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Terre e rocce da scavo

Dpr 13 giugno 2017 n. 120

14/08/2017  - 

Entra in vigore il 22 agosto il Dpr 13 giugno 2017 n. 120, che riformula la disciplina ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di opere.

Adottato sulla base del Dl 133/2014, il Dpr 120/2017 abroga diverse disposizioni di settore, rimodulando le regole di dettaglio per la gestione, come sottoprodotti, dei materiali da scavo eleggibili, dettando nuove disposizioni per l'amministrazione delle terre e rocce fin dall'origine escluse dal regime dei rifiuti e per quelle, invece, da condurre come rifiuti.
Il decreto – spiegano dal ministero dell’Ambiente – ha come oggetto la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti per tutti i cantieri, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come rifiuto, la gestione nei siti oggetto di bonifica. «Con una disciplina più semplice e più chiara – aggiunge il ministro Galletti – abbiamo disciplinato in modo organico tutta la materia, evitando che le imprese, in preda ad incertezze normative e col rischio di interminabili trafile burocratiche che oggi durano anche fino a due anni, considerino ogni terra e roccia da scavo come un rifiuto e non come sottoprodotto. Grazie a questo testo otteniamo tanti risultati insieme: miglioriamo la tutela delle risorse naturali grazie al minore smaltimento in discarica e al minor utilizzo di materiale di cava, ma allo stesso tempo diamo più forza alle aziende che operano nel rispetto dell’ambiente con lavori nei cantieri più veloci e potenziali minori costi derivanti dall’approvigionamento di materia prima».
Tra i più importanti elementi di «semplificazione» enumerati dal ministero spiccano «l’eliminazione delle autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di controllo ‘ex post’, con l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli», prevedendo «una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti nazionali ed europei per essere qualificate come sottoprodotti», e una disciplina specifica le aree oggetto di bonifica, dove «sono individuate procedure uniche per gli scavi come per la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare».
Al contempo, l’introduzione delle «semplificazioni è bilanciata da un rafforzamento del sistema dei controlli, che prevedono misure dirette a superare anche eventuali casi di inerzia da parte delle Amministrazioni».



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 14/08/2017