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Parere di compatibilità paesaggistica

Gli atti adottati dall'autorità preposta alla tutela delle bellezze naturali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica

25/09/2020  - 

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza Tar che ritiene corretto il parere contrario alla sanatoria di immobile abusivo, sotto i profili paesaggistici e ambientali, espresso dall'Ufficio Tutela del paesaggio di Nuoro, ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985.

"3. Tanto esposto, venendo all'esame dell'appello, il Collegio ritiene condivisibile il ragionamento del Tar per cui "il fabbricato principale di proprietà della ricorrente era già stato oggetto di condono, sicché ben appare ragionevole che, nella valutazione della compatibilità dal punto di vista paesistico-ambientale delle opere abusive successivamente realizzate, l'Autorità preposta alla salvaguardia di tali valori, rilevando la particolare 'massiccità' del fabbricato già 'sanato', abbia considerato superato, con riguardo all'intervento proposto, il limite massimo di edificazione compatibile con le particolari esigenze di tutela dell'area". Infatti, l'esigenza di evitare un'ulteriore compromissione del valore paesaggistico dell'area, nella parte residua rispetto a quella di costruzione dell'edificio già condonato, pare sostanziare una congrua motivazione dell'atto impugnato, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale: gli atti adottati dall'autorità preposta alla tutela delle bellezze naturali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tali "sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità, unicamente per manifesta illogicità o travisamento dei fatti o per inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione" (C.d.S., sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 14), circostanze che, ad avviso del Collegio, non ricorrono nella fattispecie; la motivazione deve ritenersi "sufficiente quando evidenzi l'impatto dell'opera sulla bellezza naturale e l'esigenza di tutelarla" (C.d.S., sez. V, 16 marzo 2005, n. 1066), dato che, l'obiettivo dell'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di tutela del paesaggio, è quello "di difendere, mercé un giudizio di comparazione, il contesto vincolato nel quale si collochi l'opera, tenendo sì presenti le effettive e reali condizioni dell'area d'intervento (arg. ex Cons. St., VI, 29 dicembre 2010, n. 9578; id., 14 giugno 2011, n. 4418), ma pure se l'eventuale sovraccarico di plurimi interventi in situ non abbia raggiunto un livello di saturazione incompatibile col vincolo" (C.d.S., sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4369); inoltre, il parere negativo formulato dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, "ha valore vincolante e preclusivo del procedimento di condono edilizio. Tale parere può essere sinteticamente motivato nel riferimento alla descrizione delle opere e alle concrete circostanze nelle quali le stesse sono collocate, essendo la difesa del paesaggio valore costituzionale primario" (C.d.S., sez. IV, 7 novembre 2018, n. 6276).

Correttamente, quindi, il Tar ha ritenuto non irragionevole "la decisione dell'Amministrazione di procedere ad una valutazione complessiva dell'intervento posto in essere" dalla ricorrente, valutando la compatibilità paesaggistica del manufatto di cui è questione anche in relazione all'altro edificio già condonato, allo scopo di evitare un ulteriore degrado dell'area. A tal fine non poteva avere alcun peso la circostanza che la capacità edificatoria dell'area non fosse esaurita, posto che, per la valutazione paesaggistica, non vengono in rilievo gli indici di edificabilità, bensì la compatibilità paesaggistica della costruzione."

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 25/09/2020