FAQ Autorizzazione Unica Ambientale

Quando non si applica l'AUA?

Art. 1 D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

L'AUA non è applicabile:
  • agli impianti e alle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
  • ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nel caso in cui la VIA per previsione di legge statale o regionale includa e sostituisca tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.

Inoltre si ritiene che l'AUA non sia applicabile ad alcuni procedimenti autorizzativi che sono già procedimenti unici e pertanto accorpano tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto:

  • procedimento unico di cui all’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, concernente l’a utorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
  • autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2012 che relativamente alle procedure semplificate di cui al D.Lgs. n. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata- PAS);
  • autorizzazione unica per impianti di cogenerazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 20/2007;
  • interventi di bonifica di cui all’articolo 242 del Codice dell’ambiente;
  • al procedimento autorizzativo ex articolo 12 del D.Lgs 387/2003.

Sono altresì escluse le procedure di concessione per uso di beni demaniali quali, ad esempio, le acque pubbliche.

Monica Feletig

Ultimo aggiornamento: 08/05/2014