fine anno, le cronache riportano incidenti causati dall’uso improprio dei fuochi d’artificio o dalla vendita illegale di questi prodotti. Per prevenire tali episodi, anche quest’anno l’ANCI ha inviato ai Comuni italiani una lettera, firmata dal delegato alla Sicurezza e Polizia municipale, Vito Leccese, richiamando l’attenzione sulle misure contro la vendita di articoli contraffatti e sul contrasto al mercato illegale dei botti.</p> <p>I Comuni, ciascuno secondo le proprie modalità, stanno sensibilizzando i cittadini sul tema, inserendo regole specifiche nei regolamenti comunali per garantire maggiore sicurezza nelle città. L’obiettivo è evitare l’uso di fuochi d’artificio da parte di minori e ridurre i rischi legati a prodotti pericolosi, la cui vendita è consentita solo a chi possiede determinati requisiti.</p> <p>L’ANCI intende proseguire il dialogo con gli operatori del settore e con le associazioni animaliste per promuovere un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio: prodotti legali, rispettosi delle persone, degli animali e dell’ambiente, per un divertimento sicuro.</p> <p><strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/Piroguida_compressed-1.pdf" target="_blank">Guida ad un utilizzo consapevole e sicuro dei fuochi artificiali&nbsp;</a></strong></p> <p><strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Allegati/fotografie%20di%20fuochi%20illegali.pdf" target="_blank" rel="noopener">Fotografie di fuochi illegali&nbsp;</a></strong></p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/le-informazioni-utili-sulle-caratteristiche-dei-fuochi-dartificio-per-un-divertimento-sicuro-2/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 11 Dec 2025 13:44:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Fuochi-dartificio-informazioni-e-consigli-per-un-uso-sicuro-e-legale/ 2025-12-11T13:44:51Z Gli sportelli SUE salgono a 197, al pari degli sportelli SUAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-197-al-pari-degli-sportelli-SUAP/ <p>La <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14</a> ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" target="_blank">DPR 7 settembre 2010, n. 160</a>. SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del P.N.R.R.</p> <p>Con l'ingresso sul portale regionale del SUE di Bordano, sono 24 i nuovi sportelli unici per l'edilizia residenziale che dal 2025 esercitano la funzione SUE sul portale regionale: i SUE salgono pertanto a 197 (91,62%) pareggiando gli sportelli SUAP.</p> <p>Tutti i comuni hanno attivato lo sportello SUAP e hanno aderito ad una piattaforma telematica, mentre 18 comuni non hanno ancora dichiarato l'attivazione del SUE e non hanno aderito al portale regionale, unico consentito dall'art.&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8, comma 11 della L.R. 19/09</a>.</p> Wed, 10 Dec 2025 10:05:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-197-al-pari-degli-sportelli-SUAP/ 2025-12-10T10:05:54Z Interventi di pavimentazione di spazi esterni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-di-pavimentazione-di-spazi-esterni/ <p>Deve escludersi che nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di taluni limiti. E ciò in quanto la pavimentazione di aree esterne: i) è di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato; ii) riduce la superficie filtrante, con la conseguenza che, anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità, incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno; iii) è percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbanistico; iv) determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-interventi-di-pavimentazione-di-spazi-esterni" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 8861 del 12 novembre 2025</a></p> Fri, 05 Dec 2025 12:11:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-di-pavimentazione-di-spazi-esterni/ 2025-12-05T12:11:39Z Lo studentato non ha destinazione d’uso turistico ricettiva https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Lo-studentato-non-ha-destinazione-duso-turistico-ricettiva/ <p>Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7628 del 30 settembre 2025, ha chiarito che <strong>gli studentati mantengono la destinazione d’uso direzionale</strong> e non possono essere considerati strutture turistico-ricettive, anche quando l’amministrazione consente un utilizzo temporaneo come ostello nei periodi di minor afflusso degli studenti.</p> <div> <p>Secondo i giudici, questa caratteristica non cambia neppure se la Pubblica Amministrazione autorizza l’uso temporaneo, poiché si tratta di una misura discrezionale e limitata nel tempo. Pertanto, non si applica la disciplina prevista per le strutture ricettive dall’art. 49 della legge regionale Toscana n. 61/2024 (ex art. 44 della l.r. n. 86/2016), che regola i periodi di apertura delle strutture turistiche stagionali o annuali.</p> <p>Di conseguenza, la SCIA presentata per l’attività di ostello ha natura temporanea e non stagionale, e deve essere rinnovata ogni anno.