home  » news  »  News

News

Zonizzazione delle farmacie

Zonizzazione e libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza

19/10/2020  - 

La zonizzazione, frutto della revisione della precedente "pianta organica" elaborata su criterio meramente topografico, costituisce atto di pianificazione generale del territorio sotto il profilo farmaceutico, a prescindere dall'invarianza (o meno) del numero delle farmacie ammesse in ragione della popolazione residente; la circostanza che le farmacie interessate dalla zonizzazione siano, come nel caso di specie, solo due, non toglie che il provvedimento abbia carattere generale in quanto prioritariamente diretto a pianificare l'assetto del territorio in modo da renderlo corrispondente agli effettivi bisogni della collettività. Pertanto, l'asserita lesività individuale della deliberazione in nulla è dissimile dall'analoga vicenda lesiva che si realizza in sede di zonizzazione del territorio a fini urbanistici o ad altri fini. E' infatti evidente che la zonizzazione possa ridondare a vantaggio o a danno di qualcuno, ma ciò non basta a far diventare l'atto generale di pianificazione dell'intero territorio un atto individuale plurimo.

La libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, la quale deve verificare, fra l'altro, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 21/08/1971, n. 1275, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/10/2020