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Zonizzazione delle farmacie
Zonizzazione e libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza
La zonizzazione, frutto della revisione della precedente "pianta organica" elaborata su criterio meramente topografico, costituisce atto di pianificazione generale del territorio sotto il profilo farmaceutico, a prescindere dall'invarianza (o meno) del numero delle farmacie ammesse in ragione della popolazione residente; la circostanza che le farmacie interessate dalla zonizzazione siano, come nel caso di specie, solo due, non toglie che il provvedimento abbia carattere generale in quanto prioritariamente diretto a pianificare l'assetto del territorio in modo da renderlo corrispondente agli effettivi bisogni della collettività. Pertanto, l'asserita lesività individuale della deliberazione in nulla è dissimile dall'analoga vicenda lesiva che si realizza in sede di zonizzazione del territorio a fini urbanistici o ad altri fini. E' infatti evidente che la zonizzazione possa ridondare a vantaggio o a danno di qualcuno, ma ciò non basta a far diventare l'atto generale di pianificazione dell'intero territorio un atto individuale plurimo.
La libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, la quale deve verificare, fra l'altro, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 21/08/1971, n. 1275, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
Fonte:
Monica Feletig