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Strutture ricettive gestite da enti ecclesiastici
L'esenzione Imu per gli enti non commerciali vale solo per attività ricettive gestite in forma non commerciale
Gli enti non commerciali sono esonerati dall'IMU solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale: devono mancare gli elementi tipici dell'economia di mercato (lucro soggettivo e libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale
Non può quindi essere riconosciuta l'esenzione a un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività «a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente», essendo l'agevolazione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente all'esercizio del culto e «alla cura delle anime».
La Corte di cassazione, con l'ordinanza 22223 del 5 settembre 2019, ha così concluso che l'agevolazione non possa essere riconosciuta agli enti ecclesiastici che gestiscono attività ricettive religiose, ma che in realtà operano come strutture alberghiere (strutture ricettive a carattere sociale) con finalità commerciali.
Sono irrilevanti «..le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se l'attività ricettiva è rivolta ad un pubblico indifferenziato o, invece, a categorie predefinite e che il servizio non sia offerto per l'intero anno solare. Il fornitore di servizi è, inoltre, tenuto ad applicare tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la struttura non deve funzionare come un normale albergo».
Fonte:
Monica Feletig