SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Vincolo cimiteriale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale/ <p>La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 m. prevista dall<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265" target="_blank">’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n° 1265</a> si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere, anche pertinenziali incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura dei defunti</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Nov 2023 11:58:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-cimiteriale/ 2023-11-30T11:58:59Z Installazione impianti di telecomunicazione e poteri del comune https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-di-telecomunicazione-e-poteri-del-comune/ <p>L'art. 8 della legge 36\2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l'installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, anche laddove preveda limiti, deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni . Detto potere regolamentare va tenuto distinto dalla tutela igienico-sanitaria in senso proprio - esaurientemente assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di livelli massimi di esposizione inderogabili – riconducendolo al generale potere di pianificazione delle utilizzazioni del territorio, in questo caso specificamente rivolto a conseguire finalità ulteriori di tutela paesaggistica e culturale (“corretto insediamento urbanistico e territoriale” degli impianti) e di tutela ambientale (“minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici”) sull'intero territorio comunale. L'esercizio dei poteri di pianificazione previsti (implicitamente) dall’art. 8, comma 6, ed in particolar modo la localizzazione dei siti di installazione degli impianti di radiotelefonia mobile, alla luce della qualificazione giuridica e delle caratteristiche delle reti di tale servizio pubblico, non può avvenire applicando i procedimenti urbanistici ordinari, ma richiede la previa valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti (i quali sono in possesso delle informazioni e conoscenze tecniche necessarie) e la loro partecipazione propositiva</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 30 Nov 2023 11:50:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-di-telecomunicazione-e-poteri-del-comune/ 2023-11-30T11:50:16Z Formazione per silentium del permesso di costruire e previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Formazione-per-silentium-del-permesso-di-costruire-e-previo-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ <p>A fronte del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il diniego comunale di attestazione dell’inconfigurabilità del silenzio-assenso rappresenta un’errata applicazione dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art20!vig=" target="_blank">art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001</a> nonché un’illegittima limitazione dell’operatività della fattispecie a formazione progressiva&nbsp;per silentium.<br />Sono così frustrate le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agere&nbsp;amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici, sottese alla&nbsp;ratio&nbsp;normativa.<br />Non può, peraltro, diversamente opinarsi invocando sia la disciplina speciale scandita nella legge n. 47 del 1985 in materia di condono sia la dequotazione della funzione della conferenza di servizi richiamata dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui modulo procedimentale trova la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa.<br />Le eventuali ragioni di contrasto dell’attività edificatoria con la disciplina urbanistico-edilizia devono, poi, essere puntualmente valutate entro il termine legalmente scandito, atteso che, in mancanza di qualsiasi esercizio del potere di autotutela contro il provvedimento formatosi&nbsp;per silentium, l’eventuale motivazione postuma sarebbe inammissibile.<br />(Nella fattispecie in questione, il richiedente il permesso di costruire in variante aveva già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica comunale, recante la declaratoria di compatibilità dell’intervento edilizio con lo scenario paesaggistico ed ambientale circostante). (1)</p> <p>( 1) Non ci sono precedenti.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Thu, 30 Nov 2023 11:27:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Formazione-per-silentium-del-permesso-di-costruire-e-previo-rilascio-dellautorizzazione-paesaggistica/ 2023-11-30T11:27:48Z Caratteristiche del dissenso nella conferenza di servizi c.d. asincrona https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-del-dissenso-nella-conferenza-di-servizi-c.d.-asincrona/ <p>In tema di conferenza di servizi c.d. asincrona il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis" target="_blank">art. 14-bis legge n. 241 del 1990</a>, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e deve contenere la <strong>critica "construens"</strong>, volta cioè a indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso. In coerenza con l’impianto normativo nazionale di riferimento, l’art. 18, della legge regionale siciliana n.7/2019, stabilisce, al comma 3, che in caso di dissenso devono essere indicate “le modifiche necessarie ai fini dell’assenso”. Il comma successivo continua precisando che ove la determinazione comunicata dall’amministrazione che partecipa alla conferenza “sia priva dei requisiti previsti dal comma 3”, essa equivalga ad “assenso senza condizioni”. L’intervento contrario dell’amministrazione, quindi, per essere efficace e determinante nel suo contenuto ostativo non deve limitarsi a una “dichiarazione d’intenti” apodittica, senza aggiungere nulla di concreto, ma deve necessariamente disporre condizioni positive, dettando prescrizioni funzionali indispensabili per risolvere il dissenso, enunciando compiutamente i necessari elementi costitutivi al rilascio del provvedimento favorevole al richiedente. (1)<br />Ai sensi dell’art. 18, co. 5, della predetta legge regionale, la determinazione di conclusione negativa della conferenza deve essere resa solo ove l’amministrazione indicente, una volta ricevuti uno o più atti di dissenso, li ritenga non superabili. La norma quindi, lungi dall’esautorare di ogni potere l’amministrazione che indice la conferenza, vincolandola a una declaratoria negativa ogni qualvolta venga manifestato un dissenso in seno alla conferenza, attribuisce all’ente procedente un insopprimibile potere discrezionale, investendolo del compito di appurare le ragioni del dissenso e la loro eventuale “insuperabilità”. (2)<br />In materia di concessioni demaniali l’Autorità competente gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico in ragione del fatto che l’uso particolare del bene si configura come eccezionale, e può essere autorizzato quando l’interesse del privato coincida con l’interesse pubblico alla migliore fruizione dell’area. (3)</p> <p><br />3) Conforme: Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2020, n. 2023</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 30 Nov 2023 11:15:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-del-dissenso-nella-conferenza-di-servizi-c.d.-asincrona/ 2023-11-30T11:15:47Z SUAP, pubblicate le Specifiche tecniche delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SUAP-pubblicate-le-Specifiche-tecniche-delle-modalita-telematiche-di-comunicazione-e-trasferimento-dati/ <p>E'&nbsp;stato pubblicato nella&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023</a>&nbsp;il&nbsp;decreto interministeriale 26 settembre 2023 contenente le specifiche tecniche, previste dal&nbsp;<a href="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-12-novembre-2021-specifiche-tecniche-e-riordino-della-disciplina-sullo-sportello-unico-della-attivita-produttive-suap#:~:text=Decreti%20ministeriali-,Decreto%20interministeriale%2012%20novembre%202021%20%2D%20Specifiche%20tecniche%20e%20riordino%20della,Repubblica%207%20settembre%202010%2C%20n." target="_blank">decreto interministeriale del 12 novembre 2021</a> recante&nbsp;<em>"Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)"</em>.</p> <p>L'attesissima pubblicazione riguarda il&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/schede%20progetto/Scheda_progetto_SUAP_SUE.pdf" target="_blank">subinvestimento PNRR 2.2.3</a> "<em>Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici</em>", il quale è funzionale alla&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sub-investimento-223-digitalizzazione-delle-procedure-suap-sue" target="_blank">digitalizzazione delle procedure per le attività produttive e per l’edilizia</a>, già individuate nell’istruttoria preliminare all’avvio dell’Agenda per la semplificazione come procedure critiche da affrontare secondo regole uniformi su tutto il territorio nazionale.</p> <p><strong>Entro il 31/12/24 tutti i sistemi telematici dei SUAP, da chiunque realizzati, dovranno essere adeguati alle specifiche tecniche.&nbsp;</strong></p> <p>Per approfondimenti del progetto vai alla<a href="https://www.suapsue.gov.it/" target="_blank"> pagina dedicata del Dipartimento della Funzione Pubblica.</a></p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Mon, 27 Nov 2023 14:47:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SUAP-pubblicate-le-Specifiche-tecniche-delle-modalita-telematiche-di-comunicazione-e-trasferimento-dati/ 2023-11-27T14:47:24Z Limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per “servizio assistito” https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-e-prescrizioni-allesercizio-di-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-per-servizio-assistito/ <p>In tema di limiti e prescrizioni all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande,&nbsp;per “<strong>servizio assistito</strong>” di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis), d.l. n. 223/2006 <strong>deve intendersi&nbsp;non soltanto quello compiuto tramite personale dipendente</strong> dell’esercente avente il compito di&nbsp;ricevere le ordinazioni o di recare le pietanze al tavolo presso cui sono seduti gli avventori, <strong>ma&nbsp;anche quello esercitato mediante</strong> <strong>la predisposizione di risorse</strong>, non solo umane ma anche&nbsp;semplicemente materiali, le quali, <strong>per caratteri, dimensioni, quantità ed arredi o per altri profili,&nbsp;vengano ad incentivare la consumazione sul posto,</strong> configurando l’attività come vera e propria&nbsp;ristorazione, con esclusione dei casi in cui il complessivo apparato di attrezzature presente nei&nbsp;locali – anche in virtù del rapporto tra la superficie da essi occupata e la superficie complessiva&nbsp;dell’esercizio commerciale – consenta una consumazione sul posto in modo limitato e con&nbsp;caratteri tali da evidenziare il carattere meramente accessorio della consumazione medesima&nbsp;rispetto all’attività principale e largamente prevalente di vendita di bevande ed alimenti da<br />asporto.</p> <p>Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 lett. FBIS CORTE&nbsp;COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.</p> Mon, 27 Nov 2023 07:46:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limiti-e-prescrizioni-allesercizio-di-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-per-servizio-assistito/ 2023-11-27T07:46:24Z 5G e principio di precauzione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/5G-e-principio-di-precauzione/ <p>Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Se ciò è vero, non va del pari trascurato che sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, ma non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 16 Nov 2023 14:20:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/5G-e-principio-di-precauzione/ 2023-11-16T14:20:30Z Regime giuridico delle barriere new jersey https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regime-giuridico-delle-barriere-new-jersey/ <p>Nell’ambito di applicazione dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;380~art6!vig=" target="_blank">art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, D.P.R. n. 380 del 2001</a>, il quale qualifica come interventi di edilizia libera “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” non rientrano le barriere denominate new jersey. Invero, dette barriere, essendo attrezzature di sicurezza modulare realizzate, come nella specie, in cemento armato, sono impiegate per ostruire od incanalare il flusso stradale, o per circoscrivere momentaneamente un’area di cantiere oppure utilizzate anche in situazioni di emergenza, e non certamente quali elementi di arredo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 16 Nov 2023 14:02:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regime-giuridico-delle-barriere-new-jersey/ 2023-11-16T14:02:40Z Autotutela doverosa parziale in caso di falso o mendacio e potere di controllo urbanistico-edilizi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autotutela-doverosa-parziale-in-caso-di-falso-o-mendacio-e-potere-di-controllo-urbanistico-edilizi/ <p>L’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-08;241~art21novies!vig=#:~:text=21%2Dnonies,(Annullamento%20d'ufficio).&amp;text=2.,ed%20entro%20un%20termine%20ragionevole." target="_blank">21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990</a> tipizza l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.</p> <p>La norma de qua declina un’ipotesi di autotutela doverosa parziale, la quale, nello scandire la mera dequotazione del termine ragionevole, consente all’amministrazione di procedere al riesame anche oltre i termini legalmente contemplati nonchè di riscontrare l’eventuale istanza del terzo, finalizzata ad ottenerne l’attivazione, senza perciò solo vincolare il contenuto della decisione.</p> <p>La clausola di salvaguardia delle sanzioni, previste dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445" target="_blank">d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</a>, impone di distinguere le ipotesi di falsa dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto notorio dai casi di rappresentazioni mendaci, ivi comprese quelle afferenti allo stato dei luoghi; sicché solo nel primo caso l’annullamento (che equivale alla decadenza) è anche obbligatorio, estendendosi la doverosità al quomodo e non rimanendo limitata all’an. (1)</p> <p>---</p> <p>Il controllo del territorio, strumento conferito per dare effettività alle scelte di pianificazione urbanistica rimesse all’ente locale, attiene alla verifica, effettuabile senza limiti di tempo, della conformità degli interventi al regime di edificabilità dei suoli, come cristallizzati nei titoli edilizi.</p> <p>Il controllo sulla legittimità dei titoli implica, per contro, la verifica, ex post, dell’assentibilità dello ius aedificandi, in un’ottica di contemperamento delle esigenze di tutela della legalità con quelle di certezza del diritto nonché di legittimo affidamento.</p> <p>L’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, che non incontra alcun limite di ordine temporale, si riferisce a tutto ciò che è realizzato sine titulo, in difformità dallo stesso ovvero utilizzandone una tipologia del tutto estranea all’intervento effettuato.</p> <p>La mancanza dei presupposti, invece, ove non tempestivamente rilevata, giustifica, sussistendone le condizioni, il solo annullamento d’ufficio al ricorrere dei presupposti di cui all’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-08;241~art21novies!vig=#:~:text=21%2Dnonies,(Annullamento%20d'ufficio).&amp;text=2.,ed%20entro%20un%20termine%20ragionevole." target="_blank">21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990</a> (2).</p> <p>&nbsp;</p> <p>(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 17 ottobre 2017, n. 8; Cons. Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 5 gennaio 2021, n. 18.</p> <p>(2) Non ci sono precedenti.</p> Thu, 16 Nov 2023 13:52:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autotutela-doverosa-parziale-in-caso-di-falso-o-mendacio-e-potere-di-controllo-urbanistico-edilizi/ 2023-11-16T13:52:59Z Differenze tra VIA ed AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00001/ <p>I&nbsp; procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto; la seconda dell’impatto di una determinata attività. Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto. L'ambito specifico della VIA è, quindi, l'inquadramento generale della localizzazione dell'impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell'AIA. Infatti, ai sensi dell’art. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152" target="_blank">10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006</a>, l’AIA &lt;&lt;può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA&gt;&gt;.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 09 Nov 2023 08:14:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-VIA-ed-AIA-00001/ 2023-11-09T08:14:32Z Rapporti tra VIA e VAS https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-VIA-e-VAS/ <p>Sul tema dei rapporti fra VIA e VAS, non va sottaciuto che, pur sussistendo dei punti di contatto fra i due istituti, la seconda si discosta dalla prima quanto ad ambito applicativo, mirando alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando, così, lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare. Detto altrimenti, la VAS presenta un carattere complessivo e non può approfondire, per ogni singola opera, tutti i profili ambientali, poiché, essendo finalizzata alla soluzione di problemi su scala geografica più ampia, si concentra sugli impatti strategici, mentre è compito della VIA operare a livello di specifico intervento. Corrobora tale conclusione l’art. 6, comma 12 del TUA, a tenore del quale, «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica (…) la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere». Ne discende, pertanto, che le questioni attinenti la localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria della VAS <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152" target="_blank">ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016</a>.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 09 Nov 2023 08:09:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-VIA-e-VAS/ 2023-11-09T08:09:41Z AUA e certificato di prevenzione incendi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AUA-e-certificato-di-prevenzione-incendi/ <p>Il certificato prevenzione incendi costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione, rilasciato dal competente Comando provinciale dei VV.FF., previo esame della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, per le attività individuate nelle specifiche categorie e l'Amministrazione comunale è investita del potere di sorveglianza sulla regolarità della attività commerciali e produttive svolte sul territorio comunale debitamente autorizzate, nel rispetto delle norme di sicurezza, tra cui quelle in materia di prevenzioni incendi. Pertanto la predetta certificazione rileva non come dato meramente formale, ma produce effetti giuridici e assume rilevanza per la sicurezza del locale nel quale si svolge l'attività; il Comune, dunque, sebbene non possa accertare i presupposti per il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, è tenuto comunque ad accertarne quantomeno il possesso, in mancanza del quale deve essere riconosciuta alla stessa Amministrazione la possibilità di intervenire sull'efficacia del predetto provvedimento autorizzatorio al venir meno di uno dei presupposti del rilascio, stante la priorità dell'interesse di pubblica sicurezza sotteso alla sua perdurante vigenza in costanza dell'esercizio dell'attività e la necessità del suo rinnovo prima della scadenza e non successivamente.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 09 Nov 2023 08:02:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/AUA-e-certificato-di-prevenzione-incendi/ 2023-11-09T08:02:15Z Tutela arte presepiale e divieto di esercizio di attività diverse https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-arte-presepiale-e-divieto-di-esercizio-di-attivita-diverse/ <p>E’ legittima la delibera del comune di Napoli che ha previsto una disciplina del tutto a sé stante per un’unica via di Napoli, ossia via San Gregorio Armeno, nella quale è vietata l’apertura di qualsiasi nuova attività che non sia quella di produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale (con specifica richiesta di iscrizione all’albo artigiani nella specifica sezione). La tutela esclusiva e rafforzata di un’unica particolarissima strada (via San Gregorio Armeno), che può definirsi come unica al mondo, non solo non consente l’accoglimento di alcuna censura di irragionevolezza e di disparità di trattamento, ma merita il plauso e la conferma, perché si pone come eccezione del tutto ragionevole e armoniosa nel contesto di una disciplina che risulta, allo stato, del tutto coerente, logica e finalizzata alla tutela di plurimi valori tutelati dalla Costituzione: la tutela dei beni culturali e la tutela delle iniziative imprenditoriali.</p> <p>Fonte:</p> Fri, 03 Nov 2023 10:04:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-arte-presepiale-e-divieto-di-esercizio-di-attivita-diverse/ 2023-11-03T10:04:55Z Vincolo di destinazione alberghiera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-di-destinazione-alberghiera/ <p>La previsione del vincolo di destinazione alberghiera deriva dalla volontà del legislatore di accordare una tutela prioritaria allo sviluppo del settore turistico, ritenuto strategico per l’economia nazionale, e trova giustificazione nel fatto che occorre evitare di snaturare i tessuti turistico-ricettivi già esistenti e impedire forme di speculazione derivanti dalla trasformazione delle predette strutture in immobili destinati ad usi abitativi, anche in considerazione del fatto che spesso le strutture ricettive si trovano in luoghi di particolare pregio ambientale, paesaggistico o anche solo turistico</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 02 Nov 2023 10:51:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-di-destinazione-alberghiera/ 2023-11-02T10:51:15Z Attività edilizia libera e tutela del paesaggio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera-e-tutela-del-paesaggio/ <p>La particolare disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate dalla disposizione che la riguarda, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. È stato rilevato, al proposito, che <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380" target="_blank">l’art. 6</a> in esame consente la realizzazione delle opere ivi indicate, in regime di attività edilizia libera, solo nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42" target="_blank">d.lgs. 42 del 2004.</a> Ne deriva che il regime dell'attività edilizia libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui all'art. 6 in esame, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell'incipit della stessa, tra cui la normativa in materia di tutela del paesaggio.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 26 Oct 2023 07:58:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-edilizia-libera-e-tutela-del-paesaggio/ 2023-10-26T07:58:50Z Installazione impianti radioelettrici e obbligo di pubblicità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-radioelettrici-e-obbligo-di-pubblicita/ <p>L’art. 87, comma 4, <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259" target="_blank">d.lgs. n. 259 del 2003 </a>dispone che lo sportello locale competente provvede a “pubblicizzare” l’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici assolve all’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione. Ne consegue che la pubblicazione sul portale “impresainungiorno.gov” - la cui finalità è quella&nbsp; è quella di semplificare la possibilità per le imprese di seguire lo stato di avanzamento dei procedimenti dalle stesse avviati - non è di per sé idonea ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, dovendosi provvedere a pubblicizzare l’istanza di autorizzazione, ed il relativo avvio del procedimento, attraverso canali che effettivamente possano essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di Comuni limitrofi.