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1345" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 05 Dec 2025 11:16:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Lo-studentato-non-ha-destinazione-duso-turistico-ricettiva/ 2025-12-05T11:16:49Z Nuove regole per le rinnovabili: iter più rapido e meno burocrazia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-regole-per-le-rinnovabili-iter-piu-rapido-e-meno-burocrazia/ <p>Dall’11 dicembre 2025 sarà operativo il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-26&amp;atto.codiceRedazionale=25G00186&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">decreto legislativo 17</a><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-26&amp;atto.codiceRedazionale=25G00186&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8/2025</a>, che aggiorna e integra il decreto 190/2024 sulla disciplina dei regimi amministrativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il provvedimento, attuativo della legge 118/2022 e coerente con le direttive europee e il PNRR, mira a semplificare le procedure e a rendere più chiaro il quadro normativo per chi installa o modifica impianti di energia pulita.</p> <div> <p><strong>Le principali novità:</strong></p> <ul> <li><strong>Ambito ampliato:</strong> inclusi sistemi di accumulo ed elettrolizzatori collegati agli impianti rinnovabili; aggiornata la definizione di impianto ibrido.</li> <li><strong>Digitalizzazione delle procedure:</strong> la piattaforma unica <strong>SUER</strong> diventa il punto di riferimento per <strong>PAS e Autorizzazione Unica</strong>, con modelli standard e interoperabilità con i sistemi nazionali e locali.</li> <li><strong>Urbanistica semplificata:</strong> gli interventi in aree idonee o zone di accelerazione non saranno considerati in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. La PAS si estende anche a interventi in aree con vincoli idrogeologici, sismici o paesaggistici, salvo eccezioni.</li> <li><strong>Tempi più flessibili:</strong> per i progetti autorizzati in PAS il termine massimo per avviare e concludere i lavori passa da 1 a 2 anni. Per revisioni di potenza fino al 15% o installazione di pompe di calore sotto i 50 MW, i tempi dell’Autorizzazione Unica si dimezzano.</li> <li><strong>Vincoli e oneri:</strong> per opere edilizie complesse serve il titolo edilizio prima della richiesta di AU o PAS. Nell’Autorizzazione Unica vanno indicati obbligo di ripristino, costi e garanzie finanziarie (entro 120 giorni). Le compensazioni ai comuni saranno tra l’1% e il 4% del valore economico della produzione attesa.</li> </ul> <p><strong>Obiettivo del decreto:</strong> accelerare gli iter autorizzativi, garantire trasparenza e offrire maggiore certezza agli operatori, favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/nuove-regole-per-le-rinnovabili-iter-piu-rapido-e-meno-burocrazia/" target="_blank">Ancidigitale</a></p> Fri, 05 Dec 2025 10:16:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-regole-per-le-rinnovabili-iter-piu-rapido-e-meno-burocrazia/ 2025-12-05T10:16:12Z Disciplina regionale per le rievocazioni storiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-regionale-per-le-rievocazioni-storiche/ <p>Pubblicata sul <a href="http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/11/26/26" target="_blank">1° S.O. n. 26 del 26 novembre 2025 al BOLLETTINO UFFICIALE N. 48 del 26 novembre 2025</a><strong>&nbsp;</strong>la Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2025, che introduce una disciplina organica per la promozione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e favorire il turismo, la coesione sociale e il coinvolgimento delle giovani generazioni.</p> <p>Che cosa si intende per rievocazione storica?<br /> Secondo la legge, si tratta di attività basate sulla ricostruzione e messa in scena di episodi o contesti di vita del passato, con pratiche performative come l’uso di abiti storici, ricostruzione di ambienti, feste, tornei, mercati, giochi e narrazioni. Le manifestazioni devono essere radicate nella comunità locale, inclusive e rispettose delle diversità, dei diritti umani e della sostenibilità.</p> <p>La legge prevede:</p> <ul> <li>Registro regionale delle manifestazioni e delle associazioni di ricostruzione storica, con logo identificativo</li> <li>Contributi finanziari per organizzazione eventi, acquisto beni e attività didattiche</li> <li>Attività laboratoriali basate sul metodo “living history” per scuole e comunità</li> <li>Comitato regionale per la programmazione e la consulenza.</li> </ul> <p>Per il 2025 sono stanziati 150.000 euro per contributi e campagne promozionali. La norma punta anche a creare reti tra eventi e a promuovere la conoscenza delle rievocazioni a livello nazionale ed europeo.</p> Thu, 27 Nov 2025 08:04:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-regionale-per-le-rievocazioni-storiche/ 2025-11-27T08:04:52Z Opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Opere-per-cui-non-e-necessaria-lautorizzazione-paesaggistica/ <p>Le opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica sono solo ed esclusivamente quelle di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, cioè, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili; il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio, conservazione. Per tutte le altre opere è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, come confermato dall’art. 146, comma 4, (secondo cui l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, quali appunto la d.i.a., s.c.i.a. o c.i.l.a) e dal successivo art. 167, comma 4, (secondo cui, in caso di assenza della autorizzazione paesaggistica, è possibile la successiva sanatoria solo per quegli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento di quelli legittimamente realizzati, per l’impiego di materiali in difformità o per lavori di mera manutenzione ordinaria o straordinaria) della legge n. 42 del 2004. Il regolamento n. 31 del 2017, che è fonte subordinata rispetto al d.lgs. n. 42 del 2004, non può alterare tale sistema (l’art. 146 autorizza l’adozione di un regolamento per disciplinare procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità e non per introdurre deroghe o modifiche del d.lgs. n. 42 del 2004).