SUAP in RETE : news https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/rss-notizie.html Notizie Sportello Unico Attività Produttive it Regione Friuli Venezia Giulia it Regione Friuli Venezia Giulia suap in rete https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/it/.content/config/resources/img/logo.png http://suap.regione.fvg.it/ Stazione radio base e destinazione del fabbricato ove è collocata https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazione-radio-base-e-destinazione-del-fabbricato-ove-e-collocata/ <p>Non vi può essere alcuna incompatibilità tra la presenza di una stazione radio base e la destinazione del fabbricato su cui essa è collocata dal momento che, come noto, la qualificazione di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria li rende compatibili in linea generale con qualsiasi destinazione d’uso di edifici o aree.</p> <p>Fonte:<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-stazione-radio-base-e-destinazione-del-fabbricato-ove-e-collocata" target="_blank"> Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 10257 del 23 dicembre 2025</a></p> Fri, 23 Jan 2026 15:36:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stazione-radio-base-e-destinazione-del-fabbricato-ove-e-collocata/ 2026-01-23T15:36:43Z Nozione di centro abitato https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato/ <p>La nozione di “centro abitato” rilevante a fini urbanistici (ai fini dell’obbligo di licenza edilizia, di cui all’art. 31 della l. 1150/1942) integra un concetto di carattere empirico, corrispondente «alla situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione. La formale perimetrazione dell’area da parte di apposito strumento urbanistico è richiesta, invece, ai soli fini della diversa nozione “viabilistica” di “centro abitato”, cui fa riferimento il Codice della strada per le esigenze connesse alla circolazione stradale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-nozione-di-centro-abitato" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. II n. 9760 del 10 dicembre 2025</a></p> Fri, 23 Jan 2026 15:23:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nozione-di-centro-abitato/ 2026-01-23T15:23:12Z Utilizzabilità della SCIA nei procedimenti di sanatoria https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Utilizzabilita-della-SCIA-nei-procedimenti-di-sanatoria/ <p>L'abuso edilizio per mancanza del permesso di costruire non può essere sanato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia perché non è possibile legittimare ex post con SCIA ciò che ex ante richiede il permesso di costruire, sia perché l'utilizzo della SCIA quale modalità di legittimazione postuma degli interventi edilizi è stata introdotta solo con il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n. 105 che l'ha disciplinata nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei casi di interventi edilizi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 37. (1).</p> <p>Con riferimento alla demolizione ingiunta dall’autorità giudiziaria, l'art. 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non contiene una disciplina di dettaglio sovrapponibile a quella prevista per i casi di demolizione intimata dal Comune. La totale autonomia tra i due distinti procedimenti demolitori fa sì che, in assenza di una previsione espressa in tal senso da parte del legislatore, la demolizione imposta dal giudice prescinde dagli effetti ablatori e/o sanzionatori dell’inadempimento all’ingiunzione del Comune, che restano del tutto indipendenti dal giudicato penale e neppure sussiste un obbligo di conformazione al termine di 90 giorni di cui al comma 3 in capo al giudice penale, potendo questi determinarsi sia per un termine inferiore sia per un termine superiore. (2).</p> <p>&nbsp;</p> <p>(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />Sul valore di inadempimento del silenzio del Comune a fronte di una SCIA in sanatoria: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394; 20 febbraio 2023, n. 1708.<br />(2) Conformi: sull’autonomia dei procedimenti esecutivi della demolizione penale e amministrativo: Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4471; 20 gennaio 2023, n. 714; C.g.a., sez. giur., 9 luglio 2025, n. 530; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2021, n. 20941; 23 novembre 2021, n. 46194. Sull’autonoma individuazione del termine per demolire da parte del giudice penale: Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2018, n. 15134.</p> <p><strong>Fonte</strong>: Giustizia amministrativa, Massimario del CDS,&nbsp;<a class="" title="Consiglio di Stato, sezione II, 27 novembre 2025, n. 9353 - Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Manzione" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202501843&amp;nomeFile=202509353_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione II, 27 novembre 2025, n. 9353 - Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Manzione</a></p> Fri, 23 Jan 2026 15:19:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Utilizzabilita-della-SCIA-nei-procedimenti-di-sanatoria/ 2026-01-23T15:19:47Z Silenzio-assenso sull’autorizzazione unica: la delibera del Consiglio dei Ministri non si annulla https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-sullautorizzazione-unica-la-delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-non-si-annulla/ <p></p> <div> <p></p> <div> <p>Con la sentenza n. 10354 del 29 dicembre 2025, la IV sezione del Consiglio di Stato ha definito in modo più preciso le regole sul silenzio‑assenso nell’ambito dell’autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili.</p> <p>La decisione si basa sul decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50: quando un progetto è sottoposto a VIA statale e la valutazione viene sostituita da una delibera del Consiglio dei Ministri, tale delibera entra automaticamente nel procedimento autorizzatorio. Da quel momento, se l’amministrazione non interviene entro 60 giorni, l’autorizzazione si considera rilasciata per silenzio‑assenso.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che il silenzio‑assenso opera solo se la richiesta rispetta le prescrizioni tecniche. Per gli impianti eolici, ad esempio, è sufficiente presentare la relazione anemometrica anche quando basata su modelli matematici e non su misurazioni dirette.</p> <p>La sentenza ribadisce anche l’autonomia tra VIA e autorizzazione unica: l’eventuale annullamento della VIA non comporta automaticamente la perdita dell’autorizzazione già acquisita tramite silenzio‑assenso. Si supera così l’interpretazione, finora diffusa, secondo cui l’annullamento della delibera ministeriale rendesse invalido anche il titolo autorizzatorio.</p> </div> </div> <p>Giustizia amministrativa, Massimario del CDS,&nbsp;<a class="" title="Consiglio di Stato, sezione IV, 29 dicembre 2025, n. 10354 - Pres. Carbone, Est. Monteferrante" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202409610&amp;nomeFile=202510354_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione IV, 29 dicembre 2025, n. 10354 - Pres. Carbone, Est. Monteferrante</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 23 Jan 2026 15:07:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-sullautorizzazione-unica-la-delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-non-si-annulla/ 2026-01-23T15:07:59Z Licenze commerciali vincolate al pagamento delle tasse https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-commerciali-vincolate-al-pagamento-delle-tasse/ <p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 2763 del 18 dicembre 2025, ha chiarito i limiti entro cui i Comuni possono agire per contrastare l’evasione fiscale locale.</p> <p>Secondo il Tar, <strong>gli enti locali possono subordinare il rilascio, il rinnovo e la validità di licenze e autorizzazioni commerciali alla verifica della regolarità tributaria dei richiedenti</strong>. Si tratta di strumenti di coazione indiretta, legittimi perché mirati a favorire il pagamento dei tributi locali senza costituire vere e proprie sanzioni.</p> <p>Il tribunale ha inoltre confermato che i controlli possono essere svolti anche d’ufficio, permettendo al <strong>SUAP</strong> di intervenire quando le irregolarità fiscali risultano già definitivamente accertate.</p> <p>È invece illegittimo estendere il concetto di irregolarità tributaria a debiti non ancora certi, ossia privi di un accertamento definitivo e non accompagnati dagli ordinari strumenti di riscossione coattiva come cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali.</p> <p>In sintesi, il Tar stabilisce che:</p> <ul> <li>il Comune può utilizzare la verifica fiscale come strumento preventivo di controllo</li> <li>ciò è possibile solo se il credito tributario è certo, liquido ed esigibile</li> <li>devono essere tutelati i diritti dei contribuenti e rispettati i principi di legalità e correttezza amministrativa.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1469" target="_blank">Giustizia amministrativa, Massimario del CDS</a></p> Fri, 23 Jan 2026 14:50:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Licenze-commerciali-vincolate-al-pagamento-delle-tasse/ 2026-01-23T14:50:05Z Rischio incendio in bar e ristoranti, la circolare https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rischio-incendio-in-bar-e-ristoranti-la-circolare/ <p></p> <div> <p>Con la&nbsp;<a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.geometrire.it/collegio/wp-content/uploads/sites/5/2026/01/REGISTRO_UFFICIALE_E_000067815-01-2_260115_180809.pdf" target="_blank">circolare n. 678 del 15 gennaio 2026</a>, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti chiarimenti normativi e indicazioni operative sul corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione.</p> <p>Il punto centrale del documento riguarda la distinzione tra bar e ristoranti e le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, come discoteche e sale da ballo. Da tale distinzione discende l’assoggettabilità – o meno – agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di sicurezza antincendio.</p> <p>Particolare attenzione è inoltre dedicata al rapporto tra la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione dell’emergenza antincendio, evidenziando la necessità di un coordinamento efficace tra gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e le misure di prevenzione incendi.</p> </div> <p>Fonte: <a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/rischio-incendio-in-bar-e-ristoranti-i-chiarimenti-ministeriali-su-adempimenti-e-prevenzione/19/01/2026/" target="_blank">segretaricomunali.vighenzi.it</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 22 Jan 2026 08:36:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rischio-incendio-in-bar-e-ristoranti-la-circolare/ 2026-01-22T08:36:02Z Silenzio assenso orizzontale e parere Sovrintendenza https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-orizzontale-e-parere-Sovrintendenza/ <p>Va ritenuto applicabile l’istituto del silenzio – assenso c.d. orizzontale anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17bis" target="_blank">'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990</a> può infatti essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, anche nei casi in cui l’atto da acquisire, abbia valenza co-decisoria. In tal modo si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’Amministrazione procedente in luogo dell'amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990. In tal senso è significativo che le Amministrazioni preposte “alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”, in caso di dissenso, possano solo contrastare la determinazione della conferenza medesima mediante opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 14 – quinquies, comma 1, della l. n. 241/90).</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-silenzio-assenso-orizzontale-e-parere-sovrintendenza" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 9730 del 10 dicembre 2025</a></p> Tue, 13 Jan 2026 15:29:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Silenzio-assenso-orizzontale-e-parere-Sovrintendenza/ 2026-01-13T15:29:42Z Legittima l’imposta di soggiorno anche per strutture religiose https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legittima-limposta-di-soggiorno-anche-per-strutture-religiose/ <p>Il <strong>TAR Lazio – </strong>Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 346/2026 del 9 gennaio 2026, ha respinto il ricorso presentato contro il regolamento comunale di un Comune del Lazio che introduceva l’<strong>imposta di soggiorno</strong>.&nbsp;</p> <div>Il ricorso era stato presentato dai Padri Carmelitani dell’Antica Osservanza, gestori di una casa per ferie a Ciampino.</div> <div>Il Tribunale ha&nbsp;evidenziato che anche le strutture ecclesiastiche devono applicare l’imposta di soggiorno, senza automatismi di esenzione, qualora operino come accoglienza ricettiva.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/il-tar-conferma-la-legittimita-dellimposta-di-soggiorno-anche-per-strutture-religiose/" target="_blank">ANCIDIGITALE</a></div> <p>&nbsp;</p> Tue, 13 Jan 2026 14:49:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Legittima-limposta-di-soggiorno-anche-per-strutture-religiose/ 2026-01-13T14:49:28Z Distanze minime tra stazioni radio base e siti sensibili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-minime-tra-stazioni-radio-base-e-siti-sensibili/ <p>Le distanze minime tra stazioni radio base e siti sensibili vanno calcolate considerando l’edificio rilevante. Sono illegittimi i provvedimenti comunali che effettuano il calcolo della distanza dall’area perimetrale o dalla recinzione del sito, così ampliando in maniera irragionevole l’area nella quale viene vietata l’installazione di stazioni radio base, al di là delle specifiche esigenze di tutela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte, Lexambiente, <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-distanze-minime-tra-stazioni-radio-base-e-siti-sensibili" target="_blank">Consiglio di Stato Sez. VI n. 9464 del 2 dicembre 2025</a></p> Thu, 08 Jan 2026 15:09:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-minime-tra-stazioni-radio-base-e-siti-sensibili/ 2026-01-08T15:09:27Z Natura e funzione della procedura abilitativa semplificata per impianti a fonti rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-funzione-della-procedura-abilitativa-semplificata-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ <p>La procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 28 del 2011 (abrogato dal d.lgs. n. 190 del 2024, che ha interamente riscritto l’istituto) ha portata assorbente di tutti i titoli di legittimazione necessari per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto, purché all’atto della sua presentazione la pratica sia completa anche sotto il profilo del rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie, che il comune,&nbsp;quale amministrazione titolare dei poteri di controllo, inibitori e conformativi, è tenuto a verificare.&nbsp;(1).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Procedura abilitativa semplificata – Natura – Presupposti</strong></p> <p><br />Con riferimento alla conformità urbanistica del progetto è quindi necessario un previo vaglio positivo da parte del Comune, quale amministrazione titolare dei poteri di controllo, inibitori e conformativi. Tale valutazione assume un’accezione più ampia e più penetrante in ragione della peculiarità delle attività economiche di riferimento, a maggior ragione laddove si tratti di impianti comunque connessi allo sfruttamento in termini energetici di rifiuti. Da qui l’innegabile rilevanza attribuita, ad esempio, al tipo di biomassa, che incide sulla tipologia e sulle dimensioni dell’impianto, sui suoi impatti e sulle relative esigenze di gestione, fattori fondamentali per valutarne la compatibilità urbanistica in senso lato, in quanto le norme locali sono concepite per regolare non solo la presenza di un impianto in una certa area, ma anche, appunto, la sua gestione e i suoi impatti sul territorio. Se è vero, infatti, che il legislatore da tempo persegue l’obiettivo di dare vita ad un largo numero di impianti da fonti rinnovabili, da ultimo ribadito nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), lo è altrettanto che ciò non può risolversi in una deroga ai principi fondamentali in materia di energia, assorbendo ogni altro interesse costituzionalmente rilevante, sicché la stessa procedura semplificata esige che l’impatto sul territorio sia compatibile con il valore primario della tutela ambientale e paesaggistica in conformità alle indicazioni del diritto dell’Unione</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – procedura abilitativa semplificata – Impianti a biometano –</strong></p> <p>L’applicabilità di entrambi i regimi di semplificazione (l’autorizzazione unica – AU- e la PAS) anche agli impianti di produzione di biometano va ricondotta all’art. 8-bis&nbsp;del d.lgs. n. 28 del 2011, introdotto con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 e poi via via modificato, sino alla abrogazione – unitamente agli artt. 5 e 6 – ad opera del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che all’art. 8 ha riscritto per intero anche la procedura&nbsp;de qua. Il richiamo contenuto nel comma 1 della norma alle procedure di cui agli artt. 5 e 6, salvo poi declinare autonomamente i limiti di capacità produttiva al di sotto dei quali la PAS trova applicazione, fa sì che a cascata valgano anche i rinvii esterni contenuti in ridette norme, ovvero quelli al d.lgs. n. 387 del 2003 e soprattutto ai §§ 11 e 12 delle Linee guida del 2010, che individuano le caratteristiche degli impianti da assoggettare a tale regime giuridico. Ne consegue la necessità che l’operatore che invoca l’applicabilità di un regime semplificato che gli venga in qualche modo contestato sia onerato di provare nella loro interezza la sussistenza dei presupposti di operatività dello stesso, non essendo sufficiente indicare la limitata capacità dell’impianto&nbsp;(2).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti realizzati nella c.d. ZES unica Mezzogiorno – Rapporto tra autorizzazione unica e PAS.</strong></p> <p>La nuova tipologia di autorizzazione unica quale modalità di concentrazione/semplificazione dei procedimenti di insediamento di attività produttive in aree che il legislatore ha inteso valorizzare mediante l’istituzione di un’unica zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica (istituita con d.l. 19&nbsp;settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 162), non sostituisce le autorizzazioni previgenti in materia di impianti e infrastrutture energetiche&nbsp;(3).</p> <p><br />L’art. 14 del d.l. n. 124 del 2023, infatti, si apre con un’esplicita clausola di salvaguardia, tra l’altro, delle «norme vigenti» in tale materia, sicché sarebbe arduo non ricomprendervi le previsioni di cui agli artt. 6 e 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2011 -laddove a conclusioni opposte può addivenirsi per la nuova disciplina introdotta, in sostituzione di quella di cui è controversia, con il d.lgs. n. 190 del 2024, in quanto non “vigente” all’atto dell’introduzione della ZES unica Mezzogiorno. Diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che un sistema di semplificazione cui si è voluto dare una tale cogenza da assurgerlo a livello essenziale delle prestazioni (v. in tal senso quanto detto con riferimento all’utilizzo dello sportello unico digitale (SUD) ZES dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 124 del 2023), finirebbe per neutralizzare, con riferimento agli impianti di produzione di energia, un livello di semplificazione procedimentale assai più incisivo e già operante da tempo. Tale tipologia di autorizzazione unica, quindi, deve essere richiesta ogni qualvolta il titolo di legittimazione previsto dalla disciplina di settore non risulti sufficiente, dovendo essere integrato con altri atti di assenso che per qualsivoglia ragione, in fatto o in diritto, non sono stati attratti nel procedimento sfociato nel procedimento correlato al conseguimento dello stesso. Solo la esaustività della procedura semplificata neutralizza la necessità di altri titoli, laddove l’aver avanzato esplicita richiesta degli stessi, peraltro contestualmente all’avvio di ridetta procedura, non può non sottintendere tale ritenuta mancanza di esaustività e dunque l’incompletezza del titolo utilizzato per la partecipazione alla procedura</p> <p><br />(1) Conformi: Sulla necessità del previo vaglio di conformità urbanistica da parte del Comune, v. Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2021, n. 7354</p> <p><br />(3) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>Consiglio di Stato, sezione II, 29 ottobre 2025, n. 8387 – Pres. Taormina, Est. Manzione</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1418" target="_blank">Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 08 Jan 2026 14:58:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-funzione-della-procedura-abilitativa-semplificata-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ 2026-01-08T14:58:11Z Rifiuti, stop al rinnovo se cambiano le regole urbanistiche e ambientale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rifiuti-stop-al-rinnovo-se-cambiano-le-regole-urbanistiche-e-ambientale/ <p></p> <div> <p>Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 7532 della IV sezione, l’amministrazione deve verificare la compatibilità dell’impianto con i vincoli sopravvenuti, considerando che queste attività sono potenzialmente inquinanti. La decisione richiama il bilanciamento tra le esigenze produttive, tutelate dall’articolo 41 della Costituzione, e la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente, sancita dall’articolo 9.</p> <p>In sintesi: se cambiano le regole per la tutela del territorio e dell’ambiente, l’autorizzazione non è automatica, ma va rivalutata.</p> <p><a class="" title="Consiglio di Stato, sezione IV, 29 settembre 2025, n. 7532 – Pres. Lopilato, Est. Marotta" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202100039&amp;nomeFile=202507532_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione IV, 29 settembre 2025, n. 7532 – Pres. Lopilato, Est. Marotta</a></p> </div> <p>Fonte:<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1411" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 08 Jan 2026 14:52:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rifiuti-stop-al-rinnovo-se-cambiano-le-regole-urbanistiche-e-ambientale/ 2026-01-08T14:52:50Z Archivio modifiche procedimenti-moduli https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Archivio-modifiche-procedimenti-moduli/ <p>Il portale SUAP/SUE è uno strumento in continua evoluzione.&nbsp;Procedimenti e moduli vengono aggiornati regolarmente per:</p> <ul> <li>adeguarsi alle norme che cambiano</li> <li>gestire nuove attività affidate ai SUAP/SUE</li> <li>introdurre semplificazioni nei procedimenti o nella modulistica.</li> </ul> <p>Questa dinamicità garantisce che il sistema sia sempre conforme alla normativa e più semplice da usare.</p> <p>L’archivio delle modifiche rende trasparenti le modifiche apportate ai procedimenti-moduli, a partire dal gennaio 2022, consentendo a compilatori e agli enti interessati di&nbsp;verificarne&nbsp;le motivazioni.</p> <p><a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/archivio/?__locale=it" target="_blank">L'archivio è disponibile&nbsp;cliccando qui.</a></p> Fri, 02 Jan 2026 09:52:16 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Archivio-modifiche-procedimenti-moduli/ 2026-01-02T09:52:16Z Saldi invernali 2026 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2026/ <p>Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo e sono regolate dall'<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2025&amp;legge=17&amp;ID=art28&amp;lista=0&amp;fx=leg" target="_blank">art. 28 della&nbsp;Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17&nbsp;Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.