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Strutture ricettive all'aria aperta e prevenzione incendi

In vigore dal 13 luglio la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

25/07/2019  - 

Il Decreto del Ministero dell’interno 2 luglio 2019 sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.
Il decreto si applica principalmente a: tende da campeggio, aree roulottes e caravan, camper, case mobili, chalet e bungalows.
La classificazione delle strutture è effettuata in base alla capacità:
- Tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (escluse dal nuovo decreto);
- Tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;
- Tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.
Le misure di sicurezza antincendio variano in funzione dei parametri: organizzazione generale; precauzioni; comunicazioni; allontanamento; contrasto.
Le indicazioni interessano sia le attività di nuova costruzione che quelle esistenti ed affrontano aspetti come le distanze di sicurezza delle aree di insediamento, anche in presenza di zone verdi e in relazione al tipo di vegetazione, accesso all’area, resistenza al fuoco delle strutture, emergenza ed evacuazione, magazzini e depositi di sostanze infiammabili.
Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il nuovo decreto non comporta adempimenti.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 25/07/2019