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Noleggio di autobus con conducente

La Corte Costituzionale dichiara illegittima la normativa della Regione Piemonte che introduce un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo e dalla norma statale

22/01/2019  - 

L'attività di noleggio di autobus con conducente è regolata dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218 recante Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

La normativa statale:

  • non prevede limitazioni territoriali o limitazioni all'impiego di autobus usati, ne' attribuisce alle Regioni il potere di adottare norme più restrittive circa la tipologia di automezzi utilizzabili dalle imprese;
  • per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli adibiti a tale uso, la Legge n. 218/03 si limita a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente utilizzino autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità, rinviando alla normativa statale in materia di requisiti tecnici dei veicoli (la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione).

La L.R. Piemonte 26 giugno 2006, n. 22dispone che "al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti".

La disposizione che insiste sulla qualità dei mezzi è stata ritenuta incostituzionale perché introduce una ingiustificata restrizione all'utilizzo di autobus nei confronti delle imprese del settore operanti in tale Regione, falsando il libero gioco concorrenziale e la libertà di impresa da un territorio all'altro.

Il legislatore regionale non può introdurre un requisito ulteriore, rispetto a quelli fissati dalla norma statale, attinente all'efficienza tecnica del veicolo, così limitando l'esercizio dell'attività di NCC da parte degli operatori "interni" e determinando un effetto distorsivo della concorrenza su base territoriale.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 22/01/2019