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UTI e regolamento aree pubbliche

Sistema delle Autonomie locali - organi competenti ad adottare i Regolamenti del commercio su aree pubbliche

04/12/2017  - 

L'Unione che, ai sensi dell'articolo 26 della lr 26/2014, esercita le funzioni in materia di attività produttive per i Comuni ad essa aderenti, chiede di conoscere se il proprio regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche debba essere approvato unicamente dall'Assemblea dell'Unione, demandando alle singole amministrazioni comunali la determinazione, con deliberazione dell'organo esecutivo, dei dati di dettaglio (giornate, luogo, merceologia, posteggi etc), oppure se il predetto regolamento vada anche recepito da tutti i Consigli comunali.
Esaminato il quadro normativo di riferimento si formulano le seguenti considerazioni.
L'articolo 13 della legge regionale 26/2014 stabilisce, al comma 11, che le deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale, relative a determinati atti/attività tra i quali sono ricompresi i regolamenti, vadano assunte previa acquisizione del parere dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di deliberazione.
Premesso un tanto, l'Unione, competente ai sensi del citato articolo 26 lr 26/2014 a regolamentare, tra l'altro, la materia del commercio su aree pubbliche, ben potrà prevedere nel proprio regolamento citato di lasciare la disciplina di dettaglio (giornate, luogo, merceologia, posteggi etc) alle determinazioni di ciascun Comune.
Circa l'organo comunale competente a deliberare sulla disciplina di dettaglio, si ritiene che lo stesso vada individuato nella giunta comunale, non rientrando l'attività in commento tra quelle riservate alla competenza del Consiglio comunale.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 04/12/2017