</a></p> <p>I periodi in cui possono essere effettuate sono così stabiliti in via generale:<br />a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;<br />b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.</p> <p>I saldi invernali in FVG iniziano pertanto il 3 gennaio 2026, primo&nbsp;sabato antecedente l'Epifania, mentre il termine finale rimane quello del 31 marzo.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 31 Dec 2025 06:49:47 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Saldi-invernali-2026/ 2025-12-31T06:49:47Z Variante urbanistica S.U.A.P. https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Variante-urbanistica-S.U.A.P./ <p>La c.d. variante S.U.A.P. dal punto di vista contenutistico è una variante urbanistica del tutto analoga a quelle “ordinarie”: la differenza consiste nelle premesse e nel procedimento. L’esito favorevole della conferenza di servizi tuttavia non vincola il Consiglio comunale, anche se l’eventuale diniego di approvazione della variante deve fondarsi su di una adeguata istruttoria e soprattutto deve essere supportato da idonea motivazione.</p> <p>La decisione urbanistica è intrinsecamente una scelta politico-amministrativa discrezionale del Consiglio Comunale volta a comporre interessi pubblici e privati molteplici. Il Consiglio comunale nell’optare per una variante di tipo generale anziché puntuale ha esercitato una scelta di merito non sindacabile. I giudici di prime cure contestano la mancanza di motivazione minima, ma la stessa è presente nel dibattito consiliare. Inoltre, la sentenza impugnata ha erroneamente conferito valore vincolate ai pareri resi nell’ambito del procedimento ex art. 8, comma 1, del DPR 160 del 2010, mentre si tratta di un procedimento speciale volto a semplificare le procedure per addivenire ad una variante della pianificazione, ma non individua, in capo al privato che ha acquisito gli assensi da parte delle amministrazioni o degli organi partecipanti alla conferenza, un interesse pretensivo rafforzato, tale da far valere in sede pianificatoria, né restringe la discrezionalità del Comune nel decidere con quali modalità procedere alla pianificazione urbanistica del suo territorio e non richiede neppure una particolare motivazione.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-variante-s-u-a-p" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 9336 del 26 novembre 2025</a></p> Wed, 24 Dec 2025 16:17:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Variante-urbanistica-S.U.A.P./ 2025-12-24T16:17:26Z Occupazione suolo pubblico con dehors https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-suolo-pubblico-con-dehors/ <p><strong>Atto amministrativo – Revoca – Concessioni amministrative – Occupazione di suolo pubblico – Revoca della concessione – Sequestro penale – Obbligo di partecipazione procedimentale – Obbligo di motivazione – Illegittimità</strong></p> <p>È illegittima la revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, quando l’Amministrazione ometta di avviare un contraddittorio e non consideri che il sequestro deriva proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata.<br />In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado. (1).</p> <p>Nel caso in esame, il Comune ha revocato una concessione per dehors rilasciata a un esercizio di somministrazione pochi giorni prima, motivando esclusivamente con l’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’autorità giudiziaria per precedente occupazione senza titolo. Il TAR ha ritenuto la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito alla società di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo. Il provvedimento viola i presupposti dell’autotutela e i principi di proporzionalità, partecipazione e ragionevolezza propri dell’azione amministrativa.</p> <p>(1) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=202509441&amp;nomeFile=202516832_20.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> Wed, 24 Dec 2025 10:34:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Occupazione-suolo-pubblico-con-dehors/ 2025-12-24T10:34:59Z SCIA commerciale con false dichiarazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-commerciale-con-false-dichiarazioni/ <p><strong>Commercio – SCIA – Potere inibitorio – Falsità – Termine</strong></p> <p>Ai sensi dell’art. 19 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, il controllo del contenuto della segnalazione e l’accertamento della eventuale «carenza dei requisiti e dei presupposti» deve essere effettuato dall’amministrazione nei sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività; ciò anche quando l’amministrazione constati la «presenza di attestazioni non veritiere», che consente all’amministrazione di disporre «la sospensione dell’attività intrapresa» (art. 19, comma 3), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori. (1).</p> <p>La fattispecie de qua ha ad oggetto l’impugnativa dell’atto con cui il comune aveva invitato la ricorrente a conformare alla normativa vigente l’attività di parrucchiera svolta dalla medesima, oggetto di una segnalazione certificata di inizio attività commerciale. Il T.a.r. per il Veneto, sez. IV, 27 marzo 2025, n. 410, aveva respinto il ricorso, osservando come non rilevasse, a fronte della falsa rappresentazione della realtà indicata negli allegati alla predetta segnalazione, il superamento del termine di sessanta giorni per l’esercizio dell’attività inibitoria. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di prime cure, rilevando, in fatto, come dagli allegati non si evincesse detta rappresentazione non veritiera e, in diritto, quanto indicato in massima.</p> <p><strong>Commercio – SCIA – Autotutela</strong></p> <p>Una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo dell’art. 19, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21-nonies della medesima legge, ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto. (2).</p> <p>Quanto all’azione intrapresa dal vicino contro un asserito abuso edilizio e con riferimento alla richiesta di esercizio di poteri repressivi, pur a fronte della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9002 secondo cui “il superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che in questi casi viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia verificata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2024 n. 7093)”.</p> <p>(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1667; sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553.</p> <p>Fonte: <a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202502692&amp;nomeFile=202508680_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> Wed, 24 Dec 2025 10:28:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-commerciale-con-false-dichiarazioni/ 2025-12-24T10:28:05Z Modulistica unificata nazionale per impianti a fonti rinnovabili https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nazionale-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ <p>Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato il <strong>D.M. 441 dell’11 dicembre 2025</strong>, che introduce i <strong>modelli unici nazionali</strong> per:</p> <div> <ul> <li><strong>Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)</strong></li> <li><strong>Richiesta di Autorizzazione Unica (AU)</strong></li> </ul> <p>I modelli, scaricabili gratuitamente dal portale ufficiale, saranno obbligatori entro <strong>120 giorni</strong> dall’entrata in vigore del decreto e dovranno essere utilizzati su tutto il territorio nazionale tramite la piattaforma&nbsp;<a href="https://www.gse.it/servizi-per-te/servizi-digitali-integrati/sportello-unico-per-le-energie-rinnovabili-suer" target="_blank">SUER</a>&nbsp;gestita dal GSE.&nbsp;SUER è lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata in collaborazione con il GSE.</p> <h3><strong>Modello PAS</strong></h3> <p>Destinato alla realizzazione o modifica di impianti da <strong>fonti rinnovabili</strong> e opere connesse. Include:</p> <ul> <li>dati del proponente e dell’impianto</li> <li>dichiarazioni di conformità</li> <li>allegati tecnici (progetto, relazione, cronoprogramma, mitigazione impatti)</li> <li><strong>schede specifiche</strong> per fotovoltaico, biomasse, biogas, biometano, eolico, accumuli, elettrolizzatori.</li> </ul> <h3><strong>Modello AU</strong></h3> <p>Obbligatorio per la richiesta di <strong>Autorizzazione Unica</strong> ai sensi del D.Lgs. 190/2024. Prevede:</p> <ul> <li>dati anagrafici e descrizione intervento</li> <li>classificazione impianto (nuova costruzione, modifica, potenziamento)</li> <li>documentazione tecnica e schede per tutte le tipologie impiantistiche (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, accumuli, ecc.).</li> </ul> </div> <p>Gli impianti a fonti rinnovabili non&nbsp;passano pertanto&nbsp;dallo sportello SUAP.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.gse.it/servizi-per-te/servizi-digitali-integrati/sportello-unico-per-le-energie-rinnovabili-suer" target="_blank">GSE</a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 24 Dec 2025 10:16:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nazionale-per-impianti-a-fonti-rinnovabili/ 2025-12-24T10:16:52Z Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-regionale-del-commercio-e-turismo-nella-Regione-Friuli-Venezia-Giulia/ <p>I principi fondamentali alla base della&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2025&amp;legge=17&amp;fx=&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">riforma regionale</a>, che è in vigore dal 16 dicembre scorso ad eccezione di alcuni articoli, sono l'unificazione delle discipline perchè per la prima volta in Italia, commercio e turismo sono regolati in un unico testo normativo.</p> <p>La&nbsp;SCIA è la regola generale per apertura, ampliamento, trasferimento di sede di esercizi commerciali e attività di somministrazione, ma in molti casi è utilizzata anche la semplice comunicazione. Lo Sportello unico (SUAP) è unico punto di riferimento telematico per tutte le SCIA, comunicazioni e autorizzazioni necessarie al loro svolgimento.</p> <p>La riforma punta sulla riduzione di vincoli urbanistici e la semplificazione dell'avvio di medie e grandi strutture di vendita nei centri storici, ma prevede anche nuove forme di governance dello sviluppo delle attività commerciali attraverso il masterplan e i distretti del commercio.</p> <p>La L.R. 17/25 ha&nbsp;fissato regole uniformi per manifestazioni fieristiche affidate ad un regolamento regionale e introdotta una&nbsp;disciplina chiara per attività innovative&nbsp;Home restaurant e Home food.</p> <p>Gran parte delle leggi regionali previgenti in materia di commercio e turismo è abrogata dal 16 dicembre 2025 (art. 141, comma 1), ulteriori abrogazioni partiranno dal 1° gennaio 2026 (art. 141, comma 2)</p> <p>Il Masterplan del commercio sarà adottato entro 18 mesi dall’entrata in vigore (art. 63) e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali dovrà essere effettuato entro 2 anni dall’approvazione del masterplan: nelle more dell'approvazione del masterplan del commercio e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici continueranno ad applicarsi i piani comunali di settore del commercio vigenti o le varianti agli stessi già adottate al 31 dicembre 2025.</p> <p>Fino alla adozione dei regolamenti e deli atti attuativi della legge continuerà ad applicarsi la normativa previgente (art. 139, comma 9).</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 18 Dec 2025 17:21:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Codice-regionale-del-commercio-e-turismo-nella-Regione-Friuli-Venezia-Giulia/ 2025-12-18T17:21:30Z Manifestazioni fieristiche, processo di adeguamento al Catalogo nazionale degli sportelli unici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-fieristiche-processo-di-adeguamento-al-Catalogo-nazionale-degli-sportelli-unici/ <p>“<a href="https://www.suapsue.gov.it/progetto/" target="_blank">Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE</a>” è un’iniziativa nell’ambito del&nbsp;<a class="piano-link-text" href="https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/task-force-digitalizzazione-monitoraggio-e-performance.html" target="_blank">Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</a>&nbsp;avviata dal Dipartimento della funzione pubblica con l’obiettivo di realizzare un ecosistema digitale ed interoperabile per lo svolgimento delle procedure amministrative afferenti allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e allo sportello unico per l’edilizia (SUE).</p> <p>Il&nbsp;progetto prevede l'adeguamento delle piattaforme telematiche per il SUAP a delle&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">specifiche&nbsp;tecniche per la piena interoperabilità</a> tra tutti gli enti che collaborano con lo sportello.&nbsp;Anche la piattaforma regionale nota come <strong>SUAPinRete</strong> sarà pertanto adeguata alle specifiche tecniche nei termini previsti dal progetto nazionale.</p> <p><strong>Cuore del progetto è il Catalogo dei procedimenti degli sportelli unici</strong>, gestito da INFOCAMERE.</p> <p>Il Catalogo sarà un <strong>repository di conoscenza&nbsp;di&nbsp;tutti i procedimenti di competenza degli sportelli unici</strong> operanti nelle Regioni e Province italiane.</p> <p>In vista di questa transizione è <strong>necessario operare alcune modifiche al Catalogo regionale dei procedimenti</strong> i quali, dovendo confluire nell'unico repository nazionale, devono essere modellati diversamente da come sono stati concepiti in ambito regionale.</p> <p>Il processo di modellazione sarà sviluppato progressivamente dal <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/attivita-gruppo-tecnico-regionale/?__locale=it" target="_blank">Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale SUAP-SUE </a>iniziando dai&nbsp;procedimenti di avvio e cessazione&nbsp;di:</p> <blockquote> <p>fiere generali e fiere specializzate</p> </blockquote> <p>che dal 11 dicembre 2025 sono stati&nbsp;ricondotti ad un'unica categoria "<a class="blank" href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manifestazioni-fieristiche-di-rilevanza-locale-00001/?md=18065&amp;ambito=SUAP" target="_blank">Manifestazioni fieristiche di rilevanza locale</a>" insieme alle mostre mercato.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 11 Dec 2025 14:06:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Manifestazioni-fieristiche-processo-di-adeguamento-al-Catalogo-nazionale-degli-sportelli-unici/ 2025-12-11T14:06:36Z Obbligo di identificazione de visu delle persone alloggiate a carico del gestore di strutture ricettive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Obbligo-di-identificazione-de-visu-delle-persone-alloggiate-a-carico-del-gestore-di-strutture-ricettive/ <p>Ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 3, del&nbsp;r.d. 18 giugno 1931,&nbsp;n. 773,&nbsp;il gestore di strutture ricettive deve verificare&nbsp;de visu&nbsp;la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento.&nbsp;&nbsp;(1).</p> <blockquote> <p><br />In motivazione, osserva la sezione che il riscontro va effettuato&nbsp;di presenza,&nbsp;in quanto il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla questura territorialmente competente la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo satisfattiva la prassi del “check in da remoto”. L’identificazione&nbsp;de qua può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare,&nbsp;hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).</p> </blockquote> <p><a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202505732&amp;nomeFile=202509101_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Consiglio di Stato, sezione III, 21 novembre 2025, n. 9101 - Pres. De Nictolis, Est. Cerroni</a></p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1372" target="_blank">Giustizia Amministrativa</a></p> Thu, 11 Dec 2025 13:57:03 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Obbligo-di-identificazione-de-visu-delle-persone-alloggiate-a-carico-del-gestore-di-strutture-ricettive/ 2025-12-11T13:57:03Z Fuochi d’artificio, informazioni e consigli per un uso sicuro e legale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Fuochi-dartificio-informazioni-e-consigli-per-un-uso-sicuro-e-legale/ <p></p> <div> <p>Ogni anno, in occasione delle feste natalizie e di fine anno, le cronache riportano incidenti causati dall’uso improprio dei fuochi d’artificio o dalla vendita illegale di questi prodotti. Per prevenire tali episodi, anche quest’anno l’ANCI ha inviato ai Comuni italiani una lettera, firmata dal delegato alla Sicurezza e Polizia municipale, Vito Leccese, richiamando l’attenzione sulle misure contro la vendita di articoli contraffatti e sul contrasto al mercato illegale dei botti.</p> <p>I Comuni, ciascuno secondo le proprie modalità, stanno sensibilizzando i cittadini sul tema, inserendo regole specifiche nei regolamenti comunali per garantire maggiore sicurezza nelle città. L’obiettivo è evitare l’uso di fuochi d’artificio da parte di minori e ridurre i rischi legati a prodotti pericolosi, la cui vendita è consentita solo a chi possiede determinati requisiti.</p> <p>L’ANCI intende proseguire il dialogo con gli operatori del settore e con le associazioni animaliste per promuovere un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio: prodotti legali, rispettosi delle persone, degli animali e dell’ambiente, per un divertimento sicuro.</p> <p><strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/Piroguida_compressed-1.pdf" target="_blank">Guida ad un utilizzo consapevole e sicuro dei fuochi artificiali&nbsp;</a></strong></p> <p><strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Allegati/fotografie%20di%20fuochi%20illegali.pdf" target="_blank" rel="noopener">Fotografie di fuochi illegali&nbsp;</a></strong></p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/le-informazioni-utili-sulle-caratteristiche-dei-fuochi-dartificio-per-un-divertimento-sicuro-2/" target="_blank">ANCI</a></p> Thu, 11 Dec 2025 13:44:51 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Fuochi-dartificio-informazioni-e-consigli-per-un-uso-sicuro-e-legale/ 2025-12-11T13:44:51Z Gli sportelli SUE salgono a 197, al pari degli sportelli SUAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-197-al-pari-degli-sportelli-SUAP/ <p>La <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&amp;legge=14&amp;fx=lex&amp;lista=0&amp;lang=ita" target="_blank">Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14</a> ha stabilito che l'invio di pratiche relative all'edilizia esclusivamente residenziale debba avvenire verso lo sportello unico comunale per l'edilizia (SUE) con la modalità telematica già prevista per lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160~art2!vig=" target="_blank">DPR 7 settembre 2010, n. 160</a>. SUAP e SUE hanno anticipato il processo di trasformazione digitale che è stato accelerato durante il periodo della pandemia e che costituisce uno dei caposaldi del P.N.R.R.</p> <p>Con l'ingresso sul portale regionale del SUE di Bordano, sono 24 i nuovi sportelli unici per l'edilizia residenziale che dal 2025 esercitano la funzione SUE sul portale regionale: i SUE salgono pertanto a 197 (91,62%) pareggiando gli sportelli SUAP.</p> <p>Tutti i comuni hanno attivato lo sportello SUAP e hanno aderito ad una piattaforma telematica, mentre 18 comuni non hanno ancora dichiarato l'attivazione del SUE e non hanno aderito al portale regionale, unico consentito dall'art.&nbsp;<a class="fui-Link ___10kug0w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1hu3pq6 f11qmguv f19f4twv f1tyq0we f1g0x7ka fhxju0i f1qch9an f1cnd47f fqv5qza f1vmzxwi f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&amp;legge=19#art8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8, comma 11 della L.R. 19/09</a>.</p> Wed, 10 Dec 2025 10:05:54 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-sportelli-SUE-salgono-a-197-al-pari-degli-sportelli-SUAP/ 2025-12-10T10:05:54Z Interventi di pavimentazione di spazi esterni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-di-pavimentazione-di-spazi-esterni/ <p>Deve escludersi che nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di taluni limiti. E ciò in quanto la pavimentazione di aree esterne: i) è di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato; ii) riduce la superficie filtrante, con la conseguenza che, anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità, incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno; iii) è percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbanistico; iv) determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-interventi-di-pavimentazione-di-spazi-esterni" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 8861 del 12 novembre 2025</a></p> Fri, 05 Dec 2025 12:11:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Interventi-di-pavimentazione-di-spazi-esterni/ 2025-12-05T12:11:39Z Lo studentato non ha destinazione d’uso turistico ricettiva https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Lo-studentato-non-ha-destinazione-duso-turistico-ricettiva/ <p>Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7628 del 30 settembre 2025, ha chiarito che <strong>gli studentati mantengono la destinazione d’uso direzionale</strong> e non possono essere considerati strutture turistico-ricettive, anche quando l’amministrazione consente un utilizzo temporaneo come ostello nei periodi di minor afflusso degli studenti.</p> <div> <p>Secondo i giudici, questa caratteristica non cambia neppure se la Pubblica Amministrazione autorizza l’uso temporaneo, poiché si tratta di una misura discrezionale e limitata nel tempo. Pertanto, non si applica la disciplina prevista per le strutture ricettive dall’art. 49 della legge regionale Toscana n. 61/2024 (ex art. 44 della l.r. n. 86/2016), che regola i periodi di apertura delle strutture turistiche stagionali o annuali.</p> <p>Di conseguenza, la SCIA presentata per l’attività di ostello ha natura temporanea e non stagionale, e deve essere rinnovata ogni anno.</p> </div> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1345" target="_blank">Giustizia amministrativa</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 05 Dec 2025 11:16:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Lo-studentato-non-ha-destinazione-duso-turistico-ricettiva/ 2025-12-05T11:16:49Z Nuove regole per le rinnovabili: iter più rapido e meno burocrazia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-regole-per-le-rinnovabili-iter-piu-rapido-e-meno-burocrazia/ <p>Dall’11 dicembre 2025 sarà operativo il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-26&amp;atto.codiceRedazionale=25G00186&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">decreto legislativo 17</a><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-26&amp;atto.codiceRedazionale=25G00186&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">8/2025</a>, che aggiorna e integra il decreto 190/2024 sulla disciplina dei regimi amministrativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il provvedimento, attuativo della legge 118/2022 e coerente con le direttive europee e il PNRR, mira a semplificare le procedure e a rendere più chiaro il quadro normativo per chi installa o modifica impianti di energia pulita.</p> <div> <p><strong>Le principali novità:</strong></p> <ul> <li><strong>Ambito ampliato:</strong> inclusi sistemi di accumulo ed elettrolizzatori collegati agli impianti rinnovabili; aggiornata la definizione di impianto ibrido.</li> <li><strong>Digitalizzazione delle procedure:</strong> la piattaforma unica <strong>SUER</strong> diventa il punto di riferimento per <strong>PAS e Autorizzazione Unica</strong>, con modelli standard e interoperabilità con i sistemi nazionali e locali.