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 26 Oct 2023 07:43:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Installazione-impianti-radioelettrici-e-obbligo-di-pubblicita/ 2023-10-26T07:43:27Z Costruzioni interrate e permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costruzioni-interrate-e-permesso-di-costruire/ <p>Le costruzioni interrate, in via generale, sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione, quando, per la loro incidenza sull’assetto urbanistico, comportano una trasformazione del territorio. In tali casi è necessario il permesso a costruire. Infatti, in materia urbanistico-edilizia, relativamente alla definizione degli interventi edilizi, la definizione contenuta nell'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380" target="_blank">art. 3, comma 1, n. 1, del D.P.R n. 380 del 2001 </a>include nella nozione di "interventi di nuova costruzione" la costruzione di "manufatti edilizi fuori terra o interrati", a conferma del fatto che è indifferente la collocazione dell'edificio al di sotto del piano di campagna, e che solo in via eccezionale è consentito a livello amministrativo di non computare piani interrati di edifici per il resto realizzati fuori terra&nbsp; Leggi tutto...</p> Thu, 26 Oct 2023 07:35:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Costruzioni-interrate-e-permesso-di-costruire/ 2023-10-26T07:35:47Z Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-autorizzazione-paesaggistica-e-titolo-edilizio/ <p>L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza, parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 26 Oct 2023 07:25:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-autorizzazione-paesaggistica-e-titolo-edilizio/ 2023-10-26T07:25:04Z Digitalizzazione delle procedure Suap e Sue https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-Suap-e-Sue/ <p>In occasione della 40^ edizione dell’assemblea nazionale ANCI, in programma a Genova dal 24 al 26 ottobre, il Dipartimento della funzione pubblica presenta gli aggiornamenti e lo stato di avanzamento del progetto sulla digitalizzazione degli Sportelli Unici Suap e Sue.<br /><br />Oltre ad essere presente, con un corner dedicato all’iniziativa, negli spazi espositivi della fiera nel corso dell’intera manifestazione, il Dipartimento organizza un momento di approfondimento - “<strong>Digitalizzazione e interoperabilità dei SUAP e dei SUE: il PNRR prende forma</strong>” -&nbsp;in programma presso il proprio stand nella giornata di&nbsp;mercoledì 25 ottobre alle ore 16.<br /><br />Il panel, realizzato in collaborazione con i soggetti attuatori già coinvolti nel progetto - Unioncamere, AgID, Invitalia - ha l’obiettivo di presentare alla platea dei Comuni gli aspetti più rilevanti del progetto, la road-map operativa dei prossimi mesi, le modalità del loro diretto coinvolgimento e i meccanismi di finanziamento.<br /><br />Finanziato a valere sul sub-investimento PNRR 2.2.3, nell’ambito della M1 - C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e avviato già dal 2022, il progetto si pone l’obiettivo di assicurare la conformità alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità - di cui all’allegato tecnico al DPR 160/2010 - di tutti gli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l’Edilizia, punti di accesso fondamentali per imprese, professionisti e cittadini per il disbrigo delle relative pratiche amministrative. Il risultato finale vuole essere l’ottimizzazione della&nbsp;user experience&nbsp;di cittadini e imprese per una maggiore efficienza dei flussi comunicativi tra le diverse Amministrazioni competenti, con conseguente riduzione complessiva dei tempi di completamento dei procedimenti.<br /><br />Il progetto si appresta ora ad entrare nella fase attuativa che prevede, appunto, anche il coinvolgimento dei Comuni, e il palcoscenico dell’Assemblea ANCI è l’occasione per presentare ai diretti interessati quanto già fatto e, soprattutto, fornire indicazioni sulle prossime fasi di realizzazione del progetto stesso.&nbsp;<br /><br />Fonte:</p> <div class="region region-content">&nbsp;</div> Thu, 26 Oct 2023 06:59:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-Suap-e-Sue/ 2023-10-26T06:59:05Z Sull’apertura di una discoteca a distanza inferiore a quella imposta dal regolamento comunale da una sala da gioco o scommesse https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapertura-di-una-discoteca-a-distanza-inferiore-a-quella-imposta-dal-regolamento-comunale-da-una-sala-da-gioco-o-scommesse/ <p>Qualora il regolamento comunale vieti l’apertura di “centri di scommesse” o “spazi per il gioco lecito” a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, deve ritenersi che la norma si riferisca solo all’apertura ex novo di “centri scommesse e […] spazi per il gioco” ma non disponga, di converso, analoghi vincoli per potersi autorizzare nuove attività commerciali riconducibili alla categoria dei cd. “luoghi sensibili”, laddove in situ già legittimamente operino delle sale giochi o spazi assimilati; infatti, poiché la norma impone una grave limitazione al principio generale della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, come tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma (1).</p> <p>(1) Non risultano precedenti in termini</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 26 Oct 2023 06:50:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapertura-di-una-discoteca-a-distanza-inferiore-a-quella-imposta-dal-regolamento-comunale-da-una-sala-da-gioco-o-scommesse/ 2023-10-26T06:50:19Z Risolto l'errore di comunicazione tra portale regionale e servizio SU.RI https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Risolto-lerrore-di-comunicazione-tra-portale-regionale-e-servizio-SU.RI/ <p>E' stato riscontrato, da parte degli sportelli SUAP aderenti al sistema regionale, un errore nelle comunicazioni tra il Portale SUAP FVG e i servizi&nbsp;della piattaforma&nbsp;SU.RI.</p> <p>L'assistenza INSIEL ha verificato che l'errore è causato dal non corretto aggiornamento del certificato software che permette il colloquio (connessione SSL) fra i due sistemi.</p> <blockquote> <p>L'errore non dipendeva da un malfunzionamento dell'applicativo regionale.</p> </blockquote> <p>L'assistenza tecnica della piattaforma SU.RI&nbsp;ha risolto l'errore nel fine settimana.</p> Fri, 20 Oct 2023 09:03:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Risolto-lerrore-di-comunicazione-tra-portale-regionale-e-servizio-SU.RI/ 2023-10-20T09:03:16Z Gli sportelli SUE sono 155, gli sportelli SUAP sono 195 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-sono-155-gli-sportelli-SUAP-sono-195/ <div>La&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14&nbsp;</a>ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=">DPR&nbsp;7 settembre 2010, n. 160</a>.<br />SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf">P.N.R.R</a>.</div> <p>Con l'ingresso sul portale regionale dei SUE costituiti presso i Comuni di&nbsp;Vito d’Asio (13.04.2023), Venzone (01.05.2023), Vajont (22.05.2023), Pinzano al Tagliamento (01.06.2023), Roveredo in Piano (01.06.2023), Maniago (10.07.2023) , Moggio Udinese (01.09.2023), Trivignano Udinese (08.09.2023),&nbsp;i Comuni che esercitano la funzione SUE salgono a 155 (72,09%).&nbsp;</p> <p>I Comuni che esercitano la funzione SUAP sono&nbsp;195 (90,69) con l'ingresso di Vajont dal 01.07.2023 nella Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali.</p> <p>Tutti i comuni hanno attivato lo sportello SUAP e hanno aderito ad una piattaforma telematica, mentre 60 comuni non hanno ancora dichiarato l'attivazione del SUE e non hanno aderito al portale regionale,&nbsp;unico consentito dall'art.&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra] [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8">8, comma 11 della L.R. 19/09</a>.</p> Tue, 17 Oct 2023 10:48:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-sono-155-gli-sportelli-SUAP-sono-195/ 2023-10-17T10:48:51Z Impianti agrivoltaici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-agrivoltaici/ <p>Deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 17 Oct 2023 09:03:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-agrivoltaici/ 2023-10-17T09:03:55Z Centro di preparazione per il riutilizzo di rifiuti, procedimento disponibile sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centro-di-preparazione-per-il-riutilizzo-di-rifiuti-procedimento-disponibile-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>Un "centro di preparazione per il riutilizzo" è l'impianto che svolge operazioni di preparazione di prodotti o componenti di prodotti, diventati rifiuti, per il loro riutilizzo in linea con la gerarchia dei rifiuti.</p> <p>Il reimpiego è reso possibile dall'esecuzione di attività di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che rendono i prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario ed alla finalità per la quale erano stati concepiti, rispettosi delle caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza degli originari.&nbsp;I centri permettono quindi ai beni di tornare a svolgere la funzione originaria per la quale erano stati progettati nella prima fase della loro vita.</p> <p>Il&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-07-10;119!vig" target="_blank">DECRETO 10 luglio 2023, n. 119</a> <em>Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,</em>&nbsp;in vigore dal 16 settembre scorso, delinea una&nbsp;procedura semplificate per l’attivazione dei centri.</p> <p>L'apertura di un&nbsp;centro di preparazione per il riutilizzo di rifiuti è soggetta a&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Centro-di-preparazione-per-riutilizzo-rifiuti/?md=3803;38622;554162;554163&amp;ambito=SUAP" target="_blank">comunicazione&nbsp;preventiva</a> allo Sportello unico per&nbsp;le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività. La comunicazione è presentata dal gestore.</p> <p>La comunicazione consentirà all’Autorità competente (la Regione) l’esercizio dei controlli.&nbsp;</p> <p>L'esercizio delle operazioni di recupero è&nbsp;avviato&nbsp;decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di&nbsp;inizio attività.</p> Tue, 17 Oct 2023 06:54:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Centro-di-preparazione-per-il-riutilizzo-di-rifiuti-procedimento-disponibile-sul-portale-SUAP-SUE/ 2023-10-17T06:54:15Z Impianti di trasporto a fune in esercizio privato, i procedimenti disponibili sul portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasporto-a-fune-in-esercizio-privato-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ <p>I sistemi di trasporto a fune vengono utilizzati da migliaia di anni in tutto il mondo per il trasporto di materie prime e beni, ma anche persone e animali in aree in cui, a causa dei dislivelli, l’accessibilità delle stesse per mezzo di strade non risulterebbe realizzabile o economicamente vantaggioso.</p> <p>Oggi chi svolge attività economiche ne valuta con attenzione l’impatto ambientale, e i sistemi a fune a gravità e quelli dotati di motori elettrici sono considerati una scelta alternativa all’utilizzo di mezzi con motori a combustione interna che necessitano di strade.</p> <p>Contrariamente a quanto si possa pensare,&nbsp;questi impianti non sono collocati solo in ambienti montani, ma anche in località collinari e in pianura e possono quindi interessare potenzialmente tutti i comuni della Regione.</p> <p>La competenza amministrativa sugli impianti a fune in servizio privato appartiene ai Comuni.</p> <p>Una recente normativa regionale (<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2022&amp;legge=11&amp;fx=lex" target="_blank">Legge regionale 2 agosto 2022, n.11</a>) ha definito i procedimenti per l’autorizzazione e il nulla osta alla costruzione e all’esercizio di impianti a fune in servizio privato,&nbsp;da oggi disponibili sul portale regionale <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Impianti-a-fune-in-esercizio-privato/?mdc=537416&amp;ambito=SUAP" target="_blank">sia in ambito SUAP che in ambito SUE</a>.</p> Fri, 13 Oct 2023 06:22:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-trasporto-a-fune-in-esercizio-privato-i-procedimenti-disponibili-sul-portale-SUAP-SUE/ 2023-10-13T06:22:33Z Sull’applicabilità del silenzio assenso, previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990, al parere della Soprintendenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapplicabilita-del-silenzio-assenso-previsto-dallart.-17-bis-l.-241-del-1990-al-parere-della-Soprintendenza/ <p>La IV sezione ha evidenziato che:</p> <p>a) l’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza;</p> <p>b) il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset;</p> <p>c) il testo della legge, specie quando formulato mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria; esso, come è stato autorevolmente osservato, rappresenta il punto fermo da cui occorre muovere nell’attività interpretativa e a cui, è necessario ritornare (all’esito del combinato ricorso a tutti gli altri canoni di interpretazione);</p> <p>d) non può ritenersi esistente un potere del giudice di decidere una controversia a lui sottoposta facendo diretta applicazione di un principio costituzionale (c.d unmittelbare drittwirkung), anche quando non si sia in presenza di una lacuna (e cioè quando esista una normativa di legge applicabile al caso, a meno che questa normativa non sia formulata attraverso il ricorso ad un principio o a una clausola generale);</p> <p>e) l’art. 17-bis è destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria e non anche nei casi in cui un’amministrazione abbia un ruolo meramente formale (come nel caso dello Sportello unico che si limita a raccogliere e trasmettere l’istanza all’Amministrazione unica decidente);</p> <p>f) il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14- bis) e 17-bis) ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’autorità tutoria non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità”. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione. Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus;</p> <p>g) il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17- bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.</p> <p>Fonte:</p> Thu, 12 Oct 2023 08:46:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sullapplicabilita-del-silenzio-assenso-previsto-dallart.-17-bis-l.-241-del-1990-al-parere-della-Soprintendenza/ 2023-10-12T08:46:32Z Sul mantenimento delle strutture amovibili in caso di concessioni stagionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-mantenimento-delle-strutture-amovibili-in-caso-di-concessioni-stagionali/ <p>I beni paesaggistici (fra cui i territori costieri) rilevano e sono tutelati&nbsp;<em>ex lege&nbsp;</em>non solo nella propria dimensione strettamente fisica e materiale, ma anche nella più generale capacità di essere veicolo di rappresentazione e trasmissione dell’identità storico-culturale di un luogo e del popolo ivi<em>&nbsp;ab immemorabili</em>&nbsp;insediato, sicchè la concessione a un privato di aree del demanio costiero ne configura un uso eccezionale che, come tale, non può che svolgersi nei limiti dell’atto concessorio e, comunque, in funzione degli scopi per cui quest’ultimo è stato emanato, nel caso di specie la balneazione, la quale, a prescindere da ogni possibile statuizione normativa anche regionale, interessa fisicamente, alle nostre latitudini, solo i mesi estivi, sia pure lato sensu intesi, e non si spinge fino al periodo invernale, con la conseguenza che le strutture amovibili di supporto alla balneazione presentano un vincolo teleologico che ne giustifica la presenza solo nel periodo in cui la balneazione è comodamente possibile, consentendosi bensì una deroga che legittimi il mantenimento per tutto l’anno di siffatte strutture, ma solo in presenza di una specifica motivazione che metta in rilievo il prevalente interesse pubblico a che strutture deputate alla balneazione rimangano in situ anche oltre la relativa stagione . (1)</p> <p>(1) Conforme:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/materie/beni-ambientali/49-consiglio-di-stato49/16776-beni-ambientali-territori-costieri.html" target="_blank">Cons. Stato, VI, 10 marzo 2023, n. 2559</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Thu, 12 Oct 2023 08:31:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-mantenimento-delle-strutture-amovibili-in-caso-di-concessioni-stagionali/ 2023-10-12T08:31:43Z Per il Comune non sussiste un vincolo di ubicare una nuova farmacia in periferia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Per-il-Comune-non-sussiste-un-vincolo-di-ubicare-una-nuova-farmacia-in-periferia/ <p>I giudici della terza sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito, con la sentenza 8500/2023, che non sussiste un vincolo da parte del Comune, nell’esercizio della sua potestà localizzativa, di ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione nelle zone periferiche del territorio comunale</p> <p>L’art. 2, c. 1, l. n. 475/1968, nel disporre che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”, non reca un vincolo al Comune, nell’esercizio della sua potestà localizzativa, di ubicare la sede di nuova istituzione nelle zone periferiche del territorio comunale, dettando quale criterio primario quello incentrato sull’esigenza di “assicurare un’equa distribuzione sul territorio”. Invero, “nel nuovo assetto ordinamentale il legislatore ha privilegiato l’esigenza di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l’obiettivo di assicurare un’equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.</p> <p>Il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, del dl 1/2012 a garanzia soprattutto dell’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini. La decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali – come si è detto – sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà”</p> <p>Nello stesso tempo, tuttavia, non può ritenersi che la voluntas legis sia osservata per il solo fatto che siano rispettati i criteri demografico e della distanza, i quali assolvono ad altre finalità (il primo, a quella di salvaguardare il rapporto abitanti/numero di farmacie voluto dal legislatore, il secondo, a quella di preservare un minimum di intangibilità della sfera di competenza della farmacia preesistente).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 10 Oct 2023 06:52:34 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Per-il-Comune-non-sussiste-un-vincolo-di-ubicare-una-nuova-farmacia-in-periferia/ 2023-10-10T06:52:34Z Destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-del-gettito-dellimposta-di-soggiorno/ <p>La tassazione dei flussi turistici (la cosiddetta tourist tax) è un tipo di imposizione piuttosto diffusa sia nei paesi europei1 sia in quelli extra europei. Nella declinazione nazionale, l<a href="https://www.lentepubblica.it/come-fare-per-pa/imposta-di-soggiorno-regime-dichiarativo-adempimenti/" target="_blank">’imposta di soggiorno&nbsp;</a>è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.</p> <p>Poiché l’imposta di soggiorno è uno dei pochi strumenti di autonomia impositiva rimasta alle amministrazioni comunali, un primo aspetto di interesse è legato all’eterogeneità della sua applicazione.</p> <p>L’imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma solo da Comuni capoluogo di Provincia, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d’arte e da quelli che hanno sede giuridica nelle isole minori o quelli nel cui territorio insistono isole minori.</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 10 Oct 2023 06:47:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Destinazione-del-gettito-dellimposta-di-soggiorno/ 2023-10-10T06:47:48Z Digital Decade Report 2023: il “nuovo DESI” che ci racconta i progressi dell’Europa digitale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digital-Decade-Report-2023-il-nuovo-DESI-che-ci-racconta-i-progressi-dellEuropa-digitale/ <p>Pubblicato il primo “<a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2023-report-state-digital-decade" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="exclude"><strong>Report on the state of the Digital Decade</strong></a><strong>“</strong>, il Rapporto della Commissione europea che da quest'anno sostituisce il &nbsp;<a href="https://www.forumpa.it/pa-digitale/desi-2022-litalia-migliora-anche-questanno-ma-resta-critico-il-nodo-competenze/" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">DESI</a>. Competenze e infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici sono i pilastri principali su cui si concentra il rapporto. Guardando in particolare all’Italia, come accaduto negli anni scorsi con il DESI si evidenzia una situazione in “chiaroscuro”, con notevoli progressi nel settore delle infrastrutture digitali, una situazione ancora critica per le competenze digitali di base e passi avanti (ma ancora da potenziare) nel campo dei servizi pubblici.</p> <p>Paesi UE devono quindi intensificare gli sforzi comuni per raggiungere gli obiettivi del&nbsp;<a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="exclude">Digital Decade Policy Programme&nbsp;(DDPP)</a>, il Programma di Politica del Decennio Digitale adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ed entrato in vigore il 9 gennaio scorso.&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su...</p> Wed, 04 Oct 2023 06:40:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digital-Decade-Report-2023-il-nuovo-DESI-che-ci-racconta-i-progressi-dellEuropa-digitale/ 2023-10-04T06:40:13Z Differenze tra impianto agrivoltaico e fotovoltaico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-impianto-agrivoltaico-e-fotovoltaico/ <p>L’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Wed, 04 Oct 2023 06:22:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenze-tra-impianto-agrivoltaico-e-fotovoltaico/ 2023-10-04T06:22:46Z Rapporto tra permesso di costruire e certificato di agibilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-permesso-di-costruire-e-certificato-di-agibilita/ <p>La richiesta di certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell'interessato. Sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico: va, dunque, negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e conseguentemente va anche ritenuto che la validità e l'efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del certificato di agibilità</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 04 Oct 2023 06:18:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporto-tra-permesso-di-costruire-e-certificato-di-agibilita/ 2023-10-04T06:18:04Z Attività di autofficina meccanica ed emissioni in atmosfera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-autofficina-meccanica-ed-emissioni-in-atmosfera/ <p>La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un’attività di un’autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I della Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all’articolo 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l’attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; e il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico. Quest’ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l’attività in esame), il secondo l’elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico. A poco meno di tre anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 183/2017, che aveva già ampiamente modificato la parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, è intervenuto il D. Lgs. n. 102/2020, che ha apportato ulteriori e importanti novità, ed in particolare, per quello che qui rileva, alla disciplina delle emissioni cosiddette “scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico”. Alla luce del revisionato testo normativo, l’attività di autofficina meccanica non necessita dell’autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale. Tale disposizione, infatti, rubricata con il titolo “Impianti ed attività in deroga”, al comma 1, stabilisce: «Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico».</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:33:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-di-autofficina-meccanica-ed-emissioni-in-atmosfera/ 2023-09-21T14:33:56Z Sulla compatibilità degli impianti agrivoltaici e l’attività agricola https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-compatibilita-degli-impianti-agrivoltaici-e-lattivita-agricola/ <p>Le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici (o agrifotovoltaici) impongono agli organi competenti di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso un’interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie possano ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del piano stesso. Più nello specifico, l’Amministrazione competente deve dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, dunque, assicurando, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi (1).</p> <p>Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per evidenziare che il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali…” ribadiscono il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e che nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.</p> <p>(1) Precedenti conformi: pubblicate lo stesso giorno della sentenza qui massimata, sulla distinzione tra impianti agrivoltaici e impianti fotovoltaici e sulla compatibilità dei primi con l’attività agricola: Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, nn. 8263, 8262 e 8261; inoltre, tra le tante, T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, 15 novembre 2022, n. 1799; T.a.r. per la Puglia, sez. II, 26 aprile 2022, n. 568. Sul rilievo pubblicistico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Cons. Stato, sez. IV, ord., 21 novembre 2022, n. 5480.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Wed, 27 Sep 2023 07:21:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sulla-compatibilita-degli-impianti-agrivoltaici-e-lattivita-agricola/ 2023-09-27T07:21:42Z Demolizione opere in zona vincolata indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto e non sanabilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demolizione-opere-in-zona-vincolata-indipendentemente-dal-titolo-abilitativo-richiesto-e-non-sanabilita/ <p>Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico. La realizzazione di volumetria aggiuntiva senza alcun titolo legittimante comporta la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera e. 1 (che configura espressamente come intervento di nuova costruzione anche l'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della sagoma esistente), 10 comma 1, lettera a) (che subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione) e 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 (che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi edilizi eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire). La creazione di volumetria abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico, anche laddove interrata, non consente la sanatoria, con ciò restando ininfluente l'eventuale coerenza dei lavori eseguiti con la disciplina (urbanistico-edilizia) di zona, né, in tale contesto, sarebbe stato possibile dettare prescrizioni per rendere le contestate opere compatibili con il paesaggio.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Wed, 27 Sep 2023 06:55:35 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demolizione-opere-in-zona-vincolata-indipendentemente-dal-titolo-abilitativo-richiesto-e-non-sanabilita/ 2023-09-27T06:55:35Z Abusiva occupazione demanio marittimo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusiva-occupazione-demanio-marittimo/ <p>Che in mancanza dell’ottemperanza all’ordine di sgombero e della riconsegna dell’area alla Regione, qualsiasi prosecuzione dell’occupazione dello spazio demaniale sia da considerarsi abusiva discende a contrario dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della previsione dell’art. 34 del reg. esec. Cod. nav., essendosi infatti affermato che ai sensi dell'art. 34 del regolamento di attuazione Cod.nav. il verbale con il quale alla scadenza di una concessione di beni del demanio marittimo si dà atto della riconsegna degli stessi e dell'avvenuto eventuale incameramento di opere eseguite dal concessionario, rappresenta un necessario presupposto per il rinnovo della concessione medesima in quanto unico atto in grado di accertare l'effettiva consistenza dei beni concessi ai fini anche della determinazione del canone dovuto; pertanto, in mancanza di tale verbale non è conforme a legge il decreto approvativo del rinnovo di una concessione di beni appartenenti al demanio marittimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 27 Sep 2023 06:51:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusiva-occupazione-demanio-marittimo/ 2023-09-27T06:51:51Z Verso la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Verso-la-nuova-classificazione-delle-attivita-economiche-ATECO-2025/ <p>La&nbsp;<a title="Istat" href="https://www.istat.it/it/archivio/262130" target="_blank">classificazione ATECO</a> è il risultato dell’applicazione di una metodologia rigorosa armonizzata a livello europeo e internazionale, pertanto tutte le modifiche alla classificazione ATECO devono essere coerenti con la classificazione Europea&nbsp;NACE&nbsp;e concordate con Eurostat.</p> <p>Le modifiche possono essere di revisione, aggiornamento o manutenzione, a seconda della fase del processo di modifica attivata o del livello di struttura interessato.</p> <p>Istat è attualmente impegnato nel&nbsp;processo di <strong>revisione della classificazione Ateco</strong>. La nuova classificazione&nbsp;Ateco 2025&nbsp;è adottata a partire dall’1&nbsp;gennaio 2025, in linea con quanto stabilito nel&nbsp;Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione&nbsp;che modifica il&nbsp;Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>La classificazione Ateco&nbsp;2025 deve risultare coerente con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1 nella struttura e nei contenuti; è compito della Commissione europea verificare la conformità tra le due classificazioni.</p> <p>Lo svolgimento del processo di valutazione e predisposizione della nuova versione della classificazione Ateco&nbsp;è supportato dal&nbsp;Comitato Ateco, istituito già nel 2020 dal Presidente dell’Istat e composto da esperti statistici, rappresentanti delle principali istituzioni, enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali, e da una rete di utenti della classificazione che a vario titolo sono entrati in contatto con il Comitato.</p> <p>Utenti singoli, ossia non rappresentati da associazioni di categoria o di settore, istituzioni, organizzazioni ed enti (rappresentanze settoriali e ordini professionali, ministeri, enti locali, altri enti, eccetera) possono presentare&nbsp;entro il 31 ottobre 2023&nbsp;istanze motivate per chiedere la modifica della classificazione attualmente vigente o la conferma di codici Ateco già esistenti esclusivamente,&nbsp;per&nbsp;consentire ai referenti di classificazione dell’Istat e al Comitato Ateco di svolgere le operazioni tecnico-metodologiche necessarie alla predisposizione della nuova classificazione Ateco 2025.</p> <p>Leggi tutto...</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 25 Sep 2023 06:06:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Verso-la-nuova-classificazione-delle-attivita-economiche-ATECO-2025/ 2023-09-25T06:06:24Z Realizzazione campeggio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-campeggio/ <p>La realizzazione di un campeggio&nbsp; – o, comunque,&nbsp; di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti – con plurimi manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi per il soggiorno di&nbsp; clientela è certamente un intervento di trasformazione urbanistica del territorio assoggettato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), t.u.e. La richiamata disposizione stabilisce infatti che costituiscono "interventi di nuova costruzione", assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), t.u.e., «quelli di&nbsp; trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle&nbsp; categorie definite alle lettere precedenti». Né può dubitarsi che, laddove ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, detti interventi siano altresì assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, necessaria per “lavori di qualsiasi genere” che incidano sull’assetto di territori vincolati.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:23:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-campeggio/ 2023-09-21T14:23:26Z Natura interventi precari https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-interventi-precari/ <p>La natura “precaria” dell’opera non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per realizzarla, né dalla sua facile rimovibilità, bensì dalla natura delle esigenze che l’opera stessa intende soddisfare. Ciò è chiaramente evincibile dal tenore testuale degli artt. 3, comma 1, lett. e.5, e 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, nei quali si fa esplicito riferimento alle «esigenze meramente temporanee» (art. 3) e alle «esigenze contingenti e temporanee» (art. 6). La natura temporanea e contingente delle esigenze non è di per sé sufficiente a sottrarre l’opera al regime “concessorio” se la stessa non sia comunque di facile amovibilità. Lo stabile e permanente collegamento al terreno esclude sempre la natura precaria dell’opera; lo si evince chiaramente dal fatto che anche le “unità abitative mobili”, per non essere considerate “nuove costruzioni”, devono comunque essere dotate di meccanismi di rotazione funzionanti e non devono essere collegate al terreno in maniera permanente (art. 3, lett. e.5, seconda parte). Il che si spiega con il fatto che le opere destinate a soddisfare esigenze non temporanee e quelle comunque stabilmente collegate al suolo condividono con gli “interventi di nuova costruzione” la loro attitudine alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in via permanente. Prova ne sia il fatto che le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, sono soggette ad attività edilizia libera a condizione che siano tempestivamente rimosse al cessare dell’esigenza: l’opera “precaria” non rimossa è una “nuova costruzione” e necessita, in quanto tale, di permesso di costruire.&nbsp;</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:18:48 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-interventi-precari/ 2023-09-21T14:18:48Z Rideterminazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rideterminazione-del-contributo-dovuto-per-il-rilascio-del-permesso-di-costruire/ <p>L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico; b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 14:13:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rideterminazione-del-contributo-dovuto-per-il-rilascio-del-permesso-di-costruire/ 2023-09-21T14:13:38Z Locali storici e vincolo di destinazione d'uso dei beni culturali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locali-storici-e-vincolo-di-destinazione-duso-dei-beni-culturali/ <p>Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza; ferma restando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 13:56:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Locali-storici-e-vincolo-di-destinazione-duso-dei-beni-culturali/ 2023-09-21T13:56:16Z Tende e gazebo, edilizia libera https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tende-e-gazebo-edilizia-libera/ <p>Hanno natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione. Oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende. Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 21 Sep 2023 13:37:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tende-e-gazebo-edilizia-libera/ 2023-09-21T13:37:53Z Operativi dal 19 settembre i procedimenti di assegnazione posteggi a seguito di bando comunale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Operativi-dal-19-settembre-i-procedimenti-di-assegnazione-posteggi-a-seguito-di-bando-comunale/ <p>L'assegnazione di un posteggio su area pubblica, in area di mercato o in area di fiera, è soggetta a <a class="blank" title="vai al regime di avvio [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/procedimenti/scia_domanda.html">domanda</a>&nbsp;al SUAP del comune competente per territorio, a seguito di emanazione di&nbsp;<strong>bando comunale.</strong></p> <p>Il bando fissa le regole di accesso alla procedura di assegnazione dei posteggi nel singolo comune e per il singolo mercato o fiera.</p> <p>Il&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Bando-per-assegnazione-posteggio-su-area-pubblica/?md=3803;14782;11352;553936&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedimento di assegnazione</a> è stato reso disponibile a seguito della standardizzazione del modulo di domanda,&nbsp;completata nel mese di settembre dalla Comunità di pratica SUAP-SUE, vivace gruppo di&nbsp;esperti comunali coordinati da&nbsp;<a href="https://compa.fvg.it/" target="_blank">ComPa Fvg</a>, con il supporto della&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/attivita-gruppo-tecnico-regionale/?__locale=it" target="_blank">Segreteria&nbsp;del Gruppo tecnico regionale</a> per la gestione del portale.</p> <p>Prima di&nbsp;presentare la domanda telematica di assegnazione gli interessati dovranno controllare, direttamente sul sito internet del comune d'interesse, l'avvenuta pubblicazione di un&nbsp;bando ed il possesso dei requisiti di accesso.</p> <p>In caso di dubbi prima di procedere con l'invio della domanda si rivolgeranno ai <strong>contatti comunali indicati nel bando stesso</strong>.</p> Wed, 20 Sep 2023 14:28:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Operativi-dal-19-settembre-i-procedimenti-di-assegnazione-posteggi-a-seguito-di-bando-comunale/ 2023-09-20T14:28:05Z Rinuncia ad un procedimento funzionalizzato ad un provvedimento ampliativo e riproposizione dell’istanza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinuncia-ad-un-procedimento-funzionalizzato-ad-un-provvedimento-ampliativo-e-riproposizione-dellistanza/ <p>La rinuncia ad un procedimento amministrativo intrapreso dall’interessato per il conseguimento di un provvedimento ampliativo, costituendo una sua facoltà, è possibile, anche nell’ottica di una futura riproposizione dell’istanza, purché non sussista alcun intento elusivo delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 445 del 2000.<br />Allorchè, infatti, la rinuncia ad un procedimento in corso sia propedeutica ad evitare l’applicazione del divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni previste per un periodo di 2 anni, la futura riproposizione dell’istanza è inammissibile, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, violativa, come tale, dei principi di collaborazione, legalmente tipizzati.<br />L’art. 75, comma 1 bis, d. P.R. n. 445 del 2000 è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva.<br />(La fattispecie in esame verte su un diniego del rinnovo del patentino, richiesto per la continuazione della vendita di generi di monopolio, motivato sulla base degli effetti decadenziali già maturati a causa di una dichiarazione mendace resa in una precedente istanza e successivamente oggetto di rinuncia).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Fonte</strong>:</p> Wed, 20 Sep 2023 14:19:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rinuncia-ad-un-procedimento-funzionalizzato-ad-un-provvedimento-ampliativo-e-riproposizione-dellistanza/ 2023-09-20T14:19:17Z Accesso a documenti della PA ritenuti inesistenti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accesso-a-documenti-della-PA-ritenuti-inesistenti/ <p>Una volta che la PA abbia attestato l'inesistenza del documento richiesto, spetta al richiedente dimostrare il contrario ed in assenza di tale prova l'accesso non può essere esercitato.</p> <p class="popolo">“<em>ove l’amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l’esercizio dell’accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come&nbsp;</em>inutiliter data” (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, n. 2142/2020).</p> <p class="popolo">Leggi l'intera sentenza su:</p> Wed, 20 Sep 2023 14:04:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accesso-a-documenti-della-PA-ritenuti-inesistenti/ 2023-09-20T14:04:03Z Sul concetto di destinazione agricola https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-concetto-di-destinazione-agricola/ <p>La destinazione di una zona a verde agricolo non deve necessariamente rispondere a finalità di tutela degli interessi dell’agricoltura, ma può essere imposta per soddisfare altre esigenze connesse con la disciplina urbanistica del territorio, quali la necessità di impedire un’ulteriore edificazione e mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale. In altri termini, la destinazione a zona agricola non impone in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, ma ha, in negativo, lo scopo di evitare insediamenti residenziali e produttivi. In un territorio considerato quale complesso di ecosistemi interagenti la zona agricola possiede pertanto una valenza conservativa dei vincoli naturalistici, costituendo il polmone dell’insediamento urbano e assumendo per tale via anche una funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano. L’area agricola, così individuata, finisce per svolgere una funzione essenziale anche per il paesaggio e per la salute dei cittadini, al tempo stesso ecologico-ambientale, sanitaria, protettiva, sociale e ricreativa, igienica, culturale e didattica, estetico-architettonica (1).</p> <p><br /><strong>Edilizia e urbanistica – Zonizzazione – Zone agricole – Destinazione agricola – Vocazione agricola – Presupposto - Esclusione.</strong></p> <p><br />In sede di pianificazione urbanistica la relativa destinazione non presuppone necessariamente la corrispondente “vocazione” dell’area, intesa nella sua accezione letterale. Ciò significa che la classificazione di un terreno in zona “E1” non presuppone che lo stesso sia concretamente utilizzata per colture tipiche o che possieda già tutte le caratteristiche previste dalla legge. L’individuazione dell’omogeneità di una zona in riferimento alla situazione morfologica, ambientale e d’uso di una parte del territorio rileva ai soli fini della dotazione degli standard, senza peraltro costituire vincolo alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione (2).<br />Il Consiglio di Stato chiarisce che tale lettura va data anche in relazione alla normativa sul divieto di incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su terreno agricolo, che resta ancora in vigore, seppure ne siano state ampliate le eccezioni (c.d. impianti agrovoltaici).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Fonte</strong>:</p> Wed, 20 Sep 2023 13:44:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sul-concetto-di-destinazione-agricola/ 2023-09-20T13:44:40Z La Pec sta per cambiare: ecco cosa sapere https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/ <p>Il sistema italiano di posta elettronica certificata (PEC), già conforme sostanzialmente agli standard comunitari, necessita di alcuni adeguamenti che lo faranno traghettare verso la PEC europea (detta anche REM). Vediamo come funziona, le caratteristiche e le evoluzioni in ambito Ue</p> <p>La&nbsp;<strong>posta elettronica</strong>&nbsp;(e-mail), sfruttando in maniera elementare il progresso raggiunto dall’evoluzione delle comunicazioni telematiche, è stata&nbsp;<strong>una rivoluzione nel sistema di trasmissione e ricezione di messaggi</strong>.</p> <p>Il mercato ha immediatamente approfittato della “scoperta” e ha progressivamente abusato del mezzo, soprattutto perché il sistema di comunicazione non solo non richiede la autenticazione dei mittenti, ma permette anche di&nbsp;<strong>camuffare l’indirizzo mail di partenza</strong>, per cui quando riceviamo una mail da&nbsp;<a href="mailto:pippo@mail.it">pippo@mail.it</a>, il vero mittente potrebbe essere&nbsp;<a href="mailto:pluto@mail.it">pluto@mail.it</a>, che ha modificato il suo nome<a id="_ftnref1" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#_ftn1" target="_blank">[1]</a>.</p> <p>La&nbsp;<strong><a href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/tutto-sulla-pec-posta-elettronica-certificata-cose-come-ottenerla-i-vantaggi/" target="_blank">Posta Elettronica Certificata&nbsp;</a></strong>(nota anche come PEC), ha tentato di risolvere questo problema, realizzando anche un sistema legale che certifica sia l’avvenuta spedizione che l’avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica. La PEC ha soppiantato progressivamente il sistema tradizionale delle raccomandate cartacee con avviso di ricevimento, però a molti è sfuggito che la PEC di per sé non certifica l’autore del messaggio inviato, ma solo l’avvenuto invio e l’avvenuto ricevimento tramite il provider che interviene come intermediario del servizio.</p> <p>Il sistema italiano di PEC, comunque conforme sostanzialmente agli standard europei, necessita di alcuni adeguamenti che lo faranno traghettare verso la&nbsp;<strong><a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/pec-europea-che-cose-e-come-funziona-tutti-i-requisiti/" target="_blank">PEC europea</a></strong>&nbsp;(detta anche REM<a id="_ftnref2" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#_ftn2" target="_blank">[2]</a>); il principale accorgimento sarà l’adeguamento all’EIDAS<a id="_ftnref3" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#_ftn3" target="_blank">[3]</a>&nbsp;con l’inserimento dell’accertamento della identità del mittente e del destinatario dei messaggi di posta.</p> <p>Un problema che incontriamo nell’uso quotidiano è la difficoltà di intercettare l’esatto indirizzo PEC del nostro destinatario. Vediamo quali sono gli strumenti a nostra disposizione.</p> <p>Indice degli argomenti</p> <ul> <li><a title="La PEC è il domicilio digitale delle imprese e dei professionisti: dove cercarlo" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#La_PEC_e_il_domicilio_digitale_delle_imprese_e_dei_professionisti_dove_cercarlo" target="_blank">La PEC è il domicilio digitale delle imprese e dei professionisti: dove cercarlo</a></li> <li><a title="Cosa succede se gli interessati non aggiornano i loro domicili digitali" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#Cosa_succede_se_gli_interessati_non_aggiornano_i_loro_domicili_digitali" target="_blank">Cosa succede se gli interessati non aggiornano i loro domicili digitali</a></li> <li><a title="Servono interventi per assicurare la conoscibilità delle PEC non recapitate" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#Servono_interventi_per_assicurare_la_conoscibilita_delle_PEC_non_recapitate" target="_blank">Servono interventi per assicurare la conoscibilità delle PEC non recapitate</a></li> <li><a title="Conclusioni" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#Conclusioni" target="_blank">Conclusioni</a></li> <li><a title="Note" href="https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/#Note" target="_blank">Note</a></li> </ul> <p><strong>Fonte</strong>:</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 20 Sep 2023 13:18:57 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-Pec-sta-per-cambiare-ecco-cosa-sapere/ 2023-09-20T13:18:57Z Demanio stradale ed uso pubblico: i poteri della PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-PA/ <p>La sez. Unica del TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 37, definisce la distinzione tra strada pubblica e privata, il diritto d’uso e la cognizione incidentale in materia di servitù pubblica del GA, aspetto rilevante per comprendere i poteri della PA sul patrimonio, sia pubblico che privato, specie quando quest’ultimo è gravato da un’“<em>utilità</em>” di passaggio collettivo (di persone per soddisfare un interesse generale), idonea a far perdere il dominio del privato sul bene proprio<a id="_ftnref1" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1">[1]</a>.