&nbsp;</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-opere-per-cui-non-e-necessaria-lautorizzazione-paesaggistica" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. V n. 8432 del 3' ottobre 2025</a></p> Thu, 20 Nov 2025 13:55:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Opere-per-cui-non-e-necessaria-lautorizzazione-paesaggistica/ 2025-11-20T13:55:15Z Criteri di localizzazione degli impianti elettromagnetici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-di-localizzazione-degli-impianti-elettromagnetici/ <p>I regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-criteri-di-localizzazione-degli-impianti-4" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n.8345 del 28 ottobre 2025</a></p> Thu, 20 Nov 2025 13:50:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-di-localizzazione-degli-impianti-elettromagnetici/ 2025-11-20T13:50:15Z Inconfigurabilità del silenzio-assenso per l'occupazione di suolo pubblico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inconfigurabilita-del-silenzio-assenso-per-loccupazione-di-suolo-pubblico/ <p>La quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale che disponeva, in conformità delle previsioni del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone mercatale, la sospensione dell'attività di somministrazione per tre giorni consecutivi, stante l'occupazione abusiva del suolo pubblico e la riscontrata recidiva.</p> <p>Il Collegio ha osservato che, a&nbsp;fronte dell'istanza per il rilascio del titolo concessorio di occupazione di suolo pubblico, non rileva la ricorrenza dei presupposti normativi per il relativo rilascio, né&nbsp; l’eventuale illegittimità dell' inerzia serbata dell’amministrazione, che non possono&nbsp; far insorgere il titolo stesso, non assentibile<em>&nbsp;</em>per silentium<em>.</em></p> <p>L'inerzia dell’amministrazione, come la presunta conformità dell’occupazione richiesta alle norme, non sono idonee di per se' a&nbsp;determinare un titolo di concessione a occupare il suolo pubblico (per il quale non si applica il silenzio-assenso: vedi Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4660), né a rendere illegittima la decisione dell’amministrazione che, verificati i presupposti di legge, ha adottato il provvedimento di sospensione dell'agttività di somministrazione.</p> <p>Fonte: Giustizia Amministrativa,&nbsp;<a title="Consiglio di Stato, sezione V, 22 ottobre 2025, n. 8190 – Pres. Sabatino, Est. Urso" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202507015&amp;nomeFile=202508190_23.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione V, 22 ottobre 2025, n. 8190 – Pres. Sabatino, Est. Urso</a></p> Thu, 20 Nov 2025 13:34:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inconfigurabilita-del-silenzio-assenso-per-loccupazione-di-suolo-pubblico/ 2025-11-20T13:34:05Z Accordo in Conferenza Unificata per l’aggiornamento della modulistica sul commercio all’ingrosso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-Conferenza-Unificata-per-laggiornamento-della-modulistica-sul-commercio-allingrosso/ <p>La Conferenza Unificata, riunita il 23 ottobre 2025, ha approvato l’aggiornamento del modulo di comunicazione per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso. L’intesa, pubblicata in&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-12&amp;atto.codiceRedazionale=25A06000&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2025</a>, rientra nel processo di semplificazione amministrativa previsto dal decreto legislativo 126 del 2016, che disciplina la modulistica unificata e standardizzata per le attività produttive.</p> <p>Il Dipartimento per gli affari regionali ha presentato la proposta sulla base del lavoro svolto dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione. Dopo la circolazione del testo tra le amministrazioni statali, le regioni, le Province autonome, l’ANCI e l’UPI, tutti gli enti coinvolti hanno espresso parere favorevole senza formulare osservazioni.</p> <p>L’accordo introduce modifiche al modulo relativo all’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso, contenute nell’allegato approvato e ora parte integrante del provvedimento. Le regioni avranno a disposizione 45 giorni per adeguare il contenuto informativo del modulo alle proprie normative, mentre i comuni dovranno aggiornare la modulistica in uso entro 60 giorni. L’obiettivo è garantire uniformità, semplificazione e maggiore chiarezza per imprese e cittadini, lasciando al privato la possibilità di indicare un domicilio digitale per le comunicazioni amministrative.</p> <p>Gli enti territoriali saranno inoltre chiamati ad assicurare la massima diffusione del nuovo modulo. L’accordo è stato siglato con l’assenso unanime di Governo, regioni, Province autonome, ANCI e UPI.</p> <p>Fonte: AGEL</p> Thu, 20 Nov 2025 09:31:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-Conferenza-Unificata-per-laggiornamento-della-modulistica-sul-commercio-allingrosso/ 2025-11-20T09:31:04Z SCIA edilizia in aree vincolate: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-edilizia-in-aree-vincolate-il-Consiglio-di-Stato-chiarisce-i-limiti/ <p>Secondo la Corte, è legittimo dichiarare inefficace una SCIA presentata per la demolizione e ricostruzione di un edificio in area soggetta a tutela paesaggistica, quando l’intervento comporta una nuova costruzione con sagoma diversa e non rientra nella semplice ristrutturazione edilizia. In questi casi, infatti, è necessario il permesso di costruire.