</li> <li><strong>Urbanistica semplificata:</strong> gli interventi in aree idonee o zone di accelerazione non saranno considerati in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. La PAS si estende anche a interventi in aree con vincoli idrogeologici, sismici o paesaggistici, salvo eccezioni.</li> <li><strong>Tempi più flessibili:</strong> per i progetti autorizzati in PAS il termine massimo per avviare e concludere i lavori passa da 1 a 2 anni. Per revisioni di potenza fino al 15% o installazione di pompe di calore sotto i 50 MW, i tempi dell’Autorizzazione Unica si dimezzano.</li> <li><strong>Vincoli e oneri:</strong> per opere edilizie complesse serve il titolo edilizio prima della richiesta di AU o PAS. Nell’Autorizzazione Unica vanno indicati obbligo di ripristino, costi e garanzie finanziarie (entro 120 giorni). Le compensazioni ai comuni saranno tra l’1% e il 4% del valore economico della produzione attesa.</li> </ul> <p><strong>Obiettivo del decreto:</strong> accelerare gli iter autorizzativi, garantire trasparenza e offrire maggiore certezza agli operatori, favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/nuove-regole-per-le-rinnovabili-iter-piu-rapido-e-meno-burocrazia/" target="_blank">Ancidigitale</a></p> Fri, 05 Dec 2025 10:16:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-regole-per-le-rinnovabili-iter-piu-rapido-e-meno-burocrazia/ 2025-12-05T10:16:12Z Disciplina regionale per le rievocazioni storiche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-regionale-per-le-rievocazioni-storiche/ <p>Pubblicata sul <a href="http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2025/11/26/26" target="_blank">1° S.O. n. 26 del 26 novembre 2025 al BOLLETTINO UFFICIALE N. 48 del 26 novembre 2025</a><strong>&nbsp;</strong>la Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2025, che introduce una disciplina organica per la promozione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e favorire il turismo, la coesione sociale e il coinvolgimento delle giovani generazioni.</p> <p>Che cosa si intende per rievocazione storica?<br /> Secondo la legge, si tratta di attività basate sulla ricostruzione e messa in scena di episodi o contesti di vita del passato, con pratiche performative come l’uso di abiti storici, ricostruzione di ambienti, feste, tornei, mercati, giochi e narrazioni. Le manifestazioni devono essere radicate nella comunità locale, inclusive e rispettose delle diversità, dei diritti umani e della sostenibilità.</p> <p>La legge prevede:</p> <ul> <li>Registro regionale delle manifestazioni e delle associazioni di ricostruzione storica, con logo identificativo</li> <li>Contributi finanziari per organizzazione eventi, acquisto beni e attività didattiche</li> <li>Attività laboratoriali basate sul metodo “living history” per scuole e comunità</li> <li>Comitato regionale per la programmazione e la consulenza.</li> </ul> <p>Per il 2025 sono stanziati 150.000 euro per contributi e campagne promozionali. La norma punta anche a creare reti tra eventi e a promuovere la conoscenza delle rievocazioni a livello nazionale ed europeo.</p> Thu, 27 Nov 2025 08:04:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disciplina-regionale-per-le-rievocazioni-storiche/ 2025-11-27T08:04:52Z Opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Opere-per-cui-non-e-necessaria-lautorizzazione-paesaggistica/ <p>Le opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica sono solo ed esclusivamente quelle di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, cioè, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili; il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio, conservazione. Per tutte le altre opere è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, come confermato dall’art. 146, comma 4, (secondo cui l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, quali appunto la d.i.a., s.c.i.a. o c.i.l.a) e dal successivo art. 167, comma 4, (secondo cui, in caso di assenza della autorizzazione paesaggistica, è possibile la successiva sanatoria solo per quegli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento di quelli legittimamente realizzati, per l’impiego di materiali in difformità o per lavori di mera manutenzione ordinaria o straordinaria) della legge n. 42 del 2004. Il regolamento n. 31 del 2017, che è fonte subordinata rispetto al d.lgs. n. 42 del 2004, non può alterare tale sistema (l’art. 146 autorizza l’adozione di un regolamento per disciplinare procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità e non per introdurre deroghe o modifiche del d.lgs. n. 42 del 2004).&nbsp;</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-opere-per-cui-non-e-necessaria-lautorizzazione-paesaggistica" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. V n. 8432 del 3' ottobre 2025</a></p> Thu, 20 Nov 2025 13:55:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Opere-per-cui-non-e-necessaria-lautorizzazione-paesaggistica/ 2025-11-20T13:55:15Z Criteri di localizzazione degli impianti elettromagnetici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-di-localizzazione-degli-impianti-elettromagnetici/ <p>I regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-criteri-di-localizzazione-degli-impianti-4" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n.8345 del 28 ottobre 2025</a></p> Thu, 20 Nov 2025 13:50:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Criteri-di-localizzazione-degli-impianti-elettromagnetici/ 2025-11-20T13:50:15Z Inconfigurabilità del silenzio-assenso per l'occupazione di suolo pubblico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inconfigurabilita-del-silenzio-assenso-per-loccupazione-di-suolo-pubblico/ <p>La quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale che disponeva, in conformità delle previsioni del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone mercatale, la sospensione dell'attività di somministrazione per tre giorni consecutivi, stante l'occupazione abusiva del suolo pubblico e la riscontrata recidiva.</p> <p>Il Collegio ha osservato che, a&nbsp;fronte dell'istanza per il rilascio del titolo concessorio di occupazione di suolo pubblico, non rileva la ricorrenza dei presupposti normativi per il relativo rilascio, né&nbsp; l’eventuale illegittimità dell' inerzia serbata dell’amministrazione, che non possono&nbsp; far insorgere il titolo stesso, non assentibile<em>&nbsp;</em>per silentium<em>.</em></p> <p>L'inerzia dell’amministrazione, come la presunta conformità dell’occupazione richiesta alle norme, non sono idonee di per se' a&nbsp;determinare un titolo di concessione a occupare il suolo pubblico (per il quale non si applica il silenzio-assenso: vedi Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4660), né a rendere illegittima la decisione dell’amministrazione che, verificati i presupposti di legge, ha adottato il provvedimento di sospensione dell'agttività di somministrazione.</p> <p>Fonte: Giustizia Amministrativa,&nbsp;<a title="Consiglio di Stato, sezione V, 22 ottobre 2025, n. 8190 – Pres. Sabatino, Est. Urso" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202507015&amp;nomeFile=202508190_23.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">Consiglio di Stato, sezione V, 22 ottobre 2025, n. 8190 – Pres. Sabatino, Est. Urso</a></p> Thu, 20 Nov 2025 13:34:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inconfigurabilita-del-silenzio-assenso-per-loccupazione-di-suolo-pubblico/ 2025-11-20T13:34:05Z Accordo in Conferenza Unificata per l’aggiornamento della modulistica sul commercio all’ingrosso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-Conferenza-Unificata-per-laggiornamento-della-modulistica-sul-commercio-allingrosso/ <p>La Conferenza Unificata, riunita il 23 ottobre 2025, ha approvato l’aggiornamento del modulo di comunicazione per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso. L’intesa, pubblicata in&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-12&amp;atto.codiceRedazionale=25A06000&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2025</a>, rientra nel processo di semplificazione amministrativa previsto dal decreto legislativo 126 del 2016, che disciplina la modulistica unificata e standardizzata per le attività produttive.</p> <p>Il Dipartimento per gli affari regionali ha presentato la proposta sulla base del lavoro svolto dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione. Dopo la circolazione del testo tra le amministrazioni statali, le regioni, le Province autonome, l’ANCI e l’UPI, tutti gli enti coinvolti hanno espresso parere favorevole senza formulare osservazioni.</p> <p>L’accordo introduce modifiche al modulo relativo all’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso, contenute nell’allegato approvato e ora parte integrante del provvedimento. Le regioni avranno a disposizione 45 giorni per adeguare il contenuto informativo del modulo alle proprie normative, mentre i comuni dovranno aggiornare la modulistica in uso entro 60 giorni. L’obiettivo è garantire uniformità, semplificazione e maggiore chiarezza per imprese e cittadini, lasciando al privato la possibilità di indicare un domicilio digitale per le comunicazioni amministrative.</p> <p>Gli enti territoriali saranno inoltre chiamati ad assicurare la massima diffusione del nuovo modulo. L’accordo è stato siglato con l’assenso unanime di Governo, regioni, Province autonome, ANCI e UPI.</p> <p>Fonte: AGEL</p> Thu, 20 Nov 2025 09:31:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Accordo-in-Conferenza-Unificata-per-laggiornamento-della-modulistica-sul-commercio-allingrosso/ 2025-11-20T09:31:04Z SCIA edilizia in aree vincolate: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-edilizia-in-aree-vincolate-il-Consiglio-di-Stato-chiarisce-i-limiti/ <p>Secondo la Corte, è legittimo dichiarare inefficace una SCIA presentata per la demolizione e ricostruzione di un edificio in area soggetta a tutela paesaggistica, quando l’intervento comporta una nuova costruzione con sagoma diversa e non rientra nella semplice ristrutturazione edilizia. In questi casi, infatti, è necessario il permesso di costruire.</p> <p>Lo stesso principio si applica agli interventi che prevedono il mutamento di destinazione d’uso con modifiche di sagome e volumi: il passaggio a una diversa categoria funzionale richiede sempre il permesso di costruire, e non può essere realizzato tramite SCIA.</p> <p>La Corte ha inoltre sottolineato che la presentazione di una SCIA fuori dal suo ambito applicativo è priva di effetti, e non può essere invocata per bloccare eventuali interventi repressivi dell’amministrazione.</p> <p>La sentenza conferma orientamenti già espressi in precedenti decisioni del Consiglio di Stato (n. 5593/2023, n. 7810/2019, n. 5999/2021), ribadendo la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione in zone vincolate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: AGEL</p> Thu, 20 Nov 2025 09:27:29 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-edilizia-in-aree-vincolate-il-Consiglio-di-Stato-chiarisce-i-limiti/ 2025-11-20T09:27:29Z Somministrazione di pasti e bevande svolta fuori dalla sede aziendale da parte di agriturismi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Somministrazione-di-pasti-e-bevande-svolta-fuori-dalla-sede-aziendale-da-parte-di-agriturismi/ <p>La&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2023&amp;legge=10&amp;fx=lex" target="_blank">legge regionale 3 marzo 2023, n. 10</a> (Misure per la semplificazione e la crescita economica), ha introdotto, tra le attività agrituristiche, la somministrazione di pasti e bevande svolta fuori dalla sede aziendale, inserendo la lettera h ter) nell’art. <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=1996&amp;legge=25&amp;fx=lex" target="_blank">2, comma 8, L.R. 25/1996.</a></p> <p>La <strong>somministrazione di pasti e bevande fuori dalla sede aziendale in occasione di manifestazioni ed eventi</strong>:</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; è consentita per non più del 30% delle giornate di apertura indicate nella SCIA</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; deve rispettare i limiti previsti per pasti e spuntini ed i parametri di tempo/lavoro per mantenere la principalità agricola</p> <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i pasti possono essere preparati in sede e consumati altrove.</p> <p>La <strong>giornata fuori sede è alternativa a quella di apertura in azienda</strong> e deve essere impiegato lo stesso personale dell’attività agrituristica (impresa familiare e lavoratori agricoli).</p> <p>L’azienda effettua una <strong>comunicazione</strong> al Comune e all’ERSA prima dell’evento.</p> <p>La comunicazione è inviata al SUAP del Comune in cui si svolge la manifestazione o l’evento.</p> <blockquote> <p>Dalla data odierna sul portale SUAPinRete è disponibile il relativo procedimento di “<strong>Somministrazione occasionale fuori dalla sede aziendale</strong>”.</p> </blockquote> Fri, 14 Nov 2025 09:53:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Somministrazione-di-pasti-e-bevande-svolta-fuori-dalla-sede-aziendale-da-parte-di-agriturismi/ 2025-11-14T09:53:25Z Linee Guida Progettuali per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-Guida-Progettuali-per-gli-interventi-soggetti-ad-autorizzazione-paesaggistica/ <p>Dal 2018, con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale FVG (PPR), il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è diventato più articolato. Oggi è richiesta una doppia verifica:</p> <ul> <li>Compatibilità paesaggistica sito-specifica (la valutazione tradizionale)</li> <li>Conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica sovraordinata, come il PPR FVG e i PRGC conformati al PPR.</li> </ul> <p>Questa novità ha reso più complessa la redazione delle relazioni paesaggistiche da parte dei professionisti e la loro valutazione da parte dei funzionari pubblici. Serve quindi uno strumento che garantisca criteri uniformi e riduca la discrezionalità.</p> <p>Per rispondere a questa esigenza, il Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione FVG sta elaborando le <strong>Linee Guida Progettuali</strong>, un documento pensato come “vademecum del buon costruire”, arricchito da indicazioni amministrative e operative per la predisposizione dei progetti e delle relazioni paesaggistiche.</p> <p>Perché partecipare?</p> <ul> <li>Scoprire il percorso di elaborazione delle Linee Guida</li> <li>Confrontarsi con esperti e chiarire dubbi interpretativi emersi nel tavolo di lavoro</li> <li>Contribuire con domande e osservazioni.</li> </ul> <p>Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento Online del 20 Novembre 2025:</p> <blockquote> <p><br />[<a href="https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=26742" target="_blank">Link alle informazioni</a>]</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=26742" target="_blank">Regione FVG</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 13 Nov 2025 13:15:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Linee-Guida-Progettuali-per-gli-interventi-soggetti-ad-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-11-13T13:15:24Z Commercio e turismo in un unico testo organico, in arrivo la riforma FVG https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Commercio-e-turismo-in-un-unico-testo-organico-in-arrivo-la-riforma-FVG/ <p>Il 12 novembre&nbsp;è stato presentato in Aula il nuovo Codice regionale del Commercio e del Turismo, una norma innovativa che per la prima volta in Italia riunisce in un unico testo le discipline dei due settori. Il provvedimento&nbsp;ha l’obiettivo di ridurre la burocrazia e garantire risorse senza precedenti al comparto terziario.</p> <p>Il Codice semplifica il quadro normativo, passando da 567 a 143 articoli, senza ridurre i sostegni economici, che anzi vengono potenziati: 134 milioni di euro sono già stanziati per il biennio 2026-2027.</p> <p>Tra i punti cardine:</p> <ul> <li>Masterplan delle superfici di vendita per mappare il commercio e riqualificare i centri urbani</li> <li>riforma dell’urbanistica commerciale per favorire l’apertura di esercizi nei centri cittadini</li> <li>interventi a sostegno del commercio di prossimità</li> <li>valorizzazione del turismo lento e cicloturismo</li> <li>semplificazione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive</li> <li>maggiore autonomia ai Comuni sulla tassa di soggiorno</li> <li>incentivi alle imprese che applicano contratti nazionali rappresentativi.<br />Il testo è frutto di un ampio confronto con associazioni di categoria, sindacati e Consiglio regionale.</li> </ul> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&amp;nm=20251112191730009" target="_blank">ARC</a></p> Thu, 13 Nov 2025 09:28:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Commercio-e-turismo-in-un-unico-testo-organico-in-arrivo-la-riforma-FVG/ 2025-11-13T09:28:11Z Distanze legali: la Cassazione ribadisce la nozione unitaria di “costruzione” https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-legali-la-Cassazione-ribadisce-la-nozione-unitaria-di-costruzione/ <p>Con l’ordinanza n. 13157 del 18 maggio 2025 (Sezione II Civile, Presidente Orilia, Relatore Grasso), la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato in materia di distanze legali tra edifici.</p> <p>La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 873 del Codice civile, il concetto di “costruzione” ha natura unitaria e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, purché dotata di solidità e stabilmente ancorata al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva utilizzata.</p> <p>La pronuncia sottolinea che i regolamenti comunali non possono modificare tale definizione: il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. consente ai Comuni di stabilire distanze maggiori rispetto a quelle minime previste dalla legge, ma non attribuisce loro il potere di ridefinire cosa debba intendersi per “costruzione”.</p> <p>L’ordinanza — in linea con precedenti decisioni della Corte (tra cui Cass. n. 23843/2018 e n. 12712/2024) — è intervenuta nell’ambito di una controversia tra privati (V. c. C.), confermando la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 23 luglio 2019.</p> <p>In sintesi, la Cassazione riafferma che la definizione di “costruzione” rilevante ai fini delle distanze legali è di esclusiva competenza del legislatore statale, escludendo qualsiasi deroga da parte della normativa locale.</p> <p><em>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/distanze-legali-la-cassazione-ribadisce-la-nozione-unitaria-di-costruzione/" target="_blank">ANCI Digitale</a></em></p> Mon, 10 Nov 2025 11:07:42 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distanze-legali-la-Cassazione-ribadisce-la-nozione-unitaria-di-costruzione/ 2025-11-10T11:07:42Z Consiglio di Stato: l’annullamento di un regolamento ha effetti erga omnes e retroattivi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-lannullamento-di-un-regolamento-ha-effetti-erga-omnes-e-retroattivi/ <p>Con la sentenza n. 7027 del 12 agosto 2025 (Sezione III, presidente De Nictolis, estensore Santoleri), il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio consolidato sull’efficacia dell’annullamento degli atti normativi.</p> <p>Nel caso esaminato, un Comune aveva richiesto la restituzione di contributi economici a un cittadino, sulla base di criteri contenuti in un regolamento comunale già annullato con sentenza definitiva. Il Consiglio ha chiarito che l’annullamento di un atto normativo, come un regolamento, ha effetti <strong>erga omnes</strong> e <strong>ex tunc</strong>: il provvedimento viene eliminato dall’ordinamento con effetto retroattivo e non può più essere applicato, nemmeno verso soggetti estranei al giudizio.</p> <p>La sentenza affronta anche il rapporto tra regolamento e atti applicativi: se questi derivano in modo diretto e necessario dal regolamento annullato, si configura un’<strong>invalidità caducante</strong>, che travolge automaticamente anche i provvedimenti successivi, senza bisogno di una nuova valutazione amministrativa. Tale nesso può sussistere anche tra procedimenti distinti, purché collegati in modo consequenziale.</p> <p>Il principio conferma un orientamento giurisprudenziale già espresso in precedenti decisioni (Cons. Stato, sez. V, nn. 6678/2024, 2730/2024, 46/2021; sez. III, n. 3872/2025), rafforzando la tutela dei cittadini contro l’applicazione di norme regolamentari illegittime.</p> <p>Fonte: <a href="https://gdc.ancidigitale.it/consiglio-di-stato-lannullamento-di-un-regolamento-ha-effetti-erga-omnes-e-retroattivi/" target="_blank">ANCI digitale</a></p> Mon, 10 Nov 2025 10:36:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Consiglio-di-Stato-lannullamento-di-un-regolamento-ha-effetti-erga-omnes-e-retroattivi/ 2025-11-10T10:36:22Z Tutela della concorrenza e trasporto pubblico locale: illegittimi i nuovi obblighi imposti agli NCC https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-della-concorrenza-e-trasporto-pubblico-locale-illegittimi-i-nuovi-obblighi-imposti-agli-NCC/ <p>Con la&nbsp;<a href="https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/163" target="_blank">sentenza n. 163</a>&nbsp;la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può introdurre obblighi e divieti sproporzionati per i servizi di noleggio con conducente (NCC), quando tali misure eccedono l’obiettivo di garantire una concorrenza leale con il servizio taxi.</p> <p>Accogliendo i ricorsi della Regione Calabria contro il decreto interministeriale n. 226 del 2024 e le relative circolari attuative, la Corte ha riconosciuto che lo Stato ha oltrepassato i limiti delle proprie competenze, invadendo quelle regionali in materia di «trasporto pubblico locale».</p> <p>Sono stati annullati tre principali obblighi previsti dal decreto:</p> <ul> <li>il tempo minimo di 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC;</li> <li>il divieto di stipulare contratti di durata con soggetti che svolgono, anche indirettamente, attività di intermediazione (come hotel o agenzie di viaggio);</li> <li>l’obbligo di utilizzare esclusivamente l’applicazione ministeriale per il foglio di servizio elettronico.</li> </ul> <p>Secondo la Corte, tali disposizioni risultano eccessive rispetto agli obiettivi dichiarati. In particolare, il vincolo dei 20 minuti è stato ritenuto non solo sproporzionato, ma anche già giudicato illegittimo in precedenti decisioni. Il divieto di contratti di durata limita ingiustificatamente la libertà contrattuale degli operatori, mentre l’obbligo di usare un’unica piattaforma informatica viola il principio di neutralità tecnologica.</p> <p>In conclusione, la Corte ha ribadito che la regolazione dell’attività degli NCC spetta alle Regioni, annullando le parti del decreto che contrastano con questo principio.</p> <p><em>Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale</em></p> Mon, 10 Nov 2025 10:30:38 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tutela-della-concorrenza-e-trasporto-pubblico-locale-illegittimi-i-nuovi-obblighi-imposti-agli-NCC/ 2025-11-10T10:30:38Z Illegittimi i divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimi-i-divieti-generalizzati-di-installazione-delle-stazioni-radio-base/ <p>L’impossibilità di prevedere divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base non può essere aggirata mediante la preventiva individuazione di «siti idonei» essendo al più ammessa la previsione di «siti preferenziali» senza alcun carattere di esclusività e, in ogni caso, qualsiasi diversa localizzazione non potrebbe essere inibita «salvo che l’amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di “equipollenza tecnica” tra area proposta dal privato operatore ed area individuata dal comune some sito preferenziale».