</p> <p>Il privato, comunque, non può subire – in via unilaterale – dalla PA l’imposizione di una servitù pubblica, ovvero la realizzazione di un intervento (opera pubblica), senza un necessario, quanto doveroso, contraddittorio, a nulla rilevando da una parte, l’inserimento del bene (<em>rectius</em>&nbsp;strada) nell’elenco delle vie pubbliche, dall’altra, l’utilità pubblica a giustificazione dell’imposizione di un diritto reale (o intervento) senza una procedura espropriativa.</p> <p><strong>L’uso pubblico</strong></p> <p>In effetti, può succedere che il privato si veda imporre un limite alla disponibilità del bene, specie quando si tratta di una strada privata che ha perso il suo carattere alieno per assumere una funzione di uso pubblico (strada vicinale)<a id="_ftnref2" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2">[2]</a>, dove l’Amministrazione può realizzare marciapiedi o illuminazione pubblica<a id="_ftnref3" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3">[3]</a>, ovvero altri interventi (ad es. sottoservizi) strumentali a consentire la fruizione ad un numero indistinto di cittadini, privando al privato la sua disponibilità, donde la servitù d’uso pubblico: ossia la capacità di soddisfare le esigenze di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale.</p> <p>Tuttavia, questa facoltà di intervenire su beni privati (terreni, caso di specie) esige il rispetto della forma che nel diritto trova la fonte nelle norme (il procedimento espropriativo, ad esempio) e non in un mero comportamento: il titolo giuridico si acquista nei modi prescritti dalla legge (per contratto o dal giudice) e non da un atto unilaterale della PA.</p> <p>È noto, in prima osservazione, che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune di agire sul bene (iscrizione costituente presunzione&nbsp;<em>iuris tantum</em>, superabile con la prova contraria), ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù<a id="_ftnref4" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4">[4]</a>.</p> <p>Ne consegue che questo non sia sufficiente per l’esercizio del potere pubblico, essendo superabile tale iscrizione con la prova contraria della sua natura privata e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.</p> <p>Ciò posto, per l’attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all’uso pubblico concorra l’intervenuto acquisto, da parte dell’Ente locale, della proprietà del suolo relativo per effetto:</p> <ul> <li>di un contratto, in conseguenza di un procedimento d’esproprio;</li> <li>di usucapione;</li> <li>(fatto) nell’adibizione ad uso pubblico di un tratto viario che, per le sue caratteristiche, assuma una esplicita finalità di collegamento tra due luoghi (due intersezioni), essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone (nei termini&nbsp;<em>infra</em>);</li> <li>della&nbsp;<em>dicatio ad patriam</em>, ossia l’asservimento del bene da parte del proprietario all’uso pubblico di una comunità, di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale<a id="_ftnref5" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5">[5]</a>.</li> </ul> <p>Sotto questo ultimo profilo, la&nbsp;<em>dicatio ad patriam&nbsp;</em>è ravvisabile ogni qualvolta il comportamento del proprietario, pur se non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, ponga volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività&nbsp;<em>uti cives</em>&nbsp;– e non&nbsp;<em>uti singuli</em>, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato<a id="_ftnref6" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6">[6]</a>&nbsp;– indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto<a id="_ftnref7" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7">[7]</a>.</p> <p>La&nbsp;<em>dicatio ad patriam</em>, come modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, si perfeziona, quindi, già con l’inizio dell’uso pubblico quando sia verificato il comportamento del proprietario che denoti la volontà di mettere l’area di proprietà privata a disposizione della collettività indifferenziata, e questa sia utilizzata per il soddisfacimento di un interesse comune della collettività<a id="_ftnref8" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8">[8]</a>, consistendo, appunto, nella destinazione volontaria, definitiva e gratuita, della proprietà immobiliare al servizio della collettività, in assenza di riserve o reazioni<a id="_ftnref9" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9">[9]</a>.</p> <p>In parole più semplici, la proprietà pubblica o l’uso pubblico deve avvenire con modalità valide non potendo l’Amministrazione di&nbsp;<em>motu proprio</em>&nbsp;dichiarane la titolarità (<em>rectius</em>&nbsp;l’appartenenza) con la semplice iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima<a id="_ftnref10" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10">[10]</a>, né la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione (ad es. occupazione&nbsp;<em>sine titulo</em>), dall’espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall’intervento di atti di riconoscimento dell’Amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada<a id="_ftnref11" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11">[11]</a>.</p> <p>Invero, indispensabile, ai sensi dell’art. 824 c.c., che la strada risulti di proprietà di un Ente pubblico territoriale in base:</p> <ul> <li>ad un atto (contratto di acquisto, accordo bonario, decreto di esproprio);</li> <li>alternativamente di fatto, fra cui anche l’usucapione, idoneo a trasferire il dominio;</li> <li>ovvero che su di essa sia stata costituita a favore dell’Ente una servitù di uso pubblico e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita, all’uso pubblico.</li> </ul> <p>In breve, la strada privata viene qualifica strada vicinale pubblica, quando avuto riguardo alle sue condizioni effettive, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile<a id="_ftnref12" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12">[12]</a>.</p> <p>L’approdo porta a ritenere che affinché un’area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica, è necessario, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse e l’onere della prova in ordine alla limitazione del diritto dominicale,&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 2967 c.c., incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza<a id="_ftnref13" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13">[13]</a>.</p> <p>Ordunque, l’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo e la relativa prova non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma presuppone necessariamente un atto pubblico o privato<a id="_ftnref14" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14">[14]</a>.</p> <p>Di converso, la sdemanializzazione di un bene pubblico – ed a fortiori la sottrazione di un bene patrimoniale indisponibile alla sua originaria destinazione – oltre che frutto di una esplicita determinazione (nel senso di un provvedimento espresso) può essere il portato di comportamenti univoci tenuti dall’Amministrazione proprietaria che si appalesano in modo concludente, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico (aspetti da dimostrare con apparato probatorio da parte di colui che ne rivendica l’uso), non certo con lo spoglio abusivo<a id="_ftnref15" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15">[15]</a>.</p> <p><strong>Il fatto</strong></p> <p>Il ricorso avviene contro una deliberazione comunale di costituzione di servitù di uso pubblico su tratto di strada privata, atto mai comunicato al ricorrente: il ricorrente, infatti, risulta proprietario di un terreno che rientra in un percorso per l’accesso ad un parcheggio, adiacente alla sua proprietà.</p> <p>La difesa del Comune, evidenziava che, in una prima fase, in attesa dell’adozione di un accesso stradale pubblico, veniva costituito un vincolo di passaggio temporaneo di uso pubblico per dieci anni (atto registrato e trascritto) e, nella seconda fase, nell’imminenza della scadenza del contratto decennale, operava l’atto impugnato, per rendere permanente il passaggio: un vincolo reale sul terreno del privato.</p> <p>Secondo l’uomo comune, una modalità suggestiva di passaggio da un contratto con prestazioni sinallagmatiche ad atto unilaterale coercitivo del “<em>primo</em>” diritto reale: quasi una confisca, un’appropriazione amministrativa senza il concorso del titolare del diritto.</p> <p>Riportati gli elementi essenziali della questione, il ricorso intendeva evidenziare, quali vizi (si riportano i principali):</p> <ul> <li>la mancata comunicazione di avvio del procedimento per la costituzione della servitù di passaggio;</li> <li>il Comune avrebbe costituito la servitù – per “<em>dicatio ad patriam</em>” – sull’errato presupposto della disponibilità del bene da parte del privato di mettere il proprio bene a disposizione della collettività in via definitiva e in perpetuo;</li> <li>difetto istruttorio (anche sotto il profilo procedimentale dell’assenza di pareri e dell’attività di deposito dei documenti per la seduta consiliare), carenza probatoria e motivazionale sulla volontà di acconsentire la servitù anche da parte di altri frontisti (travisamento dei fatti);</li> <li>le manutenzioni effettuate della strada rientravano tra le obbligazioni del contratto decennale di temporaneo passaggio e non dunque un esercizio del potere sul bene.</li> </ul> <p><strong>Prime osservazioni di diritto</strong></p> <p>Il Tribunale inquadra le servitù rilevando che si costituiscono, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1032 c.c.:</p> <ul> <li>per contratto;</li> <li>o, in mancanza di accordo tra le parti, per sentenza del giudice ordinario (competente sul diritto di proprietà), indispensabile anche per accertare l’eventuale acquisto per usucapione<a id="_ftnref16" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16">[16]</a>;</li> <li>per atto amministrativo solo «<em>nei casi specialmente determinati dalla legge</em>» (parte finale del comma 1).</li> </ul> <p>Richiamato il fondamento civilistico della costituzione delle servitù si analizza la costituzione, ai sensi dell’art. 855 c.c., in tema di&nbsp;<em>dicatio ad patriam</em>, ribadendo che non siamo in presenza di una norma speciale che preveda una costituzione di servitù per atto amministrativo, anzi è richiesto l’accertamento del giudice civile, trattandosi di costituzione diritto reale per esercizio di fatto e per tempo immemore, assimilabile&nbsp;<em>lato sensu&nbsp;</em>all’usucapione.</p> <p>In ogni caso, là dove sia prevista da norma speciale la costituzione di servitù per atto amministrativo, essa presuppone sempre l’attivazione di una procedura ablatoria che implica il riconoscimento (obbligatorio e non facoltativo) in favore del privato di idonee garanzie procedimentali e partecipative (c.d. contradittorio del “<em>giusto procedimento</em>”), oltre che di un indennizzo, pena l’illegittimità del procedimento (in mancanza del consenso il peso reale risulta illegittimo)<a id="_ftnref17" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17">[17]</a>.</p> <p><strong>Merito</strong></p> <p>Dalle premesse, si acclara che la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere di costituire servitù di uso pubblico “<em>per atto amministrativo</em>” al di fuori di previsioni tipiche di legge e per il tramite di una procedura ablatoria, che esige delle puntuali e progressive fasi procedimentali a natura fisiologicamente partecipativa, la cui omissione comporta una sicura sanzione di illegittimità.</p> <p>La&nbsp;<em>dicatio ad patriam&nbsp;</em>non rientra tra siffatte previsioni, è invece pacifico che i Comuni, con mero effetto di invertire l’onere della prova circa l’esistenza o meno di una servitù di uso pubblico e senza alcuna valenza costitutiva, possono, al più, procedere all’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate di uso pubblico, che sempre può essere contrastata con una prova contraria.</p> <p>Il principio di diritto consolidato sul punto annota che «<em>l’inserimento di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù</em>»<a id="_ftnref18" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18">[18]</a>.</p> <p><strong>Giudizio civile e Giudizio amministrativo</strong></p> <p>Al di fuori della procedura ablatoria (c.d. esproprio), là dove un giudizio abbia ad oggetto in via principale l’esistenza o meno di una servitù, anche di uso pubblico la cognizione resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, incidendo direttamente sul diritto di proprietà.</p> <p>Nell’eventuale giudizio civile tramite il quale l’Amministrazione proponga un’azione di accertamento di costituzione di servitù per&nbsp;<em>dicatio ad patriam</em>, ovvero il privato decida di tutelare la proprietà per il tramite di una azione&nbsp;<em>negatoria servitutis</em>, l’iscrizione delle vie nell’elenco delle vie pubbliche o gravate di uso pubblico produrrà i suoi effetti di inversione dell’onere della prova.</p> <p>Di contro, il giudice amministrativo può “<em>incidentalmente</em>” conoscere dell’esistenza o meno di una servitù di uso pubblico nei soli limiti in cui tale accertamento sia finalizzato (anche in ipotesi valorizzando l’iscrizione della vie nell’apposito elenco) a giudicare della legittimità o meno di un atto amministrativo che con tale servitù potrebbe in tesi interferire: ad esempio, all’ordine di rimuovere ostacoli apposti su un passaggio gravato di passaggio pubblico<a id="_ftnref19" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19">[19]</a>, o, più in generale, alla contestazione di interventi edilizi in contrasto con l’esistenza di una prerogativa di passaggio pubblico<a id="_ftnref20" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn20" target="_blank" name="_ftnref20">[20]</a>.</p> <p><strong>Il pronunciamento</strong></p> <p>Alla luce delle coordinate esegetiche e del contenuto del provvedimento amministrativo, di riconoscimento della servitù con l’iscrizione nell’elenco delle vie gravate dall’uso pubblico (in termini più puntuali, di inesistenza del potere amministrativo di costituire servitù per&nbsp;<em>dicatio ad patriam</em>), il ricorso viene accolto con l’annullamento dell’atto e del suo presunto effetto unilaterale di tipo costitutivo (con condanna alle spese).</p> <p>A margine, viene chiarito che il passaggio decennale (temporaneo) è frutto di un accordo; accordo che non può tramutarsi nella volontà non espressa da parte del privato di proseguire in perpetuo, abdicando il proprio diritto di proprietà: l’uso pubblico del passaggio costituisce un adempimento dell’accordo e trova, quindi, fondamento (e limite) nel presupposto titolo contrattuale, con l’effetto che il passaggio esercitato in forza di siffatto titolo è l’esatto opposto di una mera tolleranza di fatto e&nbsp;<em>sine die&nbsp;</em>di un uso pubblico.</p> <p><strong>Osservazioni minime</strong></p> <p>Appare evidente che qualora l’Amministrazione non sia titolare del bene, nei termini sopra descritti, non possa realizzare nelle proprietà private interventi (lavori pubblici, negli esempi già citati) senza autorizzazione (consenso) dell’interessato proprietario, viceversa potrà dichiarare la pubblica utilità dell’intervento che comporta l’esproprio del bene o, in via alternativa, l’accordo bonario (la c.d. cessione) o l’acquisto.</p> <p>Allo stesso tempo, una volta accertata la servitù pubblica, l’Amministrazione può intervenire ed inibire il privato che ostacoli l’uso pubblico, nel senso che è legittimata ad agire mediante ordinanza di rimozione: potere comunale in materia di tutela del regolare funzionamento della viabilità quando una proprietà privata è gravata da una servitù ad uso pubblico, ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), formalmente in vigore, in quanto inclusa nell’allegato 1 al d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179<a id="_ftnref21" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn21" target="_blank" name="_ftnref21">[21]</a>.</p> <p>Si rammenta, per quanto interessa, che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni indicati dagli artt. 823 e 824 c.c., tra cui, dunque, anche le strade appartenenti ai Comuni e, in tale materia, non è possibile ipotizzare la modifica della titolarità del bene per effetto di comportamenti occupativi o di impossessamento da parte dei privati, stante il divieto di usucapione del demanio, di cui all’art. 823 c.c.<a id="_ftnref22" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn22" target="_blank" name="_ftnref22">[22]</a>.</p> <p>Si vede, allora, che una strada pubblica non può essere usucapibile, e neppure il privato può impossessarsi, anche attraverso l’apposizione di cancelli che ne impediscono l’utilizzo collettivo, risultando legittimo (anzi doveroso) l’esercizio del potere della PA ad agire per la tutela del bene pubblico, anche mediante autotutela esecutiva&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 823 c.c.: strumento che l’ordinamento appresta a garanzia di un’immediata esecuzione pubblica.</p> <p>Il potere di autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), che permanente e, dunque, legittimamente viene esercitato in presenza dell’apposizione di limiti o ostacoli da parte del privato: il potere esercitato attraverso l’ordinanza di messa in ripristino non è riducibile all’azione possessoria privatistica (<em>ex</em>&nbsp;artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma è correlato alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene pubblico in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto e quali ne siano le cause<a id="_ftnref23" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn23" target="_blank" name="_ftnref23">[23]</a>.</p> <p>Si può concludere, rilevando che se il privato non è titolare&nbsp;<em>manu militari</em>&nbsp;di limitare la proprietà demaniale pubblica o ipotizzare un’usucapione, pensando che l’oblio ne legittimi il titolo di provenienza, neppure l’Autorità pubblica ha il potere di dichiarare con un atto amministrativo la servitù pubblica su un bene privato, al di fuori del chiaro quadro normativo, come sopra esposto, e al di fuori di ogni fase partecipativa e del dovuto contraddittorio che inizia con la comunicazione di avvio del procedimento.</p> <p>A ulteriore chiarimento, quando la strada, anche se di proprietà privata (c.d. vicinale), è gravata di uso pubblico legittimamente imposto o acquisito, la PA può intervenire senza il consenso del privato per assicurarne l’uso, anche mediante opere di messa in sicurezza, avendo il privato perso la disponibilità completa (in modo similare ma non uguale al “<em>nudo proprietario</em>”): le servitù di uso pubblico consistono, per l’appunto, in un peso imposto su un bene privato non per l’utilità, e, quindi, a favore, di un determinato bene, ma nel pubblico interesse, ossia a favore della collettività<a id="_ftnref24" href="https://www.mauriziolucca.com/demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-pa/#_ftn24" target="_blank" name="_ftnref24">[24]</a>.</p> <p><strong>Fonte:</strong></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 20 Sep 2023 13:05:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demanio-stradale-ed-uso-pubblico-i-poteri-della-PA/ 2023-09-20T13:05:42Z Il portale regionale SUAP-SUE del Friuli Venezia Giulia compie 10 anni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-portale-regionale-SUAP-SUE-del-Friuli-Venezia-Giulia-compie-10-anni/ <p>Era il&nbsp;<strong>19 agosto di 10 anni fa</strong>, la&nbsp;trasformazione digitale&nbsp;degli sportelli comunali attività produttive sembrava un concetto astratto e lontano,&nbsp;totalmente delegato agli&nbsp;informatici.&nbsp;Si pensava bastasse esprimere loro una semplice richiesta, "<em>realizzateci un sito che possa ricevere e gestire domande di avvio di impianti ed attività produttive</em>".</p> <p>Solo in tempi molto più recenti si è diffusa la consapevolezza che la trasformazione digitale non è informatizzare una complessità analogica, ma far analizzare il processo cartaceo da un&nbsp;team multidisciplinare&nbsp;che sia in grado di renderlo più snello, identificare&nbsp;contenuti,&nbsp;informazioni ed allegati indispensabili e la procedura adatta, facilitare l'approccio dell'utente chiedendogli meno dati possibile, specie se già in possesso della Pubblica Amministrazione (principio del "<strong>once only</strong>") coinvolgendolo direttamente nell'esperienza.</p> <p>Eppure il portale regionale previsto per il SUAP dal&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0206-2011.pdf">D. P. Reg. 23 agosto 2011 n. 206</a>&nbsp;andava on line, tra mille ansie e preoccupazioni del team che ci aveva lavorato nei mesi precedenti.&nbsp;</p> <p>Lo sportello unico era anche un <strong>modo&nbsp;rivoluzionario&nbsp;di erogare i servizi della pubblica amministrazione</strong>,&nbsp;raccogliendo&nbsp;più domande rivolte a enti diversi in un unico&nbsp;carrello elettronico, oggi a noi così familiare per acquistare tanti prodotti in una sola transazione.</p> <p>Erano stati&nbsp;mesi di analisi tra esperti&nbsp;delle varie materie che fanno capo al SUAP - che sono tantissime, agricoltura, commercio, ambiente, edilizia, salute, pubblica sicurezza, intrattenimento, etc, - esperti della società in House INSIEL S.P.A., esperti&nbsp;del Servizio sistemi informativi della Regione.</p> <p>A settembre&nbsp;<strong>2013&nbsp;</strong>arrivava la prima delle&nbsp;<strong>115&nbsp;domande</strong> pervenute entro fine anno, nel 2014 erano&nbsp;pervenute 2.638 e&nbsp;nel <strong>2022</strong>, 9 anni dopo, <strong>43.225</strong>.</p> <p>A&nbsp;<strong>gennaio 2020</strong>&nbsp;una nuova metafora di accesso assecondava la richiesta di ordini e collegi professionali&nbsp;di poter presentare domande anche per l’edilizia residenziale di competenza del&nbsp;<strong>SUE</strong>, con&nbsp;la stessa modulistica e medesimi procedimenti.</p> <p>Nel frattempo il <strong>numero dei Comuni aderenti</strong>,&nbsp;nel 2013 poche unità, cresceva lentamente, ma costantemente, fino agli&nbsp;attuali 195 SUAP e 153 SUE su 215 comuni.</p> <p>Si realizzavano <strong>accordi con gli enti terzi</strong> per la gestione coordinata di alcune procedure inserite nel portale:</p> <ul> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/Accordo_definitivo.pdf">Accordo 2016&nbsp;</a>con direzione regionale Vigili del Fuoco per gestione dei procedimenti di&nbsp;prevenzione incendi</li> <li><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/DGR-815-2016-su-BUR-FVG-N.-22_160601.pdf">LLGG NIA 2016&nbsp;</a>per la gestione dei procedimenti di notifica alimentare&nbsp;svolti dalle aziende sanitarie</li> <li>3 Convenzioni nel 2017 con le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per interoperabilità tra portale SUAP e Registro imprese CCIAA (scambio dati in cooperazione applicativa)</li> <li><a href="http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA39/allegati/linee_guida_AUA.pdf">LLGG AUA del 2018&nbsp;</a>per gestione del procedimento di rilascio dell’AUA da parte della Regione</li> </ul> <p>Nel 2017 i <strong>procedimenti disponibili sul portale</strong> erano&nbsp;733,&nbsp;oggi sono oltre&nbsp;1.100, grazie a tanti altri accordi successivi, anche meno formali, raggiunti con le pubbliche amministrazioni competenti su una specifica materia.</p> <p>Il <strong>processo di&nbsp;comunicazione</strong>&nbsp;verso gli utenti si arricchiva con l’inserimento di&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/">new</a>,&nbsp;il servizio di newsletter, numerosi&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/">eventi di formazione</a>&nbsp;(271 ad oggi) e nel 2022&nbsp;andava in linea la versione in lingua inglese delle principali&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/lista.html">schede descrittive</a>,&nbsp;aggiornate almeno semestralmente.