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Tutela della concorrenza e ordinamento civile: la competenza è solo statale

La legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023 è sottoposta alla declaratoria di illegittimità costituzionale

31/03/2021  - 

Pubblicato sul BUR n. 13 del 31 marzo 2021 il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 21 del 5 marzo 2021 per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 11, commi 1 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023).

L'Art. 5 prevede: 1. A causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche.

La norma impugnata contrasterebbe con l'art. 117, comma 2 lettera e) della Costituzione, che assegna allo Stato la materia della tutela della concorrenza. La Regione, nell'ammettere sia pure in via eccezionale e temporanea la cessione di autorizzazione per il noleggio con conducente e di licenza taxi, anche prima dello spirare del quinquennio previsto dalla normativa statale, avrebbe invaso la competenza legislativa statale.

L'art. 11 prevede che: 1. Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro.
2. Non è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica.
3. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete.

La norma impugnata contrasterebbe con l'art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione, che assegna allo Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi la conseguente determinazioni dei canoni concessori per l'utilizzo di beni demaniali.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 31/03/2021