</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-illegittimita-di-divieti-generalizzati-di-installazione-delle-stazioni-radio-base" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 7572 del 29 settembre 2025</a></p> Thu, 30 Oct 2025 15:52:25 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Illegittimi-i-divieti-generalizzati-di-installazione-delle-stazioni-radio-base/ 2025-10-30T15:52:25Z Corte dei conti: il gestore turistico è anche agente contabile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Corte-dei-conti-il-gestore-turistico-e-anche-agente-contabile/ <p>Con la sentenza n. 142 del 23 settembre 2025, la Terza Sezione d’Appello della Corte dei conti ha confermato un principio fondamentale in materia di imposta di soggiorno: il gestore di strutture ricettive, come l’albergatore, può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile d’imposta e quello di agente contabile.</p> <p><strong>Compatibilità tra ruoli dopo la riforma del 2020</strong><br />La decisione si concentra sull’interpretazione dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella legge n. 77/2020), che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sul turista. Tale riforma ha sollevato dubbi sulla permanenza del ruolo di agente contabile e sulla relativa giurisdizione della Corte dei conti in caso di mancato versamento del tributo.</p> <p>La Corte ha chiarito che, in quanto responsabile d’imposta, il gestore è obbligato a versare l’imposta anche se non riscossa dal turista, rientrando nella giurisdizione tributaria per eventuali contestazioni dell’Amministrazione.</p> <p><strong>La posizione della Corte: ruoli complementari per tutelare l’Erario</strong><br />Il Collegio ha adottato un orientamento che considera le due qualifiche complementari, non incompatibili, al fine di garantire una maggiore tutela dell’Erario.</p> <ul> <li>Agente contabile: Il gestore mantiene questa qualifica in virtù degli obblighi di riscossione e riversamento dell’imposta nelle casse comunali, configurando un “maneggio di denaro pubblico” che instaura un rapporto di servizio con l’ente locale</li> <li>Finalità di garanzia: La compresenza dei due ruoli consente al Pubblico Ministero contabile di avviare un giudizio per responsabilità contabile in caso di mancato riversamento dell’imposta, soprattutto quando il Comune non può più agire tramite gli strumenti dell’ordinamento tributario (es. per decorrenza dei termini).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Conclusione</strong><br />La sentenza conferma che la qualifica di responsabile d’imposta non esclude né annulla il rapporto di servizio e gli obblighi contabili del gestore, che rimane pienamente soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Una decisione che rafforza il presidio di legalità e la tutela delle risorse pubbliche.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/imposta-di-soggiorno-gestore-responsabile-dimposta-e-agente-contabile-le-due-qualifiche-sono-compatibili/" target="_blank">ANCI DIGITALE</a></p> Thu, 30 Oct 2025 15:39:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Corte-dei-conti-il-gestore-turistico-e-anche-agente-contabile/ 2025-10-30T15:39:50Z Gestione delle manomissioni del suolo pubblico comunale nel Portale SUAP-SUE https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gestione-delle-manomissioni-del-suolo-pubblico-comunale-nel-Portale-SUAP-SUE/ <p>La&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Manomissione-suolo-pubblico-comunale/?mde=245704;245705;245707;550224&amp;ambito=SUE" target="_blank">manomissione del suolo pubblico comunale</a>, o di aree soggette a uso pubblico o a servitù di pubblico transito, si riferisce a qualsiasi intervento che modifichi la sede stradale, le infrastrutture o gli impianti collocati al di sotto di essa.</p> <p>La Regione Friuli Venezia Giulia,&nbsp;<strong>su richiesta dei Comuni aderenti al portale SUAP-SUE</strong>, ha sviluppato una sezione (spin off) dedicata alla “Manomissione del suolo pubblico comunale” all’interno del portale regionale SUAP-SUE.</p> <p>La sezione è stata progettata per raccogliere le richieste di manomissione del suolo pubblico comunale da parte di soggetti pubblici e privati.</p> <p>Questo sistema consente:</p> <blockquote> <p>ai Comuni di svolgere un ruolo di coordinamento tra i richiedenti e i gestori dei sottoservizi, come previsto in particolare per le reti di distribuzione del gas dalla norma UNI 10576 e di gestire le domande con processi interamente digitali</p> <p>ai richiedenti, di presentare telematicamente in un’unica domanda sia la manomissione che l’occupazione di suolo pubblico.</p> </blockquote> <p>La sezione “Manomissione del suolo pubblico comunale” è proposta anche come estensione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), oltre che&nbsp;come estensione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).</p> Thu, 30 Oct 2025 07:34:13 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gestione-delle-manomissioni-del-suolo-pubblico-comunale-nel-Portale-SUAP-SUE/ 2025-10-30T07:34:13Z Pubblicato l’aggiornamento 2026 del Piano triennale per l’informatica nella PA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicato-laggiornamento-2026-del-Piano-triennale-per-linformatica-nella-PA/ <p>L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato l’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026, documento strategico e operativo frutto di un ampio processo di concertazione tra amministrazioni centrali, regionali e locali, insieme a numerosi attori istituzionali.</p> <p>Questo aggiornamento, che conclude il ciclo previsto per il triennio, conferma gli obiettivi già stabiliti, aggiorna i risultati attesi e introduce nuove linee di azione, in coerenza con il monitoraggio effettuato nel 2025. Il Piano tiene conto delle evoluzioni tecnologiche, delle priorità europee e degli obiettivi del PNRR, adattandosi alle normative sopraggiunte.</p> <p>Tra le principali novità:</p> <ul> <li>22 strumenti operativi ora disponibili per le PA, a supporto della pianificazione e gestione dei progetti digitali;</li> <li>Avvio del monitoraggio sulla gestione documentale, per migliorare l’efficienza e la trasparenza;</li> <li>Consolidamento dei progetti IT Wallet e rafforzamento dell’uso responsabile dell’intelligenza artificiale, in linea con il nuovo AI Act europeo;</li> <li>Introduzione dell’AgID Academy, per promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze digitali nella PA.</li> </ul> <p>Il monitoraggio condotto da AgID ha evidenziato che, al termine del 2024, su 43 linee di azione: 26 erano concluse, 14 riprogrammate e 3 eliminate. Dei 55 risultati attesi, 42 sono stati raggiunti e 13 non ancora conseguiti.</p> <p>Con questo aggiornamento, la Pubblica Amministrazione prosegue il suo percorso verso un ecosistema digitale più efficiente, sicuro e inclusivo, preparando il terreno per il prossimo Piano Triennale 2027–2029.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/it/notizie/online-laggiornamento-2026-del-piano-triennale-linformatica-nella-pa" target="_blank">AGID</a></p> Thu, 23 Oct 2025 09:26:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblicato-laggiornamento-2026-del-Piano-triennale-per-linformatica-nella-PA/ 2025-10-23T09:26:15Z Permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ <p>In presenza di un vincolo paesaggistico, il rilascio del permesso di costruire per opere edilizie è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, che è un atto però distinto dal permesso di costruire seppur necessario. La mancata acquisizione dei pareri necessari rende, tuttavia, il permesso di costruire non invalido bensì inefficace, stante l’autonomia strutturale e funzionale dei due provvedimenti edilizio-urbanistico e paesaggistico), impedendo l'inizio dei lavori finché non si ottiene l'autorizzazione paesaggistica. Allo stesso modo, la ravvisata incompatibilità urbanistica supporta in autonomia il diniego del titolo edilizio riposando su ragioni tecniche, giuridiche e fattuali distinte e separate rispetto alla valutazione prettamente paesaggistica di competenza di altra autorità. In linea di principio, infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio; i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su diversi piani, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Più in particolare, l’autorizzazione paesaggistica ed il titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati: l’uno valuta, in forza d’apprezzamento tecnico discrezionale, la compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto, mentre l’altro, con autonoma e specifica istruttoria, accerta la conformità urbanistico-edilizia del manufatto. Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide, dunque, con la disciplina urbanistico- edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 7745 del 3 ottobre 2025</a></p> Thu, 23 Oct 2025 08:44:05 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-10-23T08:44:05Z Impianto per la gestione di rifiuti e AIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianto-per-la-gestione-di-rifiuti-e-AIA/ <p>&nbsp;</p> <p>La normativa vigente non impone che il soggetto richiedente l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) debba dimostrare la disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto. L’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art29ter!vig=" target="_blank">art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006</a>, che disciplina la presentazione della domanda di AIA, non prevede alcun obbligo in tal senso. L’unico riferimento è al “soggetto proponente”, definito all’art. 5 dello stesso decreto come colui che elabora il progetto, indipendentemente dalla titolarità dell’area.</p> <p>A conferma di ciò, gli articoli 177, comma 2, e 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 stabiliscono che la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e che l’approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Questo implica la possibilità di attivare, ove necessario, la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001.</p> <p>Pertanto, se la legge consente l’esproprio per realizzare impianti di gestione dei rifiuti, ne consegue che la disponibilità giuridica dell’area non è condizione necessaria per presentare la domanda di AIA. Diversamente, non avrebbe senso prevedere la dichiarazione di pubblica utilità come effetto dell’approvazione del progetto.</p> <p>In conclusione, il rilascio dell’AIA non può essere considerato illegittimo per il solo fatto che, al momento della domanda, il proponente non disponeva di un titolo giuridico sull’area interessata.</p> <p>Consiglio di Stato Sez. IV n. 7534 del 25 settembre 2025</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-impianto-per-la-gestione-di-rifiuti-e-aia" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente...</a></p> Thu, 23 Oct 2025 08:37:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianto-per-la-gestione-di-rifiuti-e-AIA/ 2025-10-23T08:37:15Z Incentivi per l'insediamento di strutture alberghiere https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incentivi-per-linsediamento-di-strutture-alberghiere/ <p>Scade il 14 novembre p.v. il termine di presentazione delle domande di contributo&nbsp;a valere sull’”Avviso per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell’articolo 2, commi 13 e seguenti, della legge regionale 13/2022 e del Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124 - Incentivi alle imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro. Anno 2025”, approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 41372 dell’8 agosto 2025.</p> <p>Le relative istanze potranno essere presentate&nbsp;<strong>e</strong><strong>ntro e non oltre le ore 13.00.59 di venerdì 14 novembre 2025</strong>&nbsp;sempre&nbsp;<strong>tramite PEC, all’indirizzo&nbsp;<a class="blank" title=" [il collegamento apre una nuova finestra]" href="mailto:economia@certregione.fvg.it">economia@certregione.fvg.it</a></strong>.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA086/" target="_blank">Info, modulistica e contatti alla pagina dedicata.</a></p> Thu, 23 Oct 2025 08:52:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Incentivi-per-linsediamento-di-strutture-alberghiere/ 2025-10-23T08:52:28Z Pub e rilevanza penale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pub-e-rilevanza-penale-del-disturbo-delle-occupazioni-e-del-riposo-delle-persone/ <p>La produzione di rumori che disturbano le occupazioni o il riposo delle persone può assumere rilevanza penale solo se incide sulla tranquillità pubblica. Il bene giuridico tutelato è infatti la pubblica quiete, non il semplice disagio di singoli individui.</p> <p>Perché si configuri il reato, è necessario che i rumori siano idonei a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se poi solo alcuni se ne lamentano concretamente. Questo principio deriva dalla natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame: non è richiesta la prova di un danno effettivo, ma basta che la condotta sia potenzialmente disturbante per una collettività.</p> <p>La condotta penalmente rilevante può consistere anche in un singolo episodio rumoroso o di schiamazzo, purché, per intensità e contesto, sia tale da interferire con le normali attività o il riposo delle persone. Non è quindi necessario dimostrare che il rumore abbia effettivamente molestato una platea ampia: è sufficiente che sia oggettivamente idoneo a farlo.</p> <p>Cass. Sez. III n. 32585 del 3 ottobre 2025 (UP 18 set 2025)</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rumore/cassazione-penale156/rumore-disturbo-delle-occupazioni-e-del-riposo-delle-persone" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente...</a></p> Thu, 23 Oct 2025 07:28:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pub-e-rilevanza-penale-del-disturbo-delle-occupazioni-e-del-riposo-delle-persone/ 2025-10-23T07:28:21Z Caratteristiche del centro commerciale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-del-centro-commerciale/ <p>Gli elementi circostanziati per potersi comprovare che attività commerciali esercitate in distinti edifici o parti di edificio configurino un “centro commerciale” sono i seguenti: è necessario che le strutture siano direttamente collegate fra loro; i percorsi devono collegare direttamente le strutture, non il più ampio lotto ove queste insistono; deve esservi la presenza di servizi all’utenza e, generale, di spazi pertinenziali (in primis parcheggi, ma anche, ad esempio, aree per bambini) indistintamente fruibili dalla clientela di tutte le strutture, regolati, gestiti e manutenuti unitariamente; deve sussistere una policy di gestione accentrata ed unitaria, con riferimento tanto alle relazioni contrattuali con terze parti (utenze, servizi di pulizia e guardianaggio, selezione del personale), quanto alla promozione commerciale, operata unitariamente a favore dell’intera struttura complessa, peraltro solitamente caratterizzata da un nome commerciale autonomo e distinto da quelli dei singoli esercizi ivi allocati.</p> <p>Consiglio di Stato Sez. IV n. 7400 del 19 settembre 2025</p> <p><a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-caratteristiche-del-centro-commerciale" target="_blank">Leggi tutto su Lexambiente...</a></p> Thu, 23 Oct 2025 07:25:12 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Caratteristiche-del-centro-commerciale/ 2025-10-23T07:25:12Z Superamento del vincolo di destinazione d’uso alberghiero per esigenze economico-produttive https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Superamento-del-vincolo-di-destinazione-duso-alberghiero-per-esigenze-economico-produttive/ <p>&nbsp;</p> <p>La questione era stata sollevata dal&nbsp;TAR Liguria&nbsp;(ordinanza n. 24/2025), che ha contestato l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1/2008 (come modificato dalla l.r. n. 4/2013), ritenendolo in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, che tutela la&nbsp;libertà di iniziativa economica privata.</p> <p><strong>Principi affermati dalla Corte:</strong><br />Il vincolo alberghiero può essere legittimo se finalizzato alla&nbsp;tutela del turismo, settore strategico per l’economia nazionale.<br />Tuttavia,&nbsp;non può tradursi in un obbligo perpetuo&nbsp;di mantenere un’attività non più sostenibile, né può ignorare la realtà economica dell’impresa.<br />Una disciplina che&nbsp;non consente lo svincolo&nbsp;anche in caso di comprovata non convenienza economica&nbsp;viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza&nbsp;(artt. 3 e 41 Cost.).<br />Il vincolo, se concepito come immutabile,&nbsp;sacrifica il nucleo essenziale della libertà imprenditoriale, impedendo scelte organizzative e riconversioni produttive.</p> <p><strong>Decisione finale:</strong><br />La Corte ha dichiarato&nbsp;l’illegittimità costituzionale&nbsp;della norma regionale nella parte in cui&nbsp;non consente ai proprietari&nbsp;di immobili vincolati ad uso alberghiero di presentare&nbsp;istanza motivata e documentata di svincolo, indicando la nuova destinazione d’uso,&nbsp;qualora l’attività ricettiva risulti non più economicamente sostenibile.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/143" target="_blank">Testo completo della sentenza sul sito ufficiale della Corte Costituzionale</a></p> Thu, 23 Oct 2025 07:17:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Superamento-del-vincolo-di-destinazione-duso-alberghiero-per-esigenze-economico-produttive/ 2025-10-23T07:17:40Z Semplificazione digitale nel turismo: approvati i tracciati dati per la nuova modulistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazione-digitale-nel-turismo-approvati-i-tracciati-dati-per-la-nuova-modulistica/ <p>La <strong>Conferenza Unificata</strong>, nella seduta del <strong>19 giugno 2025</strong>, ha compiuto un passo decisivo nell’ambito dell’<strong>Agenda per la Semplificazione</strong>, approvando l’informativa relativa alla <strong>definizione dei tracciati dati</strong> per la nuova modulistica standardizzata destinata al settore turistico. Il provvedimento è stato pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2025</strong>.</p> <p>Questa approvazione rappresenta il completamento del percorso avviato con l’accordo tra <strong>Stato, Regioni, Province autonome, ANCI e UPI</strong> del <strong>18 dicembre 2024</strong>, che aveva già definito i contenuti dei moduli semplificati.</p> <blockquote> <h4>Il cuore della digitalizzazione</h4> <p>L’elemento centrale del provvedimento non è l’approvazione dei moduli cartacei, già condivisi, ma la <strong>ratifica dei tracciati tecnici (.xsd)</strong> che consentono ai sistemi informatici di gestire le pratiche in modo completamente digitale.</p> </blockquote> <p>A seguito di richieste di chiarimento da parte dell’<strong>ANCI</strong>, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha confermato che i tracciati dati corrispondono fedelmente ai moduli semplificati già approvati, garantendo così coerenza tra la versione tecnica e quella documentale.</p> <h4>Con questo passaggio, Regioni ed enti locali prendono formalmente atto della disponibilità della versione digitale dei moduli, che potrà essere integrata nei sistemi gestionali per la presentazione e la gestione delle pratiche turistiche.</h4> <p>L’iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi dell’Agenda per la Semplificazione, contribuendo alla <strong>riduzione degli oneri amministrativi</strong> e alla <strong>modernizzazione dei servizi pubblici</strong> rivolti agli operatori del settore.</p> <div id="left"> <div class="related"> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p style="text-align: left;">Fonte:&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-10-10&amp;atto.codiceRedazionale=25A05507&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale</a></p> </div> </div> </div> </div> <div id="right">&nbsp;</div> Thu, 23 Oct 2025 07:00:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Semplificazione-digitale-nel-turismo-approvati-i-tracciati-dati-per-la-nuova-modulistica/ 2025-10-23T07:00:22Z Modifiche al Codice regionale dell’edilizia, la circolare https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modifiche-al-Codice-regionale-delledilizia-la-circolare/ <p>Il 10 luglio 2025 è entrata in vigore la&nbsp;<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2025&amp;legge=9&amp;fx=lex" target="_blank">Legge regionale 4 luglio 2025, n. 9</a>, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 18 al BUR n. 28 del 9 luglio 2025, recante “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 – Codice regionale dell’edilizia”.</p> <p>L’intervento normativo si configura come manutenzione straordinaria della disciplina edilizia regionale, con l’obiettivo di:</p> <ul> <li>semplificare e rendere più efficienti le procedure edilizie e urbanistiche;</li> <li>favorire il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>garantire maggiore uniformità applicativa sul territorio regionale.</li> </ul> <p>Le modifiche recepiscono i principi contenuti nel DL 69/2024 “Salva Casa”, convertito con modificazioni dalla L. 105/2024, e aggiornano la normativa regionale in coerenza con il DPR 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia.</p> <p>Tra i principali ambiti di intervento si segnalano:</p> <ul> <li>Aggiornamento delle definizioni edilizie e delle distanze tra edifici (art. 3 LR 19/2009);</li> <li>Rafforzamento dell’Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica (art. 9);</li> <li>Ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera e asseverata (artt. 15, 16, 16 bis);</li> <li>Nuove disposizioni in materia di agibilità e certificazioni (artt. 27, 27 bis);</li> <li>Norme speciali per impianti fotovoltaici, sottotetti e stato legittimo degli immobili (artt. 37 bis, 39, 40 ter);</li> <li>Revisione del sistema sanzionatorio e delle tolleranze costruttive (artt. 41, 45, 49, 50);</li> <li>Semplificazione delle procedure per le opere pubbliche (artt. 10, 10 bis, 11 LR 19/2009 e LR 2/2024).</li> </ul> <p>La circolare esplicativa redatta dal Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggistica è disponibile in formato digitale e fornisce chiarimenti applicativi, indirizzi interpretativi e schemi riepilogativi utili agli operatori del settore.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA8/" target="_blank">Per scaricare la circolare&nbsp;visita la pagina dedicata&nbsp;</a></p> Thu, 23 Oct 2025 06:25:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modifiche-al-Codice-regionale-delledilizia-la-circolare/ 2025-10-23T06:25:39Z Le linee guida di ISPRA per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Le-linee-guida-di-ISPRA-per-impianti-fotovoltaici-ed-agrivoltaici/ <p>L’<strong>ISPRA</strong> ha pubblicato le <a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.isprambiente.gov.it/files2025/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/llgg_sia_agrifotovoltaico_2025_10_10.pdf" target="_blank"><strong>Linee Guida definitive</strong> per la redazione degli <strong>Studi di Impatto Ambientale (SIA)</strong></a> relativi agli impianti agrivoltaici e fotovoltaici. Il documento nasce con l’obiettivo di fornire ai progettisti uno strumento tecnico-metodologico completo, capace di migliorare la qualità dei SIA e <strong>accelerare i processi di autorizzazione ambientale</strong>.</p> <p>Queste direttive rispondono a una criticità evidenziata dalla Commissione Tecnica VIA del MASE, che spesso riceve documentazione incompleta per i progetti legati alle <strong>Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)</strong>. Studi più accurati ridurranno le richieste di integrazione e le condizioni ambientali, rendendo la valutazione più rapida ed efficiente.</p> <p><strong>Un approccio innovativo e strutturato</strong><br />Il documento si configura come riferimento tecnico-scientifico e sarà la base per la nuova piattaforma web del MASE dedicata alla redazione dei SIA. L’elemento distintivo è l’associazione di ogni tematica ambientale (biodiversità, suolo, geologia, acque, clima, rumore, paesaggio) a parametri, indici e indicatori che i proponenti devono obbligatoriamente includere.