</p> <p>Il&nbsp;team imparava ad applicare le <strong>metodologie e tecniche di&nbsp;project management</strong>,&nbsp;ed ogni piccolo o grande miglioramento apportato al sistema era frutto di collaborazione, coprogettazione, coinvolgimento degli stakeholder. <strong>Henry Ford diceva</strong>:</p> <blockquote> <p>Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo</p> </blockquote> <p>Nell'agosto 2023 possiamo dunque augurare "<strong>buon compleanno</strong>" al portale SUAP-SUE seppure con le sue imperfezioni e&nbsp;margini di miglioramento, perchè preziosa testimonianza di un&nbsp;cambiamento culturale ed organizzativo già intrapreso, indispensabile&nbsp;per lo sviluppo&nbsp;dei nuovi portali finanziati&nbsp;dal P.N.R.R. con il&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/sub-investimento-223-digitalizzazione-delle-procedure-suap-sue">Sub investimento 2.2.3&nbsp;Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia</a>. <strong>E ringraziare tutti coloro che ci hanno creduto e si sono lasciati trasportare in questo cambiamento.</strong></p> Mon, 18 Sep 2023 11:07:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-portale-regionale-SUAP-SUE-del-Friuli-Venezia-Giulia-compie-10-anni/ 2023-09-18T11:07:16Z Manomissione di suolo pubblico, on line i procedimenti per SUAP e SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manomissione-di-suolo-pubblico-on-line-i-procedimenti-per-SUAP-e-SUE/ <p>La manomissione del suolo pubblico consiste in qualsiasi alterazione apportata alla sede stradale, alle infrastrutture od agli impianti posti al di sotto di essa, mediante&nbsp;gli scavi stradali, la rimozione dell'asfalto, della pavimentazione o dei cordonati, la sostituzione o rifacimento del piano stradale, l'interramento osostituzione di serbatoi, il passaggio sotto la sede stradale di cunicoli, condotte o simili, la riparazione o nuova posa in opera di condotte di acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, la&nbsp;costruzione pozzetti dispersori di terra, bocche di lupo, ecc.</p> <p>L'intervento di manomissione di suolo pubblico comunale è soggetto&nbsp;a domanda unica al SUAP o al SUE, lo prevedono l'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285" target="_blank">art. 25 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285</a>.</p> <p>Dal 17 agosto sono disponibili&nbsp;sul portale regionale SUAP e SUE <a title="Vai alla scheda descrittiva" href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manomissione-suolo-pubblico-comunale/?mdc=20202;20203;20204;550221&amp;ambito=SUAP" target="_blank">4 procedimenti</a>: Rilascio nuovo, Rilascio rinnovo, Rilascio sanatoria e Inizio lavori - configurati con 2 nuovi moduli 'A46W' e 'A47W', consultabili nella sezione "<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/approfondimenti/modulistica.html" target="_blank">Modulistica</a>".</p> Wed, 16 Aug 2023 13:19:53 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manomissione-di-suolo-pubblico-on-line-i-procedimenti-per-SUAP-e-SUE/ 2023-08-16T13:19:53Z Condono edilizio e certificato di agibilità https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Condono-edilizio-e-certificato-di-agibilita/ <p>Il fatto di aver ottenuto il provvedimento di sanatoria edilizia non può dar luogo ad un legittimo affidamento del privato circa il sicuro rilascio del certificato di agibilità, ben potendo, ad esempio, un edificio essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia ma carente delle condizioni di salubrità ed abitabilità. Ne deriva che il tempo trascorso fra il rilascio della sanatoria edilizia e la presentazione della richiesta di agibilità dell’immobile non è un elemento idoneo a derogare al principio di legalità e, dunque, l’eventuale affidamento riposto sulla concessione dell’agibilità è illegittimo e, come tale, non tutelabile.</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 14 Aug 2023 07:57:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Condono-edilizio-e-certificato-di-agibilita/ 2023-08-14T07:57:54Z Industrie insalubri https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Industrie-insalubri-00002/ <p>Le disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie (artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) attribuiscono al sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 09 Aug 2023 09:38:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Industrie-insalubri-00002/ 2023-08-09T09:38:03Z Sagre, feste e fiere tradizionali: contributi regionali, il nuovo regolamento https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-il-nuovo-regolamento/ <p>Pubblicato sul BUR il nuovo "<em>Regolamento attuativo&nbsp;dell’articolo 3 della <a class="blank" title="Vai alla L.R 7/2019" href="http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&amp;legge=7&amp;lista=0&amp;fx=lex" target="_blank">L.R. 3 maggio 2019, n. 7</a>&nbsp;"(Misure per la valorizzazione&nbsp;e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), per la concessione di contributi&nbsp;per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni&nbsp;senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste&nbsp;locali e fiere tradizionali</em>"</p> <p>Il nuovo Regolamento, nell'abrogare il precedente <a title="Vai alla New" href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-00002/" target="_blank">Decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2019, n. 0179/</a>,&nbsp;definisce&nbsp;la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della&nbsp;graduatoria, le modalità di determinazione dell’importo di contributo spettante, i limiti di accesso al&nbsp;finanziamento, l’ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione&nbsp;e dell’erogazione dei contributi.</p> <p>Destinatari del contributo sono:<br />a) Pro Loco, Fondazioni o Associazioni senza fine di lucro aventi sede nei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti;<br />b) Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.</p> <p>Il Regolamento è in vigore dal 10 agosto 2023.</p> Wed, 09 Aug 2023 07:47:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sagre-feste-e-fiere-tradizionali-contributi-regionali-il-nuovo-regolamento/ 2023-08-09T07:47:25Z Stop al dehors se non viene garantita la vivibilità per i condomini o la sicurezza della circolazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stop-al-dehors-se-non-viene-garantita-la-vivibilita-per-i-condomini-o-la-sicurezza-della-circolazione/ <p>Il Comune può negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale (<strong>TAR Lombardia, sentenza n.</strong><strong>&nbsp;1457/2023</strong>&nbsp;-&nbsp;<strong>testo in calce</strong>).</p> <p>I dehors sono strutture che normalmente vengono collocati su spazi pubblici e sono soggetti alla richiesta preventiva di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Sono strutture amovibili che i gestori di attività di ristorazione, bar ed eventi, utilizzano prevalentemente nei mesi estivi. Vengono installati anche in ambiti e zone di interesse storico culturale, per cui dovranno ottenere i nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni dai relativi enti pubblici.</p> <p>Mancando una esatta identificazione del manufatto, secondo una definizione “elastica” i dehors rientrano nell’ampio ventaglio di un manufatto amovibile consistente in un prefabbricato con struttura in telaio metallico, con pareti vetrate e coperture.</p> <p><strong>Dehors “liberi” per bar e ristoranti fino al 31 dicembre 2023</strong><br />Al fine di limitare i contagi fu introdotta con l’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137&nbsp;(convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 18 dicembre 2020, n. 176) una norma che permetteva la semplificazione in materia di permessi per l’installazione di strutture amovibili (dehors,&nbsp;elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni). La semplificazione autorizzativa, grazie al decreto Milleproroghe 2023, è stata prorogata fino al 30 dicembre 2023 a favore dei titolari di esercizi pubblici, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico: questi potranno disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, di strutture amovibili su vie, piazze, strade e altri spazi aperti. La proroga riguarda non solo determinate strutture amovibili ma anche altri elementi funzionali all’attività degli esercizi stessi, tra i quali: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, dehors.</p> <p><strong>Quando un dehors può considerarsi “invadente”?</strong><br />Il&nbsp;Tar Lombardia,&nbsp;con&nbsp;sentenza n.&nbsp;1457 del 12 giugno 2023, ha analizzato il caso in cui l’installazione di un dehors provocava la sottrazione del bene pubblico&nbsp;all’uso collettivo (nella fattispecie di una strada) in favore dell’uso privato, compromettendo l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini (nel caso di specie di alcuni abitanti in un condominio).</p> <p>Analizziamo brevemente il fatto. Il Comune di Cremia rilasciava ad una società l’autorizzazione per l’occupazione permanete del suolo pubblico per una superficie di mq 36,87 per la posa di tavoli e sedie al servizio dell’esercizio commerciale. In seguito, con distinta autorizzazione, veniva rilasciata autorizzazione per l’occupazione permanete in sanatoria del suolo pubblico per una superficie di mq 81 sempre per la posa di tavoli e sedie al servizio dell’esercizio commerciale.</p> <p>A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune rilasciava l’autorizzazione provvisoria per l’occupazione di suolo pubblico per un’ulteriore superficie di mq 13,50 antistante il Condominio costruito in aderenza e, quindi, in continuità̀ all’edificio dove è svolta l’attività̀ di ristorazione.</p> <p>Successivamente il Comune comunicava alla società che l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (mq 13,50) antistante il Condominio e rilasciata nel periodo emergenziale, cessava. In seguito alle segnalazioni ricevute dal Condominio era stato effettuato un sopralluogo dagli uffici comunali sicché era necessario presentare una nuova richiesta di occupazione del suolo pubblico garantendo un passaggio carraio del calibro minimo di mt. 2,90.</p> <p>La società formulava al Comune una nuova richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico per una superficie di mq 118 riguardante non solo il tratto antistante il fabbricato ove è svolta l’attività di ristorazione, ma anche di quello antistante il fabbricato del Condominio. Il Comune respingeva l’istanza e la società impugnava il diniego in quanto l’amministrazione non avrebbe condotto una concreta istruttoria in ordine alle ragioni che avevano giustificato il diniego mentre si sarebbe limita, a citare le lamentele del condominio.</p> <p><strong>Il bilanciamento degli interessi</strong><br />Secondo il Tar Lombardia: “la sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo (come una strada) in favore dell’uso privato, mediante il provvedimento di concessione del bene, deve essere giustificata dal perseguimento di un preminente interesse pubblico per l’ente e comunque non deve confliggere con altri interessi meritevoli di tutela”.</p> <p>Pertanto, il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, avendo natura discrezionale, deve perseguire “un preminente pubblico interesse e che non si risolve nella lesione di altri pubblici interessi, al di là della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e quello privato. Ne deriva che è legittimo negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale”.</p> <p>Secondo i Giudici è l’amministrazione che deve&nbsp;contemperare i diversi interessi pubblici e privati&nbsp;che emergano nel provvedimento di occupazione del suolo pubblico. Nel caso di specie si doveva dare “prevalenza all’interesse alla vivibilità delle residenze poste al piano terra del Condominio prospiciente la strada oggetto dell’istanza di occupazione, nonché́ a quello di non ostacolare il libero accesso dei mezzi di soccorso o l’accesso ai box condominiali, tenendo peraltro in debito conto l’ampia porzione di area pubblica già concessa in occupazione alla società”.</p> <p>Tale valutazione, inoltre, ha trovato un adeguato supporto negli atti istruttori e negli accertamenti compiuti tra cui: la planimetria dello stato dei luoghi; la riduzione dello spazio di manovra per accedere ai boxes del condominio; difficoltà di manovra e di inversione di marcia di un mezzo di soccorso.</p> <p><strong>La natura discrezionale</strong><br />La sentenza in commento conferma il consolidato orientamento, prodotto negli anni, secondo cui la decisione sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico ha natura ampiamente discrezionale, frutto del bilanciamento dei diversi interessi in gioco.</p> <p>Infatti, nello stabilire limiti e modalità di utilizzo dell’occupazione di suolo pubblico, l’Ente locale esercita il proprio potere discrezionale che non può, comunque, sfociare nell’arbitrio (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, sentenza del 21 novembre 2012, n. 1920). Inoltre, l’Amministrazione è chiamata ad esercitare in questa materia un’ampia ed estesa discrezionalità, posto che i suoi compiti non consistono e non si risolvono nella mera scelta delle aree da occupare, tenendo conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti (T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza 24 luglio 2019, n. 876).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 08 Aug 2023 08:28:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stop-al-dehors-se-non-viene-garantita-la-vivibilita-per-i-condomini-o-la-sicurezza-della-circolazione/ 2023-08-08T08:28:43Z Piano di classificazione acustica e sindacato giurisdizionale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-di-classificazione-acustica-e-sindacato-giurisdizionale/ <p>L'onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione lato sensu pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l'ambito del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale. Peraltro il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non impingere nel merito delle scelte discrezionali adottate dalla Amministrazione; tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere. Non si tratta, quindi, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche e correttamente applicate al caso di specie</p> <p>Leggi tutto...</p> Tue, 08 Aug 2023 07:54:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-di-classificazione-acustica-e-sindacato-giurisdizionale/ 2023-08-08T07:54:31Z Demanio: facoltà di godimento di beni in concessione, aree di pertinenza e proprietà privata https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demanio-facolta-di-godimento-di-beni-in-concessione-aree-di-pertinenza-e-proprieta-privata/ <p>La Corte di Cassazione, Sezione 5 con una ordinanza del 29 maggio 2023 n. 15066 ha affrontato il tema delle concessioni a privati su beni demaniali.</p> <p><em>La natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure di natura temporanea.</em></p> <p><em>In tema di diritto di superficie, non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica, e dell’inerente qualificazione demaniale, della titolarità del sedime, poiché solo ad alcuni appartiene la natura pertinenziale; ne consegue che, per gli altri, in forza di un implicito diritto di superficie, si deve riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata fino a tutta la durata della concessione.</em></p> <p>Fonte:&nbsp;</p> Tue, 08 Aug 2023 07:47:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Demanio-facolta-di-godimento-di-beni-in-concessione-aree-di-pertinenza-e-proprieta-privata/ 2023-08-08T07:47:40Z Sezioni primavera, on line il procedimento di autorizzazione annuale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sezioni-primavera-on-line-il-procedimento-di-autorizzazione-annuale/ <p>Le&nbsp;Sezioni primavera sono progetti educativi rivolti ai bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età, per lo più associati alla scuola dell'infanzia per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo.&nbsp;Le sezioni primavera&nbsp;sono state attivate in via sperimentale&nbsp;per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi&nbsp;con l’art. 1 c. 630 della&nbsp;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig="><strong>legge 27 dicembre 2006, n. 296</strong></a>.&nbsp;</p> <p>Tra il 2007 e il 2013 le sezioni primavera hanno funzionato come servizio educativo integrato associate a scuole dell’infanzia o asili nido finché nel 2013 l’<a href="https://www.miur.gov.it/documents/20182/51197/Conferenza+Unificata+il+1%C2%B0+agosto+2013%2C+rep.+atti+n.+83CU.+.pdf/c5de886c-31cc-4ad7-b0f2-4ec68e9c26b3?version=1.0&amp;t=1479811319975"><strong>Accordo quadro n. 83/CU</strong></a>&nbsp;le ha messe a sistema.<br />Con il&nbsp;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig="><strong>decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65</strong></a>, le sezioni primavera sono entrate nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.</p> <p>Le Sezioni primavera&nbsp;possono essere aggregate a:</p> <ul> <li>scuola dell’infanzia statale</li> <li>scuola dell’infanzia paritaria</li> <li>nido d’infanzia pubblico</li> <li>nido d’infanzia gestito da un soggetto privato in convenzione con il comune, nel cui territorio la struttura ha la propria sede</li> </ul> <p>L'avvio del servizio è soggetto a domanda.</p> <p>Il gestore della struttura presenta annualmente la richiesta di autorizzazione al funzionamento della Sezione, tramite lo Sportello unico.</p> <p>Il Comune rilascia l’autorizzazione esprimendo un parere vincolante sull’agibilità, la funzionalità e la sicurezza dei locali.</p> <p>Il&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Sezioni-primavera/?md=550231&amp;ambito=SUAP" target="_blank">procedimento di attivazione</a> è disponibile sul portale regionale SUAP dal 27 luglio con un&nbsp;modulo unificato regionale apposito:</p> <ul class="list-group"> <li><a class="list-group-item" title="B70W - Istanza Sezioni primavera - web" href="https://frontofficefvg.sigepro.it/AreaRiservata/modulifvg/FVGSOL/SS/compila/null/B70W" target="_blank">B70W - Istanza Sezioni primavera - web</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> Mon, 07 Aug 2023 07:11:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sezioni-primavera-on-line-il-procedimento-di-autorizzazione-annuale/ 2023-08-07T07:11:56Z La verifica di AGCM sul settore taxi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-verifica-di-AGCM-sul-settore-taxi/ <div id="corpocom" class="div-corpo-news-primo-piano"> <p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’attività di verifica nel settore dei taxi sulla base delle criticità che si riscontrano a Roma, a Milano e a Napoli e che creano pesanti disservizi per l’utenza: si pensi, ad esempio, ai tempi di attesa, all’uso del tassametro, all’accettazione dei pagamenti elettronici e alla corretta funzionalità dei Pos.</p> <p>Il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha rivolto, per conto dell’Autorità, numerose richieste di informazioni alle principali società di radiotaxi attive proprio in questi Comuni.</p> <p>L’Autorità, inoltre, ha formulato direttamente richieste di informazioni ai Comuni di Roma, Milano e Napoli e alle principali piattaforme per la prenotazione dei taxi.</p> <p>Dal punto di vista della concorrenza, l’obiettivo è quello di far luce sul sistema delle licenze “a numero chiuso” che, in questo settore, ostacola il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e il prodursi dei conseguenti benefici in termini di soddisfazione della domanda e di qualità del servizio.</p> <p>Al riguardo sono state chieste informazioni sul numero di vetture in servizio per turno, sul numero di corse effettuate per vettura, sulle assenze, sul tempo di attesa, sulle richieste inevase, e anche sui dati inviati alle amministrazioni comunali o da queste richiesti per adempiere gli obblighi di verifica della qualità del servizio reso. Dal punto di vista della tutela del consumatore, la finalità è invece quella di approfondire il ruolo delle cooperative e delle società di radiotaxi nel garantire corrette modalità di erogazione del servizio. Sono state quindi richieste informazioni finalizzate ad accertare come, in concreto, le cooperative verifichino la diligente prestazione del servizio agli utenti da parte dei tassisti aderenti, quali le indicazioni previste nei rispettivi statuti con riferimento all’uso del tassametro, alla corretta funzionalità dei Pos e all’accettazione dei pagamenti elettronici, al rispetto dei turni, all’attività di monitoraggio e agli interventi di verifica svolti dalle cooperative stesse.</p> <p>In base alle informazioni raccolte, l’Autorità valuterà eventuali iniziative a tutela del mercato e dei consumatori.</p> <p><em>Roma, 1° agosto 2023</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> <p><em>&nbsp;</em></p> </div> Tue, 01 Aug 2023 12:22:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/La-verifica-di-AGCM-sul-settore-taxi/ 2023-08-01T12:22:19Z Fuochi d'artificio e falò tradizionali, l'autorizzazione per antincendio boschivo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Fuochi-dartificio-e-falo-tradizionali-lautorizzazione-per-antincendio-boschivo/ <p>A partire dal 1 agosto 2023 le domande di autorizzazione AIB (antincendio boschivo) saranno attivate dal richiedente <strong>solamente nel caso in cui lo spettacolo di fuochi o il falò ricada in zona sottoposta a rischio di incendi boschivi</strong>, selezionando due nuovi procedimenti:</p> <ul> <li>Fuochi d’artificio - rilascio autorizzazione antincendio boschivo</li> <li>Falò tradizionali (es: falò epifanici, pignarul, fuochi di San Giovanni, scout) - rilascio autorizzazione antincendio boschivo.</li> </ul> <div class="testi_Interni">L'eventuale domanda di autorizzazione ex art. 19 della&nbsp;<a class="blank" title="vai al testo completo [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&amp;legge=17&amp;lista=0&amp;fx=lex">L.R. 7 novembre 2019, n. 17</a><em>&nbsp;</em>è trasmessa dal SUAP agli <a class="blank" title="vai alla pagina dedicata [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/corpo-forestale/allegati/OrariAlPubblicoStazioniForestali_III.pdf">Ispettorali forestali</a>&nbsp;del Corpo Forestale Regionale competenti per territorio.</div> <div class="testi_Interni">&nbsp;</div> <div class="testi_Interni">Chi organizza manifestazioni tradizionali con fuochi e/o falò:</div> <div class="testi_Interni"> <ul> <li>può consultare la&nbsp;&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA36/allegati/Carta_della_pericolositx_old_2020.jpg">Cartografia delle zone di pericolosità</a></li> <li>può prendere contatti direttamente con la <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/corpo-forestale/allegati/OrariAlPubblicoStazioniForestali_III.pdf">Stazione Forestale di competenza territoriale</a>.</li> </ul> </div> <p><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Fuochi-e-falo-tradizionali/?md=3803;14783;14682;65522&amp;ambito=SUAP">Rimane sempre necessario il rilascio di autorizzazione art 57 TULPS di competenza comunale.</a></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 01 Aug 2023 07:11:10 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Fuochi-dartificio-e-falo-tradizionali-lautorizzazione-per-antincendio-boschivo/ 2023-08-01T07:11:10Z Annullamento del nulla osta paesaggistico comunale da parte della Soprintendenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-del-nulla-osta-paesaggistico-comunale-da-parte-della-Soprintendenza/ <p>L'eventuale annullamento del nulla osta paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità ivi compreso l'eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta). L'unico limite che la Soprintendenza competente incontra in tema di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 01 Aug 2023 06:49:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-del-nulla-osta-paesaggistico-comunale-da-parte-della-Soprintendenza/ 2023-08-01T06:49:05Z Natura della V.I.A. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-della-V.I.A.-00001/ <p>La VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati. L’ampia latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata dall’amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio, è giustificata alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti. In materia ambientale l’ampia ammissibilità di clausole prescrittive trova fondamento nell’ampia discrezionalità dei provvedimenti in tema di VIA.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Tue, 01 Aug 2023 06:45:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-della-V.I.A.