</p> <p>Lo stesso principio si applica agli interventi che prevedono il mutamento di destinazione d’uso con modifiche di sagome e volumi: il passaggio a una diversa categoria funzionale richiede sempre il permesso di costruire, e non può essere realizzato tramite SCIA.</p> <p>La Corte ha inoltre sottolineato che la presentazione di una SCIA fuori dal suo ambito applicativo è priva di effetti, e non può essere invocata per bloccare eventuali interventi repressivi dell’amministrazione.</p> <p>La sentenza conferma orientamenti già espressi in precedenti decisioni del Consiglio di Stato (n. 5593/2023, n. 7810/2019, n. 5999/2021), ribadendo la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione in zone vincolate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: AGEL</p> Thu, 20 Nov 2025 09:27:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-edilizia-in-aree-vincolate-il-Consiglio-di-Stato-chiarisce-i-limiti/ 2025-11-20T09:27:29Z Somministrazione di pasti e bevande svolta fuori dalla sede aziendale da parte di agriturismi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Somministrazione-di-pasti-e-bevande-svolta-fuori-dalla-sede-aziendale-da-parte-di-agriturismi/ <p>La&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2023&amp;legge=10&amp;fx=lex" target="_blank">legge regionale 3 marzo 2023, n. 10</a> (Misure per la semplificazione e la crescita economica), ha introdotto, tra le attività agrituristiche, la somministrazione di pasti e bevande svolta fuori dalla sede aziendale, inserendo la lettera h ter) nell’art. <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=1996&amp;legge=25&amp;fx=lex" target="_blank">2, comma 8, L.R. 25/1996.</a></p> <p>La <strong>somministrazione di pasti e bevande fuori dalla sede aziendale in occasione di manifestazioni ed eventi</strong>:</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; è consentita per non più del 30% delle giornate di apertura indicate nella SCIA</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; deve rispettare i limiti previsti per pasti e spuntini ed i parametri di tempo/lavoro per mantenere la principalità agricola</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i pasti possono essere preparati in sede e consumati altrove.</p> <p>La <strong>giornata fuori sede è alternativa a quella di apertura in azienda</strong> e deve essere impiegato lo stesso personale dell’attività agrituristica (impresa familiare e lavoratori agricoli).</p> <p>L’azienda effettua una <strong>comunicazione</strong> al Comune e all’ERSA prima dell’evento.</p> <p>La comunicazione è inviata al SUAP del Comune in cui si svolge la manifestazione o l’evento.</p> <blockquote> <p>Dalla data odierna sul portale SUAPinRete è disponibile il relativo procedimento di “<strong>Somministrazione occasionale fuori dalla sede aziendale</strong>”.</p> </blockquote> Fri, 14 Nov 2025 09:53:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Somministrazione-di-pasti-e-bevande-svolta-fuori-dalla-sede-aziendale-da-parte-di-agriturismi/ 2025-11-14T09:53:25Z Linee Guida Progettuali per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-Guida-Progettuali-per-gli-interventi-soggetti-ad-autorizzazione-paesaggistica/ <p>Dal 2018, con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale FVG (PPR), il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è diventato più articolato. Oggi è richiesta una doppia verifica:</p> <ul> <li>Compatibilità paesaggistica sito-specifica (la valutazione tradizionale)</li> <li>Conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica sovraordinata, come il PPR FVG e i PRGC conformati al PPR.</li> </ul> <p>Questa novità ha reso più complessa la redazione delle relazioni paesaggistiche da parte dei professionisti e la loro valutazione da parte dei funzionari pubblici. Serve quindi uno strumento che garantisca criteri uniformi e riduca la discrezionalità.</p> <p>Per rispondere a questa esigenza, il Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione FVG sta elaborando le <strong>Linee Guida Progettuali</strong>, un documento pensato come “vademecum del buon costruire”, arricchito da indicazioni amministrative e operative per la predisposizione dei progetti e delle relazioni paesaggistiche.</p> <p>Perché partecipare?</p> <ul> <li>Scoprire il percorso di elaborazione delle Linee Guida</li> <li>Confrontarsi con esperti e chiarire dubbi interpretativi emersi nel tavolo di lavoro</li> <li>Contribuire con domande e osservazioni.</li> </ul> <p>Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento Online del 20 Novembre 2025:</p> <blockquote> <p><br />[<a href="https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=26742" target="_blank">Link alle informazioni</a>]</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=26742" target="_blank">Regione FVG</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 13 Nov 2025 13:15:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-Guida-Progettuali-per-gli-interventi-soggetti-ad-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-11-13T13:15:24Z Commercio e turismo in un unico testo organico, in arrivo la riforma FVG https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Commercio-e-turismo-in-un-unico-testo-organico-in-arrivo-la-riforma-FVG/ <p>Il 12 novembre&nbsp;è stato presentato in Aula il nuovo Codice regionale del Commercio e del Turismo, una norma innovativa che per la prima volta in Italia riunisce in un unico testo le discipline dei due settori. Il provvedimento&nbsp;ha l’obiettivo di ridurre la burocrazia e garantire risorse senza precedenti al comparto terziario.