</p> <p>Queste informazioni sono fondamentali per:</p> <ul> <li>una caratterizzazione accurata dell’area di progetto;</li> <li>una valutazione precisa degli impatti e delle misure di mitigazione/compensazione;</li> <li>la definizione di un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) completo.<br /> <br /><strong>Focus su aree degradate e alternative progettuali</strong><br />Le Linee Guida ribadiscono i principi della normativa VIA, sottolineando l’importanza di:</li> <li>valutare gli impatti cumulativi;</li> <li>analizzare le alternative progettuali, inclusa l’alternativa “zero” (non realizzare l’impianto);</li> <li>privilegiare aree già compromesse, come Siti di Interesse Nazionale (SIN), aree industriali, cave dismesse e discariche chiuse;</li> <li>tutelare le produzioni agroalimentari di pregio (IGP, DOP, IGT), evitando l’installazione in aree ad alto valore produttivo.</li> </ul> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-redazione-degli-studi-di-impatto-ambientale-relativi-ad-impianti-agrivoltaici-e-fotovoltaici" target="_blank">ISPRA</a></p> Tue, 21 Oct 2025 13:50:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Le-linee-guida-di-ISPRA-per-impianti-fotovoltaici-ed-agrivoltaici/ 2025-10-21T13:50:59Z Pergotenda, via libera alle vetrate scorrevoli https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pergotenda-via-libera-alle-vetrate-scorrevoli/ <p>Il Consiglio di Stato ha stabilito che una struttura con copertura retrattile e chiusure laterali in vetro scorrevole deve essere classificata come “pergotenda” e rientra pertanto nell’<strong>edilizia libera</strong>. La decisione, attesa soprattutto dagli operatori del settore della ristorazione, chiarisce i limiti e le caratteristiche di queste installazioni, che non necessitano del previo conseguimento del titolo edilizio.</p> <p><strong>Il principio chiave: non creare un nuovo volume</strong></p> <p>La sentenza ribalta una precedente decisione del T.A.R. Piemonte e annulla un’ordinanza comunale di rimozione emessa nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il&nbsp;<em>dehors</em>&nbsp;contestato era composto da una pavimentazione, una struttura in alluminio con una tenda retrattile in PVC e, soprattutto, da pannelli in vetro scorrevoli sui lati.</p> <p>Secondo il Giudice amministrativo, l’opera si qualifica come pergotenda, e quindi non è soggetta a permesso di costruire, a patto che non trasformi lo spazio esterno in un “ambiente stanziale chiuso e stabile”. È cruciale, in altre parole, che l’opera mantenga la destinazione d’uso esterna dell’area.</p> <p><strong>Caratteristiche strutturali e funzione d’uso</strong></p> <p>La Sezione II del Consiglio di Stato ha richiamato i precedenti giurisprudenziali per definire i caratteri indispensabili della pergotenda. L’attenzione si concentra su due profili:</p> <ol start="1"> <li><strong>Le caratteristiche strutturali:</strong>&nbsp;la copertura deve essere retrattile e le vetrate di chiusura devono essere scorrevoli. L’elemento principale deve rimanere la tenda, mentre la struttura portante funge da mero accessorio di sostegno e scorrimento.</li> <li><strong>L’aspetto funzionale:</strong>&nbsp;l’installazione deve servire a migliorare la vivibilità di uno spazio esterno.</li> </ol> <p>Il carattere retrattile e scorrevole dei pannelli è l’elemento decisivo che impedisce la creazione di un nuovo volume edilizio o di una superficie chiusa stabile. La giurisprudenza sottolinea che gli elementi di chiusura devono essere “completamente retraibili” o “impacchettabili” per distinguere la pergotenda da una tettoia o da un ampliamento dei locali, opere che invece richiederebbero un titolo abilitativo.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/pergotenda-via-libera-alle-vetrate-scorrevoli/" target="_blank">ancidigitale</a></p> Tue, 21 Oct 2025 13:47:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pergotenda-via-libera-alle-vetrate-scorrevoli/ 2025-10-21T13:47:31Z Procedure di prevenzione incendi, adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità SUAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedure-di-prevenzione-incendi-adeguamento-alle-specifiche-tecniche-di-interoperabilita-SUAP/ <p>Il Dipartimento ha stanziato oltre 870 mila euro, provenienti dai fondi del PNRR – Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure SUAP &amp; SUE”, per potenziare la piattaforma PR.IN.CE, già utilizzata dai Vigili del Fuoco per la gestione delle pratiche di prevenzione incendi.</p> <p>L’intervento mira ad adeguare PR.IN.CE alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità, rendendola pienamente integrata con tutti gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP). Questo aggiornamento rappresenta un passo decisivo verso la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi di gestione delle pratiche che coinvolgono i Vigili del Fuoco.</p> <p>L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione del nuovo Sistema degli Sportelli Unici, volto a offrire servizi sempre più efficienti, digitali e accessibili a imprese e cittadini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/notizie-del-dipartimento/dal-dipartimento-della-funzione-pubblica-870-mila-euro-per-prince/" target="_blank">Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> Tue, 21 Oct 2025 13:37:52 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedure-di-prevenzione-incendi-adeguamento-alle-specifiche-tecniche-di-interoperabilita-SUAP/ 2025-10-21T13:37:52Z “Italia Semplice”, il portale sulle semplificazioni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Italia-Semplice-il-portale-sulle-semplificazioni/ <p>È online&nbsp;<a href="https://www.italiasemplice.gov.it/portale/" target="_blank">italiasemplice.gov.it</a>, il nuovo portale del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicato alla semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il sito raccoglie le procedure semplificate avviate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, spiegando in modo pratico cosa è cambiato, settore per settore.</p> <p>Per la prima volta, cittadini, imprese e professionisti hanno a disposizione un punto di accesso unico e intuitivo per scoprire, con pochi clic, quali adempimenti sono stati eliminati o semplificati, con vantaggi concreti in termini di tempo e costi.</p> <p>Il portale è parte di un percorso partecipativo promosso dal Dipartimento, che include:</p> <ul> <li><strong>“Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”</strong>, un progetto di ascolto che coinvolge amministrazioni locali, associazioni e realtà produttive in tutte le Regioni.</li> <li><strong>“La tua voce conta”</strong>, una consultazione pubblica che ha raccolto segnalazioni e proposte da cittadini, imprese e dipendenti pubblici.</li> </ul> <p>“Italia Semplice” non è solo una piattaforma digitale: è uno strumento pensato per rafforzare il dialogo con gli utenti e rendere la Pubblica Amministrazione più moderna, trasparente e vicina alle esigenze di tutti.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.italiasemplice.gov.it/portale/interventi" target="_blank">Dipartimento Funzione Pubblica</a></p> Tue, 21 Oct 2025 13:18:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Italia-Semplice-il-portale-sulle-semplificazioni/ 2025-10-21T13:18:32Z Distretti del commercio: contributi ai Comuni per l’avvio, il consolidamento e potenziamento delle attività https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distretti-del-commercio-contributi-ai-Comuni-per-lavvio-il-consolidamento-e-potenziamento-delle-attivita/ <p>Mediante il sostegno ai distretti del commercio, la Regione intende promuovere il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio.</p> <p>I Distretti del commercio sono&nbsp;ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro zero e a basso impatto ambientale, definiti ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 3/2021 (SviluppoImpresa).</p> <p>Possono beneficiare del sostegno finanziario della Regione i Comuni che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno stipulato un accordo di partenariato e hanno elaborato un progetto di distretto.</p> <p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA7/" target="_blank">Tutte le informazioni per la presentazione della domanda di contributo alla pagina dedicata</a></p> Thu, 09 Oct 2025 09:38:49 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Distretti-del-commercio-contributi-ai-Comuni-per-lavvio-il-consolidamento-e-potenziamento-delle-attivita/ 2025-10-09T09:38:49Z Adeguamento delle componenti informatiche Enti terzi alle Specifiche tecniche SUAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-componenti-informatiche-Enti-terzi-alle-Specifiche-tecniche-SUAP/ <p>Sono state&nbsp;<strong>ulteriormente prorogate le scadenze</strong>&nbsp;della fase di contrattualizzazione del fornitore per gli <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-pubblicati-gli-avvisi-di-finanziamento-per-Enti-terzi/?__locale=it" target="_blank">Avvisi rivolti a Regioni, Comuni e Altri Enti</a>, per il finanziamento dell’adeguamento delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi alle Specifiche tecniche di interoperabilità.</p> <p>La nuova scadenza, per tutti gli Avvisi sia della I che della II edizione, è fissata al&nbsp;<strong>3 novembre 2025</strong>.</p> <p>Maggiori dettagli sulla piattaforma&nbsp;<a href="https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a01bU00000EDHY0QAP" target="_blank">PA digitale 2026</a>.</p> <p>Restano invariate le scadenze previste dagli Avvisi con riferimento al completamento delle attività.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=47" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica</a></p> Thu, 09 Oct 2025 09:31:23 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-componenti-informatiche-Enti-terzi-alle-Specifiche-tecniche-SUAP/ 2025-10-09T09:31:23Z Annullamento di ufficio AUA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-di-ufficio-AUA/ <p>Nel riparto delle attribuzioni delineato dagli artt. 2 e 4 del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-03-13;59" target="_blank">d.P.R. 13.3.2013 n. 59 </a>in materia di A.U.A., lo <strong>Sportello unico</strong>, a fronte di un parere non favorevole di compatibilità urbanistica licenziato soltanto nel 2019, non ha il potere di annullare d’ufficio l’autorizzazione unica ambientale bensì deve, in qualità di <strong>mero soggetto coordinatore del procedimento e di interfaccia col privato</strong>, coinvolgere la medesima autorità che aveva adottato il provvedimento AUA, ovvero la Città Metropolitana, rendendola edotta del profilo di illegittimità al fine di consentire le più opportune valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.</p> <p>Leggi tutto: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-annullamento-di-ufficio-aua" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 7291 del 11 settembre 2025</a></p> Thu, 09 Oct 2025 09:23:56 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-di-ufficio-AUA/ 2025-10-09T09:23:56Z Il titolo edilizio è subordinato all’autorizzazione paesaggistica o a procedura amministrativa unica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-titolo-edilizio-e-subordinato-allautorizzazione-paesaggistica-o-a-procedura-amministrativa-unica/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>Seppure sia vero che l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire operano su piani diversi e, dunque, il rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell'altro, è altresì vero che è nella discrezionalità del Comune, quale amministrazione preposta alla gestione, controllo e tutela del “suo” territorio, di decidere di coordinare i due procedimenti sì da rilasciare il titolo edilizio soltanto laddove sia stato previamente acquisito il titolo autorizzatorio paesaggistico oppure di far confluire i due procedimenti, attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi, nell’ambito di un’unica vicenda amministrativa. Tale assunto non è smentito dal fatto che l’art. 146 comma 4 d.lgs. n. 42/2004 dispone che “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”, in quanto la norma in questione chiarisce esclusivamente qual è il rapporto intercorrente fra i due titoli, ossia, che l’autorizzazione paesaggistica costituisce il presupposto di efficacia (e non di legittimità) del permesso di costruire</p> <p class="readmore">Leggi tutto:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-il-titolo-edilizio-e-subordinato-allautorizzazione-paesaggistica-o-a-procedura-amministrativa-unica" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 7017 del 11 agosto 2025</a></p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 09 Oct 2025 09:19:50 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-titolo-edilizio-e-subordinato-allautorizzazione-paesaggistica-o-a-procedura-amministrativa-unica/ 2025-10-09T09:19:50Z Cambio di destinazione d’uso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso/ <p>Il cambio di destinazione d’uso consiste nella modifica della finalità di utilizzo di un’unità immobiliare ed è urbanisticamente rilevante laddove si richieda il passaggio a una diversa categoria funzionale, nell'ambito di quanto disposto dall'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2001;380~art23ter!vig=" target="_blank">art. 23-ter d.P.R. n. 380 del 2001</a>, secondo cui, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. La verifica della ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, con riguardo a “destinazioni tra loro compatibili o complementari” deve essere effettuata con riguardo non già alla zonizzazione (ossia alla destinazione di zona), ma alla destinazione d’uso in senso stretto, che attiene alla tipologia d'uso degli edifici; pertanto, la destinazione d'uso dell'edificio da demolire deve essere compatibile o complementare con quella dell'edificio da ricostruire.</p> <p><br />Leggi tutto:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-cambio-di-destinazione-duso" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 6418 del 21 luglio 2025</a></p> Thu, 09 Oct 2025 09:13:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Cambio-di-destinazione-duso/ 2025-10-09T09:13:58Z SPID, si continua per altri 5 anni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SPID-si-continua-per-altri-5-anni/ <p>Assocertificatori ha comunicato di aver raggiunto un accordo con AgID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che prolunga di cinque anni la convenzione per la gestione di SPID.</p> <p>L’intesa ribadisce l’importanza di SPID come infrastruttura nazionale per l’identità digitale, puntando su sicurezza, sostenibilità economica e innovazione.<br />Si prevede l’estensione dell’uso di SPID anche a professionisti, imprese, ordini professionali e associazioni di categoria, oltre ai cittadini.<br />L’accordo si basa sul consolidato successo del sistema: oltre 41 milioni di cittadini hanno già attivato un’identità digitale. Le autenticazioni hanno superato quota 1,2 miliardi nel 2024, con una crescita costante che ha fatto registrare oltre 630 milioni di accessi nel solo primo semestre 2025.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.assocertificatori.org/identita-digitale-accordo-sulla-sottoscrizione-della-convenzione-spid-tra-agid-dipartimento-per-la-trasformazione-digitale-e-i-gestori/" target="_blank">ASSOCERTIFICATORI</a></p> Thu, 09 Oct 2025 09:02:57 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SPID-si-continua-per-altri-5-anni/ 2025-10-09T09:02:57Z Abusi Edilizi: al via la nuova procedura di segnalazione per Comuni e Prefetture https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusi-Edilizi-al-via-la-nuova-procedura-di-segnalazione-per-Comuni-e-Prefetture/ <p>Da ottobre è attiva una nuova procedura, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per la <strong>segnalazione degli abusi edilizi</strong> da parte di Comuni e Prefetture. L’obiettivo è standardizzare la raccolta dei dati a livello nazionale, garantendo completezza, qualità e aggiornamento continuo delle informazioni.</p> <p>Questa iniziativa è il primo passo verso la Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio (BDNAE), e riguarda solo gli abusi accertati tramite ordinanze di demolizione o sospensione dei lavori&nbsp;e i relativi aggiornamenti (es. demolizione o sanatoria).</p> <p>Anche in assenza di nuovi casi, Comuni e Prefetture devono inviare una comunicazione negativa:</p> <ul> <li>i<strong> Comuni</strong>: raccolgono i dati ogni trimestre (entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), compilano un file Excel e lo inviano via PEC alle Prefetture entro 30 giorni.</li> <li>le<strong> Prefetture</strong>: hanno altri 30 giorni per trasmettere i dati al MIT, sempre via PEC.</li> </ul> <p>Tutta la documentazione (normativa, linee guida, modelli e FAQ) è disponibile sul sito del Ministero.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/abusi-edilizi-nuova-procedura-per-le-segnalazioni-di-comuni-e-prefetture" target="_blank">MIT</a></p> Thu, 09 Oct 2025 08:30:40 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Abusi-Edilizi-al-via-la-nuova-procedura-di-segnalazione-per-Comuni-e-Prefetture/ 2025-10-09T08:30:40Z Adeguamento degli sportelli SUE, più tempo per accedere ai fondi del PNRR https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-degli-sportelli-SUE-piu-tempo-per-accedere-ai-fondi-del-PNRR/ <p>L’adeguamento alle “<a class="blank" href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-03/specifiche_tecniche_sue_allegato_tecnico_v.1.1.pdf" target="_blank">Specifiche tecniche di interoperabilità SUE</a>”, implementate secondo quanto previsto dalle “Linee guida per l'operatività degli Sportelli Unici dell'Edilizia”, rappresenta un'ulteriore tappa nel processo di digitalizzazione dei procedimenti, introducendo nuove modalità di comunicazione tra i SUE e tutti i soggetti coinvolti, in modo da offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e coerenti con le loro esigenze.</p> <p>L’adeguamento tecnologico dei SUE consentirà di standardizzare i linguaggi di comunicazione assicurando coerenza e continuità con il modello già adottato per i SUAP e le indicazioni operative declinate nelle&nbsp;Linee guida per l’operatività nel SSU.</p> <p>Gli Avvisi di finanziamento pubblicati da AGID sono destinati a:</p> <ul> <li>Comuni&nbsp;(in forma singola o associata)</li> <li>Regioni</li> <li>Province autonome</li> </ul> <p>Inizialmente fissata al 30 settembre 2025, la scadenza per presentare la candidatura è stata&nbsp;prorogata fino alle&nbsp;23:59 del 14 ottobre 2025.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=45" target="_blank">AGID</a></p> Thu, 09 Oct 2025 08:16:15 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-degli-sportelli-SUE-piu-tempo-per-accedere-ai-fondi-del-PNRR/ 2025-10-09T08:16:15Z Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE): attivo il servizio di help desk https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-SUE-attivo-il-servizio-di-help-desk/ <p>È attivo il servizio di supporto online dedicato alle pubbliche amministrazioni interessate dalla&nbsp;<strong>fase iniziale di adeguamento</strong>&nbsp;dei sistemi ICT SUE, propedeutica all’avvio dell’interoperabilità in tale ambito. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale, estende all’ecosistema SUE il servizio di help desk già operativo per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), adottando le stesse logiche di funzionamento e valorizzando il principio di riuso.</p> <p>Il portale di assistenza, accessibile al link&nbsp;<a href="https://login.agid.gov.it/login/HQQvpIwLmkRyfgWWa5hi7" target="_blank">https://uniticket.agid.gov.it</a>, rappresenta uno strumento fondamentale per fornire risposte puntuali e tempestive, finalizzate a garantire la corretta implementazione dei sistemi SUE, in conformità con quanto descritto all’interno dell’&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-03/specifiche_tecniche_sue_allegato_tecnico_v.1.1.pdf" target="_blank">Allegato Tecnico SUE</a>, assicurando comunicazioni efficaci e interoperabili tra i sistemi ICT.</p> <p>L’estensione del servizio di supporto all’ecosistema SUE conferma l’impegno costante dell’Agenzia nel potenziare i servizi offerti e nell’assicurare un’assistenza concreta ed efficace ad amministrazioni e imprese.</p> <p><strong>Come accedere al portale</strong></p> <p>Per agevolare gli utenti nella fruizione del portale, è disponibile un&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-10/suap-sue_-_manuale_utente_-_ticketing_agid.pdf" target="_blank">manuale dedicato</a>&nbsp;in cui sono illustrate le modalità di accesso alla piattaforma e di gestione delle richieste. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il team di supporto all'indirizzo&nbsp;<a href="mailto:supportosuap@agid.gov.it" target="_blank">supportosuap@agid.gov.it</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/it/notizie/sportelli-unici-ledilizia-sue-attivo-il-servizio-di-help-desk" target="_blank">AGID</a></p> Thu, 09 Oct 2025 08:12:21 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Sportelli-Unici-per-lEdilizia-SUE-attivo-il-servizio-di-help-desk/ 2025-10-09T08:12:21Z Tettoia in zona storica: il Consiglio di Stato conferma il diniego https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tettoia-in-zona-storica-il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-diniego/ <p>Con sentenza del 3 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso di costruire per una tettoia in una “Zona A” (centro storico), un’area soggetta a disciplina edilizia particolarmente rigida e a vincolo paesaggistico. L’opera, pur di piccole dimensioni (1,80 x 5,00 m), è stata considerata “nuova costruzione” in quanto alterava la sagoma e aumentava la superficie coperta dell’edificio, violando le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.</p> <p>La sentenza chiarisce che la tettoia, per le sue dimensioni e le modalità di ancoraggio, crea un “ingombro planimetrico” e “altera la sagoma” dell’edificio. Questo impatto geometrico e funzionale ne esclude la classificazione tra le opere minori, inquadrandola di fatto come elemento estraneo all’impianto storico del fabbricato.</p> <p>L’Amministrazione non aveva acquisito il parere paesaggistico della Soprintendenza e dell’Ente Parco prima di negare il permesso, ma il diniego è stato giudicato legittimo e autosufficiente sulla base delle sole ragioni urbanistiche.&nbsp;Per il principio di economia procedimentale, non è infatti necessario acquisire il parere sul vincolo paesaggistico se l’opera era già incompatibile con le norme edilizie e urbanistiche di stretta competenza comunale.</p> <p>In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato che la tutela dell’integrità strutturale e urbanistica delle zone storiche prevale, e che qualsiasi intervento che incida su parametri fondamentali come la sagoma e la superficie coperta richiede il rispetto rigoroso delle N.T.A.</p> Thu, 09 Oct 2025 07:57:17 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Tettoia-in-zona-storica-il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-diniego/ 2025-10-09T07:57:17Z Nuove specifiche tecniche di interoperabilità per il SUAP https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-specifiche-tecniche-di-interoperabilita-per-il-SUAP/ <p>Il&nbsp;<a href="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-5-agosto-2025-approvazione-modifiche-alle-specifiche-tecniche-degli-sportelli-unici-delle-attivita-produttive" target="_blank">Decreto interministeriale del 5 agosto 2025</a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025, approva le modifiche alle specifiche tecniche degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), aggiornando quelle precedentemente adottate con il&nbsp;<a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_2.pdf" target="_blank">decreto del 26 settembre 2023</a>.