-00001/ 2023-08-01T06:45:32Z NCC: la disciplina del servizio rende più stringenti i vincoli territoriali e aumenta i controlli https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/NCC-la-disciplina-del-servizio-rende-piu-stringenti-i-vincoli-territoriali-e-aumenta-i-controlli/ <p>Le Sezioni Unite Civili – decidendo una questione di massima di particolare importanza in relazione ad una controversia riguardante una sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 85, comma 4, del C.d.S. – hanno affermato i seguenti principî.</p> <p>La normativa introdotta dall’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207" target="_blank">art. 29, comma 1-<em>quater</em>, del d.l. n. 207 del 2008</a> (comma aggiunto dalla legge di conversione del n. 14 del 2019) ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) prevista dalla l. n. 21 del 1992 rendendo più stringenti i vincoli territoriali e aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione. In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l’obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; l’obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l’obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l’obbligo di sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa; l’obbligo (già previsto dalla legge n. 21 del 1992) di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto.</p> <p>Con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 3 dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244" target="_blank">art. 9 del d.l. n. 244 del 2016</a>, il legislatore ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1-<em>quater</em>&nbsp;d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), posticipandola al 31 dicembre 2016 (e, in seguito, al 31 dicembre 2017).</p> <p>Le fattispecie introdotte con il menzionato art. 29, comma 1-<em>quater</em>&nbsp;non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11-com4#:~:text=Ai%20veicoli%20adibiti%20a%20servizio,e%20gli%20altri%20servizi%20pubblici." target="_blank">artt. 3 e 11 della l. n. 21 del 1992</a> , le quali vengono pertanto soltanto integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti alla data del 17 maggio 2016 e, cioè, al momento della commissione della violazione contestata.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="meta">Fonte:</p> Tue, 01 Aug 2023 06:09:33 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/NCC-la-disciplina-del-servizio-rende-piu-stringenti-i-vincoli-territoriali-e-aumenta-i-controlli/ 2023-08-01T06:09:33Z Nozione di informazione ambientale accessibile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-informazione-ambientale-accessibile/ <p><em>La nozione di informazione ambientale accessibile, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, n. 3) del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195" target="_blank">d.lgs. n. 195 del 2005</a>, riguarda non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento; non possono pertanto essere esclusi dall’accesso ambientale atti e documenti espressione di un’attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, involge l’ambiente e la sua tutela (1).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. II, n. 379 del 2022;</p> <p>Difformi: non risultano precedenti difformi.</p> <p>La questione all’esame del Consiglio di Stato riguarda l’appello avverso una sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto, dall’associazione Greenpeace, contro il diniego opposto dal Politecnico di Torino avverso la richiesta di accesso agli atti concernenti accordi di collaborazione stipulati tra il Politecnico stesso e l’Eni.</p> <p>L’appello era stato proposto dall’Eni, sul presupposto che il giudice di primo grado avesse dilatato eccessivamente il concetto di “informazione ambientale accessibile” ricomprendendovi atti e documenti aventi tutt’altro scopo e finalità, e cioè una attività di partenariato accademico che aveva lo scopo di avvicinare il sistema delle conoscenze al tessuto produttivo.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, condividendo invece l’interpretazione del giudice di primo grado, ed affermando, in particolare, come non possa escludersi “che accordi o convenzioni tra un soggetto operante in ambito accademico e un’impresa notoriamente leader nel settore energetico rivestano interesse al fine di rendere pubblici e trasparenti gli indirizzi volti a produrre conseguenze in termini di scelte e politiche ambientali, che non si vede perché dovrebbero rivestire carattere di riservatezza”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 01 Aug 2023 06:00:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-informazione-ambientale-accessibile/ 2023-08-01T06:00:27Z “Spiagge sicure” 2023, 30mila euro a 60 comuni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spiagge-sicure-2023-30mila-euro-a-60-comuni/ <p>Il Ministero dell’Interno ha confermato anche per l’anno 2023 il&nbsp;<strong>finanziamento, a valere sul Fondo sicurezza urbana,</strong>&nbsp;destinato a quegli enti – individuati per numero di presenze nelle strutture ricettive e indicati nell’allegato 1 della circolare del 21 luglio 2023, consultabile online – che non hanno percepito precedentemente finanziamenti a questo scopo, non sono capoluoghi di provincia e non superano i 50mila abitanti.</p> <p>La<strong>&nbsp;domanda di accesso&nbsp;</strong>al contributo deve essere presentata alla prefettura della provincia del comune proponente,&nbsp; accompagnata da una scheda di progetto, redatte secondo i modelli allegati alla circolare. Le risorse vengono assegnate dopo la stipula di un protocollo con il prefetto, previa approvazione della domanda e del progetto da parte della stessa prefettura.</p> <p>Tra le&nbsp;<strong>finalità</strong>&nbsp;per le quali può essere assegnato il contributo ci sono l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale della stessa Polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative per diffondere tra i consumatori la consapevolezza dei danni che derivano dall’acquisto di prodotti contraffatti, a conferma del supporto che attraverso il finanziamento il Viminale vuole garantire.ai comuni.</p> <p>Fonte:</p> Wed, 26 Jul 2023 06:49:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Spiagge-sicure-2023-30mila-euro-a-60-comuni/ 2023-07-26T06:49:23Z SEND, il Servizio Notifiche Digitali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SEND-il-Servizio-Notifiche-Digitali/ <p>Il 17 luglio 2023 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato l’avvio di SEND - Servizio Notifiche Digitali.</p> <p>Send è il nome dato alla Piattaforma delle notifiche digitali prevista dall’<a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&amp;atto.codiceRedazionale=20G00096&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=39bd86b0-71cc-45bc-80b6-47cf84341e42&amp;tabID=0.07792815957002364&amp;title=lbl.dettaglioAtto" target="_blank">art. 26 del decreto-legge 76/2020</a>.<br />La piattaforma - gestita da Pago PA S.p.A - permette di ricevere le notifiche, scaricare i documenti notificati e pagare eventuali spese direttamente online su SEND o nell'app IO.</p> <p>SEND affiancherà all’ordinario processo analogico un nuovo processo digitale che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti sollevando gli enti da tutti gli adempimenti legati al processo di notificazione.</p> <p>Con la progressiva adozione della nuova piattaforma sul territorio nazionale,<strong> i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire interamente in digitale le notifiche inviate da Comuni ed enti centrali tramite SEND</strong>.&nbsp;</p> <p>Basterà essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo PEC - presente nei registri pubblici come INAD oppure attivare il servizio su App IO. In assenza di recapiti digitali, SEND si occuperà dell’invio della notifica tramite raccomandata cartacea.</p> <p>La Piattaforma notifiche digitali è un altro importante tassello della trasformazione digitale del sistema Paese e della semplificazione dell’attività amministrativa e dei rapporti con i cittadini e le imprese. Si tratta di uno strumento utilissimo che, nei prossimi mesi, dovrà essere integrato con i sistemi e le soluzioni già utilizzati dalle amministrazioni.</p> <p>SEND è oggetto di uno specifico programma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura 1.4.5 all’interno della componente M1.C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA), per il quale un primo Avviso pubblicato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha stanziato 200 milioni di euro a supporto delle amministrazioni comunali che intendono adottare questa soluzione. <strong>L’obiettivo dettato dal PNRR per il 2023 è portare a bordo di SEND 800 amministrazioni, tra Comuni ed enti centrali, entro fine anno</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vai alla nota del&nbsp;<a href="https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-send-il-servizio-notifiche-digitali-che-semplifica-le-comunicazioni-a-valo/" target="_blank">Dipartimento per la trasformazione digitale</a></p> <p><a href="https://notifichedigitali.pagopa.it/" target="_blank">Vai alla piattaforma SEND</a></p> Wed, 19 Jul 2023 06:03:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SEND-il-Servizio-Notifiche-Digitali/ 2023-07-19T06:03:52Z Vincolo di destinazione d’uso del bene culturale su attività di ristorazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-di-destinazione-duso-del-bene-culturale-su-attivita-di-ristorazione/ <p><em>Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza; ferma restando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità (1).</em></p> <p>(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2023;</p> <p>Difformi: Cons. Stato, sez. V, n. 1933 del 2019.</p> <p>La questione all’esame del Consiglio di Stato riguarda l’apposizione di un <strong>vincolo di natura storico culturale (non sull’edificio, già vincolato, ma) sull’attività di ristorazione in quanto tale</strong>, per come esercitata da decenni in quel particolare, storico, ristorante di Roma.</p> <p>La società che nelle more aveva acquistato la proprietà dell’immobile aveva, tenuto conto del mancato spontaneo rilascio - alla scadenza del rapporto contrattuale - dell’unità immobiliare detenuta dal gestore, intimato alla conduttrice lo sfratto per finita locazione.</p> <p>Successivamente alla sentenza del Tribunale di Roma (che aveva respinto il ricorso della conduttrice, cioè di colui che gestiva l’attività di ristorazione, condannando la conduttrice al rilascio dell’unità immobiliare detenuta) il Ministero aveva apposto il vincolo, riconoscendo l’interesse culturale “nella continuità ininterrotta dell’unione tra locale ristorante, arredi ed opere artistiche, tradizione enogastronomica e sociabilità che, dai primi anni cinquanta ad oggi, hanno reso il ristorante uno spazio fisico e simbolico di accoglienza e di incontro di “mondi” e individui dalla provenienza geografica e sociale estremamente diversificata; un teatro di frequentazioni e di eventi pubblici e privati significativi da parte di personaggi illustri italiani e stranieri e di gente comune”.</p> <p>Secondo quanto ritenuto dall’Amministrazione statale, la frequentazione del locale da parte di soggetti e gruppi sociali tra i più diversificati, ha dato vita ad un insieme estremamente ricco e composito di storie e di memorie – tramandate dalle narrazioni e dai gesti di camerieri, cuochi e gestori – la cui preservazione consente uno sguardo inedito sul costume e sulla vita della città di Roma, a partire dal dopoguerra, passando per gli anni della “Dolce Vita” fino ai recenti sviluppi del turismo internazionale e di massa, nonché su aspetti peculiari della costruzione dell’immaginario dell’italianità all’estero, in particolare negli Stati Uniti e in America Latina.</p> <p>La società proprietaria dell’immobile aveva impugnato il decreto di apposizione del vincolo dinanzi al T.a.r. per il Lazio, e quest’ultimo aveva accolto il ricorso; sull’appello, proposto dall’Amministrazione e dalla controinteressata, il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione se sia ammissibile l’imposizione di un vincolo di destinazione d’uso del bene culturale, e se sia ammissibile a garanzia non solo della sua conservazione, ma pure della continua ricreazione, condivisione e trasmissione della manifestazione culturale immateriale di cui la cosa costituisce testimonianza.</p> <p>L’Adunanza plenaria, con sentenza n. 5 del 2023 (News n. 30 del 7 marzo 2023), ha risposto affermativamente al quesito; e, sulla base dei principi affermati dall’Adunanza plenaria, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo che, nel caso di specie, la p.a. avesse imposto il vincolo all’esito di un’adeguata istruttoria e rispettando il principio di proporzionalità.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jul 2023 07:12:00 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Vincolo-di-destinazione-duso-del-bene-culturale-su-attivita-di-ristorazione/ 2023-07-18T07:12:00Z Piano di zonizzazione acustica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-di-zonizzazione-acustica/ <p>Non vi sono cointrointeressati nel ricorso avverso un piano di zonizzazione acustica, trattandosi di un atto di rilievo regolamentare o comunque aventi natura generale e come tale inidoneo a ledere in via diretta interessi di soggetti contrapposti. Un atto di pianificazione acustica che introduce una classificazione per zone, senza riconoscere un'immediata posizione differenziata di vantaggio in capo ad alcuno: non interferisce con detta impostazione il fatto che l'azione di annullamento sia circoscritta ad una ben definita porzione di territorio comunale, coincidente con una frazione, posto che anche in questo caso non sono immediatamente individuabili i soggetti potenzialmente incisi dall'accoglimento del gravame, tenuto conto degli abitanti realmente insediati e dell'esatta collocazione dei fabbricati di loro proprietà (o nella loro disponibilità) rispetto all'insediamento industriale.</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jul 2023 07:05:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-di-zonizzazione-acustica/ 2023-07-18T07:05:02Z Determinazione del contributo di costruzione e poteri della PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA/ <p>Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 d.P.R. n. 380/2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire; la loro impugnazione può avvenire nel termine di decadenza di dieci anni innanzi al giudice amministrativo che è munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jul 2023 07:03:06 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Determinazione-del-contributo-di-costruzione-e-poteri-della-PA/ 2023-07-18T07:03:06Z “Noi Italia”, gli indicatori che raccontano la realtà del Paese https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Noi-Italia-gli-indicatori-che-raccontano-la-realta-del-Paese/ <p>Com’è cambiata la popolazione italiana negli ultimi anni? Quali sono i consumi culturali delle famiglie? Per quali motivi viaggiano i residenti? A queste e altre domande risponde la nuova edizione di <a href="https://www.istat.it/it/archivio/286033">Noi Italia</a>, la pubblicazione web che dal 2008 l’Istat diffonde a cadenza annuale, ora <a href="https://noi-italia.istat.it/home.php">disponibile online</a>.<br /> Sono oltre 100 gli indicatori statistici che raccontano l’Italia a 360 gradi, fornendo un quadro d’insieme dei diversi aspetti che la caratterizzano: dai fattori ambientali a quelli demografici, dalle dinamiche economiche a quelle sociali. La varietà informativa dei dati messi a disposizione consente di cogliere analogie e differenze tra le regioni italiane e aiuta a comprendere come si colloca il nostro Paese nel contesto europeo.<br /> La pubblicazione, tutta da navigare, si articola in&nbsp;sei aree tematiche: “Popolazione e società”, “Istruzione e lavoro”, “Salute e welfare”, “Industria e servizi”, “Ambiente e agricoltura”, “Economia e finanza pubblica”. Inoltre, si compone di 19 settori corredati da grafici, glossario, riferimenti a pubblicazioni e link utili, con la possibilità di esportare l’intera base di dati, trasferendoli sul proprio computer o dispositivo mobile.<br /> Grazie ad una <a href="https://public.tableau.com/app/profile/istat.istituto.nazionale.di.statistica/viz/NoiItalia_2023/NoiItalia2023?publish=yes">dashboard interattiva</a>&nbsp; è poi possibile visualizzare, condividere e&nbsp;fare il download di dati e grafici per ciascun settore e contesto territoriale (Italia, Regioni, Europa) e di personalizzare le informazioni disponibili in base ai propri interessi di ricerca.</p> <p>Fonte:</p> Tue, 18 Jul 2023 06:14:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Noi-Italia-gli-indicatori-che-raccontano-la-realta-del-Paese/ 2023-07-18T06:14:03Z INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, dal 6 luglio scorso consultabile per tutti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/INAD-lIndice-Nazionale-dei-Domicili-Digitali-dal-6-luglio-scorso-consultabile-per-tutti/ <div class="Prose string-long Abstract"> <p>Chi si è registrato con il proprio indirizzo PEC sul sito riceverà le comunicazioni della PA aventi valore legale direttamente nella sua casella di posta elettronica certificata. Chi non lo ha fatto&nbsp;continuerà a ricevere le raccomandate in forma cartacea.</p> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p>L’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD),&nbsp;<a href="http://www.domiciliodigitale.gov.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.domiciliodigitale.gov.it</a>, entra nel vivo: a partire da oggi, infatti, tutti potranno consultarlo attraverso l’area pubblica del sito e le PA che devono inviare comunicazioni aventi valore legale al cittadino utilizzeranno l’indirizzo di posta elettronica certificato registrato sull’indice.</p> <p>L’iscrizione è facoltativa e chi non ha indicato la propria PEC continuerà, invece, a ricevere le comunicazioni in forma cartacea.</p> <p>Eleggere il proprio domicilio digitale è semplice. Innanzitutto, occorre che il cittadino sia già in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Basterà poi collegarsi al sito&nbsp;<a href="http://www.domiciliodigitale.gov.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.domiciliodigitale.gov.it</a>, autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e seguire la procedura guidata che, in pochi minuti, permetterà di registrare l’indirizzo.</p> <p>Possono eleggere il proprio domicilio digitale su INAD:</p> <p>– le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;</p> <p>– i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;</p> <p>– gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.</p> <p>Grazie a INAD,&nbsp; le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, come i rimborsi fiscali, le detrazioni d’imposta, gli accertamenti, i verbali di sanzioni amministrative e così via, vengono inviate in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino.</p> <p>Ciò comporta significativi risparmi derivanti dalla riduzione dell’uso della carta e dall’eliminazione dei costi di spedizione. Inoltre,&nbsp;grazie all’accesso immediato alla documentazione, il cittadino non ha bisogno di recuperare fisicamente i documenti quando non è presente a casa.</p> <p>I vantaggi riguardano anche la Pubblica Amministrazione, che beneficia adesso di un sistema di comunicazione centralizzato, più efficiente, automatizzato e sicuro. Oltre alla consultazione puntuale degli indirizzi, infatti, le PA possono integrare INAD nei loro sistemi informatici, utilizzando le API che sono disponibili online</p> <p>Attualmente INAD conta circa 2,5 milioni di domicili digitali attivi. Gli indirizzi dei professionisti iscritti a INI-PEC, infatti, sono stati importati automaticamente anche su INAD; a questi si sommano&nbsp;quelli dei cittadini che dal 6 giugno hanno iniziato a registrarsi spontaneamente.</p> <p>Fonte:</p> </div> Tue, 11 Jul 2023 13:13:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/INAD-lIndice-Nazionale-dei-Domicili-Digitali-dal-6-luglio-scorso-consultabile-per-tutti/ 2023-07-11T13:13:40Z Identità digitale, il nuovo ‘portafoglio’ europeo per cittadini e imprese https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Identita-digitale-il-nuovo-portafoglio-europeo-per-cittadini-e-imprese/ <p>Il 29 giugno 2023 è stato raggiunto un accordo politico provvisorio fra il Consiglio e il Parlamento europeo sugli elementi fondamentali del<strong>&nbsp;nuovo framework per l’identità digitale</strong>&nbsp;(eID).</p> <p>L’obiettivo è di garantire l’accesso dei cittadini e delle imprese a un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura mediante un&nbsp;<strong>portafoglio digitale personale</strong>&nbsp;(<em>personal digital wallet</em>) su telefono cellulare. In questo modo, verrebbe creato un mezzo armonizzato di identità digitale europea, basato sul concetto di portafoglio di identità digitale.&nbsp;Essendo rilasciato nell’ambito di schemi nazionali, il&nbsp;<em>wallet</em>&nbsp;sarebbe un&nbsp;<strong>eID means</strong>&nbsp;a tutti gli effetti. A tal proposito il testo dell’accordo provvisorio sviluppa ulteriormente il concetto di portafoglio e la sua interazione con i mezzi di identificazione elettronica nazionali.</p> <p>Il portafoglio opererà insieme al&nbsp;<strong>Sistema tecnico una tantum</strong>&nbsp;(<a title="sistema una tantum" href="https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/sportello-unico-digitale/sistema-una-tantum/" target="_blank" data-udi="umb://document/d8581856cd664a75a35993d80099c4cc">Once Only Technical System –OOTS</a>), sviluppato nell’ambito delle attività prevista dal Regolamento 1724/2018, che istituisce uno&nbsp;<a title="Sportello Unico Digitale" href="https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/sportello-unico-digitale/" target="_blank" data-udi="umb://document/72e536d53fcf473390a62adab790caa4">Sportello unico digitale</a>.&nbsp;<strong>Entro il 2030 almeno l’80% dei cittadini europei</strong>&nbsp;dovranno essere in grado di accedere ai principali servizi pubblici tramite l’eID.</p> <p>Fonte:&nbsp;</p> <p>.</p> Tue, 11 Jul 2023 13:10:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Identita-digitale-il-nuovo-portafoglio-europeo-per-cittadini-e-imprese/ 2023-07-11T13:10:18Z Autorizzazione unica ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-ambientale-00001/ <p>Sebbene il procedimento di autorizzazione unica ambientale sia improntato, per motivi di speditezza, sul modello procedimentale della conferenza di servizi, nondimeno ha propria specificità e struttura, nonché termini propri, poiché l'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che l’efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 06 Jul 2023 12:25:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-unica-ambientale-00001/ 2023-07-06T12:25:25Z Emissioni odorigene, nuove linee di indirizzo nazionali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Emissioni-odorigene-nuove-linee-di-indirizzo-nazionali/ <p>È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”. Ne dà notizia il viceministro Vannia Gava.</p> <p>“Il documento, molto atteso a livello nazionale dalle Regioni, dagli operatori e dai cittadini stante la loro accresciuta sensibilità sul tema, è frutto di un importante lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni organizzato presso il MASE, a cui partecipano tutte le autorità competenti in materia, e mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.</p> <p>Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.</p> <p>Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.</p> <p>Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.</p> <p>Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.</p> <p>Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.</p> <p>In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.</p> <p>Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.</p> <p>Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.