</p> <p>Il Codice semplifica il quadro normativo, passando da 567 a 143 articoli, senza ridurre i sostegni economici, che anzi vengono potenziati: 134 milioni di euro sono già stanziati per il biennio 2026-2027.</p> <p>Tra i punti cardine:</p> <ul> <li>Masterplan delle superfici di vendita per mappare il commercio e riqualificare i centri urbani</li> <li>riforma dell’urbanistica commerciale per favorire l’apertura di esercizi nei centri cittadini</li> <li>interventi a sostegno del commercio di prossimità</li> <li>valorizzazione del turismo lento e cicloturismo</li> <li>semplificazione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive</li> <li>maggiore autonomia ai Comuni sulla tassa di soggiorno</li> <li>incentivi alle imprese che applicano contratti nazionali rappresentativi.<br />Il testo è frutto di un ampio confronto con associazioni di categoria, sindacati e Consiglio regionale.</li> </ul> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&amp;nm=20251112191730009" target="_blank">ARC</a></p> Thu, 13 Nov 2025 09:28:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Commercio-e-turismo-in-un-unico-testo-organico-in-arrivo-la-riforma-FVG/ 2025-11-13T09:28:11Z Distanze legali: la Cassazione ribadisce la nozione unitaria di “costruzione” https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-legali-la-Cassazione-ribadisce-la-nozione-unitaria-di-costruzione/ <p>Con l’ordinanza n. 13157 del 18 maggio 2025 (Sezione II Civile, Presidente Orilia, Relatore Grasso), la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato in materia di distanze legali tra edifici.</p> <p>La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 873 del Codice civile, il concetto di “costruzione” ha natura unitaria e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, purché dotata di solidità e stabilmente ancorata al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva utilizzata.</p> <p>La pronuncia sottolinea che i regolamenti comunali non possono modificare tale definizione: il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. consente ai Comuni di stabilire distanze maggiori rispetto a quelle minime previste dalla legge, ma non attribuisce loro il potere di ridefinire cosa debba intendersi per “costruzione”.</p> <p>L’ordinanza — in linea con precedenti decisioni della Corte (tra cui Cass. n. 23843/2018 e n. 12712/2024) — è intervenuta nell’ambito di una controversia tra privati (V. c. C.), confermando la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 23 luglio 2019.</p> <p>In sintesi, la Cassazione riafferma che la definizione di “costruzione” rilevante ai fini delle distanze legali è di esclusiva competenza del legislatore statale, escludendo qualsiasi deroga da parte della normativa locale.</p> <p><em>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/distanze-legali-la-cassazione-ribadisce-la-nozione-unitaria-di-costruzione/" target="_blank">ANCI Digitale</a></em></p> Mon, 10 Nov 2025 11:07:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-legali-la-Cassazione-ribadisce-la-nozione-unitaria-di-costruzione/ 2025-11-10T11:07:42Z Consiglio di Stato: l’annullamento di un regolamento ha effetti erga omnes e retroattivi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-lannullamento-di-un-regolamento-ha-effetti-erga-omnes-e-retroattivi/ <p>Con la sentenza n. 7027 del 12 agosto 2025 (Sezione III, presidente De Nictolis, estensore Santoleri), il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio consolidato sull’efficacia dell’annullamento degli atti normativi.</p> <p>Nel caso esaminato, un Comune aveva richiesto la restituzione di contributi economici a un cittadino, sulla base di criteri contenuti in un regolamento comunale già annullato con sentenza definitiva. Il Consiglio ha chiarito che l’annullamento di un atto normativo, come un regolamento, ha effetti <strong>erga omnes</strong> e <strong>ex tunc</strong>: il provvedimento viene eliminato dall’ordinamento con effetto retroattivo e non può più essere applicato, nemmeno verso soggetti estranei al giudizio.</p> <p>La sentenza affronta anche il rapporto tra regolamento e atti applicativi: se questi derivano in modo diretto e necessario dal regolamento annullato, si configura un’<strong>invalidità caducante</strong>, che travolge automaticamente anche i provvedimenti successivi, senza bisogno di una nuova valutazione amministrativa. Tale nesso può sussistere anche tra procedimenti distinti, purché collegati in modo consequenziale.</p> <p>Il principio conferma un orientamento giurisprudenziale già espresso in precedenti decisioni (Cons. Stato, sez. V, nn. 6678/2024, 2730/2024, 46/2021; sez. III, n. 3872/2025), rafforzando la tutela dei cittadini contro l’applicazione di norme regolamentari illegittime.</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/consiglio-di-stato-lannullamento-di-un-regolamento-ha-effetti-erga-omnes-e-retroattivi/" target="_blank">ANCI digitale</a></p> Mon, 10 Nov 2025 10:36:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-lannullamento-di-un-regolamento-ha-effetti-erga-omnes-e-retroattivi/ 2025-11-10T10:36:22Z Tutela della concorrenza e trasporto pubblico locale: illegittimi i nuovi obblighi imposti agli NCC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-della-concorrenza-e-trasporto-pubblico-locale-illegittimi-i-nuovi-obblighi-imposti-agli-NCC/ <p>Con la&nbsp;<a href="https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/163" target="_blank">sentenza n. 163</a>&nbsp;la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può introdurre obblighi e divieti sproporzionati per i servizi di noleggio con conducente (NCC), quando tali misure eccedono l’obiettivo di garantire una concorrenza leale con il servizio taxi.