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Valutazione di impatto ambientale, chiarimenti del Mite

Nuove indicazioni dal Mite in risposta a 2 interpelli regionali in materia di Valutazione impatto ambientale

01/12/2021  - 

Il Ministero della transizione ecologica ha fornito una serie di chiarimenti in materia di VIA ai sensi della disciplina dell'art. 3-septies D.lgs. 152/2006 che ha istituito l'interpello ambientale.

In relazione ad un primo quesito, in tema di VIA postuma, il Mite ha chiarito come l'art. 29, comma 3 D.lgs. 152/2006 consenta di proseguire i lavori già avviati o le attività legate all'esercizio di un'opera anche se realizzata senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA o di screening, ovvero autorizzata con provvedimento poi annullato dal Giudice o in autotutela. In tali casi l'Amministrazione competente è tenuta ad assegnare un termine entro il quale l'interessato dovrà avviare un nuovo procedimento, nelle more del quale non è prevista, tuttavia, la possibilità di avviare o autorizzare interventi di modifica dell'opera stessa (risposta ad interpello 8 novembre 2021, prot. n. 121525).

Un secondo quesito riguardava la procedura di screening regionale per gli impianti fotovoltaici fino ai 10 MW (prevista dall'articolo 31 comma 2 Dl 77/2021, convertito dalla l. 108/2021). A tale proposito si chiedeva se ai fini di una corretta applicazione del disposto, per impianto debba intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico o anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento dell'impianto alla rete elettrica e che si estendono al di fuori del campo fotovoltaico. Il Mite precisa come la VIA di un'opera comprenda sempre anche gli interventi ad essa funzionalmente connessi, al fine di evitare frazionamenti artificiosi delle opere stesse e consentire l'individuazione di eventuali impatti cumulativi (risposta ad interpello Mite 15 novembre 2021, prot. n. 125753).

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/12/2021