</p> <p>Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.</p> <p><a href="https://www.mase.gov.it/pagina/indirizzi-lapplicazione-dellarticolo-272-bis-del-dlgs-1522006-materia-di-emissioni-odorigene" target="_blank">qui il decreto direttoriale di approvazione degli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività</a></p> Wed, 05 Jul 2023 12:53:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Emissioni-odorigene-nuove-linee-di-indirizzo-nazionali/ 2023-07-05T12:53:07Z PA e imprese, primo ok in Cdm alla riforma dei controlli sulle attività economiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/PA-e-imprese-primo-ok-in-Cdm-alla-riforma-dei-controlli-sulle-attivita-economiche/ <p>Meno controlli, ma più efficaci, per favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche. È questo l’obiettivo della riforma per la semplificazione dei controlli sulle imprese. Un intervento mosso dall’intento di guidare gli operatori economici in un corretto svolgimento delle proprie attività, con approccio collaborativo, anziché gettarli nella paura dell’errore. Le novità sono contenute nel decreto approdato oggi in esame preliminare al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione,&nbsp;<strong>Paolo Zangrillo</strong>, con i ministri delle Imprese e del Made in Italy,&nbsp;<strong>Adolfo Urso</strong>, dell’Economia e delle Finanze,&nbsp;<strong>Giancarlo Giorgetti</strong>, del Lavoro,&nbsp;<strong>Marina Elvira Calderone</strong>, degli Affari regionali,&nbsp;<strong>Roberto Calderoli</strong>. Il provvedimento, giunto in Cdm a valle di un percorso che ha visto coinvolte le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, e dopo un confronto con l’OCSE, dà una prima attuazione all’art. 27 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 118/2022.</p> <p>“Si tratta – spiega il Ministro Zangrillo – di favorire la competitività e lo sviluppo del nostro tessuto produttivo e di migliorarne il rapporto con la Pubblica Amministrazione, in linea con gli stimoli che ci dà il PNRR. Abbiamo deciso di basare questa revisione delle regole relative ai controlli sul principio della fiducia, così da generare ricadute positive per l’intera collettività, sia dal punto di vista economico sia da quello della tutela degli interessi pubblici e del superamento dei profili di criticità realmente presenti. Lo si fa passando dal sospetto preventivo al controllo successivo, evitando procedure ridondanti e duplicazioni eccessive, che risultano comunque poco efficaci”.</p> <p>Lo schema di decreto introduce una prima disciplina che fornisce principi e strumenti comuni a tutte le amministrazioni che effettuano controlli sulle imprese: un primo tassello a cui seguiranno, nei prossimi mesi, ulteriori interventi di semplificazione a carattere settoriale. Le norme non si applicano alle Autorità amministrative indipendenti. Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quelli per il contrasto al lavoro nero, quelli nelle organizzazioni di volontariato del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p> <p><strong>Censimento e trasparenza&nbsp;</strong><br />Lo schema di decreto si muove verso una razionalizzazione del sistema dei controlli, che passa preliminarmente da una loro ricognizione trasparente e da una messa a sistema coordinata, per garantire una piena conoscenza degli obblighi a cui le imprese sono tenute. E anche per evitare, prima di tutto, ripetizioni e sovrapposizioni tra diversi soggetti controllori. A tale scopo, è prevista la realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che sono oggetto di controlli: lo schema dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le PA trasmettano le informazioni relative al Dipartimento della funzione pubblica, quale autorità preposta al coordinamento. In generale, è previsto che le amministrazioni pubblichino linee guida o faq, e che assicurino ai soggetti controllati il diritto di essere informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio, e sugli esiti del controllo svolto.</p> <p><strong>Programmazione e valutazione del rischio</strong><br />L’approccio è quello della programmazione annuale o pluriennale, su livelli territoriali, delle attività di controllo, basata sul rischio di violazioni secondo la maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la gravità di tale pregiudizio. Su tale base verranno definite la frequenza e la tipologia dei controlli. A tale scopo, si dovrà anche tenere conto del settore in cui opera l’impresa, della dimensione dell’attività economica svolta, del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità o attestazioni equivalenti. Oltre che sul livello del rischio, la programmazione deve basarsi, in una logica di efficienza, sulla riduzione dei costi e sugli esiti dei controlli già effettuati nello stesso settore. Si punta anche all’automazione delle attività di controllo con le più innovative soluzioni tecnologiche, inclusa l’intelligenza artificiale, secondo specifiche garanzie puntualmente individuate, a partire dal sempre necessario contributo umano. L’attività di coordinamento, nelle more della piena implementazione del fascicolo informatico di impresa, sarà assicurata da accordi e convenzioni tra le PA competenti.</p> <p><strong>Fascicolo informatico di impresa</strong><br />Le informazioni del fascicolo informatico di impresa, secondo il principio del ‘once only’, sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio e per tenere conto delle verifiche e delle ispezioni già svolte in passato, evitando ripetizioni ravvicinate a seguito di “esami” superati correttamente.</p> <p><strong>Stop per sei mesi a nuovi controlli in caso di esito favorevole</strong><br />Come spiega il Ministro Zangrillo, “le imprese che si sono comportate bene hanno la possibilità di non essere visitate nuovamente per almeno sei mesi, dopo che sia stata accertata la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti, a meno che non ci si trovi in ambiti particolarmente rischiosi per la salute pubblica o l’ambiente, o in casi disposti dalla magistratura. Si tratta di un meccanismo premiale che incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese e che non manca l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico”.</p> <p><strong>Controlli volontari</strong><br />La norma sulla non ripetizione per sei mesi vale anche per i controlli volontari: secondo lo schema di dlgs, infatti, chi svolge un’attività economica può anche richiedere spontaneamente, con priorità per le micro e piccole imprese, che venga verificata la conformità dei propri comportamenti.</p> <p><strong>Principi di reciproca fiducia e leale collaborazione. Diritto di interpello</strong><br />Il controllo, secondo la filosofia che ispira la riforma, “si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta” e sul “principio di leale collaborazione”. In questo senso, il dlgs sottolinea l’importanza di indicazioni puntuali soprattutto nei casi in cui si ravvisi incertezza interpretativa. In particolare, è riconosciuto il diritto di interpello alle associazioni di categoria, per avere chiarimenti rivolgendosi all’amministrazione territorialmente competente. Il provvedimento prevede inoltre che all’avvio dell’attività di controllo, i funzionari – di cui è valorizzata “l’iniziativa e l’autonomia decisionale”, per i quali è previsto un piano di formazione specifico, e la cui correttezza di comportamento viene valutata ai fini della performance – ne comunichino la durata programmata; che durante il controllo sia comunque salvaguardata l’ordinaria attività economica; che siano seguiti i principi del contraddittorio e quello della proporzionalità dei provvedimenti adottati, incluse le sanzioni, secondo il livello di rischio, il pregiudizio arrecato, e le dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta.</p> <p><strong>Errori scusabili&nbsp;</strong><br />Proprio in tema di sanzioni, “viene scongiurato – spiega il Ministro Zangrillo – che a errori di tipo meramente formale, compiuti in buona fede e comunque sanabili, corrispondano provvedimenti inutilmente punitivi, purché non vi siano reiterazioni e non si sia nel campo del diritto penale o in quello dell’Unione europea”.</p> Wed, 05 Jul 2023 12:50:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/PA-e-imprese-primo-ok-in-Cdm-alla-riforma-dei-controlli-sulle-attivita-economiche/ 2023-07-05T12:50:24Z Attività commerciale e pianificazione urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-commerciale-e-pianificazione-urbanistica/ <p>A seguito dell’entrata in vigore della legge 287/1991 e successivamente del d.lgs 114/1998 e del d.lgs n. 59/2010, mutato il quadro normativo, si è ravvisata l’esistenza di un stretto collegamento tra la programmazione delle rete commerciale e la pianificazione urbanistica, sicché l’apertura e degli esercizi produttivi, industriali, commerciali è stata ritenuta, in virtù di un funzionale e stretto rapporto tra attività di gestione e attività programmatoria, subordinata alle previsioni della pianificazione urbanistica, anche dovuto alla circostanza che l’amministrazione non potrebbe tollerare una situazione che, per altri versi, dovrebbe reprimere. L’apertura di tali attività presuppone la conformità dei relativi locali alle prescrizioni urbanistiche, con la conseguenza per cui l’attività commerciale non può essere autorizzata in immobili difformi dalla disciplina urbanistica.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Fri, 30 Jun 2023 10:17:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Attivita-commerciale-e-pianificazione-urbanistica/ 2023-06-30T10:17:28Z Impianti fissi di telefonia mobile e normativa regionale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-fissi-di-telefonia-mobile-e-normativa-regionale/ <p>E' inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento del procedimento di SCIA disciplinato dall’art. 87 bis del d.lgs. n. 259 del 2003, quand’anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all’autonomia territoriale, posto che la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa. Conseguentemente, ad una disposizione regionale che prescrive la necessaria acquisizione del parere sia dell’ARTA sia dell’ASL per l’autorizzazione all’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile deve darsi una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la stessa debba essere interpretata nel senso di attribuire al parere dell’ASL ivi previsto, valenza di mero atto endoprocedimentale, non vincolante, la cui mancanza o contrarietà in nessun caso può determinare né un arresto procedimentale né il superamento del termine di trenta giorni decorso il quale, in mancanza di provvedimento negativo del Comune o dell’ARTA, la SCIA si consolida.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Fri, 30 Jun 2023 09:42:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-fissi-di-telefonia-mobile-e-normativa-regionale/ 2023-06-30T09:42:22Z VIA e VAS https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-e-VAS/ <p>La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'amministrazione; la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione "zero", qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele. Mentre la VAS compie una valutazione di piani e programmi in senso più in orizzontale e dunque generale su effetti negativi per l’ambiente e, soprattutto, sulle possibili misure di mitigazione, quello compiuto nella VIA sui singoli progetti ossia gli atti applicativi del piano (che debbono essere coerenti con la pianificazione oggetto della VAS) è giocoforza un giudizio più in verticale e dunque condotto con maggiore analiticità, approfondimento e specificità con riguardo non solo agli effetti ma anche – e soprattutto – alle misure di mitigazione e di compensazione da implementare con il progetto stesso</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Fri, 30 Jun 2023 09:18:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/VIA-e-VAS/ 2023-06-30T09:18:44Z Valutazione unitaria opera edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-opera-edilizia-00001/ <p>La valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio. La valutazione unitaria rileva anche ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, che deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Fri, 30 Jun 2023 08:51:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-opera-edilizia-00001/ 2023-06-30T08:51:46Z Linee guida per eventi sportivi sostenibili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-guida-per-eventi-sportivi-sostenibili/ <p>Le&nbsp;<a title="Linee Guida Eventi Sostenibili" href="https://www.sport.governo.it/media/4304/linee-guida-eventi-sostenibili.pdf" target="_blank">linee guida</a>&nbsp;per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell’organizzazione degli eventi sportivi, affinché si concentrino sull’adozione di misure, pratiche e azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente.</p> <p>Vengono individuati 10 campi d’azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per&nbsp; ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi e aumentarne la sostenibilità.</p> <p>L’intento è, quindi, quello di aiutare gli organizzatori degli eventi sportivi, soprattutto quelli appartenenti alle piccole realtà, nel processo di transizione ecologica che trasformi le direttive sulla sostenibilità in comportamenti ecologici concreti.</p> <p>Il documento è suddiviso in due sezioni.</p> <ul> <li>Nella&nbsp;<strong>prima sezione&nbsp;</strong>vengono presentati i&nbsp;<strong>campi d’azione&nbsp;</strong>e le&nbsp;<strong>possibili misure da adottare&nbsp;</strong>per la realizzazione degli eventi sportivi ecologicamente sostenibili.</li> <li>Nella&nbsp;<strong>seconda</strong>, sono presentati alcuni&nbsp;<strong>esempi progettuali realizzati in Italia&nbsp;</strong>con lo scopo di ispirare gli organizzatori degli eventi sportivi a ridefinire alcune azioni o effettuarne di nuove, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dell’evento.</li> </ul> <p>Le linee guida sono corredate anche da un&nbsp;<a title="DPS Vademecum V1.5 Allegati" href="https://www.sport.governo.it/media/4299/dps_vademecum_v15_allegati.pdf" target="_blank">allegato</a>&nbsp;che descrive il quadro di riferimento internazionale, europeo e nazionale, da ritenersi in continua evoluzione, delle misure da attuare in materia di sport, sostenibilità e ambiente, accompagnato da un elenco, non esaustivo, dei principali enti che rilasciano le certificazioni ambientali.</p> <p><a title="Linee Guida Eventi Sostenibili" href="https://www.sport.governo.it/media/4304/linee-guida-eventi-sostenibili.pdf" target="_blank">Linee guida</a></p> <p><a title="DPS Vademecum V1.5 Allegati" href="https://www.sport.governo.it/media/4299/dps_vademecum_v15_allegati.pdf" target="_blank">Allegato</a></p> Fri, 30 Jun 2023 08:34:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-guida-per-eventi-sportivi-sostenibili/ 2023-06-30T08:34:07Z Al via la Rete dei punti di facilitazione digitale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Al-via-la-Rete-dei-punti-di-facilitazione-digitale/ <p>Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l’App IO o accedere all’Anagrafe della Popolazione Residente: sono alcune delle attività che impegneranno i “facilitatori digitali” in tutta Italia grazie alla Rete Nazionale dei Punti di Facilitazione, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio per potenziare le competenze e l’inclusione digitale di almeno&nbsp;<strong>2 milioni di cittadini entro il 2026</strong>.</p> <p>Il progetto rientra nella Missione 1 del PNRR ed è destinato a supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del&nbsp;<em>digital divide</em>&nbsp;culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea e vede&nbsp;<strong>solo il 46% della popolazione in possesso delle competenze digitali di base</strong>, a fronte del 54% della media UE.</p> <p>Con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale,&nbsp;<strong>tutte le Regioni hanno firmato i Piani operativi</strong>. Enti locali, del terzo settore e Comuni verranno ora coinvolti attraverso bandi regionali, con il supporto delle in-house, per l’apertura dei Punti di facilitazione su tutto il territorio italiano.</p> <p>“<em>Con la firma dei Piani operativi da parte di tutte le Regioni entriamo nel vivo di un progetto fondamentale per la digitalizzazione del Paese. Grazie alle risorse del Pnrr, che per questa misura mette a disposizione 135 milioni di euro, l’obiettivo è creare 3mila presìdi in tutta Italia, sia fisici che itineranti, per diffondere la cultura digitale, contrastare il digital divide e favorire l’inclusione delle categorie più fragili. Dall’utilizzo dell’App IO all’Anagrafe digitale, ma anche gli adempimenti fiscali o gli acquisti online. Grazie al lavoro dei facilitatori puntiamo ad aumentare le competenze digitali di base di 2 milioni di cittadini entro il 2026</em>” commenta&nbsp;<strong>il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti</strong>.</p> <p><strong>Il progetto</strong></p> <p>L’intervento, del valore di&nbsp;<strong>135 milioni di euro</strong>, prevede la realizzazione di&nbsp;<strong>3mila Punti di facilitazione digitale sul territorio</strong>&nbsp;da parte delle&nbsp;<strong>21 Regioni e Province Autonome</strong>. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.</p> <p><strong>I servizi erogati presso un Punto “Digitale Facile”</strong></p> <p>Presso i Punti di facilitazione i cittadini verranno formati dai facilitatori digitali, che possono essere dipendenti pubblici oppure operatori del terzo settore. Per permettere a tutti i facilitatori di svolgere al meglio il proprio ruolo, il Dipartimento ha previsto percorsi formativi volti a sviluppare le competenze specifiche necessarie. Presso i Punti di facilitazione digitale i cittadini potranno ricevere un aiuto per&nbsp;<strong>accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, come l’App IO, la piattaforma pagoPA, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e il Fascicolo sanitario elettronico</strong>, ma riceveranno un supporto pratico e dedicato anche su altri servizi, come&nbsp;<strong>la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali</strong>.</p> <p>L’iniziativa prevede attività finalizzate a raggiungere il livello di base di competenze digitali nella popolazione richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, come definito dal modello europeo&nbsp;<strong>DigComp</strong>.</p> <ul> <li><a href="https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-la-rete-dei-punti-di-facilitazione-digitale/#il-progetto" target="_blank">Il progetto</a></li> <li><a href="https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-la-rete-dei-punti-di-facilitazione-digitale/#i-servizi-erogati-presso-un-punto-digitale-facile" target="_blank">I servizi erogati presso un Punto “Digitale Facile”</a></li> </ul> Fri, 30 Jun 2023 08:05:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Al-via-la-Rete-dei-punti-di-facilitazione-digitale/ 2023-06-30T08:05:12Z Caratteristiche della serra https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-della-serra/ <p>Un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell'attività agricola e non abbia requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico- ambientale. In definitiva, le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono: l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione; la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato. Occorre ulteriormente precisare, quanto ai requisiti suddetti, che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 19 Jun 2023 11:04:14 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-della-serra/ 2023-06-19T11:04:14Z Procedure di valutazione di impatto ambientale e screening https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedure-di-valutazione-di-impatto-ambientale-e-screening/ <p>Le procedure di valutazione di impatto ambientale e di c.d. screening, pur inserendosi all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono dotate di autonomia giuridica, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico -quello alla tutela dell'ambiente- e ad esprimere, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva. Conseguentemente, gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati. Con particolare riguardo allo screening ai fini della V.I.A., deve aggiungersi che l’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) configura la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”) come vero e proprio procedimento autonomo, caratterizzato dalla partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse da quelle proprie del provvedimento conclusivo della V.I.A.: la verifica di assoggettabilità, come positivamente normata dalla previsione appena richiamata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l’opportunità (o meno) sulla base della ritenuta sussistenza (o meno), prima facie, dei relativi presupposti.</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 19 Jun 2023 11:00:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedure-di-valutazione-di-impatto-ambientale-e-screening/ 2023-06-19T11:00:49Z Valutazione unitaria opera edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-opera-edilizia/ <p>Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 19 Jun 2023 10:45:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Valutazione-unitaria-opera-edilizia/ 2023-06-19T10:45:50Z L'impugnativa di un atto privato, qual è la scia, è inammissibile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limpugnativa-di-un-atto-privato-qual-e-la-scia-e-inammissibile/ <p>In base all’articolo 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990 e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale non è ammessa l’impugnativa di D.I.A. e S.C.I.A., in quanto atti soggettivamente privati; a maggior ragione non è possibile configurare la caducazione automatica di tali atti privati.</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 19 Jun 2023 10:39:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Limpugnativa-di-un-atto-privato-qual-e-la-scia-e-inammissibile/ 2023-06-19T10:39:47Z Elettrosmog e infrastrutture per le reti di telecomunicazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Elettrosmog-e-infrastrutture-per-le-reti-di-telecomunicazione/ <p>Il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell'esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell'art. 191, paragrafo 2, del TFUE, insieme a quelli del 'chi inquina paga' e dell'azione preventiva. Tale principio tuttavia non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. Gli studi scientifici attualmente disponibili – pur essendo astrattamente falsificabili come è normale nell’evoluzione della ricerca scientifica – non attestano l’esistenza di rischi tali da legittimare misure che si traducano in un divieto generalizzato assunto in sede locale senza avere acquisito da sedi scientifiche attendibili dati sui concreti rischi legati all’uso di questa tecnologia che rendano il divieto generalizzato (sia pure temporaneo) proporzionato a fronte di altre possibili misure di minimizzazione e mitigazione dei rischi di compromissione della salute umana.