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Prevenzione incendi negli oleifici

LINEE GUIDA di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario - oleificio

16/10/2017  - 

Con Nota del 26 settembre 2017, Prot. n. 12622, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha predisposto le "Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario - oleificio".
Il documento indica gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi dei depositi di olio di oliva vergine che costituiscono un'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco per quantitativi di olio maggiori di 1 m3, e sono ascrivibili al Punto 12 dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011.
Il documento è il frutto della collaborazione tra Associazioni di categoria (F.O.O.I. - Filiera Olivicola Olearia Italiana) ed Uffici della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e mette in comune, tra tutti gli attori della prevenzione incendi (titolari delle attività, tecnici antincendio, Comandi locali dei VVF), le best-practices da adottare per la messa a norma dei depositi di olio di oliva.
Le Linee guida rappresentano, per ogni fase del processo produttivo dei soli oli di oliva vergini ottenuti dal mero procedimento meccanico, un mezzo per individuare un insieme di misure di prevenzione e di protezione passiva ed attiva, finalizzate al contrasto del rischio di incendio nell'ambito della progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio con deposito di olio d'oliva vergine.
Nel documento viene, inoltre, specificato:
a) che tali Linee guida non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi, non hanno carattere di "cogenza", ma costituiscono un utile indirizzo per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi;
b) che nulla è mutato in ordine alla classificazione (prevista dall'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011) e all’istruttoria di prevenzione incendi per le attività in questione e che, pertanto, restano ferme le procedure previste dal D.M. 7 agosto 2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio).

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 16/10/2017