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Vendita alcolici: istruzioni operative

Istruzioni operative dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla reintroduzione dell'obbligo di denuncia di attivazione e rilascio licenza fiscale2019

24/09/2019  - 

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 131411/2019, ha chiarito gli effetti del D.Lgs. n. 34/2019 che ha ripristinato l'obbligo di denuncia di attivazione e di correlata licenza fiscale previsto dall'articolo 29 del Testo unico accise a carico degli esercizi di vendita di prodotti alcolici; questo obbligo era stato rimosso dala Legge n. 124/2017 a partire dal 29 agosto 2017.

Il ripristino dell'obbligo dal 30 giugno 2019c onsente all'erario di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presso gli esercizi di vendita con sede fissa o che operano in forma permanente/stagionale.

Gli esercizi di vendita al minuto, comunicando l'avvio della vendita di alcolici allo Sportello unico attività produttive (che trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane) assolvono all'obbligo di denuncia di attivazione e di richiesta della licenza fiscale: la comunicazione è una delle semplificazioni a suo tempo introdotte dalla tabella A allegata al D. lgs. 222/16.

Questa semplificazione non si applica:

  • agli esercenti che hanno iniziato la loro attività tra la data di rimozione dell'obbligo e la sua reintroduzione, che devono presentare la denuncia ed ottenere la relativa licenza;
  • agli esercenti che hanno effettuato la comunicazione preventiva al SUAP prima del 29 agosto 2017 e non hanno completato il procedimento di rilascio della licenza per intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

La nota dell'Agenzia delle Dogane precisa che le attività di vendita di prodotti alcolici effettuate in ambito di sagre, fiere, mostre ed altre manifestazioni di breve durata non sono soggette all'obbligo di denuncia fiscale, che riguarda solo le attività a durata prolungata.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 24/09/2019