</p> <p>Queste modifiche riguardano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e gli altri soggetti coinvolti nei procedimenti, con l'obiettivo di ottimizzare il processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni</p> <p>L'atteso provvedimento prevede l’adozione degli adeguamenti presenti nel branch “approved01” del&nbsp;<a href="https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR-160-2010" target="_blank">repository GitHub di progetto</a>, che ora diventano parte integrante dello sviluppo delle componenti SUAP.</p> <p>Le modifiche sono fondamentali per&nbsp;ottimizzare e migliorare il flusso di comunicazione e il trasferimento dei dati&nbsp;tra il SUAP e tutti i soggetti che intervengono nei procedimenti relativi alle attività produttive.</p> <p>L’obiettivo primario è duplice:</p> <ol> <li>favorire il percorso di trasformazione e digitalizzazione&nbsp;delle Pubbliche Amministrazioni, rendendo i processi più snelli ed efficienti</li> <li>garantire la piena efficacia&nbsp;degli adeguamenti tecnici già sviluppati e allineati nel&nbsp;branch&nbsp;“main” di progetto, approvati in precedenza con il decreto del 26 settembre 2023.</li> </ol> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.agid.gov.it/it/notizie/specifiche-tecniche-suap-pubblicato-gazzetta-ufficiale-ladeguamento-al-branch-approved01" target="_blank">AgID</a></p> Thu, 09 Oct 2025 07:31:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Nuove-specifiche-tecniche-di-interoperabilita-per-il-SUAP/ 2025-10-09T07:31:20Z “Italia Semplice”, il portale per una PA più facile e digitale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Italia-Semplice-il-portale-per-una-PA-piu-facile-e-digitale/ <p>È online&nbsp;<a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/italiasemplice.gov.it">“</a><a href="https://www.italiasemplice.gov.it/portale/" target="_blank">Italia Semplice</a><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/italiasemplice.gov.it">”</a>&nbsp;(italiasemplice.gov.it), il nuovo portale del Dipartimento della Funzione Pubblica pensato per rendere chiare e accessibili le iniziative di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione.&nbsp;</p> <p>Il sito raccoglie e organizza le procedure già semplificate dall'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, spiegando in modo operativo che cosa è cambiato, con percorsi suddivisi per settore.</p> <p>“Italia Semplice”, per la prima volta, offre un punto di accesso unico e intuitivo: cittadini, imprese e professionisti possono scoprire in pochi click adempimenti eliminati o semplificati, con benefici concreti in termini di tempi e costi. L’obiettivo, infatti, è di proporre uno spazio informativo costantemente aggiornato sugli interventi in corso e sui risultati raggiunti.</p> <p>Il portale si inserisce in un percorso fondato sull’ascolto e la partecipazione che il Dipartimento della Funzione pubblica sta portando avanti. Da un lato, “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”, il progetto di confronto con amministrazioni locali, associazioni di categoria e realtà produttive che sta toccando tutte le Regioni. Dall’altro, la consultazione pubblica “La tua voce conta”, che ha coinvolto cittadini, imprese, professionisti e dipendenti pubblici nella segnalazione di eventuali criticità riscontrate e nella proposta di soluzioni.</p> <p>“Italia Semplice” non è solo una piattaforma tecnologica, ma uno strumento volto a rafforzare il rapporto con gli utenti per una Pubblica amministrazione sempre più innovativa e al passo con i tempi.&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/notizie-del-dipartimento/nasce-italia-semplice-il-portale-sulle-semplificazioniitalia/" target="_blank">Dipartimento della Funzione Pubblica</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 09 Oct 2025 07:25:22 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Italia-Semplice-il-portale-per-una-PA-piu-facile-e-digitale/ 2025-10-09T07:25:22Z SCA più snella, obbligo di adeguamento per Regioni e Comuni https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCA-piu-snella-obbligo-di-adeguamento-per-Regioni-e-Comuni/ <p>Obiettivo principale dell’accordo è adeguare i moduli nazionali alle recenti novità introdotte dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69" target="_blank">decreto-legge n. 69 del 2024</a> (convertito con legge n. 105 del 2024), che reca “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.</p> <p>Per garantire la massima semplificazione amministrativa e il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, è stato reso necessario aggiornare il modulo della SCA.</p> <p>Le modifiche riguardano, in particolare:</p> <ul> <li>la Sezione B, relativa all’attestazione che deve essere fornita dal direttore dei lavori o dal professionista abilitato.</li> <li>le Sezioni A, B e C, per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali.</li> </ul> <p>Questo processo rientra nell’ambito delle azioni previste dall’Agenda per la semplificazione 2020-2026, che mira a uniformare e snellire le procedure, specialmente in settori chiave come l’edilizia e la rigenerazione urbana.</p> <p>L’accordo stabilisce dei termini precisi entro cui Regioni e Comuni dovranno adottare la nuova modulistica: le Regioni hanno tempo fino al 30 settembre 2025 per adeguare i contenuti informativi dei moduli, tenendo conto delle proprie specifiche normative regionali.</p> <p>I Comuni, in ogni caso, dovranno adeguare la modulistica in uso entro e non oltre il 30 ottobre 2025.</p> <p>L’impegno congiunto di tutti gli attori istituzionali è quello di garantire la massima diffusione del nuovo modulo, permettendo così a cittadini e imprese di operare con strumenti standardizzati e più semplici in tutta Italia, rispettando i principi di libera concorrenza e assicurando livelli essenziali di prestazione.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-30&amp;atto.codiceRedazionale=25A05267&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.227 del 30-09-2025</a></p> Thu, 09 Oct 2025 07:18:41 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCA-piu-snella-obbligo-di-adeguamento-per-Regioni-e-Comuni/ 2025-10-09T07:18:41Z Casa di commiato e titolo unico: legittimazione e compatibilità urbanistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Casa-di-commiato-e-titolo-unico-legittimazione-e-compatibilita-urbanistica/ <h3>&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Con la sentenza n. 6487 del 22 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha esaminato due questioni centrali relative al rilascio di un titolo unico per il cambio di destinazione d’uso finalizzato alla realizzazione di una casa di commiato:</p> <ol> <li><strong>La legittimazione ad agire (criterio della vicinitas)</strong></li> <li><strong>La conformità del titolo alla normativa regionale sulla localizzazione</strong></li> </ol> <h4><strong>1. Vicinitas e interesse al ricorso</strong></h4> <p>Il Consiglio ha ribadito che la semplice vicinanza all’intervento non è sufficiente per dimostrare l’interesse a ricorrere. È necessario un <strong>pregiudizio specifico, concreto e attuale</strong>, come stabilito dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021.<br /> Il ricorrente deve dimostrare come il provvedimento impugnato incida negativamente sulla propria posizione giuridica, evitando che l’azione giurisdizionale sia solo emulativa.</p> <p>Nel caso esaminato, il Consiglio ha riconosciuto un <strong>pregiudizio implicito (in re ipsa)</strong>, derivante dalla profonda differenza tra la destinazione produttiva dell’area e l’inserimento di un servizio funerario.<br /> Inoltre, l’appellante ha evidenziato un <strong>decremento del valore immobiliare</strong> e un <strong>peggioramento urbanistico</strong>, con potenziali difficoltà nella vendita o locazione dell’immobile.</p> <h4><strong>2. Illegittimità del titolo per contrasto con la normativa regionale</strong></h4> <p>Il Consiglio ha dichiarato illegittimo il titolo unico rilasciato, in quanto <strong>in contrasto con la disciplina transitoria immediatamente applicabile</strong> prevista dalla normativa regionale (art. 9 bis, L.R. Marche n. 3/2005), anche in assenza di adeguamento dei regolamenti comunali.</p> <p>La normativa impone criteri stringenti per la localizzazione delle case di commiato, tra cui:</p> <ul> <li>Esclusione da immobili residenziali o turistico-ricreativi</li> <li>Riservatezza, accessibilità e spazi di sosta adeguati</li> <li>Compatibilità con le attività circostanti</li> </ul> <p>Nel caso specifico, il servizio è risultato <strong>incompatibile con la destinazione produttiva dell’area</strong>. Il Consiglio ha inoltre <strong>escluso la qualificazione dell’attività come “artigianato di servizio”</strong>, ritenendola non conforme alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.), e ha quindi annullato il titolo unico.</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202309286&amp;nomeFile=202506487_11.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank">Ufficio Massimario del Consiglio di Stato</a></p> Thu, 09 Oct 2025 06:44:30 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Casa-di-commiato-e-titolo-unico-legittimazione-e-compatibilita-urbanistica/ 2025-10-09T06:44:30Z Rilascio di concessioni demaniali marittime https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime/ <p>In materia di rilascio di concessioni demaniali marittime la scelta dell’Amministrazione di quale fra i vari usi di un bene demaniale (nella specie del demanio marittimo) si presenti più proficuo e conforme all’interesse pubblico costituisce espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità o irragionevolezza. Il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VII n. 7035 del 12 agosto 2025</a></p> Thu, 25 Sep 2025 15:02:37 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rilascio-di-concessioni-demaniali-marittime/ 2025-09-25T15:02:37Z Pubblico esercizio e responsabilità del gestore per schiamazzi https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblico-esercizio-e-responsabilita-del-gestore-per-schiamazzi/ <p>Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all'Autorità od allo "ius excludendi", che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rumore/cassazione-penale156/rumore-pubblico-esercizio-2" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Cass. Sez. III n. 29866 del 28 agosto 2025 (UP 11 mar 2025)</a></p> Thu, 25 Sep 2025 14:59:39 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Pubblico-esercizio-e-responsabilita-del-gestore-per-schiamazzi/ 2025-09-25T14:59:39Z Possibilità di introdurre limiti astratti alla realizzazione di impianti fotovoltaici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Possibilita-di-introdurre-limiti-astratti-alla-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici/ <p>La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6434 del 21 luglio 2025 ha stabilito che le Regioni non possono introdurre limiti astratti e generali alla realizzazione di impianti fotovoltaici, soprattutto quando tali limiti non tengano conto delle specificità del caso concreto.&nbsp;L’amministrazione pubblica, nel valutare le richieste di autorizzazione per impianti fotovoltaici, deve considerare le circostanze specifiche e bilanciare gli interessi coinvolti, come quelli ambientali, paesaggistici e culturali, senza che uno prevalga automaticamente sugli altri.</p> <p>Nello specifico i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato affermano: "È illegittima la delibera con cui la regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici; infatti, l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione. (1)."</p> <p><br />(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 8491 del 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-1162" target="_blank">Giustizia amministrativa</a>, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 luglio 2025, n. 6434</p> Thu, 25 Sep 2025 14:39:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Possibilita-di-introdurre-limiti-astratti-alla-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici/ 2025-09-25T14:39:24Z Stop al silenzio-assenso sulla VIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stop-al-silenzio-assenso-sulla-VIA/ <p>Un recente verdetto del TAR del Lazio ha chiarito che il&nbsp;silenzio-assenso orizzontale non si applica&nbsp;all’approvazione ministeriale per i progetti che richiedono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>La sentenza n. 12331, emessa dalla terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in data 23 giugno 2025, stabilisce un principio importante in materia di VIA. Il tribunale si è pronunciato sulla questione dell’atto di concerto, ovvero l’accordo che il Ministero della Cultura deve esprimere riguardo a un progetto sottoposto a VIA, come previsto dall’articolo 25 del Codice dell’Ambiente (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152" target="_blank">Decreto Legislativo n. 152 del 2006</a>).</p> <p>Ad avviso dei giudici capitolini, infatti, al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) non è applicabile il silenzio – assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. (1).<br />In motivazione, la sezione ha precisato che dal tenore della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si ricava che il procedimento di VIA postula l’esigenza di una valutazione appropriata da trasfondere in una decisione motivata – che espressamente contempli gli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio – di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto. Tale circostanza osta, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a che sugli atti che intervengono nella fase decisoria del procedimento, quale il concerto del Ministero della cultura, possa applicarsi il silenzio-assenso orizzontale.</p> <p>(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II-ter, 7 novembre 2024, n. 19686; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 1 ottobre 2024, n. 671.<br />Difformi: T.a.r. per la Puglia, sez. II, 22 aprile 2024, n. 500; 11 dicembre 2023, n. 1429</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/stop-al-silenzio-assenso-sulla-via/" target="_blank">Ancidigitale</a></p> Thu, 25 Sep 2025 14:33:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Stop-al-silenzio-assenso-sulla-VIA/ 2025-09-25T14:33:27Z Disapplicazione della normativa interna in materia di commercio sulle aree pubbliche https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disapplicazione-della-normativa-interna-in-materia-di-commercio-sulle-aree-pubbliche/ <p>A tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, anche ai fini della concessione di aree pubbliche per il commercio ambulante, deve farsi applicazione del diritto dell’Unione europea secondo cui per le attività economiche che utilizzano la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla “scarsità” della relativa risorsa, il rilascio del titolo autorizzativo deve avvenire nel rispetto di rigose condizioni, ovvero previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza (art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006), “per una durata limitata adeguata”, e senza previsione di procedure di rinnovo automatico, né di altri vantaggi per il prestatore uscente. (1).</p> <p>L’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere disapplicato poiché, nel prevedere un rinnovo automatico di dodici anni delle concessioni in essere, si pone in contrasto con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "direttiva servizi"), in quanto, in violazione del principio della concorrenza, preclude l’accesso al mercato, tramite procedure imparziali di selezione, a nuovi potenziali operatori, garantendo invece una posizione di “privilegio” agli operatori già beneficiari di un rapporto concessorio. (2).</p> <p><br />(1) Conformi: Quanto all'applicabilità della c..d. direttiva servizi: Corte cost., 19 dicembre 2024, n. 210; Cons. Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104; Corte giust. UE, grande sezione, 30 gennaio 2018, C-360/15 e C-31/16; Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 291.</p> <p>(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 9 maggio 2024, n. 4163; 19 ottobre 2023, n. 9104; in senso analogo, Corte di giustizia UE, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22, secondo cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1149" target="_blank">Giustizia amministrativa</a>,&nbsp;Consiglio di Stato, sezione VI, 10 luglio 2025, n. 6013 – Pres. Volpe, Est. Vitale</p> Thu, 25 Sep 2025 14:20:58 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Disapplicazione-della-normativa-interna-in-materia-di-commercio-sulle-aree-pubbliche/ 2025-09-25T14:20:58Z L'incompatibilità con il vincolo panoramico non può essere desunta solo dalla visibilità dell'opera dall'alto https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Lincompatibilita-con-il-vincolo-panoramico-non-puo-essere-desunta-solo-dalla-visibilita-dellopera-dallalto/ <p>La mera visibilità dell'opera dall'alto, slegata dalla presenza in loco di particolari punti di osservazione sopraelevati, accessibili da un comune osservatore, non è sufficiente a ritenere l'intervento edilizio interferente con i valori paesaggistici protetti dal vincolo. L'elemento della percezione del territorio costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica che deve sussistere, ponendosi dal punto di vista del comune osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione al paesaggio, inteso quale determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. (1).<br />Nella fattispecie, veniva in rilievo il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina fuori terra visibile solo da visuale aerea.</p> <p>(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 25 maggio 2020, n. 978</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1139" target="_blank">Giustizia amministrativa</a>,&nbsp;Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2025, n. 6893 – Pres. Lopilato, Est. Arrivi</p> Thu, 25 Sep 2025 14:11:46 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Lincompatibilita-con-il-vincolo-panoramico-non-puo-essere-desunta-solo-dalla-visibilita-dellopera-dallalto/ 2025-09-25T14:11:46Z Rapporti tra permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ <p>La mancanza di autorizzazione paesaggistica rende di fatto le opere ineseguibili e giustifica, in caso di realizzazione, provvedimenti inibitori e sanzionatori in quanto realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del d. lgs. n. 42/2004 e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo; correlativamente il titolo edilizio nel frattempo eventualmente rilasciato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non è invalido, ma è inefficace.</p> <p>Leggi tutto:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-rapporti-tra-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Cass. Sez. III n.27674 del 28 luglio 2025 (CC 2 lug 2025)</a></p> Fri, 05 Sep 2025 07:46:07 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Rapporti-tra-permesso-di-costruire-ed-autorizzazione-paesaggistica/ 2025-09-05T07:46:07Z Autorizzazione allo scarico e necessità di provvedimento espresso https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-allo-scarico-e-necessita-di-provvedimento-espresso/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>L'art. 124, comma 8, d.lv. 152\2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso. L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.</p> <p class="readmore">Leggi tutto: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/acque/cassazione-penale159/acque-autorizzazione-allo-scarico-e-necessita-di-provvedimento-espresso" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Cass. Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)</a></p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Fri, 05 Sep 2025 07:42:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-allo-scarico-e-necessita-di-provvedimento-espresso/ 2025-09-05T07:42:24Z Annullamento di ufficio del permesso di costruire https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-di-ufficio-del-permesso-di-costruire/ <p>Nelle ipotesi di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire (o di una S.c.i.a.), il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello reale. Nell'esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l'effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela. Il limite temporale dei 12 mesi per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio trova applicazione se il comportamento del privato, durante il procedimento di formazione dell'atto di primo grado, non abbia indotto l'Amministrazione in errore, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. In caso contrario, ovvero quando l'Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento, a causa anche del comportamento del privato, non trova applicazione il limite temporale di cui al comma 1 dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, non potendo l'ordinamento tollerare “lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata. Ne consegue, dunque, che il superamento del termine di 12 mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio è ammissibile, a prescindere dall'accertamento penale di natura processuale, quando il soggetto abbia rappresentato all'Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare delle circostanze rilevanti. (segnalazione Ing. M. Federici)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-annullamento-di-ufficio-del-permesso-di-costruire" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 6891 del 4 agosto 2025</a></p> Fri, 05 Sep 2025 07:39:31 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Annullamento-di-ufficio-del-permesso-di-costruire/ 2025-09-05T07:39:31Z Principio della gara per la concessione dei beni demaniali https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Principio-della-gara-per-la-concessione-dei-beni-demaniali/ <p>I giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo della Puglia hanno spiegato che la gara, sulla base di quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 1-bis, <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118" target="_blank">legge 5 agosto 2022, n. 118 </a>(introdotto dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131" target="_blank">decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024</a>) non può ritenersi obbligatoria, per gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento&nbsp;in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente/controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE. (1).