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UBER POP e UBER BLACK: è concorrenza sleale

I giudici amministrativi bloccano l'uso dell'app per smartphone per concorrenza sleale contro le associazioni di categoria dei tassisti

13/04/2017  - 

Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, con la sentenza del 1° marzo 2017, n. 1553/2017 ha rigettato tutte le domande proposte dalle società del gruppo UBER contro le associazioni di categoria dei tassisti e conseguentemente ha accertato e dichiarato la sussistenza della concorrenza sleale svolta dal gruppo UBER attraverso il servizio UberPOP, inibendo di conseguenza l'utilizzo dell'applicazione Uber sul territorio nazionale.
I giudici della prima sezione civile torinese, nella causa intentata dal gruppo statunitense contro le maggiori sigle sindacali e strutture economiche del settore taxi, hanno accertato e dichiarato "la concorrenza sleale svolta" da Uber con i "drivers reclutati attraverso il servizio già denominato 'UberPop' (o altro equivalente, comunque denominato)".
Una delle richieste del gruppo era proprio quella di stabilire che Uber non compisse alcuna attività di concorrenza sleale, istanza però bocciata.
Il Tribunale, dunque, come si legge nella sentenza, ha inibito al gruppo l'uso dell'app per smartphone e, comunque, "la prestazione di un servizio - comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso - che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta".
Due anni fa a Milano i giudici avevano disposto il blocco accogliendo il ricorso presentato dai tassisti.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 76465/2016, depositata il 7 aprile 2017, "accertata la condotta di concorrenza sleale", ha ordinato il blocco, entro 10 giorni, dei servizi offerti dal gruppo Uber in Italia con la app Uber Black, ossia le berline nere con autista attive a Milano e nella Capitale, e le analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-XL, UberSelect, Uber-Van.
E' stato così accolto un ricorso per concorrenza sleale delle associazioni di categoria dei tassisti.
La decisione si aggiunge a un’altra del Tribunale di Torino di poche settimane fa, con cui era stato ribadito il divieto per il servizio Uber Pop.
Di conseguenza in questo momento l’uso dei servizi di Uber per muoversi in città è di fatto vietato in Italia.
Immediata la reazione di Uber. "Siamo allibiti per quanto annunciato dall'ordinanza che va nella direzione opposta rispetto al decreto Milleproroghe e alla normativa europea. Faremo appello contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi, per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all'app di Uber e alle persone di avere maggiore scelta", si legge in un comunicato.
I giudici, a suon di sentenze, stanno entrando a gamba tesa nella materia e stanno bloccando tutti i servizi tecnologici di mobilità, ostinandosi a voler inquadrare questi servizi a tutti i costi nella legge attuale. Peccato che siano una cosa nuova e diversa e che, quindi, non possano inquadrarsi nella legge quadro esistente, come sostengono alcune Associazioni dei Consumatori.
Le Associazione ricordano che, secondo l'autorità dei trasporti, i "Servizi tecnologici per la mobilità" (STM) configurano "la creazione di un nuovo e specifico segmento del mercato della mobilità urbana non di linea", mentre per l'Antitrust, UberPop è un “servizio di trasporto privato non di linea”.
Urge avviare la regolazione dei servizi di trasporto innovativi, come Uber: le applicazioni utilizzabili via smartphone non vanno vietate ma regolamentate, perché aprono un nuovo mercato, che non ha nessuna concorrenza con altri servizi affini, come taxi e noleggio con conducente (Ncc).

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 13/04/2017