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Noleggio con conducente: certificazione di inabilità alla guida

La certificazione dell'inabilità sopravvenuta alla guida, in caso di noleggio con conducente, non deve essere certificata in base allo Statuto dei lavoratori

26/02/2019  - 

Il T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, con sentenza depositata il 7 febbraio 2019, n. 33, ha affrontato la questione relativa all'individuazione del medico (o struttura medica) competente a certificare che il titolare di un'autorizzazione per noleggio con conducente sia divenuto "permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia".

L'art. 9, L. n. 21 del 1992 prevede infatti che l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, quando il titolare stesso sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il SUAP ricevente aveva ritenuto non adeguata la certificazione medica di inidoneità alla guida prodotta dal richiedente, che si era rivolto ad un medico specialista in medicina del lavoro, in applicazione dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008.

Ad avviso del SUAP l'unico "medico competente" sarebbe l'Unità operativa di medicina legale dell'AUSL, in quanto organo preposto al rilascio delle certificazioni di inidoneità fisica ex art. 5, L. n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori).

Il T.A.R. ha osservato, da un lato, che la L. n. 21/1992 non prescrive specifiche modalità con le quali l'esercente il servizio di n.c.c. può provare di essere divenuto permanentemente inidoneo al servizio, dall'altro che la L. n. 300 del 1970 è riferita ai rapporti di lavoro subordinato o simili, tra i quali non rientra il servizio svolto dal ricorrente. Pertanto quest'ultimo deve ritenersi legittimato a dare prova dell'inidoneità fisica anche con la produzione di un certificato rilasciato da un medico specialista in medicina del lavoro.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 26/02/2019