</p> <p><br />Detta norma prevede che la disciplina delle gare per le concessioni demaniali non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività sportive da parte di AA.SS.DD. che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, a condizione che detti usi del demanio possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea. In motivazione il T.a.r. ha precisato che tale norma – che costituisce un’eccezione alla regola generale della procedura ad evidenza pubblica, strumento a presidio dei valori europei della parità di trattamento e non discriminazione – risulta coerente con il sistema delineato dal TFUE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; ciò in quanto l’ordinamento europeo, nel distinguere i servizi di interesse generale (SIG) da quelli aventi natura economica (SIEG), per i primi non prevede l’applicazione delle norme sulla concorrenza in considerazione della natura peculiare delle attività in questione (funzioni pubbliche autoritative ed indispensabili per la sopravvivenza dello Stato, servizi c.d. universali da erogare a tutti indistintamente e, soprattutto, servizi “privi” di interesse economico). Non solo, anche per i SIEG (e che di norma sono sottoposti alle regole della concorrenza) l’ordinamento interno può ammettere una deroga alla loro applicazione ove ciò avvenga nell’adempimento della specifica “missione” affidata da parte dei singoli Stati agli specifici operatori selezionati, pubblici o privati che siano (art. 106, comma 2 TFUE). Il legislatore nazionale, quindi, sulla base di un approccio neutrale dell’ordinamento U.E. (e meno “pro-concorrenziale a tutti i costi” di quello che in via assiomatica si sostiene) in ordine alla individuazione, selezione e graduazione dei servizi pubblici da promuovere da parte dei singoli Stati, può escludere del tutto o autorizzare una deroga alla concorrenza se questa è finalizzata a perseguire determinati compiti istituzionali, tenendo conto delle tecniche con cui regola tali settori ed eventualmente decide di intervenire, più o meno direttamente, nell’economia.</p> <p><br />L’opzione del ricorso o meno alla gara anche per le concessione rientranti nell’ambito di applicabilità dell’art&nbsp;4, comma 1-bis, legge 5 agosto 2022, n. 118 va riservata alla valutazione discrezionale dei comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali,&nbsp; in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini massimizzazione dell’interesse pubblico sotteso. (2).</p> <p>In conclusione, la gestione della risorsa pubblica quale è il bene demaniale deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità. (3).</p> <p><br />(1) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(2) Non risultano precedenti negli esatti termini<br />(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 8 aprile 2025, n. 2982.</p> <p><a title="T.a.r. per la Puglia, sezione III, 1 luglio 2025, n. 906 – Pres. Blanda, Est. Mennoia" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_ba&amp;nrg=202301151&amp;nomeFile=202500906_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" data-senna-off="">T.a.r. per la Puglia, sezione III, 1 luglio 2025, n. 906 – Pres. Blanda, Est. Mennoia</a></p> <p>Leggi tutto...</p> Fri, 05 Sep 2025 07:25:19 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Principio-della-gara-per-la-concessione-dei-beni-demaniali/ 2025-09-05T07:25:19Z Autorizzazione paesaggistica: novità su esclusioni e procedure semplificate https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-paesaggistica-novita-su-esclusioni-e-procedure-semplificate/ <p>Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 26, comma 13, della L. 118/2022, con l’obiettivo di:</p> <ul> <li>ampliare e precisare le categorie di opere di lieve entità;</li> <li>introdurre ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;</li> <li>riorganizzare i procedimenti semplificati già previsti da norme di legge;</li> <li>coordinare le disposizioni con l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del&nbsp;D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. 76/2020.</li> </ul> <p><strong>Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica</strong></p> <p>Lo schema di decreto modifica la lett. A.27 dell’Allegato A al D.P.R. 31/2017,&nbsp;escludendo dall’autorizzazione paesaggistica&nbsp;la collocazione di mezzi mobili di pernottamento (caravan,&nbsp;case mobili,&nbsp;autocaravan),&nbsp;all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica, purché:</p> <ul> <li>non abbiano collegamenti permanenti al suolo;</li> <li>dispongano di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili;</li> <li>siano rimossi alla cessazione definitiva dell’attività ricettiva;</li> <li>non alterino l’aspetto dei luoghi.</li> <li>Collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all’interno di strutture turistico ricettive all’aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche&nbsp;alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi</li> </ul> <p><strong>Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata</strong><br />Attraverso una modifica all’Allegato B del&nbsp;D.P.R. 31/2017, vengono ricompresi tra gli&nbsp;interventi di lieve entità soggetti a procedura semplificata:</p> <ul> <li>le&nbsp;opere sulle strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate paesaggisticamente, che prevedano infrastrutture a rete o modifiche nella collocazione delle aree attrezzate (utenze elettriche, idriche e fognarie), purché senza realizzazione di nuove costruzioni o incremento della capacità ricettiva.&nbsp;Interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva<br />Con il D.P.R. 31/2017 e le nuove modifiche introdotte, si mira a rendere più chiaro e snello l’iter per gli interventi di lieve impatto, favorendo semplificazione e certezza procedurale.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://www.segretaricomunalivighenzi.it/autorizzazione-paesaggistica-novita-su-esclusioni-e-procedure-semplificate/04/09/2025/" target="_blank">Segretaricomunalivighenzi.it</a></p> Fri, 05 Sep 2025 07:16:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Autorizzazione-paesaggistica-novita-su-esclusioni-e-procedure-semplificate/ 2025-09-05T07:16:28Z Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ <p>Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile è un procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale. La legge, di conseguenza, ha imposto tempi certi per la definizione del relativo iter, all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, una volta decorso il termine, il legislatore ha previsto la formazione del silenzio assenso. Al Comune, pertanto, compete la verifica della sussistenza di tutti i presupposti, al ricorrere dei quali non residua alcun margine di discrezionalità valutativa, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti: capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-procedimento-di-autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile-2" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VI n. 6331 del 18 luglio 2025</a></p> Fri, 29 Aug 2025 10:04:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Procedimento-di-autorizzazione-alla-realizzazione-di-stazioni-radio-base-per-la-telefonia-mobile/ 2025-08-29T10:04:20Z SCIA in sanatoria e silenzio https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-in-sanatoria-e-silenzio/ <p>La norma non prevede il silenzio-accoglimento, ma stabilisce che la procedura debba concludersi con un provvedimento espresso che determini eventuali sanzioni pecuniarie. La giurisprudenza consolidata ha ribadito che il silenzio della P.A. non costituisce un accoglimento tacito ma un inadempimento, confermando che la sanatoria di opere abusive necessita di una valutazione espressa sull’effettiva conformità edilizia dell’intervento.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leggi tutto su <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-scia-in-sanatoria-e-silenzio" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. VII n. 6169 del 14 luglio 2025</a></p> Fri, 29 Aug 2025 10:00:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/SCIA-in-sanatoria-e-silenzio/ 2025-08-29T10:00:20Z Permesso di costruire subordinato all’ottenimento di un altro provvedimento amministrativo https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-subordinato-allottenimento-di-un-altro-provvedimento-amministrativo/ <p>L'apposizione di una o più condizioni al dispiergarsi dell'efficacia di un provvedimento deve trovare fondamento in una norma. La necessità di apporre condizioni deve emergere nel corso dell’istruttoria.</p> <p>Nel caso in cui permesso di costruire sia subordinato all’ottenimento di un altro provvedimento amministrativo (come, ad es., alla concessione demaniale sull’area dove si intende costruire, già richiesta e il cui procedimento non è stato ancora ottenuto), il permesso può essere rilasciato, ma la sua efficacia è condizionata all’ottenimento dell’ulteriore provvedimento.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-permesso-di-costruire-sia-subordinato-allottenimento-di-un-altro-provvedimento-amministrativo" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV del 15 luglio 2025</a></p> Wed, 27 Aug 2025 13:26:43 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Permesso-di-costruire-subordinato-allottenimento-di-un-altro-provvedimento-amministrativo/ 2025-08-27T13:26:43Z Piano paesaggistico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-paesaggistico/ <p>Se la funzione del piano paesaggistico è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d'uso in funzione dei valori tutelati, ne deriva che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell'opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento. La possibilità di introdurre divieti assoluti di intervento e trasformazione del territorio appare, d'altronde, del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42" target="_blank">artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali</a>, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico. Questa interpretazione risulta suffragata dall’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 che, nel dettare la disciplina di coordinamento fra i diversi strumenti di pianificazione, ha disposto che quello paesaggistico risulta “prevalente” anche sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici, così confermando la possibile interferenza e antinomia fra disposizioni regolatorie di natura differente, come quelle che dispongano per interessi di conservazione dell’interesse paesaggistico limiti di trasformazione ed edificabilià al bene immobile tutelato e quelle di natura urbanistica che ne avessero invece previsto l’astratta potenzialità edificatoria.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/consiglio-di-stato49/beni-ambientali-piano-paesaggistico" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 5926 del 8 luglio 2025</a></p> Wed, 27 Aug 2025 13:21:32 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Piano-paesaggistico/ 2025-08-27T13:21:32Z Agibilità degli edifici https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Agibilita-degli-edifici/ <p>Con l’entrata in vigore del <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-10-20&amp;atto.codiceRedazionale=001G0429&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=b9845a8a-33b5-480d-ae2a-603700e0ce62&amp;tabID=0.11840689330386178&amp;title=lbl.dettaglioAtto" target="_blank">d.P.R. n. 380 del 2001</a>, la “abitabilità” cede il passo (a seguito dell’abrogazione sia dell’art. 220 del T.U.L.S. che del d.P.R. n. 425/1994) alla omnicomprensiva “agibilità”, siccome riferita a qualsivoglia tipologia di edificio, non solo di natura abitativa. Il relativo termine sopravvive pertanto esclusivamente nel gergo degli operatori del settore, che continuano ad utilizzarlo in relazione agli immobili a destinazione residenziale per distinguerli da quelli con diversa destinazione d’uso, per i quali quello nuovo di “agibilità” si palesa anche etimologicamente più confacente. Con il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222" target="_blank">d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222</a>, che ha ricondotto la certificazione al regime della s.c.i.a., il requisito di conformità è stato riportato sin nella norma definitoria (art. 24) che include espressamente la «conformità dell’opera al progetto presentato» tra le cose che il tecnico deve asseverare all’atto della presentazione della dichiarazione, unitamente peraltro alla sua «agibilità». Il richiamo conclusivo alla stessa, all’apparenza ultroneo, ove non del tutto pleonastico, assume piuttosto il significato di voler raccogliere in un unico termine tutti gli aspetti di regolarità necessari, riassumendone l’elencazione, senza neppure esaurirsi in essa vista la variegata gamma delle destinazioni d’uso degli immobili. L’agibilità dei manufatti o dei locali dove si intende svolgere un’attività commerciale, ad esempio, rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella loro non agibilità anche sul versante commerciale. All’inverso, ai fini dell’agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi.</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-agibilita-degli-edifici" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. II n. 6018 del 10 luglio 2025</a></p> Wed, 27 Aug 2025 13:18:04 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Agibilita-degli-edifici/ 2025-08-27T13:18:04Z Estetisti e acconciatori, in arrivo una riforma del settore https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Estetisti-e-acconciatori-in-arrivo-una-riforma-del-settore/ <p>Il disegno di legge presentato in Senato il 5 agosto 2025 dal senatore Renato Ancorotti propone una riforma profonda delle professioni di <a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Acconciatore-00002/?md=14722&amp;ambito=SUAP" target="_blank">acconciatore </a>ed&nbsp;<a href="https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/f7d67d83-50e4-11f0-8ff0-005056b63c8f/?md=14723&amp;ambito=SUAP" target="_blank">estetista</a>,&nbsp;regolati da una normativa risalente al 1990 per gli estetisti e al 2005 per gli acconciatori.</p> <blockquote> <p><strong>Principali novità del disegno di legge ed obiettivi della riforma</strong></p> </blockquote> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Tutela della professionalità: la riforma è considerata un modo per elevare gli standard qualitativi, garantendo che chi opera nel settore abbia una formazione adeguata</li> <li>Sicurezza per i clienti: l’obbligo di formazione e abilitazione è visto come una garanzia per evitare trattamenti rischiosi o dannosi</li> <li>Riconoscimento delle nuove figure: Onicotecnici e truccatori specializzati in ciglia e sopracciglia, già presenti nel mercato, finalmente ottengono una regolamentazione ufficiale</li> <li>Contrasto all’abusivismo: le sanzioni più severe sono apprezzate da chi lavora regolarmente, perché riducono la concorrenza sleale.</li> <li>Adeguamento della normativa italiana agli&nbsp;standard europei: la normativa italiana è datata ed il settore è profondamente modificato da nuove tendenze in costante evoluzione</li> </ul> <div class="___frx9oy0 f14t3ns0" data-stable-ignore="true" data-testid="CitationPillContainerTestId">&nbsp;</div> <div class="___frx9oy0 f14t3ns0" data-stable-ignore="true" data-testid="CitationPillContainerTestId"><strong>Formazione e abilitazione obbligatoria</strong></div> <p>Per esercitare legalmente come estetista o acconciatore sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Sostenere un esame di abilitazione professionale</li> <li>Frequentare un corso regionale di almeno 600 ore</li> <li>In alternativa, chi ha seguito un percorso formativo biennale o triennale di 900 ore potrà evitare l’esame svolgendo un anno di lavoro qualificato a tempo pieno</li> </ul> <p>L’accesso all’abilitazione sarà consentito anche a chi:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Ha lavorato tre anni nel settore come dipendente, collaboratore familiare, socio o titolare</li> <li>Ha concluso un anno di apprendistato seguito da un anno di lavoro</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4> <h4><strong>Riconoscimento di nuove figure professionali</strong></h4> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Onicotecnico: esperto nella ricostruzione e decorazione delle unghie</li> <li>Truccatore e tecnico per ciglia e sopracciglia: include make-up artist e specialisti in laminazione, extension e dermopigmentazione.<br />Per queste figure è previsto un corso di qualificazione di almeno 600 ore.</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4> <h4><strong>Specializzazioni e nuove opportunità</strong></h4> <ul> <li>Introduzione di corsi per diventare&nbsp;Specialisti in Estetica Oncologica. Le Regioni dovranno aggiornare i programmi formativi con materie come cosmetologia, chimica, fisiologia, anatomia, marketing</li> <li>Possibilità di&nbsp;affitto di poltrona o cabina&nbsp;nei saloni, per favorire l’autoimpiego qualificato.</li> </ul> <h4>&nbsp;</h4> <h4><strong>Stretta sull’abusivismo per ch</strong>i esercita senza abilitazione o effettua trattamenti specifici senza qualifica (es. ricostruzione unghie, extension ciglia)</h4> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.laleggepertutti.it/739564_estetisti-e-parrucchieri-arriva-lesame-di-abilitazione-stangata-per-gli-abusivi" target="_blank">La Legge per Tutti</a></p> Thu, 14 Aug 2025 06:42:45 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Estetisti-e-acconciatori-in-arrivo-una-riforma-del-settore/ 2025-08-14T06:42:45Z Inedificabilità di nuovi edifici in presenza di vincolo cimiteriale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inedificabilita-di-nuovi-edifici-in-presenza-di-vincolo-cimiteriale-00001/ <p>L'art.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265" target="_blank">338 del R.D. n. 1265/1934</a> che prevede il divieto di costruire nuovi edifici di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, è preposto a tutela sia di intuibili esigenze sanitarie, che della sacralità del luogo, pone nell'area interessata un vincolo di inedificabilità assoluta; il vincolo di inedificabilità previsto dalla disposizione deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo, pertanto, di allocare all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare. Il divieto vale anche per i manufatti interrati, in relazione alle predette finalità di tutela igienico-sanitaria.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-vincolo-cimiteriale-3" target="_blank">Lexambiente,&nbsp;Consiglio di Stato Sez. IV n. 5985 del 9 luglio 2025</a></p> Thu, 07 Aug 2025 08:01:09 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Inedificabilita-di-nuovi-edifici-in-presenza-di-vincolo-cimiteriale-00001/ 2025-08-07T08:01:09Z Malamovida: il quaderno ANCI https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Malamovida-il-quaderno-ANCI/ <p>La cosiddetta“malamovida”, vale a dire l’eccessiva pressione che grava su alcune aree delle nostre città, in particolare nei centri storici, a causa della concentrazione di locali e attività di intrattenimento di diversa natura, che attirano una moltitudine di persone, rappresenta un fenomeno delicatissimo, la cui regolazione investe profili, poteri e competenze istituzionali diverse, in relazione allo specifico interesse pubblico tutelato: salute, pubblica quiete, decoro, igiene urbana e vivibilità dei territori, nonché ordine e sicurezza pubblica. La complessità del fenomeno e del vigente quadro regolatorio, molto frammentato e poco organico, sta determinando un cospicuo contenzioso di natura ordinaria e amministrativa che vede direttamente coinvolti i Comuni. Partendo dalla ricognizione della principale giurisprudenza amministrativa sul tema, il&nbsp;<strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/08/Quaderno-n59.pdf" target="_blank">Quaderno dell’Anci&nbsp;</a><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/08/Quaderno-n59.pdf">“Libertà di iniziativa economica e malamovida: ordinanze e strumenti Tuel”</a></strong>&nbsp;vuole essere un primo supporto operativo per fornire indicazioni sul corretto utilizzo di alcuni degli strumenti oggi previsti dall’ordinamento per il governo del complesso fenomeno che rientra nel concetto di “malamovida”, ossia le ordinanze sindacali ex art. 50 e art. 54 del Testo Unico Ordinamento Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267/2000. A corredo del Quaderno, al fine di agevolare il più possibile il lavoro degli operatori e degli amministratori comunali, sono disponibili schemi di atti tipo, da adattare in funzione delle specifiche esigenze locali.</p> <p><strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/08/IL_SOLE_24_ORE_05082025.pdf" target="_blank">Lo speciale sul Sole24Ore</a></strong></p> <p><strong>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/quaderno-anci-liberta-di-iniziativa-economica-e-malamovida-ordinanze-e-strumenti-tuel/" target="_blank">ANCI</a></strong></p> Thu, 07 Aug 2025 07:35:27 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Malamovida-il-quaderno-ANCI/ 2025-08-07T07:35:27Z Online la nuova versione del sito PA Digitale 2026 https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Online-la-nuova-versione-del-sito-PA-Digitale-2026/ <p>Il punto unico di accesso alle risorse del PNRR dedicate alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si rinnova, assumendo una nuova veste per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze degli enti. La piattaforma&nbsp;<a href="https://padigitale2026.gov.it/" target="_blank">PA digitale</a> 2026, lanciata nel novembre 2021, conta oggi oltre&nbsp;36.000 utenti registrati, in rappresentanza di&nbsp;18.000 amministrazioni, e gestisce un totale di circa&nbsp;71.000 progetti di digitalizzazione&nbsp;finanziati dal PNRR.</p> <p>Il rinnovamento del sito è il risultato di un accurato lavoro di progettazione, che ha incluso&nbsp;interviste con enti e addetti ai lavori,&nbsp;test specifici di usabilità&nbsp;e una&nbsp;particolare attenzione all’accessibilità. L’obiettivo è quello di adattare la piattaforma alla fase attuale dei progetti, con uno sguardo rivolto anche al periodo&nbsp;post PNRR.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-si-rinnova/" target="_blank">Dipartimento per la trasformazione digitale</a></p> Fri, 01 Aug 2025 07:41:10 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Online-la-nuova-versione-del-sito-PA-Digitale-2026/ 2025-08-01T07:41:10Z Gli stabilimenti soggetti ad AIA ed AUA georeferenziati su EagleFvg https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-stabilimenti-soggetti-ad-AIA-ed-AUA-georeferenziati-su-EagleFvg/ <p>Sono ora disponibili sulla piattaforma webgis&nbsp;<strong>EagleFVG</strong>&nbsp;i dati georeferenziati degli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia in possesso di <a href="https://eaglefvg.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=Guest&amp;workspacename=685d0a8ff75cac9dde1324b7" target="_blank">Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</a>.</p> <p>Questo strumento, accessibile a tutti dal sito della Regione, consente di visualizzare su mappa interattiva circa&nbsp;<strong>3.000 imprese</strong>&nbsp;autorizzate, facilitando la trasparenza e la consultazione pubblica. Contestualmente, è stata aggiornata anche la georeferenziazione degli oltre&nbsp;<a href="https://eaglefvg.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=Guest&amp;workspacename=5db97835b6c3501ca84cea98" target="_blank">200 stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</a>.</p> <p>L’iniziativa rappresenta un passo avanti nella semplificazione burocratica e nella promozione della transizione ecologica.</p> <p>Fonte: <a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&amp;nm=20250731151520002" target="_blank">Notizie dalla Giunta</a></p> Thu, 31 Jul 2025 13:45:36 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Gli-stabilimenti-soggetti-ad-AIA-ed-AUA-georeferenziati-su-EagleFvg/ 2025-07-31T13:45:36Z Adeguamento delle piattaforme SUE: pubblicati gli Avvisi di finanziamento https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUE-pubblicati-gli-Avvisi-di-finanziamento/ <p>L’adeguamento alle “<a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-03/specifiche_tecniche_sue_allegato_tecnico_v.1.1.pdf" target="_blank">Specifiche tecniche di interoperabilità SUE</a>”, implementate secondo quanto previsto dalle “Linee guida per l'operatività degli Sportelli Unici dell'Edilizia”, rappresenta un'ulteriore tappa nel processo di digitalizzazione dei procedimenti, introducendo nuove modalità di comunicazione tra i SUE e tutti i soggetti coinvolti, in modo da offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e coerenti con le loro esigenze.