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Regime autorizzatorio delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589 - Il regime autorizzatorio configurato dalla normativa nazionale e regionale per l'apertura di strutture sanitarie private dettato dal del d. lgs. n. 502 del 1992 non contrasta con i principî e le regole dell'Unione europea

15/03/2019  - 

Il Consiglio di Stato si è espresso a proposito di un parere negativo, reso dalla Regione Puglia in seno al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, nel Comune di Barletta, di una struttura sanitaria per l’esercizio di una attività ambulatoriale di radiologia diagnostica.

Confermando un indirizzo giurisprudenziale consolidato il giudice d'appello afferma che «il sistema, per essere in equilibrio, presuppone la garanzia di una certa redditività che discende dal contingentamento delle apparecchiature: ove vi fosse la liberalizzazione vi sarebbe una distorsione del mercato, in quanto gli operatori economici che operano privatamente sarebbero indotti a moltiplicare gli impianti nelle zone a maggiore redditività, lasciando di conseguenza scoperte le zone meno remunerative, con pregiudizio per la popolazione ivi residente» (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 21 febbraio 2017, n. 792).

Proprio per queste essenziali ragioni, che attengono non solo alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettività (art. 32 Cost.), ma anche alla tutela della concorrenza, questa Sezione non può che ribadire come l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, debba necessariamente – e si rimarca necessariamente – restare inserita nell'ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l'accessibilità ai servizî e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture (Cons. St., sez. III, 4 settembre 2017, n. 4187; Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 4190).

Consulta il testo della sentenza su:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/03/2019