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Restituzione del contributo concessorio

Una Società che aveva ottenuto il titolo abilitativo per i lavori di ristrutturazione di un edificio ex rurale censura la pretesa del Comune di esigere il pagamento del contributo di urbanizzazione (i lavori risultano solo parzialmente eseguiti)

16/09/2020  - 

Il contributo concessorio è in buona sostanza strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale ultima circostanza non si verifichi, il pagamento risulta privo della causa dell'originaria “obbligazione di dare”, cosicché l'importo versato va restituito; il diritto al rimborso sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente: la parziale realizzazione di opere previste nel permesso di costruire non può che comportare una riduzione dell'aggravio del carico urbanistico della zona e manifestare una minore capacità contributiva rispetto all'ipotesi in cui tutte le opere assentite fossero edificate. Da ciò l'ulteriore corollario che, allorché si dia luogo alla rinuncia al permesso di costruire o questo rimanga inutilizzato, ovvero nelle ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sorge in capo all’amministrazione, anche ai sensi dell'articolo 2033 c.c. o, comunque, dell'articolo 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e il diritto del privato a pretenderne la restituzione

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 16/09/2020