</p> <p>L’adeguamento tecnologico dei SUE consentirà di standardizzare i linguaggi di comunicazione tra i due Sportelli, seguendo le indicazioni riportate nelle Specifiche, redatte per disegnare le modalità di interoperabilità tra i diversi attori del sistema SUE assicurando coerenza e continuità con il modello già adottato per i SUAP, e le indicazioni operative declinate nelle&nbsp;Linee guida per l’operatività nel SSU.</p> <p>I tre Avvisi sono rivolti rispettivamente a:</p> <ul> <li>Comuni</li> <li>Forme associative di Comuni (per il tramite degli Enti capofila)</li> <li>Regioni e Province autonome</li> </ul> <p>Le Amministrazioni interessate potranno accedere agli Avvisi pubblicati sulla piattaforma&nbsp;padigitale 2026.gov.it&nbsp;e presentare la propria candidatura&nbsp;entro&nbsp;le 23:59 del 30 settembre 2025.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Fonte: <a href="https://www.suapsue.gov.it/news/?news_id=42" target="_blank">Dipartimento della funzione pubblica</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 10:12:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Adeguamento-delle-piattaforme-SUE-pubblicati-gli-Avvisi-di-finanziamento/ 2025-07-24T10:12:55Z Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE, prorogato il termine per l'adeguamento tecnologico https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-prorogato-il-termine-per-ladeguamento-tecnologico/ <p>Pubblicato sulla <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-07-23&amp;atto.codiceRedazionale=25A04104&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">GU Serie Generale n.169 del 23-07-2025</a>&nbsp;il Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, che stabilisce il differimento del termine di attuazione delle nuove specifiche tecniche del sistema degli sportelli unici per le attività produttive di cui all’articolo <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&amp;atto.codiceRedazionale=23A06468&amp;elenco30giorni=false" target="_blank">2, c. 2, del decreto del 26 settembre 2023</a>, pubblicato nella G.U. n. 276 del 25 novembre 2023.</p> <p>Viene perciò prorogato al 26 febbraio 2026 il termine originariamente fissato al 25 luglio 2025:&nbsp;questo termine&nbsp;decorreva dalla data di comunicazione, ad opera di Unioncamere, dell’operatività della componente Catalogo, avvenuta il 26 luglio 2024.</p> <p>Come chiarito sul sito di <a href="https://www.anci.it/suap-differito-termine-attuazione-specifiche-tecniche-e-aggiornamento-modulistica-standardizzata/" target="_blank">ANCI </a>la richiesta di proroga nasce dalle diverse criticità registrate dai Comuni nel percorso di implementazione delle specifiche, dovute essenzialmente al non completo rilascio di tutte le funzionalità della componente Catalogo</p> Thu, 24 Jul 2025 09:09:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Digitalizzazione-delle-procedure-SUAP-SUE-prorogato-il-termine-per-ladeguamento-tecnologico/ 2025-07-24T09:09:55Z Zonizzazione acustica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Zonizzazione-acustica/ <p>La cd. “zonizzazione acustica” è una nozione introdotta dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In attuazione della legge, il d.P.C.M. del 14 novembre del 1997 ha definito le sei classi acustiche, corrispondenti alle relative zone, in cui può essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti di densità acustica crescenti. Il territorio comunale viene suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Il piano di zonizzazione si basa, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente in ciascuna delle aree classificate. Qualora venga proposta la censura relativa al disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, il Giudice amministrativo è chiamato, dunque, a svolgere innanzitutto un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/rumore/consiglio-di-stato60/rumore-zonizzazione-acustica" target="_blank">Lexambiente</a></p> Thu, 24 Jul 2025 09:08:24 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Zonizzazione-acustica/ 2025-07-24T09:08:24Z Natura della CILA e differenze rispetto alla SCIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-della-CILA-e-differenze-rispetto-alla-SCIA/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>La CILA ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. In altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato. Ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA). Con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA.(segnalazione Ing. M. FEDERICI)</p> <p class="readmore">&nbsp;</p> </div> </div> <div class="blog-item"> <div class="item-content">&nbsp;</div> <div class="item-content">&nbsp;</div> <div class="item-content">Fonte: <a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-natura-della-cila-e-differenze-rispetto-alla-scia" target="_blank">Lexambiente</a></div> </div> Thu, 24 Jul 2025 08:28:20 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-della-CILA-e-differenze-rispetto-alla-SCIA/ 2025-07-24T08:28:20Z Natura e finalità della VIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-finalita-della-VIA/ <p>La VIA mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”, come si argomenta dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 152 del 2006. Rilevante è la natura del potere esercitato con la VIA, che non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati. La VIA, in altri termini, costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-natura-e-finalita-della-via" target="_blank">Lexambiente</a></p> Thu, 24 Jul 2025 08:26:55 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Natura-e-finalita-della-VIA/ 2025-07-24T08:26:55Z Trasformazione di magazzino o locale di deposito in studio professionale https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Trasformazione-di-magazzino-o-locale-di-deposito-in-studio-professionale/ <p>La trasformazione di un immobile classificato come magazzino o locale di deposito - non destinato, pertanto, per tipologia e natura ad accogliere, in modo continuativo e prolungato persone, bensì merci e beni – in luogo adibito a studio professionale e uffici costituisce «mutamento d'uso urbanisticamente rilevante». Tale definizione si attaglia ad ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall'art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, la realizzazione della tipologia di manufatti destinati a garage o cantina è conforme alla destinazione di zona (residenziale) nei soli limiti in cui essi restino “locali accessori”, che in quanto privi dei requisiti di abitabilità non incidono sulle disponibilità volumetriche abitative né sul carico urbanistico. Il cambio di destinazione d’uso da garage o cantina a residenziale (ma il ragionamento vale anche per la destinazione oggetto di contestazione nel presente giudizio a studio professionale e ufficio), quindi, è sempre rilevante, pur se astrattamente non si passa da una all’altra delle categorie previste nell’art. 23-ter, e necessita pertanto di permesso di costruire.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-trasformazione-di-magazzino-o-locale-di-deposito-in-studio-professionale" target="_blank">Lexambiente</a></p> Thu, 24 Jul 2025 08:24:28 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Trasformazione-di-magazzino-o-locale-di-deposito-in-studio-professionale/ 2025-07-24T08:24:28Z Finalità della VIA https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Finalita-della-VIA/ <div class="blog-item"> <div class="item-content"> <p>La valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l’equilibrio tra i possibili effetti sull’ambiente e i benefici socio – economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico – amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale). Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili. Al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a V.I.A.</p> <p class="readmore">Fonte:&nbsp;<a href="https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/consiglio-di-stato68/ambiente-in-genere-finalita-della-via" target="_blank">Lexambiente</a></p> </div> </div> <div class="blog-item">&nbsp;</div> Thu, 24 Jul 2025 08:22:02 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Finalita-della-VIA/ 2025-07-24T08:22:02Z Impianti di telecomunicazione: le regioni non possono aggravare il procedimento di autorizzazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telecomunicazione-le-regioni-non-possono-aggravare-il-procedimento-di-autorizzazione/ <p>La Consulta ha dichiarato l’illegittimità della disposizione della legge della Regione Molise numero 20 del 2006 che, ai fini dell’autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, pone a carico degli operatori l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale.<br />La Corte ha riscontrato che la previsione regionale in esame impone agli operatori di telecomunicazioni una prestazione di contenuto pecuniario (quale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, ossia di una polizza fideiussoria), non espressamente prevista tra quelle tipizzate dal codice delle comunicazioni elettroniche.<br />Il divieto di aggravare il procedimento autorizzatorio costituisce, infatti, una scelta che risponde a esigenze di uniformità e celerità nella realizzazione delle reti di telecomunicazione, per garantire un servizio più omogeneo e inclusivo nel territorio nazionale e promuovere l’accesso alle tecnologie digitali. Si tratta, dunque, di obiettivi fondamentali al fine di dare impulso alla coesione sociale ed economica, anche a livello locale.<br />La Corte ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di altra disposizione della stessa legge della Regione Molise, ove si prevede che all’istanza di autorizzazione sia allegato un atto d’impegno alla corretta manutenzione dell’impianto e al ripristino del sito al momento della sua disattivazione.<br />Infatti, questa disposizione non determina alcun aggravamento della procedura di autorizzazione, ma si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/impianti-di-telecomunicazione-le-regioni-non-possono-aggravare-il-procedimento-di-autorizzazione-con-la-previsione-di-obblighi-ulteriori-rispetto-a-quelli-previsti-dalla-legge-statale/" target="_blank">gdc.ancidigitale</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 08:05:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Impianti-di-telecomunicazione-le-regioni-non-possono-aggravare-il-procedimento-di-autorizzazione/ 2025-07-24T08:05:11Z Mappa dei Comuni digitali, pubblicato il Rapporto 2025 di Anci e DTD https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mappa-dei-Comuni-digitali-pubblicato-il-Rapporto-2025-di-Anci-e-DTD/ <p>Alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione e alla transizione digitale Alessio Butti e del Presidente di Anci e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è stato presentato a Roma il primo Rapporto&nbsp;<strong><a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/07/MAPPA-COMUNI-DIGITAL_DEF.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Mappa dei Comuni digitali”</a></strong>&nbsp;sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani, frutto del lavoro congiunto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione nazionale dei comuni italiani.<br />“La pubblicazione del Rapporto 2025 sulla Mappa dei Comuni digitali testimonia il grande lavoro svolto dal Governo in sinergia con Anci. Grazie a questa preziosa collaborazione, siamo riusciti a monitorare con rigore e trasparenza lo stato di digitalizzazione dei comuni italiani, mettendo in luce risultati eccellenti nell’adozione di servizi digitali. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi Pnrr sul digitale e questo sta portando effetti concreti per migliorare l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi verso i cittadini”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica&nbsp;<strong>Alessio Butti</strong>.<br />“La digitalizzazione è un potente motore di innovazione, ci permette di avere una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e vicina alle esigenze di tutti i cittadini”, ha affermato il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli,&nbsp;<strong>Gaetano Manfredi</strong>. “Un processo – ha sottolineato – che vede nei Comuni il primo luogo di sperimentazione. I dati recenti lo confermano: grazie agli importanti investimenti del Pnrr, stiamo rafforzando la nostra ‘maturità digitale’ e rendendo le nostre infrastrutture più moderne e funzionali”. “Il Pnrr – ha rimarcato il presidente dell’Anci – ha dato una spinta decisiva, ma occorre continuare a investire in infrastrutture e, soprattutto, nella formazione e nella crescita delle competenze del nostro personale affinché ci sia una vera transizione digitale, completa e duratura per il bene delle nostre comunità”.<br />Il Rapporto rientra tra le attività previste dall’accordo istituzionale Dtd-Anci firmato a maggio del 2023, che ha permesso, tra le altre cose, il lancio a settembre del 2024 dell’Accademia dei Comuni digitali, un percorso di formazione gratuito per ampliare le competenze digitali del personale comunale.<br />All’evento di presentazione hanno partecipato il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) Mario Nobile, l’amministratore delegato di PagoPA S.p.A Alessandro Moricca e la vice-capo servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) Liviana Lotti. I dati del Rapporto sono anche stati commentati dalla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, dal sindaco di Valentano Stefano Bigiotti, dall’assessore per l’innovazione del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni e da Sebastiano Callari, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia e Coordinatore vicario della Commissione per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Conferenza delle Regioni e Province autonome.</p> <p><strong>Cosa ci racconta la Mappa dei Comuni digitali 2025</strong></p> <p>Il Rapporto integra i dati sull’avanzamento delle misure PNRR finanziate ai comuni tramite la piattaforma PA digitale 2026 con quelli di un questionario somministrato ai comuni nel corso del 2024. Una rilevazione originale, a cui ha risposto il 49% degli enti pari al 75% della popolazione, che ha voluto dare voce ai comuni e fotografare lo stato dell’arte del loro percorso di transizione al digitale, con l’obiettivo di dare avvio ad un monitoraggio permanente nel tempo.</p> <p>Dal Rapporto emerge come gli importanti investimenti permessi dal PNRR, che hanno visto una uniforme partecipazione da parte dei comuni su tutto il territorio, abbiano permesso di rafforzare la maturità digitale degli enti locali. Questo è vero sia per quanto concerne la diffusione di servizi e strumenti standardizzati ben noti (dall’identità digitale SPID/CIE alla piattaforma per i pagamenti pagoPA, passando per l’app IO), sia per il lancio di nuove opportunità, come la piattaforma notifiche SEND o il modello per il sito internet dei comuni. Soluzioni che, grazie al PNRR, si reggono sempre più su infrastrutture cloud, permettendo ai comuni, come evidenziato dalle loro risposte, di accelerare il percorso di dismissione dei propri server fisici.<br />Al tempo stesso le evidenze del questionario illustrano in dettaglio qual è lo stato di digitalizzazione dei servizi e di innovazione dei processi amministrativi, permettendo anche di intercettare gli ambiti in cui è necessario continuare a lavorare, massimizzando la resa di alcuni importanti investimenti permessi dal PNRR, su tutti la&nbsp;<strong>Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)</strong>&nbsp;che favorisce l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche. Emerge infatti la necessità di rafforzare il cosiddetto “back-office” dei servizi pubblici, sia supportando la revisione dei processi interni sia attraverso la diffusione di iniziative volte a far crescere la cultura dell’innovazione nelle amministrazioni comunali.<br />Per fornire un dettaglio informativo ancora maggiore ai decisori pubblici, ai comuni e a tutti gli stakeholder, saranno resi disponibili nei prossimi mesi approfondimenti dedicati alle tematiche analizzate nel rapporto, contenenti tutti i dati derivanti dall’analisi del questionario, con l’obiettivo di facilitare una riflessione congiunta tra strutture pubbliche, private e addetti ai lavori su quali debbano essere le direttrici su cui continuare il percorso avviato grazie al PNRR.</p> <p><strong><em>I dati della Mappa – Approfondimento</em></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>Il Rapporto 2025 è articolato in quattro capitoli tematici. Segue una sintesi dei principali elementi emersi dalle risposte dei comuni:</p> <ul> <li><strong>Capitolo 1 – Infrastrutture, connettività e sicurezza digitale</strong>: il processo di dismissione dei server è stato avviato dal 70% dei comuni e, grazie all’ampia partecipazione agli Avvisi PNRR per la migrazione in cloud (oltre il 90% degli enti) il quadro è destinato ad evolvere rapidamente. L’80% dei comuni dichiara di non aver subito alcun attacco informatico dal 2023 e l’82% di avere un sistema di&nbsp;<em>disaster ricovery&nbsp;</em>misto (cloud o misto cloud/locale).</li> <li><strong>Capitolo 2 – Digitalizzazione dell’attività amministrativa</strong>: dal questionario emerge un buon grado di maturità rispetto alla digitalizzazione degli atti amministrativi (es. il 75% ha informatizzato determine e delibere). Il tema dell’integrazione con fonti esterne appare centrale, soprattutto per servizi legati all’utenza. È quindi chiaro il potenziale in questo senso della PDND a cui, anche grazie al PNRR, ha aderito il 90% dei comuni, e del sistema anagrafi per incrementare l’interoperabilità dei servizi, in particolare per quanto concerne l’ambito demografico.</li> <li><strong>Capitolo 3 – Digitalizzazione dei servizi ai cittadini</strong>: i servizi demografici, di edilizia/urbanistica, scolastici e dei tributi sono erogati in modalità digitale in oltre il 70% dei comuni. Al tempo stesso emerge però come necessità diffusa il bisogno di digitalizzare maggiormente i processi interni legati alla loro erogazione (oltre il 40% degli enti dichiara infatti di aver digitalizzato solo il front-office dei servizi).</li> <li><strong>Capitolo 4 – Governance e innovazione</strong>: la gestione dell’ICT risulta essere principalmente affidata a fornitori esterni (per il 75%) e molte delle figure- chiave previste negli organigrammi degli enti (RTD e/o responsabile ICT) hanno per lo più profili amministrativi (nei piccoli comuni si tratta del 66%). Infine, le barriere principali percepite dai comuni rispetto alla trasformazione digitale riguardano la carenza di risorse economiche e umane per gestire processi di cambiamento, anche nei grandi comuni.</li> </ul> <blockquote> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.anci.it/mappa-dei-comuni-digitali-pubblicato-il-rapporto-2025-di-anci-e-dtd/" target="_blank">Anci</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 08:02:11 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mappa-dei-Comuni-digitali-pubblicato-il-Rapporto-2025-di-Anci-e-DTD/ 2025-07-24T08:02:11Z Modulistica unificata, nuovo accordo per la standardizzazione https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nuovo-accordo-per-la-standardizzazione/ <p>Nella&nbsp;seduta del 10 luglio 2025 della Conferenza Unificata è stato sancito l’accordo in merito all’adozione del&nbsp;nuovo modulo di comunicazione per l’effettuazione di vendite sottocosto. Tale semplificazione consente alle imprese di trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) un’unica comunicazione, tanto nel caso di vendita sottocosto in un esercizio singolo che nel caso di vendita da effettuarsi contemporaneamente in più punti vendita su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Con il medesimo accordo, inoltre, sono stati approvati gli aggiornamenti ai seguenti moduli già unificati e standardizzati in precedenza:</p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/wqcdig15/modulo_subingresso.pdf" target="_blank">Comunicazione di subingresso in attività produttive;</a></p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/w2mbzs2r/modulo_scia_alberghiero.pdf" target="_blank">SCIA per strutture ricettive alberghiere;</a></p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/datgea4n/modulo_scia_extra_alberghiero.pdf" target="_blank">SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere;</a></p> <p><a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/media/lu4d4dc0/modulo_scia_aria_aperta.pdf" target="_blank">SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.</a></p> <p><a href="https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2025/seduta-del-10-luglio-2025/report-della-seduta-della-conferenza-unificata-del-10-luglio-2025/" target="_blank">Report della seduta del 10 luglio 2025 della Conferenza unificata</a></p> <blockquote> <p>Fonte: <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/notizie-del-dipartimento/accordo-in-conferenza-unificata-sulla-nuova-modulistica-standardizzata/" target="_blank">Dipartimento per la Funzione Pubblica</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 07:40:59 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-unificata-nuovo-accordo-per-la-standardizzazione/ 2025-07-24T07:40:59Z Coerenza tra destinazione urbanistica e zonizzazione acustica https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Coerenza-tra-destinazione-urbanistica-e-zonizzazione-acustica/ <div class="left"> <div class="article"> <div class="title">I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato spiegano che ai sensi del <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/04/098G0508/CONSOLIDATED/20140624" target="_blank">d.P.C.M. del 14 novembre del 1997</a>, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse; qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo (1).</div> </div> </div> <div class="right"> <div id="sizetext"> <p>Nel caso in esame&nbsp;i giudici di Palazzo spada hanno ritenuto che dalle norme tecniche si evincesse con chiarezza la destinazione esclusivamente industriale dell’area; di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.<br /><br /><br />(1) Non risultano precedenti negli esatti termini</p> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1067" target="_blank">Ufficio Massimario del Consiglio di Stato</a></p> </div> </div> Thu, 24 Jul 2025 07:34:18 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Coerenza-tra-destinazione-urbanistica-e-zonizzazione-acustica/ 2025-07-24T07:34:18Z Contrasto della ludopatia https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contrasto-della-ludopatia/ <p>Con la&nbsp;<a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:104">sentenza numero 104</a>, depositata il 10 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-09-13;158" target="_blank">d.l. 13 settembre 2012, n. 158 («Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»)</a><br />La disposizione vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. Essa, inoltre, colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.</p> <p><br />La Corte ha affermato che tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.<br />La dichiarazione di illegittimità del divieto ha conseguentemente riguardato anche la sanzione per la sua violazione, prevista dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge numero 208 del 2015 nella misura fissa di ventimila euro. La Corte ha, infine, precisato che spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Fonte:&nbsp;<a href="https://gdc.ancidigitale.it/e-illegittimo-il-divieto-di-mettere-a-disposizione-presso-qualsiasi-pubblico-esercizio-apparecchiature-che-consentano-di-giocare-sulle-piattaforme-online/" target="_blank">gdc.ancidigitale</a></p> </blockquote> Thu, 24 Jul 2025 07:16:26 GMT https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Contrasto-della-ludopatia/ 2025-07-24T07:16:26Z