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Limitazioni alla installazione di impianti di telecomunicazioni in parchi e riserve nazionali

La realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole di fronte a rilevanti interessi di natura pubblica

02/07/2024  - 

L’art. 43 del D. L.vo 259/2003 non prevede che gli impianti di telecomunicazione, e le relative infrastrutture, debbano essere sempre autorizzati anche nei parchi e riserve nazionali: la norma in questione si limita ad affermare che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture debbono essere esaminate senza indugio, nel corso di procedimenti semplici, efficaci, trasparenti e non discriminatori, richiamando, al comma 5, le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali; la norma, poi, distingue il caso in cui il richiedente sia un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica da quello in cui il richiedente sia un fornitore di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, per riservare solo alle prime la possibilità di installarsi anche all’interno di parchi e riserve nazionali e nei territori di protezione esterna dei parchi. Le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso l'art. 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. Il fatto che gli impianti di telecomunicazione costituiscano opere di pubblica utilità non costituisce, insomma, un lasciapassare generale e incondizionato a che possano essere installati in qualsivoglia sito del territorio: l’art. 43 del D. L.vo 259/2003 implicitamente afferma che un impianto di telecomunicazione può, all’occorrenza, essere installato anche in zona protetta, ma a condizione che l’intervento sia compatibile con le misure di protezione ambientale.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/07/2024