FAQ Autorizzazione Unica Ambientale

A quali imprese si applica l'AUA?

Art.1 D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

L’Autorizzazione Unica Ambientale si applica a tutte le imprese che non sono soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi previsti nell'art 3 del D.P.R. 59/13, ovvero:
  • autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • autorizzazione generale alle emissione in atmosfera di cui all’articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. n. 447/1995;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 99/1992;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'art.3, comma 1 del D.P.R. 59/13.

Si ritiene che l'AUA possa essere richiesta anche dalle grandi imprese, purchè si trovano nelle condizioni sopra descritte.

Monica Feletig

Ultimo aggiornamento: Thu May 08 18:00:19 CEST 2014