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Termine dei procedimenti e validità autorizzazioni regionali

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19

01/04/2020  - 

Pubblicata sul 1° Supplemento n. 15 dell’1 aprile 2020 relativo al BUR n. 14 dell’1 aprile 2020 la Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (DDL N. 85), strumento finalizzato ad evitare che i ritardi e gli impedimenti causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Friuli Venezia Giulia si ripercuotano sui procedimenti contributivi e più in generale sui procedimenti amministrativi.

In continuità con quanto fatto con legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) per il settore del turismo, della cultura e dello sport, la norma intende prorogare i termini posti in capo ai beneficiari degli incentivi regionali, e dall’altra parte rinviare a quanto disposto dal decreto legge 18/2020 per quanto attiene alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e alla proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, rilasciati dall’Amministrazione regionale.

Di particolare interesse per i SUAP ed i SUE il comma 2 dell'Art. 4 sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19:

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, trova applicazione l’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.

2. Ferme restando le diverse discipline autorizzative e le relative scadenze, i titoli abilitativi nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell’emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.

La legge è in vigore dal giorno 1 aprile.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/04/2020