</p> <p>Accogliendo i ricorsi della Regione Calabria contro il decreto interministeriale n. 226 del 2024 e le relative circolari attuative, la Corte ha riconosciuto che lo Stato ha oltrepassato i limiti delle proprie competenze, invadendo quelle regionali in materia di «trasporto pubblico locale».</p> <p>Sono stati annullati tre principali obblighi previsti dal decreto:</p> <ul> <li>il tempo minimo di 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC;</li> <li>il divieto di stipulare contratti di durata con soggetti che svolgono, anche indirettamente, attività di intermediazione (come hotel o agenzie di viaggio);</li> <li>l’obbligo di utilizzare esclusivamente l’applicazione ministeriale per il foglio di servizio elettronico.</li> </ul> <p>Secondo la Corte, tali disposizioni risultano eccessive rispetto agli obiettivi dichiarati. In particolare, il vincolo dei 20 minuti è stato ritenuto non solo sproporzionato, ma anche già giudicato illegittimo in precedenti decisioni. Il divieto di contratti di durata limita ingiustificatamente la libertà contrattuale degli operatori, mentre l’obbligo di usare un’unica piattaforma informatica viola il principio di neutralità tecnologica.</p> <p>In conclusione, la Corte ha ribadito che la regolazione dell’attività degli NCC spetta alle Regioni, annullando le parti del decreto che contrastano con questo principio.</p> <p><em>Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale</em></p> Mon, 10 Nov 2025 10:30:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-della-concorrenza-e-trasporto-pubblico-locale-illegittimi-i-nuovi-obblighi-imposti-agli-NCC/ 2025-11-10T10:30:38Z Illegittimi i divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimi-i-divieti-generalizzati-di-installazione-delle-stazioni-radio-base/ <p>L’impossibilità di prevedere divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base non può essere aggirata mediante la preventiva individuazione di «siti idonei» essendo al più ammessa la previsione di «siti preferenziali» senza alcun carattere di esclusività e, in ogni caso, qualsiasi diversa localizzazione non potrebbe essere inibita «salvo che l’amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di “equipollenza tecnica” tra area proposta dal privato operatore ed area individuata dal comune some sito preferenziale».</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-illegittimita-di-divieti-generalizzati-di-installazione-delle-stazioni-radio-base" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 7572 del 29 settembre 2025</a></p> Thu, 30 Oct 2025 15:52:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimi-i-divieti-generalizzati-di-installazione-delle-stazioni-radio-base/ 2025-10-30T15:52:25Z Corte dei conti: il gestore turistico è anche agente contabile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Corte-dei-conti-il-gestore-turistico-e-anche-agente-contabile/ <p>Con la sentenza n. 142 del 23 settembre 2025, la Terza Sezione d’Appello della Corte dei conti ha confermato un principio fondamentale in materia di imposta di soggiorno: il gestore di strutture ricettive, come l’albergatore, può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile d’imposta e quello di agente contabile.</p> <p><strong>Compatibilità tra ruoli dopo la riforma del 2020</strong><br />La decisione si concentra sull’interpretazione dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella legge n. 77/2020), che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sul turista. Tale riforma ha sollevato dubbi sulla permanenza del ruolo di agente contabile e sulla relativa giurisdizione della Corte dei conti in caso di mancato versamento del tributo.</p> <p>La Corte ha chiarito che, in quanto responsabile d’imposta, il gestore è obbligato a versare l’imposta anche se non riscossa dal turista, rientrando nella giurisdizione tributaria per eventuali contestazioni dell’Amministrazione.</p> <p><strong>La posizione della Corte: ruoli complementari per tutelare l’Erario</strong><br />Il Collegio ha adottato un orientamento che considera le due qualifiche complementari, non incompatibili, al fine di garantire una maggiore tutela dell’Erario.</p> <ul> <li>Agente contabile: Il gestore mantiene questa qualifica in virtù degli obblighi di riscossione e riversamento dell’imposta nelle casse comunali, configurando un “maneggio di denaro pubblico” che instaura un rapporto di servizio con l’ente locale</li> <li>Finalità di garanzia: La compresenza dei due ruoli consente al Pubblico Ministero contabile di avviare un giudizio per responsabilità contabile in caso di mancato riversamento dell’imposta, soprattutto quando il Comune non può più agire tramite gli strumenti dell’ordinamento tributario (es. per decorrenza dei termini).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Conclusione</strong><br />La sentenza conferma che la qualifica di responsabile d’imposta non esclude né annulla il rapporto di servizio e gli obblighi contabili del gestore, che rimane pienamente soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Una decisione che rafforza il presidio di legalità e la tutela delle risorse pubbliche.