</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 08 Jun 2023 08:58:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Elettrosmog-e-infrastrutture-per-le-reti-di-telecomunicazione/ 2023-06-08T08:58:07Z Autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ <p>Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile è un procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale. Tale essendo la ratio legis, la legge ha imposto tempi certi per la sua definizione, soltanto all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La necessità di completare la rete della telefonia mobile ha indotto, infatti, il legislatore a sancire con il silenzio assenso la violazione, da parte del Comune, dei tempi a sua disposizione per l'esame dell'istanza. Al Comune, compete, pertanto la verifica della sussistenza di tutti i presupposti, al ricorrere dei quali non residua alcun margine di discrezionalità valutativa, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti: capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale. Dunque, anche la potestà regolamentare dei Comuni prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nell’ambito della quale va contemperato l’interesse pubblico allo sviluppo tecnologico con la tutela della salute pubblica al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, incontra il limite di non potere introdurre un divieto generalizzato di installazione di impianti di telecomunicazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 08 Jun 2023 08:52:37 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ 2023-06-08T08:52:37Z Nasce INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nasce-INAD-lIndice-Nazionale-dei-Domicili-Digitali/ <div class="Prose string-long Abstract"> <p>Al via l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD): i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Farlo è molto semplice: basta collegarsi al sito <a href="https://domiciliodigitale.gov.it">https://domiciliodigitale.gov.it</a>, accedendo con SPID, CIE o CNS, e inserire il proprio recapito certificato.</p> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p>INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.</p> <p>“<em>Si tratta di un progresso importante. Il domicilio digitale, insieme alla Piattaforma Notifiche, ci consentirà di compiere un passo avanti fondamentale per la digitalizzazione del Paese e la semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Attraverso il domicilio digitale, infatti, cittadini, professionisti e aziende potranno beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa, con un risparmio significativo di tempi e costi</em>”, dichiara il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.</p> <p><strong>Cos’è il domicilio digitale e chi può registrarlo</strong> - Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.</p> <p>Possono eleggere il proprio domicilio digitale:</p> <p>- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;</p> <p>- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;</p> <p>- gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.</p> <p><strong>Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell’elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale</strong> e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.</p> <p>Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test.</p> <p>Inoltre, dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.</p> <p><strong>Quali sono i vantaggi di INAD </strong>- Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative, e così via, vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.</p> <p>Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali. Inoltre il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.</p> <p><strong>Come registrarsi</strong> - Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale&nbsp; <a href="https://domiciliodigitale.gov.it">https://domiciliodigitale.gov.it</a> e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale. A partire dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.</p> <p><strong>Cosa cambia per i professionisti iscritti a INI-PEC</strong> - Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.</p> <p><strong>Supporto e assistenza</strong> - Per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile consultare le FAQ disponibili sul sito, inviare una richiesta di assistenza via mail o ricevere supporto telefonico.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:</p> </div> Thu, 08 Jun 2023 08:30:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nasce-INAD-lIndice-Nazionale-dei-Domicili-Digitali/ 2023-06-08T08:30:20Z Realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ <p>Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile è un procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale. Tale essendo la ratio legis, la legge ha imposto tempi certi per la sua definizione, soltanto all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La necessità di completare la rete della telefonia mobile ha indotto, infatti, il legislatore a sancire con il silenzio assenso la violazione, da parte del Comune, dei tempi a sua disposizione per l'esame dell'istanza. Al Comune, compete, pertanto la verifica della sussistenza di tutti i presupposti, al ricorrere dei quali non residua alcun margine di discrezionalità valutativa, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti: capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale. Dunque, anche la potestà regolamentare dei Comuni prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nell’ambito della quale va contemperato l’interesse pubblico allo sviluppo tecnologico con la tutela della salute pubblica al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, incontra il limite di non potere introdurre un divieto generalizzato di installazione di impianti di telecomunicazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio</p> <p>Leggi tutto...</p> Wed, 07 Jun 2023 09:24:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ 2023-06-07T09:24:47Z Rumore e potere inibitorio del Sindaco https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rumore-e-potere-inibitorio-del-Sindaco/ <p>Una volta ritenuto che il potere di cui all’articolo 9 della legge n. 447/1995 (“legge quadro sull’inquinamento acustico”) possa essere interpretato, come stabilito dalla giurisprudenza sopra menzionata, “quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico”, ne deriva che la competenza all’emissione dei relativi provvedimenti ricade sempre e comunque in capo al Sindaco, con conseguente difetto di competenza del dirigente essendo tale competenza attribuita espressamente dalla legge in via esclusiva al Sindaco.</p> <p>Leggi tutto...</p> Mon, 05 Jun 2023 12:35:44 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rumore-e-potere-inibitorio-del-Sindaco/ 2023-06-05T12:35:44Z Accordo DTD ed ANCI per accompagnare i Comuni nell’attuazione del Pnrr https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-DTD-ed-ANCI-per-accompagnare-i-Comuni-nellattuazione-del-Pnrr/ <p>Supportare i Comuni italiani nell’attuazione delle misure di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: è l’obiettivo dell’accordo operativo siglato tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).</p> <p>Grazie alle riso“L’accordo – dichiara il presidente dell’ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro – interviene su uno snodo cruciale degli investimenti per la modernizzazione del Paese e della Pubblica amministrazione al servizio dei cittadini. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, a tutti i livelli istituzionali, per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR nel campo della transizione digitale. Non è soltanto un adempimento dovuto nei confronti dell’Europa, è soprattutto un obbligo verso le nostre comunità, che hanno il diritto di poter finalmente contare su una amministrazione pubblica rapida, moderna, efficiente, trasparente nei propri processi interni e nei rapporti con i cittadini”.rse messe a disposizione dal Fondo complementare al Pnrr, l’accordo consentirà di potenziare la capacità dei Comuni di gestire l’intero ciclo della digitalizzazione locale, inquadrando le risorse Pnrr all’interno di un percorso più ampio che punti alla completa semplificazione e digitalizzazione dei processi. La collaborazione con l’ANCI garantirà infatti un costante monitoraggio dell’avanzamento degli interventi, delle milestone e dei target anche attraverso l’attivazione di una raccolta dati e informazioni sistemica e aggiornata.</p> <p>“La collaborazione con l’ANCI è un ulteriore, importante, tassello che si aggiunge all’insieme di accordi istituzionali che stiamo redigendo per digitalizzare il Paese e velocizzare la messa a terra dei progetti previsti dal Pnrr. Il Transformation office del Dipartimento, organizzato localmente, lavorerà in stretta collaborazione con il sistema ANCI per garantire la massima semplificazione dei processi e accompagnare tutti i Comuni verso una transizione completa, con un’attenzione particolare alle aree interne e alle realtà locali di piccole dimensioni, per non lasciare nessuno indietro. I risultati che negli ultimi mesi abbiamo registrato sugli avvisi di PA digitale 2026 sono il segnale che c’è una forte volontà al cambiamento da parte delle amministrazioni, alle quali occorre garantire un’azione di ascolto e supporto costante per orientare al meglio i processi di trasformazione e ridurre il divario digitale in tutto il Paese” dichiara il&nbsp;Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.</p> <p>“L’accordo – dichiara il&nbsp;presidente dell’ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro&nbsp;– interviene su uno snodo cruciale degli investimenti per la modernizzazione del Paese e della Pubblica amministrazione al servizio dei cittadini. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, a tutti i livelli istituzionali, per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR nel campo della transizione digitale. Non è soltanto un adempimento dovuto nei confronti dell’Europa, è soprattutto un obbligo verso le nostre comunità, che hanno il diritto di poter finalmente contare su una amministrazione pubblica rapida, moderna, efficiente, trasparente nei propri processi interni e nei rapporti con i cittadini”.</p> <p>Fonte:</p> Mon, 05 Jun 2023 12:15:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-DTD-ed-ANCI-per-accompagnare-i-Comuni-nellattuazione-del-Pnrr/ 2023-06-05T12:15:56Z Saldi estivi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-estivi-00002/ <p>Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo.</p> <p>In FVG i saldi possono essere effettuate nel periodo compreso tra il primo sabato di luglio ed il 30 settembre; iniziano pertanto il 6 luglio, come definito con&nbsp;<a href="http://mtom.regione.fvg.it/storage//2023_693/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%20693-2023.pdf" target="_blank">Deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 693</a>.</p> <p>L'art. 34 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 prevede infatti che: "Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."</p> <p>La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.</p> <p>È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /> &nbsp;<br />&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br />&nbsp;</p> Thu, 01 Jun 2023 14:30:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-estivi-00002/ 2023-06-01T14:30:07Z Regioni a statuto speciale e sanatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regioni-a-statuto-speciale-e-sanatoria/ <p>Anche per le regioni a statuto speciale (come la la Regione Sardegna), dotate di particolare autonomia legislativa in tema di edilizia ed urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. Deve, pertanto, escludersi che sia consentito, per effetto della legislazione locale, nel territorio delle Regione Sardegna ciò che permesso non è sull’intero restante territorio nazionale, cioè che la sanatoria ex art. 36 del dPR n. 380 del 2001 sia soggetta a legittimo rilascio anche in relazione ad opere che - non soltanto non risultavano dotate di regolare assenso amministrativo al momento della loro realizzazione, ma - neppure erano originariamente conformi agli strumenti edilizi, divenendo tali solo nel corso del procedimento volto al rilascio della concessione in sanatoria.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 01 Jun 2023 14:22:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Regioni-a-statuto-speciale-e-sanatoria/ 2023-06-01T14:22:26Z Natura delle pertinenze https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-delle-pertinenze/ <p>La natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, il quale emerge se l'opera ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da renderla priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio; sicché non può ritenersi meramente pertinenziale un abuso che presenta incontestate caratteristiche di rilevante dimensione, di autonomo valore di mercato, di rilevante carico urbanistico, e occupa un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale. Pertanto, in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 01 Jun 2023 14:20:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-delle-pertinenze/ 2023-06-01T14:20:11Z Esercizi commerciali ed obbligo di utilizzo di bio-shopper a pagamento https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Esercizi-commerciali-ed-obbligo-di-utilizzo-di-bio-shopper-a-pagamento/ <p>Non sussiste alcun obbligo per il consumatore di comprare, e quindi pagare, i bio shopper messi a disposizione dalla distribuzione, ben potendo utilizzare contenitori autonomamente reperiti dal consumatore che siano idonei all’uso. Tale soluzione è sicuramente quella più corretta, posto che in questo modo viene fatta la giusta comparazione tra gli opposti interessi, da una parte quello del consumatore e dall’altra quello della sicurezza alimentare.</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 01 Jun 2023 14:13:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Esercizi-commerciali-ed-obbligo-di-utilizzo-di-bio-shopper-a-pagamento/ 2023-06-01T14:13:18Z Realizzazione piazzale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-piazzale/ <p>E’ soggetta a permesso di costruire l'esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio in base alle sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Thu, 01 Jun 2023 14:10:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Realizzazione-piazzale/ 2023-06-01T14:10:04Z Permesso di costruire e decorrenza termine di ultimazione lavori https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-e-decorrenza-termine-di-ultimazione-lavori/ <p>Il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento dell'emanazione, indipendentemente dal fatto che sia comunicato all'interessato e che questo abbia materialmente provveduto a ritirarlo; solo limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo. Di conseguenza non può ritenersi che la scadenza dei termini per l’esecuzione dei lavori possa decorrere dalla data di rilascio del titolo, in quanto l’effetto pregiudizievole derivante dalla decadenza conseguente al mancato inizio dei lavori nel termine prescritto dal titolo autorizzatorio, postula l’avvenuta conoscenza del permesso di costruire nei confronti del destinatario, atteso che lo stesso è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento della sua emanazione soltanto qualora risulti ampliativo della sfera giuridica del richiedente</p> <p>Leggi tutto...</p> Thu, 01 Jun 2023 14:04:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-e-decorrenza-termine-di-ultimazione-lavori/ 2023-06-01T14:04:38Z Scadenza delle concessioni demaniali marittime e modalità selettive di tipo comparativo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Scadenza-delle-concessioni-demaniali-marittime-e-modalita-selettive-di-tipo-comparativo/ <p>Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, e l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili, va valutata alla luce della norma speciale di cui all'art. 37 del codice della navigazione, che non la prevede.</p> <p>L'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l'art. 37 contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.</p> <p>È indispensabile unicamente che il procedimento informale di selezione si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.</p> <p>La concomitanza di domande di concessione determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica, sicché la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate.</p> <p>(Nella fattispecie in esame, la sezione, muovendo dalla legittimità dell’iter procedimentale selettivo, conforme ai principi, giurisprudenzialmente declinati, di adeguata pubblicità nonché di soddisfacente concorrenzialità, rimarca la non necessarietà di predisporre un apposito bando, di prevedere esplicitamente un limite di rialzo sul canone di concessione e di prevedere la verifica di anomalia). (1)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Concessioni demaniali marittime –Scadenza della concessione – Occupazione sine titulo – Ordinanza di sgombero – Atto dovuto</p> <p>&nbsp;</p> <p>La scadenza della concessione rende sine titulo l’occupazione degli immobili.</p> <p>L’ordinanza di sgombero, adottata sul presupposto della mancanza di possesso di un titolo idoneo ed efficace per l’utilizzazione dell’area demaniale, costituisce atto dovuto.</p> <p>Trattasi di un provvedimento immediatamente obbligatorio e vincolato; per cui non è necessario dover attendere l’individuazione di un nuovo concessionario (che, in linea puramente astratta, potrebbe perfino non esserci mai, laddove l’amministrazione si determini per la gestione diretta dell’area o per la sua devoluzione all’uso pubblico generale: che è, del resto, la forma di godimento normale e residuale del demanio marittimo, in assenza di provvedimenti di diverso contenuto).</p> <p>Allo sgombero si deve comunque procedere alla scadenza della concessione, non essendo legittimo che l’occupazione, ormai sine titulo, si protragga in attesa dell’individuazione del nuovo concessionario.</p> <p>Diversamente opinando si darebbe luogo, di fatto, ad una proroga inammissibile e sine die di un rapporto concessorio già cessato. (2)</p> <p>(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7837; Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18; Corte Giust. UE, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/2022.</p> <p>(2) Non ci sono precedenti</p> Thu, 01 Jun 2023 13:49:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Scadenza-delle-concessioni-demaniali-marittime-e-modalita-selettive-di-tipo-comparativo/ 2023-06-01T13:49:28Z In materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-materia-ambientale-e-paesaggistica-non-si-puo-procedere-per-silenzio-assenso/ <p>In materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso, bensì per provvedimenti espliciti.</p> <p>Nessun titolo edilizio può formarsi per silentium, ove sull’area interessata vertano vincoli paesaggistici.</p> <p>(Nel caso specie, la sezione, nell’accogliere l’appello, riteneva che la parte appellata, non vantando la formazione di un idoneo e legittimo titolo edilizio per silentium, non potesse invocare una responsabilità del comune per lesione del legittimo affidamento, da annullamento del permesso di costruire).</p> <p>L’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ha natura inderogabile, in quanto norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.</p> <p>I limiti fissati nel suddetto decreto integrano il regime delle distanze nelle costruzioni con efficacia precettiva, in quanto perseguono l’interesse pubblico di tutela igienico sanitaria collettiva, e non la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili confinanti alla nuova costruzione.</p> <p>Trattasi di prescrizioni inderogabili, con conseguente illegittimità delle previsioni urbanistiche comunali, con esse contrastanti, che, perciò solo, sono disapplicate dal giudice, il quale, in omaggio al criterio di gerarchia delle fonti, applica la norma di livello superiore.</p> <p>La distanza minima è peraltro imposta per qualsiasi forma di nuova costruzione da effettuarsi in tutto il territorio comunale, soggiacente, come tale, sia al regime di nuova costruzione (strictu senso, nuovi edifici; ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche, superficie), sia al regime ricostruttivo (lato sensu, demolizione e ricostruzione, integrale o parziale di edifici, traslazione volumi e area di sedime; modifiche di sagoma, anche a parità di volume, modifiche planivolumetriche).</p> <p>Le uniche eccezioni sono gli interventi di risanamento conservativo; le ristrutturazioni di edifici situati nelle zone omogenee A (centri e nuclei storici), dove le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; i gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con specifiche previsioni planovolumetriche; la particolare deroga prevista per finalità di risparmio energetico (cappotto termico).&nbsp;</p> <p>L’art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 consente, nel quadro dei principi che informano la potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di governo del territorio, la possibilità di prevedere con normazione a livello territoriale, a determinate condizioni, disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444 del 1968.&nbsp;</p> Thu, 01 Jun 2023 13:38:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/In-materia-ambientale-e-paesaggistica-non-si-puo-procedere-per-silenzio-assenso/ 2023-06-01T13:38:23Z Differenza fra monetizzazione e contributo di costruzione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenza-fra-monetizzazione-e-contributo-di-costruzione/ <p>La monetizzazione sostitutiva della cessione degli&nbsp;standard&nbsp;urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, atteso che non è una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; inoltre, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli&nbsp;standard&nbsp;afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento. Pertanto, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non esclude che sia dovuta anche la cessione di aree a&nbsp;standard.</p> <p>La monetizzazione sostitutiva della cessione degli&nbsp;standard&nbsp;urbanistici è un beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale – concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. n. 1444 del 1968.</p> <p>Senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l’intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a&nbsp;standard.</p> <p>Ai sensi dell’art. 41-quinquies&nbsp;l. n. 1150 del 1942, per nuove costruzioni devono intendersi non sono solo quelle effettuate su aree libere ma tutte quelle iniziative edilizie che trasformano un preesistente edificio in uno oggettivamente diverso in relazione all’entità ed alla consistenza delle modifiche.</p> <p>Ogni intervento di trasformazione edilizia comportante un aumento del carico urbanistico è soggetto al rispetto della disciplina di cui al d.m. n. 1444 del 1968; infatti, anche se la disciplina statale di cui al citato decreto ministeriale è espressamente applicabile alla fase di approvazione dei piani regolatori generali nonché a quelli attuativi ed alle loro varianti, tale applicazione va estesa a tutte le ipotesi in cui un determinato intervento sia autorizzato in deroga o ad integrazione delle previsioni contenute nei predetti piani o nei regolamenti edilizi, come avviene non solo nel caso di rilascio dei permessi di costruire in deroga ma anche nel caso di disposizioni di legge che autorizzino interventi di trasformazione edilizia o anche cambi di destinazioni d’uso con incremento di volumi abitabili, che abbiano come conseguenza un incremento del numero di abitanti insediabili, in una determinata zona, modificando conseguentemente il rapporto abitanti/standard&nbsp;previsto dalla pianificazione urbanistica generale: modifica delle previsioni di piano in tal modo operata (in deroga o&nbsp;ex lege) implica infatti il conseguente necessario adeguamento del calcolo degli&nbsp;standard.</p> Thu, 01 Jun 2023 13:34:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Differenza-fra-monetizzazione-e-contributo-di-costruzione/ 2023-06-01T13:34:24Z Caratteristiche della pertinenza urbanistico-edilizia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-della-pertinenza-urbanistico-edilizia/ <p>Il concetto di pertinenza urbanistica è, infatti, diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica di pertinenza e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell'edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato. La pertinenza urbanistico-edilizia deve essere preordinata a un’esigenza effettiva dell’edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale e oggettiva. Il manufatto, non deve altresì possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede</p> <p class="readmore">Leggi tutto...</p> Fri, 12 May 2023 09:11:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-della-pertinenza-urbanistico-edilizia/ 2023-05-12T09:11:51Z