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Tante le novità della legge regionale multisettoriale

La L.R. 29/06/20, n. 13 interviene su molti ambiti di interesse degli sportelli unici

02/07/2020  - 

In vigore dal 2 luglio 2020 la L.R. 29/06/20, n. 13 Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari e forestali, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale multisettoriale).

Di particolare interesse per gli uffici SUAP e SUE le seguenti disposizioni:

- Utilizzo di suolo pubblico: temporaneamente sospesa la SCIA edilizia per i pubblici esercizi

Art. 41 (Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico) 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall’obbligo di presentazione della SCIA di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009.

- Efficacia titoli edilizi: estensione del termine di efficacia dei titoli edilizi e degli atti abilitativi edilizi

Art. 43 (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5/2020)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:
<<2. Ferma restando la sospensione di cui all’articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell’emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall’atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall’articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.>>.

- Turismo: nuove attività complementari all'alloggio relativamente a case per ferie e centri per soggiorni sociali

Art. 62 (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 21/2016)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è aggiunta la seguente:
<<e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all’articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l’utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l’installazione di distributori automatici ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 “Disciplina organica del turismo”).>>

- Autorizzazione unica ambientale: inclusione dell’autorizzazione idraulica nell’autorizzazione unica ambientale (AUA) a partire dal 2021

Art. 82 (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 11/2015)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l’autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell’autorizzazione unica ambientale.>>.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal comma 1, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2021.

- Ludopatia: nuovo termine del 31/08/20 per l'adeguamento delle attività, diverse da sale gioco e sale scommesse, al divieto di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014

Art. 107 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26/2017)
1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole <<tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 agosto 2021>>.
2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/07/2020