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/imposta-di-soggiorno-gestore-responsabile-dimposta-e-agente-contabile-le-due-qualifiche-sono-compatibili/" target="_blank">ANCI DIGITALE</a></p> Thu, 30 Oct 2025 15:39:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Corte-dei-conti-il-gestore-turistico-e-anche-agente-contabile/ 2025-10-30T15:39:50Z Gestione delle manomissioni del suolo pubblico comunale nel Portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gestione-delle-manomissioni-del-suolo-pubblico-comunale-nel-Portale-SUAP-SUE/ <p>La&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manomissione-suolo-pubblico-comunale/?mde=245704;245705;245707;550224&amp;ambito=SUE" target="_blank">manomissione del suolo pubblico comunale</a>, o di aree soggette a uso pubblico o a servitù di pubblico transito, si riferisce a qualsiasi intervento che modifichi la sede stradale, le infrastrutture o gli impianti collocati al di sotto di essa.</p> <p>La Regione Friuli Venezia Giulia,&nbsp;<strong>su richiesta dei Comuni aderenti al portale SUAP-SUE</strong>, ha sviluppato una sezione (spin off) dedicata alla “Manomissione del suolo pubblico comunale” all’interno del portale regionale SUAP-SUE.</p> <p>La sezione è stata progettata per raccogliere le richieste di manomissione del suolo pubblico comunale da parte di soggetti pubblici e privati.</p> <p>Questo sistema consente:</p> <blockquote> <p>ai Comuni di svolgere un ruolo di coordinamento tra i richiedenti e i gestori dei sottoservizi, come previsto in particolare per le reti di distribuzione del gas dalla norma UNI 10576 e di gestire le domande con processi interamente digitali</p> <p>ai richiedenti, di presentare telematicamente in un’unica domanda sia la manomissione che l’occupazione di suolo pubblico.</p> </blockquote> <p>La sezione “Manomissione del suolo pubblico comunale” è proposta anche come estensione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), oltre che&nbsp;come estensione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).</p> Thu, 30 Oct 2025 07:34:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gestione-delle-manomissioni-del-suolo-pubblico-comunale-nel-Portale-SUAP-SUE/ 2025-10-30T07:34:13Z Pubblicato l’aggiornamento 2026 del Piano triennale per l’informatica nella PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicato-laggiornamento-2026-del-Piano-triennale-per-linformatica-nella-PA/ <p>L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato l’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026, documento strategico e operativo frutto di un ampio processo di concertazione tra amministrazioni centrali, regionali e locali, insieme a numerosi attori istituzionali.</p> <p>Questo aggiornamento, che conclude il ciclo previsto per il triennio, conferma gli obiettivi già stabiliti, aggiorna i risultati attesi e introduce nuove linee di azione, in coerenza con il monitoraggio effettuato nel 2025. Il Piano tiene conto delle evoluzioni tecnologiche, delle priorità europee e degli obiettivi del PNRR, adattandosi alle normative sopraggiunte.</p> <p>Tra le principali novità:</p> <ul> <li>22 strumenti operativi ora disponibili per le PA, a supporto della pianificazione e gestione dei progetti digitali;</li> <li>Avvio del monitoraggio sulla gestione documentale, per migliorare l’efficienza e la trasparenza;</li> <li>Consolidamento dei progetti IT Wallet e rafforzamento dell’uso responsabile dell’intelligenza artificiale, in linea con il nuovo AI Act europeo;</li> <li>Introduzione dell’AgID Academy, per promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze digitali nella PA.</li> </ul> <p>Il monitoraggio condotto da AgID ha evidenziato che, al termine del 2024, su 43 linee di azione: 26 erano concluse, 14 riprogrammate e 3 eliminate. Dei 55 risultati attesi, 42 sono stati raggiunti e 13 non ancora conseguiti.</p> <p>Con questo aggiornamento, la Pubblica Amministrazione prosegue il suo percorso verso un ecosistema digitale più efficiente, sicuro e inclusivo, preparando il terreno per il prossimo Piano Triennale 2027–2029.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/it/notizie/online-laggiornamento-2026-del-piano-triennale-linformatica-nella-pa" target="_blank">AGID</a></p> Thu, 23 Oct 2025 09:26:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicato-laggiornamento-2026-del-Piano-triennale-per-linformatica-nella-PA/ 2025-10-23T09:26:15Z Permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ <p>In presenza di un vincolo paesaggistico, il rilascio del permesso di costruire per opere edilizie è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, che è un atto però distinto dal permesso di costruire seppur necessario. La mancata acquisizione dei pareri necessari rende, tuttavia, il permesso di costruire non invalido bensì inefficace, stante l’autonomia strutturale e funzionale dei due provvedimenti edilizio-urbanistico e paesaggistico), impedendo l'inizio dei lavori finché non si ottiene l'autorizzazione paesaggistica. Allo stesso modo, la ravvisata incompatibilità urbanistica supporta in autonomia il diniego del titolo edilizio riposando su ragioni tecniche, giuridiche e fattuali distinte e separate rispetto alla valutazione prettamente paesaggistica di competenza di altra autorità. In linea di principio, infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio; i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su diversi piani, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Più in particolare, l’autorizzazione paesaggistica ed il titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati: l’uno valuta, in forza d’apprezzamento tecnico discrezionale, la compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto, mentre l’altro, con autonoma e specifica istruttoria, accerta la conformità urbanistico-edilizia del manufatto. Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide, dunque, con la disciplina urbanistico- edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 7745 del 3 ottobre 2025</a></p> Thu, 23 Oct 2025 08:44:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-10-23T08:44:05Z Impianto per la gestione di rifiuti e AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianto-per-la-gestione-di-rifiuti-e-AIA/ <p>&nbsp;</p> <p>La normativa vigente non impone che il soggetto richiedente l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) debba dimostrare la disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto. L’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art29ter!vig=" target="_blank">art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006</a>, che disciplina la presentazione della domanda di AIA, non prevede alcun obbligo in tal senso. L’unico riferimento è al “soggetto proponente”, definito all’art. 5 dello stesso decreto come colui che elabora il progetto, indipendentemente dalla titolarità dell’area.</p> <p>A conferma di ciò, gli articoli 177, comma 2, e 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 stabiliscono che la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e che l’approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Questo implica la possibilità di attivare, ove necessario, la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001.</p> <p>Pertanto, se la legge consente l’esproprio per realizzare impianti di gestione dei rifiuti, ne consegue che la disponibilità giuridica dell’area non è condizione necessaria per presentare la domanda di AIA. Diversamente, non avrebbe senso prevedere la dichiarazione di pubblica utilità come effetto dell’approvazione del progetto.</p> <p>In conclusione, il rilascio dell’AIA non può essere considerato illegittimo per il solo fatto che, al momento della domanda, il proponente non disponeva di un titolo giuridico sull’area interessata.</p> <p>Consiglio di Stato Sez. IV n. 7534 del 25 settembre 2025</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-impianto-per-la-gestione-di-rifiuti-e-aia" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente...</a></p> Thu, 23 Oct 2025 08:37:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianto-per-la-gestione-di-rifiuti-e-AIA/ 2025-10-23T08:37:15Z Incentivi per l'insediamento di strutture alberghiere https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incentivi-per-linsediamento-di-strutture-alberghiere/ <p>Scade il 14 novembre p.v. il termine di presentazione delle domande di contributo&nbsp;a valere sull’”Avviso per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell’articolo 2, commi 13 e seguenti, della legge regionale 13/2022 e del Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124 - Incentivi alle imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro. Anno 2025”, approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 41372 dell’8 agosto 2025.</p> <p>Le relative istanze potranno essere presentate&nbsp;<strong>e</strong><strong>ntro e non oltre le ore 13.00.59 di venerdì 14 novembre 2025</strong>&nbsp;sempre&nbsp;<strong>tramite PEC, all’indirizzo&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="mailto:economia@certregione.fvg.it">economia@certregione.fvg.it</a></strong>.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA086/" target="_blank">Info, modulistica e contatti alla pagina dedicata.</a></p> Thu, 23 Oct 2025 08:52:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incentivi-per-linsediamento-di-strutture-alberghiere/ 2025-10-23T08:52:28Z Pub e rilevanza penale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pub-e-rilevanza-penale-del-disturbo-delle-occupazioni-e-del-riposo-delle-persone/ <p>La produzione di rumori che disturbano le occupazioni o il riposo delle persone può assumere rilevanza penale solo se incide sulla tranquillità pubblica. Il bene giuridico tutelato è infatti la pubblica quiete, non il semplice disagio di singoli individui.</p> <p>Perché si configuri il reato, è necessario che i rumori siano idonei a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se poi solo alcuni se ne lamentano concretamente. Questo principio deriva dalla natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame: non è richiesta la prova di un danno effettivo, ma basta che la condotta sia potenzialmente disturbante per una collettività.</p> <p>La condotta penalmente rilevante può consistere anche in un singolo episodio rumoroso o di schiamazzo, purché, per intensità e contesto, sia tale da interferire con le normali attività o il riposo delle persone. Non è quindi necessario dimostrare che il rumore abbia effettivamente molestato una platea ampia: è sufficiente che sia oggettivamente idoneo a farlo.</p> <p>Cass. Sez. III n. 32585 del 3 ottobre 2025 (UP 18 set 2025)</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rumore/cassazione-penale156/rumore-disturbo-delle-occupazioni-e-del-riposo-delle-persone" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente...</a></p> Thu, 23 Oct 2025 07:28:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pub-e-rilevanza-penale-del-disturbo-delle-occupazioni-e-del-riposo-delle-persone/ 2025-10-23T07:28:21Z